• Non ci sono risultati.

LEGGE 31 ottobre 2011 n. 187

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LEGGE 31 ottobre 2011 n. 187"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

LEGGE 31 ottobre 2011 n. 187 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 267). - Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

ARTICOLO N.1

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'».

ARTICOLO N.2

Art. 2

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' abrogato.

ARTICOLO N.3

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Riferimenti

Documenti correlati

- ritenuto che tale norma è applicabile anche ai Magistrati ordinari in tirocinio, in quanto fondata sull’esigenza senz’altro attuale e riferibile anche ai

160/2006, che vieta la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio allo svolgimento di funzioni requirenti, monocratiche penali o di gip-gup, anteriormente

David Ermini, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Mammone, primo presidente della Corte di

- vista la delibera del 17 marzo 2021, con la quale l’Assemblea plenaria ha approvato le direttive generali per il tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso

[I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui

A Lei, Signor Presidente, rinnovo, con gratissimo animo, il senso di tutta la riconoscenza del Consiglio e mia personale: per la guida illuminata che non ha mai fatto venir

- preso atto della comunicazione della Scuola Superiore della Magistratura, trasmessa con nota del 21 gennaio 2020 relativa al calendario con la suddivisione in gruppi e

- considerato che, con nota del 20 marzo 2020, la Sesta Commissione, a seguito dell’evolversi della normativa connessa all’emergenza sanitaria (decreti legge n. 18 emanati nel