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A v v. N i c o l a G a m b a r d e l l a

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Academic year: 2022

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Via Saul Greco, 23 88100 CATANZARO

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ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

RICORSO

BRUNETTI Michele, nato a Cassano Allo Ionio (CS) il 13.07.1977 e residente in Platacì (Cs) in Vico Troiano Moisè 6, C.F.

BRNMHL77L13C002R, ERRIGO Elisabetta, nata a Siderno (Rc) il 12.11.1985 e ivi residente in Via Aspromonte 2, C.F.

RRGLBT85S52I725A, FIMOGNARI Giuseppe, nato a Locri (Rc) il 21.07.1976 e residente in Gerace (Rc) Via Filangeri snc, C.F.

FMGGPP76L21D976J, GALLICCHIO Teresa, nata a Lungro (Cs) il 17.12.1980 e residente in Castrovillari (Cs) C.da Celimarro 8, C.F. GLLTRS80T57E745M, MARADEI Monica, nata a Castrovillari (Cs) il 27.09.1980 e residente in Mormanno (Cs) in Via Giuseppe Garibaldi snc, C.F. MRDMNC80P67C349Z, OLIVA Paola, nata a Castrovillari (Cs) il 25.01.1987 e residente in Mormanno (Cs) Via Giacomo Matteotti 18, C.F.

LVOPLA87A65C349F, tutti rappresentati e difesi, giusta procura versata in calce al presente atto, dall’Avv. Nicola Gambardella

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(C.F. GMBNCL71T07A155T) del Foro di Catanzaro, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in 88100 Catanzaro alla Via Saul Greco n. 23, il quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi inerenti il presente procedimento al numero di telefax e/o indirizzo PEC indicati a piè di pagina.

CONTRO

REGIONE CALABRIA, in persona del Sig. Presidente della Giunta Regionale L.R.P.T., con sede alla Cittadella Regionale Località Germaneto - 88100 Catanzaro.

NONCHE’

REGIONE CALABRIA, Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA’, in persona del L.R.P.T., con sede alla Cittadella Regionale Località Germaneto - 88100 Catanzaro.

NONCHE’

CONTROINTERESSATO AIELLO Emanuela residente in Via Bellino, 68 - 88100 Catanzaro

NONCHE’

CONTROINTERESSATO TALARICO Matteo residente in Vico IV Roma, 2 - 88100 Catanzaro

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PER L’ANNULLAMENTO

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA’, assunto il 07/12/2017 con Prot. n. 845, inserito in pari data nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 13907 e pubblicato sul BURC n. 1 in data 02 gennaio 2018, con il quale si approvava la graduatoria Definitiva degli interventi di cui all’allegato “A” comprendente “l’elenco delle domande Ammesse” e all’allegato “B” elenco delle domande “Escluse”

(non ricevibili/ammissibili), relative al PSR Calabria2014- 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3.

- 4.1.4) - annualità 2016 e per l’effetto si ritenevano “non ricevibili/ammissibili” le domande prodotte dai ricorrenti;

- degli allegati al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA’, assunto il 07/12/2017 con Prot. n. 845, inserito in pari data nel

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Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 13907 e pubblicato sul BURC n. 1 in data 02 gennaio 2018;

- di tutti gli atti, precedenti o successivi, presupposti, connessi e conseguenziali.

E PER L’ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti, allo stato inseriti nell’elenco delle domande Escluse, a vedersi inclusi nell’elenco delle domande Ammesse.

PREMESSO

La Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; con Decisione C (2017) 3559 final - CCI: 2014IT06RDRP018 - ha poi approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione

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Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, assunto il 27/06/2016 con Prot. n° 827, inserito in data 29/06/2016 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 7516, pubblicato sul BURC n. 75 in data 11 luglio 2016, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al “Pacchetto Giovani”, Misure 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, allegati all’atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, assunto il 27/06/2016 con Prot. n° 823, inserito in data 30/06/2016 nel Registro dei decreti

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dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 7609, pubblicato sul BURC n. 76 in data 13 luglio 2016, sono state approvate le

“Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno” per le misure ad investimento a valere sul PSR Calabria 2014-2020, allegate all’atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Gli odierni ricorrenti, intendendo partecipare alla procedura indetta, hanno prodotto la relativa domanda di sostegno corredata dall’allegata documentazione e nello specifico hanno richiesto:

BRUNETTI Michele un contributo di 243.802,28, ERRIGO Elisabetta un contributo di € 383.255,86, FIMOGNARI Giuseppe un contributo di € 245.897,21, GALLICCHIO Teresa un contributo di € 340.395,60, MARADEI Monica un contributo di € 287.484,78, OLIVA Paola un contributo di € 259.802,82,

Occorre puntualizzare come le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, dovevano essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato ovvero di un professionista accreditato.

