SEMINARI DI STUDIO FIUGGI 5-6/8-9 GIUGNO 2009 SESSIONE PER I SEGRETARI DEI COLLEGI
L’ente Collegio Ipasvi L’ente Collegio Ipasvi
Funzioni, adempimenti, responsabilità del Segretario
A cura di
Barbara Mangiacavalli Claudia Runci
DLCPS 13/9/1946 n. 233 – Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
DPR 5/4/50 n. 221 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Dlcps 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
L. 29/10/54 n. 1049 – Istituzione dei Collegi delle Infermiere
professionali, delle Assistenti sanitarie visitatrici e delle Vigilatrici d'infanzia
L. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
DPR 28/12/00 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
art. 3 - Formalità e adempimenti del Consiglio direttivo art. 3 - Formalità e adempimenti del Consiglio direttivo
I consiglieri eletti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al consigliere anziano entro tre giorni dall’elezione
Entro otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo viene convocato dal consigliere più anziano di età
La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione
L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione delle cariche così come descritte all’articolo seguente e alla eventuale discussione delle linee programmatiche del triennio di carica
art. 4 - Rinuncia alla carica art. 4 - Rinuncia alla carica
L’iscritto eletto può rinunciare alla carica attraverso una comunicazione formale al consigliere anziano entro tre giorni dall’avvenuta elezione e comunque non oltre la data della convocazione della prima seduta del Consiglio Direttivo
Linee Guida
per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali
art. 5 - Dimissioni alla carica di Consigliere art. 5 - Dimissioni alla carica di Consigliere
Il consigliere può dimettersi attraverso una comunicazione formale al Presidente
Il consigliere dimissionario non viene sostituito e il Consiglio direttivo continua la propria attività con i limiti descritti all’articolo 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221
Qualora il consigliere dimissionario avesse rivestito una carica, si procede senza ritardo alla nomina della nuova carica
art. 6 - Insediamento del Consiglio direttivo e relativi adempimenti art. 6 - Insediamento del Consiglio direttivo e relativi adempimenti
Come primo adempimento obbligatorio, i consiglieri devono eleggere in sequenza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere
La votazione avviene per scrutinio segreto o, all’unanimità, per acclamazione
art. 7 - Sede delle riunioni art. 7 - Sede delle riunioni
La sede delle riunioni del Consiglio direttivo è fissata di norma presso la Linee Guida
per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali
art. 31 - DPR 221/50 art. 31 - DPR 221/50
Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l’archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del
Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso
Spetta al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il Tesoriere
Funzioni e responsabilità dei segretari estrapolate dalla norma Funzioni e responsabilità dei segretari estrapolate dalla norma
- Il Segretario e il Tesoriere, per le materie di competenza, collaborano con il Presidente alla stesura dell’odg, determinato dal Presidente, che
Le funzioni del segretario del Collegio Ipasvi
- È responsabile del regolare andamento dell’ufficio, mentre il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirige l’attività degli uffici (art. 29 DPR 221/50) essendone il legale rappresentante
- Ha l’affidamento dell’Archivio (protocollo e gestione dei documenti, con relativa archiviazione)
- Tenuta dei registri dei verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea degli iscritti (redazione, tenuta e archiviazione)
- Tenuta dei registri delle deliberazioni del Consiglio direttivo (redazione, tenuta e archiviazione)
- Tenuta di ogni altro registro prescritto dal Consiglio direttivo - Potere di autentica di documenti
- Controfirma dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (art.
32, comma 3 DPR 221/50)
- Informative e formazione del personale in merito a particolari Funzioni e responsabilità dei segretari estrapolate dalla norma
LE FUNZIONI E GLI ADEMPIMENTI DEL SEGRETARIO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nell’ambito del Consiglio DirettivoConsiglio Direttivo, il segretario contribuisce alle
attività di rappresentanza, guida e tutela del gruppo professionale che il Consiglio Direttivo svolge secondo quanto previsto dal DLCPS
233/46 e dal DPR 221/50
In quanto organo collegiale, il Consiglio Direttivo esprime la propria volontà mediante un particolare procedimento che si conclude con l’adozione di un particolare atto: la deliberadelibera, e che viene documentato , dal verbaleverbale
Delibera e verbale sono atti formati a cura del segretario, secondo definite procedure
Dalla attivazione corretta di tali procedure dipende la validità della delibera e del verbale e, conseguentemente, la validità della volontà
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Direttivo Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Direttivo si s inserisce nel concetto più ampio di procedimento amministrativo
mediante il quale il Collegio, in quanto ente pubblico autarchico, agisce per il perseguimento dei propri fini istituzionali
▪ Il procedimento amministrativoprocedimento amministrativo si articola in 4 fasi :
L’iniziativa
L’istruttoria
La fase costitutiva o decisoria
La fase integrativa dell’efficacia
Nel caso di formazione della volontà di un organo collegiale, come il Consiglio Direttivo, la fase costitutiva del procedimento si apre con un sub-procedimento finalizzato all’adozione della delibera
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo Direttivo
