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AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO

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(1)

DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

/

\ I

V

AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO

Via Cimabue 109-58100 GROSSETO - Te!. 0564/4851 11 ~ 485551 - C. Fisc. P. Iva 00315940536

DELIBERAZIONE

N° .... ~.~ .. ?... .'.. ~EL ... . 1. 2. f E B .. 2Q13... .

I OGGETTO: Criteri per la determinazione della inabilità o della inidoneità al lavoro e ade 1pimenti conseguenti.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

S

ì (Indicare se SI o NO) ORDINARIO

SOGGETTO A CONTROLLO

IL DIRETTORE GENERALE DOTT. FAUSTO MARIOTTI Ac uisiti i PARERI ai sensi del D. L s. 502/92 e successive modifiche ed inle razioni del:

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. Gestione del Personale e AACC.NN.

Responsabile del procedimento: Dr. G.Leo Tonini

Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria

Direttore dei Servizi Sociali Distretto Colline Metallifere Distretto Colline dell' Albegna Distretto Amiata Grossetana Distretto Area Grossetana Presidio Ospedaliero Area Tecnica U.O. Affari Generali

U.O. Gestione Economica e Finanziaria U.o. Gestione del Personale

U.O. Pianif./controllo fabbisogni e forniture U.O. Pianificazione Budget e Contro Gestione U.O. Politiche del Personale e Rel.SindacaH

D D D D D D D D D II D D D D D

Controlli interni regolarità amm. vo contabile D

Uff. Contabilità Analitica D

U.O. Sistema Informativo D

U.O.S. Gestione del rischio clinico D U.O. Assicurazione Qualità e Relazioni Esterne D

U.F. Agenzia Fornlazione D

U.O. Educazione e Promozione alla Salute D

Uft: Convenzione Uniche D

Dipartimento Prevenzione D

U.F. Dipendenze

U.F. Salute Mentale D

U.O. Farmaceutica Territoriale D

U.O. Farmaceutica OspedaIiera D

U.F. Sistema di Prevenzione e Protezione D

U.O. Affari Legali D

U.O.S. Gestione rapporti conv.e supporto attività distr. D

(2)

IL DIRETTORE DELLA V.O. GESTIONE DEL PERSONALE E AA.CC.NN.

Visti i CC.CC.NN.LL. Della Sanità;

Visto l'art. 13, della legge n.274/91;

Visto l'art. 2 comma 12, della legge n.335/95;

Visto il DPR n.461101;

Visto il D.Lgs n.8I/08;

Visto l'art. 55-octies del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165;

Considerato come le dinamiche di profonda trasformazione del contesto operativo complessivo dell'Azienda interessino da vicino la gestione del personale intesa come applicazione pratica e quotidiana delle disposizioni normative, e come la complessità della legislazione di settore o l'applicazione pratica delle norme contrattuali, determinino la necessità di fornire indirizzi aziendali che rendano omogenee e chiare le procedure o i percorsi attraverso i quali si definiscono gli accertamenti della inabilità o della inidoneità al lavoro e le relative conseguenze;

Ritenuto a questo scopo, ed al fine di evitare comportamenti che possono ingenerare controversie o trattamenti apparentemente non univoci all'interno dell'Azienda pur in presenza di contesti simili o assimilabili, di delineare criteri cui sarà fatto riferimento al momento in cui viene affrontata la materia dagli uffici aziendali preposti;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE

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~ Per quanto sopra esposto:

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1) di approvare il regolamento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale

5"'~;~'~ngone individuate le linee di indirizzo aziendale riferite agli accertamenti di inabilità o di inidoneità al

~ ~ ":t:: lavoro e gli adempimenti conseguenti;

,<t; ..:

O .Q 2) di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti strutture:

;:j U.O. Servizio Ispettivo Aziendale U.O. Affari Legali

DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05.

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Il Direttore U.O~Gesttone del Personale e AA.C~NNA -,;

(Dr./Darf7 l\o8fni)....)

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(3)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.Lgs.30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36

della L.R. n. 40/05; .

