Conto Corrente con la Posta
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 68° RoxA
-Venerdi, 5 agosto 1927
-ANNO V Numero 180
Abbonarnenti.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 100 00 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • 200 120 TO In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). • TO 60 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , , » 120 SO 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Il prezzo di Vendita diogni puntata, anche searretrata, della aGaz- zetta Umciale» (Parte le II complessivamente) é fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ra•
gione di cente. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Umciale» - Stinistero delle Finanze (Telefono 33-686) --ovvero presso le librerie concesisionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo- namenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici po- stali afavore del conto corrente N. 1¡3640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta UMcialsi
straordinari sono fuori abbonamento, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda., La «Gazzetta Umciale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoin vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze a presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffe. - Ancona: G. Fogola. -- Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. - Aquila: F. Agnelli.
- Arezzo: A. Pellegrini.- Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Faria. - Belluno: S. Benetta.- Benevento: E, Tomaselli. - Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Graficito dell'A.L.I.- Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. - Bolzano: L. Rinfresciti. - Brescia,: E. Castoldi. - Brindisi:
Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); It. Carta Raspi. - Caltanissetta: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Baini. - Caserta: Ditta F. Groce e Figlio.- Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli - Como:
C. Nani e C.- Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lungleini e Biancitini. - Firenze: Armando Rossirli: via Pan•
zani, 26 e via degli Alfani, 57. -Fimne: «Dante :ilig1tieri» di G.Dolcetti. --. Foggia: G. Pilone. - Forlì: G. Arcleetti. - Genova: Libreria Interna.
zionale Treves dell'Anonima Libraria italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22: Messaggerie Italiane. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.- Lecce: Libreria Fratelli Spacciante. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Eciforte e C, - Mace•
rata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Matera: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola: A. Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modena:
G T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e ftglio; Messaggerie Italiane. -Novara: R. Guaglio.- Nuoro: Ditta Mal•
Qaroli Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: 0. Fiorenza. - Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Pe•
rugia: Simoneni.- Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Libr. ital. riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pa•
cinotti. - Pola: E. Sclamidt.- Ravenna: E. Lavagna e F.- ReggioCalabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini, - Rieti: A. Tommas- setti. - Roma: Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signoreni;
Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi, - Sassari: G. Ledda. - Savona:
P. Lodola. -- Siena: Lilareria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: F. ZaroccIli. - Spezia:A. Zacutti. - Taranto: Fratelli Filippi.
- Teramo: L. d'Ignazio. - Terni: Stalrilimento Poligrafico Alterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I,; Messaggerie Italiane. - Trapani: G. Banci. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Udine:
P. Miani e C. - Varese: Mai e Malnati, - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: LibreriaSormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicenza:
G. Galla, - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E, de Scleonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo, - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: 4. e F.
Cicero. - All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.
N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DEI;LAGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
SOMMAIRIO
Presidenza del
Consiglio
dei Ministri: PrimaEsposizione
nazio- nale di storia dellascienza,
in Firenze . . . «Pag.
3174onNbnt
io e LEGGI EDECRETI
1592. - LEGGE 30
giugno 1927,
n. 1270.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
9gennaio 1927,
n. 123, cheproroga
fino al 30giugno
1927 il ter•mine utile per la
presentazione
delle dichiarazioni di co.struzione dei
piroscali
destinati alle linee sovvenzionate di carattereindispensabile
. . . . . . .Pag.
3174 1593. - LEGGE23giugno 1927,
n. 1273.Conversione in
legge
del R. decreto 16maggio 1926,
n. 908, concernente la
liquidazione
dell'Istitutopensioni
perimpiegati
in Trieste edegli
altri istituti esercenti l'assicurazionepensione
nelle nuove Provincie in base allaabrogata legislazione
ex austriaca . . .Pag.
31741594. - REGIO DECRETO-LEGGE 8
maggio 1927,
n. 1282.Esecuzione dell'Accordo per il consolidamento del de=
bito
polacco
verso il Governo italiano firmato a Varsa=via il 18 dicembre
1926,
fra l'Italia e la Polonia.Pag.
3174 1595. - REGIODECRETO
1luglio 1927,
n.1206.
Riunione
deitomuni diDuttogliano, Capriva
nel Carsoe
Scoppo
in ununico Comune concapoluogo Duttogliano.
Pag.
