DISSfRT I\.ZlONE DI LI\.UREA
MASSIMO AVANZINI
I MINORI CORSI O' ACQUA
DEL DIRITTO CIVILE ITALIANO
(Questi
oni sull
'
art. 543 cod. civ. it.)
-:::>--<-Quo min.u ex puhliro f/unl1',," dJ(' tlltur aqua nìhi! Ìfl1p1!dlt, l1i1i l mpf'-,'alm' aut St'nalu.t t'l'/~t " $i modo " ti 0'1"" in "'"' publico flon e.·tI.
L. 2 Uig .• 13, 12.
Ex fllHtline a'lu4m du~eJ'~ p/m't., poft.tl.ulI; ila t"unm ul t"iCUl" non nQ-o C't'ani •.••••
L. 8. lì I, Dig. 49. 20
BRESCIA flPOGRAFIA COMMERCIALE
1Q07
i
INDICE
CAPrrOLO I
Satul'(/ yi/l"irlicll dei II/Ìllo/'i cO/'si d'acqua (al'f. ij 1.'1 l'od. civ.)
§ I - [n traduzione
I." Difrlcoltà di conciliare le di po izioni del collief' ciyile con fLuelle llelle vigenti leg!ji aIU01ini~lra th'e in materia cl'acque
2.° Continua
3.° Partizione della materia dei primi due capitoli " II - uisterna Pl'iuafi.,ta
l. J Sguardo generale al sistema 2.° Opiuione del Ricci . Confutazione
3.° Opinione del Pacifici :\Iazzoni, del Foscbiui, del Reguoli . Confutazioue
4.° Opinione del Chironi e del Filomusi Guelfi b.o Opinione del Romagnosi, del Gianzana, del Dio
-ni otti. Recentemente sostennero codesto si::;te-ma il Pacelli, il ~arcbi, il Coùovillo.
G.o Opinione dE'l .Falcone
7.° Sguardo alla dottrina Francese 8.° Continua. - Opinione del Laurent V." Confutazione generale del sistema , III -Sistf'ma rlelt/a/liulisla
1.0 guardo generale al sistema
2.° Opinione del 'l'iepolo. del :\fazza, del Varcasio. 3.° Confutazione del sistema
-1.0 Continua: nelle acrLlle dell' art. 513 non ~i ri-scontrano i re'luh;iti lJerchè un bene l)oSSo. dirsi demaniale
.:;." Continua: non è ricevi bile lo. distinzione fai la dal Tiepolo tra (/f'l'ivaziofu' e del:irl:,/olle rl'ac1lllo
2
pubbliche -L'art. 543 cod. civ. esèlude espres-samente le acque elemaniali -Confronto degli ar-ticoli 427 e 543 cod. civ. it. cogli art. 538 e 644 cod. civ. fr.
6.0 Sulla base del sistrdma demanialista non è possi-bile alcuna conciliazione del codice civile colle leggi amministrative
7.° Conclusione
§ IV _ TeTzo sistema - Teoria del Dalloz e del Demolombe 1.0 Il sistema non ha trovato sostenitcri in Italia 2.° Ne ha trovati in Francia
3.° Teorica del Dalloz 4.° Teorica del Demolombe 5.0 Ol)biezioni del Laurent
'" ,
6.0 Perchè le teoriche del Dallo" e elel Demolombe non ci sodelisfino
§ V - B?'evi cenni sto?'ici
1.0 Alcuni criteri per distinguere le a~que puhbliche dalle private nel diri tto Romauo
2.° Teorica del Wodon
3.0 Br~ve accenno allH. conilizione delle acque nel diritto me,lioevale e nelle legislazioni che prece-dettero la nostra
4.0 Quali sieno i corsi d'acqua dell' art. 543 cod. civ. § VI _ Natu?'a giuTidica dei cOl'si cl' acqua dell' a?'t. 543
(Nostra opinione)
L" In che cosa differiscano le cose comuni dalle pub-bliche
2.0 L'acqua corrente è dominio naturale di tutti gli uomini
3.0 L'acqua corrente sfugge al potere fisico degli uomini
4.0 A codesto potere non sfugge l' energia motrice generata dall' acqua corrente
5.0 Ragione di distinguere l' acqua sorgente dall' IJ,C-qua corrente
6.0 L'acqua sorgente è approprifl.bile 7.0 Condizione dei fiumi e dei torrenti 8.0 Condizione dei minori corsi 9.° Conclusione
10.0 Risposta ad alcmne obbiezioni del Laurent e del Wodon
OAPITOLO II
Il codice ciI/ile e le leggi $ulle opere pt~bblic"c o 8ulle clel'il'azioni di acqt~e }lnbbliche
l,° ~i distinguono le teoriche escogitat.e per conciliare il cod. civ. colle leggi amminisLnl.live, in due gruppi 2.° Primo grltppo: Teorica del Ohironi, J?ilomusi Guelti,
Ratto, Dionisotti 3.° Confutazione
4.° ~ecolldo gl'uppo: Teoric.\ del Pacelli
5.° Confutazione -TI Pacelli è segni to dal Marohi 6.0 Teorica del Oodovilla
7.° Confutazione
8.° Si respinge l'opinione espres a dal Falcone 9.° Sostra opinione
10.° Cenni del pl'oget.to di legge del 1899 sulle deriva-zioni d'acque pubbliche, e del nuovo progetto pre-sentato al ena.to del Regno da. . E. Massimini il 6 marzo 1907 11.° Conolusione OllITOLO III pago Dfl l) ivi » 102 » L01 » LOG l) 10t! » lOD » 111 » 112 » 117 }) 120
Estensione dei diritti dei rb'iera 'chi alle acque l1al!~r"lmClll4 correnti (Arl. 543 cod. civ.)
1.° Diritti dei rivieraschi alle acque naturalmente cor-renti: che si intenùa per acque naluralmente' correI/li e unza oppre manufàtte - i diritti dei rivieraschi sono ngulÙi senza distinzione t!'a superiori ed infe-riori, e rivieraschi opposti - diritti del proprietario del fondo attraversato - i rivieraschi non possono normalmente deviare il cor:;0 - la derivazione puu e:òsere fatta da un fondo sUjJeriore - il riviera~co non perde il di ri t to all'acqua se la. resti tuzione delle colature sia imposc:;ibile - l'acqua. non può essere adibita all'irrigazione di proprietà non rivierasche il rivierasco può fare tutto ciò che è necessario alla derivazione e quindi appoggiare chiuse sull'opposla
riva - a quali usi l'acqua possa essere adibita pug. 11)·) 2.° In quali casi i non rivieraschi possano servirsi
del-l' aCt}ua deldel-l' art .. 54g cod. civ. » 1:.1 l 3.° Se i rivieraschi possono per via di vrivaLe conven
-zioni od in virtù di prescrizione modificare i prov ri
ERRATA CORRIGE
Non inteudiamo col presente errata corrige di rettificare gli innume-revoli errori nei quali il tipografo è incorso, m>\. solamente i primi che ci si liono rivelati, e, speriamo, i maggiori, alla correzione dei quali d'altra parte, ci dobbiamo limi tare, per brevita, e per mancanza di t~mpo!
Pagina
Riga
lO 33 15 13 23 26 2,1 !lota 35 (riga 2) 25 8 25 nota 42 (riga l) 28 7 29 7-8 29 nota 51 (riga l) 31 25 31 26 32 32 06 9 29 9 37 nota 5 (riga 2) 38 9 39 43 49 53 ~ 56 , 56 27 23 6 112 '12 '16 56 U'Ota 5 (riga 4) 58 35 59 '13-14 59 18 61 23 66 15 67 16 67 nota lO (riga l) 72 2ERRAT
A
commessi nè dovrebbe di proseguire dell'425 .... transversale) (39) diri t civil suolo cui lAgislatori lieus essere stituite non tratti SI'rvirsene piaciwento costeggiato e at ... poli ti ta bien causabilita in fatto ed in nel 1865 spettono rivieres , -possano pròpieta . jolirnai suoo touche~t existeuce riposorebbe si deve Pacelli (12), diffrt avocoC
ORRIG
E
connessi nei dovrebbe proseguire dell' art. 42.5 ... transversale). c1roit civil suolo su cui legislativi biens essere restituite non si tratti servirsene a piacimento cost~ggiato od aL ... I>oljj,ica biens ,:ansalità in fatto od in c1el 1865 spettano rivières possono pr'oprietà journal sllolo touchent existence riposerebbe si doveva Pacelli (11), differt avocò74 9-10 e sulla quale altri non abbia o sulla quale altri abbia 75 15·16
76 6
attraversano attravl;lrsa corpi rurali corl'i morali
78 29 ... :,0 di pochi, e l'acqua, ... ù di pochi (in quanto ... 78 31 82 18 82 21 89 nota 25 (riga 4) 100 nota l (riga' l) 100 nota l (riga 2) 105 20 109 S 111' 19 i,n qU!lnto ...
CAPITOLO
1.
0
Natura giuridica dei minori corsi dI acqua
(Art. 543 cod. civ.)§
I.•
Introduzione1° ,\'i sono acque pubbliche cd acque pl'imte . . -\.cque pnbbliebe 11iremo quelle che la uo,tra legge ci,ile dicùiara demanialI l, e private tutte le altre, e diremo Pl.bhlicbe in geuerc tutte quelle capaci di renùcre dei rile-,anti ervizi alla colletti,ità; o pub11iclJe 'ola-mente quelle cue tali ieno dichiarate dalla aubrità am,
mini tl'ati,a che ne compila gli eleuclli (:!); o pubblicu dirpmo tutte II" acque soggette a pubblica amministra-zione :3); o pubbliclJe, i~! fine, tutte le argue correuti. per la loro ste sa natura di cose de tinate al serviziu rli tutti? La no tra legge ci\'ile non di tingue le acque pub-bliche eialle private. :\ella PllUmel'azione dei beui clenw-niali pone i fiumi ed i torrenti; all'art. 510, dete'l'miuandu i diritti di chi ha utla orgente nel proprio foudo, dice che, chi ha 11ua orgeute uel proprio loudo, può usarue a suo pi::trimento, alyo il dirilto che a\·e.se acquistatu il proprietario del fondo inferiore in (orza di Ull titolo, u
~l) Art. 427 cod. civ.
