• Non ci sono risultati.

Atto aziendale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Atto aziendale"

Copied!
89
0
0

Testo completo

(1)

Allegato alla Deliberazione n. 485 del 01/10/2010

AZIENDA SANITARIA LOCALE

CN 1

Atto aziendale

(2)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e “missione” dell’Azienda Art. 2 - Sede legale ed elementi identificativi Art. 3 - Logo aziendale

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Finalità dell’atto aziendale Art. 6 - Fonti legali dell’atto

TITOLO II

DIREZIONE E CONTROLLO

CAPO I – DIREZIONE Art. 7 - Il Direttore Generale - Funzioni e compiti

Art. 8 - Il Direttore Generale – Competenze riservate Art. 9 - Il Direttore Generale – Funzioni delegabili Art. 10 - La delega di funzioni

(3)

Art. 12 - Sistema aziendale di tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori

Art. 13 - Sistema aziendale di tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori: la delega di funzioni

Art. 14 - Il Direttore Sanitario Art. 15 - Il Direttore Amministrativo Art. 16 - Il Collegio di Direzione Art. 17 - Il Consiglio dei sanitari

CAPO II – LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE Art. 18 - Pianificazione strategica, programmazione,budgeting

Art. 19 - Il concorso dei Comuni alla programmazione

Art. 20 - La Conferenza dei Sindaci e la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci Art. 21 - Il Comitato dei Sindaci di Distretto

Art. 22 - La consultazione delle Comunità Montane

Art. 23 - L’intervento degli utenti, degli operatori dell’Azienda, degli Enti sindacali, professionali e scientifici, delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore

CAPO III – CONTROLLO Art. 24 - Principi generali del controllo interno

Art. 25 - La valutazione e il controllo strategico Art. 26 - La valutazione del personale

(4)

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURE AZIENDALI

CAPO I – ORGANIGRAMMA E STRUTTURE AZIENDALI

Art. 30 - Organigramma aziendale Art. 31 - Dotazione organica Art. 32 - Strutture aziendali

Art. 33 - Definizione di Dipartimento

Art. 34 - Modalità di identificazione dei Dipartimenti e relative aggregazioni Art. 35 - Tipologia dei Dipartimenti

Art. 36 - Funzioni dei dipartimenti sanitari ed amministrativi Art. 37 - Comitato di Dipartimento

Art. 38 - Il Distretto

Art. 39 - L’organizzazione del Distretto Art. 40 - Strutture complesse

Art. 41 - Strutture semplici

CAPO II – LE STRUTTURE “IN STAFF” ALLA DIREZIONE GENERALE

Art. 42 – S.C. Servizio Legale

(5)

Art. 45 – S.C. Comunicazione/ Bilancio sociale Art. 45-bis – S.S. Ufficio Stampa

Art. 46 – S.C. Servizio Informatica & Telecomunicazioni Art.47 – S.C. Servizio Prevenzione e Protezion

CAPO III – LE STRUTTURE “IN STAFF” ALLA DIREZIONE SANITARIA Art. 47-bis – S.C. Direzione integrata della prevenzione

Art. 48 – S.S. “Risk management” Art. 49 – S.S. Fisica sanitaria

Art. 50 - S.C. Ufficio Qualità con sistema di gestione per la qualita’ integrato tra A.S.L. CN1 ed A.S.O. “S.Croce e Carle” di Cuneo

Art. 51 – S.C. Direzione dele professioni sanitarie e Coordianmento Servizio sociale aziendale Art. 52 - S.C. Medicina Lavoro / Medico Competente

Art. 53 - S.C. Psicologia

CAPO IV – LE STRUTTURE “IN STAFF” ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA Art. 54 - S.S. Affari Istituzionali

Art. 55 - S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del personale

CAPO V – I DIPARTIMENTI Art. 56 - Dipartimento del Presidio Ospedaliero

Art. 57- S.S. Centro Unico di prenotazione

(6)

Art. 60 - I Dipartimenti Ospedalieri Art. 61 - Dipartimento di Prevenzione Art. 62 - Dipartimento Amministrativo Art.63 - Dipartimento Tecnico Logistico Art.64 - Dipartimento Finanziario

CAPO VI – LE FUNZIONI INTERAZIENDALI Art.65 - Dipartimenti Interaziendali e Aree di coordinamento interaziendali Art.66 - S.C. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening (U.V.O.S.) Art.67 - Cabina di regia dell’area funzionale sovrazonale di Medicina trasfusionale

CAPO VII – I DIPARTIMENTI FUNZIONALI E STRUTTURE ANALOGHE Art.68 - Dipartimenti funzionali

Art.69 - Dipartimento di patologia delle dipendenze

CAPO VIII – I DISTRETTI Art.70 - S.C. Distretto di Cuneo

Art.71 - S.C. Distretto di Borgo San Dalmazzo – Dronero Art.72 - S.C. Distretto di Saluzzo

Art.73 - S.C. Distretto di Savigliano-Fossano Art.74 - S.C. Distretto di Mondovì

Art.75 - S.C. Distretto di Ceva

(7)

CAPO IX – LE STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE Art. 77 - Strutture complesse di diagnosi e cura

Art. 78 - S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale - “118” Art. 79 - S.S. C.C. di Assistenza farmaceutica

Art. 80 - S.S. C.C. di Neuropsichiatria Infantile Art. 81 - S.C. Cure palliative

Art. 82 - S.C. Servizio per le Dipendenze patologiche (SER.T.) Art. 83 - S.C. Medicina legale

CAPO X – LE STRUTTURE COMPLESSE SOVRAZONALI Art. 84 - Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria

Art. 85 - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia

CAPO XI – LE STRUTTURE COMPLESSE DELL’AREA AMMINISTRATIVA Art. 86 - S.C. Servizio Tecnico

Art. 87 - S.C. Acquisti Art. 88 - S.C. Economato Art. 89 - S.C. Patrimonio

Art. 90 - S.C. Servizio Personale

Art. 91 - S.C. Organizzazione sviluppo risorse umane Art. 92 – S.C. Bilancio Contabilità

(8)

TITOLO IV

LA DIRIGENZA

CAPO I

I DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA Art. 94 - Direttori di Dipartimento

Art. 95 - Direttori di Dipartimento – funzioni e competenze Art. 96 - Dirigenti di Struttura Complessa

Art. 97 - Dirigenti di Struttura Semplice

CAPO II

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Art. 98 - Criteri e modalità per l’affidamento degli incarichi

Art. 99 - Incarichi di direzione di Dipartimento e Distretto

Art. 100 - Incarichi di direzione di struttura complessa – Direttori di Struttura Complessa Art. 101 - Incarichi di direzione di struttura semplice

Art. 102 - Incarichi professionali Art 103 - Sovraordinazione

CAPO III

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI CUI ALL’ART. 15 – SEPTIES DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E S.M. E I.

