• Non ci sono risultati.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 gennaio 2003 (13.01) (OR. FR) 5113/023 PI 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 gennaio 2003 (13.01) (OR. FR) 5113/023 PI 3"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

5113/03 md 1 CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 8 gennaio 2003 (13.01) (OR. FR) 5113/023

PI 3

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signor Sylvain BISARRE, Direttore

Data di ricezione: 30 dicembre 2002

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Consiglio esame del funzionamento della rappresentanza di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione COM(2002) 766 defin.

________________

All.: COM(2002) 766 defin.

(2)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.12.2002 COM(2002) 766 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO ESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 89 DEL REGOLAMENTO (CE) 40/94 DEL CONSIGLIO

DEL 20 DICEMBRE 1993 SUL MARCHIO COMUNITARIO

(3)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO ESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 89 DEL REGOLAMENTO (CE) 40/94 DEL CONSIGLIO DEL

20 DICEMBRE 1993 SUL MARCHIO COMUNITARIO

INDICE

1. Introduzione ... 3

2. Aspetti generali del sistema di rappresentanza professionale dinanzi all’UAMI ... 4

2.1 Categorie di mandatari abilitati ... 4

2.2 Deroghe concesse dal presidente dell’Ufficio... 5

2.3 Radiazione dall’elenco ... 5

2.4 Sospensioni... 6

3. Problemi legati alla residenza dei mandatari abilitati ... 6

3.1 Conclusioni... 7

4. Un esame qualificante ... 7

4.1 Conclusione... 9

5. Codice di condotta... 9

5.1 Conclusione... 10

6. Conclusione finale... 10

ALLEGATO 1 : Risultati del questionario ... 12

ALLEGATO 2 : Elenco dei mandatari abilitati per nazionalità... 13

ALLEGATO 3 : Elenco comparativo dei vari regimi nazionali ... 14

(4)

1. INTRODUZIONE

Il 20 dicembre 1993 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il regolamento sul marchio comunitario1 (nel prosieguo RMC).

In una dichiarazione rilasciata dalla Commissione europea all’atto dell’approvazione del RMC2, la Commissione si impegnò a esaminare il funzionamento della rappresentanza professionale dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (nel prosieguo UAMI o l’Ufficio), di cui all’articolo 89 del RMC, dopo un periodo di tre anni dalla data in cui l’Ufficio ha cominciato ad accettare le domande (aprile 1999) e, se necessario, a modificarla.

Scopo della presente comunicazione è dare al Consiglio un’idea del sistema di rappresentanza professionale e proporre soluzioni per risolvere i problemi emersi da quando l’Ufficio ha cominciato a funzionare nel 1996

Per valutare il funzionamento dell’attuale regime e la necessità di possibili mutamenti, nel giugno 1999 la Commissione ha invitato gli Stati membri e le organizzazioni non governative internazionali con cui l’UAMI coopera, a presentare eventuali osservazioni sul suo funzionamento attraverso un questionario da essa elaborato (ALLEGATO 1).

La Commissione ha ricevuto risposte da Belgio, Danimarca, Irlanda, Grecia, Italia, Austria, Finlandia e Svezia. Quanto alle organizzazioni non governative internazionali con cui l’UAMI coopera, essa ha ottenuto risposte da AIM, AIPPI, CNIPA, ECTA, EFPIA, FICPI, INTA, MARQUES e UNION. Complessivamente, la Commissione ha inviato 30 lettere di consultazione e ricevuto 17 risposte.

In seguito alla consultazione, la Commissione ha fatto incontrare parti interessate, Stati membri e organizzazioni non governative internazionali con il servizio dell’UAMI per la rappresentanza professionale.

La Commissione e l’UAMI hanno così potuto individuare tre temi su cui è necessario riflettere ulteriormente. E cioè:

– i problemi legati al cambiamento di residenza di mandatari abilitati;

– l’esame di qualificazione per iscriversi nell’elenco dei mandatari abilitati;

– il codice di condotta armonizzato per I mandatari abilitati.

