• Non ci sono risultati.

CONTRATTO GEMEAZ ELIOR Spa / ESU DI PADOVA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A STUDENTI DELL UNIVERSITA DI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO GEMEAZ ELIOR Spa / ESU DI PADOVA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A STUDENTI DELL UNIVERSITA DI"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO GEMEAZ ELIOR Spa / ESU DI PADOVA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA PRESSO L’AREA DI RICERCA DI PADOVA DEL CNR Tra l'ESU di Padova (C.F. e Partita IVA 00815750286), con sede in Padova in Via San Francesco n° 122, nella persona del Dott. Stefano Ferrarese nato a Dolo (VE) il 04/12/1971 residente, per la carica, in Padova via San Francesco n° 122, in qualità di Direttore dell'ESU di Padova, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'ESU di Padova- e la Ditta GEMEAZ ELIOR Spa con unico azionista – società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di holding Bercy Investissement – società del gruppo Elior s.c.a.

sede legale in Milano in viale Privata Venezia Giulia 5/a partita IVA n.

05351490965, Filiale Nord-Est sita in Treviso (TV) in Via San Lazzaro 32, in seguito chiamata “Gestore”, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Poli Stefano Salvino nato a Milano il 30/11/63,

si conviene la seguente scrittura privata

Art. 1 Oggetto - L’ESU affida il servizio di mensa del pranzo di mezzogiorno a favore degli studenti regolarmente iscritti al Università di Padova e frequentanti i laboratori del CNR, alla ditta GEMEAZ ELIOR Spa, presso lo stabile sito in Padova Corso Stati Uniti, 4.

Art. 2 Durata – Il presente contratto avrà durata dal 01/01/14 fino al 31/12/14.

L’ESU potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previa comunicazione scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata R/R. L’ESU si riserva di recedere in toto o parzialmente anche qualora ricorrano i presupposti per il contenimento della spesa degli Enti ed organismi pubblici non territoriali di cui al D.L. 223 del 04/07/06. Il “Gestore” potrà recedere dal contratto mediante

(2)

lettera raccomandata R/R da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo. Nessun rinnovo tacito è previsto.

Art. 3 Composizione del pasto - Il “Gestore” si impegna a confezionare e distribuire mediante linea self-service pasti completi preparati con alimenti e condimenti di prima qualità, composti da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta di stagione.

Il “Gestore” provvederà a mettere a disposizione dei commensali le bevande ai prezzi indicati all’art. 6.

Per ogni pasto il “Gestore” fornirà n. 2 tovaglioli di carta, n. 1 sottovassoio di carta, n. 1 porzione di pane, n. 1 caraffa d’acqua.

Art. 4 Apertura all’utenza - Il “Gestore” si obbliga ad erogare il pasto solo a pranzo per cinque giorni alla settimana da lunedì al venerdì.

L'orario di apertura del servizio ristorante sarà dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

Art. 5 Modalità di accesso al servizio – L’Utente avente diritto pagherà direttamente al gestore, per ogni pasto consumato, la somma stabilita dall’ESU per la corrispondente fascia. L’ESU si riserva comunque il diritto di modificare in ogni momento la quota a carico dell’Utente avente diritto, modificando di conseguenza anche la somma da essa dovuta a copertura. Prezzo complessivo si intende quindi composto da quello pagato dall’Utente e dall’Integrazione dell’ESU.

Art. 6 Pagamenti- Al “Gestore” verrà corrisposto la differenza tra l’importo pagato dall’utente e il seguente importo:

€ 6,05.= (sei/05) IVA inclusa, per ogni pasto completo

I prezzi delle bevande servite in mensa corrisposti al Gestore saranno:

Vino bianco o rosso DOC (250 ml) € 0,60

(3)

Acqua minerale naturale o gassata (250 ml) € 0,40 Birra nazionale (330 ml) € 1,15

I buoni pasto devono recare l’indicazione della data di utilizzo e devono essere allegati alla fattura per il controllo sulle tariffe insieme ai fogli firma per gli utenti privi di buono.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura riepilogativa mensile che dovrà avere in allegato i buoni pasto. In caso di ritardato pagamento visto il D.lgs. 09/10/2002 n. 231, il tasso di interesse applicabile sarà pari al 2% (due per cento). Il “Gestore con la firma del presente contratto concorda nel ritenere equa tale misura degli interessi di mora e ciò valutato il complesso delle clausole negoziali.

Art. 7 Oneri a carico del “Gestore” - La somma corrisposta al “Gestore” per ciascun pasto rappresenta il corrispettivo di ogni e qualsiasi spesa che lo stesso dovrà sostenere per la distribuzione dei pasti e cioè, oltre alle spese di generi alimentari e accessori (personale, energia, ecc.), comprenderà a titolo semplificativo e non esaustivo, anche le spese di assicurazione, affitti ed ogni altra cui il “Gestore” dovesse andare incontro per garantire la qualità del servizio.

Le spese dell’eventuale registrazione del presente contratto sono a totale carico del “Gestore”, così come ogni altra spesa di bollo, copia e di ogni altra imposta, tassa o contributo.

Art. 8 Licenze e autorizzazioni e obblighi normativi - Il “Gestore” dichiara di usufruire di personale assoggettato a tutte le leggi vigenti in materia e che vengono osservate le normative vigenti in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e sicurezza del posto di lavoro. Nessuna responsabilità

(4)

sarà comunque imputabile all’ESU per le eventuali infrazioni commesse dal

“Gestore” e dal personale di cui questi si serve, così come non potrà essere rivendicata nei suoi confronti alcuna chiamata in solido per pretesi danni o altro.

