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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 30.01.2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – D.Lgs. 152/2006 – L.R. 11.05.06, n. 4.

Modifica ed Integrazione della DETERMINAZIONE N. 149 DEL 29.06.2010.

Società: PORTOVESME S.r.l.

Stabilimento: Loc. Genna Luas, Comuni di Iglesias e Carbonia Sede Legale: Piazzale Caduti della Montagnola, 72 00142 Roma

Attività: Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti (Punto 5.4 Allegato VIII Parte Seconda del D. Lgs 152/06)

Gestore: Carlo Lolliri

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" considerato ai sensi

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dell’art. 29-bis comma 3 del D. Lgs 152/06 come migliore tecnica disponibile per le discariche di rifiuti.

VISTO il Regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.

VISTO l’art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

VISTE le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 43/15 del 11 ottobre 2006, nonché la guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16 novembre 2006 n. 1763/ii.

VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”.

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. ambiente del 3 agosto 2005.

Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante

“Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie

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finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO il Decreto del ministero dell’Ambiente numero DEC/VIA/2671 del 02.12.1996 con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto per la costruzione di una discarica controllata di tipologia 2B per una volumetria complessiva di 1.400.000 m3 da realizzarsi in località Genna Luas nel territorio dei comuni di Iglesias e Carbonia.

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 75 del 02.02.1998 che ha reso esecutiva la Deliberazione della Giunta Regionale n. 02/21 del 27.01.1998 avente ad oggetto “Risultanze conferenza ex art. 27 del D.Lgs. 22/97 – Approvazione progetto per la realizzazione della tipologia 2B per rifiuti speciali da realizzarsi in località “Genna Luas” nei comuni di Iglesias e Carbonia, proposto dalla società Enirisorse S.p.A..

VISTA la Determinazione RAS n. 952/IV del 30.04.2001 con la quale la Società Ambiente S.p.A. – S. Donato M. è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 22/97, alla gestione dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali, per una volumetria parziale di 149.000 m3, su una volumetria complessiva di 1.400.000 m3, in località “Genna Luas”

nei comuni di Carbonia e Iglesias.

VISTA la Determinazione RAS n. 189/IV del 25.02.2002 con la quale la Società Ambiente S.p.A. – S. Donato M. è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 28

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del D. Lgs. 22/97, alla gestione dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi, per una capacità di smaltimento pari a 646.000 m3, corrispondenti alla sommatoria della volumetria prevista per il primo modulo, il cui esercizio è stato autorizzato con provvedimento regionale del 30 aprile 2001.

VISTA la Determinazione RAS 947/II del 04.07.2009 con la quale la società Portovesme S.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di discarica per rifiuti speciali in comune di Iglesias e Carbonia, in località “Genna Luas” ai sensi dell’articolo 210 del D. Lgs.

152/2006, così come definita ai sensi del punto 1 lett. b) dell’art. 4 del D.Lgs. 36/2003 per una capacità di smaltimento pari a 850.000 m3 su una volumetria complessiva approvata di 1.400.000 m3. Contestualmente alle volumetrie con il provvedimento 947/II la RAS autorizzava:

− Il piano di adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.

36/2003 e i seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: piano di gestione operativa, piano di sorveglianza e controllo, piano di gestione post operativa, piano di ripristino ambientale, piano

finanziario;

− Il progetto inerente il “nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata”. Tale modifica è stata inquadrata come modifica non sostanziale del progetto approvato con provvedimento D.A.D.A. n. 75 del 02.02.98.

VISTA la Determinazione n. 149 del 29.06.2010 con la quale è stata rilasciata alla Portovesme S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’esercizio della discarica per rifiuti speciali sita in località Genna Luas nei comuni di Carbonia e Iglesias.

VISTA la nota prot. 8288 del 28.03.2011 con la quale la Provincia di Carbonia Iglesias ha autorizzato il Gestore, come modifica non sostanziale della

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determinazione n. 149 del 29.06.2010, ad un incremento volumetrico tale da consentire lo smaltimento di ulteriori 25.000 t di rifiuti rispetto a quanto già autorizzato.

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 2 del 29.04.2011 che ha disposto, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, il proseguimento dell’esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località “Genna Luas” nei comuni di Carbonia e Iglesias, a servizio della medesima società, fino al rilascio del provvedimento inerente la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento dell’ordinanza e nei limiti di capienza del progetto di 400.000 m3.

