• Non ci sono risultati.

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Disposizioni d’esecuzione generali per l’esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Criteri di base

− Legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (vLFPr)

− Ordinanza del 7 novembre 1979 sulla formazione professionale (vOFPr);

− Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per impiegate / impiegati di commercio del 24 gennaio 2003 (parte A), compresi gli "Obiettivi della formazione aziendale e scolastica durante il tirocinio" (parte B) e "Sistematica delle componenti dell'esame" (parte C).

− Nel capitolo 2 del Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio, in relazione all'esame finale sono descritti i seguenti elementi:

Svolgimento (capitolo 21), Materie e materia d'esame (22), Valutazione e assegna- zione delle note (23), Attestato di capacità per impiegati di commercio che frequentano parallelamente al tirocinio l'insegnamento che prepara alla maturità professionale (24), Rimedi giuridici (25).

Disposizioni d’esecuzione

1. Scopo

Le disposizioni d'esecuzione generali e speciali per le singole materie d'esame descrivono le modalità d'esecuzione che non sono menzionate nel regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio.

2. Annuncio dell’esame

1 I candidati ricevono tempestivamente, prima dell’esame, un annuncio che li in- forma sulle materie, la forma, la durata e la data dell’esame (giorno, ora e luogo) e sui mezzi ausiliari ammessi.

2 A tale scopo la Commissione d’esame provvede ad allestire un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.

3. Forma degli esami

1 Esame scritto

Ogni esame contiene le seguenti indicazioni: circondario d’esame, dati del candi- dato e del perito, punteggio massimo ottenibile per ciascun compito (se pertinente, per ciascun compito parziale), e (se pertinente) il tempo indicativo per l'esecuzione

(2)

2 Esame orale

Si dovrà compilare un verbale dell'esame che conterrà gli argomenti esaminati, i criteri di valutazione con un riferimento agli obiettivi particolari esaminati, la loro ponderazione, l'andamento dell'esame orale e la valutazione del candidato. Il ver- bale deve essere verificabile da parte di persone esperte, ma estranee al settore. I criteri di valutazione devono essere stabiliti anticipatamente.

3 Per le unità di formazione, le unità procedurali e le situazioni di apprendimento e di lavoro si applicano per analogia le esigenze menzionate sopra.

4. Prestazione

La prestazione è individuale. Le disposizione d’esecuzione speciali possono tuttavia prevedere altre forme di prestazione.

5. Valutazione e assegnazione della nota

1 I lavori vanno valutati essenzialmente in modo positivo. Ai fini della valutazione contano, in primo luogo, l’esattezza e la completezza del contenuto. Forma, pre- sentazione e linguaggio hanno un peso secondario e solo se previsto dalle disposizioni d’esecuzione speciali.

2 La prestazione delle persone in formazione viene valutata su una scala di 100 punti, senza frazioni di punto.

3 La conversione del punteggio in nota avviene secondo la seguente scala:

Nota Punti Nota Punti

6 92 – 100 3 36 – 44

5,5 83 – 91 2,5 27 – 35

5 74 – 82 2 18 – 26

4,5 65 – 73 1,5 9 – 17

4 55 – 64 1 0 – 8

3,5 45 – 54

4 Le disposizioni d’esecuzione di ogni materia d’esame possono prevedere diverse scale delle note.

(3)

6. Assenza all’esame

1 I candidati che, per giustificati motivi, non si presentano all'esame o a una parte di esso, devono essere segnalati all'autorità cantonale che deciderà in merito al recupero.

2 I candidati che non si presentano all'esame, o a una parte di esso, per colpa a loro imputabile, riceveranno per la materia interessata ( o per la voce d’esame)

la nota 1 (= prova inutilizzabile o non eseguita). Se la colpa è lieve, l'autorità d'esame potrà, su richiesta della candidata o del candidato, stabilire una nuova data per l'esame, i cui costi saranno a carico della candidata / del candidato.

7. Operatività delle apparecchiature

Le apparecchiature necessarie allo svolgimento dell’esame devono essere pronte prima dell’inizio dell’esame.

8. Mezzi ausiliari non ammessi, infrazioni

1 La direzione degli esami sarà immediatamente informata sui candidati che ricorrono a mezzi ausiliari non ammessi o che infrangono le norme imposte dalla direzione stessa. L'autorità competente deciderà l’iter procedurale da seguire o le eventuali sanzioni da prendere. L’autorità d’esame indagherà immediatamente sull'accaduto.

2 Se la denuncia si dimostrerà fondata, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale l’autorità d’esame deciderà a propria discrezione, di concerto con l'autorità cantonale, fra i seguenti provvedimenti:

− valutazione con nota 1 del punto d'esame interessato, oppure

− invalidazione dell'esame per la materia interessata, oppure

− invalidazione dell'esame completo.