La delibera è l’atto con cui un organo collegiale esprime la propria delibera volontà
Fasi del sub-procedimento per l’adozione della delibera sono:
▪ la convocazione
▪ l’adunanza/riunione
▪ la discussione
▪ la votazione
▪ la verbalizzazione
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – L’adozione della deliberaL’adozione della delibera
La convocazione
La convocazione è l’atto che avvia l’attività di un organo collegiale Nel caso del Consiglio Direttivo, la convocazione è di competenza del presidente che vi procede di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio
La convocazione ordinaria deve essere effettuata, almeno 5 giorni ordinaria
naturali consecutivi prima della riunione, con qualunque mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione
La convocazione d’urgenza, per ragioni di documentata urgenza, può d’urgenza essere fatta fino a 1 giorno prima della riunione per le vie brevi o per telegramma, fatta salva la garanzia della comunicazione dell’ordine del dell’ordine del giorno
giorno
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – La convocazioneLa convocazione
L’eventuale ritardata o mancata ricezione della convocazione da parte di uno dei consiglieri è sanata qualora il consigliere intervenga comunque alla riunione
Elementi essenziali della convocazione Elementi essenziali della convocazione
La convocazione deve contenere a pena di nullità l’indicazione:a pena di nullità - della data
- dell’ora
- del luogo di svolgimento della riunione - l’ordine del giorno
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – La convocazioneLa convocazione
L’ordine del giorno L’ordine del giorno
• E’ determinato dal presidente. Nel caso di convocazione su richiesta di 1/3 dei consiglieri, è proposto da questi e il presidente ne prende atto
• è articolato per argomenti che devono avere una formulazione precisa e la terminologia utilizzata deve essere chiara
• si apre con l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente e con le comunicazioni (di presidente e componenti) che danno luogo a presa d’atto
• può essere modificato e integrato previa comunicazione a tutti i consiglieri
La modifica modifica o l’integrazioneintegrazione dell’odg può avvenire anche durante la
riunione. Le proposte di modifica sono sottoposte all’approvazione del Consiglio in apertura di seduta e deve esserne data comunicazione agli
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – L’ordine del giorno contenuto nella L’ordine del giorno contenuto nella convocazione
convocazione
▪ Costituisce requisito di legittimità della deliberazione di un organo collegiale di un ente pubblico l’osservanza del procedimento di previa convocazione dell’adunanza dei componenti il collegio e della
comunicazione formale del relativo odg recante indicazione degli argomenti iscritti per la trattazione
▪ La funzione dell’avviso di convocazione delle sedute di un organo collegiale è quella di informare preventivamente i singoli membri degli argomenti in discussione, affinché ciascuno possa intervenire
adeguatamente preparato e al limite possa scientemente decidere la propria partecipazione o meno alle sedute. Pertanto è illegittima una delibera assunta su un argomento che non abbia formato oggetto dell’odg
Giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito
Giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito all’odg all’odg come requisito di legittimità delle deliberazioni
come requisito di legittimità delle deliberazioni
▪ È illegittima la deliberazione del consiglio di un ente pubblico qualora nell’avviso di convocazione manchi l’indicazione degli argomenti che dovranno essere trattati espressa in termini tali da poter dare ai membri del collegio la possibilità di individuare con assoluta certezza l’oggetto che dovrà essere discusso
▪ Nella specificazione dell’odg non deve essere usata né una
formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua
Giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito
Giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito all’odg all’odg come requisito di legittimità delle deliberazioni
come requisito di legittimità delle deliberazioni
La documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a documentazione
disposizione dei consiglieri, presso la sede del Collegio o per via telematica, almeno 2 giorni prima della riunione
La bozza del verbale precedente è inviata ai consiglieri almeno 2 giorni verbale precedente prima della riunione e, in questo caso, il verbale si considera letto
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – Gli altri documentiGli altri documenti
L’adunanza
L’adunanza è espressione della collegialità di un organo Elementi essenziali
Elementi essenziali dell’adunanza, quale requisito della collegialità, sono:
- l’unità di tempo - l’unità di luogo - l’unità di azione
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – L’adunanzaL’adunanza
Perché la seduta del Consiglio Direttivo si possa ritenere valida è
necessario verificare la sussistenza del quorum strutturale (o numero quorum strutturale legale) che comporta la presenza della metà + 1 dei componenti il
consiglio. A tale verifica procede il segretario che riferisce al presidente Se non è raggiunto il quorum strutturale, il presidente può differire differire
l’inizio della riunione per un massimo di 1 ora, dopodichè la seduta viene rinviata
Se il quorum strutturale viene a mancare durante il corso della riunione, questa può essere sospesa per massimo 1 ora. Se alla ripresa dei lavori sospesa non si raggiunge il quorum strutturale la seduta viene rinviata rinviata
In questo caso gli argomenti non discussi sono iscritti in testa all’odg della seduta successiva