VISTA la domanda di AIA pervenuta a questa Provincia in data 6 luglio 2011 e assunta al protocollo con il numero 18103, presentata dal Signor Carlo Lolliri in qualità di gestore della Portovesme S.r.l., per la modifica sostanziale dell’impianto IPPC (categoria 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda al D. Lgs 152/06) consistente nell’intervento di modifica delle quantità massime abbancabili fino al raggiungimento del volume complessivo di 1.800.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D1, del D. Lgs 152/06).

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 18 luglio 2011 dell’avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda (nota prot. n. 19654 del 21.07.2011).

VISTA la comunicazione della Provincia prot. n. 18270 del 7 luglio 2011 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile ai sensi della Legge n. 241/1990.

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RILEVATO che l’intervento di modifica della quantità massima abbancabile era oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con nota n.

22830 del 5 settembre 2011 l’Amministrazione provinciale ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento amministrativo inerente la modifica sostanziale della determinazione n. 149 del 29.06.2010 fino alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 3 del 28.10.2011 che ha disposto, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, il proseguimento dell’esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi a servizio della medesima società, fino al rilascio del provvedimento inerente la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e comunque non oltre 3 mesi dal ricevimento dell’ordinanza e nei limiti di capienza del progetto di 400.000 m3.

VISTO il piano di monitoraggio e controllo presentato in data 12 ottobre 2011 e assunto al protocollo con il numero 26592.

PRESO ATTO che in data 16 novembre 2011 con Delibera n.46/37 la Giunta Regionale ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa alla “modifica della quantità massima abbancabile presso la discarica di Genna Luas della Portovesme S.r.l.”

VISTA la nota n. 32112 del 7 dicembre 2011 con la quale l’Amministrazione provinciale ha comunicato alla Società Portovesme il riavvio dei termini inerenti il procedimento amministrativo relativo alla modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a partire dal 17 novembre 2011 e la data entro la quale il procedimento dovrà concludersi fissata per il 14 aprile 2012.

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VISTE le integrazioni volontarie presentate dalla Società Portovesme S.r.l. in data 20 dicembre 2011 registrate al protocollo con il numero 33042 e in data 10 gennaio 2012 prot. n. 608.

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dalla Provincia in data 12 gennaio 2011.

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 13 gennaio 2012 (convocata con nota prot. 32637del 14.12.2011).

RILEVATO che è stata trasmessa dalla società Portovesme S.r.l.. la quietanza relativa al pagamento della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.

VISTO il piano di monitoraggio e controllo che recepisce le osservazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi presentato in data 30 gennaio 2012 e assunto al protocollo con il numero 2633.

PRESO ATTO delle risultanze del documento istruttorio redatto dalla Provincia in data 30 gennaio 2011.

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del complesso IPPC in oggetto.

DETERMINA

di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 quater comma 10 del D. Lgs 152/06 e dell’art. 22, comma 4 della Legge Regionale 11 maggio 2005, n. 4, al Signor Carlo Lolliri in qualità di gestore della società Portovesme S.r.l. per la modifica sostanziale del complesso IPPC costituito da una discarica per rifiuti speciali non pericolosi inerente l’esercizio delle operazioni di smaltimento D1 sino al raggiungimento di una volumetria complessiva pari a 1.800.000 m3 al netto della copertura finale, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

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ART. 1 Rifiuti ammessi.

Il complesso IPPC è autorizzato a ricevere i rifiuti identificati dai codici CER riportati di seguito e derivanti esclusivamente dai processi produttivi dei siti industriali di proprietà della Portovesme S.r.l. ubicati nei Comuni di Portoscuso e San Gavino Monreale:

Codice CER Descrizione

10.04.01* Scorie della produzione primaria e secondaria 10.05.01 Scorie della produzione primaria e secondaria

11.02.02* Rifiuti della lavorazione idrometallurgia dello zinco (compresa jarosite, goethite)

16.11.03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

17.01.01 cemento 17.01.02 Mattoni

17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da Quelle di cui alla voce 17 01 06

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17.09.04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

ART. 2 Il gestore dell’impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 46/11 del 16.11.2011