Le conclusioni della Commissione su tali temi si trovano nelle successive sezioni da 3 a 6, dopo l’introduzione generale al sistema di rappresentanza della sezione 2.

1 Regolamento (CE) 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (GU L 11, del 14.01.1994, p.1)

2 "la Commissione afferma la sua intenzione di effettuare, alla fine di un periodo di tre anni formate la data in cui l’Ufficio comincia ad accettare l’archivio delle domande, un esame del funzionamento del modo di rappresentazione ai sensi dell’articolo 89 e se necessario di presentare al Consiglio una proposta adatta, possibilmente per l’introduzione di un esame di qualificazione per l’iscrizione nell’elenco di mandatari abilitati"

(5)

2. ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE DINANZI ALL’UAMI

Il regolamento sul marchio comunitario obbliga le persone fisiche e giuridiche, prive di domicilio, di domicilio professionale principale o di una sede industriale o commerciale effettiva nella Comunità, a farsi rappresentare, in tutti gli atti dell’Ufficio tranne che per l’archiviazione di una domanda di MC, da un mandatario abilitato che sia un procuratore legale o una persona registrata nell’elenco dei mandatari abilitati tenuto dall’Ufficio.

Le persone fisiche e giuridiche munite di domicilio, di domicilio professionale principale o di una sede industriale o commerciale effettiva nella Comunità, non devono nominare tale mandatario abilitato. Se si avvalgono di tale possibilità, devono soddisfare le condizioni che reggono le autorizzazioni e la nomina di rappresentanti3.

2.1 Categorie di mandatari abilitati

Ai sensi dell’articolo 89, § 1, esistono due categorie di mandatari abilitati:

– procuratori legali abilitati a rappresentare clienti dinanzi all’Ufficio nazionale, e domiciliati nell’Unione europea4;

– rappresentanti autorizzati registrati sull’elenco mantenuto dall’Ufficio.

I mandatari abilitati sull’elenco dell’Ufficio sono attualmente 58815. (Allegato 2).

I requisiti per iscriversi nell’elenco di mandatari abilitati tenuto dall’UAMI sono:

– essere cittadino di uno degli Stati membri;

– avere il domicilio professionale o il luogo d’impiego all’interno della Comunità;

– essere abilitato a rappresentare terzi in materia di marchi commerciali dinanzi all’Ufficio centrale per la proprietà industriale6 dello Stato membro in cui il richiedente ha il domicilio professionale o il luogo d’impiego.

Riguardo all’ultimo requisito, la situazione varia a seconda degli Stati membri. Esistono 4 regimi differenti:

(a) Stati membri in cui nessun mandatario abilitato è abilitato a rappresentare clienti dinanzi all’Ufficio centrale per la proprietà industriale (Grecia). Sono autorizzati a farlo solo i procuratori legali e solo essi possono pertanto rappresentare clienti dinanzi all’UAMI.

3 Direttive sulle procedure dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Parte A, sezione 5, § 1 “Introduzione - il principio di rappresentanza”.

4 Ai sensi del 2° § della comunicazione n. 2/99 del Presidente dell’Ufficio del 7 maggio 1999 sulla rappresentanza professionale, tale condizione è soddisfatta in tutti gli Stati membri dell’UE.

5 Per ulteriori informazioni, l’Ufficio dispone di una banca-dati (“CTM Agent”) che permette di accedere agli indirizzi dei mandatari abilitati UAMI registrati. Alla banca-dati “CTM Agent” si può accedere liberamente al seguente indirizzo Web:

http://www.oami.eu.int/search/agent/la/en_Agents_Search.cfm

6 Ai fini della presente comunicazione, ogni riferimento a un ufficio nazionale include anche l’ufficio dei marchi del Benelux (Benelux Trademarks Office (BTO)).

(6)

(b) Stati membri in cui l’autorizzazione a rappresentare clienti è subordinata a particolari qualifiche professionali (Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna). In tali Stati membri, occorre una particolare qualifica per rappresentare clienti in materia di marchi commerciali dinanzi all’Ufficio centrale per la proprietà industriale. I rappresentanti dinanzi a tali Uffici non devono soddisfare altre condizioni per entrare nel relativo elenco dell’UAMI.