3176 1596. - REGIO DECRETO-LEGGE 14luglio 1927,
n. 1301.Aggregazione
allaprovincia
diFoggia
dei comuni diAccadia ed Orsara di
Puglia
e al comune di Fasano(Brindisi)
diparte
del territorio del comune diMonopoll.
Pag.
31761597. - REGIO DECRETO 7
luglio 1927,
n. 1297.Riunione dei comuni di Sabbio
Bergamasco,
Sforzaticae Mariano al Brembo in un unico Comune denominato
«Dalmine» . . .
Pag.
31761598. - REGIO DECRETO 23
giugno 1927,
n. 1304.Estensione dei limiti di
tempo
per lepromozioni
per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica.Pag.
3177 1599. - REGIO DECRETO 23giugno 1927,
n. 1302.Dichiarazione di zona malarica del territorio compren•
dente la frazione San Bruson del comune di Dolo in pro.
Vincia di Venezia . . . . . . . . . . .
Pag.
3177 1600. - REGIO DECRETO-LEGGE 7luglio
1927, n. 1305.Reclutamento
straordinario di trenta tenenti in servi.zio
permanente
nell'Arma delgenio
. . . .Pag.
3177 1601. - REGIODEORETO
12maggio 1927,
n. 1306.Norme per il servizio amministrativo
degli
Uilici forti•ficazioni di
Corpo
d'armata . . . . . . .Pag.
3178 1602. - REGIO DECRETO 2giugno 1927,
n. 1303.Modificazione allo statuto del Museo storico dei bersa•
glieri,
in Roma . . . . . . . . . . . .Pag.
3179DECRETO MINISTERIALE 15
luglio
1921.Norme per
l'importazione
dipatate
da semina per la cam.pagna agraria
1927=28 . . . . . . . . . . . .Pag.
3179PRESENTAZIONE
DIDECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO
Ministero dell'interno: R.
decreto-legge
30giugno 1927,
n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R.decreto-legge
16 dicembre 1926, n. 2123, relativo al con- ferimento all'Amministrazione comunale di Milano dei po- terinecessari
per l'ordinamentodegli
uffici e ilfunziona-
mento dei servizi . . . . , , . . . . . .Pag.
3180N'[4 5-Vm-1927
--GAZZETTA UFFIUÌALE
DEL REGNO D'ITALIA --N. 180Ministero delle finanze:
R.
decreto-legge
23giugno 1927,
n. 1161, concernentelacon-cessione di
sgravi
fiscali all'industria della fabbricazionedegli
inchiostri da
stampa
. . . . . . . . . . . .Pag.
3180 R.decreto-legge
23giugno 1927,
n. 1162, concernente il trat- tamentodoganale degli
oli di pesce daidrogenare
.Pag.
3180DISPOSIZIONI E COMUNICATI Ministero delle comunicazioni:
Licenziamento
dall'impiego
del commessopostale
Parisi Giu-seppe
...,Pag.3180
Apertura
di ricevitoratelegrafica
, , , , . .Pag.
3180Ministero
delle finanze:Accreditamento di nofaio . , , , , , , , ,
Pag.
3181 Smarrimento di ricevute . . . . . . . , , ,Pag.
3181 Smarrimento del certificato dideposito
. . . .Pag.
3181 Media dei cambi e delle rendite . . . . , ,Pag.
3181 Perdita di certificati . . .Pag.
3182 Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . .Pag.
3183 Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del be-stiamen.23
...Pag.3184
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEl
MINISTRI
Prima
Esposizione
nazionale di storia dellascienza,
in Firenze.Con decrèto 14 luglio 1927 (V) di S. E. 11 Capo del Governo, re-
gistrato alla Corto dei conti il 26 successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 320, l'Ente per lo attività toscano o stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del II. decreto-legge 16 di- cembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Prima Esposizione nazionale di storia della scienza che avrù luogo a Firenze dal marzo al giugno 1928.
÷LEGGI E DECRETI
Numero
dipubblicazione
1592.LEGGE 30
giugno 1927,
n. 1270.Conversione in
legg,
del R,decreto=legge
9gennaio 1927,
n.
123,
cheproroga
fino al 30giugno
1927 11 termine utile per lapresentazione
delle glichiarazioni di costruzione delpiroscali
de=stinati alle linee sovvenzionate di carattere
indispensabile.
VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIOND RE D'ITALIA
Il Senato e
la'Camera
deideputati.hanno approvato;
Noi abbiaino sanzionato e
promulghiamo quanto segtie:
Articolo unico.
E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
0gennaio 1927,
n.
123,
che proroga fino al 30giugno
1927 il termine utile per lapresentazione
delle dichiarazioni dicostruzione
deipiroscafi
destinati alle linee sovvenzionato di carattere indi-pensabile.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandandoachiutique spetti
di osservarla¢
di farla osservare comelegge
dello Stato.DataaSan
Rossore,
addì 30giugno
1927 - AnnoV
.VITTORIO
EMANUELE.CIANO - OLPI - BELLLZZ . Visto, U Guardarigilli: Rocco.
Numero di
pubblicazione
1593.LEGGE 23
giugno 1927,
n. 1273.Conversione in
legge
del R. decreto 16maggio
1926, n.908,
concernente la
liquidazione
dell'Istitutopensioni gr hnplegati
in Trieste e
degli
altri istituti esercenti 1assicurazionepensione
nelle nuove Provincie in base alla
abrogata legislazione
ex au.striaca.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GIIAZIA DI DIO E PER TOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E' convertito in
legge
il R. decreto 1Gmaggio 1926,
n.DOS,
concernente la
liquidazione
dell'Istituto pensioni per im-piegati
in Trieste edegli
altri istituti esercenti l'assicura, zionepensione
nelle nuove Provincie in base allaabrogata legislazione
ex austriaca.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spet.i
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Dataa San
Rossore,
addì 23giugno
1937 - Anno VVITTOltIO EMANUELE.
MussouNI - BELLUZZO - ŸOLPI e Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Roccu.
Numero di
pubblicazione
1594.REGIO DECRETO-LEGGE 8
maggio
1927, n. 1282.Esecuzione dell'Accordo per il consolidamento del debito po.
lacco verso il Governo
italiano,
firmato a Varsavia il 18 dicem=bre 1926, fra l'Italia e la Polonia.
· VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO D PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti
gli
articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale delRegno;
Visto Part.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100 ; Ritenuta la necessitàurgente
ed assoluta diprocedere
alloscambio llelle råtifiche dell'Accordo per il consolidamento del debito
polacco
verso il Governoitaliano,
firmato a Var- savia il 18 dicembre1926,
fra l'Italiae laPolonia;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario di.Stato
e MinistroSegretario
di Stato pergli
af-fari
esteri,
di concerto col Ministro per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il cou- solidamento del debito
polacco
verso il Governoitaliano,
fir-mato a
Varsavia
il 18dicembre 1926,
fra PItalia e la Po- lonia.Art. 2.
Il
presente decreto,
che saràpresentato
alParlamento
per la sua conversione inlegge,
entrerà invigore
allo scambiodelle intifiche
dell'Accordo di cuialParticolo precedente.
54:n-192T-- GA2ZETTA UFFICIALE OËL RËëN0
D'ITALIK-N.
130IW
L-
Il Ministro
proponente
è autorizzato allapresentazione
'del relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-creti
delRegno d'Italia,
mandando achiuque spetti
di os-pervarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 8maggio
1927 - AnnoV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI --- VOLPI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, add) 2 agosto 1927 - Anrto V Atti del Governo. registro 263, fogliO 5. -- FERRETII.
Accordo.
Entre le Gouvernement
Italien, représenté
par Monsieur Ce-sare
3Luom, Envoyé
Extraordinaire et MinistrePlénipo-
tentiaire d'Italie à
Varsovie,
d'unepart,
et le Gouvernement
Polonais, représentó
par Monsieur Au-guste ZALESKI,
Ministre des AffairesEtrangères,
d'autrepart
jst
conclu l'accord suivant:Art. 1.