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di seguito riportate ed integrate con ulteriori prescrizioni scaturite dall’esame della domanda di AIA:

a. l’ingresso della discarica dovrà essere segnalato da appositi cartelli riportanti gli estremi del provvedimento autorizzativo.

b. lo smaltimento dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle procedure di ammissibilità stabilite dal D.M. 27 settembre 2010 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 36/2003. In particolare l’ammissibilità dei rifiuti pericolosi è subordinati al rispetto dei limiti di concentrazione sull’eluato indicati nella tabella 5a.

c. il gestore dovrà tenere presso l’impianto di discarica un registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs 152/06. Il registro, accompagnato dai formulari di trasporto quando previsti, dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 148/1998 sino alla piena operatività del nuovo sistema SISTRI.

d. i rifiuti prodotti in fase di gestione dovranno essere collocati nelle apposite aree di deposito temporaneo indicate nel documento AIA. Tali aree dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 183 del D.Lgs.

152/2006; in particolare dovranno essere allestite per categorie omogenee di rifiuti, delimitate e segnalate con la dicitura “area di deposito temporaneo” e l’indicazione del codice CER del rifiuto in essa stoccato.

e. la gestione operativa e post-operativa della discarica dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e il D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e dovrà prevedere l’esclusivo utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

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f. la gestione dovrà essere mirata a minimizzare la formazione del percolato, limitando l’infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica tramite la copertura delle aree non più oggetto di coltivazione, attraverso la messa in opera del capping (definitivo o provvisorio) o l’adozione di altri elementi di copertura che garantiscano l’isolamento dei rifiuti abbancati;

g. per quanto riguarda la gestione del percolato:

1. dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di captazione, raccolta e trattamento del percolato prodotto;

2. tutto il percolato prodotto dovrà essere trattato nell’impianto ubicato nel sito della discarica e, qualora questo non fosse possibile, dovrà essere conferito al più vicino impianto di trattamento autorizzato ai sensi della vigente normativa;

h. l’impermeabilizzazione dei versanti e la copertura finale dovranno essere realizzati in conformità con quanto prescritto ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;

i. il gestore dovrà adottare durante le fasi di conferimento e di coltivazione tutti i presidi atti ad evitare la dispersione di polveri in atmosfera, anche in relazione alle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi. In particolare:

1. è vietato depositare rifiuti pulverulenti, o comunque soggetti all’erosione eolica, senza adeguati sistemi di contenimento, fisici o gestionali (uso di leganti/aggreganti, mantenimento di condizioni di umidità, e quant’altro riconducibile alle buone pratiche di conduzione delle discariche);

2. si dovrà procedere alla bagnatura degli strati di copertura dei rifiuti, dei versanti, delle piste e di tutte le zone non impermeabilizzate presenti all’interno dell’impianto;

j. in merito alla gestione delle acque meteoriche, da svolgersi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dalla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 il gestore

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dovrà massimizzarne, mediante idonei sistemi tenuti in perfetta efficienza, l’intercettazione e l’allontanamento. In particolare:

1. le acque meteoriche che intercettano la superficie della discarica in coltivazione dovranno confluire per intero nella rete di captazione del percolato, fino alla realizzazione della chiusura, dopo di che potranno essere allontanate dopo un trattamento di sedimentazione, da svolgere sino al raggiungimento dei livelli qualitativi di cui alla Parte III del D.Lgs. n.

152/2006;

2. dopo la completa rivegetazione del suolo, che dovrà essere verificata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003, le acque potranno essere allontanate verso i compluvi naturali;

3. le acque meteoriche che interessano le superfici pavimentate e/o asfaltate all’interno del sito della discarica, che non vengono a contatto con i rifiuti, dovranno essere gestite secondo quanto previsto della Disciplina regionale degli scarichi approvata con DGR n. 69/25 del 10.12.2008. Non potranno essere miscelate con il percolato della discarica.

k. per quanto riguarda lo scarico discontinuo dell’impianto di trattamento percolato nel Rio Croccorighedda, a portata nulla per oltre 120 giorni l’anno, nel punto di coordinate chilometriche Gauss Boaga X 1460730 Y 4347561:

1. il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nel punto segnalato con apposito cartello avente la dicitura “Punto prelievo campioni”, posto immediatamente in uscita all’impianto di trattamento;

2. il refluo in uscita dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi sul suolo.