(2) Art. 25 della legge lO Agosto ll:ì81 sulle l1erivazioni ,li ac· '1ue pubbliche.
6
della prescrizione; all'art. 0-13 dice: «
quello il cui fondo
costeggia un' acqua che co?'?'e
natu1'a
lmente
e senza ope1'e
mamtfatte, t1'anne quella diclzia1'ata demaniale dall' a1't.
427,o sulla quale alt1'i abbia di?'itto, può, ment1'e
t1'a-SC01'1'e, jm'ne uso pe?' l'i?'rigl1zione dei s2wi fondi,
'
e pe1'
l'
ese?'cizio delle
S~teindust1'ie, a condizione pe?'ò di
1
'e-stituÌ?'e
le
colatu1'e
e gli
avan
z
i al
CO?'SO
o?'dina1'io.
Lalegge sui lavori pubblici all' art. l lettera
f
comprende nella determinazione di acque pubbliche,' tutte le acque correnti: oltre quelle dichiarate demaniali dalI'urt, 427 cod. civ.; e la legge 10 agosto 1884 ("1), sulle d(wiyazioni di a~que pubbliche, dispone che non si possano derivare acque pubbliche senza ottenel'lle, in mancauza di titolo le-gittimo, la concessione governativa.Ora, quale sal'à la natura giuridica dell' acqua. del-l'art. 543 cod, civ.? Comprenderà codesto articolo tutti
gli altri corsi d'acqua, oltre i fiumi ed i lorl'enti·? Quali essi siano, dovl'anno cousic1erarsi demaniali auche Godeste aeque, oltt'e i fiumi ed i toneuti, e sarà uecessaria, anche per le derivazioui loro, la concessione del goveroo? In somma, in base a code~te disposiziooi di legge, iu base ai prineipi generali di diritto, quali diremo acque pub-bliche, quali acque private? E come coociliel'emo l'
ap-parente antinomia delle :!:lostre leggi vigenti?
Seguendo gli insegnamenti del diritto Romano diremo: vi sono
cose p1'Ì1Jate, cose
p~tbbliclte,cose
com~tni, Le cose private e le cose pubbliche sono più propriamente denomin:ttebeni
in quanto siano oggetto di pubblica o privata proprietà. Vi sono pui tra queste cose atte a di-venire oggetto di pubblica o pl'i vata proprietà,cose di
nessuno,
e vi sonocose in comme
'
t'cio,
ecose fuori di
com-mercio
(5), L'acqua, a seconda ch'essa è considerata nella(4) Art. l della legge.
(5) .... quaedarn enirn naturali itbre cornrnunia stbnt ornniurn, quaedam publica, qua~dClrn unive1'sitatis, quaedarn nullius, ple1'a gue singulorwm., quae ex variis causis cuique adqtbinmttbr ... Dig.
7 di\'C'rsiti! l1c' suui aspetti, riclltrcrù Ilell' ulla u Ilell' altra delle l'l'nuMe cnteg-oric (li).
2,0 Secondu il lll> '(l'O cudice ci\ ile e la legge ~lli la·
YMi puoblici, "i lWl1l111 (l't' categorie di ncqur: quelle
di-chiarate
demaJliali
dall' art. l~, cod. civ,; quellc (;()1Jsi-dcrate dall'art, ;) 1:3 cod. ci\', costituile da (lltti i
minori.
orsi d'acqua,
di 'liuti dai fiumi c tun'cuti. diclliarate s'tle Ulle l'be le "ltre
pubbliche
dalla legg-e sllile Upl'l'Cpub-bliche (I~: quelle
prirate ()
disorgente
p,"iN/la di l'Ili SI occupar
art. .) IO l'od, Cl\',:::il' lluU l'be, l~lsciaJldo }H'l' il mUl1lcutu lIgui altm
eli-stiuziuuc dottl'luak, puuCl\llul'i a clIllsidera l'C eotks(n (l'i -plicc distiuziulle, lattll in basl' alle uostre leggi \ igenti,
iu relazioue nllc pCl"olle cui c;odc'jc acqllc pOSSUIlO ~l}) partl'nere. sorgono gl'ilYi dubbi sull,l uatma g-iul'ltlica di
(luelle. di cui è parola uet!· art. .i I:I cod, ci\', "iUll dubbIO 'ulla iuteuzioue del l~'gislatoro per CI'" elll' ClJlJCt'I'llC i tiumi e torrenti che il codice ei\'ilp Jichiara Il('l1Wlliali.
\"iuu jubbio sulla uatura J 'II' acqna di 'orgcnte pri\'ata che l'art. :) lO cod. ci\'. :tttl'lbui 'ce iD prO}ll'Ìctù al ]ll'l)-pri'!tario ùel tunùo iu cui ,"Ol'gp,
Rispetto alI' acrlua dell' art. 513 ,i può dll'e: se Cu-lesta acqua è pubblica, pel,t;hè 1Ion la cuu iùeriamo ad-di~'ittura ùemauiale'? c 'e tale DOD la consideriamo in che
cosa e,,,a differi ce llall'acqua priyuta '? D'altl'H
parte
Iar-ticI)lo :) 13 attribui 'ce ùI'i ùiritti ai riYiel'H 'cui :u codc ta
acq ua. Ora, o le uu tre leggi attribuiscono ai [lri "ati dci
diritti tali su cude ta acqua, pe!' cui i po '_a dire cbe e-'a cade. -e nou uella pruprietà 101'0. almeno Del dominio
lor(J. C(JTl un certo carattcrc di e clu i\'itù.
e
allora, pN-cbi' noi la distinguiamo dall' acqua di 'orgeute privata" (6) Anche il DionisoUi (Delli' ,~errilÌl ,iP/l,· aCfJue X, ti - 10) di'itingne le ac tue in pu.bbliche con/uni e pril'ale; ma egli cor.si -dera le aCllue. co/mUli nl'l sen 'o di spellanti a piil proprietari, come quelle che servono ad una <1eLerminnta. ulliVI,rsità ,Ii uominI, non rei sen::iO Homano di rp,ç r:Ommflnp.s lJwnillll/, Vr"la':ii in pro-posito: Gianzana: l,p aC'lul' npt diritto cil'ile italiano, vol. 1 n. I;.8
O la nostra legge non r.ttribuisce tali diritti ni
rlvlera-scbi, per cui si possa dire che essa è potellzialmeute nel-l'uso di tutti,
in publico
usu
Aabetu1',
e allora, perchè non dovremmo noi consideral'ia demauiale, se lu deuumi· nnione di pubblica (legge sulle opere pubblicbe) sig'ui-fieasse in fille «demaniale
», se effettivamente in essasi riscontrassel'O tutti i requisiti perel1è Ull benI' pussa dirsi demaniale, come alcuni opi nano (8), se nnche dn
I-d-cuni di coloro, che uou ritengono semplicemeute dilllll-strativo, ma tassativo 1'aI't. 427 cod, civ" si ritieue de tnle tnssatività debba riterirsi al solo codice civile, e che &nche nltre leggi possono nmpl:arf', comflletm'e la enume-raziooe cbe in esso è tntta dei belli demaniali? (9) NGU si
può neppur dire cbe pubbliche dalla leggi' siau chialll<lte per la rilevanza del senizio ch' esse reuòolJo alla clIll(+ ti\'iti'J, perchè codesto cnrnttere di pubblicith è iusiro iiI
tllttn l'acqua corrente e :-Il1che Ilell' acqlw di S()rFi'llte privata, Di più gli nrt. l e 102 (IO) dI'Ila legge sui ,1ayuri pubblici dicono che pubblici sono, oltre i fiumi ed i
tUI'-l'enti. anche i minori corsi quali i
1'ivi, fossati. colat01'i
natU?'llli
ecc. Ora niun dubbio che codesti milJori CM sisiano proprio quelli dei quali si occupa l'art. 548 cod. ci\'. Se la leg'ge sui lavori pubblici dice che acque pubbliche sono, oltre i fiumi ed i torrenti, anche i minori col's:
lIO-minati, vuoi dire che vi sono anche altre acque che UOll
sono pubbliche. D'altra parte in questa opinione ci con-torta il pensiero. ebe effettivamente vi sono acque, cioè quelle di sorgente privata, sulla cui natura pl'i"ata non può sOl'gere dubbio. Ora, se colui, ('be ha una sorgente nel proprio fondo può usarne a suo pincimento, vuoI dire che essa è in pl'opl'ietà sua, e se codesta proprietà è li -mit~ta dai diritti che avesse acquistato il proprietario di
(S) Vedi più innanzi nella esposizione del sistema demanialista. (9) Chironi-Abello: Tmttato di dil'itto aivile Italiano, voI. I (Parte generale) cap. XIV § I.