(9)

Art. 105 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico

Art. 106 - Altri incarichi dirigenziali a tempo determinato

Art. 107 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato Art. 108 – Rapporto di lavoro

CAPO IV

IL SISTEMA DELLE VERIFICHE E DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI Art. 109 - Fonti

Art. 110 - Verifica e valutazione dei Dirigenti responsabili di struttura complessa e semplice di valenza dipartimentale

Art. 111 - Verifica e valutazione dei Dirigenti titolari di altri incarichi Art. 112 - Verifica e valutazione dei Dirigenti di nuova assunzione

Art. 113 - Verifica dei Dirigenti medici, veterinari e sanitari al termine del primo quindicennio di servizio

Art. 114 - Altre verifiche

Art. 115 - Criteri generali e sistemi di valutazione dei Dirigenti Art. 116 - Effetti della valutazione dei Dirigenti

Art. 117 - Responsabilità dei Dirigenti

Art. 118 - Revoca degli incarichi dirigenziali Art. 119 - Comitato dei garanti

(10)

TITOLO V

I PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI

Art.122 - I provvedimenti dei dirigenti

Art.123 - Regime giuridico delle determinazioni Art.124 - Atti di diritto privato

TITOLO VI

I CONTRATTI

Art. 125 - Principi generali

Art. 126 - Acquisizione di beni e servizi

Art. 127 - Radiazione di imprese dall’albo fornitori

TITOLO VII

INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, TUTELA E PARTECIPAZIONE

DEI CITTADINI

Art. 128 - Principi generali

(11)

Art. 130 - Ufficio Stampa Art. 131 - Bilancio sociale

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

(12)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e “missione” dell’Azienda

L’Azienda Sanitaria Locale CN 1 , sigla A.S.L. CN1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 1 bis del decreto legislativo n. 229/99, è costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale.

L’Azienda Sanitaria Locale CN 1 ha come scopo principale quello di rispondere alla tutela della salute dei cittadini con un’organizzazione efficace ed efficiente in attuazione delle disposizioni del Piano Socio Sanitario 2007 – 2010 attraverso il sistema e gli strumenti per la prevenzione della malattia ed ai bisogni di salute, in acuzie e cronicità, della popolazione affidatale ed appartenente ad un territorio vasto ma ricco di risorse (umane, professionali, ambientali , agricole, zootecniche e strutturali), che intende gestire, per quanto di competenza, in un’ottica di miglioramento continuo.

L’ASL CN1 ritiene sostanziali il coinvolgimento e l’integrazione di tutti gli attori del processo di governo del sistema sanitario del territorio (istituzioni locali, management e professionisti sanitari di ASL, ed ASO, associazioni del volontariato e tutela , cittadini) ed indispensabili nel definire e realizzare il difficile ma auspicabile equilibrio tra costi e benefici per la popolazione servita .

Il management dell’ASL CN1 , consapevole che nel dare risposte all’apparente conflitto tra le domande “quanto costa?” e “quanto serve a ?” considera prioritaria la risposta a questa seconda domanda e si impegna ad implementare quegli strumenti (Prevenzione Efficace, Cure Primarie, LEA, Profili e Piani di Salute) a garanzia di interventi appropriati, oggetto di costante valutazione, ed efficaci al Governo Clinico dell’ASL CN1.

La Direzione Strategica dell’ASL CN1, che considera i propri professionisti la maggior risorsa del suo Sistema Organizzativo, la cui collaborazione è il presupposto alla realizzazione della Mission, si impegna a perseguire ed incentivare la politica della valorizzazione professionale delle loro competenze e capacità relazionali.

Art. 2

Sede legale ed elementi identificativi

(13)

Art. 3 Logo aziendale

Il simbolo identificativo dell’ASL CN1 è costituito graficamente dall’immagine derivante dalla fusione di numerose linee che identificano i percorsi all’interno del “sistema salute” unendosi per formare una croce, simbolo della sanità.

Sulla sinistra tre diversi quadrati rappresentano le tre precedenti realtà che si fondono per formare la nuova grande azienda. I colori (rosso, verde e blu) sono ripresi dal logo della Provincia di Cuneo per identificare l’appartenenza territoriale dell’azienda.

A fianco dell’immagine, è riportata la dicitura «A.S.L. CN1 Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e Savigliano» come richiesto dalla Regione Piemonte.

Art. 4 Patrimonio

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio aziendale è costituito da tutti i beni immobili e mobili, come descritti nell’ inventario.

I beni appartenenti all’Azienda sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e disponibili. I primi sono i beni direttamente strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, quali definiti dall’ultimo comma dell’articolo 826 del codice civile nonché i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale.

Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli indicati al periodo precedente.

Il Direttore Generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all’effettiva destinazione degli stessi.

Art. 5

Finalità dell’atto aziendale

Il presente atto disciplina, in conformità delle leggi vigenti, l'assetto organizzativo e il funzionamento dell'Azienda, nonché l'ordinamento della dirigenza appartenente ai ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale.

A.S.L. CN1

Azienda Sanitaria Locale

(14)

L'organizzazione aziendale si conforma ai seguenti criteri:

- distinzione tra attività di direzione aziendale indirizzo e controllo, propria degli organi di governo dell’Azienda e attività di gestione per competenza propria o delegata della dirigenza;

- chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti, sulla base delle competenze, funzioni e degli incarichi attribuiti e degli obiettivi assegnati.

Art. 6

Fonti legali dell’atto

Il presente atto viene emanato sulla base di quanto disposto dall’art. 3, c.1, del d.lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto anche di quanto stabilito dall’art. 4, c.4 e dall’art. 27 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dal d.lgs.30 luglio 1999, n.286.