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Unitamente alla domanda doveva essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio.

La presentazione delle domande di sostegno presupponeva quindi l’utilizzo della modulistica predisposta.

I richiedenti, con la sottoscrizione della domanda, assumevano, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Per tutte le misure andava fatto riferimento alla documentazione prevista all’interno delle “Disposizioni Attuative” alle Misure.

All’esito della procedura concorsuale, che si è svolta con la valutazione della documentazione prodotta, con l’approvazione della graduatoria regionale definitiva, che oggi si impugna, gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalla graduatoria delle domande Ammesse.

Infatti con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA’, assunto il 07/12/2017 con Prot.

n. 845, inserito in pari data nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 13907 e pubblicato sul BURC n. 1 in data 02 gennaio 2018 si approvava la graduatoria Definitiva degli interventi di cui all’allegato “A” comprendente “l’elenco delle domande Ammesse” e allegato “B” elenco delle domande

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“Escluse” (non ricevibili/ammissibili) e, per l’effetto, la domanda inoltrata da BRUNETTI Michele veniva esclusa con la causale

“BPOL incongruente. Relazione tecnica poco esaustiva. Documentazione progettuale carente e poco esaustiva. Titolo di possesso assenti.”, quella inoltrata da ERRIGO Elisabetta veniva esclusa con la causale “Bpol non conforme. Assenza titoli di disponibilità dei terreni o impegno ad acquisire gli stessi. Relazione tecnica poco esaustiva.”, quella inoltrata da FIMOGNARI Giuseppe veniva esclusa con la causale “Assenza titoli di possesso dei terreni o impegno ad acquisire gli stessi. Assenza documentazione fotografica ex-ante.”, quella inoltrata da GALLICCHIO Teresa veniva esclusa con la causale “Mancata localizzazione degli interventi.”, quella inoltrata da MARADEI Monica veniva esclusa con la causale “BPOL non conforme.

Documentazione progettuale carente e poco esaustiva.”, quella inoltrata da OLIVA Paola veniva esclusa con la causale “Assenza titolo di disponibilità dei terreni o impegno ad acquisire gli stessi. Bpol non conforme.

Assenza documentazione fotografica ex ante del fabbricato oggetto di completamento.”.

I ricorrenti, provvedendo al riscontro della documentazione prodotta in allegato alla domanda, hanno potuto verificarne la piena

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rispondenza ai requisiti richiesti dalle “Disposizioni Attuative” alle Misure.

Pertanto una corretta valutazione di quanto prodotto avrebbe dovuto senz’altro consentire ai ricorrenti di essere collocati, anziché nella graduatoria delle domande Escluse, nella graduatoria delle domande Ammesse al sostegno.

Tutto quanto innanzi premesso, i ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato la loro esclusione dalla graduatoria relativa alle istanze Ammesse al finanziamento con riguardo alla misura richiesta, e sono intenzionati ad impugnare, innanzi la Giustizia Amministrativa, il provvedimento di cui sopra al fine di evidenziare i seguenti vizi e, conseguentemente, richiederne l’annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.D.G. 7516/2016, DIP. 8 AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI,

RECANTE APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE ALLE MISURE.

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Le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno al paragrafo 14.1, rubricato “Documentazione comune per tutte le misure”, fra la documentazione da allegare alla domanda indicano al numero 1) “Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato alle presenti disposizioni (ALLEGATO 1), nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità – impegni – e altre dichiarazioni”.

L’Allegato 1, presente nella documentazione componente il fascicolo di domanda e correttamente compilato e sottoscritto ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n.445, riporta esattamente, alla pagina 2, nella sezione “Relativamente agli impegni”, al secondo punto la seguente dicitura: “di impegnarsi, in caso di titoli di disponibilità di terreni e di strutture non ancora acquisiti e debitamente registrati, all’acquisizione degli stessi e registrarli entro la data di accettazione del sostegno”.