Les deux Parties Contractantes conviennent que la dette du Gouvernement Polonais à
l'égard
du Gouvernement Ita- lien, contractée en vue del'acquisition
du matériel de guerre italien et dutransport
de celui-ci dans le courant des an-nées
1918,
1919 et1920,
estdéterminée,
en cequi
concerne:' 1. - le montant de la
dette,
dédiiction faite detous les versements effectués par le Gouvernement Polonaisjusqu'au
30
septembre 1926,
soit ennuméraire,
soit au moyen de la fourniture dupétrole
et desproduits pétroliers
sur base des conventions concluesjusqu'ici,
soit de touteautre' manière,
2. - les intérêts arriérés et
3. - tous les intérèts futurs pour la
période jusqu'au
31 décembre 1930 à
87,625,000
de liresitaliennes,
dont lepaiement
estréparti
en 4 ans comme suit:30
juin
1927 . . . . . . . . . L.15,000,000
30 décembre 1927 , . . . , , , »
10,375,000
30
juin
1928 . . . , , , , , . »10,375,000
30 décembre 1928 . . . . . . . »
10,375,000
30
juin
1920 . . . , , , . . . »10,375,000
30 décembre 1920 . . . , , , , »
10,375,000
:10
juin
1930 . . , , , . . , , »10,375,000
30 décembre 1930 . . , , , , , »
10,375,000
Total . , , L.
87,625,000
Les versements ci-dessus
représentent
la totalité de la detteprécitée
de laPologne
vis-à-vis du Gouvernement'
Italien.
Art. 2.
Le Gouvernement Polonais
délivrera
au Gouvernement Italien 8 reconnaissances de dette en liresitaliennes,
cor-respondant
à laspécification
des versementsdésignés
àl'art. 1, portant
les datescorrespondant également
à cettespécification.
Art. 3.
Les
reconnaissances de dettedélivrées
par le Gouverne- mentPolonais
au GouvernementItalien
serontexemptées
de toute taxe et de toute contribution actuellement en ri- gueur et
pouyant
être envigueur
à l'avenir dans la.Répus bliqúe
dePologne.
Art. 4.
Les versements à titre de dette déterminée à l'art. 1 et
comprise
dans les reconnaissances de dette conformément à l'art.2,
seront effectués par le Gouvernement Polonaismoyennant
des échéances mensuelles de60,000
dollars àverser en numeraire directement à la
Légation Royale
d'Itaa lie à Varsovie ou àqui
seradésigné
par elle.Ces versements auront lieu
chaque
fois dans lapremière quinzaine
du mois.Les
décomptes
pour les versements effectués seront établis tous les six mois ad ultimo à des termescorrespondant
àl'échéance des reconnaissances de dette.
L'équivalent
en lires italiennes des sommes versées ën dollars sera fait sur la base des cours moyens des dollars et lires italiennes à Zurich dujour
m me où les sommes, dontau
premier
alinea de ce mêmearticle,
auront été effective- ment mises à ladisposition
de laLégation
d'Italie ou àqui
pour elle.
Dans le cas où la valeur des versements faits dans le cous rant d'un semestre
qtielconque dépasserait
la somme nomi-nale de la reconnaissance de
dette,
l'excédent en seraporté
au
compte
des versements à effectuer dans le semestre suis vaut et la somme à payer en dollars dans ce semestre seradiminuée
respectivement,
afin que la sommeglobale
à payerau courant de l'année ne
dépasse
pas la sommeprévue
àl'art. 1.
Au cas où la saleur des versements effectués
pendant
unsemestre donné sera inférieure à la somme nominale de la reconnaissance de
dette,
le Gouvernement Polonaispaiera
la ditIérence en numéraire en lires italiennes.
Les
décomptes
pourchaque
semestreayant
été établis et les différences éventuellesayant
étéréglées,
le Gouverne- ment Italien remettra au Gouvernement Polonais la recon-naissance
de dettecorrespondante,
avec annotation que lapartie
de la detteindiquée
sur la reconnaissance de dette à été amortie.Art. 5.
Les
dispositions
des autres conventions ouarrangements polono-italiens
conclus avantlasignature
duprésent accord,
pour tout ce
qui
arapport
aux fournitures de matériel ita-lien,
serontabrogées
deplein
droit.Art.
6.
Le
présent
accord sera ratifié et les instruments de rath fication serontéchangés
à Varsovie. Les deux Parties Con- tractantesconviennent
quejusqu'à
la date del'échange
desinstruments de
ratification
lesdispositions
duprésent
acacord seront
appliquées
à -titreprovisoire
àpartir
du moidmême de sa
signature.
Fait à
Varsovie,
le 18 décembre1926.
G. C. MA.ToNI. AUGusTE ZALESKI.
Visto, d'ordine
di Sua Maestà il Re:p. Il
Ministro
pergli affari
esteri:GRANDI.