(lO) Divemito poi 1'art. 101 della legge 30 marzo 1893, n. 304 e finalmente l'art. 12 del T. U. 25 luglio 1904, n. 523 contenente
le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
9 un fondo iutel'iorp in lorza di Ull titolo o della pres cri-zioue (11). e sp l'acqua nou può es ere deviata quando essa ommini tl'a agli abi!:loti di no comune, o di una tl'nione di esso, l'acqua che è a 101'0 nccessarin. (12). uoi dobbiamo imagilJare quc t'acqua di pl'ivata orgente, luori del rOlldo nel qU:11 U<lsce COI'I'cute in rivi fo snti. Co-de-ti rivi non sooo quelli di cui è parola nell' urt. ;) 1:3, e l'arqua che iu essi defluisce pl'ivata. ErnCl'gr. quiLllli come 1'acqua di cui pnrola nell' :'Ht. ;) l3 'ia druomiunta
dalla leggt' sull!' opere puhbli be, pubblica, nOll in quel generico seuso che vuole tutte le acque ~iauo pubbliche per la 101'0 uutUl'ul destinazione al sct'\'izio di lutti, ma in Ull euso sl'cciRco.
Quale sarà quiudi la. natura giuridica di
qu\
sIi mi -nori corsi.e
come i potrà conciliare la di posiz;oll tlel-l'art. :113. che ne attribllis e l'u o ai l'i\'ierascb~. he ri -conosce ill fine , u di 'e d ' dil'itti de' pri"ati, COll le di,pn:izioni della legge sui la\'Ol'i pubblici f' sulla deri -,.aziolle di acque pubbliche che, secondo alcuui, pongono codeste acque nel llo"ero delle acque di pubblica ra-gione .?E e la legge 'ulle oper pubbliche dichiara le :1C-que dei Iùs.:ati, dei ri"i. dei colatori naturali ecc.,
acque
pl/òòliclu. e e la. lt-'O'ge 10 Ago'to l~~ 1 ulle derivazioni di ;'I(~que pubbliche :tubili'ce
che noo i po .ano rlerivarl' acqup pubblid.le 'eIlUI conce' ioue governali,'a, e S llza pagamento di uu auuuo calloue, come concili remo noi, la uece - 'ità di code'ta couce - ioue e d I pagameuto di un canone. col diritto che ogui riviel'ucso dovI' bbe avere alI' \I (J dell' aequa, diritto che lo tes o codice civilega-ranti ce?
3,° Innanzi tutto ùebhou i teoere di -tiuto le rlue que-tioni pri;.l(;ipali che li qlle
to
propo -ito sorgouo:10
Quale ia lanatura giw'tdica
dei miuori con di cui all'art. .jt:
:
cod. civ. - 'l,0 • 'e \'i sia an{ù/Omia tm questa dispo izino IlI) Art. 541 cod. civ.
10
€ quelle della legge sui lavori pubblici e sulle derivazioni ili acque pubbliche.
Alcuni scrittori abbinarono le due questioni, tra le quali esiste una certa affinità e molteplicità di punti di conta~to, perchè necessariamente, la risoluzione della pL"Ìma ba una grande rilevanza nella risoluzione della seconia·
I sostenitori della demanialità dei minori corsi, ad esem-pio, trovano modo di conciliare le disposizioni in esame
in questo modo: se le acque di cui all' art. 5-13 sono de-maniali, essi dicono, necessarIO è pode nel no\"cro delle .acque pubbliche, tra le attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblicI, sottoporne a concessione g'overnativa, e al ra-gamento di un canone le derivazioni. D'altra parte quelli che ritengono che i minol·i corsi d' acqu':!' siano pl'oprietà
dei rivieraschi, trovano un ingegnoso modo di concilia-zione in uua teorica, mutuata dalla dottrina Francese, già sostenuta in Italia dal Dionisotti, e svolta Clln molta ele-ganza di dottrina e chiarezza di concetti dal Ratto, dal Chironi e dal Filomusi Guelfi (13), i quali così ragionano: la legge sui lavori pubblici pone ha le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la tutela e la polizia di tutte quelle acque cui si connettano de' gravi interessi d'or-dine generale. Ora, solo per ragioui di polizia, di tutela amministrativa, etisa dichiara pubblici i minori corsi, senza -che codesta ragione amministrativa co'ntrasti, annulli i diritti che la legge civile garantisce ai rivierasC'hi. Le derivazioni d'acqua che i privati volessero operare da questi corsi, saranno così soggette ad
auto1
'
i
zzazione
de I-l'autorità amministrativa, tutoria. Ma altro èauto1'izza-zione,
altro èconcessione.
La prima è conseguenza del po-tere meramente tutelare, spettante alta pubblica ammini-strazione sopra tutti i corsi d'acque pubbliche, nel senso di acque cui siano commessi dei g'ravi interessi d'ordine generale, non è condizionata al pagamento di un canone, e non fa altro che dar vita, regolare undi
'
ritto
p1'eesi-8tente
del rivierasco; laconcessione
invececrea
addirit-(13) Vedi più innanzi al capitolo Il codice civile, e te leggi sulle11 tm:l il dil'ittn nel concessionario, IlOU è atto solameute tutelare, ma ammini 'h'alivo, di positi"o quasi, cù è sog-~:;etto al pagamento lli un allUUO canone,
"ogliamo tenere ben distinte le due 1Il1CSliolli, perché la preoc 'upazionc, il pl'eCllucel'o di ,"olcl' conciliare l'ap-pac'entc antinornia dell'art. ;;13 cod, rivo colle displisizioui delln legge sui la\'ori ]lubbli~i o sulle dcri\'lLziuni di
ac-que pubbliche, non tUl'bi la serenità di mCllte colla ([uule la ricel'ca sulla llHtl1l'a giUl'iÙica d i minori cOI"i d'acqua COlTcntt' den! es'el'e illtl'tlprC'a e conjotta a (Pl'Il11ne, come qll 'stiono di alti';;ima l'ile\'anza gi1ll'idica, ('(I Ducllo pt'r un' altra ragione: pre 'ciudcndo dalla con id( raziune che le disposizioni del codice ci\'ile, legge posteriore a quella ulle opere pnbbliche, dOYl'ebbel'o .nen' uua certa preY<llenza nell' e'ame della questione, " iudubitabile cile in matel'ia di di'tinziuue di cuse e di beni, llella ([naIe entl'a auche la eIa sifìcazioue r1 'Ile acque in ùemaul/di, pubhliche e pl'i\'ate, ' autorità più competeute il 110-h'o cudice ci"ile di qualunque legge ammini tl'ati"a, che trattalldo llllcue la medesima materia, la cOl1:;i<lcm cun Crilel'l di di\'er~a uatUl'a c cun di,el"o fiue. Bi ulta la prima que tione ci acciugeremo all' e am della qur.stiuue seconda, a "edere cio" (' tra le disjJu izioni drlla legge ui lu\-ori pnbblici, e ulle ùeri,aziol1l di acque l'llhhli 'be, e le di:po izioni delln DO tra legge cide, vi ia reale alltil10mill di concetti, o ~e ['autinomia ' apparente quale ::ia il modo di chiaril·la.
~cguelldo la cou lletudiue degli 'crittol'i cbc si SUllO occupati delle pr~mce qu('stioui Il li> l'ia umel cmu le di-,erse opiuioni della d·,ttl'iua ill trc i temi, secolHlo chc: ],0 I minuri COL' i d'acqua corrente si cun idel'iuo
pl'O-prietrì
dei rivicraselIi.(14) Pacelli: Lp acque pubbliche p i diritti ùplll) ,'Iato p riri Pril'aii, p. I, cap. II, sez. Il, ~ 2 n.t) ~1; Mazza: Appen,lict! X\'Il
al volume Yli della ediziontl Italiana d. i Principi di Diritlv Civile <lei La lrent, pago 740; Varca sia : Enciclopedia Giu ridica, voce
Acqua, .'. 170; Codovilla: Del d,iritlo delle aCIJue, voI. I
(PI'O-prieth rlpli' acqua) : -1, • '. Jtj; Dalloz: Répel'toir, VOCtl Eau:x
12
2.° I minori corsi d'acqua corrente si cousiderino beni
demaniali}
nella stessa guisa dei fiur:ci e dei ton'enti. 3.° I minori corsi d'acqua corrent·e si considerino non suscettibili di pubblica o di pri vata proprietà,cose
comuni a tutti gli
uomini
come 1'aria, la luce, il mare pubblico.Ci avviciniamo per tanto alla classificazione fatta dal Pacelli. Esamineremo nel primo sistema,
(
p1'ivatista),
anche l' opinione di COlOl'O l~he considerauo la proprietà dei minori corsi non una propl'ietà distinta, ma
zndivisa,
come quella cbe ha, colla teorica della proprietà distinta dei rivieraschi sui minori corsi, un medesimo punto di partenza: la possibilità dell' appropriazione esclusiva di codesti minori corsi d'acqua, da parte dei rivieraschi.
§
Il.°Sistema Privatista
1.° Sostenitol'i di questo sistema in Italia sono pl'in-ciralmente il Ricci, il Pacitici Mazzoni, e, per quanto se ne può interire dalle litografie delle loro lezioni di diritto civile, il Chil'oni ed il Filomusi-Guelfi. Gli altri, in genere, per quanto considerino le acque di cui è parola nell' art. 543 cod. civ., proprietà dei riviemschi, riconoscono che codesta proprietà non è la proprietà assoluta dell'art. 436 cod. civ., ma un
quid
sui generis,
ch'essi stessi non sanno ben defini:'e.di-13
ritto (1), ma ancbe percbè la nostra lpgge po:?itiva v i-gente stabili ce, coll' urt. .,136 cod. civ., cbe il dil"itto di godere e di disporre nel modo più as oluto della cosa, debba contenersi nci limiti posti dalle I ggi dai rego -lamenti
('2).
Entro questi limiti il dil"itto di IH'opl"iet:) ba caratteri tali diasso
lu
te:'1o,
diesclusi
vità,
diÌ?