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della struttura indicata in frontespizio;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonchè della regolarità formale e sostanziale espressa dal Direttore che propone il presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è il dr. Gian Leo Tonini;

VISTI i pareri espressi sul frontespizio del presente atto;

DELIBERA

- di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati;

- di incaricare la U.O. Affari Generali:

di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 10, della legge n.

69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.grosseto.it;

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione. al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;

. .

di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto al Responsabile della struttura proponente;

di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto ai Responsabili delle strutture indicate nel frontespizio;

di incaricare il Responsabile del Procedimento di inviare la delibera esecutiva alle strutture indicate nel frontespizio ovvero all'interno del dispositivo del presente atto;

IL DIRETIORE GENERALE

Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale il

1 5 F E B. 2013

e pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.grosseto.it. con decor-

O 1 MQR. 2013

1 5 rEs. 2013

al ___________________

renza dal

o

Il presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

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Il presente atto è immediatamente esecutiv

1

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IL DIRETIORE DELLA U AFFARI GENERALI Dott. Ange Falco

(4)

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AllEGATOaHa~N° Sf-

del

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Servizio Sanitario della Toscana

REGOLAMENTO

"INABILITAlo INIDONEITA

1

NEL RAPPORTO DI LAVORO"

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 58100 Grosseto - www.us19.grosseto.it Cod.Fisc. P.lVA 00315940536 - Tel.0564.485 11 l Fax 0564.485991 l

(5)

INDICE

PAG

Premessa 3

.ART. 1 Oggetto 3

.ART.2 Definnuoni 4

.ART. 3 Organi di accertamento sanitario 5 .ART. 4 Funzioni degli Organi di accertamento sanitario 7

.ART. 5 Procedure 8

.ART.6 Accertamenti di cui all'art. 41 del D. Lgs. vo 81/08 9

.ART. 7 Assenze lO

.ART.8 Collocamento a riposo 12

.ART. 9 Ricorsi 12

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 ~

Cod.Fisc. P.IVA 00315940536 - TeL0564.485111 ~ Fax 0564.485991 2

(6)

REGOLAMENTO

"Inabilità o Inidoneità nel rapporto di lavoro"

PREMESSA

Rilevato come la complessità della normativa in tema o l'applicazione pratica delle disposizioni contrattuali, possano generare controversie o trattamenti apparentemente non univoci all'interno dell'Azienda, pur in presenza di contesti simili o assimilabili, si ritiene opportuno definire gli indirizzi aziendali che rendano omogenee e trasparenti le procedure ed i percorsi con le quali la materia oggetto del presente regolamento viene affrontata dai soggetti aziendali preposti.

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le competenze ed i procedimenti afferenti al riconoscimento delle Inabilità e delle Inidoneità al lavoro del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale 9 Grosseto in base alle normative vigenti di seguito evidenziate: L. 335/95, L. 274/91, DPR 461/01, D.lgs 165/01, D.lgs 81/08, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/02/04, C.C.N.L. Comparto del 01/09/95, C.C.N.L. Dirigenza del 05/12/96, C.C.N.L. Integrativo Comparto del 20/09/01, Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 477/04 e n. 426/04, Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 dell' 08 maggio 1997, Informativa INPDAP n.19 del 02-04-03, Circolare INPDAP n.37 del 11-06-04.

In ultimo occorre considerare la novazione recata all'accertamento della permanente inidoneità

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto - www.usI9.grosseto.it Cod.Fisc. P.IVA 00315940536 - TeI.0564.48511l Fax 0564.485991 3

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psicofisica dei dipendenti tutti, ai sensi dall'art. 55-octies del D.Lgs 30-03-2001, n. 165, come pure il rimando alla successiva Circolare INPS 08-03-2012, n. 33. Tenendo in buon conto che, le disposizioni di cui al richiamato art. 55-octies del D.Lgs 30-03-200 l, n. 165 hanno carattere imperativo e si applicano in via automatica, ai sensi dell'art. 2 commi 2) e 3-bis e dell'art. 55 comma 1) del medesimo decreto legislativo n.165/0 l.

ART. 2 DEFINIZIONI

L'inabilità o l'inidoneità designa l'incapacità causata da un difètto psico-fisico o sensoriale a compiere un determinato o un qualsiasi lavoro.