Nelle suddette Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno al successivo numero 9) del paragrafo 14.3 rubricato “Documentazione specifica per la misura 4.1.2, 4.1.3

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e 4.1.4”, si legge “Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni aziendali, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 12 (dodici) anni dalla data di accettazione del contributo, sia delle strutture o, autodichiarazione di impegno all’acquisizione della disponibilità dello stesso. I titoli di disponibilità dovranno risultare, comunque, registrati entro la data di accettazione del sostegno”.

Con espresso riferimento a quanto sopra riportato si prospetta all’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito la violazione della lex specialis attuata con l’esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria delle domande Ammesse a sostegno con la causale “Assenza titoli di disponibilità dei terreni o impegno ad acquisire gli stessi”.

Le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno approvate con il decreto dirigenziale su individuato, richiedono in modo inconfutabile la produzione dell’autodichiarazione di impegno, in caso di titoli di disponibilità di terreni e di strutture non ancora acquisiti e debitamente registrati, all’acquisizione della disponibilità degli stessi a mezzo dell’utilizzo del modello fac-simile riportato in allegato alle medesime disposizioni (Allegato 1), il quale modello

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riporta esattamente, alla pagina 2, nella sezione “Relativamente agli impegni”, la richiesta dicitura di impegno.

L’anomalia consistente nella mancata valutazione della dichiarazione di impegno presente in atti, secondo le regole dettate dalla stessa amministrazione, inficia in modo ineludibile tutto il successivo iter procedimentale, atteso che gli istruttori addetti alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità hanno inspiegabilmente attestato una carenza istruttoria assolutamente non corrispondente alla realtà, tale da far dubitare che le stesse operazioni di verifica delle prodotte domande di sostegno siano state effettivamente condotte in maniera adeguata.

ECCESSO DI POTERE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.D.G. 8319/2017, DIP. 8 AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI,

RECANTE APPROVAZIONE FAQ RELATIVE AGLI AVVISI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI ENDOPROCEDIMENTALI.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLAZIONE AMMINISTRATIVA.

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Con D.D.G. assunto il 21/07/2017 con Prot. n° 556 inserito in data 26/07/2017 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n° 8319 e pubblicato sul BURC n. 75 in data 07 agosto 2017 avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg.(UE) n. 1305/2013 - Approvazione FAQ relative agli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno - Misura 4 e 6, Interventi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.2.1 e 6.1.1 - Bandi Annualità 2016” si dava atto del contenuto delle FAQ relative agli avvisi pubblici di cui al DDG. n. 7515 del 29/06/2016, DDG n. 7610 del 30/06/2016, DDG n. 7516 del 29/06/2016, DDG n. 7514 del 29/06/2016, DDG n. 12413 del 18/10/2016, e se ne approvava il contenuto quale “maggiore elemento di chiarezza interpretativa delle disposizioni allegate ai bandi nonché strumento operativo da utilizzare nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione dalle commissioni”.

Nelle suddette F.A.Q. (Protocollo Generale SIAR n. 374764 del 14/12/2016) pag. 6 n. 36 viene riportata la seguente domanda:

“Nelle disposizioni attuative della Mis. 6.1.1. al paragrafo 14 (Documentazione richiesta punto 14.3 comma 9) Titoli di disponibilità:

….omissis ….. o autodichiarazione di impegno all'acquisizione della disponibilità dello stesso. La stessa dichiarazione è riportata nell'allegato

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1 (Primo documento richiesto nella misura 6.1.1). E' sufficiente l'allegato 1 o si deve comunque produrre questa ulteriore autodichiarazione sopraindicata? Le dichiarazioni vanno supportate da contratti preliminari di disponibilità?”

La risposta fornita è: “E’ sufficiente l’allegato 1 anche se ulteriori elementi non sono esclusi”.

Dunque, come peraltro è accaduto per molti altri richiedenti l’accesso al sostegno, la dichiarazione di impegno all’acquisizione di titoli di disponibilità di terreni e di strutture non ancora acquisiti e debitamente registrati, assunta dai dichiaranti a mezzo della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al richiamato Allegato 1, secondo il modello predisposto dalla stessa Amministrazione, è stata ritenuta espressamente sufficiente a far ritenere formalmente assunto il prescritto impegno all’acquisizione della disponibilità dei terreni aziendali, per come del resto dettagliatamente previsto dalle richiamate Disposizioni Attuative per il Trattamento delle Domande di Sostegno.

