Emendamenti della maggioranza Governo Conte-bis
➢ 1.2 Errani (LeU): gli emendamenti precisano che all’entrata in vigore della legge resteranno comunque valide le disposizioni del codice di deontologia medica sul conflitto di interessi.
➢ 2.1 Errani (LeU): esclude dalla definizione di soggetti che operano nel settore della salute, i soggetti che intervengono nei processi decisionali di sponsorizzazione e sperimentazione, ma vi integra i casi di educazione continua in medicina (ECM).
➢ 2.2 Errani (LeU): esclude gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie dalla definizione di “organizzazione sanitaria” soggetta agli obblighi del Ddl.
➢ 3.1 Errani (LeU): gli emendamenti aumentano (in modalità diversa tra loro) il valore delle utilità versate da un’impresa produttrice a favore di un soggetto operante nel settore della salute. Gli emendamenti alzano quindi la soglia economica della pubblicità delle transazioni.
➢ 3.6 Errani (LeU): l’emendamento esclude dalla pubblicità gli eventi formativi.
➢ 5.1 Errani (LeU): l’emendamento prevede che il Registro telematico rispetti gli standard degli Open data.
➢ 5.4 Errani (LEU): gli emendamenti integrano le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico con le modalità per la garanzia della privacy.
Emendamenti di minoranza
➢ 1.1 Rizzotti (FI): l’emendamento precisa che il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute debba rispettare il Regolamento UE sulla privacy.
➢ 1.3 Rizzotti (FI): gli emendamenti precisano che all’entrata in vigore della legge resteranno comunque valide le disposizioni del codice di deontologia medica sul conflitto di interessi.
➢ 3.2 Stabile (FI) – 3.3 Stabile (FI) – 3.4 Rizzotti (FI): gli emendamenti aumentano (in modalità diversa tra loro) il valore delle utilità versate da un’impresa produttrice a favore di un soggetto operante nel settore della salute. Gli emendamenti alzano quindi la soglia economica della pubblicità delle transazioni.
➢ 3.5 Rizzotti (FI): l’emendamento aumenta la forbice a 1000-5000 euro (anziché 500-2.500 euro) del valore delle utilità versate a un’organizzazione sanitaria a fini pubblicitari.
➢ 3.7 Stabile (FI): l’emendamento esclude dai requisiti della comunicazione delle erogazioni il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario.
➢ 3.8 Stabile (FI): l’emendamento estende l’arco temporale in cui effettuare le comunicazioni sulle erogazioni: quelle concluse nell’anno in corso devono essere comunicate entro l’anno successivo. Il testo base prevede, invece, che gli accordi instaurati in ciascun semestre dell’anno debbano essere comunicato entro la conclusione del semestre successivo.
➢ 5.2 Rizzotti (FI): l’emendamento integra tra i soggetti che il MinSal deve ascoltare prima dell’emanazione del decreto sulla struttura del Registro telematico, anche le Regioni.
➢ 5.3 Rizzotti (FI) – 5.5 Stabile (FI): gli emendamenti integrano le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico con le modalità per la garanzia della privacy.
Emendamenti cassati dalla Commissione Bilancio del Senato
➢ 5.6 e 5.7 Rizzotti (FI), gli emendamenti introducono strumenti per prevenire il rischio di riproduzione, cancellazione o alterazione dei dati resi pubblici sul Registro telematico (in cui le aziende pubblicano le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi verso soggetti operanti nel settore della salute) e la loro reperibilità sui motori di ricerca.
➢ 6.100 Errani (Misto – LeU), l’emendamento istituisce un registro unico dei portatori d’interesse presso il Ministero della Salute.