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P5_TA(2003)0214 Cooperazione doganale nel riciclaggio di capitali ***I

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P5_TA(2003)0214

Cooperazione doganale nel riciclaggio di capitali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale (COM(2002) 328 – C5-0291/2002 – 2002/0132(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 3281),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 135 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0291/2002),

– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno in merito alla base giuridica proposta,

– visto l'articolo 67 e l'articolo 63 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari

(A5-0073/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 574.

(2)

P5_TC1-COD(2002/0132

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 135, vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3, considerando quanto segue:

(1) Il riciclaggio di capitali effettuato attraverso movimenti transfrontalieri di denaro costituisce una minaccia per la sicurezza e gli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità. Tale minaccia può essere contrastata in modo efficace dalle amministrazioni doganali. Queste sono infatti presenti alle frontiere, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno accumulato notevole esperienza in materia. Le dogane sono peraltro in grado di controllare sia il denaro contante che le merci preziose che ne sono un sostituto.

(2) Inoltre, le amministrazioni doganali sono già pratiche della cooperazione internazionale ed in particolare dello scambio di informazioni, grazie all’applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola4 e della convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali5.

1 GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 574.

2 GU C …

3 Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2003.

4 GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

5 GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(3)

(3) Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altre istanze internazionali. Ad esempio, in seno all'OCSE, la raccomandazione n. 22 del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali esorta gli Stati membri ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante.

(4) L'attuazione della cooperazione doganale è resa necessaria dal fatto che attualmente solo una parte delle operazioni di riciclaggio di capitali è soggetta alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite1, la quale si applica unicamente agli enti finanziari, agli enti creditizi e a talune attività professionali.

(5) Ne consegue che consistenti somme di denaro di dubbia provenienza, che entrano nella Comunità o escono dalla medesima, sfuggono a questo meccanismo di individuazione. Alcuni Stati membri si sono dotati di strumenti giuridici che consentono ai loro uffici doganali di controllare le somme in questione, senza che queste iniziative siano regolate dalla Comunità. Altri Stati membri, invece, non dispongono di tali strumenti. Le probabilità di individuare operazioni di riciclaggio variano, pertanto, a seconda degli Stati membri attraverso i quali tali somme di denaro sono importate. Ciò comporta un indebolimento della qualità della protezione dal riciclaggio alle frontiere esterne.

(6) Appare quindi opportuno, sulla base dell'articolo 135 del trattato, che ora consacra espressamente la cooperazione doganale, completare il sistema normativo attuale avvalendosi dei meccanismi della medesima, in combinato disposto con l'articolo 95 del trattato che disciplina il ravvicinamento delle norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in relazione al funzionamento del mercato interno. In questo modo, da un lato sono armonizzati i metodi di controllo istituiti dalle legislazioni nazionali e dall'altro si offre la possibilità a tutte le amministrazioni doganali della Comunità di raccogliere informazioni nel momento in cui somme di denaro contante di importo pari a quello previsto dalla direttiva 91/308/CEE entrano o escono dal territorio doganale della Comunità. Pertanto, l'imposizione da parte degli Stati membri di un sistema di dichiarazione o di notifica obbligatorie costituisce il metodo più adeguato per raccogliere questo tipo di informazioni. In caso di sospetto, le informazioni verrebbero trasmesse alle autorità che, in virtù della direttiva 91/308/CEE, coordinano la lotta contro il riciclaggio.

1 GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(4)

(7) L’obbligo di dichiarazione consiste nell'obbligo di dichiarare alle frontiere esterne denaro contante di importo pari o superiore a quindicimila euro. L'obbligo di notifica consiste nel notificare al funzionario delle autorità competenti, su sua richiesta, denaro contante di importo pari o superiore a quindicimila euro. Gli Stati membri possono optare per una delle due procedure.

(8) Ai fini di un'interpretazione uniforme della presente direttiva, sono opportune talune definizioni. La nozione di “autorità competenti” deve includere non solo le amministrazioni doganali, principali responsabili dell'attuazione della normativa in oggetto, ma anche gli uffici non doganali che contribuiscono all'attuazione della presente direttiva in virtù dei loro compiti e dell'organizzazione amministrativa di ciascuno Stato membro. Ciò vale per i casi in cui uffici non doganali, come la polizia e le guardie di frontiera, siano preparati alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni.

La definizione di denaro contante dovrebbe includere qualsiasi bene fungibile.

(9) Quanto alla delimitazione geografica del campo di applicazione, conformemente al trattato, e in particolare all'articolo 299, paragrafi 3, 4, e 6, lettera c), la direttiva 91/308/CEE non si applica ad alcuni Stati o territori europei, come Monaco, le isole Normanne e l'isola di Man. Occorre pertanto essere vigili in merito al rischio di riciclaggio derivante da tali Stati e territori e prevedere norme speciali al loro riguardo. Per essi deve essere previsto l'obbligo di dichiarazione, sia in entrata che in uscita, indipendentemente dal fatto che il movimento sia effettuato con il resto della Comunità o con un paese terzo.