31'Jg 5-Vm-1927
--GAZZETTA UFFICIAI
E DELREGNO
D'ITALIXibT.
180I
Numero di
pubblicazione
1595.REGIO DECRETO 7
luglio 1927,
n. 1296.Iliunione
dei comuni diDuttogliano, Capriva
nel Carso eßcoppo
in un unico Comune concapoluogd Duttogliano.
VITTORIO
EMANUELE III WER GRAZIA DIDIOE PER VOLONTÀDELLA NAZIONERE D'ITALIA
In irirtù dei
poteri
conferiti al Governo dal R. decFeto-legge
17 marzo1927,
n.383;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo MinistroSegretario
di Stato e MinistroSegretario
di Stato pergli
affari
dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di
Duttogliano, Capriva
nel Carso eScoppo
sono uniti in unico Comune con
capoluogo Duttogliano.
Le condizioni di tale unione saranno
determinate
dal pre- fetto diTrieste,
sentita laGiunta provinciale
amministra- tIva.Ordiniamo che il
presente decreto,
munitö delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficialedelle leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque s_petti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a; San
Rossore,
addì 7luglio
1927 - Annoy VITTORIO
EMANUELE.KUSSOLINI.
,EVisto, il
Guardasigilli:
Rocco.Registrato alla Corte dei conti, addi 4 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263,
foglio
19.-FERRETTI.tia;
nonchè la zona di retroterrache
dallastrada provinciale Monopoli-Fasano,
all'altezza della strada diSeppannibale
ya a riunirsi all'attuale
confine
tra Fasano eMonopoli.
La linea di confine delle zone suindicate sarà
de'terminatú;
con decreto del Ministro per
l'interno,
contro cui non saràammesso gravame nè in via
amministrativa,
nè inyia gius
risdizionale.
Art. 3.
Il
presente
decreto entra invigore
ilgiorno
successivõ Nquello
della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegno,
e saràpresentato
al Parlamento per la conversioneiin
legge.
Il
Capo
delGoverno,
Ministroproponente,
èautorizzaté
allapresentazione
del relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta utlicialedelle leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.Dato a San
Rossore,
addì 14luglio
1927 ·Anno VVITTORIO EMANUELE.
MUSSOUNI.
Visto, il Guardasigill¿: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 4 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 24. - FERRETTI.
Numero di
pubblicazione
1597.REGIO DECRETO 7
luglio 1927,
n. 1297.Rinnione dei comuni di Sabbio
Bergamasco,
Sforzaticae 3ia.riano al Brembo in un unico Comune denominato « Dalmine».
Numero di
pubblicazione
1596.REGIO
DECRETO-LEGGE
14luglio 1927,
n. 1301.Aggregazione
allaprovincia
diFoggia
dei comuni di Accadia ed Orsara diPuglia
e al comune di Fasano(Brindisi)
diparte
del territorio del comune diMonopoli.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAEIA DI DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto
il R.decreto-legge
2gennaio 1927,
n.1,
modificäto'col
successivo
R.decreto-legge
31 marzo1927,
n.468;
Visto Part.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Ritenuta la necessità
urgente
ed assoluta diprovvedere;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
di Stato e MinistroSegretario
di Stato pergli
af-fari
delPinterno;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DIDIO E PER VOLONTÀDELLA NAZIONE RE D'ITALIA
In virtù dei
poteri
conferiti al Governo dal R. decretöslegge
17 marzo1927,
n.383;
Vedute le
deliberazioni
delpodestà
di SabbioBergamasco, Sforzatica
e Mariano alBrembo,
adottate inrappresentanza'
di detti Comuni
rispëttivamente
iii data 4gennaio
e 26 feb- braio1927,
5gentiaio 1927
eBgenilaio 1927;
Sulla
proposta
delCalho
'delGoverno,
Primo MinistroSegretario
di Stato eMiliistro°Ségretario di
Stato pergli
affari
delPinterno;
Abbiamo decretato e'décretiamò:
I comuni di
Sabbie Bergamasco; Sforzatica
e Marianoal
Brembo sono uniti in unico comunedenominato
« Dalamine ».
Tale unione sarà attuata
alle
condizioni stabilite dalpös
destà con le
surriferite deliberazioni.