Le tipologie di Inabilità previste dalla normativa vigente e dai C.C.NN.LL. sono di seguito riportate:

l) INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Indica l'incapacità permanente a svolgere ogni qual si voglia attività lavorativa dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio e determina la fine del rapporto di lavoro. Nel caso in cui ricorrano i presupposti, da diritto ad una pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95.

2) INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO

Designa l'incapacità a svolgere, in modo assoluto e permanente qualsiasi proficuo lavoro (art. 23 del CCNL Comparto del 01-09-1995, artt. 24 e 23 del CCNL Dirigenza del 05-12­

1996). Determina l'interruzione del rapporto di lavoro. Quando ricorrono i presupposti risulta attribuibile il trattamento pensionistico d'inabilità ai sensi dell'art. 7, lettera a) della legge n. 379/1955.

3) INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE

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PROPRIE MANSIONI RIFERITE AL PROFILO PROFESSIONALE O DISCIPLINA O INCARICO RIVESTITO, OVVERO AL SERVIZIO D'ISTITUTO Indica l'incapacità psico-fisica a svolgere, in modo permanente, la prestazione di lavoro propria del profilo professionale rivestito, o disciplina in caso di Dirigenza Medica e Veterinaria, o incarico nell'ambito del proprio ruolo in caso di Dirigenza SPT A, art. 6 del CCNL Integrativo Comparto del 20-09-2001, artt. 29 e 28 del CCNL Dirigenza del 05-12­

1996. Questo giudizio d'inabilità comporta a determinate condizioni il cambio di profilo professionale o di area di appartenenza o di incarico. In alternativa, quando ricorrono anche i presupposti di servizio è possibile procedere con il collocamento a riposo d'ufficio con diritto a trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 7, lettera b) della legge n. 379/1955.

4) CAUSA DI SERVIZIO

Per causa di servizio si intende il legame di derivazione che può esistere tra una infermità ed i fatti di servizio riconducibili all'attività lavorativa effettivamente svolta dal lavoratore pubblico. Pur essendo un procedimento del tutto a se stante, un accertamento medico derivante da una richiesta di riconoscimento di causa di servizio può determinare un giudizio di inabilità di cui ai punti nn. 2 e 3 con conseguente collocamento a riposo d'ufficio per inabilità dipendente da causa di servizio.

5) INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Le visite mediche svolte nell'ambito della sorveglianza sanitaria previste dal D. Lgs.

81/2008, devono stabilire preventivamente, ma anche periodicamente, l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Si valuta l'idoneità o inidoneità alla attività effettivamente svolta dal singolo soggetto nell'ambito del proprio profilo professionale. disciplina o incarico, ai sensi del richiamato artt. 41-42 del D. Lgs.81/2008 e dall'art. 5 della legge 300/70.

ART. 3

ORGANI DI ACCERTAMENTO SANITARIO

Gli Organi competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari per la valutazione delle attitudini al lavoro sono i seguenti:

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.COLLEGIO MEDICO ASL

Organismo deputato all'accertamento clinico già previsto dai contratti della Sanità con il compito di verificare eventuali situazioni d'inabilità al lavoro, limitatamente a quelle riportate sopra ai punti 2) e 3) ai sensi dell'art. 13 della legge 274/91. Risulta composto da un Medico Legale con funzioni di Presidente ed altri due componenti di cui uno specialista in medicina del lavoro. E' inoltre integrato da un medico nominato dall' INPDAP. Quando le visite sono volte ad accertare le inabilità, è prevista la partecipazione, a richiesta dell'interessato, di un medico di fiducia del lavoratore .

•COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA

La commissione medica di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs n. 157/97 è presente in ogni capoluogo di Regione. Ai sensi del DPR 461/2001 e della L 335/95 questa Commissione è titolare dell'accertamento delle inabilità di cui ai precedenti punti l) e 4).

Per espressa norma di legge, sui verbali della Commissione Medica di Verifica deve figurare obbligatoriamente il giudizio di idoneità al servizio con specificato, ove ricorrano i presupposti il tipo di inabilità, anche se non espressamente richiesto dall'istante .

•COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA

E' un organo collegiale della Sanità Militare istituito dalla Legge 416/1926, competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici contro il giudizio di inabilità formulato dalla Commissione Medica di Verifica. (art 19, comma 4 del DPR 461/200 l)

.MEDICO COMPETENTE

E' un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 81/2008 che collabora con il Datore di lavoro per la valutazione dei rischi professionali soggetti a sorveglianza sanitaria e per l'espressione di un giudizio di idoneità all'attività effettivamente svolta dal soggetto nell'ambito del proprio profilo professionale, disciplina o incarico come riferito al punto n. 5).

•ORGANO DI VIGILANZA

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto - www.us19.grosseto.it Cod.Fisc. P.lVA 00315940536 - TeI.0564.485 l II - Fax 0564.485991 6

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E' un organismo individuato dall'art. 21 della legge 833/78 con funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro e ritenuto competente ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 per i ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente.

ART. 4

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI

ORGAJU DI ACCERTAMENTO SANITARIO

COLLEGIO MEDICO ASL

Si esprime esclusivamente ai fini della valutazione dell'inabilità al lavoro di CUI ai

precedenti punti 2) e 3) dell'art. 3. Secondo la disciplina contenuta nei Contatti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'Amministrazione può richiedere accertamenti sui dipendenti che si siano assentati dal servizio per malattia oltre i 18 mesi nell'ultimo triennio. Tale accertamento, basato sulla documentazione agli atti d'ufficio è volto a verificare l'inabilità o meno a svolgere le attività inerenti al profilo professionale, disciplina o incarico attribuito al dipendente. Tuttavia, l'accertamento può essere richiesto in ogni momento dallo stesso interessato.

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA

Procede, dietro espressa istanza dell'interessato, all'accertamento della inabilità a qualsiasi attività lavorativa, punto n. 1), o valuta sul riconoscimento di cause di servizio, punto n. 4).

I verbali di accertamento sanitario contengono obbligatoriamente il giudizio di idoneità al servizio con specificato il tipo di inabilità ascrivibile, anche se non espressamente richiesto dall'interessato.

MEDICO COMPETENTE

Esprime giudizi di idoneità/inidoneità previsti dal D. Lgs.vo 81/2008 nell'ambito della sorveglianza sanitaria in relazione al rischio professionale, per la salvaguardia del

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 58100 Grosseto - www.us19.grosseto.it Cod.Fisc. P.lV A 00315940536 - Tel.0564.485 l Il Fax 0564.485991 7

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lavoratore nell'effettivo svolgersi della sua attività quotidiana. Il giudizio di inidoneità alla mansione specifica non comporta quindi l'interruzione del rapporto di lavoro o il cambio di profilo professionale, disciplina o incarico, ma solo, su decisione del datore di lavoro o suo delegato (art 42) la ricollocazione del dipendente in una diversa attività o servIZIO o incarico di minore aggravio compatibile con il suo stato di salute.

Gli accertamenti del Medico Competente sono disposti nell'ambito della sorveglianza sanitaria e le risultanze dei medesimi sono comunicati al lavoratore, al preposto e al dirigente per gli adempimenti di competenza.

ART. 5 PROCEDURE

A) Richiesta di accertamento di inabilità di cui ai punti nn. 2) e 3)

Fonti normative: art.13 della legge 274/91; art. 23 del CCNL Comparto del 01-09-1995, artt. 24 e 23 del CCNL Dirigenza del 05-12-1996, art. 6 del CCNL Integrativo Comparto del 20-09-2001, artt. 29 e 28 del CCNL Dirigenza del 05-12-1996, circolare Ministero dell'economia e delle Finanze nO 477/2004

Organismo giudicante: Collegio Medico ASL integrato dal medico della Cassa Pensioni Istanza del dipendente: il richiedente inoltra all'U.O. Gestione del Personale e AA.CC.NN.

domanda in carta semplice nella quale deve essere chiaramente specificata la finalità della visita e la normativa di riferimento.

