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Cambio merce senza scontrino ma con ricevuta bancomat

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Cambio merce senza scontrino ma con ricevuta bancomat

2 Aprile 2021 | Autore: Salvatore Cirilla

È possibile sostituire un prodotto senza la documentazione fiscale rilasciata dal venditore?

In questo periodo di feste, hai ricevuto numerosi regali, più o meno apprezzati: se

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chi ti conosce meglio e sa cosa ti piace e cosa no, e chi, più sbadato, compra qualcosa di veramente orrido, lontano anni luce dai tuoi gusti. Così, dopo le vacanze, c’è la corsa al cambio del vestito, o del prodotto ricevuto a Natale e scartato sotto l’albero. A questo punto, sorge un problema: ti sei accorto che nella busta manca lo scontrino rilasciato dal negozio e ti chiedi se questa mancanza può creare un ostacolo? In questo articolo scopriremo se è possibile il cambio merce senza scontrino ma con ricevuta bancomat, o se è possibile effettuare la sostituzione semplicemente portando la sola merce al cambio. In particolare, analizzeremo il contratto che si crea con l’acquisto del prodotto e i diritti nascenti in capo al consumatore finale.

Il contratto di acquisto

È il contratto per eccellenza, perché il più frequente nella vita di tutti i giorni:

ogniqualvolta compriamo il pane, andiamo a fare la spesa, facciamo shopping concludiamo un contratto di acquisto.

Questo contratto si sostanzia nell’accordo tra due parti, l’acquirente e il venditore, attraverso il quale il primo acquisisce la proprietà di un bene, fino a quel momento di proprietà del secondo, in cambio del pagamento di una somma, corrispondente al valore dato al bene compravenduto.

Se per i beni mobili questo contratto non richiede particolari forme sacramentali, visto il valore irrisorio del bene compravenduto, per i beni immobili, o i beni mobili registrati, la situazione cambia e le forme d’acquisto diventano fondamentali: saranno, infatti, necessarie trascrizioni nei pubblici registri e, nel caso dell’acquisto di case, anche la forma pubblica dell’atto di compravendita.

Cosa serve per sostituire la merce?

Può accadere che una volta acquistato un prodotto, l’acquirente decida di sostituirlo con altro perché difettoso e non riparabile con somme economicamente sostenibili.

Inoltre, è possibile sostituire il prodotto per semplice ripensamento dell’acquisto;

infatti, il cliente finale, quale consumatore, ha il diritto, riconosciuto dal codice del consumo, di sostituire, o chiedere il rimborso di un prodotto, anche dopo averlo

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usato.

Per sostituire il prodotto sarà necessario:

comunicare la volontà di sostituire il prodotto al venditore;

dare prova dell’acquisto del prodotto;

restituire il prodotto integro, così com’è stato ricevuto.

Entro quanto tempo è possibile sostituire la merce?

Per comprendere quali siano le tempistiche stabilite dalla legge per operare il cambio di un determinato prodotto, occorre distinguere tra il caso in cui la sostituzione è provocata da un difetto dello stesso e il caso in cui il cambio è richiesto per semplice ripensamento dell’acquirente.

Nel primo caso opererà la cosiddetta garanzia legale, la quale prevede per il consumatore una copertura di ventiquattro mesi dall’acquisto (dodici mesi per l’imprenditore). Entro tale termine, l’eventuale difetto riscontrato in capo al prodotto darà la possibilità all’acquirente di ottenere la riparazione, o il cambio del prodotto con un altro equivalente.

Se la sostituzione è richiesta per semplice ripensamento, allora questa dovrà essere effettuata entro sette giorni dall’acquisto compiuto in negozio; se l’acquisto è effettuato con vendita a distanza (ad esempio, tramite sito internet), il termine sarà raddoppiato.

Posso cambiare merce senza scontrino?

Abbiamo visto come per il cambio della merce sia necessario dimostrare di averlo acquistato in quel determinato punto vendita, in quanto qualche furbetto potrebbe approfittare del mancato controllo per sostituire la merce presso altro negozio, magari fornito di prodotti più confacenti ai propri gusti, causando un danno economico e fiscale al venditore, ignaro di tale sostituzione.

Solitamente, la prova di acquisto per eccellenza è la garanzia che il venditore rilascia all’acquirente. Classico esempio è la vendita di un gioiello, il quale deve essere sempre accompagnato dalla garanzia di qualità del diamante acquistato,

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al fine di tutelare il cliente finale.

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, la garanzia non viene rilasciata per la natura della merce acquistata, così facendo operando la generica garanzia prevista dalla legge.

In questo caso, la prova d’acquisto più comune è data dallo scontrino fiscale rilasciato dal negoziante, che comprova l’avvenuta transazione commerciale tra le parti.

Per quanto lo scontrino sia un documento molto importante per dare prova dell’avvenuto acquisto del prodotto, esso non è il solo elemento utile a dare conferma della transazione. Infatti, quel documento, importante ai soli fini fiscali, è sostituibile da qualsiasi altra carta utile a dimostrare il contratto d’acquisto intercorso.

Uno dei documenti capaci di sostituire lo scontrino è, senza dubbio, la ricevuta bancomat emessa dal POS, a seguito di pagamento con carta di credito, o di debito, operato dal cliente finale. Grazie a quel documento, nessun venditore potrà mai negare il pagamento ricevuto e la causale dello stesso.

Cosa accade per i pagamenti in contanti?

Problema più serio è se il pagamento della merce è avvenuto in contanti e il venditore non ti ha rilasciato alcuna prova dell’acquisto, se non la merce ritirata.

Non avendo scontrini, né prove documentali di pagamento, le uniche soluzioni da seguire sono le seguenti:

sperare nell’onestà intellettuale del venditore, che riconosca l’avvenuto acquisto e, quindi, provveda al cambio della merce senza opporre resistenza;

provare tramite testimoni l’avvenuto acquisto del prodotto.

Questa seconda soluzione incontra, però, il limite imposto dal legislatore, secondo il quale la testimonianza è ammessa solo per i contratti aventi un valore inferiore a 2,58 euro, oppure, per tutti quei contratti la cui natura renda inverosimile sottoscrivere un documento scritto di acquisto, quale ad esempio l’acquisto di un capo di abbigliamento presso un negozio, o presso un centro commerciale.

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In questo caso, dovrete essere fortunati nel trovare qualcuno che, all’epoca dei fatti, fosse presente all’acquisto. Se eravate accompagnati da qualche parente, o amico, il problema è risolto; diversamente, dovreste invocare la testimonianza delle commesse, o di altri clienti presenti in quel momento.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl

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