Art. 1. Ordiniamo che il
presente decreto, munito
delsigillo
dellöStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale delle leggi
e deiSönö
äggregati
alláprovincia
diFoggiã
icomuni
di Ac- decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di cadia
e di Orsara diPuglia.
osservarlo e difarlo
osservare.Art. 2. Dato a San
Rossore,
addì 7luglio 1927
- Annoy
E'
ãggregätä
al cöinune diFasano,
facenteparte
dellaVITTORIO
EMANUELE.provincia
diBrindisi,
la zona di territorio del comune diMonopoli,
facenteparte
dellapiovincia
diBari,
compren visto, il Guardasigini: Rocco.dente la
Borgata
S.Velletri,
icentri pescherecci
di Cala Registrato ana Corte dei conti, addt 4 agosto 1927 - Anno VPalmieri,
CalaMascione
eCalaFrascina
e lerovine
diEgna
Atti del Governo,registro
263,foglio
20. - FERRETTI.5-vm-192T--- GAZZETTA UFFICIAI
E DELREGNO I)'ITALIA
---N.
1803177
Numero di
pubblicazione
1598.REGIO DEORETO 23
giugno 1927,
n. 1304.Estensione dei limiti di
tempo
per lepromozioni
per merito diguerra
per fatti d'arme in Cirenaica.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DIDIO E PER VOLONTÀ DELLÁ NAZIONE RE D'ITALIA
:Visto
il R. decreto 18 marzo1923,
n.621;
Visto
il R. decreto 18 marzo1923,
n.622;
¡Visto
il R. decreto 3 febbraio1924,
n.190;
,Visto
il R. decreto 11marzo1926,
n.500;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
di Stato e MinistroSegretario
di Stato per laguerra,
per la marina e perl'aeronautica,
di concerto coiMinistri Segretari
di Stato per le colonie e per lefinanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo
:'Articolo unico.
Le dispösiziõni
del R. decreto 18 marzo1923,
n.621,
sonoapplicabili
aipersonali
militari delRegio esercito,
dellaRegia
marina e dellaRegia aeronautica
che hanno presoparte
alleoperazioni militari
inCirenaica
dall'8 settembre 1925 al 2 dicembre 1926.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia; inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 23giugno
1927 - Annoy
VITTORIO EMANUELE.
AÍUSSOLINI
- FEDERZONI OLPI.eVistó,
il Guardasigilli: Rocco.Registrato alla corte dei conti, addi 4 agosto 1927 - Anno V Wtti del Governo, registro 263, toglio 27.- FERRETTI.
Numerd
dipubblicazione
1599.REGIO DECRETO
23giùgno 1927,
n. 1302.Dichiarazione
di zona malarica del territoriocomprendente
la frazione SanBruson
del comune di Dolo inprovincia
di Ve•nezia.
VITTORIO EMANUELE
III 1ËIf GÌilzIADI DIOE PER VOLONTÂDELLÄ NAZIONERE D'ITALIA
Teduto Part.
157 del testo unico delleleggi sanitárie
ap-Ifrovato
con Nostro decreto 1°agosto 1907,
n.636,
e il rego- Jamentoapprovato
conNostro decreto 28febbraio 1907,
n.01, che contengono disposizioni
per diminuire le cause della ma-laria;
nonchègli articoli 20
e 22 del R.decreto legislativo
30
dicembre 1923,
n.2889,
concernente la riformadegli
ordi- namentisanitari;
Vedúto il
rapporto
colquale
ilprefetto
diVenezia
hainviato le proposte
diquel medico provinciale
per ladichia- razione
di zonamalarica
del territoriocomprendente
lafrazione
San Bruson del comunediDolo;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMiniströ Segretario
di Stato eMinistro ISegretario
di Stato pergli affari delPinterno, sentito
il parere dellaDirezione generale della sanità pubblica;
'Abbiamo decretäto
edearetiamõ:
E'
dichiarata
zonamalarica
adogni
effettodi legge
edi regolamento
laparte
del territorioappartenente
al comunedi
Dolog
frazione di SanBruson,
cosìdelimitata:
a nord dalla stradacomunale,
detta laStradona;
ad est dal con-fine oomunale con i comuni di Mira e di
Campagna Lupia;
a sud dal confine comunalecon i comuni di
Campagna Lupia
e di
Camponogara
; ad ovest da una lineache, partendé
dalla
strada
detta di Brenta Secca nel suopunto
di incrociocon la
Stradona,
segue la strada vicinalesulPargine
f -stro
dell'antico
alveo del Brenta epoi
la strada comunalé Dolo-Pieve fino al confine del Comune.A cura del
prefetto
della Provincia saràprovveduto,
oveciò occorra, alla
compilazione degli
elenchi deiproprie-
tari dei
fondi, compresi
nella zonamalarica,
con riferi- mento ai daticensuari,
con Paiutodegli
uilici finanziaricompetenti.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
dellóStato,
sia inserto nella raccolta ufficialedelle leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato ä San
Rossore,
addl 23giugno
1927 - Ãnnö.V,
VITTORIO
EMANUELE.MUSSOUNI.
