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con cui viene chiesto a questo Consiglio di precisare “se la disposizione normativa richiamata (l’art.13 comma 2 Dlgs

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Applicabilità della disposizione normativa di cui all’art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 160/2006, che vieta la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio allo svolgimento di funzioni requirenti, monocratiche penali o di gip-gup, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, anche agli uditori già in servizio alla data di entrata in vigore della citata norma.

(Risposta a quesito del 21 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 febbraio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito posto in data 26 settembre 2007 dal Presidente del Tribunale di ..., con cui viene chiesto a questo Consiglio di precisare “se la disposizione normativa richiamata (l’art.13 comma 2 Dlgs. n.160/06) che vieta la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio allo svolgimento di funzioni requirenti, monocratiche penali o di g.i.p./g.u.p. – anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità – trovi applicazione anche con riferimento alla suddetta assegnazione, a funzioni monocratiche penali del dott. ...”, uditore giudiziario nominato con D.M. 19.10.2004, destinato in base alle previsioni tabellari in vigore presso il Tribunale di ... a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, in virtù di autorizzazione concessa – in deroga a quanto previsto dall’art.7 bis comma 2 quater del previgente Ordinamento giudiziario - con delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 13 dicembre 2006;

- visto il parere espresso dall’Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura in data 30 novembre 2007;

- rilevato che il quesito proposto attiene, per quel che riguarda la specifica situazione prospettata nel Tribunale di ..., esclusivamente al divieto di assegnazione di magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità a specifiche funzioni presso uffici giudicanti, ma è sicuramente estensibile anche agli uffici requirenti, dal momento che questi sono accomunati nel divieto di assegnazione nell’art.13, comma 2°, D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla L.111/2007;

- che, tuttavia, va precisato che, mentre l’impossibilità ad essere destinati agli uffici requirenti è una novità assoluta istituita con l’anzidetta disposizione normativa, per gli uffici giudicanti vi erano norme di legge che già ponevano limiti all’assegnazione dei magistrati a certi incarichi dopo il tirocinio; più precisamente l’art.7 bis, comma 2 quater R.D. 12/41 recitava: “Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni” ed il comma 2 bis dello stesso art.7 bis così oggi recita:“Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento”;

- che pertanto occorrevano tre anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali per essere assegnati a funzioni monocratiche penali e due anni di esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento per poter essere assegnati a quelle di GIP/GUP;

- che in ogni caso dette disposizioni, come recita l’art.7 bis comma 2 quinquies R.D. 12/41,

“…possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio” ed è ciò che si è verificato nel Tribunale di ... con l’assegnazione del dott...., uditore giudiziario, alle funzioni penali monocratiche a seguito di provvedimento del dirigente di quell’ufficio, approvato dal C.S.M. il 13 dicembre 2006;

- che le norme anzidette sono state in parte modificate dalla L.111/2007, che ha abrogato l’art. 7 bis, comma 2 quater R.D. 12/41 e nel contempo inserito le funzioni monocratiche penali tra quelle il cui esercizio è vietato anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità unitamente a quelle GIP/GUP e di Pubblico Ministero;

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- che permane, perché non abrogato neanche implicitamente dalla L.111/2007, la condizione ulteriore per l’esercizio delle funzioni di GIP/GUP, prevista dall’art. 7 bis, comma 2 bis R.D.

12/41, e cioè l’esercizio per due anni delle funzioni di giudice del dibattimento e permane altresì la norma derogatoria di tale principio di cui all’art.7 bis comma 2 quinquies R.D. 12/41;

- ritenuto che la questione oggetto del quesito può trovare una compiuta soluzione nello schema interpretativo della successione di leggi nel tempo, in specifico tra quelle che hanno diversamente regolato il rapporto di assegnazione dei magistrati al termine del tirocinio;

- che il principio che regola il fenomeno della successione di leggi nel tempo è sicuramente quello dell’irretroattività della legge (art.11 disp. sulla legge in gen.) che trova pacifica applicazione nel campo del diritto amministrativo in modo non difforme da altri settori dell’ordinamento; principio che sancisce la regola generale che la disciplina di ciascun fatto e di ciascun stato di fatto va ricercata nella normativa del tempo in cui esso si verifica, c.d. tempus regit factum;

- che il principio così affermato trova applicazione anche in quella particolare, ma frequente situazione di sequenza procedimentale, in cui un atto sia il risultato giuridico di una serie di atti tra loro concatenati con la conseguenza che l’esplicazione di tale principio determinerà, infatti, che ciascun atto della sequenza troverà, in assenza di espresse deroghe, la sua integrale disciplina nelle norme del tempo nel quale l’atto stesso viene ad esistenza (principio del tempus regit actum);

- che unica eccezione è costituita dalle norme punitive non solo penali, ma anche amministrative, per le quali vale il principio della retroattività della legge più favorevole; questione che, però, che non riguarda il quesito in esame;

- che, in buona sostanza, la situazione giuridica dettata e disciplinata dalla legge deve aver avuto una sua compiuta definizione, consolidando l’effetto che essa voleva raggiungere attraverso l’emanazione dell’atto consentito dalla legge stessa, e questo è quanto si è verificato nel caso di specie con l’assegnazione del dott.... a funzioni monocratiche penali e l’intervenuta approvazione del C.S.M., determinandosi in tal guisa l’esaurimento della situazione giuridica della destinazione del magistrato ad un certo posto secondo le regole dettate all’epoca dell’emanazione dell’atto ed il consolidamento degli effetti di esso con l’approvazione consiliare;

- che tutto questo poteva incontrare il limite di una disciplina transitoria, che non risulta, però, dettata dal legislatore, con la conseguenza che la mancanza di una siffatta disciplina costituisce un elemento interpretativo importante per ritenere che la norma dell’art. 13, comma 2°, D.Lgs.

160/2006, come modificata dalla L.111/2007, sia una norma a regime, che disciplina le assegnazioni future dei magistrati al termine del tirocinio;

- che diversamente opinando, nel senso che il divieto introdotto dal citato art. 13 comma 2 sia immediatamente operativo a partire dall’entrata in vigore della norma, ne conseguirebbe che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe operare da subito anche il tramutamento di funzioni, da requirenti a giudicanti civili o penali collegiali, di tutti i pubblici ministeri che non abbiano ottenuto la prima valutazione di professionalità, ipotesi che appare in tutta evidenza totalmente disfunzionale (per il consistente numero di magistrati coinvolti e per l’impossibilità di una riqualificazione professionale tempestiva) alla buona amministrazione dell’apparato giudiziario, e quindi in contrasto con il principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.;

- che pertanto in termini generali a prescindere dal caso singolo posto dal quesito, si deve affermare, concordemente con quanto espresso dall’Ufficio Studi investito dalla Settima Commissione della questione, che il divieto di cui all’art. 13 citato operi solo con riferimento alla futura prima destinazione di magistrati al termine del tirocinio,

delibera

di rispondere al quesito posto in data 26 settembre 2007 dal Presidente del Tribunale di ... nel senso che:

la disposizione normativa di cui all’art.13 comma 2° D.Lgs.160/06 (come modificata dalla L.111/2007), che vieta la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio allo svolgimento di funzioni requirenti, monocratiche penali o di GIP/GUP, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, non si applica ai magistrati che, pur se

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non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, tali funzioni già effettivamente esercitino al momento dell’entrata in vigore della suddetta norma”.

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