(10) A fini di coerenza tra la presente direttiva e il diritto nazionale vigente in materia di riciclaggio, è opportuno prevedere la trasmissione di diritto delle informazioni raccolte nel corso dei controlli. Le informazioni dovrebbero essere accessibili agli uffici doganali dello Stato membro di residenza, da una parte, e dello Stato membro di origine o di destinazione, dall'altra, nonché alle autorità degli stessi Stati membri preposte alla lotta contro il riciclaggio. Ove necessario, le informazioni dovrebbero essere trasmesse anche alla Commissione. Occorre inoltre prevedere la trasmissione di alcune informazioni qualora sussistano sospetti relativi a movimenti reiterati di somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata.

(5)

(11) Le amministrazioni doganali devono poter disporre dei poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli.

(12) I poteri delle amministrazioni doganali devono essere completati dall'obbligo degli Stati membri di disporre sanzioni. Tuttavia, si devono prevedere unicamente sanzioni da irrogare in caso d’inadempimento dell'obbligo di dichiarazione o di notifica, escludendo quelle contro le attività di riciclaggio che potrebbero emergere dai controlli doganali previsti dalla presente direttiva. Anche se occorrono sanzioni effettivamente dissuasive, il loro ammontare deve essere limitato. L’assenza di un limite consentirebbe infatti agli Stati membri di irrogare ammende di un importo talmente elevato da mettere seriamente a repentaglio, o persino violare, il principio della libera circolazione dei capitali.

(13) Occorre prevedere la possibilità, in caso di movimenti di denaro contante legati al terrorismo, di trasmettere a paesi terzi, a determinate condizioni, le informazioni raccolte.

(14) La presente direttiva non osta all'applicazione di norme generali o particolari di cooperazione amministrativa, in particolare in materia di dogane o di tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente quando tali norme possono migliorare o rafforzare i vigenti meccanismi di cooperazione amministrativa.

(15) Poiché gli scopi della presente direttiva, ossia il rafforzamento della cooperazione doganale ai fini della lotta contro il riciclaggio, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

(6)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Diritto di scelta degli Stati membri

1. Gli Stati membri si impegnano nella lotta al riciclaggio di capitali, assoggettando al controllo l’importazione nel territorio doganale o l’esportazione dal territorio doganale della Comunità di denaro contante di importo pari o superiore a quindicimila euro.

2. A tale scopo, gli Stati membri possono operare una scelta tra le modalità sancite dagli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Obbligo di dichiarazione

1. Gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre un obbligo di dichiarazione, ai sensi del quale ogni persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità e trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro è soggetta ad obbligo di dichiarazione conformemente alla presente direttiva.

È soggetta al suddetto obbligo di dichiarazione ogni persona fisica che entra o esce da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applica la direttiva 91/308/CEE e che trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro.

2. L'obbligo di dichiarazione è adempiuto solo se la persona di cui al paragrafo 1 ha compilato il formulario di dichiarazione di cui all’allegato e l’ha consegnato presso l'ufficio doganale dello Stato membro attraverso il quale è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità o da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applica la direttiva 91/308/CEE.

Detto obbligo, inoltre, è adempiuto solo se le informazioni sono esatte e complete.

(7)

3. Al fine di controllare l'adempimento dell’obbligo di dichiarazione, anche in assenza di precedenti indizi che lascino supporre un'infrazione, le autorità competenti possono sottoporre a misure di controllo le persone e i loro bagagli, interrogare le persone in merito all'origine, al beneficiario e alla destinazione delle somme di denaro contante scoperte in tale circostanza e trattenere, per via amministrativa, tali somme di denaro.

Le somme non possono essere trattenute oltre i tre giorni lavorativi, termine prorogabile una tantum fino a un mese, in conformità del diritto nazionale.

La durata della ritenzione è comunque strettamente limitata alle esigenze dell'inchiesta.

Articolo 3 Obbligo di notifica

1. Gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre un obbligo di notifica, ai sensi del quale ogni persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità e trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro, su richiesta dei funzionari delle autorità competenti, é soggetta all'obbligo di notificare la natura, l'importo e il valore di tale somma nonché di indicarne la provenienza, il beneficiario e la destinazione. Per il resto, si applica l'articolo 2, paragrafo 3, comma 1.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari delle autorità competenti sequestrino il denaro contante di cui al paragrafo 1, per una durata fino a tre giorni lavorativi dalla scoperta e lo prendano in custodia doganale per chiarire la provenienza o l'impiego. Il termine può essere prorogato una tantum fino a un mese, in conformità del diritto nazionale. La durata della ritenzione è comunque strettamente limitata alle esigenze dell'inchiesta.

(8)

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. “territorio doganale della Comunità”, il territorio degli Stati membri di cui

all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario1,

2. “autorità competenti”, le autorità doganali degli Stati membri e le altre autorità preposte all'applicazione della presente direttiva,

3. “denaro contante”:

a) banconote e monete, b) assegni,

c) qualsiasi strumento finanziario o monetario, anonimo o al portatore, da chiunque emesso e convertibile in danaro contante, in particolare i valori mobiliari o altri titoli di credito.