E’ la stessa amministrazione, nelle sopra richiamate FAQ, da utilizzare come elemento di chiarezza interpretativa delle disposizioni allegate ai bandi nonché strumento operativo

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nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione dalle commissioni, a fornire una sorta di interpretazione autentica in merito alla produzione documentale sul punto specifico, legittimando all’uopo la produzione dell’Allegato 1, pur senza escludere ulteriori e non meglio precisati elementi.

Anche la presente doglianza che si prospetta a Codesto Ecc.mo Tribunale Regionale, inerente la valutazione e l’applicazione agli odierni ricorrenti di un criterio di valutazione con modalità divergenti da quelle indicate nelle Disposizioni attuative alle misure e asseverate da successivo provvedimento interpretativo, appare inficiare l’iter istruttorio ed essere meritevole di ampio accoglimento.

I ricorrenti andavano considerati tutti come ottemperanti nei confronti dell’osservanza del prescritto requisito della produzione della dichiarazione d’impegno, secondo le modalità dapprima enunciate e poi confermate dal secondo provvedimento emanato.

La Regione Calabria, con quest’ultimo provvedimento in particolare, ha ingenerato nei ricorrenti un affidamento in ordine alla corretta interpretazione della prima disposizione, nel senso di far ritenere assolto dai ricorrenti l’obbligo di produzione della dichiarazione d’impegno con la semplice sottoscrizione della

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autodichiarazione di cui all’Allegato 1, salvo poi escluso che i ricorrenti potessero beneficiare di tale produzione, senza adeguatamente motivare sul punto, non conformandosi alle regole speciali prima dettate e concretizzando una palese violazione della lex specialis che ha inficiato la stessa graduatoria finale.

L’operato degli istruttori addetti alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità si appalesa dunque doppiamente errato ed illegittimo nella parte in cui non ritiene di applicare una regola prima dettata dalla lex specialis e poi interpretata

“autenticamente”, tradendo così l’affidamento ingenerato nei ricorrenti e dando luogo ad un evidente contraddittorietà tra più atti endoprocedimentali.

Le Disposizioni attuative alle misure divengono parte integrante della procedura ed acquistano il valore di legge da seguire ed applicare per il corretto e legittimo svolgimento dello stessa e le successive FAQ vengono approvate, per come esplicitamente dichiarato nello stesso provvedimento, come strumento operativo da utilizzare nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione dalle commissioni.

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Corollario di quanto ora detto è che non si può, con la faciloneria nel caso di specie riscontrata, disapplicare quanto dapprima disposto, atteso che tale modus operandi determina una palese illegittimità di tutti gli atti concorsuali.

L’obbligo dei ricorrenti deve ritenersi pienamente assolto e il supposto vizio della “Assenza titoli di disponibilità dei terreni o impegno ad acquisire gli stessi” inesistente, avendo pienamente ottemperato gli stessi a quanto dapprima previsto nelle Disposizioni Attuative e quindi specificato nelle successive FAQ con la produzione dell’Allegato 1.

Ne deriva che, in caso di corretta applicazione delle norme della lex specialis, tutti i ricorrenti, i quali hanno regolarmente prodotto la prescritta dichiarazione d’impegno, sarebbero stati inclusi nella graduatoria delle domande ammesse a sostegno.

Quanto operato dalla Regione Calabria – e per essa dagli istruttori – è dunque in palese violazione della lex specialis e deve, quindi, essere annullato da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo.

ECCESSO DI POTERE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6, COMMA 1, LETT.

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B), L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLAZIONE AMMINISTRATIVA.

I rilievi mossi ai ricorrenti, seppur parzialmente eterogenei in ordine all’oggetto specifico, risultano accomunati dalla comune caratteristica della sanabilità mediante supplemento istruttorio e/o integrazione documentale, che però non è stato adottato.