'
revocabi-lità, che Don possouo yarial"e, e senza dci quali nOli i può dire clH' diritto di propl"i là esista. Ri ol'ge quindi la que tione: che co~n sarà quc to
quid s
ui
gel/
eris,
ileI quale con i ta il dil"itto dei I"iviel'a hi '? Illogico' il di -lemma di cui, e'sa teol"ica è la con lu, ione. ~ou si può dire: 1'acqua rli cui è parola nell' art. 513, DOIl i> <lc'qua dem:lDiale, 11011 '0111 pel" la ta. sati\'ità dell':)\'t. 4:27, ('hr ùpe ammelter.3Ì almrllo nei limiti d Ila no t~a lrgge civile, e per]' e:chl ione espl"Ps.a che De fa LlI·t. 5fl, ma éluche p~rchè 110n si può COli iderarc ùClIe d' u '() pllbblicll è Ile proyincie o dei comulli ai quali 11011 appartielle, l'I1S0 è dalla legge attribuilo ai oli ri\'iel'u chi; IlCppUl' si può COD 'iderare bene patrim!ll1iale dello tOlto, delle pl"o\'iucie, dei comulli, pel'l'Lèr
articulo 543 e clud l'acqua u cui altri abbia diritto: e a nOli può quindi appartcul'I'c cheai ~oli ri,ier;Lchi cui la lpggr ne attribui ce l'u'o; pel"ò la 'icilloria che i l'i \'iel'u"rbi su quell' acclua estl"i IJsrcauo non è qut'lla as'oluta dl'lI'art. 43U, ma uua proprietil co m-patibile col a Datura ddl' oggf'tto U CUI i rstriu cca,
(1) Pacifici-Mazzoni: r,liIuzioni di diritto di'ile italiano
.01. III n. 10.5; Ricci Corso di diriflo ciuile, voI. 11, n.5'3; Chi-roni: I:-lilu:zioni di diritto c/n.''' ilflliano, voI. I, ~ 127' Aubry el Rau, t. II, ~ 193, in principio, ~ 1&1, t. III, ~23l:l in line. \'eggan"i. ria "unte le opinioni della dottrina intorno alla di tinzione tra li -mitazioni legali, e .~prL'ilì, lp[ll/li in: Ancona: .ti l'chit'io flill rittiCt), voI.
.51: D"[lli alli ari emulazionI' nell' esrrc/zio dI'l,Udito di P/'O)1";"IÌt, cap. III, n. 12, che ar.coJ;lie f' difende la ùititin/.ione. Contra: Bianchi: Corso di co,Licr; ";uib ill/lial/o, voI. IX, VIII'! I, n. 112,
pago 1053 e sego
(2) La proprir'là /' il dirittu di flu,/t're e dispol'l'~ rl.:lle cose I/pllil
nlfl"ipNI più al;,~olulfl, ptl/'ch;' flOII se ne (nt:cia /III !l.VI) vir'{uto rl,/lk
14
e colle limitazioni che la legge coll' art. 543 c0d. Cl\". VI ba poste. (3)
Coloro che siftattamente ragionano, non dimostrano che nella premessa maggiore del loro dilemma sinno con-siderati tutti i casi "!Jossibili, che cioè l'acqua dell' art. 543 debba necessariamente appartenere o allo stato, o alle provincie, o ai comuni, o ad un corpo morale, o ai
privati (4).
Le cOl~sideraziooi fatte ci conducono a fluesta con-clnsione: coloru che sostengono trattarsi di uu dlritto di proprietà sui gene1'is, neg:lllo in sostanza, che l' acqua di cui ci occupiamo sia proprietà dei riviel'aschi, senza poi ben definire la sua natll1a gimidica. Ciò
è
per uoi di una certa importm~za, percbè l'autorità di valenti dottori che in sostanza bannr> negato, essere l'acqua di cui all' 543 eod. civ., proprietà dei rivieraschi, è per sè stesso valido argomento per combattere le teoricbe di questo primo sistema.2.0
Il
Ricci(5)
come si è detto considera l'acqua dell' art. 543 proprietà dei rivierascbi.Si desume Ilai passi citati in nota, che il Ricci fa un l'agionamento di questo genere: ogni acqua dee avere ~una sorgente natmale, nel senso di pùrenne, o acciden-tale, dovuta cioè a disgelo di nevi o ad altro. Ogni sor-gente ha un proprietario r.i sensi dell' art. 540 cod. civ. Sarebbe pl'oprio il caso di dire: «
Nztlle
terre sans seì-gneur » Ogui propl'ietario di una sorgente pU0 usarne asuo piacimento finchè essa
è
nel suo fOlldo, ma quaudo il proprietario non ne usi, e la lasci tutta, o in parte u-scire dal suo fondo, egli ne perde la proprietà e, sotto un certo aspetto, la acquista il proprietario dul fondo im-.medi;~tamente inferiore nel quale l'acqua definisce: sotto (3) Pacifici-Mazzoni: Servitù legali, 11. 119; Gianzana: Le acque nel diritto civile italiano, voI. I, n. 187 e seguenti; Dioni-sotti: Della sel'vitù delle acqlle, n. 41; Laurent: Principes de d7'oit civil, vo!. VI. n. 18-19.(4) Art. 425 cod. civ.
15 un certo aspetto, perchè il proj1I'letario del {ouùo imme-diatament' infel'iol'r a quello nel rluaio è sOl'ta, no godrà a titolo di pl'oprietù nella tessa guisa drl propriet:nio del rondo in cui' orta, solamcnte l'i pctto ai proprietari di fOlldi inìeliori ai quali l'acquu potrò pervenire quando egli la la 'ci alla 'ua volta u 'cil'c dal uo louc1o; ma ri-spetto al proprietario ciel fondo in cui è 'orta l'gli uc 0'0-drù a titolo di sel'\'itù, (G) Questa concezione, che' 1I0i con tutto il l'i petto d'Futo all'illu tre Ri ci, nOIl accet-tiamo, coudusse il Hicci mede 'imo a riteuerc eu' il jlo-ten' regolamentare demaudato Rlla autorill1 giudlziari'l dall' art. :1-14 cod. civ., non do\"es e avcre apillicazioue n' l'apporti tru il l'i, icra co upel'lol'e quello illrcI'iore, e seudo c"i re~olat; dai prioc'llÌ che rcggollo i rappurli di proprietà. p di sen·itù. (I)
Koi nou acccttiamo co'i falta al'goffi ntniollc. :\Ull i~ yero che tutta l'acqua COlTcnte. tranDI' quplla tliclll<lruta demaniale dal], art. cl:?! cod. ci".. ia di pri \'ata orgente. Fin da principio abbiamo 1istlllte tre cat gori di ac-que: 1.°
dei,zaniali
(fiumi e toneuti) :2.0acque di CIIi ogni
ririel'asco può usal'e per
l'il'rigazione
d~'suoi fondi
e
per 1'esel'ci:io delle sue industrie
(art. .")n
codicc ci \'.)3.
0acque di sorgente pl'ir;ata.
~elr ipotesi fatta dall' art. .")1:\ cod. civ. UOII si tratta di acqua di pri"ata OI'g ute. E ,i capisce: cili ba uua orgente npl pruprio fuudo pllC'.J lIsaru a u!) piacimrnto, ~ucbe e aurida, e ciò è urce"ario ai uoi bisogui. Quando tale nece- Ità non abbia, o ileI' yoloutà 'lIa, o !)('r \'0-lontà della legge (ar~ .. ->15 cod. ci\'. egli la lascia 1\ 'cire
dai 'uui fundi; ma non ' n~ro ch' eO'li ne perda la pro-prietà, pel'cbè. ù l'acqua segue il uo uatural dl'nu'o, f' in que. to es a cu "itui 'ce una l'rvitu]la ':iva ( ') Cl at·
ti".a
(f)
,
pel fOlldo illfel'iol'e che la riceve, os 'ia Illi Cl l! l'l'C, o (I)) .'. 30t<.(7) .. :. ;5'f,j. TRIBU,'ALg DI .\IE~ '[N'A, 2-2 Ag-osto l!)lll. Jli(. Giur. l!)I}2, G07, ReI'. Poro, VOCf' / 'p/'/liti, n. 71.
16
un vantaggio per Iletto fO.ldo: o essa non segue il suo natuntle deflusso, ma forzatamente è condotta altrove per servire ad usi particolari (lO). o in fine essa fornisce l'ac-qua agli abitanti di un comune o di una trazioue di e:;50 (11). Nel primo caso, quandll cioè codesta acqua se-g'ua il suo naturale deflusso costituendo una sel'vitù pas-siva pe' fOlldi inferiori che la ricevono, il proprietario del fondo in cui è sorta, potrà esamirla, sebbene uscita dal suo fondo, purchè ciò non avvenga ad emulazione (12).
Nel serondo caso potrà f:ll'e ciò abbandonando l' irl'iga-zione de' suoi fondi
(13),
allorché si sia liberato, in virtù di prescrizione estintiv<J, (lall' obbligo di restituil'e gli scoìi nei fondi inferiori. In ogni L:aso il pl'Oprietario di lllllisor-gente potrà liberarsi dai diritti cbe i terzi avessero su
l'acqua di quella sorgente acquistati in forza di titulo o di prescrizione o della destinazione del padre di famiglia, colla prescrizione estintiva, e potri anche esauril'e l'ac -qua, sempre purchè ciò non avvenga ad emulazione. Kon vi è che un caso solo nel quale il proprietm'io di una sorgente perda ogni dirit~o su l' :.lcqua della sOl'gente, dopo che è uscita dal suo tondo, e cioè quando l' :.lcqua serva ai bisogni degli abitanti di un (:omune o di liua frazione di esso, 1Iel qual caso, anche se gli abitanti del comune o dcll[l frazione non abbi:.lno acquistato diritto di usarne per prescrizione, il proprietnrio drll:l sorgellte non può deviarla. Ci troviamo evideutemeute J'iuuunzi a un caso di espropriazione, ciò che è manifesto 111,1-l'obbligo imposto al comune o alla frazione di essu di pagare una congrua indennità al proprietario della sor-gente (14).
