GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge reginale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni i riordino delle provicne”
D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013
Area dei Servizi per l’Ambiente Determinazione n 54 del 18.02.2014
Oggetto: Autorizzazione alla ricerca idrica per uso domestico rilasciata al Sig. Lecca Efisio in località
“Sirai” in agro di Carbonia (CI). R.D n° 1775/33 e s.m.ed i.
Il Dirigente
Visto il Regio Decreto 14 agosto 1920, n.1285 recante “Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (e s.m.i.);
Visto l’art. 93 del R.D. 1775/1933 del T.U. sull’uso domestico;
Vista la L. R. 10 febbraio 1978, n. 4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo”;
Vista la L. 04 agosto 1984, n. 464 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale e successive modificazioni e integrazioni”;
Visto il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recante “Riordino in materia di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
Vista l’istanza (Prot. 29576 del 18.12.2013 ) presentata dal Sig. Lecca Efisio (c.f. LCCFSE49H09B745T), residente nel Comune di Carbonia (CI) in via Deledda n. 92, tesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca idrica sotterranea ad uso domestico nel fondo sito in località “Sirai” in agro di Carbonia (CI), distinto in catasto al Foglio n. 43 Mappale 284, per una profondità prevista dal piano di campagna di metri 8,00;
2 Considerato che sulla base dell’istruttoria, allegata alla presente, eseguita dall’ufficio Risorse Idriche della Provincia di Carbonia Iglesias, sussistono i requisiti per il rilascio dell’ autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso domestico di cui sopra, a favore dal Sig. Leca Efisio del R.D. n° 1775/33 e s.m.i. e della L.R. n°9/06;
Visto il Decreto Presidenziale n. 4 del 29.08.2013, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell’Area dei Servizi per l’Ambiente, al dirigente Ing. Palmiro Putzulu;
Per tutto quanto espresso in narrativa
DETERMINA
Di autorizzare il Sig. Lecca Efisio, c.f. LCCFSE49H09B745T, in qualità di proprietario del fondo sito in località
“Sirai” in agro di Carbonia (CI), distinto in catasto al Foglio n.43 mappale 284, alla ricerca di acque sotterranee con coordinata (X) 1456473 e coordinata (Y) 4337606, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 1775/1933 e nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:
Art. 1. La Ditta è tenuta ad effettuare la ricerca a regola d’arte mediante pozzo trivellato/escavato, con diametro inferiore a 2 mt., assicurando la separazione degli acquiferi mediante cementazioni e riperfori o altro sistema idoneo.
Art. 2. Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido
con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia – dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati. 48 – 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod, 1), eventuali sospensioni (Mod, 2), riprese (Mod, 3), e fine indagine (Mod, 4 e 4 bis). L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge.
Art. 3. La Ditta è tenuta ad osservare le distanze e le cautele di legge e a comunicare a questo Servizio, l’inizio, eventuali sospensioni ed il termine dei lavori onde consentire l’accertamento dei ritrovamenti ai sensi dell’art. 103 del T.U.. Per queste comunicazioni potranno essere utilizzati gli stessi moduli predisposti dall’ISPRA – (Servizio Geologico d’Italia). Le comunicazioni saranno a firma del D.L.. Entro trenta giorni dall'ultimazione della ricerca, dovranno essere trasmessi al Servizio scrivente, corredati di copia della presente autorizzazione i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, stratigrafia e livelli di falda e quant'altro richiesto ai sensi della L.R. 4 del 10/02/1978.
Art. 4. Dovrà essere salvaguardato il principio di razionale utilizzo della risorsa idrica prelevata, e dovrà essere effettuato un campionamento dei singoli acquiferi ritrovati, comunicando al Servizio
3 scrivente i dati relativi al: residuo fisso, conducibilità e temperatura e quant'altro in possesso dell'utente.
Art. 5. L’acqua dovrà essere utilizzata unicamente per uso domestico.
Art. 6. L'utilizzo dell'acqua si intende autorizzato solo dopo l'invio di tutta la documentazione citata in premessa, salvo comunicazione contraria da parte di questo Servizio.
Art. 7. La portata prelevabile non dovrà superare 0,5 l/s per un consumo annuo non superiore a 1500 mc.
che dovrà risultare da apposito contatore da installarsi in luogo ispezionabile e facilmente accessibile agli incaricati del controllo.
Art. 8. E’ fatto obbligo per il richiedente di acquisire, ove necessario, ogni altra autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o, comunque, altro provvedimento amministrativo che si rendesse necessario per consentire la realizzazione delle opere necessarie all’emungimento e le eventuali autorizzazioni urbanistiche, edilizie e ambientali previste dalle leggi vigenti, che dovranno essere richieste agli Enti competenti; inoltre dovrà richiedersi l’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 1, lett. l della L.R. 16 maggio 2003, n. 5 “Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative - Denuncia di inizio attività”.
Art. 9. La presente autorizzazione alla ricerca è valevole per un anno (art. 100 T.U.) e potrà essere revocata da questa Amministrazione ai sensi dell’art. 101 del T.U.
Art. 10. La Ditta è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11/12/1933, N°1775 e relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.
Art. 11. E’ fatto obbligo per il richiedente che i materiali derivanti dalla perforazione siano gestiti e/o
smaltiti ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Art. 12. La Ditta è tenuta all’esercizio delle attività autorizzate nel rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni legislative sulla sicurezza nonché di ogni diritto di terzi preesistente nell’area.
La presente autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti ai controlli e pertanto dovrà essere tenuta costantemente nel luogo di ricerca. Della stessa fanno parte integrante la planimetria catastale e le corografie bollate e timbrate. La presente autorizzazione non è valida qualora entro il raggio di 200 m esistano prelievi per usi pubblici acquedottistici.
Alla Stazione Forestale competente per territorio è demandato il compito di controllo.
Il Dirigente Ing. Palmiro Putzulu
f.to