(c) Stati membri in cui l’autorizzazione a rappresentare clienti non è subordinata ad alcuna condizione (Belgio, Danimarca, Finlandia, Svezia). Coloro che chiedono di iscriversi all’elenco devono aver operato abitualmente in materia di marchi commerciali dinanzi all’Ufficio centrale per la proprietà industriale di tali Stati membri per almeno 5 anni prima di entrare nell’elenco dell’UAMI.

(d) Stati membri in cui l’autorizzazione a rappresentare clienti non è subordinata ad alcuna condizione ma che chiedono particolari qualifiche professionali (Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito). I rappresentanti nel campo dei marchi commerciali dinanzi all’Ufficio centrale per la proprietà industriale di tali Stati membri possono iscriversi all’elenco dell’UAMI se saranno state loro riconosciute tali qualifiche. In tal caso non sarà loro richiesto di soddisfare altre condizioni, come alla lettera (b). In caso contrario, si applica la regola dei “5 anni di esercizio”, come alla lettera (c).

All’Allegato 3 si trova un elenco comparativo dei vari regimi nazionali.

2.2 Deroghe concesse dal presidente dell’Ufficio

Ai sensi dell’articolo 89, § 4, dell’RMC, il presidente dell’Ufficio può concedere deroghe dalle regole generali di rappresentanza per le seguenti condizioni:

– la nazionalità;

– l’avere operato abitualmente per almeno 5 anni (v. sopra), se il richiedente prova di aver acquisito la qualifica richiesta in altro modo.

Riguardo alla condizione della nazionalità, sono state finora accettate 14 domande di deroga. Riguardo coloro che non hanno operato in materia di marchi commerciali per almeno 5 anni, sono state finora accettate 12 domande di deroga e rifiutate 19.

2.3 Radiazione dall’elenco

La regola 78 del regolamento della Commissione di attuazione dell’RMC stabilisce a quali condizioni una persona può essere radiata dall’elenco dei mandatari abilitati. Finora sono state prese 179 decisioni ai sensi di questa regola.

Su richiesta del mandatario abilitato Reg. 78, § 1 50

Decesso del mandatario abilitato Reg.78, § 2 (a) 63

Perdita dell’abilitazione a rappresentare dinanzi all’Ufficio

nazionale Reg.78, § 2 (b)(d) 66

(7)

2.4 Sospensioni

Ai sensi della regola 78 del regolamento della Commissione di attuazione dell’RMC, un mandatario abilitato viene sospeso d’ufficio dall’elenco se viene sospesa la sua abilitazione a rappresentare le persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro (v. prima frase dell’articolo 89, § 2 (c) RMC). Finora, non è avvenuta alcuna sospensione ai sensi della regola 78.

3. PROBLEMI LEGATI ALLA RESIDENZA DEI MANDATARI ABILITATI

Ai sensi dell’articolo 89, § 2 (c) dell’RMC (v. precedente punto 2.1), per iscriversi nell’elenco dei mandatari abilitati occorre essere abilitati a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all’Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro in cui il richiedente ha il suo domicilio professionale o luogo d’impiego.

Riguardo al domicilio professionale nella Comunità, esso non è necessariamente il solo che il mandatario abilitato possiede. Un mandatario abilitato con un domicilio professionale fuori della Comunità e un secondo all’interno della Comunità sarà abilitato a rappresentare clienti dinanzi all’Ufficio. Un mandatario abilitato può anche avere più domicili nella Comunità. Ciò è probabile che avvenga se i mandatari abilitati eleggono un domicilio supplementare ad Alicante presso la sede dell’Ufficio. Finché sono abilitati a rappresentare clienti in materia di marchi commerciali nello Stato membro di abilitazione, sono abilitati a operare dinanzi all’Ufficio7.

Sono tuttavia emersi problemi su taluni mandatari abilitati che, avendo trasferito il loro domicilio professionale o luogo d’impiego in un altro Stato membro, non erano più abilitati a rappresentare clienti dinanzi all’Ufficio centrale della proprietà industriale del precedente Stato membro. Essi vanno perciò cancellati dall’elenco dei mandatari abilitati8 dinanzi all’UAMI, a meno che il presidente dell’Ufficio non conceda una deroga speciale ai sensi dell’articolo 89, § 4.