(10) Art. 540 cod. civ. (11) Art. 542 cod. civ. (12) Art. 545 cod. civ. (13) Art. 655 cod. civ.
(14) Vedasi iII questo senso: COR.TE D'APPELLO DI
NA-POLI 8 gennaio 1895, in Legge 1893 . I - 409. Ma la
Giurispru-denza prev.llente (veggansi tra le altre, le sentenze: CASSo
NA-POr.I, 4 luglio 1896, Bett. 1893, 92il; CASSo ROMA, 19 marzo 1889
1-17 COllcludcllllo, 1l0U è \'CI'O cile i I prolrictariu di Ulla
sOr~'('lltc pCl'da i lli:'itti cile ('gli Ila sull' a qua, quaudo es:;" esce dai cOllfiui dci slloi londi, ('Ile all'li la prrma-llE'IIZU ill lui del diritto di pl'npl'ieUl su detta acqua, è ma-llil!>:-ta 11el poterc cbe egli ha di rctroc clrrla, quando al-tri llllll "i abbia a 'quistnto dirittu, o qualldo nOli l'o:'llisc:a
r
aCl[U<l agli abitallti di Ull OI11UlIC o di una l'nlziouc (li e~su, Tu questi casi il diritto dc' pri,'ati o dci 'umllllC o della fraziollc prcsuppungoùo com base, come sub --!i!tI~ioni, yol. III. 11, ~I.): Ricci, C(}r~o <li diritto civile \'01. II, n, ,)3\ 1>1. con -idera una n'!rn<~ /'l'ilìl lega le per q un n lo i l'I' golare,(Sul ,',"l't'lto ai -erl'Ì!il irl'eg-olnre, vegga':1i: COI'iello: U lle cosi
dett ~ 'r\-i'il irre;;olll.ri nel dintlo ci\', it., loS3) , ~oi vedrellllllo pitl \,11, ntieri nella \li~posiziotlt:: .1ell' art. 512 cod, ('1\', una limi/a -zio/ll' lt'!I"II' <lella proprietà: o non che ci fn <lllIJill\r delln. bonll1. di co k.rn opinione, l' obbli!.{o impo.,lo al cOlllun ,li pngnl' 111
pr [lf!. tflrio del!' ae lua Utili CUI/g/'ull illtll'lIlliUI. Anchl' nel caso illl:l_ 'n.1I0 dal!' art. 515, i hll. nel propri 'tario Jel t'onrl0 i nf'eriore cni ' "Iu(\' puù p:5sere utile, l'obbligo di I agare un e/iliO com -pfll' .,1 l'rovrietario o po se '-ort) Jell' ac [ua m>,le ima, ~Ja vt'g -~a" pIlotO è ,1i\'tlra h Jizione dei due arti oli ~ L' nrt. ,)1~ parla
di ,,,""unii,/ -010 nd ca'o in ui ~li abitanti ,!l' l CC'lUllnu o tlella ÌrazlO .; non abbiano diritto (\. er\'ir~i delli aC'lua, per 'pl'\'itil, che .. ~ro::blle, nella PI' .ie, una <;prvitil coslitu:ta per t'alto ele
l-l'uomo, Ora, ~e il legilatore àves~ voluto 'tabibre une. limita
-zion~ k..:ale della proprietà, 'e cioè, ([uan,10 una sor~ente privato. forni..; .... li ac tua agli abitanti di un comune o di una fmzione di es:;o.C ... ~,;ni:i .. nel proprietario .1,·l1a ..;orgente la facoltà ,11 divertirla, so cll~ co~:~ gravereblle, l'uta ca~o, la. ser\' ilil che si fo ':le s!ahi -litll l''~ {atto dell' uomo ..;ul1i l\l;qua rl"l1a sorgente ai ::.cnsi ,1ella prima parto, 111'110 sre;;so art. ,jJ:. co.l. civ,:- ,e i traltasse ,li li
-mit ~ion" legalI! mancherelJbe ln IJase .. u cui potFl~se 'l~hilir~i per
fatto ,It:ll' uomo 000. ervitù Perche si 1JO' 'a Varla.re di servitil, t p ' i I " hi
-"ogna ~h'l il proprietario cui i intel'llke di fllre, ahbia in ori!.,pne codesta faeolta. ili fare, In vece nel caso in esarne il pro[Jril'tario della sorgl!nte che fornisca r aC/lua, che ,~ loro nMe!:lsa.ria, agli a,
bilanti ,li on comune o di una frazione, non ha tURi In racolfì~ ,li divt:'rtire l'acqua, D' ,,!tra lJarte, se !;i lralla::.se, di servili! lC'gal
propriament'l d~tta, come opioaoo i dollori e 111 giuri!:lpru,l nnl.
sopra citata, quesla sorgerebbe 0l'P lef/is, eel i~lanianPfLll1enlC' al
-18
strato essenziale, la permaDt'nza del di!·itto di prnprietà nel propriet:ll'io della sorgente, sul quale diritto, quell()
del privato o della collettività incomba.
Il rngio:.wmento del Ricci trova insomma una
insll--perabile, primordiale, essenziale difficoltà nella cOììfusioue ch' egli fa tra 1'acqua di s()\'gelltt~ privata, e quella in e
-same. Nel caso imagiuatu dal Ricci sarebbe superflua au\:he lo.. stessa disposizioue dell'art. .543 perché i prin-cipi clle reggono i l'apporti di proprietà Cl di sen'itù
sa-rebbe1'O bastati all' uopo. e perchè l'art. ;'548 esclude
l'ac-qua sulla l'ac-quale altri abbia dirittu; nel caso imilginato (laì Ricci vi sal'cbbe, oltre il l'i\'icrasco, il propl'ietari() della sorgente. E poi, come si possono imaginare dei diritti di servitù nei l'ivieraschi intel'iori, SE:nza 1'esistenza di opere visibili, e permallcnti, in mancanza \ii titolo, opere che sono escluse d::llia chiara dizione dell' art. .)"13, che parla di acqua che corI'('
natu1'almente
esenza ope1'e
manufatt
e?
Evidentemente il Ricci confonde 1'acqua di sorgentc privata con quella in eS3me, e con6gmil. ipotcsi non l'i-feribili a quella di cui al!' ~ll't. 543, che uon é acqua di
sarne; così che anche in qnesbo caso non sarebbe possil)ile l'i-potesi fatta nella prima parte dell' art. 542 di una servitù costi-tuita per fatto dell' uomo, perchè la servibù esisterebbe già per virtù di legge. Non trattasi quindi nè di limitazione, nè di
Sel'-vitù legale. Incltre, nel caso dell' art. 545 cod. civ., per quanto non si tratti anche in questo caso nè eli servitù legale, nè di
limita-zione legale, al concebto della quale ripugua l'idea di uua in-dennità da pagarsi al proprietario cui la limitazione è fatta, ma
di divieto di azione inutile, o, se si voglia, di azione emulativa
(Veggasi: Ancona: Degli atti ad emulazione nell' esercizio del
di-ritto di proprietà in Al'chivio Giuridico voI. 52, pago 331-333), si
parla di equo compenso, anzichè di indennità. Ora, mentre nel concetto eli indennità è insita l'idea di corrispettivo eli
espro-priav-ione, o vendita, nel concetto di compenso, è solamente l'idea
(li una rimunerazione determinata dal magistrato in base a un criterio pl'Udenziale, ex aequo et bono (In questo senso: CORTE D'APPELLO DI CATANIA 23 marzo 1904, Rep. Poro, 1904, voce
SeTl)itù n. 72-73). Anche nel caso dell' accesso f01'zato è dovuta
sorg'l'lltl' prinlt:l. mn, s('(,Plldo l' opiniollc dd HOIll:1g'uosi e del GiauWlla (15\ :lc'qn<l clic PI'O\'il ne da Ull srl'hafoio l1111utaun, dall' ag'g'lom('r,ll'~i di V:lI'ì l'uscelli, ilal l'illllil'si tlelle acquc piu\'alle ciiI' Shlg'gOllO Ila ulla paln(\r', da IIU nume I) tOl'l'rnte, clic sllpl'a"YaUzano all' ngl'icollll"n r ciiI',
seuza l' llpet'a dcII' uomo del'ullllLlO u luoghi più dC']lI'I'ssi; aCljlw ciuè cliC nOI/
ha delerminalo padrone,
ciII' ll'<l('ori-gine o da d"riyaziolli lwfl1l'nli dai [lumi l' I:1g!ti, uv "ero da infiltraziune dellp ucqUf' su lungo 11':llfn di I('t'-reni, C' l'be attr<lwrsa i !ol\lli di molti ]1l'opI'iefa;'i, \on "aie poi l'altl'l\ l'lltlsiderHzillllc latta d:ll Hicci ('hl' l'a('I[lla di cui t' p:nola lH'II' art. ,-) 1:1 appal'tenga al l''Yil'l'a~c!t1 jll'l'
-cbè loro l'rojll'ictù è l' nh-co ~u cui SCO\'l'r, C IllI'O 1'1'0-j1lielù altresì _'uuo le ripe c!te la COlltl'I'8'Ollll llli, pl'l'l'ltr coutraddicc cou uu principio :tccollo dalla tl',llliziIJlwlr nostra dottrina (III' l'hl' nlOle in mat'l'ia d' ;H'IJlHl
iU\'PI'-tito
il principio dci\" al'CeSSiOllc snpcrticir.; solo ('cdil e il suoln alI" acquH, llOll l'acljua [lI suulo ,1('l'ed,L3.0 Di\"ersamcutl' <lrgomeuta cl P:lcilic:i \[azzo Il i (IS"
Eg-li, dopo ayet' Il, 'l'ryalo cbe l'acqua di cui all',JI'L ;'1 l:~ non [luÌI l't'serl' 1'es l/1111ius, :1(' demanialI', Ili' p:ltri\l1o-uiale t1ello ato, ;Iè eli uso pubblico o patrimollialr ùellu
proYiucia o del comune, (l'iacclli' ueSSl1lJa legge l'alfribui-ce loro, uè mai per quanto egli sappia yi hanllo ill'C'teso, conchiurle doyerp e' a pel' ucces iti. logica p giuridica,
caclerc> nel dominio :1- oluto dci ri\'ipra 'chi, ,'e !10ll ch coùestu domiuio a5 .. 0Iuto. UOl1 _ Ulla propl-irtù c\i~tillta,
ma una proprietà inùi\'i a di tutti i riviera rhi, Egli ima-giDa di potere per Ul1 i lante immobilizzar
r
acqua nelsuo ah-eo, e rie ce a coucepirp Ullé, ripartizionr <I:itl'utta di code ta acqua tl'a i ri\-ipra 'cLi, nella tessa glli .. a ch'essi
t1,'j) Gianzana, op, t:it. voI- I, n, 188, (li) '-eùi 'opra, nota Ij,
(l7) Pecchi o : De Ilfjufll'duclu, lib, 1, cap, \'11. 'tU, I V n. :.l,) e "r,g_: De Luca: D,' Sl'J'l:ilutwus, di~c, 27 D_ :3. "p~ga:;i in propo-sito: Pacelli: Lp flc'lue puòbliche ed i di l'i lti dd/I) Slnto e rl~i prl1:ati _. _ 7:J-b< J.