Convocazione ed invio della risposta: il Collegio convoca a visita l'interessato comunicando la data ed il luogo in cui verrà effettuato l'accertamento. Al momento della visita il dipendente dovrà esibire tutta la documentazione medica relativa al suo stato di salute; il dipendente può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Il giudizio del Collegio verrà inviato all'interessato ed al datore di lavoro.

B) Richiesta di accertamento di inabilità ai sensi dei punti l) e 4).

Fonti normative art. 2, comma 12, legge 335/1995 e relativo regolamento di attuazione 187/1997. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, circolare n° 426 del 26 aprile 2004.

Sede Legale: "Villa Pizzett;" -Via Cimabue, 109 58100 Grosseto - www.us19.grosseto.it Cod.Fisc. P.IVA 00315940536 - TeI.0564.485111- Fax 0564.485991 8

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Organismo giudicante: Commissione Medica di Verifica sede di Firenze

Accesso: il richiedente inoltra all'V.O. Gestione del Personale e AA.CC.NN. domanda in carta semplice utilizzando l'apposita modulistica prevista dalla normativa vigente nella quale deve essere chiaramente specificata la finalità della visita e la normativa di riferimento. La V.O. Gestione del Personale trasmette le richiesta alla Commissione Medica di Verifica.

Convocazione ed invio della risposta: La Commissione convoca a visita l'interessato comunicando la data ed il luogo in cui verrà effettuato l'accertamento. Al momento della visita il dipendente dovrà esibire tutta la documentazione medica relativa al suo stato di salute e potrà essere assistito da un medico di fiducia. Il giudizio della Commissione Medica di Verifica verrà inviato al datore di lavoro che provvederà a notificarlo al dipendente.

ART. 6

ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART. 41 DEL D. LGS N. 8112008

Nei confronti dei lavoratori esposti a rischio il Medico Competente e/o Autorizzato per la radioprotezione effettuano le seguenti tipologie di visite:

•VISite mediche preventive, effettuate precedentemente alla pnma destinazione lavorativa, con lo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica.

•Visite mediche periodiche finalizzate a verificare lo stato di salute del lavoratore ed il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione specifica. Le visite periodiche hanno di norma cadenza annuale (a meno che non sia previsto diversamente dalle disposizioni e valutazione dei singoli rischi). Il medico competente/autorizzato ha sempre comunque la facoltà di stabilire periodicità diverse in ragione della valutazione dei rischi aziendale.

•VISite mediche in occasione di cambio mansioni, purchè comportino cambiamento dell' esposizione ai rischi lavorativi.

Sede Legale: "Villa Pizzetti" - Via Cimabue, 109 58100 Grosseto - www.usI9.grosseto.it Cod.Fisc. P.lV A 00315940536 - Te1.0564.485111 Fax 0564.485991 9

(13)

•VISite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessat'"1ta giorni continuativi.

•VISite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa su singoli rischi (agenti chimici e cancerogeni, radiazioni ionizzanti e seppur in forma meno esplicita per agenti biologici di gruppo 3 e 4), anche allo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni utili a proseguire il controllo del suo stato di salute dopo la fine dell'esposizione, per una diagnosi precoce di eventuali effetti tardivi.

•VISite a richiesta del lavoratore (Art.41 comma 2 lettera c. del D.Lgs 8112008), il medico competente effettua queste visite quando tale richiesta è correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, ivi compresi i problemi di stress e disagio lavoro-correlato.

ART. 7 ASSENZE

1.11 dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2.AI lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma l), può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite del Collegio Medico. A tale scopo, al fine di tutelare la salute del lavoratore, l'Azienda, prima di concedere questo ulteriore periodo di assenza, deve acquisire un parere medico-legale tramite il predetto Collegio al fine di verificare la reale sussistenza di eventuali cause di inabilità a proficuo lavoro.