La Commissione ritiene che la condizione di essere abilitato a rappresentare clienti in materia di marchi dinanzi all’Ufficio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro in cui il mandatario ha il suo domicilio professionale o luogo di impiego, per essere iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati dell’UAMI costituisca una limitazione della libertà di stabilimento (articoli 43 e segg. del trattato CE) e della libera prestazione di servizi (articoli 49 e segg. del trattato CE).

Ma, come in molte altre attività, un mandatario abilitato può esercitare la sua attività solo se iscritto a un albo professionale. Esso garantisce che gli iscritti all’albo possiedono determinate conoscenze e/o soddisfano le norme di una professione. In proposito, la Commissione nota che, anche se per operare nel campo della proprietà industriale in un altro Stato membro occorre l’iscrizione al registro professionale di tale Stato membro,

7 Comunicazione n. 1/95 del Presidente dell’Ufficio del 18 settembre 1995 sulla rappresentanza professionale.

8 Regola 78, § 2 (d) del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 che applica regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio di fabbrica comunitario - GU L 303, del 15.12.1995.

(8)

l’attività va valutata soprattutto in base ai principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Ciò detto, si noti che una modifica dell’articolo 89 non deve eliminare i legami tra mandatari abilitati e uffici nazionali. Quest’ultimi hanno un ruolo importante nel sistema di rappresentanza dinanzi all’UAMI. In particolare, essi devono:

– certificare, a richiesta, che le condizioni per l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati dell’UAMI sono soddisfatte (articolo 89, §3)

– informare subito l’Ufficio di ogni evento di cui siano venuti a conoscenza relativo alle condizioni alle quali una persona può essere radiata dall’elenco dei mandatari abilitati (regola 78, §5)

– fornire ai mandatari abilitati ogni altra regola su questioni di rappresentanza professionale che siano estranee al campo d’applicazione dell’RMC

Per iscriversi all’elenco dei mandatari abilitati dell’UAMI, non importa che il certificato, attestante che le condizioni d’iscrizione all’elenco sono soddisfatte, sia rilasciato dall’Ufficio del paese in cui il mandatario abilitato ha il suo domicilio professionale o luogo d’impiego o da un altro ufficio nazionale.

Stabilita la necessità di mantenere un legame tra mandatario abilitato e almeno un Ufficio nazionale, lo Stato membro in cui quell’Ufficio nazionale ha sede è irrilevante.

3.1 Conclusioni

Per le ragioni suesposte, la Commissione intende proporre un emendamento all’articolo 89, § 2 (c) per allinearlo ai principi di libertà di stabilimento (articoli 43 e segg. del trattato CE) e di libera prestazione di servizi (articoli 49 e segg. del trattato CE).

4. UN ESAME QUALIFICANTE

I mandatari abilitati sono un importante elemento del sistema di tutela dei marchi comunitari poiché, di solito, sono il canale di comunicazione tra l’UAMI e i suoi clienti.

Proprio per questa ragione, la loro conoscenza delle leggi sulla proprietà industriale e delle diverse e complesse procedure dell’Ufficio sono un bene sostanziale che va usato a vantaggio sia di chi richiede il marchio comunitario che dell’UAMI stesso.

Ma, sebbene la prima direttiva 89/104 del Consiglio del 21 dicembre 1988 sui marchi di fabbrica9 abbia ampiamente armonizzato norme nazionali di diritto sostanziale sui marchi commerciali, esistono ancora forti differenze nelle prassi di lavoro dinanzi agli Uffici per la proprietà industriale dei singoli Stati membri. Le conoscenze che occorrono a un mandatario abilitato per esercitare adeguatamente il suo ruolo possono perciò variare da uno Stato membro all’altro.

9 GU L 40, dell’11.02.1989, p.1

(9)

Il MC, tuttavia, è un titolo unitario di tutela della proprietà industriale. Ogni mandatario abilitato che agisca dinanzi all’UAMI deve perciò avere una conoscenza approfondita di una serie specifica di norme che su applicano all’intera Comunità.

Date queste premesse, la Commissione ritiene molto importante garantire una professione adeguatamente qualificata e di standard pratici assai elevati. A tal fine, e ai sensi alla dichiarazione inserita dalla Commissione europea nei verbali di riunione del Consiglio in cui è stato approvato il RMC, essa ha considerato i possibili vantaggi e svantaggi di introdurre un esame qualificante per iscriversi all’elenco dei mandatari abilitati.

La Commissione ha esaminato 3 possibilità:

(1) esame centrale a livello comunitario;

(2) armonizzazione degli esami nazionali;

(3) direttive proposte dall’Ufficio.

A prima vista, l’opzione (1) sembrerebbe una soluzione interessante per garantire il livello di qualità più elevato e uniforme dei mandatari abilitati dinanzi all’UAMI.

L’UAMI potrebbe, ad esempio, essere incaricato di organizzare un esame nel campo del marchio comunitario a scadenze regolari, aperto a tutti i cittadini dell’Unione europea.

Ma è un’opzione onerosa dal punto di vista amministrativo ed economico, e i vantaggi di un siffatto esame centralizzato sarebbero annullati dalle complicazioni amministrative della sua esecuzione.

Questo parere è condiviso sia dagli Stati membri che dalle organizzazioni non governative internazionali con cui coopera l’UAMI10.

L’opzione (2) offre una risposta pragmatica a taluni problemi, come le difficoltà amministrative legate alla prima opzione. In questo caso, ogni Stato membro potrebbe includere, come parte del suo esame nazionale, domande sulla normativa e la prassi relative alla legislazione sull’MC. In tal modo, chi supera l’esame può essere iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati dell’UAMI.

La principale difficoltà di questa opzione consiste nel fatto che, in qualche Stato membro, l’abilitazione a rappresentare terzi in questioni di marchi dinanzi al suo Ufficio centrale per la proprietà industriale non è subordinata al possesso di speciali qualifiche (v. sezione 2.1 e ALLEGATO 3). Poiché tali Stati membri (Danimarca e Benelux), non ritengono auspicabile un esame qualificante, non sarà possibile applicare questa soluzione in modo uniforme nell’intera UE per raggiungere il livello di armonizzazione richiesto.

La terza possibilità, opzione (3), sembra offrire un compromesso tra condizioni per agire come mandatario abilitato in materia di marchi nell’intera UE e necessità di armonizzazione. È una possibilità meno ambiziosa ma più praticabile che vede l’UAMI promuovere l’istruzione di professionisti europei organizzando i corsi di formazione.

10 Cfr. la risposta alla domanda 2 del questionario della Commissione (ALLEGATO 1).

(10)

4.1 Conclusione

La Commissione raccomanda che l’UAMI continui a diffondere informazioni relative al marchio comunitario e avvii, nel prossimo futuro, attività legate ai disegni e ai modelli comunitari, se necessario insieme agli Stati membri.

L’UAMI dovrà prestare particolare attenzione alle esigenze dei paesi candidati per garantire la competitività dei loro mandatari abilitati nazionali al momento dell’adesione.

5. CODICE DI CONDOTTA

Secondo l’articolo 89, § 2, i mandatari abilitati dinanzi all’UAMI sono vincolati alla legge dello Stato membro in cui hanno il domicilio professionale o il luogo d’impiego. In caso di scorrettezze nell’esercizio delle sue funzioni da parte di un mandatario abilitato, il regime applicato può perciò variare da uno Stato membro all’altro.

Per evitare eccessive differenze tra i modi in cui viene trattata la questione dai vari regimi nazionali, è opportuno istituire un codice di condotta professionale a livello comunitario.

Stando alle risposte al questionario inviato alla Commissione11, e dopo le riunioni tra Commissione, Stati membri, ONG e parti interessate, è stata ripetutamente sottolineata l’esigenza di un minimo di regole.

La Commissione ha studiato 3 opzioni per applicare un siffatto codice di condotta:

(1) Un codice di condotta europeo, applicato dall’UAMI, che farebbe parte dell’RMC e sarebbe applicato da un comitato disciplinare ad hoc, da una commissione disciplinare ad hoc e dall’attuale commissione ricorsi dell’UAMI.

(2) Un codice di condotta europeo applicato dagli Stati membri su richiesta dell’UAMI o di qualsiasi parte interessata. L’UAMI potrebbe sospendere l’iscrizione del mandatario abilitato all’elenco finché non abbia deciso lo Stato membro. Il codice di condotta comprenderà varie regole armonizzate a livello europeo, approvate dagli Stati membri, e applicate in caso di scorrettezze da parte dei mandatari abilitati dinanzi all’UAMI.

(3) Un codice di condotta europeo volontario che, redatto dai mandatari abilitati stessi, sarebbe privo di effetti sull’autorizzazione a iscriversi all’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 dell’RMC.

Le prime due opzioni costituiscono una modifica fondamentale dell’attuale sistema di rappresentanza professionale e presuppongono la modifica dell’RMC. Emendamenti di tale portata non si giustificano con i pochi casi incontrati dall’UAMI in questo campo.

Alcuni Stati membri esprimono inoltre forti dubbi sulla necessità di un codice di condotta professionale, argomentando che le norme nazionali sono sufficienti per affrontare queste situazioni. Se poi non bastassero, le norme di concorrenza e del mercato garantiranno la debita punizione delle scorrettezze.

11 Cfr. la risposta alla domanda 3 del questionario della Commissione (ALLEGATO 1).

(11)

Comunque, come già detto, le differenze dei vari sistemi nazionali inducono ad armonizzare le norme in questo campo. Ciò permetterà ai clienti dei mandatari abilitati di attendersi che ai mandatari abilitati siano applicati taluni principi standard di rappresentanza indipendentemente dalla loro nazionalità o dall’Ufficio nazionale dinanzi al quale sono autorizzati a rappresentare i clienti su questioni di MC.

Per le ragioni suesposte, anche se le soluzioni proposte ai punti (1) e (2) non sono per ora adeguate, un minimo di regole sono però necessarie. La terza opzione (codice di condotta volontario), potrebbe essere lo strumento per introdurre norme minime di comportamento professionale per i mandatari abilitati dinanzi all’UAMI. Tale codice si limiterebbe a fissare una norma per i professionisti che lo sottoscrivessero e fungerebbe da “etichetta di qualità” per i suoi membri.

Ad ogni mandatario abilitato dinanzi all’UAMI, inclusi nell’elenco attuale e da includere in futuro, verrebbe offerto di sottoscrivere il codice. Una particolare indicazione nella banca-dati “CTM Agent” dell’UAMI identificherebbe i mandatari che acconsentono.

Anche agli avvocati verrebbe offerta questa possibilità. L’elenco speciale degli avvocati che lo sottoscrivono potrebbe comparire sul sito Web dell’UAMI.

Sottoscrivere il codice di condotta non deve comportare costi od oneri amministrativi per il mandatario. Le infrazioni darebbe luogo a una procedura flessibile in cui i mandatari abilitati, insieme all’Ufficio, deciderebbero la possibile radiazione del mandatario, o d’avvocato, dall’elenco di coloro che sottoscrivono il codice. La radiazione dall’elenco non avrebbe altri effetti amministrativi o giuridici e non comporterebbe soprattutto la cancellazione del mandatario dall’elenco dei mandatari di cui all’articolo 89 del regolamento, amministrato dall’Ufficio.

Come già detto, l’applicazione del codice di condotta si baserebbe sui mandatari abilitati (o gli avvocati) stessi eventualmente assistiti dall’UAMI. Il successo e il valore di questo meccanismo dipendono largamente dal fatto che gli utenti MC lo accettino come garanzia di “retta condotta” da parte dei mandatari abilitati nell’esercizio delle loro funzioni dinanzi all’UAMI.