3 L’autorità cantonale competente comunicherà la decisione alla candidata / al candidato indicando i rimedi giuridici.

4 La ripetizione di una materia d’esame o di tutto l’esame è da considerarsi come ripetizione ai sensi dell’art. 44 vLFPr.

9. Casi limite

1 Si considerano casi limite, in modo particolare, gli esiti d’esame in seguito ai quali sarebbe sufficiente aumentare la nota di una voce d'esame al massimo di un mezzo punto per far conseguire al candidato l’attestato di capacità.

2 Nel decidere sui casi limite, si dovrà valutare se i candidati hanno raggiunto quegli obiettivi del regolamento di tirocinio e del programma d’insegnamento che li abilitano all'esercizio della loro professione, considerandoli nel loro complesso.

(4)

3 Tutti i casi limite devono essere verificati. Gli adeguamenti verso l'alto delle note sono tuttavia presi in considerazione solo se l'esito complessivo dell'esame lo giustifica.

4 L’autorità competente locale deciderà dopo aver consultato i periti d’esame competenti.

10. Archiviazione, comunicazione delle note, indicazione dei rimedi giuridici

1 Valgono le disposizioni cantonali.

2 Le autorità d'esame archiviano i verbali dell'esame come pure i lavori dell'esame scritto e forniscono ai periti d’esame le indicazioni necessarie.

3 La procedura di ricorso è regolata dal diritto cantonale e dev’essere comunicata al candidato da parte dell’autorità competente per l’organizzazione degli esami.

11. Casi particolari

1 Coloro che ai sensi dell'art. 41 vLFPr (art 32 LFPr) hanno diritto ad essere am- messi all'esame, nonché i candidati che intendono avvalersi delle facilitazioni previste dall'art. 19 cpv. 2 vLFPr e dall'art. 43 cpv. 2 e 3 vLFPr (art. 35.3 OFPr) dovranno farne diretta e tempestiva richiesta all’autorità cantonale competente.

I Cantoni comunicano la loro decisione all’autorità d’esame competente.

2 Le note scolastiche non sono considerate se i candidati chiedono l’ammissione all’esame ai sensi dell’art. 41.1 vLFPr (art. 32 LFPr), se sono ripetenti o se per altri motivi non sono in grado di comprovare note scolastiche.

12. Ripetizione dell’esame

1 Se il candidato non supera l’esame finale di tirocinio, lo potrà ripetere al più presto in occasione della successiva sessione regolare degli esami. L’esame può essere ripetuto al massimo due volte.

2 Saranno esaminate solo le materie nelle quali il candidato ha conseguito una nota insufficiente. Per coloro che ripetono l’esame finale di tirocinio senza frequentare nuovamente la scuola professionale vengono mantenute le note scolastiche con- seguite in precedenza. Se i ripetenti si preparano alla ripetizione dell'esame frequentando una scuola professionale per almeno due semestri, contano le nuove note scolastiche.

3 Le note insufficienti delle voci d’esame rispettivamente le note di materia in- sufficienti conseguite sotto forma di note scolastiche oppure nell’ambito di parti anticipate dell’esame finale di tirocinio possono essere ripetute giusta il cpv. 1, se è conosciuta la nota complessiva dell’esame finale di tirocinio e se quest’ultimo non è stato superato.

(5)

13. Attestato di capacità, certificato delle note

Il certificato delle note viene emesso dall’autorità d’esame competente. Per i can- didati inviati da altri Cantoni, l’attestato di capacità viene emesso e consegnato dal Cantone del luogo dove si è svolta la formazione.

14. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni d’esecuzione entrano in vigore il 1o settembre 2006.

Berna, 22 marzo 2006

Commissione d’esame per tutta la Svizzera

Riferimenti

Documenti correlati

nell’espletamento dei suoi interventi attivi, consentendogli di sperimentare in classe le attività pratiche condotte durante il tirocinio indiretto e sulle quali

– Citare i mezzi di filtrazione e i coadiuvanti di filtrazione e indicare il loro campo di applicazione; spiegare con l’aiuto di schizzi il funzionamento di differenti

Modelli 11: per prelievi di acqua da 2,7 a 5,5 l/min la temperatura dell'acqua fornita rima- ne pressoché costante intorno ad un valore di 60°C, (in questa condizione la valvola

NOTE METODOLOGICHE PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO Tema 1 - Note introduttive sulla metodologia e i contenuti da affrontare per i temi dell’Esame di.. Stato da

In riferimento alla memoria cache descrivere il principio di localit` a e discutere le variabili di progetto (dimensione totale, dimensione delle linee, tipologia

– spiegare i cicli di lavoro nei settori servizio, buffet, office, cura della casa e servizio ai piani, cura della biancheria e magazzino. – descrivere i compiti e i lavori nel

Ben presto, però, si comprese che si trattava di una visione non corretta, in quanto – a parte alcuni requisiti minimi, in assenza dei quali non si può proprio parlare di

2. I gruppi consiliari possono avvalersi di collaboratori a titolo gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Al fine di garantire una corretta esecuzione