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – L’adunanza e il quorum strutturaleL’adunanza e il quorum strutturale
Nessuna seduta di un organo collegiale è valida se non sia presente il presente il presidente
presidente o chi ne fa le veci
La riunione del Consiglio Direttivo non è pubblica, possono intervenire soltanto persone espressamente invitate dal presidente o dal Consiglio per motivi specifici (es. pareri tecnici)
La presenza di estranei non autorizzatiestranei non autorizzati invalida la seduta anche se questi non abbiano partecipato alla discussione
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – Gli altri requisiti per la validità dell’adunanzaGli altri requisiti per la validità dell’adunanza
La discussione
La discussione è condotta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente
Il presidente apre la discussione solo su argomenti all’odg, cede e toglie la parola e, al termine della discussione su ogni proposta di delibera, indice la votazione
Durante la discussione è possibile richiedere l’inversione di uno o più punti all’ordine del giorno
La discussione è riportata in sintesi nel verbale a cura del segretario Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Direttivo –
Direttivo – La discussioneLa discussione
La votazione
La votazione è l’atto con cui si forma la volontà collegiale e determina l’adozione della delibera
Il presidente, terminata la discussione, indice la votazione e i
componenti del CD possono prendere la parola solo per la dichiarazione di voto
La votazione è di norma palese. Il voto del presidente prevale in caso di palese parità
Se la deliberazione riguardi fatti, stati qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al Collegio, si procede alla votazione a scrutinio segreto e, in caso di parità, la proposta di delibera scrutinio segreto è respinta
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – La votazioneLa votazione
Perché una delibera sia legittimamente adottata deve essere verificato il quorum funzionale
quorum funzionale (o maggioranza) che corrisponde a metà + 1 dei presenti. A tale verifica procede il segretario
Il segretario deve riportare espressamente nel verbale: la votazione, le sue modalità attuative (voto segreto o palese) e il suo esito finale. In caso di voto palese vanno indicati i nominativi a favore, contro e
astenuti. In caso di voto segreto nel verbale si tiene nota degli astenuti È previsto per ciascun consigliere il dovere di astenersi dal partecipare astenersi e dall’assistere alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti un interesse diretto personale o dei propri familiari
Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio Il procedimento di formazione della volontà del Consiglio
Direttivo –
Direttivo – La votazione e il quorum La votazione e il quorum funzionalefunzionale
La votazione determina l’adozione della delibera. La formazione della delibera, intesa come atto amministrativo, è un adempimento del
segretario
Atto amministrativo
Atto amministrativo – è una manifestazione di volontà, di conoscenza, di giudizio o misto a rilevanza esterna posto in essere da un’autorità
amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili
La formaforma consiste nella modalità di manifestazione dell’atto
amministrativo. È un elemento essenziale, necessario per l’esistenza giuridica dell’atto stesso
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera La formazione della delibera
La delibera del Consiglio Direttivo
La delibera del Consiglio Direttivo è un atto amministrativo per cui è prevista la forma scritta
Elementi essenziali
Elementi essenziali della delibera, in quanto atto in forma scritta sono: atto in forma scritta
◦ l’intestazione - l’autorità emanante
◦ l’oggetto - bene, comportamento, rapporto o fatto
◦ la data e il luogo di emanazione
◦ i partecipanti - quorum strutturale e funzionale
◦ il preambolo - situazione di fatto e di diritto
◦ i pareri e i controlli finanziario - contabili
◦ la motivazione - le ragioni dell’atto emanato
◦ il dispositivo - dichiarazione di volontà
◦ la firma del segretario e la sottoscrizione del presidente
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera La formazione della delibera
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI via cap città
DELIBERAZIONE n. /09
Prot. Rep.
del Consiglio Direttivo del Collegi IPASVI di Oggetto:
Il giorno presso la sede legale del Collegio Ipasvi
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
verbale n.
COMPONENTI ASSENTI PRESENTI Nome x
Constatata la presenza del numero legale
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI
COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI Nome x
Il preambolo
Il preambolo si compone di una
▪ ▪ parte procedurale in cui è descritto l’iter del procedimento con parte procedurale
riferimento agli adempimenti istruttori necessari all’adozione di quella determinata delibera. Deve evidenziare che sono state seguite
correttamente tutte le procedure di legge
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. / verb. / , nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3 del DLCPS n.
233/46
Convocato con nota prot.
Visto - il DLCPS n. 233/46
- il DPR n. 221/50
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera – Il preambolo La formazione della delibera – Il preambolo
▪ ▪ parte contenutistica nella quale sono descritti i contenuti più parte contenutistica
significativi emersi nell’iter procedimentale: fatti, atti, accertamenti (elementi di fatto), norme giuridiche applicabili all’atto (elementi di diritto)
Gli elementielementi di fatto posso essere indicati in ordine logico, cronologico di fatto o misto
Gli elementi di diritto devono essere indicati solo in ordine cronologicoelementi di diritto Richiamato
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n. / verb.