Le regole da introdurre nel codice di condotta assicurerebbero che i mandatari abilitati esercitino la loro professione coscienziosamente e in un modo adeguato. Si tratterebbe di poche regole, riguardanti questioni come il segreto professionale o i conflitti d’interesse nell’esercizio della loro rappresentanza.

5.1 Conclusione

La Commissione proporrà alle ONG internazionali che cooperano con l’Ufficio di studiare l’introduzione di un codice di condotta non vincolante per mandatari abilitati (e avvocati, se necessario) dinanzi all’UAMI. Se esse concorderanno sulla necessità di istituirlo, la Commissione e l’Ufficio cureranno gli aspetti pratici della sua realizzazione.

6. CONCLUSIONE FINALE

L’esame di come funzioni la rappresentanza ai sensi dell’articolo 89 dell’RMC ha rivelato la necessità di ulteriori provvedimenti in questo campo.

(12)

La Commissione proporrà un emendamento all’articolo 89, § 2 (c) per adeguarlo ai principi della libertà di stabilimento (articoli 43 e segg. del trattato CE) e della libera prestazione di servizi (articoli 49 e segg. del trattato CE).

Inoltre, la Commissione raccomanderà all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno di consigliare e orientare gli Stati membri e i paesi candidati affinché i mandatari rappresentanti nazionali in tutta l’UE abbiano pari possibilità d’accesso alle informazioni e al know-how sul regime a tutela del marchio comunitario e, venuto il momento, su quello a tutela dei disegni e dei modelli.

Infine, la Commissione proporrà alle ONG con cui l’UAMI coopera di studiare l’adozione di un codice di condotta volontario, non vincolante per i mandatari abilitati dinanzi all’UAMI. La Commissione e l’UAMI forniranno loro l’appoggio necessario alla sua redazione.

(13)

ALLEGATO 1 : RISULTATI DEL QUESTIONARIO

La Commissione ha ottenuto risposte da Belgio, Danimarca, Irlanda, Grecia, Italia, Austria, Finlandia e Svezia. Quanto alle ONG internazionali con cui l’UAMI coopera, sono state ottenute risposte da AIM, AIPPI, CNIPA, ECTA, EFPIA, FICPI, INTA, MARQUES e UNION. In tutto, 17 risposte da 30 lettere di consultazione.

Le risposte al questionario possono essere così riassunte:

1. Le condizioni di cui all’articolo 89.2 del regolamento sul marchio comunitario assicurano un accesso adeguato ed equilibrato all’elenco dei mandatari abilitati?

La risposta è unanime, tranne due eccezioni. L’attuale sistema è considerato adeguato, ma sarebbero necessari taluni cambiamenti per migliorarlo.

2. È auspicabile fissare livelli più elevati per iscriversi nell’elenco dei mandatari abilitati dinanzi all’UAMI, per esempio introducendo un esame qualificante?

Riguardo a questa seconda domanda, 5 risposte si oppongono all’introduzione di un qualsiasi esame qualificante. Delle altre risposte, nessuna è favorevole a istituire un esame qualificante centralizzato, preferendogli l’armonizzazione di esami qualificanti nazionali. Il parere generale è che ogni Stato membro dovrebbe avere un proprio esame qualificante sulla legge nazionale, comprendente un esame armonizzato sulle norme per il marchio comunitario, in modo che in ogni paese ci sia uno stesso standard in materia.

3. È utile creare un codice professionale per evitare la mancata armonizzazione dei vari regimi nazionali che si applicano ai comportamenti illeciti dei mandatari abilitati?

Due Stati membri e due ONG ritengono tale codice inutile e superfluo. Il resto è a favore di in minimo di regole alle quali i mandatari dei diversi paesi sarebbero vincolati.

4. Può il sistema di rappresentanza dinanzi all’UEB essere un modello per l’UAMI?.

Delle parti consultate, tre erano a favore dell’applicazione all’UAMI di taluni elementi specifici del sistema UEB, ma nessuno lo era dell’applicazione all’UAMI del sistema UEB nel suo insieme.

5. Avete ricevuto critiche specifiche al sistema?

Critiche marginali sono state fatte al sistema di rappresentanza professionale. Ma, il parere generale è che l’UAMI può meglio valutare l’efficienza dell’attuale sistema e, in particolare, se c’è armonia nel comportamento e qualità dei mandatari.

(14)

ALLEGATO 2 : ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PER NAZIONALITÀ12

Stato membro Numero di mandatari abilitati

AT 59

BB 428

DE 1.983

DK 84

ES 381

FI 46

FR 692

GB 1.117

GR 0

IE 109

IT 710

PT 76

SE 196

TOTALE 5.881

12 31.12.1999

(15)

ALLEGATO 3 : ELENCO COMPARATIVO DEI VARI REGIMI NAZIONALI

Fonte: Amministrazione dell’UAMI - marchi comunitari e Divisione affari legali Stato membro Sistema di

rappresentanza specializzata

Avvocato o altro giurista qualificato (pratiche davanti alla

corte)

Avvocato per la proprietà intellettuale

(o procuratore)

Altre categorie di

mandatari abilitati Sistema con un elenco nazionale di mandatari abilitati qualificati

GERMANIA Si Si

(Rechtsanwalt) Si

(Patentanwalt) Si

Patentassessor con contratto permanente in Germania

Erlaubnisscheininhaber Si

AUSTRIA Si, per taluni atti:

opposizione, revoca Si

(Rechtsanwalt) (Notar)

Si (Patentanwalt) No Si

(Patentanwälte)

BELGIO No Si (Avocats) Si, professione e

designazione non regolate

No No

DANMARK No Si (Avvocati) Si, Uffici per il marchio

di fabbrica, non regolati No No

SPAGNA No Si (Abogados) Si (Agentes de la

propriedad industrial) No Si

avvocato = Avocat

(16)

Stato membro Sistema di rappresentanza

specializzata

Avvocato o altro giurista qualificato (pratiche davanti alla

corte)

Avvocato per la proprietà intellettuale

(o procuratore)

Altre categorie di

mandatari abilitati Sistema con un elenco nazionale di mandatari abilitati qualificati

FINLANDIA No Si (Asianajaja) No No No

FRANCIA Si Si (Avocats) Si

(Conseils en propriété industrielle)

Si, periodo di transizione - elenco speciale dei mandatari autorizzati

Due elenchi:

- Un elenco di Conseils - Un elenco speciale

GRECIA Si, per taluni atti Si (Avvocati) No No No

IRLANDA Si Si

(Barristers) (Solicitors) Si

(Trade Mark Agents) No Elenco di Trade Mark

Agents

ITALIE Si Si

(Avvocato) Si

(Consulenti in Marchi) No Si

LUSSEMBURGO Si Si (Avocats) Si No Si

PAESI BASSI No Si (Advokaat) Si

(Octrooigemachtigden) No Si

PORTOGALLO Si Si (Advogados) Si

(Agentes da

Propriedade Industrial)

No Si

Elenco di agenti della proprietà industriale

REGNO UNITO Si Si

(Barristers) (Solicitors) [Advocates (Scozia)]

Si (Registered Trade Mark agents)

No Si

Elenco di Trade Mark agents

(17)

Stato membro Sistema di rappresentanza

specializzata

Avvocato o altro giurista qualificato (pratiche davanti alla

corte)

Avvocato per la proprietà intellettuale

(o procuratore)

Altre categorie di

mandatari abilitati Sistema con un elenco nazionale di mandatari abilitati qualificati

SVEZIA No Si (Advokaats) No No No

Riferimenti

Documenti correlati

Dal 1999 le tappe di questo processo sono state la comunicazione della Commissione "Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione" del 28 aprile

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29.12.2020 relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo

37 Valutazione della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari (europa.eu) del marzo 2016. 38 I volontari

609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini

RAMMENTA le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (punto 130) e la raccomandazione del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle

Il programma dovrebbe sostenere la creazione, la migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di alta qualità e di tecnologie di alta qualità

• Indicatore 3: tendenza generale della quota riservata ad opere europee di produttori indipendenti in ciascuno Stato membro interessato nel periodo di riferimento