20
ripartirebbel'o l'alveo in tante parti propol'zionali ai diritti di cillscuno; quindi sog'giunge: « Date moto a quest' ac-qua. Voi non potete più discernere in quest' acqua perpe-tuamente mobile quale sia la parte di ciascuno, ma nella massa vedete la pl'Opl'ietà di tutti (19).» La genesi di co-desta comproprietà egli ritl'ova nella legge, la quale deve avere considerato il corso dell' acqua corne un Rolo tutto accessorio de' fondi attraverso i quali ha il suo alv!3o, e su t:Jle base ripartita l'acqua tra i proprietmi di questi.
Anche il Romagnosi considera l' acq ua dell' art. 543
cod. civ. proprietà indivisa dei rivierasclJi, ciò che Jacil-mente si desume dai seguenti passi: « ... :lue circostallZe
5i pORS0J10 distinguere in una corrente d'acqua; la prima si è la di lei qualità civile, la seconda, la posizione dd fondo rispetto alla stessa corrente. Quanto alla prima, la corrente è
pubblica
eprivata,
e, l'apporto a quest' ultima,essa è defluente
naturalmente
oartificialmente.
In sensosubordinato poi essa è pl'Oprietà
comune
a molti privati,o di propl'ietà
esclusiva
di uno solo ... » Più inuanzipar-lando dell' art. 644 cod. Nap. cO\'l'ispondente al I\ostro art.
543 cod. civ. « ... incont::mente si rileva che la COl'rente
d'acqua da lui tigll\'llta (il cod. Nap.) non è di proprietà esclusiva, ma
comune,
e il deflusso uon è artificiale, manatu?'ale
» 20.Aggiungiamo dei dottOl'i Italiani che pare et codesta
teorica ac(~edano, il Foschilli (21) e il Regnoli (22), che il Mazza ed il Pacelli erl'oneamente cOlls:derano tra i tori di un altro sistema, validamente propugnato dalla dot-trina Francese. non clall' Italiana, e che considera le acque in esame, cosa comune
(1'es communis
)
,
oRsia cosa dines-(19) N. 120.
(20) Romagllosi: Condotta delle acque, parte I, lib. I, sez. II, cap. XV § 133 e § 143.
(21) Foschini: Teo1'ica delle acqHe, pago 60-61. Torino-Bel-grano 1872.
21 SUlla, non su 'ccttibile di privata ed esclusivu appro pria-zione (23).
In fondo la teorica cl l Pacifici hlazzoni uon è cbe un temperamento di (lul'Ha più as,olula del Hicci; essa devo
partire dallo stesso pre upposto di quella. Per ammettere cioè che i minori cUl'si cl' acqua siano comproprietà dei
riyiera~chi, bisogna prima nmm 'ttere cbe e' i siano per
loro natura tali, da puter ('adere nella proprietà elei pri -yati, e che il legislatore tali li abbia ,"oluti considerare.
Per questo abbiamo cou idcratc le due teoriche iu uu m e-de'Imo sistema ; per questo molte delle al'gom('utazioui che abbiamo p/)l·tate e porteremo contro l'una, debbollo \ a-lere uc,'es ariameutc <l11Cllc COlltro l'altra. onll'O la teorica del Pacifici .ì1azzulli portiamo un' obbi ,zinnc Jl1()sag'li cou-cordemeute dal Ricci ti' ·su \"21), dal Gianzuna \2.")), dal Trui-na 26, dal Yal'ca 'ia t2ì, dal ;\Iazza (:2), i quali U' er-"auu: se l'acqua appartirlle per acces ioue al proprirtario del suulo ,ll cui SC01Tl'. nou pUll :1\'ere ulla sl s'a Ull diritto di comproprietà, cui lllln può \'antare sul suolo sto,su un uguale diritto di cunduminio. 111 oltre DO-tiamo: qunudo specialmeute e, 'a scorre in piauura, la cun3i..:teuza del COI'. o, il piÙ delle "alte, si dc\'(' all'acqua inah·eata. ri,tagnaute, piultlJ tll che a ricchezza di
-01'-gente. _-\..dibito uno di liue ti cor i d'acqua o pel' l'agri-coltura O per
r
indu 'tria, beu pl·e. to i e 'auri 'Cl' l'acq nain mauiera. che il fronti ta interiore non ne a\Tebbe tauLa. da potei'si impromettere il miuimo ervizio per l'agricol-tura, (I per l' indu~tria sua. 'arebbe uu' irouia afIermare
che que to fronti:::ta inferiore con que-ta pro pettiva fo se comproprietario dell' acqua col h'onti -ta superiore! ('.W
(~i» Pacelli, op. cit. n. Jl. t24) Ricci, loc. cit. a Dota G.
t2.5) Gianzana, op. ci!. voI. I, n. 20a. (26) Traina: ,'ervilù legali, pago 132.
(27) Varcasia: Enciclojl"dia giuridica italiana, voce Ac'JuP, l'arte III, cap. III (Classificazione delle acque).
(2b) Mazza: Appendice XVI~ al volumo \' il dei Principi eli d,
ritto civile del La~1"mt, trad. iL
22
4.° Tra la teoria del Ricci e la teorica del Pacifici Mazzoni possiamo considerare quella del Filomusi Guelfi, in quanto si collega e all' una e all'altra.
Il Filomusi-Guelfi osserva: o la sorgente del corso è riconoscibile, e in questo caso proprietario dell' acqua é il proprietario della sorgente, ai sensi dell' art. 540,
co-sicché i rivieraschi eserciteranno il diritto dell' art. 543
iu?'e servitutis;
o la sorgente non è riconoscibile, ed essi eserciteranno il r1irittoiU1'e condomini
(30).Anche il Filomusi-Guelfi confonde l'acqua di sorgente privata con quella dell' art. 543. Nel primo de' due casi.
imagin&ti si avrebbe il diritto dominante del proprietario della sorgente, ciò che é contrario alla lettera della legge, la quale esclude dalla disposizione dell' art. 543 l' acqua sulla quale altri abbia diritto; nel secondo caso non può trattarsi, per le ragioni esposte dianzi, di un diri tto di comproprietà.
Più chiaro, più semplice, più rispondente ai principi di diritto è l' opinione del Chil'oni, secondo il quale le ac-que dell' urt. 543 appartengono
iure
p1'opl'ietatis
ui rivie-raschi, c ciò argomentando dulia lettera e dallo sf.lirito degli urt. 427. 465, 543 cod. ci\·. (31).5.° Si maLlifestauo in questo sistema tre telJd(~nze:' 1.
°
L' 11 na cOllsidera l' acq ua i,ly.
uestioneP7'op1'ietcì
esclu-siva
de' rivierascbi. ~.o L'altra la consideraprop1'ietà
co-mune,
indivisa dci rivieraschi. 3.° Uua tel'za, unaprop1'ietà
'
sui generis
dei l'i vierasclti. I soste n itori della terza ten-deuza ci forniscono modo di combattere quelli delle altre due, perché. come abbiamo veduto, l'argomento migliore per sostenere che di propl'ietà non si tratta,è
proprio quella di dire che si tratta di una proprietàsui gene7'is ;
e così quelli della seconda tendenza, parlando ài proprietà' 544 cod. civ., in Giu1'ispruelenza Italiana, anno 1902, IV - 305. colonno341-(30) FiJomusi-Suelfi: Lezioni eli diritto civile, anno 1897-98, compilo G. Gnsostolni, p. 387-3S8.
(31) Chironi: Lezioni eli clil'itto civile, anno 1903·904, lit. F. Gili, Torino, pago 258-~61.
2[1
indi"isa, ai quali ripugna il oncetto eli una pl'opl'ietà e-sclusiyu di ogni singolo l'i\'icI'a5Co, che la IcttC1'a c lo spirito de!la
legge
non consf'nfonll,I sostenitori ùella terza tendcnza sono i piò. CitCI'C'mo tra gli altri il Giaozana, il Romugllosi, Il Dionisotti. H.i -portiamo il l'ugiuuamcnto del l~ianzaua, che coincide con quello del Pacifici :\[t1Zzo11i nella sua parte gellcl'nle, (' con quello di qua i tutti i dottori di quc'to sistema: « .... pro
-cedendo per e ciII ionc, po iamo dire che 1'a qua iu e-snme nuu può essen' uè di fiume, nè di lago, 11 . ùi tOI'-l't'nte, o. per u are lilla più pI'opria diziolH'. nOIl puc) es-serI' quella cue appartieno al demanio pubblico dello stato, della pro,incia
o
dE'I comune ... non può nommp\lo es-'erI' uu' acqua pl'i\'ata » (32), Più avanti ritol'llando\Il-l' argomento biasima la dispo izioue dell' art. ;-
n,
invo-cando quanto già dis e il Gio\':metti (:13); ma poi, pro-eO'llellrj() fini:ce: « Cb(' le ncque dell' al't. 3-1:3 lauo unquid sui generis
lo pruva l'art. 112 della legg sui la-,"ori pubblici. .... :'\otiamo che uon è felice, nè e attal'e-spl'e~~ione di <.lcque Jlubbliclt data n qllelle dei ri"i,
essenno
acque prÌl;ate,
app07't~nentisuccessitamen/e ai
'Cari ririerasch i,
» :3-JInsomma il Gianlnna, procedendo per "ia di clu.
io-C8, capisce che l' a'.!qua iu e~ame 1100 puo o 01'0 di ua-tura demaniale o patrimoniale dello tuto, dellr pl'o"illcie, dei comuni, ma poi. quaudo egli dovrebbe di pl'oseguil'e
(33) Op. cito n. Jb7 e 191. Il Giovanetti biasima la disposi-zione dell' art. 644 coll, civ, Pr. nel capo XIX del RegimI' dell,'
acquI', ave è detto quali iano i corsi (1' nC'lua che debbono an-noverar'i tra le dil'pndenze dello ::llato, a pll.fr, 18 della tradur.ione itali na di G, Foscldni, ~apoli, Anfossi ed., 1883; pare cbe il Gio-l'nnelli abbia inteso ancbe biasimnre La di posizione doli' art. ::i5l:)
cod. civ. Alb, corrisponrlenle all' art. 513 del nostro corl. civ, poi-cbi: egli non ripetè Iuella disposizione nel progPttu di legge cho segue il Rl'gime delle (/c'fUe (vedasi a pago 123 delln erI. it, citala). Verlasi inoltre: E. Gadda: Degli al'l, ·1:d7 e 6/.1 corl. eh. comui-nali coll' arl. 1 della 1':!J[jp 20 marzo 18G6, al/I'!J. F., nelle appendici al val. VII dell!\. trad. it. dei l'rinciT,i di diritto dI'iiI' clnl Laurenl (pag. fH4).
"24
nel ragionameutù, e conchiudel'e per la natura priv:lta
Dell' acqua in questione, s'alTesta dinnanzi alla gravitn di
tale couclusione, sente, in tine, che la risoluzione 111111 é
là dove la COllClllSio'.1e del dilf'mma lo conduce, prf''':Pllte la Vf'ra soluzioue là dove biasima la disposizione dell II·t,
543 (35), ma p()i, lratto dAllu neeessità di venire a Ulla
soluzioue qUAlsiasi pratica, tinisce col dichiarare l'acqua
dell' art. 543, ~)('qua che
SPllZa avere
un determinato
pa-.
(hone,
èacqurl prioata,
iii "outl'addiz!one con quanto pocoprima afferma. Ciò torna tuttO a nostro vautag'gio.
Vediamo il Diouisotti: « Clliamasi acqua privata ql1rlla
che serve ad usi privati, pd è di esclusi"a propriet:1 di
colui che ne usa. Iu tl'e modi può considerarsi pri,' t • : lO 1)(-'1' ragioue di
origine,
allo l'quando nasce Del fOII.!' liun privato ... 2.0 per
de?'ivo,zione
allorché per conces"j">le sia dedotta da un fiume pubblico. 3.0allorchè sia
c..
,'.
-lHlta ad uso privato per
disposi.zione della legge,
COlli ,1caso dell' art. 543 cod. civ. » (36) e prosegue: <<... ,
--chè la prlJprietà privata delle :lcque per la ]orll' l,
nOti è assoluta, ma passeggera, mobile, di ~PI e
uso. » (37)
Recentemente sostennero codesto primo sis:f'll. Il
Pacelli (38), il Oodovilla (39), il MarcLi (.10), il Falcuu!' (i l) (35) In quanto egli intende che un bene non può apparte
11
-""'
,
ai sensi dell'425, che al Demanio, o ai privati, e d'altra parte "",li vede che l'acqua in esame, non ap;:-artiene nè all' uno, nè >l,di altri; onde bisognerebbe conchiudere ',h' essa non appartitln,-" H l
alcuno.
(36) Op. cito n. 40. (37) N. 4l. (38) Op, cito n. 70.
(39) Codovi!la: Del di1'itto delle acque, val. 1, (La 1JrOpl'ietà
delle acque) Unione tipo ed. 1905 - Torino, N. 36 e 41.
(40) A. Marchi: Dizionat'Ìo di diritto p1'ivato (Scialoja) val I, voce Acque pago 6l -62.
il5 6.° Que t'ultimo, dopo a\'l'l'c escluso trat t:lI'si eli uu dil'ltto di pl'opl'icb't indi\'isa 1m tllrti i l'lviel'aseili, utrnti del!' acqua in e ame, ('ollchitul(' Clln dire 'hl', m('utl'r l'nc· qua tra cOlTe tra li' IMO j1l'opril'tù, i rivicl'Ilschi balllill 1111
diritto di proprietà di8linlrt, esclusiva sulla mrdl''iim~l,
se
si ('ollsiderano DC' l'appol,ti tl'a ri\'il'l'nscl,i sUjlPI·iol'i i'rl ill-iel'iol"; ma ]' hanno di cOl/lpl'opl'ielà se ti'tlttasi di r'llll'i-,it'rascbi \l'i,ierasclli sllIln strs::;a Iiul'a (1')Is\(lrsalr) (:3n) ,L'opinione drI Falcolll' nOli è $r nOli 1111 trllljlPI';lIlll'lIto di ljut'lla dd Pacifici J[nwni, pii lHl il ditrttll di l'il'Ol'l'l'l'e a Il a ,lualit,) di cOllcl'tti giuri lil'i, per clP!I'I'IlIlIW"" 11110 :::>il'''o rapporto, chi' III' 1't'IHle \'i"I'più ('01llIde';';;1 l't! U .. ,'III'Il la "tura. Il quale l'a pUl'tu è li ll1ed('si Il , 1'('1' tllui i 1'1-,i,'r;,,,cLi, ,wno o no ctllll'ivirl'Uscbi, lilla sola l's'rudo lo. ra~IOIlie dei '01'0 diritti -!'2). La di 'tillZillllC dcI ~'alcone Dilli ba alcuD foudl1mpllto 11 Ila lettera
e
uello spil'ito drlla le~'gl', ed è del tutto :J1'hitr<lria. secondo iUSPg'IIP l' <1l1tl('O ad:,~l<': Cbi la 11011 di~till,1.'it .... »7.° Diamo UDU sg'lIunlCl al n dottl'ill;1 fl';IIICI'S". O(,("II'I'C tell1'I'" pre'eute la di\'PI' 'iUI dp!lp dllP If'~'!..!'i. trauce ',' pd italiaua, che in altre parti pl'e"t'I!tIlIIO ideu i 1:'1 di rig'lll's e di cOllcetti.
':;-E'l codice ci\"ile france e è l'C::'1t mlllt" 11IÙ HiLl"lIte ia rl,~tlllzione tra acque cl malliali eDUli dpmal,t:Jli, dalla dl:::>1 u .. izione dI'li' art 53', (,Ile poue tra i brlli dpmulliali dellu stato i tiumi, sol,) ill quulIto 'iuuo !l;J\'igabtli Il at'ti al tW"POl'to, La qut.>tiune cbr U\'a stlnmo e~;lmillal((lo
_ti!'!;" quindi Del diritto Francesr. non solo a proposito cl ·i milll"'1 COl' i d'acqua, qnali i fu nti, I ri\'i, i Clllatol'i 11:~ tUl'ld, l'cc .. ma ùi tu tti i CUI', i d' acq ua IIOD Ila \'ig-a htl i lIè atti .tI tra.:porto. La (tllr tione 'i tu poi piu ('otnplpssa, in qU;luto Yoglioll i da t:t!ulIi tplll'l'e disti liti t ('(II'st d'ac· qua IIOn navigabili uè atti al tm 'pOl'to III gcn l'e, dello-Z3 ajJrilt:: 1083, Le{Jf/p, 1ti33, II • 2!!ol; rrRlBO.:-iALE DI ~lEs'lN_\. 22 a:;o"to 19 t1, ReJl. Furu, VOCI' St,,.,,UÌI, n, 71 . 7G.
(Hl Laurent: l'rillcipp,~ ,lp dirtl dvii, t. VIf, n, il77 - 27t:i;
26
minati
ri1..'iè1'es,
dai semplici ruscelli oruisseaux
che, pres-sochè concordemente, si ritengono proprietà. deiriviera--schi (43); ma la distinzione principale, accolta dal diritto positivo francese, è quella tra fiumi navigabili e atti al trasporto e fiumi non navigabili nè atti al trasporto. Consegue che anche la distinzione tra isole nate in fiume navigabile o atto al trasporto, e fiume non navigabile nè -atto al trasporto fatta dagli al'ticoli 560 e 561 cod, civ. fr., coincidendo con quella tra corsi demaniali e non demaniali, assuma un significato per ta.l uni tutto speciale. D'è infatti chi sostiene, tra i flottori francesi, che
l'appar-tenenza dell' isola nata nel fiume, ai privati, o allo stato,
:a seconda che il fiume è o non è demaniale, sia dovuta
:a un rapporto l'l' accessionl~, e si vale di codesta argo-mentazione, tra le altre, per conchilldere che ai privati appartengono i fiumi non navigabili nè atti al traspor-to. (44) L'argomentazione non vale nel nostro diritto, nel quale yi sonJ isole nate in corsi (l'acqua demaniali, le quali apparteng'ollo tuttavia ai rivierascbi. (45)
Anche le teoriche fl'ancesi in materia si possono rag-gruppare ne' tre sistemi sopra cennati.
