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Academic year: 2022

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OGGETTO: NATURA DEI CREDITI VANTATI DALLAGENZIA DI CONSULENZA PER IL TRASPORTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL COMMITTENTE.

E’ stato chiesto di valutare in particolare:

A) la natura dei crediti vantati dagli studi di consulenza in relazione all’esercizio dell’attività di cui alla L. 264/91 svolta in favore dei concessionari d’auto;

B) la possibilità che i crediti di cui al punto A) siano assistiti da privilegio in caso di assoggettamento della concessionaria d’auto a procedura concorsuale;

C) la possibilità che siano estesi eventuali privilegi anche ai crediti sorti in virtù delle anticipazioni effettuate in favore del committente (successivamente assoggettato a procedura concorsuale) per il pagamento di imposte da versarsi in via diretta od indiretta all’Erario.

Dall’analisi della disciplina vigente, possono farsi le seguenti considerazioni:

A.- NATURA DEI CREDITI VANTATI DAGLI STUDI DI CONSULENZA NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI DAUTO.

Ai sensi della legge 264 del 1991 (‘Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto’ 1) gli studi di consulenza effettuano servizi relativi a:

consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta di certificazioni relative a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale ed altresì inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico (v. tabella ‘A’ in allegato alla L. 264 del 1991).

L’opera posta in essere si estrinseca, quindi, principalmente a mezzo dello svolgimento di attività materiali di natura non negoziale a favore del committente, ricalcando pertanto le previsioni di cui all’articolo n. 2222 del codice civile, in virtù del quale l’obbligazione a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente configura l’ipotesi del c.d. ‘contratto d’opera’.

Si ritiene non possano esservi perplessità al riguardo ricorrendo tutti i presupposti delineati dall’articolo 2222 c.c. sopra richiamato.

1) Legge n. 264, 8 agosto 1991, in G. Uff. n. 195 del 21 agosto 1991.

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E, difatti, le prestazioni rese dagli studi di consulenza (disbrigo di pratiche varie) si caratterizzano per essere svolte:

i) con lavoro prevalentemente proprio del titolare (il quale –infatti- deve essere munito di apposito certificato di idoneità nonché di autorizzazione provinciale 2 );

ii) senza vincolo di subordinazione;

iii) in assoluta indipendenza dal committente (v. Cass. 2059/1972).

Nello stesso senso è anche l’interpretazione data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nel valutare l’attività posta in essere dalle agenzie di pratiche auto (sub doc. n. 1), ha avuto modo di rilevare come:

“L’attività di richiesta certificati e disbrigo pratiche auto giuridicamente comporta il compimento, da parte di un soggetto professionalmente qualificato, di atti di tipo non negoziale a favore di un privato. Dal punto di vista del diritto privato, quindi, il rapporto che si instaura tra le parti ricade sotto la disciplina del contratto d'opera regolato dagli articoli 2222 e seguenti del C.C. (Libro V, Tit. III, Capo I)”.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono non può non concludersi che l’esercizio delle attività poste in essere dagli studi di consulenza autorizzati ex L.

264/1991 configura un’estrinsecazione della fattispecie giuridica della prestazione d’opera.

B.- NATURA PRIVILEGIATA O CHIROGRAFARIA DEI CREDITI VANTATI DAGLI STUDI DI CONSULENZA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI IN CASO DI FALLIMENTO.

Chiariti i dubbi relativi all’inquadramento giuridico dell’attività svolta dagli studi di consulenza, è ora necessario verificare la qualifica che i crediti sorti dall’esercizio di tale attività dovrebbero avere in sede fallimentare.

È necessario, al riguardo, verificare se la legge prevede privilegi generali o speciali in relazione ai crediti in oggetto, valutando quindi la possibilità di includere i crediti in

2) Cfr. C. Stato, sez. II, 10 gennaio 2001, n. 1636: “Ai sensi dell’art. 3, 1º comma, lett. f), l. 8 agosto 1991 n. 264, gli operatori che intendano esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto debbono essere in possesso di uno specifico attestato necessario per il rilascio della prescritta autorizzazione provinciale che può essere conseguito previo superamento di un esame di idoneità”.

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parola all’interno di una delle categorie identificate dal codice civile agli articoli 2751 ss..

In particolare, nel caso di specie, è rilevante il dettato di cui all’articolo 2751 bis, n. 2, c.c. a mente del quale “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti (…omissis…) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale 3] dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.

In estrema sintesi, quindi, i crediti sorti in virtù di un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’articolo 2222 c.c. (e quindi nel caso di specie i crediti vantati dallo studio di consulenza) sono assistiti da privilegio sui beni mobili del fallito (cfr. “Il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c. n. 2 assiste comunque lo svolgimento di una attività di opera riconducibile nella previsione di cui all’art. 2222 c.c.” Tribunale di Firenze, 2 maggio 2001 4).

Va da sé che, in caso di assoggettamento a procedura concorsuale del concessionario committente dell’Agenzia di pratiche auto, i crediti sorti in virtù dell’opera prestata da queste ultime godranno dei privilegi indicati all’articolo 2751 bis c.c. n. 2 e, segnatamente, saranno assistiti da privilegio generale di 5° grado di preferenza sui beni mobili e di 10° grado sui beni immobili.

B-1.-Sul punto, per completezza espositiva corre l’obbligo di precisare che, al fine di richiamare –con ragionevole fondatezza- il privilegio concesso dall’articolo 2751 c.c. in caso di fallimento del debitore, è necessario valutare altresì la complessità organizzativa dello Studio di Consulenza.

E difatti, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto, “la presenza di una struttura societaria di tipo personale non osta di per sé alla qualificabilità delle prestazioni rese a favore di terzi quali prevalentemente personali (ex art. 2222), poiché anche nel lavoro autonomo è imprescindibile una forma sia pur semplice di organizzazione; pertanto occorre accertare in concreto se assuma prevalente importanza una prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell’ambito di una maggiore e assorbente organizzazione, ovvero se nel caso specifico effettivamente la forma societaria assuma caratteri tali da far escludere quello stato di dipendenza socioeconomica che costituisce

3) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2751-bis, n. 2 «limitatamente alla parola intellettuale». A seguito della pronuncia in parola, quindi, la parola ‘intellettuale’ deve considerarsi non più presente nell’articolo in 2751-bis n. 2 c.c.”.

4) In FORO TOSCANO, 2002, 93.

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l’essenza della parasubordinazione e di cui l’attività prevalentemente personale è l’indice rivelatore tipico” (cfr. Cass., 15 aprile 1997, n. 3208).

Quindi, al fine di verificare l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2222 c.c. (con particolare riguardo al privilegio di cui all’art. 2751 c.c.), sarà necessario verificare caso per caso se l’organizzazione imprenditoriale dello studio di consulenza abbia (per complessità organizzativa, numero di dipendenti, ecc.) o meno snaturato la caratteristica della personalità dell’opera posta in essere ai sensi e per gli effetti della l.

264/1991 (cfr. Trib. Torino, 2 febbraio 1984; Cass., sez. I, 18 aprile 2000, n. 5002).

In via di prima approssimazione si può in ogni caso sostenere che non dovrebbe sussistere alcuna limitazione applicativa, nel caso in cui lo Studio di Consulenza sia strutturato quale ditta individuale ovvero società di persone (con esiguo numero di dipendenti); maggiori difficoltà potrebbero, al contrario, sussistere qualora si avesse riguardo a società di persone con rilevante numero di dipendenti, ovvero a società di capitali.

C.- DEI CREDITI VANTATI DALLAGENZIA PRATICHE AUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE DEL COMMITTENTE (SUCCESSIVAMENTE FALLITO) PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE DA VERSARSI IN VIA DIRETTA OD INDIRETTA ALLERARIO.

L’ultimo punto che merita di essere esaminato inerisce alla possibilità di distinguere tra i crediti maturati dall’agenzia di consulenza a titolo di onorari per le prestazioni d’opera effettuate ed i crediti maturati in virtù del pagamento effettuato a favore dell’Erario da parte dello studio di consulenza quale sostituto del fallito.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha varie volte avuto modo di rilevare come il prestatore d’opera che anticipi somme dovute dal committente (successivamente sottoposto a procedura concorsuale) all’Erario, si surroghi nella posizione di quest’ultimo potendo, quindi, vantare il relativo privilegio in sede fallimentare.

Il punto è stato affermato in più occasioni ed in tempi anche recenti:

“il [prestatore d’opera] che anticipi la somma dovuta dal cliente all’amministrazione finanziaria si surroga nella posizione di quest’ultima e, conseguentemente, ha titolo per essere ammesso nello stato passivo del fallimento del cliente in via privilegiata” (Tribunale di Milano, 3 febbraio 1994 in Giur. Comm. 1994, II, 689). Ed ancora, nello stesso senso, “il prestatore d’opera che abbia anticipato il pagamento dell’imposta si surroga nella posizione dello Stato; pertanto, si surroga nel privilegio

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generale che compete allo stato, ai sensi dell’art. 2752 c.c.” (Tribunale di Vicenza, 6 dicembre 1989 in Dir. fallim., 1990, II, 779).

In virtù della normativa e della giurisprudenza appena richiamata si deve pertanto concludere che il privilegio indicato ai punti precedenti con riguardo ai crediti maturati dall’agenzia di pratiche auto per onorari assista altresì i crediti vantati in ragione degli anticipi versati all’Erario da parte dello studio di consulenza nell’interesse del proprio committente, posizionandosi (a differenza che i tributi siano diretti od indiretti tra il 25 ed il 27 grado) .

* * *

Sulla base di tutto quanto esposto si possono pertanto trarre le seguenti conclusioni:

1) le prestazioni svolte dagli studi di consulenza autorizzati ex L. 264/1991 devono essere qualificate quali prestazioni d’opera ai sensi dell’articolo 2222 c.c.;

2) i crediti sorti dall’esercizio dell’attività di consulenza di cui alla Legge 264 del 1991 sono, pertanto, assistiti da privilegio generale di 5° grado di preferenza sui beni mobili del fallito (o su equivalente monetario) in virtù di quanto disposto dall’articolo 2751 bis n. 2 c.c. (come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 29 gennaio 1998 5) e di 10° grado sui beni immobili;

2.1) per dare piena validità al privilegio di cui trattasi (come anticipato sub pt. B.1) sarà però necessario avere riguardo, di volta in volta, la struttura organizzativa dello Studio di Consulenza al fine di valutare se l’organizzazione del lavoro subordinato ha o meno prevalenza rispetto alla prestazione personale del soggetto titolare dell’autorizzazione di cui alla l. 264/1991;

3) sono parimenti assistiti da privilegio i crediti sorti in virtù di esborsi relativi al versamento da parte dello studio di consulenza di imposte erariali stabilite in capo al committente.

Nota pratica: se possibile fare due insinuazioni separate, una per le spettanze dell’agenzia e una per le anticipazioni.

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)

Cfr. Cass., sez. I, 7 settembre 1999, n. 9475 “il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. compete a qualsiasi prestatore d’opera, indipendentemente dalla qualificazione della sua prestazione”.

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