Articolo 5

Trasmissione di informazioni

1. In presenza d’indizi o circostanze che facciano supporre che il denaro contante trasportato sia destinato ad azioni di riciclaggio, le informazioni ottenute mediante la procedura di dichiarazione o di notifica, o nel corso di un successivo controllo, sono trasmesse di diritto alle autorità competenti dello Stato membro di residenza della persona interessata e alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale detta persona è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità.

1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento emendato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(9)

Le informazioni sono inoltre trasmesse alle autorità nazionali di cui all’articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 1, della direttiva 91/308/CEE, responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali nello Stato membro attraverso il quale la persona è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità.

Gli Stati membri trasmettono altresì le informazioni ottenute tramite le procedure di cui agli articoli 2 e 3 a una base di dati amministrata congiuntamente dagli Stati membri e detenuta dall'Ufficio europeo di polizia (Europol). A tale riguardo gli Stati membri beneficiano del medesimo diritto d'accesso a detta base di dati. Questa può essere consultata solo nell'ambito di misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro.

Qualora appaia che le operazioni di riciclaggio riguardino il prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

2. Qualora indizi o circostanze indichino che somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all'articolo 1 sono trasportate, a fini di riciclaggio, in modo reiterato da una persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità o da parti del territorio doganale della Comunità non soggette alla direttiva 91/308/CEE, il nome della persona, la sua nazionalità, il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato nonché gli indizi o le circostanze citati possono anch'essi essere trasmessi alle autorità competenti e, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alla Commissione.

3. Le disposizioni di cui ai titoli V e VI del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio si applicano in quanto compatibili alla trasmissione delle informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva.

Articolo 6 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni da applicare in caso di riciclaggio, gli Stati membri provvedono affinché, secondo la loro legislazione nazionale, sia avviato un procedimento nei confronti delle persone responsabili, qualora, a seguito di un controllo o di un'ispezione attuati in forza della presente direttiva, sia accertato che gli obblighi previsti agli articoli 2 o 3 non sono stati rispettati.

(10)

Detto procedimento deve essere tale da produrre, secondo le norme nazionali, effetti proporzionati alla gravità dell’infrazione costituita dall'assenza di dichiarazione o notifica oppure dalla presentazione di una dichiarazione o notifica inesatta o incompleta, in modo da scoraggiare efficacemente altre infrazioni della stessa natura.

2. L'importo delle ammende comminate in virtù dei procedimenti di cui al paragrafo 1 non può eccedere un quarto della somma trasportata.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, le sanzioni da applicare in caso d’inadempimento degli obblighi previsti agli articoli 2 o 3.

Articolo 7

Relazioni con i paesi terzi

1. In presenza d’indizi o circostanze che facciano supporre che il denaro contante trasportato sia destinato ad operazioni di riciclaggio effettuate da gruppi terroristici o a favore dei medesimi, le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva possono essere comunicate ad un paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli scambi di informazioni realizzati, nell’ambito della mutua assistenza amministrativa, con paesi terzi, qualora ciò rivesta un interesse particolare per il buon andamento della lotta contro il riciclaggio attuata in conformità della presente direttiva e qualora dette informazioni rientrino nel campo di applicazione della stessa.

Articolo 8

Recepimento nel diritto nazionale

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(11)

Le disposizioni che gli Stati membri adottano contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 9 Relazione

Entro e non oltre il 31 dicembre 2006 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(12)

ALLEGATO

FORMULARIO PER LA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di trasportare somme di denaro, titoli o valori indicati di seguito per un importo totale pari o superiore a 15.000 euro.

TIPO DI

DICHIARAZIONE

ALL'ENTRATA NELLA COMUNITÀ Sì/no (*)

ALL'USCITA DALLA COMUNITÀ Sì/no (*)

DICHIARANTE COGNOME + NOME

Indirizzo (domicilio principale) Nazionalità

Data di nascita Luogo di nascita IDENTIFICAZIONE DEL

PROPRIETARIO DEI FONDI (in caso di trasferimento per conto terzi)

COGNOME + NOME

Indirizzo (domicilio principale) Nazionalità

BENEFICIARIO DEI FONDI

COGNOME + NOME

Indirizzo (domicilio principale) Nazionalità

(*) IMPORTO VALUTA

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE SOMME, TITOLI E VALORI:

Banconote, monete Sì/no

Travellers' cheques/assegni postali Sì/no Qualsiasi altro strumento finanziario o

monetario, anonimo o al portatore, come i valori mobiliari e altri titoli di credito

Sì/no

TOTALE (in euro)

USO DEI FONDI .

. . ITINERARIO Paese d'origine/ Stato membro di partenza

Paese di provenienza/Stato membro di uscita

Stato membro/paese di destinazione finale

MODO DI TRASPORTO AEREO Sì/no

MARITTIMO Sì/no

STRADALE Sì/no

FERROVIARIO Sì/no

(*) Cancellare la dicitura inutile

In caso di informazioni inesatte o incomplete, si considera che il firmatario non abbia adempiuto l'obbligo di dichiarazione.

Luogo, data e firma

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