Nello specifico il BPOL-PSR viene utilizzato dalle Regioni, nell'ambito dei bandi sulle misure a investimento del PSR, quale modello obbligatorio per la predisposizione dei business plan da presentare nell'ambito della domanda di sostegno per il tramite di un professionista accreditato che provvede alla sua compilazione e sottoscrizione in quanto preventivamente abilitato all’accesso alla piattaforma informatica.

A conclusione del processo di inserimento dei dati vengono visualizzati i risultati elaborati dall’applicativo nella forma di schemi di bilancio, cash flow e indici di bilancio.

Come è dato evincere la struttura dell’applicativo è molto articolata e si connota per la rigida predeterminazione dei parametri di riferimento allo scopo di garantire una certa uniformità nella valutazione dei progetti.

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Appare evidente che un rilievo così generico a fronte di una procedura così articolata (Bpol incongruente o non conforme) necessiti di opportuno approfondimento proprio allo scopo di individuare concretamente il parametro che si presume fuori standard, la cui effettiva ricorrenza avrebbe comunque negativamente influenzato la stessa conclusione della procedura di compilazione del business plan on line.

Anche la stessa relazione tecnica viene predisposta tramite un apposito modello in allegato al BPOL, reperibile utilizzando la funzionalità on line, per il tramite di un professionista accreditato, modello dal quale il professionista stesso non può discostarsi così come per la documentazione progettuale che deve contenere tutti gli elementi tecnici indefettibili e necessari per superare il vaglio all’inserimento dei dati on line.

In aggiunta a ciò poi tutte le domande dei ricorrenti risultano complete sia della documentazione fotografica, ampiamente comprovante lo stato dei luoghi e i fabbricati oggetto di completamento, che delle mappe catastali relative al sito oggetto di intervento, con allegata relazione tecnico agronomica, da cui è dato rilevare la esatta localizzazione degli interventi.

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Ad ogni modo - e questa è la doglianza che ne deriva - vertendosi in tema di rilievi istruttori, si sarebbe senz’altro potuto e dovuto ricorrere dai funzionari istruttori all’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 che ben poteva operare nel caso de quo in ordine ai supposti profili di incompletezza o lacunosità della produzione documentale, sanabili proprio con l’attività, per così dire, di supplenza del responsabile del procedimento.

In base all’art. 6 della L. n. 241/1990 la regola del c.d. soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, non escluse quelle con caratteristiche selettive; l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l’eccezione e non la regola, in quanto l’art. 6 della predetta legge impone l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio.

Qualora la documentazione prodotta nell’ambito di una procedura sia presente, ma carente di taluni elementi formali, l'Amministrazione, può ben richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento già presente, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, e purché sia rispettata la par condicio (TAR Milano Lombardia sez. I, 11 febbraio 2011 n. 449).

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L’incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990. Tale disposizioni infatti impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n.

483).

E' fuor di dubbio che l'esclusione da una procedura per questioni di carattere puramente formale determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato.

Quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni.

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Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura.

La combinazione del principio di proporzionalità con quello di leale collaborazione determinano che l'esclusione dalla procedura per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire eccezione e non regola.

In merito all'applicazione dell'istituto del cosiddetto "soccorso istruttorio"

nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, quando si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l'attività di integrazione non soltanto è consentita ma la stessa risulta dovuta, nel senso che la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l'offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla disciplina di gara. (riforma T.A.R. Veneto, Sezione I, n.

351/2013)” (Cons. Stato Sez. III, 22/10/2013, n. 5127).

In presenza di una previsione della lex specialis non tassativa e, comunque, non presidiata da una espressa comminatoria di esclusione il provvedimento espulsivo è indebito, in quanto viola il principio di

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tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis del DLgs 163/2006 (cfr, ex pluribus, CdS, III, 3.12.2015 n. 5479).

Tale norma, come ha ricordato anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 9 del 25 febbraio 2014, è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare attraverso il divieto di un aggravio del procedimento, e «mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali».

Il soccorso istruttorio previsto dall’articolo 46, commi 1 e 1-ter del codice dei contratti pubblici «è attualmente un istituto di ampia portata che consente di sopperire, con l’integrazione, anche alla totale mancanza di un documento comprovante un requisito essenziale», pertanto, nelle gare pubbliche di appalto, «l’art. 46 del d. lgs.