- l’art. 3 c) del Dlcps 233/46
- la delibera n. / verb. relativa a
Rilevato
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Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera – Il preambolo La formazione della delibera – Il preambolo
La motivazione
La motivazione rende conto del perché il Consiglio adotta la delibera Consiste nell’indicazione:
▪ dei presupposti di fatto che condizionano l’adozione o il contenuto presupposti di fatto dell’atto
▪ delle ragioni giuridiche, cioè le norme che giustificano l’adozione ragioni giuridiche dell’atto
Premesso
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Preso atto
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Atteso
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Considerato
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Ritenuto
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera – La motivazione La formazione della delibera – La motivazione
Secondo l’art. 3 L. 241/90 la motivazione è obbligatoriaè obbligatoria a pena di nullità della delibera, e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione del Consiglio in relazione alle istanze istruttorie
L’obbligo di motivazione non sussiste per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
La motivazione per relationem non risulta dal corpo della delibera ma motivazione per relationem dagli atti precedentemente compiuti nel corso dell’iter procedimentale.
Tali atti da cui risultano le ragioni della decisione devono essere indicati nella delibera e resi disponibili
La motivazione anticipata ricorre quando nei procedimenti a istanza di motivazione anticipata parte il Responsabile del Procedimento, prima di adottare un
provvedimento negativo per il destinatario, è tenuto a comunicargli Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – La formazione della delibera – La motivazione
La formazione della delibera – La motivazione
▪ La mancanza totale di motivazione
▪ l’indicazione incompleta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione
▪ la mancata indicazione degli atti per relationem e dei modi per accedere ad essi
▪ la motivazione illogica o contraddittoria
rendono la delibera illegittima e ne determinano la nullità
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera – La motivazione La formazione della delibera – La motivazione
Nell’adozione di una delibera, più ampia è la discrezionalità tanto più la motivazione deve essere ampia e articolata
La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scegliere tra più discrezionalità amministrativa
comportamenti, tutti giuridicamente leciti, per soddisfare o perseguire un interesse pubblico
▪ Negli atti discrezionali, dopo l’indicazione dei presupposti di fatto e di atti discrezionali diritto, occorre indicare l’esame delle scelte possibili
▪ Per gli atti vincolatiatti vincolati o dovuti non c’è possibilità di scelta per cui il Consiglio si limita a verificare la sussistenza dei presupposti per
l’adozione dell’atto. In questo caso la motivazione si riduce a descrivere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La discrezionalità amministrativa La discrezionalità amministrativa
Il dispositivo
Il dispositivo descrive il contenuto volitivo o dichiarativo dell’atto, deve essere una conseguenza logica e imparziale di quanto emerso nel
preambolo e nella motivazione e deve basarsi sulla valutazione dei vari interessi coinvolti. Costituisce la parte precettiva dell’atto
DELIBERA
1.
2.
STABILISCE
relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: euro ATTESTA
che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza: Titolo, Categoria, Capitolo, Voce
AUTORIZZA
il tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2009 approvato da parte dell’Assemblea nella seduta ordinaria del
DICHIARA la presente delibera immediatamente eseguibile
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione della delibera – Il dispositivo La formazione della delibera – Il dispositivo
Gli allegati sono atti non riportati all’interno del dispositivo ma scritti a allegati parte e allegati alla proposta di delibera di cui costituiscono parte
integrante (capitolati, contratti, regolamenti, offerte di servizi ecc.) L’accesso alla delibera comporta l’accesso anche agli atti allegati richiamati nella stessa, salvo specifiche eccezioni di legge o di regolamento
I documenti allegati ad una delibera devono essere richiamati espressamente nel preambolo e indicati/approvati nel dispositivo Devono essere siglati dal segretariosiglati dal segretario
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
Gli allegati alla delibera Gli allegati alla delibera
Il Consiglio Direttivo ha il potere di riesaminare i propri provvedimenti, modificarli e integrarli con altri più idonei e rispondenti ai fini
istituzionali
Una delibera può essere integrata o integrata modificata con una delibera modificata successiva. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione delle parti modificate o integrate
Una delibera può essere ritirata dal Consiglio Direttivo in autotutela, fatti ritirata salvi i diritti dei terzi, con una delibera di revoca o di annullamento
Il ritiro, mediante l’annullamento d’ufficio, è obbligatorio in presenza di vizi di legittimità riscontrati successivamente
Il potere di autotutela del Consiglio Direttivo – Il potere di autotutela del Consiglio Direttivo – La La
modifica e il ritiro di precedenti deliberazioni modifica e il ritiro di precedenti deliberazioni
La verbalizzazione
La verbalizzazione è l’atto del tradurre in forma scritta il contenuto di quanto viene espresso oralmente.
È l’attività che documenta la formazione della volontà collegiale e ne costituisce l’unica prova
▪▪ Il verbaleIl verbale è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Direttivo (mediante l’adozione delle deliberazioni)
È redatto dal segretario e da lui firmato come segretario responsabile della responsabile della regolarità delle operazioni compiute per la validità
regolarità delle operazioni compiute per la validità della riunione e delle deliberazioni adottate
È poi sottoscritto dal presidente come responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni prese
Definizione normativa di atto pubblico Definizione normativa di atto pubblico art. 2699 cc
art. 2699 cc – Atto pubblico è il documento redatto con le richieste
formalità da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – La verbalizzazione
La verbalizzazione
L’elemento caratterizzante dell’atto pubblico va ravvisato
nell’appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata
percezione
Quindi è atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente le sue funzioni
Rientrano in tale definizione anche gli atti interni formati dal pubblico anche gli atti interni ufficiale per documentare fatti inerenti l’attività da lui svolta e la
regolarità delle operazioni amministrative a cui è addetto
Giurisprudenza (Cassazione) in merito al verbale come Giurisprudenza (Cassazione) in merito al verbale come
atto pubblico atto pubblico
Elementi essenziali
Elementi essenziali che il verbale deve contenere a pena di nullità sono:
▪ denominazione dell’ente
▪ luogo e data della seduta
▪ presenti e assenti
▪ ordine del giorno
▪ sintesi della discussione e indicazione delle deliberazioni prese con le modalità di votazione
▪ orario di inizio e fine lavori
▪ sottoscrizione del presidente e firma del segretario
Nel verbale il segretario descrive l’attività del Consiglio Direttivo in
modo puntuale riportando, oltre agli elementi essenziali, qualsiasi atto o fatto che ritenga degno di nota. Dal verbale deve risultare che l’iter seguito è conforme alle norme regolatrici del procedimento e agli
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La formazione del verbale La formazione del verbale
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI
via cap città
VERBALE n. ( /09)
Prot. Rep.
luogo data
Odg
a) b)
Presenti:
Assenti:
Inizio lavori ore
Sintesi della discussione su ciascun punto all’odg
Il Consiglio direttivo con delibera n. all’unanimità decide
Chiusura lavori ore
DPR 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici
I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le
certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo
(a stampa, con scrittura a mano o a macchina)
Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono
ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo (in dipendenza di errori o omissioni), si provvede (con chiamate in calce) in
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
criteri per la stesura del verbale criteri per la stesura del verbale
Le proposte di rettifica
Le proposte di rettifica al verbale del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto prima dell’approvazione
Sono accolte dal presidente e vengono riportate nel verbale successivo Il verbale è l’unica prova fino a querela di falso della formazione della l’unica prova volontà collegiale
L’invaliditàinvalidità del verbale (per il carattere insostituibile della prova) determina l’impossibilità di dimostrare la formazione della volontà collegiale e determina l’inefficacia della delibera
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
rettifiche, valenza probatoria e invalidità del verbale rettifiche, valenza probatoria e invalidità del verbale
I registri dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati a cura del registri segretario in modo da garantire l’integrità, la completezza e la
riservatezza del loro contenuto e devono essere resi disponibili per motivate richieste di accesso
L’accessoaccesso al verbale è ammesso per chi vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso
Del contenuto delle deliberazioni è assicurata una adeguata comunicazione
Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo – Gli adempimenti del segretario nel Consiglio Direttivo –
La conservazione e l’accesso al verbale e alle delibere La conservazione e l’accesso al verbale e alle delibere
La verbalizzazione in forma scritta dell’attività dell’organo collegiale è requisito sostanziale
requisito sostanziale per la sua esistenza e non è sostituibile con altri mezzi di prova
Il verbale non è un atto collegiale ma solo il documento materiale che non è un atto collegiale attesta, con le garanzie di legge, il contenuto della volontà collegiale.
Quindi, per la sua esistenza e validità, non è necessaria la firma di tutti i componenti il collegio
La lettura e la conseguente lettura approvazione del verbale da parte del approvazione
collegio deliberante hanno solo lo scopo di verificare la corrispondenza tra le deliberazioni assunte e la trascrizione fatta dal segretario. Non
hanno la funzione di rinnovare la manifestazione di volontà a suo tempo espressa a tutti gli effetti dall’organo collegiale
Giurisprudenza (TAR) in merito al verbale di riunione di un organo collegiale
LE RESPONSABILITA’ DEL SEGRETARIO COME LE RESPONSABILITA’ DEL SEGRETARIO COME PUBBLICO UFFICIALE
PUBBLICO UFFICIALE
Il verbale, redatto e firmato dal segretario, è un
Il verbale, redatto e firmato dal segretario, è un atto pubblicoatto pubblico idoneo a idoneo a documentare la volontà espressa dal Consiglio Direttivo
documentare la volontà espressa dal Consiglio Direttivo art. 2699 cc
art. 2699 cc Atto pubblico è il documento redatto, con le richieste Atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato
art. 2700 cc