3.Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi l) e 2) (36 mesi), e qualora il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 58100 Grosseto - www.usI9.grosseto.it Cod.Fisc. P.lVA 00315940536 - Tel.0564.4851Il - Fax 0564.485991 lO

(14)

permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, l'Azienda deve immediatamente procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

4.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli effetti da TBC, o dei periodi di assenza per il trattamento di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, o di ricovero ospedaliero o di day - hospital, ovvero assenze dovute ad infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

5.Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, nel caso di dirigenti, ma comunque idoneo a proficuo lavoro, l'Azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare il lavoratore al servizio attivo nelle strutture organizzative.

6.A tal fine l'Azienda per il tramite del Collegio Medico accerta quali attività il dipendente sia in grado di svolgere senza che ciò comporti un mutamento di profilo professionale o disciplina o incarico.

7.In caso di mancanza di posti disponibili, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2) e, previo assenso dell'interessato, il dipendente può essere collocato in diverso profilo professionale di cui possieda i titoli fino a due categorie sotto stanti a quella di appartenenza. Nel caso di personale dirigente, qualora non si rinvengano nell'ambito del ruolo di appartenenza incarichi ai quali il citato dirigente possa essere adibito, il medesimo a domanda e compatibilmente con il suo stato di salute, può essere assegnato ad un incarico dirigenziale di graduazione inferiore rispetto a quello di provenienza.

8.Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

9.La procedura di cui ai commi 5), 6) e 7) è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia dichiarato temporaneamente non inidoneo al profilo professionale o incarico attribuito. In questo caso il nuovo inquadramento ha carattere transitorio. Sarà competenza della 0.0. Gestione del Personale informarne il dipendente ed adottare le procedure idonee per ottemperare a quanto prescritto sino alla scadenza della

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -

Cod. Fisc. P.lVA 00315940536 - TeI.0564.4851 l l - Fax 0564.485991 Il

(15)

temporaneità. Prima che scada il termine prefissato, l'ufficio competente richiederà all'organo giudicante di sottoporre il lavoratore ad una nuova visita medico legale volta a confermare il giudizio di inabilità e quindi a dichiarare il dipendente inabile permanentemente o a dichiarare il venir meno delle condizioni di inabilità.

lO.Nel caso specifico in cui al dipendente sia stato assicurato il percorso di cui ai commi 5), 6) e 7) e che non intenda accedere al nuovo inquadramento o funzione, dovrà essere collocato a riposo d'ufficio senza diritto alla indennità di mancato preavviso.

II.Anche quando l'iniziativa del riconoscimento d'inabilità viene avviata autonomamente dall'interessato, vengono seguite le procedure descritte nei predenti commi, con incluse le disposizioni che regolano le assenze per malattia.

ART. 8

COLLOCAMENTO A RIPOSO

1. Nel caso in cui al dipendente sia riconosciuta dall'organo competente l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, o l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, il dipendente interessato deve essere immediatamente collocato a riposo d'ufficio, con attribuzione dei trattamenti previdenziali previsti.

2. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale o in caso di personale dirigente, allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, dopo aver esperito ogni tentativo per recuperarlo al servizio attivo, occorre collocarlo a riposo d'ufficio con l'attribuzione dei previsti trattamenti previdenziali.

3. Al momento di stabilire la data di collocamento a riposo, l'Azienda deve assicurare al dipendente la possibilità di poter fruire le ferie residue, anche al fine di poter incrementare l'anzianità contributiva.

ART. 9 RICORSI

.Le decisioni assunte del Collegio Medico della ASL (CM) sono appellabili presso il Giudice del Lavoro.

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto - www.us19.grosseto.it Cod.Fisc. P.lVA 00315940536 - Tel0564.4851Il Fax 0564.485991 12

(16)

,

.1 giudizi espressi dalla Commissione Medica di Verifica (CMV) riferiti alla inabilità al lavoro sono appellabili esclusivamente alla Commissione Medica di Seconda Istanza con sede a Roma .

•1 giudizi espressi del Medico Competente sono appellabili davanti all'Organo di Vigilanza della AUSL entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio (art.

41 comma 9, D. Lgs. Vo 81/2008).

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II Direttore U.O. Gestione deL

Sede Legale: "Villa Pizzetti" -Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto - www.usI9.grosseto.it Cod.Fisc. P.IV A 00315940536 - Te1.0564.4851Il Fax 0564.485991 13

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