I valori di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d’impianto e non è consentita la diluizione;

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3. il gestore è tenuto alla verifica della qualità delle acque recuperate o scaricate. Tali verifiche dovranno essere eseguite sui parametri indicati nel piano di monitoraggio e controllo così come integrati all’articolo 3;

4. i controlli dovranno avere cadenza settimanale per i primi tre mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento e successivamente mensile. I risultati di tali controlli dovranno essere contenuti all’interno del report annuale da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno;

5. è vietato utilizzare il permeato, in uscita dall’impianto di trattamento, per scopi irrigui, ma solamente per usi interni della discarica, bagnature delle strade interne e lavaggio camion;

6. dovrà essere tenuto un “quaderno d’impianto” nel quale si dovranno indicare con puntualità le operazioni svolte nel processo depurativo, le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità del percolato in ingresso e in uscita. Con frequenza giornaliera dovrà essere annotato il volume di percolato in ingresso e in uscita dall’impianto;

7. l’interruzione dei trattamenti e/o gli eventuali disservizi che comportino il superamento dei limiti tabellari nello scarico, dovrà essere immediatamente comunicato alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell’Arpas di Portoscuso.

l. per quanto riguarda le acque sotterranee:

1. dovranno essere monitorate nei punti della rete di controllo individuati nella planimetria allegata al Piano di monitoraggio e controllo, con le frequenze e i parametri ivi riportati. Tali misure dovranno servire anche per verificare l’intercettazione delle acque a monte e a valle della discarica;

2. entro tre mesi dalla data della deliberazione di Giunta Regionale recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale per l’intervento dovrà essere prodotto un nuovo studio idrogeologico e idraulico dell’area di pertinenza

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della discarica, allo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei presidi, con particolare riferimento all’impianto di trattamento del percolato.

Lo studio dovrà essere trasmesso alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai servizi SAVI e Tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, e ai comuni di Iglesias e Carbonia.

m.in relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico della discarica:

1. all’avvio dei lavori, compatibilmente con i vincoli di progetto, si dovrà provvedere alla rinaturalizzazione dei versanti non interessati dall’ampliamento;

2. gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere supportati da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, coerentemente con le caratteristiche funzionali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno essere effettuate in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias, il quale dovrà essere preventivamente contattato;

3. per quanto riguarda le specie che verranno piantumate, si raccomanda l’esclusivo utilizzo di essenze autoctone e locali;

4. per almeno cinque anni dalle piantumazioni si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, con particolare riferimento alle irrigazioni di soccorso;

5. qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno essere attuati gli opportuni interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive al fine di garantire il raggiungimento dello stato di progetto in termini di densità degli individui;

n. in relazione all’area “Ex sedime dei cumuli di piriti” di pertinenza della Portovesme S.r.l., per cui è stato approvato con Determinazione del Direttore

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del Servizio gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati n. 12/IV del 14 gennaio 2002, un progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente e per la quale era stata disposta l’attuazione di un piano di monitoraggio e controllo delle opere eseguite:

1. entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento la proposta progettuale relativa all’area di sedime delle piriti, illustrata in sede di Conferenza di Servizi, dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai servizi SAVI e Tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, e ai comuni di Iglesias e Carbonia;

2. la Società dovrà mettere in atto le azioni proposte per il monitoraggio e il controllo in modo da verificare lo stato dei presidi realizzati per la messa in sicurezza permanente dell’area;

3. i risultati dei controlli eseguiti e dei dati rilevati dovranno essere trasmessi, alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai servizi SAVI e Tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, ai comuni di Iglesias e Carbonia e all’ARPAS;

4. entro 3 mesi dal ricevimento del presente provvedimento dovranno essere installati un misuratore di portata e un misuratore di pH a valle dei serbatoi di raccolta del percolato del cumulo delle piriti, prima del suo ingresso nella vasca V0;

5. entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento tutto il percolato derivante dall’area di sedime delle piriti dovrà essere inviato dai serbatoi alla vasca V0 mediante una condotta senza soluzione di continuità, così come rappresentato nella planimetria proposta e allegata al documento AIA;

6. tutto il percolato derivante dall’area di sedime delle piriti dovrà essere trattato nell’impianto di trattamento del percolato presente in situ e qualora questo

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non fosse possibile dovrà essere conferito al più vicino impianto di trattamento autorizzato, evitandone l’accumulo nei serbatoi stessi.

o. il parco mezzi a servizio dell’impianto dovrà essere revisionato con frequenza almeno annuale.