art. 2700 cc L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso: della L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso: della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
delle dichiarazioni delle parti; degli altri fatti che il pubblico ufficiale delle dichiarazioni delle parti; degli altri fatti che il pubblico ufficiale
Le caratteristiche dell’atto pubblico sono Le caratteristiche dell’atto pubblico sono
La La pubblica fedepubblica fede - consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare - consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto dinanzi al certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto dinanzi al
pubblico ufficiale o degli atti che egli stesso ha compiuto pubblico ufficiale o degli atti che egli stesso ha compiuto
La La redazione da parte di un pubblico ufficialeredazione da parte di un pubblico ufficiale competente per territorio competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie
che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie
La La particolare efficacia probatoriaparticolare efficacia probatoria - è considerato una - è considerato una prova legaleprova legale e e tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un
apposito procedimento: la
apposito procedimento: la querela di falsoquerela di falso
Le responsabilità del segretario come pubblico ufficiale Le responsabilità del segretario come pubblico ufficiale
Nozione del pubblico ufficiale
Nozione del pubblico ufficiale – art. 357 cp – agli effetti della legge art. 357 cp penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Le prove legali in materia civile Le prove legali in materia civile
Sono prove che, una volta prodotte, non possono e non devono essere Sono prove che, una volta prodotte, non possono e non devono essere
oggetto della valutazione del giudice, il quale può solo prenderne atto oggetto della valutazione del giudice, il quale può solo prenderne atto senza rilievo di ogni dubbio. Derogano, eccezionalmente, al principio senza rilievo di ogni dubbio. Derogano, eccezionalmente, al principio
del “prudente apprezzamento” del giudice rispetto alle prove del “prudente apprezzamento” del giudice rispetto alle prove Le responsabilità del segretario come pubblico ufficiale Le responsabilità del segretario come pubblico ufficiale
La querela di falso
La querela di falso è l’unico strumento disponibile per contestare un è l’unico strumento disponibile per contestare un atto pubblico, con riferimento al suo aspetto estrinseco, facendone atto pubblico, con riferimento al suo aspetto estrinseco, facendone
accertare
accertare l’eventuale falsità l’eventuale falsità
La falsità del documentoLa falsità del documento è una discordanza tra la realtà e ciò che è una discordanza tra la realtà e ciò che appare dal documento stesso
appare dal documento stesso
Può riguardare il documento nella sua materialità estrinseca (falsità Può riguardare il documento nella sua materialità estrinseca (falsità
materiale – contraffazione o alterazione) oppure il pensiero espresso in materiale – contraffazione o alterazione) oppure il pensiero espresso in
esso (falsità ideologica – enunciazione falsa del contenuto del esso (falsità ideologica – enunciazione falsa del contenuto del
documento) documento)
Non riguarda invece la veridicità delle dichiarazioni di volontà, rese e Non riguarda invece la veridicità delle dichiarazioni di volontà, rese e
riportate esattamente nell’atto, perché la verità di quanto affermato riportate esattamente nell’atto, perché la verità di quanto affermato
attiene al contenuto intrinseco dell’atto non direttamente percepibile attiene al contenuto intrinseco dell’atto non direttamente percepibile
dal pubblico ufficiale dal pubblico ufficiale
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Falsità in atti - commessa da pubblico ufficiale Falsità in atti - commessa da pubblico ufficiale
Falso materiale
Falso materiale in atto pubblico – art. 476 cp - si ha quando il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso oppure altera un atto vero
Falso ideologico
Falso ideologico in atto pubblico – art. 479 cp - si verifica quando il pubblico ufficiale, nel ricevere o nel formare un atto nell’esercizio delle sue funzioni:
- attesta falsamente che un fatto è avvenuto in sua presenza o è stato da lui compiuto
- attesta di aver ricevuto dichiarazioni a lui non rese - omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
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La querela di falso
La querela di falso è un’iniziativa giudiziaria del giudizio civile volta a è un’iniziativa giudiziaria del giudizio civile volta a porre nel nulla un documento che, per avere efficacia di prova legale, porre nel nulla un documento che, per avere efficacia di prova legale,
potrebbe essere utilizzato in un successivo giudizio e che, essendo potrebbe essere utilizzato in un successivo giudizio e che, essendo
falso, ha l’attitudine a determinare nel giudice un falso convincimento falso, ha l’attitudine a determinare nel giudice un falso convincimento
La querela può essere proposta in via principale o incidentale in La querela può essere proposta in via principale o incidentale in
qualunque stato e grado del giudizio finché la verità del documento non qualunque stato e grado del giudizio finché la verità del documento non
sia stata accertata con sentenza passata in giudicato sia stata accertata con sentenza passata in giudicato
Deve essere proposta dalla parte personalmente
Deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di un o a mezzo di un procuratore speciale
procuratore speciale
La competenza a decidere sulla querela di falso spetta in via esclusiva La competenza a decidere sulla querela di falso spetta in via esclusiva
al tribunale in composizione collegiale ed è obbligatorio l’intervento del al tribunale in composizione collegiale ed è obbligatorio l’intervento del
pubblico ministero.