Vistd, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 4 agosto 1927 -'Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 25.- FERRETTI.
Numero
dipubblicazione
1600.REGIO
DECRETO-LEGGE
7luglio
1927, n. 1305.Ileclutamento
straordinario di trenta tenenti in servizio per•manente nell'Arma del
genio.
VITTORIØ
EMANUELE IIIPER,GRAZIA DI DIO E PFÆ VOLONTÀ DELLA NAEIONE RE
D'ITALIA
Vista
lalegge
11 marzo1926,
n.390, sulPordinamento
delRegio esercito,
e successivemodificazioni;
Vista
lalegge
11 marzo1926,
n.397,
sullo statodegli uffi·
ciali del
Regio esercito,
e successivemodificazioni;
Vista
lalegge
11 marzo1920,
n.398,
sulPavanzamentodegli ufficiali
delRegio esercito,
e successivemodificazioni;
Visto il R.
decreto-legge
17giugno 1926,
n.1144,
sul rewclutamento degli
ufficiali in serviziopermanente
delRegio esercito;
Visto
il R.decreto-legge
16agosto 1926,
n.1387;
Ritenuta
la necessità diprocedere d'urgenza
aricoprire
le vacanze
esistenti
neiquadri
dei subalterni delPArma delgenio
con elementiidonei, specialmente
ad unpronto
ini-piego þer
i sërvizide1PArma
di caratteretecnico;
Visto
Part.3,
n.2, della legge
31gennaio 1926,
n.100;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
Primo MinistroSegretario
diStato
eMinistro Segretario
di Stato per laguerra,
di concerto conquello
per lefinanze;
'Abbiamo decretato
edecretiamo:
'Art.
1.E' data
fanoltä
al Ministro per laguërrä
dipiocedere,
in
deroga alle
normevigenti
edindipendentemente
daogni
altro
reclutamento
in corso, ad unreclutamento straordi-
nario di trenta tenenti in
servizio permanente
effettivonel-
PArma delgenió
con nomina a tenente inservizio perma-
nenteeffettivo
diufficiali inferiori di complemento .delk
31"jg Evm-1927
--GAZZËTTA UFFICIALE DEL
REGNOD'ITALIE
---IL180
yarie
armi ecorpi
forniti di laurea odiploma in.ingegneria
civile o
industriale,
rilasciati da unaScuola d'ingegneria
o da un Istituto
superiore
delRegno,
che non abbiano oltre-passato
ilventottesimo
anno di età al 31dicembre
1927 e che possegganogli
altrirequisiti
diidoneità
richiesti in genere pergli
ufficiali in serviziopermanente
effettivo. Indipendenza delle
nomine che saranno effettuate inapplica-
.mione del
presente
articolo si considereranno ridotte di al- trettantiposti
le vacanze nei ruolidegli ufficiali
delle altre armi ocorpi che,
per essersi verificateposteriormento
al20
agosto 1926,
possono esserericoperte
con nuove nomme,a norma delPart.
2,
secondo comma, n.1,
del R. decreto16. agosto 1926,
n. 1387.Art. 2.
Gli
ufficiali
di cuiall'articolo precedente
sarannonomi-
nati tenenti con anzianità assoluta
corrispondente
alla datadel decreto di nomina e con anzianità relativa
determinata dall'ordine
digraduatoria.
Art. 3.
E' fatto
esplicito
divietoagli
ufficiali nominati in S. P. E.nell'Arma del
genio
in virtù delpresente
decreto di far do- manda per ottenere ladispensa
dalservizi.o permanente
perun
periodo
di anni sei dalla data dellanomina,
fermarinranendo
pel tempo posteriore
ladisposizione
delPart. 42della legge
11 marzo1926, _n.
397.Art. 4.
Con decreto del .Ministro per la guerra sarà nominata
apposita
Commissione incaricata diprocedere
alPesame dei titoli deisingoli concorrenti
ed allaclassificazione
di merito diquelli
ritenuti da essa idoneialla
nomina e sarà provve- duto altrest aquanto
altro possa occorrere perl'esecuzione
delpresente
decreto.· Art. 5.
Il
presente
decreto entrerà invigore
ilgiorno
st.esso dellasua
pubblicazione
nella GazzcttaUfßciale
delRegno:
saràpresentato
al Parlamento per laconversione
inlegge,
ed ilMinistro proponente
è autorizzato allapresentazione
delrelativo disegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale delle leggi
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 7luglio
1927 . 'AnnoX
VITTORIO EMANUELE.
MossouN1 - VOLPI.
sVisto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 4 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, fogif0 28. - FERRETTI.
Numero di
pubblicazione
1601.REGIO DECÉETO
12maggio
1927, n. 1306.Norme per il servizio amministrativo
degli
UfBei fortifica.zioni
diCorpo
d'armata,XITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA230NE ' RE
D'ITALIA
Visto
il R.decretodegge
n.195
del 10gennaio 1926
cheabolisce
iConsigli
diamministrazione dei corpi,
,istituti
eatabilimenti militari)
¥ista
lalegge
11 marzo1926,
n.396, sulPordinamento del Regio esercito, che
stabilisce cheogni
Comando delgenid
di
Corpo
d'armata abbiaalle proprie dipendenze
uraUfûcid fortificazioni;
Sentito il
Consiglio
diStato;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta del Capo
delGoverno,
PrimoMinistro
Séagretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato per la guem ra, di concerto col 3Iinistro per lefinanze;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Art. 1.
Ogni
Ufficio fortificazioni èamministrato
dal capo del- FUfficio ed in sua assenza oimpedimento
dalPufficialepiiY
elevato in
grado
opiù
anzianodelPUfficio,
sotto lavigilanza
del comandante del Genio militare di
Corpo
d'armata(in analogia
dell'art. 2 del R.decreto-legge
10gennaio 1928,
n.
195).
Art. 2.
Il capo delPUfficio fortificazioni ha alle suo
dipendenze:
a)
iragionieri geometri
delGenio,
che oltre al disini- pegno delle loro attribuzioni tecnichecompiono
lefunzio_ni
di cassiere e di
consegnatario
delmateriale;
b) gli impiegati
necessari per ilfunzionamento de1PUti ficio.
Art. 3.
Il capo dell'Ufficio fortificazioni nomina il
cassiere ed
ilconsegnatario
del materiale eprocede
alle lorosostituzioni,
nei casi di assenza o di
impedimento.
Art. 4.
Gli
Ufficifortificazioni
faranno funzionareda
cassadi
riserva il «tesoretto» che esiste nella loro cassa unica.In tale
tesoretto, la
cui chiave sarà custodifadal
capo del-l'Ufficio,
sono conservati ifondi,
ivalori,
i documenti ed ilregistro (mod. 241)
dei fondi ividepositati,
chegli
enti condue casse debbono conservare in
quella
di riserva.Art. 5.
Sono ersonalmente res onsabili del denaro e dei
matè-
riali loroaffidati,
nonchò diqualsiasi
danno che possa de- risare allo Stato della loro opera, e· nerisitondono
secondola
legge
ed ilregolamento
per la contabilitàgenerale
delloStato:
a)
il cassiere per il denaro contenuto nella cassa conrente;
b)
il capodelPUfficio
ed il cassiere in solido per il dé-naro contenuto nella cassa di riserva
(tesoretto)
c)
ilconsegnatario
del materiale per tutto il materialé in consegna e delquale
rende il contogiudiziale;
d) ogni
altro ufficiale edimpiegato
che abbiamaneggio
di denaro e di
materiale.
Art. 6.
Gli.
Uffici fortificazioni
sono ancheincaricati de1Pañññia
nistrazione delpersonale
militare e civile addettoalPUffi-
cio' ed alComando
delgenio
diCorpo d'armata.
Art.
7.I
mandati diretti
egli ordinativi
dipagamento ëmessi
sulle
contabilità speciali
afavore degli Uffici fortificazioni
saranno