ART. 3 Piano di monitoraggio e controllo

Il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il gestore è inoltre tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni che integrano e modificano il piano di monitoraggio in allegato:

1. Scarichi

I. Impianto di trattamento percolato:

I parametri riportati nel piano di monitoraggio e controllo alla tabella C9 -2 dovranno essere integrati con i seguenti parametri: SAR, conducibilità, solidi sospesi totali, Alluminio, Bario, Boro, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Selenio, Stagno, Berillio, Vanadio, Fluoruri, Cloro attivo libero e Azoto totale.;

II. Acque di prima pioggia

a. prima dello scarico sul “Rio Croccorighedda” nel punto di coordinate Gauss Boaga X: 1460729.89 – Y: 4347560.53 o del loro recupero, dovrà essere verificato il rispetto dei parametri previsti dalla tab. 4 dell’allegato 5 alla Parte III del Decreto legislativo n. 152/2006. In particolare dovranno essere effettuate le verifiche analitiche per i seguenti parametri: pH, SAR, Temperatura, Solidi sospesi totali, COD, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Berillio, Vanadio, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Azoto totale;

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b. il punto di campionamento delle acque di prima pioggia, posto immediatamente in uscita dall’impianto di trattamento acque di prima pioggia, dovrà essere segnalato con apposito cartello avente la seguente dicitura: “punto di campionamento acque di prima pioggia”.

ART. 4 Durata dell’AIA

L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità sino al 28 giugno 2016. Ai sensi dell’art. 29-octies comma 1 del D. Lgs 152/06, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza.

ART. 5 Riesame dell’AIA

La Provincia di Carbonia Iglesias procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell’art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 6 Fideiussione

La Portovesme S.r.l. è tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento all’adeguamento della garanzia finanziaria già prestata.

Tale garanzia dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 pena la decadenza della presente autorizzazione.

L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse.

ART. 7 Modifica dell’impianto o variazione del gestore

Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias l’eventuale variazione nella titolarità della gestione del complesso IPPC autorizzato nonché qualsiasi variazione delle attrezzature e dei dati progettuali trasmessi ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ART. 8 Oneri di controllo

Il gestore è obbligato al pagamento all’A.R.P.A.S. della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008. Ai fini dei controlli annuali programmati riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all’anno in corso.

ART. 9 Inosservanza delle prescrizioni

Qualora vengano riscontrate dagli Enti competenti alla vigilanza ed al controllo inosservanze sulle prescrizioni o in caso di esercizio in assenza di autorizzazione la Provincia di Carbonia Iglesias procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;

c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.

ART. 10 Altri obblighi

Il gestore è tenuto al rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, al D.

Lgs. n. 36/2003 nonché alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Il richiedente, ai sensi dell’art. 29 decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, è tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per il prelievo di campioni e per la raccolta di qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Il gestore ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’ARPAS sull’evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli condotti sull’impianto.

Copia conforme all’originale dei provvedimenti autorizzativi, dei relativi aggiornamenti e dei risultati dei controlli sulle matrici ambientali previsti dal presente provvedimento dovranno essere custodite presso l’impianto.

ART. 11 Rapporto Annuale

Il gestore è tenuto, ai sensi del disposto combinato del D.Lgs 36/2003 e del D. Lgs.

152/2006 e come previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, alla redazione di una relazione annuale descrittiva di tutte le operazioni e dei controlli effettuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e nei suoi allegati. Tale relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai Comuni di Carbonia e Iglesias, all’ARPAS e alla RAS sia su supporto cartaceo che informatico.

ART. 12 Ricorso

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 13 Allegati

Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i documenti di seguito elencati:

Allegato A Piano di monitoraggio e controllo;

Allegato B Documento AIA.

ART. 14 Autorizzazioni sostituite

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico e autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti.

ART. 15 Ulteriori autorizzazioni

La presente autorizzazioni non esime la Società dal munirsi di eventuali autorizzazioni, iscrizioni, permessi, prescrizioni, nulla osta e concessioni di competenza di altri Enti.

Il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon _________________________

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