(15)

TITOLO II

DIREZIONE E CONTROLLO

CAPO I DIREZIONE

Art. 7

Il Direttore Generale – Funzioni e compiti

Il Direttore Generale esercita le funzioni di indirizzo politico, strategico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda. Al medesimo spettano, in particolare:

a) la rappresentanza legale dell’Azienda;

b) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

c) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive per l’attività e per la gestione aziendale;

d) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le diverse articolazioni dell’Azienda;

e) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

f) le designazioni ed atti analoghi di nomina attribuite da specifiche disposizioni; g) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti;

(16)

Art. 8

Il Direttore Generale – Competenze riservate Sono riservati al Direttore Generale i seguenti atti:

a) la nomina, la sospensione o la decadenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; b) la nomina dei membri del Collegio Sindacale, su designazione delle Amministrazioni

competenti e la prima convocazione del Collegio;

c) la nomina dei Responsabili delle strutture aziendali ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi dirigenziali, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti;

d) l’adozione dell’atto aziendale;

e) gli atti di bilancio compresa l’adozione del “budget”; f) gli atti di programmazione sanitaria locale;

g) le funzioni non delegabili in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Nei casi di assenza o impedimento, il Direttore Generale può delegare al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario l'adozione degli atti sopraelencati, ad esclusione dei provvedimenti di nomina e sospensione di cui alla lettera a) e delle funzioni di cui alla lettera g).

Art. 9

Il Direttore Generale – Funzioni delegabili

Fatta eccezione per gli atti di cui al precedente articolo, il Direttore Generale può esercitare le proprie funzioni delegandole al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario.

Art. 10

La delega di funzioni

(17)

Art. 11

Il regime giuridico degli atti delegati

Il regime giuridico degli atti compiuti dal delegato nell'ambito del potere conferitogli dal Direttore Generale è in via di principio, quello proprio degli atti del delegante stesso.

Art. 12

Sistema aziendale di tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori

Nel perseguire l’obiettivo di organizzare un compiuto sistema di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, si devono tenere in conto le “Linee guida per l’organizzazione del sistema di prevenzione aziendale e di definizione delle responsabilità” emanate dalla Regione Piemonte il 16 novembre 2001.

Di questo documento si mutueranno gli aspetti essenziali ai fini dell’organizzazione del sistema aziendale, i cui scopi generali fondamentali sono:

1) garantire nel tempo un’azione di adeguamento strutturale e comportamentale della realtà aziendale;

2) mantenere nel tempo gli apprestamenti preventivi messi in atto; 3) definire gli obblighi, e quindi i poteri, degli attori delle prevenzione;

4) arrivare ad una puntuale individuazione delle interazioni e delle collaborazioni fra le diverse strutture aziendali

5) assicurare un’efficace formazione e informazione, quest’ultima nell’ambito della comunicazione interna, agli operatori.

I principali attori del “sistema prevenzione”, tra i quali viene ripartito il “debito di sicurezza” sono individuati dalle fonti normative e sono:

- il datore di lavoro; - i dirigenti;

- i preposti; - i lavoratori.

Con varie funzioni, collaborano in modo sostanziale alla realizzazione del “sistema prevenzione” : - il servizio prevenzione e protezione

- il medico competente

- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

(18)

Art. 13

Sistema aziendale di tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori: la delega di funzioni Nell’ambito del sistema si intende procedere alla definizione di un sistema di deleghe ai fini della parziale devoluzione degli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro a soggetti delegati.

Ciò in virtù della complessità dell’Azienda, in termini di numerosità del personale dipendente, convenzionato, volontari, tirocinanti, allievi delle scuole professionali, complessivamente oltre cinque mila soggetti; di strutture, considerato che l’Azienda svolge le proprie attività istituzionali in cinque Presidi Ospedalieri e nell’ambito di un territorio di grandi dimensioni; di eterogeneità delle funzioni affidate, sovente richiedenti un elevato grado di specializzazione.

In particolare, la ripartizione dell’attività dell’Ente in diverse strutture funzionali, cui fanno capo dirigenti di struttura complessa, di massimo livello, ha suggerito la ripartizione degli obblighi del datore di lavoro, su due livelli: da un lato obblighi di controllo, organizzativi dei lavoratori e delle attività, dall’altro obblighi di natura tecnica, strutturale e manutentiva.

Il contenuto degli adempimenti rimessi ai delegati, è individuato negli atti di delega.

In ogni caso, i delegati devono tenere conto delle risultanze del documento di valutazione dei rischi.

Sotto il profilo amministrativo, verrà altresì demandata ai singoli delegati la tenuta dei rapporti con i soggetti esterni preposti alla vigilanza ed al controllo, in particolare per quanto concerne le denunce e le altre comunicazioni prescritte dalla legge e la ricezione di verbali e/o prescrizione da parti di questi, e di ogni altro adempimento di carattere formale previsto dalla legge.

Di conseguenza, nell’ambito delle rispettive aree di competenza, si ritiene necessario conferire ai delegati il più ampio potere decisionale e di spesa necessario per tali adempimenti. In particolare, tali responsabili potranno avvalersi delle disponibilità finanziarie loro assegnate.

L’ampia autonomia che viene in questo modo garantita ai delegati appare indispensabile per un più efficace adempimento degli obblighi di legge in materia, considerato che tali soggetti coniugano alle capacità decisionali il contatto diretto con l’attività lavorativa e con le relative esigenze.

In conclusione, la delega dovrà conformarsi ai seguenti principi: Individuazione di idoneo soggetto delegato

Conferimento e accettazione per iscritto; Precisa delimitazione dell’oggetto della delega;

Attribuzione al delegato dei seguenti poteri: autorità di conformazione agli imperativi legali; poteri decisionali; prerogative di interventi sul lavoro; disponibilità degli strumenti organizzativi, gestionali ed economici necessari per l’adeguamento agli obblighi prevenzionali devoluti.

(19)

Il delegante conserva, comunque, i poteri di vigilanza. Art. 14

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

E’ preposto al governo clinico dell’Azienda.

Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute, al fine di garantire l'integrazione fra le strutture Aziendali.

Collabora al controllo di gestione dell'Azienda ed al controllo di qualita' dei Servizi e delle prestazioni erogate e coordina le attività di “risk management” aziendale.

Assicura l'integrazione fra le attivita' ambulatoriali ospedaliere e territoriali. Presiede il Consiglio dei Sanitari e la Commissione Farmaceutica aziendale.

Assicura il puntuale svolgimento di eventuali ulteriori compiti e funzioni delegati e/o assegnati dal Direttore Generale.

Art. 15

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda.

Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture Aziendali, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi. Collabora al controllo di gestione dell'Azienda.(l.r. 10/1995).

Assicura il puntuale svolgimento di eventuali ulteriori compiti e funzioni delegati e/o assegnati dal Direttore Generale.