Il Dalloz ed il Demolombe p~)l'lallo anche di un quarto sistema, che in sostanza non è che una modificazione del terzo, il quale quarto sistema consiste nel considel'are il corso d'acqua, che non si ritiene suscettibile di proprietà privata,
res communis,
distintamente dall' alveo, che si considera appartenere ai l'i vi8raschi, argoml\.ntando spe-cialmente dalle disposizioni degli art. 550 e 561 cod, civ. fr. (46)8,0 Tra i dottori del primo sistema notiamo il Laurent, (43) Demolombe: Traitè de la distinction des biens voI. II, n. 142 Oontra: l.aurent, op. cit, t. VI, n. 22; Wodon, Le droit des eaux et des cours d'eaux, livre III, chap. III, n. 20D; Pan-dectes Belges, Enciclopédie de législ. de doctr. et de j urispr. belge, voce; Eaux courantes (non navigables ni flottables) n. 21
(44) Laurent, op. cit, t. VI n. 18.
27
il quale nei uoi principi di dil'itto civile, così ~'agiona:
_ ... .1' mt. 538 pone nel demanio pubblico dello tato i fiumi e i corsi d'acqua navigabili ud atti al tra porto, Ciò implica anzi tutto be i COl' i d'acqua non navigabili né atti al tra porto non siano ulla pcrtillellza 1101 demanio pubblico, altrimellti le parole non navigabili nè atti al trasporto nOIl anebberlJ ell o ... , A chi appartengono?
_ ~on appartenendo allo stato devono appartenere ai pl'i-,'a ti, pel'chi> ogni bene clte non è pertinenza del
de-manio pubblico, è pe~ciù tesso di proprietà pl'ivata, Con-tinuando più innanzi egli cri ve: « questo diritto di
pl'O-prietà è di una natlll'a particolare, È certo che non la.
proprietà definita dall'art. ;')4.4, I proprietari non hanno il
diritto di dispone del COl'cO d'acqua nella maniera. più a -.oluta .. , » (4i) Il Laùrent ricorre poi a una argomentazione
di cui i valse il RODwgno i 4.") per sostenere, otto il
regime del cod, civ, hustl'iaco, che tabilisce la
demania-lità di tutti i fiumi e ton'en ti, che olamente quelli
ua-"igabili o atti al tra porto fo .ero taii.
L'appartenenza dell'i.oIa nata nel fiume, egli dice, non
può tI'o\'are la na ragione e non in un l'apporto d'ac-ce_ -iolle. _o\. che co 'a accenerà duuque l'isola nata. nel nume'? _0\.1 letto, all'ah'eo il quale , ne' fiumi non navi-gabili nè atti al tra. porto, proprietà ne' rivierascui; Ol'a, . e p!'oprietà de' l'i \'iera chi - l'ah'eo, poichè nOn si può
cindere l'acqua dall'alveo che la contiene, ancu l'acqua
appartel'rà ai riyiel'a chi (19 .
05 er..-iamo che ('odr tu principio, in virtù del quale no!"! i può eindere l'acqua dall'ah'eo che la contieue, è principio uni>er almrnte accolto,
Abbiamo pl!ro notato che, e tale principio ci conS ute di argomelltare dalla natura dell'acqua quella dt'll' alveo, Don
e
però gilll'idicamrllte esatto al'gomt'utal'e la naturadell'acqua eia quella dell'alveo.
B'
l'alveo che cede all'acqua,
(47) Op. cit, n. 19.48) Romagnosi, ('oruiotla delle aCljue, parle l, lii>, I, :sez, I,
capo XL
28
non
l'acqua all'alveo
.
È il noto prioCiplO:,supe1'ficies
solo
cedit,
che deve essere invertito, secondo insegna l'antica nostra dottrina. (50) Si può cioé dire che l'alveo èpri-vato, quando l'acqua in esso contenuta appartenga,
iU1'e
prop1'ietatis,
ai rivie~'aschi; ma ciò è appunto quello chesi propone di dimostrare il
LaU1'ent:
si potrà dire chepubblico è il suolo cui SCOl'l'e una sorgente che
costi-tuisce il
caput
fluminis,
e ciò perchè la sorgente per lanaturale sua destinazione a dal' vita a un corso d'acqua
demaniale, è demaniale (50 bis); ma non si potrà mai dire che l'alveo di un corso d'acqlia è privato, finchè non si
sia dimostrato che l'acqua Iii codesto corso è pl'ojll'ietà
de' privati, ossia de' rivieraschi, e tanto meno si potrà
dire questo, quando lo si argomenti dalla appartenenza
dell'isola nata nel fiume, che non è dovuta a un rapporto d'accessione che la legge abbia voluto scorgere tra
l'i-sola e l'alveo.
L'appartenenza ai ~ivieraschi dell'isola nata nel fiume
non navigabile nè atto al trasporto, è dovuta più tosto a
buone ragioni di eq uità, ciò che si può al'gomentare dalla
stessa nostra legge, secondo la quale vi sono isole nate
in corsi d'acqua demauiale che appartengono Ituttavia ai
ri vieraschi.
Del resto. rimanendo anche nel campo del diritto
tran-cese, possiamo dire eol Demolombe che l'avversaria
ar-gomentazione
1'eLombe de
tout
san
poids
S~trceu
a;
qui
l'ont
soulevé
.
Scrive il Demolombe che solamente; « l.nécessité d'établir la fiottaison donne à la nation la libre
(50) Vedi sopra a nota 17.
(50 bis.) Giorgi: Dottrina delle Persone Giuridiche, voI. III,
n. 163; Pace Ili ; Op. cito n. 78. Recen temente in questo senso si pronunciò la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 24 giugno 1904 in Fo?'o it.
r.
-102. Contro la demanialità delle sorgenti, anche quando costituiscano il caput fluminis, veggasi: Giunzana: Digesto, Teo-rica delle acque private, n. 699 -705, e la giurisprudenza degli anni
passati; CASSo Dl NAPOLI, 30 giugno 1877 in Gazz. del Proc.
1877-78 p. 284 - CASSo DI TORINO, 21 dicembre 1883 in Monit.,
1884, 114 - CORTE D'APPELLO DI MILANO, 30 dicembre 1880 in Monit. T?·ib. Mil. 1882-279.
29 dispositiou de tout ce qua n'u(el'ment Ics l'ivières navi -gables et flottuble ), e 'he tale cllnsiderazione consigliò gli autol'i dell'n l't. :160 eotl. civ. fl'. Manca inv ce
pelo
l'art.561, secondo Demolombc, uua esplicita dicbiarazione del
principio che nc consigliò la redazione, mentre sarebbe rota questa propizia occa 'ioue per definit'e la natUl'a
giu-ridica delle acque in clue tione, mentre i precedenti legi-latori Insciano l'edere cbe solo
per
ragioni d'equità, c per la poca importanza loro, le isole nate in fiumi Ilon na-vigabili nè atti al tra porto siano state lasciate nel do-mi-cio de' ri,ierascbi (51) La quale opinione è avvaloratadalla con iderazione che anche in altri casi, come in quello
dell'ar!: .. ')6~1. il codice ?\apolcone i sia inspirato a ]Jria-cipii di equità.
Tra i dottori Francesi di qu~sto primo sistema citiamo
il ~arcadé (52'. Yeggan i, gli altri citati clul Dalloz,
a,
sopra tutti, per la parte torica, il Champonl1nière (53).A questo, i tema accedono i compilatori ùelle Pan-dette Belghe. Yeggansi gli autori iyi citati, (54) e, sopt'a tutti, il Wodon. :) l bi ).
go. Dalla rapida e, posizioue fatta dI questo prima si-~tema emer~e, come i dottorI, si ItaliaDl che France i,
siano tratti a ritener'p proprietà de privati le acqur de'
miuori corsi. ragionalldo opm tutto per elimiuazione, o,
come i suoi dil'e nelliuguaggio matematico, pPI' ,1~~ul'do,
in quanto e i dicouo: i miuori (;ùr i appartenguuo al
ri-,iera,chi perchè non po sono appartenere ad altri cile non
iano i ri,ipra -chi. E __ si non i curano poi di l'samilwre se,
in base alla legge civile vigente, ì Italiana de Francese l'acqua in e ame appartenga etfettiyampnta ai riviel'a chi, (51) Demolombe, TraiU dr la distinclion de.~ lil'us, L II,
D. ]39; Locré t. YIr. ('. 127.
(52) Marcadè, E. l'p l. rlu Cod. Sap. II. ~ .;rJ!; ('or.w
elemen-tare dI dirzUo civile }'rancese, t. lI, Lrad. it. p. 15l. (53) Champonnière, l.a propriélé de.ç l'alI.}' cOliro1l1eN.
(''>-1) Parll/~cles B~l!rl;, ,'oce: ]iJ-IU r; Couralltes, (11011 "a,}i!J,(lJle,~, ni fWf1aòle8) D. 70 -7l e f'g.
(51 b ,. L. Wodon: Droit rle,~ pali.!' et rle.~ COIUS d'P(lIU, livfe