pubblico ministero. La pronuncia ha efficacia erga omnes
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Autenticazione di copie di documenti da parte del segretario del Autenticazione di copie di documenti da parte del segretario del
Collegio – art. 31 DPR 221/50 Collegio – art. 31 DPR 221/50
Spetta al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati
art. 18 DPR 445/00 - Copie autentiche art. 18 DPR 445/00 - Copie autentiche
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento (nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
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Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli
impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio
Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio
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art. 478 cp - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Sussiste quando il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni:
- supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale
- rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale Le responsabilità del segretario come pubblico ufficiale
Le responsabilità del segretario come pubblico ufficiale
LA GESTIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL LA GESTIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COLLEGIO
COLLEGIO
IL DIRITTO DI ACCESSO IL DIRITTO DI ACCESSO
Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi accesso ai documenti amministrativi
Emanato dal CC FNC con delibera n. 22/09 Emanato dal CC FNC con delibera n. 22/09
Normativa di riferimento Normativa di riferimento
- LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - TU in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni
- DLGS 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni
La gestione dei documenti amministrativi del Collegio La gestione dei documenti amministrativi del Collegio
Il diritto di accesso Il diritto di accesso
Per documento amministrativodocumento amministrativo si intende ogni rappresentazione,
comunque formata (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie) del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dal Collegio e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
Per diritto di accessodiritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dal Collegio
La gestione dei documenti amministrativi del Collegio La gestione dei documenti amministrativi del Collegio
Il diritto di accesso Il diritto di accesso
Per interessati si intende tutti i soggetti privati, compresi quelli interessati
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Per controinteressati si intende tutti i soggetti, individuati o facilmente controinteressati individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
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Il diritto di accesso Il diritto di accesso
Doveri degli organi e del personale del Collegio in merito alla Doveri degli organi e del personale del Collegio in merito alla documentazione amministrativa
documentazione amministrativa
I Componenti il CD, i componenti il CRC e gli impiegati amministrativi del Collegio nell’esercizio delle rispettive funzioni devono mantenere il segreto d’ufficio di cui all’art. 28 L. 241/90
Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o
concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle rispettive funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso
I documenti amministrativi, che entrano nella disponibilità di questi
soggetti a motivo delle funzioni esercitate, non possono essere utilizzati per scopi personali né possono essere divulgati, ceduti o comunicati a terzi
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Il diritto di accesso Il diritto di accesso
Modalità di esercizio del diritto di accesso Modalità di esercizio del diritto di accesso
L’esercizio del diritto di accesso avviene di norma attraverso un accesso informale e un accesso formale
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere
esercitato in via informale mediante richiesta anche verbale all’ufficio via informale competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
Il richiedente deve:
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l’individuazione (oggetto del
procedimento, provenienza, data di emanazione, etc.);
- specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di La gestione dei documenti amministrativi del Collegio La gestione dei documenti amministrativi del Collegio
Il diritto di accesso Il diritto di accesso
La richiesta di accesso informale viene esaminata dal responsabile del procedimento immediatamente e senza formalità. Se accolta, si
conclude mediante:
a) l’esibizione del documento;
b) l’estrazione di copia semplice;
c) l’indicazione delle informazioni atte a reperirlo;
d) altre modalità idonee concordate con l’interessato L’accesso formale
L’accesso formale viene esercitato qualora non sia possibile l’accoglimento della richiesta in via informale, oppure si rilevi
l’esistenza di soggetti controinteressati, o sussistano dubbi sulla
identità, sul potere rappresentativo o sulla sussistenza dell’interesse dichiarato.
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Il diritto di accesso Il diritto di accesso
La richiesta di accesso formale deve essere effettuata per iscritto, attraverso l’indicazione degli estremi del documento oppure degli elementi che ne consentano la rapida individuazione (può essere utilizzato un modello prestampato)
Deve essere inoltre accertata l’identità del richiedente tramite
l’esibizione di un documento di identità valido oppure, se la richiesta viene trasmessa per posta ordinaria o altro mezzo previsto dalla
normativa vigente (telefax, posta certificata, documento sottoscritto con firma digitale), tramite la fotocopia del documento di identità valido
Conclusione e differimento dell’accesso formale Conclusione e differimento dell’accesso formale
La richiesta di accesso formale deve essere evasa entro trenta giorni dal ricevimento giuridico della richiesta (protocollazione o
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Il diritto di accesso Il diritto di accesso
Adempimenti nel caso di presenza di soggetti controinteressati Adempimenti nel caso di presenza di soggetti controinteressati Qualora a fronte dell’esame della richiesta di accesso emerga l’esistenza di soggetti controinteressati, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli stessi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione
I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso
Il Collegio esamina i contenuti dell’opposizione e assume i relativi
provvedimenti. Trascorso tale termine senza che ci sia opposizione, il Collegio provvede in merito alla richiesta di accesso
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Il diritto di accesso Il diritto di accesso
Accoglimento della richiesta Accoglimento della richiesta
L’accoglimento della richiesta di accesso formale avviene con un atto espresso del Collegio e viene comunicata attraverso un documento nel quale vengono indicati luogo, orari e un termine congruo entro il quale poter esercitare il diritto di accesso, comunque non inferiore a quindici giorni
L’interessato, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento, ha la facoltà di richiedere altri documenti appartenenti al medesimo
procedimento o affare o richiamati nel provvedimento oggetto del diritto di accesso
L’esercizio del diritto di accesso avviene presso la sede del Collegio, nelle ore di apertura degli Uffici, alla presenza del responsabile del procedimento o del suo delegato, dall’interessato o altra persona formalmente delegata, le cui generalità vanno descritte in calce
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Il diritto di accesso Il diritto di accesso
L’interessato può prendere appunti, copiare anche parzialmente i documenti o chiedere, a titolo oneroso l’estrazione di copia
L’interessato può richiedere, mediante domanda in carta da bollo, che copia dei documenti e degli atti formati o detenuti dal Collegio in
originale siano rilasciati, previo pagamento dell’imposta di bollo, in copia conforme all’originale
Diniego della richiesta Diniego della richiesta
Il diniego della richiesta di accesso viene comunicato attraverso un provvedimento espresso, nel quale vengono chiaramente indicati i motivi ostativi
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Casi di esclusione e di differimento Casi di esclusione e di differimento
L’esercizio del diritto di accesso è escluso nei casi di divieto di escluso divulgazione previsti dall’ordinamento
Oltre ai casi previsti dall’art. 24 della L. 241/09 e succ. modifiche e integrazioni, e nel rispetto del Dlgs 196/03 e succ. modifiche e
integrazioni, sono sottratti all’accesso:
a) i documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Collegio, che riguardino stati, fatti o qualità personali, situazione patrimoniale e vita privata dei componenti gli organi direttivi e di
controllo e del personale amministrativo in servizio e in quiescenza, ad eccezione della qualifica e della unità organizzativa di appartenenza;
b) le perizie ed i pareri tecnici/legali, anche di autorità pubbliche La gestione dei documenti amministrativi del Collegio
La gestione dei documenti amministrativi del Collegio Il diritto di accesso
Il diritto di accesso
Si dà luogo a differimento dell’accesso ai documenti in materia di:differimento a) gare per l’aggiudicazione di beni, servizi e forniture, fino
all’emanazione del provvedimento finale, con l’eccezione dei documenti protetti dal diritto d’autore e della proprietà intellettuale relativi anche ad opere dell’ingegno e idee originali;
b) procedimenti disciplinari, inchieste interne e atti preliminari, fino alla emanazione del provvedimento finale;
c) risultati delle ricerche, fino alla loro pubblicazione;
d) procedure concorsuali o altre procedure di accesso all’impiego fino alla emanazione del provvedimento finale;
e) i verbali delle operazioni elettorali fino alla conclusione delle operazioni stesse
Tutela del diritto di accesso Tutela del diritto di accesso
Avverso il diniego all’acceso, espresso o tacito o il differimento dello stesso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
La gestione dei documenti amministrativi del Collegio La gestione dei documenti amministrativi del Collegio
Il diritto di accesso Il diritto di accesso
LA GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL LA GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL COLLEGIO
COLLEGIO
LA CONTRATTAZIONE LA CONTRATTAZIONE
Normativa di riferimento Normativa di riferimento
Dlgs 29/93 e successive modifiche e integrazioni
La normativa sancisce che la titolarità formale e sostanziale dello stato giuridico dei dipendenti è assorbita dai CCNL di durata
quadriennale e da due bienni economici
La gestione del personale amministrativo del Collegio La gestione del personale amministrativo del Collegio
La contrattazione La contrattazione
CCNL di riferimento CCNL di riferimento
Contratto integrativo del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007
CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo biennio economico 2008-2009
Due livelli di contrattazione Due livelli di contrattazione - Nazionale
- Decentrata di Ente (per trattamenti accessori, formazione ecc.)
La delegazione trattante nella contrattazione integrativa – art. 10 CCNL La delegazione trattante nella contrattazione integrativa – art. 10 CCNL
1998-2001 1998-2001
a) PARTE PUBBLICA: titolare del potere di rappresentanza o suo delegato (presidente o segretario)
Rappresentanza dei responsabili degli uffici
b) PARTE SINDACALE: soggetti sindacali firmatari del CCNL e RSU Sistema delle relazioni sindacali - artt. 5-6-7 CCNL 2005/2009
Sistema delle relazioni sindacali - artt. 5-6-7 CCNL 2005/2009 - Informazione preventiva (dotazioni organiche, processi di riorganizzazione, formazione)
- Concertazione (produttività, selezioni)
- Consultazione obbligatoria (organizzazione degli uffici, variazioni La gestione del personale amministrativo del Collegio
La gestione del personale amministrativo del Collegio La contrattazione
La contrattazione
Sistema di classificazione del personale - art. 13 CCNL 1998/2001 e Sistema di classificazione del personale - art. 13 CCNL 1998/2001 e
succ. CCNL 2006-2009 succ. CCNL 2006-2009 Tre aree professionali
A tre livelli economici A1-A2-A3 B tre livelli economici B1-B2-B3
C cinque livelli economici C1-C2-C3-C4-C5 Ogni area ha una declaratoria che specifica:
Accesso dall’esterno – requisiti Accesso dall’interno – requisiti
Ogni posizione è esplicitata in termini di conoscenza e contenuti attitudinali
La gestione del personale amministrativo del Collegio La gestione del personale amministrativo del Collegio
La contrattazione La contrattazione
Istituti particolari Istituti particolari
Mobilità art. 27 CCNL 1998/2001
Orario di lavoro art. 17 e seg. CCNL 1994/1997
Formazione art. 26 CCNL 1998/2001 e art. 12 CCNL 2002/2005 La gestione del personale amministrativo del Collegio La gestione del personale amministrativo del Collegio
La contrattazione La contrattazione