Art. 16

Il Collegio di Direzione

(20)

Ai sensi dell’art.17 del D. lgs. 229/99, supporta il Direttore Generale:

- nel governo delle attività cliniche, nella programmazione e valutazione delle attività tecnico- sanitarie e di quella ad alta integrazione sanitaria;

- nell’elaborazione del programma di attività dell’Azienda; - nell’organizzazione e nello sviluppo dei servizi;

- nell’utilizzazione delle risorse umane.

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.

Il Collegio di Direzione è composto da: - Direttore Sanitario

- Direttore Amministrativo - Direttori dei Dipartimenti - Direttori dei Presidi Ospedalieri - Direttori dei Distretti

- Responsabile del S.I.T.R.P.

Il Collegio di Direzione è convocato e presieduto dal Direttore Generale.

Il funzionamento e l’organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento Aziendale.

Art. 17

Il Consiglio dei sanitari

Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario d’Azienda.

Il Consiglio dei sanitari fornisce, nei casi previsti dalla legge, parere obbligatorio al Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari sono disciplinati da apposita deliberazione della Giunta Regionale e da regolamento aziendale.

CAPO II – LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Art. 18

Pianificazione strategica, programmazione,budgeting

(21)

Il processo di pianificazione è articolato nelle seguenti fasi: - Individuazione delle aree di bisogno e domanda di servizi;

- Individuazione degli obiettivi prioritari di intervento nel quadro delle indicazioni della programmazione nazionale e regionale;

- Valutazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi nei limiti delle disponibilità effettive;

- Conseguente attivazione dei programmi di intervento predisposti;

- Controllo dei risultati conseguiti a conferma o modifica del processo in relazione agli indici di accostamento o scostamento verificati nel raffronto obiettivi/risultati.

Il processo di programmazione dà attuazione agli obiettivi determinati dalla pianificazione strategica mediante l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative necessarie ed opportune per il conseguimento degli stessi ed è articolato nelle seguenti fasi:

- Presa d’atto e valutazione delle scelte strategiche

- Valutazione delle modifiche, integrazioni ed innovazioni da portare all’assetto organizzativo e funzionale dei servizi in ragione delle nuove scelte strategiche;

- Conseguente predisposizione dei programmi da sviluppare previa definizione analitica dei fabbisogni di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie da impiegare.

Il processo di budgeting tende in particolare a definire, a livello dei singoli centri di responsabilità individuati dal modello organizzativo dell’Azienda, obiettivi specifici di carattere operativo per l’attuazione delle scelte di programmazione, previa assegnazione delle risorse da mettere a disposizione ai fini del conseguimento degli stessi nell’arco temporale previsto.

Il processo di budgeting a sua volta si articola nelle seguenti fasi: - Definizione linee guida del processo;

- Formulazione delle proposte di budget a cura dei responsabili delle aree organizzative interessate;

- Definizione negoziata delle proposte definitive; - Approvazione del budget.

Il processo di reporting è finalizzato a realizzare un costante e capillare confronto tra obiettivi prestabiliti e risultati conseguiti anche ai fini delle azioni correttive.

L’Azienda mediante l’attivazione dei processi suddetti e il loro progressivo affinamento intende realizzare la più significativa espressione dell’integrazione operativa tra Direzione Generale ed articolazioni organizzative, dando spazio e significato strategico alla responsabilizzazione diretta dei professionisti ed identificando nel contributo partecipativo degli stessi lo strumento essenziale per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la qualificazione dell’offerta di servizio.

(22)

Art. 19

Il concorso dei Comuni alla programmazione

I Comuni concorrono all'indirizzo e al controllo delle attivita' dell’Azienda, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 502/1992.

I Comuni, singoli od associati, e le Comunita' Montane possono concordare con l'Azienda forme di assistenza sanitaria e socio sanitaria che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, o che concorrano ad assicurare una costante integrazione tra servizi sanitari e socio assistenziali e tra questi e altre attivita' territoriali di competenza degli Enti Locali (con riferimento particolare alle attivita' educative e scolastiche, all'educazione ambientale ed alle politiche giovanili).

I relativi costi verranno sostenuti interamente dai Comuni singoli od associati, e dalle Comunita' Montane proponenti con finanziamento a carico dei propri bilanci, fatta salva la possibilita' di accordo nell'ambito di convenzioni che prevedano la messa a disposizione reciproca di risorse professionali ed operative, allo scopo di favorire vantaggiose forme di collaborazione.

Allo scopo di rendere possibile il massimo livello di integrazione tra i Servizi sanitari, i Servizi socio assistenziali ed altre attivita' sociali ed educative presenti nel territorio, possono essere stipulate convenzioni tra l’Azienda, le Comunita' Montane ed i Comuni, singoli od associati; le convenzioni dovranno prevedere la costituzione di organismi per la consultazione fra i diversi Enti e per l'organizzazione integrata tra le attivita'.

I rapporti tra i Comuni e le Comunita' Montane, da un lato, e l’Azienda dall'altro, vengono regolati da apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo adottata dalla Giunta Regionale.

Art. 20

La Conferenza dei Sindaci e la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l’A.S.L. CN1, in base al D.Lgs. 502/1992 e successive integrazioni, ed alle Leggi Regionali 10/1995 e 18/2007 esercita le seguenti funzioni:

Approva e modifica, con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, il regolamento che disciplina:

- il proprio funzionamento

- le modalità di nomina e i criteri di composizione della Rappresentanza

- le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell’esercizio delle funzioni ai quali la Rappresentanza dovrà attenersi

- elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente della Conferenza, ed i componenti della Rappresentanza della Conferenza

(23)

- esprime parere sulla conferma del Direttore Generale dell’A.S.L. CN1, trascorsi diciotto mesi dalla loro nomina, sulla base dei risultati ed obiettivi aziendali conseguiti

- definisce, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo locale da parte dell’A.S.L. CN1 e dell’ A.S.O. “S.Croce e Carle di Cuneo”. Il piano attuativo locale ha la durata del Piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali

- designa un componente del Collegio Sindacale dell'A.S.L. CN1.

- esprime parere sulla definizione, da parte del Direttore Generale, degli ambiti territoriali dei distretti dell’A.S.L. CN1

- esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali

La Conferenza dei Sindaci deve esprimere i pareri entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore Generale.

La Conferenza fra i Sindaci, che ne fanno parte, elegge i 5 Componenti della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l’A.S.L. CN1.

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'A.S.L. CN1 esercita le seguenti funzioni:

- concorre a definire, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo locale da parte dell’A.S.L. CN1. Il piano attuativo locale ha la durata del Piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali

- esprime parere sul piano attuativo locale di cui al punto precedente, una volta adottato dal Direttore Generale dell’A.S.L. CN1

- esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio di esercizio dell’A.S.L. CN1 e rimette alla Giunta regionale le proprie osservazioni

- concorre a definire, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo ospedaliero da parte dell’A.S.O.“Santa Croce e Carle di Cuneo”. Il piano attuativo ospedaliero ha la durata del Piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali.

- esprime parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 ai fini dell’erogazione della quota incentivante del trattamento economico annuale

- riceve dal Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 il programma annuale di attività (attraverso il quale si realizza il piano attuativo di cui sopra) articolato, per quanto riguarda le attività socio-sanitarie territoriali, per distretti.

- esprime le proprie valutazioni sulla relazione socio-sanitaria predisposta dal Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 e dell’A.S.O. “Santa Croce e Carle di Cuneo” e le trasmette alla Giunta Regionale, anche ai fini della valutazione sull’operato del Direttore Generale. - esprime eventuali altri pareri ad essa attribuiti da Leggi e Regolamenti.

(24)

Art. 21

Il Comitato dei Sindaci di Distretto

Il Comitato dei sindaci di Distretto, è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.

Il Comitato è composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del Distretto.

Art. 22

La consultazione delle Comunità Montane

Le Comunità Montane sono investite di funzioni programmatorie in ordine allo sviluppo socio economico dei rispettivi territori.

Ai fini di assicurare un efficace raccordo tra la programmazione delle Comunità Montane e quella dell’Azienda, sono attuate le forme permanenti di reciproca consultazione individuate dalla Giunta Regionale.

Art. 23

L’intervento degli utenti, degli operatori dell’Azienda, degli Enti sindacali, professionali e scientifici, delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore

La Regione prevede, nella fase di elaborazione degli atti di programmazione, la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale, avvalendosi del contributo tecnico degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate.

CAPO III – CONTROLLO Art. 24

Principi generali del controllo interno

L’Azienda, nell’ambito della propria autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione aziendale al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale del Comparto e con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

(25)

La progettazione d’insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali:

a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono direttamente alla Direzione Generale,

c) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell’amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa.

In ordine ai fatti così segnalati e la cui conoscenza consegua dall’esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l’obbligo di denuncia al quale si riferisce l’articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994 n.20.

Art. 25

La valutazione e il controllo strategico

L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Gli uffici ed i soggetti preposti all’attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata alla Direzione Generale sulle risultanze delle analisi effettuate.

Art. 26

La valutazione del personale

La valutazione del personale dipendente è un principio ispiratore fondamentale nell’ambito dei rapporti aziendali.

(26)

I criteri e le modalità generali del sistema valutativo del personale dirigente sono illustrati nell’atto aziendale.

I criteri e le modalità generali del sistema valutativo del personale di Comparto sono definiti in apposito regolamento.

Art. 27 Il Collegio tecnico

Il Collegio tecnico è l’organismo preposto alla verifica dell’attività dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Il Collegio tecnico è nominato dal Direttore Generale e opera in composizione diversificata in relazione alle differenti tipologie di dirigenti da verificare.

Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione previste da norme e contratti collettivi.

Art. 28

Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione è l’organismo preposto alle attività di valutazione e controllo strategico ed alla verifica dei risultati raggiunti dai dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo nell’ambito delle proprie attività.

Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo e può avvalersi del contributo stabile di personale dipendente o di consulenti esterni, in ragione dell’attività da svolgersi.

Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale: a) dei risultati di gestione dei dirigenti responsabili di struttura complessa e di struttura semplice; b) dei risultati raggiunti dai dirigenti responsabili di struttura complessa e di struttura semplice in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

La valutazione dei dirigenti non titolari di incarico di struttura è delegata ai rispettivi responsabili di struttura.

(27)

Art. 29

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio sindacale è organo dell’Azienda cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarita' amministrativa contabile dell’Azienda;

b) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; c) esamina gli atti di bilancio e quelli di cui all'articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre

1991, n. 412 ;

d) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;

e) puo' chiedere notizie al Direttore Generale, che e' tenuto a fornirle, sull'andamento dell'Azienda;

f) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Azienda e la trasmette alla Regione, al ministero del tesoro nonche' al Direttore Generale e alla rappresentanza dei Comuni

g) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.

I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

(28)

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURE AZIENDALI

CAPO I – ORGANIGRAMMA E STRUTTURE AZIENDALI

Art. 30

Organigramma aziendale

L’organigramma aziendale è determinato tenendo conto degli organi istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, dei dipartimenti, delle strutture complesse e delle strutture semplici di cui al presente atto aziendale, anche in conformità al “Piano strategico di riqualificazione dell’assistenza e di riequilibrio economico-finanziario (P.R.R.) 2008 – 2010”

L’organigramma aziendale è modificabile in funzione delle strategie e delle attività aziendali.

La rappresentazione sintetica dell’organigramma è illustrata al termine dell’atto aziendale, nel documento sotto l’allegato “A”.

Art. 31 Dotazione organica

La dotazione organica dell’Azienda è ad oggi determinata sulla base delle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, ed in particolare tenuto conto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e consta complessivamente di n. 3.678,27 posti pesati (rapporti a tempo parziale rapportati ad unità tempo-pieno equivalenti).

La dotazione organica dell’Azienda è rappresentata, ripartita tra le varie strutture complesse, nel documento posto sotto l’allegato “B”.

(29)

b) le strutture complesse;

c) le strutture semplici a valenza dipartimentale; d) le strutture semplici.

Per struttura si intende l’articolazione interna dell’Azienda alla quale è attribuita con il presente atto la gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie.

Art. 33

Definizione di Dipartimento

L’Azienda è organizzata nel rispetto del modello dipartimentale delineato dal D.Lgs 229/99 e dal D.Lgs 517/99 e s.m.i. ed è strutturata in Dipartimenti formalmente istituiti ed approvati dalla Giunta Regionale.

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.

Il Dipartimento è una aggregazione di strutture complesse, costituito da strutture omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale.

Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti asegnati. A tal fine adottano regole condivise di comportamento.

Possono essere aggregate ai Dipartimenti le strutture semplici “a valenza dipartimentale”, attivate per funzioni attribuite all’Azienda dal P.S.R. e non convenientemente esercitabili da strutture complesse già esistenti, o per attività svolte a favore di una pluralità di strutture complesse.

L’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati in apposito regolamento aziendale.

Art. 34

Modalità di identificazione dei Dipartimenti e relative aggregazioni

La struttura e l’organizzazione aziendale vengono basati sui dipartimenti con i seguenti presupposti:

- le strutture dell’Azienda sono articolate in dipartimenti in relazione alle diverse aree funzionali omogenee: il concetto di area funzionale omogenea è assimilabile a quello di centro di responsabilità, cioè di una unità organizzativa a cui è preposto un determinato soggetto, il quale dispone di determinate risorse ed è responsabile dei risultati raggiunti; - in ciascun dipartimento confluiscono le strutture complesse, semplici ed i servizi

(30)

- la gestione del dipartimento è informata a criteri di integrazione: a tal fine il Direttore del dipartimento si avvale dei Direttori delle strutture, secondo le disposizioni del regolamento interno dell’Azienda.

Il dipartimento costituisce pertanto una struttura di direzione e coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto.

Il dipartimento, in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con l’Azienda e gli altri dipartimenti.

Il dipartimento costituisce un modello finalizzato alla valorizzazione degli apporti personali, con legittimazione delle differenze di opinione e del loro impiego per risolvere i problemi con creatività e senso di collaborazione.

L’organizzazione dipartimentale delle strutture ospedaliere prevede:

a) l’attribuzione dei posti letto al dipartimento (per i dipartimenti sanitari) e non alle singole strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale, individuando orientativamente il numero di posti letto che vengono utilizzati mediamente dalle singole strutture complesse e semplici;

b) l’attribuzione dell’organico al dipartimento e le risorse umane destinate alle singole strutture complesse (le risorse umane destinate alle strutture semplici saranno previste solo qualora a valenza dipartimentale);

c) le funzioni di direzione, che competono al dirigente delle strutture complesse, sono esercitate con piena autonomia nel campo specialistico, secondo le linee guida adottate dal Dipartimento.

d) il conferimento della responsabilità delle strutture semplici, nonché degli incarichi previsti dal comma 4, dell’articolo 15 ter, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni è effettuato dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura complessa di riferimento.

Le strutture afferenti al dipartimento mantengono la propria autonomia specialistica e responsabilità nell’ambito di un modello gestionale e organizzativo comune volto a fornire una risposta unitaria, efficiente e completa alle richieste di prestazioni degli utenti interni ed esterni. A tal fine il Dipartimento adotta codici di comportamento uniformi per quanto riguarda in particolare gli aspetti clinico-assistenziali, didattici, di ricerca, etici, medico-legali, giuridici ed economico-finanziari.

Il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica.

Art. 35

Tipologia dei Dipartimenti

(31)

Il Dipartimento strutturale è un' aggregazione stabile di strutture complesse che trova ragion d’essere quando serve a razionalizzare, sia in termini di efficienza che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative non altrimenti aggregabili.

Anche il Dipartimento funzionale, o per obiettvi, è un' aggregazione di strutture con il compito dell' integrazione funzionale delle attività delle singole strutture componenti finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi.

Il Dipartimento funzionale non è dotato di autonomia gestionale e non è soggetto a rendicontazione analitica.

Una medesima struttura, complessa o semplice a valenza dipartimentale, può far parte di più Dipartimenti funzionali, oltre che del proprio Dipartimento strutturale.

Il Dipartimento interaziendale aggrega strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che appartengono ad Aziende diverse.

Condizioni per la costituzione sono l’indicazione delle finalità e degli obiettivi perseguiti, l’individuazione delle strutture che ne fanno parte, la regolazione dei rapporti inter-aziendali con specifico contratto (riguardo a personale, strutture, apparecchiature, posti letto, obiettivi, incentivi, responsabilità...) con contestuale approvazione del regolamento di Dipartimento.

.Va inoltre individuata l’Azienda prevalente, cui compete la nomina del Direttore di Dipartimento, su proposta del Comitato di Dipartimento.

L’Azienda può costituire, per raggiungere specifici obiettivi, oltre che Dipartimenti funzionali, anche Gruppi di Progetto. I Gruppi di Progetto sono costituiti tra strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale che operano in collegamento tra loro, con “ modalità dipartimentali”.

Art. 36

Funzioni dei dipartimenti sanitari ed amministrativi

I dipartimenti svolgono funzioni di direzione, di coordinamento e di valutazione dei risultati conseguiti nell’area omogenea di competenza.

Le funzioni dei dipartimenti comprendono in particolare:

a) definizione dei progetti e programmi, individuazione degli obiettivi prioritari, allocazione delle risorse e dei mezzi funzionali a supporto della direzione generale e nei confronti delle strutture a esso afferenti;

b) coordinamento e guida nei confronti del livello operativo e verifica dei risultati conseguiti, concorrenti al processo di revisione periodica delle strategie aziendali e dell’assetto organizzativo e produttivo;

c) studio, applicazione e verifica dei sistemi (linee guida, percorsi diagnostici, profili di cura,…) per conferire la massima omogeneità alle procedure organizzative, amministrative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature;

(32)

e) individuazione e promozione di nuove attività e modelli operativi nello specifico campo di competenza . Organizzazione della didattica;

f) gestione del budget assegnato al dipartimento.

I dipartimenti sanitari oltre alle funzioni di cui al comma 1, svolgono, in particolare, le seguenti: a) utilizzazione ottimale e integrata degli spazi assistenziali e non assistenziali, del

personale e delle apparecchiature finalizzata alla migliore gestione delle risorse, alla massima efficacia delle prestazioni nonché alla razionalizzazione dei costi;

b) coordinamento tra le attività, del dipartimento e le attività extra ospedaliere per una integrazione dei servizi;

c) promozione di iniziative volte a umanizzare l’assistenza all’interno delle strutture dipartimentali;

d) valutazione e verifica della qualità dell’assistenza fornita da effettuarsi adottando le opportune metodiche con particolare riguardo alle prestazioni fornite ai pazienti, alle verifiche delle procedure e dei risultati ottenuti, al miglioramento delle conoscenze e dei circuiti interni comunicativi, all’ottimizzazione delle risorse.

Art. 37

Comitato di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento è costituito dai responsabili delle strutture complesse e dai responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti a ciascun dipartimento.

Sono individuate dal Direttore di Dipartimento le figure professionali del Comparto che partecipano al Comitato di Dipartimento, nella misura e nelle tipologie previste dal regolamento del Comitato medesimo.

Secondo la tipologia del Dipartimento e l’organizzazione dell’Azienda possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute:

a) i responsabili di strutture semplici facenti parte di strutture complesse appartenenti al dipartimento stesso;

b) i responsabili di strutture, semplici o complesse, anche non appartenenti al dipartimento, ma con esso interagenti;

c) i rappresentanti di enti, associazioni e categorie professionali che interagiscono con il dipartimento

E’ facoltà del Comitato di dipartimento estendere ad altri soggetti la partecipazione alle sedute.

Le funzioni del Comitato di dipartimento sono, essenzialmente, di natura propositiva e consultiva, in relazione alle materie individuate dalle disposizioni regionali.

Ciascun dipartimento adotta specifico regolamento per il funzionamento del Comitato, sulla base delle citate disposizioni regionali.

(33)

Art. 38 Il Distretto

Il Distretto diventa il garante dell’integrazione orizzontale (tra i servizi che erogano le Cure Primarie ) e verticale (tra i servizi di cure primarie e specialistiche), regolatore della rete di relazioni tra cure primarie, ospedale e residenzialità territoriale.

In questo contesto il Distretto si delinea come il livello organizzativo che, prendendo in carico i bisogni dei cittadini, articola e presidia i percorsi di cura utilizzando il ventaglio dell’offerta di servizi sanitari,, garante dei percorsi complessivi dei pazienti.

Tutto il personale dei ruoli sanitario tecnico ed amministrativo assegnato al Distretto dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore del Distretto.

Art. 39

L’organizzazione del Distretto

L’organizzazione distrettuale garantisce l’erogazione dei LEA territoriali ed il coordinamento organizzativo delle attività integrate con caratteristiche multiprofessionali, informazione ed orientamento dei cittadini, organizzazione dell’accesso e coordinamento del percorso terapeutico.

La funzione di Direzione Distrettuale viene svolta in stretta correlazione con la Direzione Generale dell’Azienda per:

- Definire e governare i fabbisogni complessivi di assistenza della popolazione residente sul territorio di riferimento

- Definire il livello delle risorse (personale, tecnico-strumentali, strtturali) disponibili per le singole strutture territoriali, compresi i gruppi di cure primarie, sulla base delle risorse generali assegnate al distretto

- Individuare con i servizi territoriali gli specifici obiettivi di salute e gestionali - Concordare con la Direzione Generale le modalità di monitoraggio e

- di controllo gestionale tenendo conto del ruolo e dell’interrelazione delle diverse articolazioni funzionali presenti nel territorio

- Proporre alla Direzione Generale il programma delle attività territoriali

- Partecipare all’attività del Comitato dei sindaci del Distretto in funzione di riferimento della direzione Generale fornendo le informazioni , discutendo le iniziative gestionali, assumendo le proposte delle Amministrazioni locali

- Fornire il supporto necessario al Comitato dei Sindaci per l’elaborazione dei PEPS.

- Coordinare con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali le modalità di interrelazioni operative di integrazione rispetto alle attività socio-sanitarie integrate

- Gestire i rapporti con i soggetti pubblici e privati accreditati nell’ambito delle relazioni stabilite al livello aziendale

- Relazionarsi con le associazioni di volontariato proponendo le possibili interrelazioni - Contribuire con le Direzioni degli altri Distretti a definire le relazioni con le strutture

(34)

- Gestire e verificare i flussi informativi dei dati di attività e di utilizzo delle risorse sia verso l’esterno dell’azienda sia verso le singole strutture operative.

- Gestisce in collaborazione con le ausilioteche del territorio l’assistenza protesica ed integrativa,svolgendo funzioni autorizzative,di verifica e controllo sui prescrittori e sui fornitori,

Lo strumento di governo del quale si avvalgono i Direttori di Distretto all’interno dei servizi sanitari del territorio è l’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, con funzioni propositive e tecnico-consultive, nonché di interrelazione funzionale e tecnico operativa rispetto alle rete dei servizi e delle attività distrettuali.

Tale Ufficio è composto dal Direttore del Distretto, dai Direttori dei Dipartimenti territoriali, dai Direttori delle Strutture Complesse territoriali, dal responsabile infermieristico del Distretto, dai rappresentanti dei mmg/pls e dai medici specialisti convenzionati con il SSN ed è integrato, nelle materie afferenti l’area socio-sanitaria dal Direttore dell’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali di riferimento.

Viene istituito il tavolo di coordinamento interdistrettuale presieduto dal Direttore Sanitario di Azienda e formato dai Direttori di Distretto con il compito di uniformare ed elaborare protocolli operativi aziendali in comune ai 6 distretti.

Al tavolo potranno partecipare su invito i responsabili delle Strutture sanitarie e/o amministrative del territorio, nonchè altri Dirigenti aziendali per quanto opportuno

Art. 40 Strutture complesse

Le strutture complesse aziendali sono esclusivamente quelle previste nel presente atto aziendale e si qualificano in quanto sono dotate di autonomia gestionale.

Art. 41 Strutture semplici

Le strutture semplici sono unità organizzative destinate allo sviluppo di materie e problematiche specifiche cui è preposto un dirigente.

Le strutture semplici sono, in linea generale, articolazioni interne delle strutture complesse fatti salvi i casi in cui siano collocate in posizione di “staff” alla Direzione Aziendale o afferiscano alla Direzione di dipartimento.

Nell’ultimo caso assumono la denominazione di “strutture semplici a valenza dipartimentale”.

(35)

In merito, per quanto concerne l’ambito dell’estinta A.S.L. 17 è in corso l’applicazione del contratto integrativo aziendale. L’organigramma delle strutture semplici, anche degli altri ambiti verrà adeguato all’esito della contrattazione integrativa aziendale dell’ A.S.L. CN1.

CAPO II – LE STRUTTURE “IN STAFF” ALLA DIREZIONE AZIENDALE: DIREZIONE GENERALE

Art. 42

S.C. Servizio Legale

Alla Struttura Complessa “Servizio Legale” sono demandate le seguenti funzioni:

- Attività di assistenza legale, per le vertenze promosse dall’Azienda e nei confronti dell’Azienda, nelle materie di lavoro e previdenza (comprese attività pre e stragiudiziali), di contrattualistica pubblica, di opposizione ad ordinanze ingiunzione di pagamento e per il contenzioso aziendale in generale.

- Attività di consulenza legale, a favore della Direzione aziendale e delle altre strutture dell’Azienda;

- Esercizio delle funzioni amministrative e contenziose concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e bevande, di sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria delegate alle Aziende dalla legge regionale 35/1996;

- Coordinamento delle politiche aziendali in materia di tutela dei dati personali, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003;

- Attuazione e coordinamento delle normative di carattere generale in materia di diritto di accesso agli atti e semplificazione amministrativa;

- Ufficio per i procedimenti disciplinari ed altri istituti di analoga natura e finalità per le varie categorie di personale, anche convenzionato;

- Riscossione coattiva dei crediti di pertinenza dell’Azienda;

- Gestione delle coperture assicurative aziendali anche in vista della gestione diretta del contenzioso per responsabilità civile della struttura e degli operatori verso i terzi;

- Ufficiale rogante;

- Gestione amministrativa tirocini,borse di studio, volontariato, sperimentazioni non ospedaliere.

L’Azienda riconosce l’autonomia professionale agli avvocati inquadrati nell’ambito della struttura.

Nell’ambito della struttura complessa è istituita la struttura semplice: - S.S. Assicurazioni aziendali

Art. 43

(36)

- Attività di segreteria di Direzione in senso stretto: segreteria telefonica e gestione agenda appuntamenti;

- Gestione e archiviazione di deliberazioni e determinazioni provenienti dalle diverse articolazioni aziendali;

- Adempimenti connessi alla gestione di un corretto flusso informativo tra Direzione Generale e servizi interni;

- Adempimenti relativi allo smistamento corrispondenza e conseguente attribuzione di titolarità di procedimenti;

- Regolare tenuta ed organizzazione del protocollo generale unico e del flusso documentale interno all’Azienda;

La funzione Sistema Informativo Direzionale cura:

- L’acquisizione, l’elaborazione e l’invio dei flussi informativi che, per previsione regionale o ministeriale, devono essere attivati dall’Azienda (Ricoveri, Specialistica ambulatoriale, FIM, ecc.);

- L’acquisizione delle banche dati validate dei flussi sopra indicati;

- I flussi informativi necessari ad alimentare gli strumenti presenti in Azienda (datawarehouse, cruscotti direzionali, ecc.) per il monitoraggio della produzione degli erogatori interni, della mobilità passiva, ecc.;

- La realizzazione di statistiche a valenza sia amministrativa che sanitaria;

- La collaborazione con altri Servizi per tutte le attività inerenti gli obiettivi della Direzione Generale, le richieste esterne (Comuni, Regione, ecc.) e quelle dei Servizi aziendali che siano attinenti alle funzioni sopra citate.

Nell’ambito della struttura complessa è istituita la: - S.S. Affari generali

Art. 44

S.C. Programmazione e politiche di budget

La Struttura Complessa Programmazione e politiche di budget garantisce:

- la collaborazione alla Direzione Generale per la definizione delle strategie aziendali

- la collaborazione alla Direzione Generale per la traduzione di tali strategie in obiettivi e indicatori che rappresentano il contributo atteso da ogni Centro di Responsabilità, in modo che il loro raggiungimento coincida con la realizzazione degli obiettivi che l’azienda intende effettivamente perseguire

- la definizione del sistema di budget per gli obiettivi in rapporto alla individuazione dei livelli di autonomia decisionale risultanti dal modello organizzativo aziendale

(37)

- supporto alla Direzione Generale nella negoziazione del budget con i Centri di Responsabilità, in quanto componente e coordinatore del Comitato budget aziendale

Art. 45

S.C. Comunicazione/Bilancio sociale

La struttura supporta la Direzione Generale nella comunicazione e nelle relazioni esterne, opera per diffondere l'apprezzamento e l'immagine dell'Azienda, gestisce attività di marketing in coerenza con le sue proprie strategie, pianifica l'attività di comunicazione interna per favorire la coesione ed il senso di appartenenza tra i dipendenti, ed esterna per un corretto flusso di informazioni verso i cittadini e gli organismi ed organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini o di promozione di interessi collettivi.

Cura la predisposizione del bilancio sociale, quale strumento di rendiconto della gestione aziendale nell’ottica di una comunicazione trasparente ed esaustiva per consentire ai diversi interlocutori di conoscere e giudicare l’operato dell’Azienda.

La predisposizione del bilancio sociale comporta la definizione del sistema di rendicontazione; la rilevazione delle informazioni necessarie alla sua formazione coinvolgendo le strutture interne. Il bilancio viene elaborato con cadenza periodica (annuale) permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni dell’amministrazione.

Nell’ambito della struttura complessa è istituita la struttura semplice: - S.S. Ufficio relazioni con il pubblico

Spetta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico la gestione delle relazioni con il cittadino mediante l'ascolto del cittadino, l'offerta di informazioni, la raccolta di suggerimenti e reclami secondo precise norme regolamentari. L’ufficio redige la Carta dei Servizi e valuta la qualità percepita dagli utenti attraverso l’analisi delle segnalazioni/reclami e mediante la realizzazione di indagini di soddisfazione e sul clima aziendale in collaborazione con l’ufficio qualità.

Art. 45 bis S.S. Ufficio stampa

L’Ufficio stampa è il servizio dedicato allo sviluppo della comunicazione interna (intranet, newsletter aziendale) ed esterna (rapporti con i media, internet, linee editoriali).

La comunicazione “on line” (intranet ed internet) è gestita in collaborazione con la S.C. Comunicazione/Bilancio sociale.

L’Ufficio promuove rapporti con Enti locali ed Amministrazioni pubbliche, con imprese private e del privato sociale anche attraverso esperienze di benchmarking; supporta organizzativamente attività convegnistiche ed eventi di specifico interesse aziendale e ricerca e gestisce le sponsorizzazioni.

Riferimenti

Documenti correlati

27 2698 CALLONI LUISELLA VIRGINIA

1 4288 ABBATE GIORGIO

VISTA la delibera n° 3 del Senato accademico della seduta del 10 febbraio 2021, con la quale si approva la attivazione del “Corso di specializzazione per le attività di

Oggetto: Tabella di valutazione dello strumento musicale - Allegato 3 al D.M. In riferimento ai quesiti pervenuti sui titoli valutabili per l’inserimento nella graduatoria

PRESO ATTO che è stato predisposto il programma triennale 2021-2022-2023 nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 100.000 € per l'anno 2021

08 Politica del Farmaco e Dispositivi Elenco regionale dei punti di vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN.. Aggiornato

dott.ssa Lucia Roncaccia.. ALLEGATO 1 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

E' indetta una selezione per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ad esperto esterno, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile