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GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge reginale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni i riordino delle provicne”

D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013

AREADEISERVIZIPERL’AMBIENTE Determinazione n 87 del 25/03/ 2014

Oggetto: Autorizzazione alla ricerca idrica per uso domestico rilasciata alla Sig.ra Eva Cannas in località “Is Peis” in agro di Carbonia (CI). R.D n° 1775/33 e s.m.ed i.

Il Dirigente

Visto il Regio Decreto 14 agosto 1920, n.1285 recante “Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (e s.m.i.);

Visto l’art. 93 del R.D. 1775/1933 del T.U. sull’uso domestico;

Vista la L. R. 10 febbraio 1978, n. 4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo”;

Vista la L. 04 agosto 1984, n. 464 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale e successive modificazioni e integrazioni”;

Visto il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recante “Riordino in materia di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;

Vista l’istanza (Prot. 13655 del 27.05.2013) presentata dal Sig. Eva Cannas (c.f. CNNVEA46A71B250Z), residente nel Comune di Carbonia (CI) in via Ospedale n. 1/14, tesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca idrica sotterranea ad uso domestico, per una profondità prevista dal piano di campagna di metri 10, nel fondo sito in località “Is Peis” in agro di Carbonia (CI), distinto in catasto al Foglio n. 29 Mappale 855;

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2 Considerato che l’area in cui ricade la ricerca è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e che la delibera G.R. n. 13/5 del 28.03.2012 (in merito ad interventi delegati alle amministrazioni comunali o unioni dei comuni) riporta che i “nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo” sono fra gli interventi da sottoporre ad:

a. autorizzazioni per gli interventi da eseguire in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);

b. accertamenti di compatibilita’ paesaggistica per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.gs. 22.1.2004, n. 42);

c. pareri sui condoni edilizi per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 28, comma 1 lettera “d” della L.R. n. 23/1985;

Considerato che l’area in cui ricade la ricerca risulta inserita:

d. Area C del Piano stralcio delle Fasce fluviali redatto ai sensi dell’art. 17 comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183;

e. risulta inserita nella perimetrazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna istituito con Decreto del 16/10/2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Considerato che la Deliberazione dalla Giunta Regionale n° 26/27 in data 18.06.1996, con la quale vengono approvate rispettivamente integrazioni alle circolari n. 22403 del 20.09.1988 ed integrazioni e parziale modifica alla circolare n. 15391 in data 13.07.1989, dispone che “eventuali autorizzazioni pareri e nulla osta ai sensi di altre leggi dovranno essere richieste ai competenti Uffici e Assessorati a cura del richiedente”

Considerato che sulla base dell’istruttoria eseguita dal Servizio Tutela del Territorio della Gestione Commissariale EX Provincia di Carbonia Iglesias, sussistono i requisiti per il rilascio dell’ autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso domestico di cui sopra, a favore della Sig.ra Eva Cannas del R.D. n°

1775/33 e s.m.i. e della L.R. n°9/06;

Visto il Decreto Presidenziale n. 4 del 29.08.2013, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell’Area dei Servizi per l’Ambiente, al dirigente Ing. Palmiro Putzulu;

Per tutto quanto espresso in narrativa

DETERMINA

Di autorizzare la Sig.ra Eva Cannas, nata a Buggerru il 31.01.1946 e residente in via Ospedale n.1/14 c.f.

CNNVEA46A71B250Z, in qualità di proprietaria del fondo sito in località “Is Peis” in agro di Carbonia (CI) e distinto in catasto al Foglio n. 29 mappale 941-942-948-855-5363, alla ricerca di acque sotterranee con coordinata (X)= 1461307 (Y)= 4334581 nel mappale n. 29 Foglio n. 855, ai sensi dell’art. 93 del R.D.

1775/1933, nell’osservanza delle seguenti prescrizioni;

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Art. 1. La Ditta è tenuta ad effettuare la ricerca a regola d’arte mediante pozzo trivellato/escavato, con diametro inferiore a 2 mt., assicurando la separazione degli acquiferi mediante cementazioni e riperfori o altro sistema idoneo.

Art. 2. Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido

con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia – dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati. 48 – 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod, 1), eventuali sospensioni (Mod, 2), riprese (Mod, 3), e fine indagine (Mod, 4 e 4 bis). L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

Art. 3. La Ditta è tenuta ad osservare le distanze e le cautele di legge e a comunicare a questo Servizio, l’inizio, eventuali sospensioni ed il termine dei lavori onde consentire l’accertamento dei ritrovamenti ai sensi dell’art. 103 del T.U.. Per queste comunicazioni potranno essere utilizzati gli stessi moduli predisposti dall’ISPRA – (Servizio Geologico d’Italia). Le comunicazioni saranno a firma del D.L.. Entro trenta giorni dall'ultimazione della ricerca, dovranno essere trasmessi al Servizio scrivente, corredati di copia della presente autorizzazione i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, stratigrafia e livelli di falda e quant'altro richiesto ai sensi della L.R. 4 del 10/02/1978.

Art. 4. Dovrà essere salvaguardato il principio di razionale utilizzo della risorsa idrica prelevata, e dovrà essere effettuato un campionamento dei singoli acquiferi ritrovati, comunicando al Servizio scrivente i dati relativi al: residuo fisso, conducibilità e temperatura e quant'altro in possesso dell'utente.

Art. 5. L’acqua dovrà essere utilizzata unicamente per uso domestico.

Art. 6. L'utilizzo dell'acqua si intende autorizzato solo dopo l'invio di tutta la documentazione citata in premessa, salvo comunicazione contraria da parte di questo Servizio.

Art. 7. La portata prelevabile non dovrà superare 0,5 l/s per un consumo annuo non superiore a 1500 mc.

che dovrà risultare da apposito contatore da installarsi in luogo ispezionabile e facilmente accessibile agli incaricati del controllo.

Art. 8. E’ fatto obbligo per il richiedente di acquisire, ove necessario, ogni altra autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o, comunque, altro provvedimento amministrativo che si rendesse necessario per consentire la realizzazione delle opere necessarie all’emungimento e le eventuali autorizzazioni urbanistiche, edilizie e ambientali previste dalle leggi vigenti, che dovranno essere richieste agli Enti competenti; inoltre dovrà richiedersi l’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 1, lett. l della L.R. 16 maggio 2003, n. 5 “Modifica e integrazione della legge regionale 11

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4 ottobre 1985, n. 23, concernente: Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative - Denuncia di inizio attività”.

Art. 9. La presente autorizzazione alla ricerca è valevole per un anno (art. 100 T.U.) e potrà essere revocata da questa Amministrazione ai sensi dell’art. 101 del T.U.

Art. 10. La Ditta è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11/12/1933, N°1775 e relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

Art. 11. La Ditta è tenuta all’esercizio delle attività autorizzate nel rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni legislative sulla sicurezza nonché di ogni diritto di terzi preesistente nell’area.

La presente autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti ai controlli e pertanto dovrà essere tenuta costantemente nel luogo di ricerca. Della stessa fanno parte integrante la planimetria catastale e le corografie bollate e timbrate. La presente autorizzazione non è valida qualora entro il raggio di 200 m esistano prelievi per usi pubblici acquedottistici.

Alla Stazione Forestale competente per territorio è demandato il compito di controllo.

Il Dirigente Ing. Palmiro Putzulu

f.to

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