163/2006 ha inteso codificare un ordinario modo di procedere volto a fare valere la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei concorrenti rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l’effettività del possesso del requisito (cfr. CdS, IV, 25.5.2015 n. 2589)».

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«Dopo le recenti modifiche apportate dal d.l. 90/2014, l’esclusione dalla gara è prevista unicamente in caso di omessa produzione, entro il termine assegnato, della documentazione (riguardante anche fattori essenziali) riscontrata carente, ovvero nel caso di effettiva insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di gara (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 23.12.2015 n. 571; Tar Lombardia Brescia, II, ord. 13.1.2016 n. 16)»

(Tar Campania sent. 456/2016).

Il ricorso ad uno strumento di così ampia portata applicativa, regolamentato sia in via generale che particolare, avrebbe consentito nel caso di specie ai funzionari istruttori di evitare senz’altro la macroscopica svista in cui sono incorsi in ordine alla ritenuta insufficienza documentale.

Ciò avrebbe consentito una più corretta esplicazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell’azione amministrativa e avrebbe operato da strumento deflattivo atto a prevenire l’insorgenza di controversie.

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

Tanto premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati formulano altresì istanza cautelare, affinché Codesto

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Tar adito Voglia adottare i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede dagli odierni ricorrenti, ed, in particolare, Voglia sospendere l’efficacia e l’esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe.

A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

Sulla sussistenza del fumus boni iuris, si richiamano integralmente le considerazioni e le deduzioni sopra svolte, con particolare riferimento alla rispondenza della produzione documentale dei ricorrenti alle disposizioni richiamate, alla mancata adeguata valutazione della stessa e al mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nella fase del controllo di ricevibilità e ammissibilità della domanda.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del periculum in mora, si rileva che ove non venissero adottate le più opportune misure cautelari – ex Libro II, Titolo III, artt. 55 e s.s. Codice Processo Amministrativo – e quindi perdurassero gli effetti dei provvedimenti di esclusione dai benefici previsti, gli odierni ricorrenti subirebbero un notevole danno economico dovendo, in

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sostanza esporsi con un istituto creditizio per realizzare quanto avrebbero potuto fare con i contributi richiesti.

Inoltre la Regione Calabria, in pendenza del ricorso, potrà avviare le pratiche per la concessione del contributi, in assenza dei quali gli stessi riceverebbero un notevole danno economico in dipendenza del ritardato e/o mancato avvio dell’attività proposta in linea con gli obiettivi programmatici del PSR.

D’altronde, si evidenzia altresì in questa sede, come l’urgenza del provvedere in relazione al caso di specie, si giustifichi anche a fronte delle esigenze di economia procedimentale.

Infatti, è auspicabile che Codesto Tar provveda, per riparare alle conseguenze derivanti dagli impugnati atti di gara che escludono, attualmente, i ricorrenti dalle istanze meritevoli di essere ammesse ai benefici di matrice europea.

Posizione codesta di pieno interesse legittimo che deve trovare ampia tutela da parte dell’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.

Con la presente, poi, si formula istanza ex art. 49 D. Lgs. n.

104/2010 al fine di essere autorizzati, dall’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati per pubblici proclami.

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Si chiede, ancora, che la modalità di integrazione sia quella – già, sperimentata – mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Tutto quanto sopra richiamato e dedotto i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi

CONCLUDONO

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione di Catanzaro - adito, contrariis reiectis, previa autorizzazione ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami e concessione della sospensiva, in via del tutto preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, annullarlo, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, dichiarando che ai ricorrenti spetti la utile ricollocazione nella graduatoria finale delle domande ammesse.

Con l’annullamento, ancora, di tutti gli atti presupposti, eventuali e conseguenziali di quello oggi impugnato.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna al pagamento del contributo unificato versato”.

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IN VIA ISTRUTTORIA

- si chiede che il Sig. Giudice Amministrativo, ex art. 63 C.P.A., faccia ordine alla resistente Regione Calabria, in caso di contestazione, di produrre in giudizio, al momento della sua costituzione, copia di ogni atto e/o provvedimento impugnato, oltre che ogni altro documento interessante la presente controversia.

Salvis iuribus.

Con osservanza.

Produzione come da separato indice.

Il contributo unificato per il presente procedimento è pari ad € 650,00.

Catanzaro, addì 17.02.2018

Avv. Nicola Gambardella

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