Il “Gestore” dichiara di essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie rilasciate dalle competenti Autorità e di applicare tutte le normative in merito di autocontrollo igienico sanitario, di igiene degli alimenti e di formazione in materia di HACCP. Il “Gestore” deve attuare l’osservanza della normativa antincendio, deve definire i piani di evacuazione ed apporre la relativa idonea cartellonistica.

Art. 9 Obblighi informativi e utilizzo del logo Con la firma del presente Contratto il “Gestore” si impegna altresì a:

- esporre quanto necessario all’espletamento del servizio e in particolare a identificare all’interno dei locali, idonei spazi esclusivi di esposizione delle comunicazioni dell’ESU di Padova rivolte agli studenti

- alla pubblicizzazione, mediante segnaletica, del logo dell’ESU di Padova riportante la dizione “ristorazione convenzionata con ESU di Padova”, nei locali destinati alla somministrazione dei pasti.

La segnaletica sarà fornita dall’ESU e le modalità di esposizione sono comunicate dall’ESU tenuto conto della tipologia dei locali.

Il logo costituisce proprietà dell’ESU di Padova e non è consentita alcuna modifica.

E’ vietata la riproduzione del logo, anche parziale, con o senza elementi testuali salvo, l’autorizzazione scritta dell’ESU di Padova.

La segnaletica deve essere esposta senza che in modo alcuno sia suggerito o indotto a ritenere che le attività svolte dall’utilizzatore, non riconducibili

(5)

strettamente al presente contratto, siano approvate o svolte in convenzione con l’ESU di Padova indipendentemente dal fatto che esse siano commerciali o non.

Art. 10 Accessi e controlli dell’ESU - Il “Gestore” dovrà garantire l’accesso agli incaricati dell’ ESU per esercitare il controllo degli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto.

E’ facoltà dell’ ESU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per valutare la qualità del servizio offerto e per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali.

I controlli verranno affidati a personale dell’ ESU o a soggetto specializzato di sua fiducia, i cui nominativi verranno preventivamente individuati e comunicati.

I tecnici effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l’ausilio di macchina fotografica, riprese video e prelievo di campioni da sottoporsi successivamente ad analisi.

Art. 11 Responsabilità verso terzi e per danni - L'ESU è esentata da qualsiasi responsabilità o chiamata in solido per danni eventualmente subiti dagli utenti all'interno della struttura del Gestore, anche nel caso di epidemie o intossicazioni derivanti da ingestione di cibi o bevande. In ogni caso il “Gestore” garantisce con idonea polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia di cui fornirà copia all’ESU su richiesta, ogni qualsiasi rischio per responsabilità civile che possa in qualche modo causare danno all'utenza studentesca.

Art. 12 Risoluzione del contratto - Il contratto potrà comunque essere risolto

"ipso iure" qualora il “Gestore” non rispetti l'art. 3 del presente contratto e comunque in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 13 Foro Competente – Per ogni controversia il Foro competente è quello di

(6)

Padova e le spese conseguenti si intendono a carico della parte soccombente.

Art. 14 -Trattamento dati Ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – di seguito Codice della privacy – Titolare del trattamento dei dati personali è ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, Responsabile del trattamento è il Gestore. Il trattamento è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del contratto del servizio di ristorazione convenzionato, e potrà riguardare la consultazione, ai fini della verifica delle tariffe mensa da applicare agli studenti, e il controllo dei documenti di accesso degli utenti.

I dati personali trattati dal Responsabile non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

Il trattamento sarà effettuato, prevalentemente, mediante l’utilizzo di strumenti informatici ad opera di personale appositamente incaricato dal Responsabile di cui il Gestore se ne fa garante e risponde degli eventuali danni cagionati dagli incaricati. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati – ex.

art. 31 del Codice – in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In qualsiasi momento l’Interessato, ai sensi dell’art. 7 e ss. del Codice, potrà esercitare i propri diritti presso il Titolare, che provvederà a dare le istruzioni del caso al Responsabile.

Art. 15 Norma Finale – Il presente contratto impegna fin d'ora il Gestore.

Resta inteso tra le parti che l'efficacia della stessa, per quanto riguarda l'ESU, si

(7)

avrà solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione da parte degli organi competenti.

Letto, approvato e sottoscritto il ______________

Il Gestore Il Direttore

GEMEAZ ELIOR Spa ESU di Padova

Sig. Poli Stefano Salvino Dott. Stefano Ferrarese

Riferimenti

Documenti correlati

REGIONALE ADDA SUD INFO@PEC.PARCOADDASUD.IT COMAZZO, MERLINO CR LO ZSC IT2090003 BOSCO DEL MORTONE 64 ENTE GESTORE DEL PARCO. REGIONALE ADDA SUD INFO@PEC.PARCOADDASUD.IT

A3 Contratto di trasporto persone B ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE B1 Disciplina delle imprese in generale B2 Disciplina delle società commerciali B3 Tipi di società.. B4

4) attività esterne al servizio di gestione rifiuti urbani: es gestione dei rifiuti speciali NON svolte con i medesimi asset con cui sono svolti i servizi affidati 5)

che la/le unità d'offerta sopra citata è in possesso dello standard di personale dovuto nonché di tutti gli altri requisiti richiesti per l'esercizio e l'accreditamento dalle d.g.r..

di autorizzare lo scrivente Gestore, per l’espletamento dei propri doveri di legge, ad accedere a tutte le banche dati, sia presso pubbliche amministrazioni che presso

Rating ESG Il rating ESG aziendale, che viene fornito da MSCI ESG, viene misurato su una scala da AAA (rating più alto) a CCC (rating più basso). Il rating è basato

Il gestore deve comunicare la data e l’ora di cessazione del servizio di pec, almeno 30 giorni prima della data di cessazione, attraverso una mail di posta elettronica certificata

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato