Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il
bilancio 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo Confindustria Unione Industriali di Bergamo
25 Febbraio 2016
Marco Rescigno – Paola Carrara
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
Le principali novità introdotte
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Considerazioni di carattere generale:
la nuova Direttiva sostituisce le precedenti 78/660/CEE (IV Direttiva) e 83/349/CEE (VII Direttiva);
concerne il bilancio d’esercizio e consolidato redatto secondo le norme nazionali (Codice Civile e Principi contabili nazionali);
ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi relativi all’informativa finanziaria a carico soprattutto delle PMI (il motto che ha guidato gli estensori della direttiva è stato «Think Small First»).
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Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (G.U.
4/9/2015)
Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 (G.U.
1/9/2015)
Disciplina bilanci
intermediari finanziari ex D.
86/635/CEE (D. Lgs 87/92) e modifiche a provvedimenti
bilanci intermediari
Si applica a tutte le società di capitali che redigono il bilancio d’esercizio e consolidato secondo
il Codice Civile
Le principali novità introdotte
_______________________________________________
Le principali novità introdotte
_______________________________________________
Panoramica generale delle principali novità introdotte:
modificati i principi generali di redazione del bilancio (introduzione del principio di rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma);
introdotti nuovi criteri di valutazione relativi a specifiche voci (valutazione degli strumenti derivati e il criterio del costo ammortizzato);
modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico e introduzione dell’obbligo di redazione del rendiconto finanziario;
semplificazione per le piccole imprese (con l’introduzione delle micro imprese ex art. 2435 ter).
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Le principali novità introdotte –
I principi generali_______________________________________________
È stato introdotto il nuovo principio della rilevanza (punto 4 art. 2423 CC)
Non si tratta di una deroga ai principi per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta;
Si tratta di una semplificazione concessa dal legislatore ma solo se gli effetti sono irrilevanti;
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione
Le principali novità introdotte -
I principi generali_______________________________________________
È stato modificato il principio di redazione relativo alla «prevalenza della sostanza sulla forma» (aggiunto 1 bis art. 2423 bis CC)
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto
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Le principali novità introdotte –
I nuovi schemi di bilancio_______________________________________________
Rendiconto finanziario
La Direttiva 34 non prevedeva l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario ma concedeva agli stati membri la possibilità di introdurre altri prospetti obbligatori.
La scelta del legislatore italiano è stata quella di introdurre nel nuovo art.
2423 del CC l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario.
Non vi sono disposizioni relative al rendiconto finanziario, ai criteri di
redazione o ad eventuali informazioni da fornire rispetto allo stesso in nota integrativa. Si dovrà fare riferimento all’OIC 10.
Le principali novità introdotte –
I nuovi schemi di bilancio_______________________________________________
Art. 2425 bis CC «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio in cui è riferito il bilancio e quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella
d’investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni sui soci»
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IL FLUSSO CHE VA
«SPIEGATO» E’
QUELLO DELLE DISPONIBILITA’
LIQUIDE SARA’ NECESSARIO
IL COMPARATIVO 2015
CREA TRE FAMIGLIE DI FLUSSI FINANZIARI
(OPERATIVI, INVESTIMENTO E FINANZIAMENTO) METTE IN EVIDENZA
LE OPERAZIONI SUI SOCI
Le principali novità introdotte –
Le categorie dimensionali_______________________________________________
La nuova direttiva introduce il concetto di «modularità» del bilancio che dovrà essere completo solo per le imprese che non possono avvalersi delle norme semplificate (composizione e schemi di stato patrimoniale, nota
integrativa, relazione sulla gestione, criteri di valutazione)
Attivo di Stato
Patrimoniale Ricavi Dipendenti Esenzioni concesse
Micro imprese
(art. 2435 ter CC) 175.000 350.000 5
Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione
Imprese che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata (art. 2435 bis CC)
4.400.000 8.800.000 50
Rendiconto finanziario, Nota integrativa limitata ad
alcune voci, Relazione sulla gestione se inserite talune informazioni in nota
integrativa.
Tutte le altre imprese Nessun limite Nessun limite Nessun limite Nessuna
Le principali novità introdotte –
Le categorie dimensionali_______________________________________________
In particolare le imprese ex art. 2435 bis del CC (bilancio in forma abbreviata):
in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 del CC, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
In particolare le imprese ex art. 2435 ter del CC (micro-imprese):
in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 del CC, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (come per art. 2435 bis CC);
in più non si applicano le regole sugli strumenti finanziari derivati. 11
Le principali novità introdotte –
Entrata di vigore e transizione_______________________________________________
Le disposizioni del D. Lgs. 139/2015 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Bilancio 31.12.2016 1° gennaio 2016
Bilancio 31.12.2015
Bilancio redatto norme ante D. Lgs.
139/2015
Entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015
Bilancio redatto con le nuove regole del
D. Lgs. 139/2015
Le principali novità introdotte –
Entrata di vigore e transizione_______________________________________________
L’entrata in vigore di nuove regole contabili comporta in fase di transizione la considerazioni di:
1) VOCI DI BILANCIO GIA’ IN ESSERE AL 1.1.2016
gestione delle modifiche che impatteranno sull’apertura del bilancio 2016 con possibili effetti che potranno essere imputati:
conto economico (come attualmente previsto dall’OIC 29)
patrimonio netto di apertura (non previsto dall’OIC 29 ma dalle regole internazionali).
Impatti retrospettivi. Rappresentano gli impatti del cambiamento che
condizionano i valori iniziali di apertura dei bilanci 2016 (come se i criteri di misurazione fossero già stati adottati in esercizi precedenti). Ad esempio:
contabilizzazione dei derivati in essere al 1.1.2016
cancellazione dei costi di ricerca applicata e pubblicità in essere al 1.1.2016
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Le principali novità introdotte –
Entrata di vigore e transizione_______________________________________________
2) VOCI DI BILANCIO CHE SI ORIGINERANNO DOPO 1.1.2016 gestione nuove operazioni che impattano sulla rilevazione
contabile dei fatti di gestione secondo le nuove regole contabili.
Possono riguardare:
diversa contabilizzazione di elementi dell’attivo, del passivo o di conto economico
nuova contabilizzazione di elementi non considerati in passato (ad esempio i derivati)
Impatti prospettici. Rappresentano gli impatti derivanti dall’introduzione dell’applicazione dei nuovi modelli valutativi
Ad esempio:
applicazione del costo ammortizzato per le voci sorte dopo il 1.1.2016
Le principali novità introdotte –
Entrata di vigore e transizione_______________________________________________
3) stabilire se sfruttare la disposizione transitoria prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 139/2015 che prevede:
crediti, debiti e titoli già in bilancio nel 2015 possono continuare ad essere misurati con criteri ante D. Lgs. 139/2015
l’avviamento già nel bilancio 2015 continua il piano
d’ammortamento senza allinearsi alla nuova normativa.
4) valutare la gestione dell’informativa comparativa relativa al bilancio 2015
Art. 12 D. Lgs. 139/2015 stabilisce che l’OIC aggiornerà i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs.
139/2015. Tali principi risulteranno particolarmente utili alla prima
applicazione delle nuove disposizioni per quanto indicato ai punti
1), 2), 3) e 4). 15
Le principali novità introdotte –
I nuovi schemi di bilancio_______________________________________________
Immobilizzazioni immateriali
Modificata la denominazione delle voce B.I.2 da «Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» a «Costi di sviluppo»
Azioni proprie (immobilizzazioni finanziari e non)
Eliminate le voci B.III.4 e C.II.5 «Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo»
Conti d’ordine
Eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale. Viene
Le principali novità introdotte –
I nuovi schemi di bilancio_______________________________________________
Derivati
Introduzione delle voci destinate alla contabilizzazione dei derivati - B.III.4 Attivo immobilizzato, C.III.5 Attivo circolante, A.VII Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi, B.3 Fondi rischi ed oneri (strumenti
finanziari derivati passivi).
Introduzione di nuove voci di dettaglio destinate alle imprese
«consorelle»
Introduzione di nuove voci relative a partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti e crediti e debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti.
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Le principali novità introdotte –
I nuovi schemi di bilancio_______________________________________________
Aggio e disaggio su prestiti
Eliminato l’obbligo di indicare separatamente gli aggi e disaggi su prestiti nei ratei e risconti. Tale variazione è coerente con le nuove disposizioni in tema di costo ammortizzato.
Conto economico (proventi ed oneri straordinari e componenti finanziarie legate agli strumenti finanziari)
È stata eliminata la macroclasse E nello schema di conto economico.
È stato introdotto nella macro voce D la voce d) relativa alle rivalutazioni/svalutazioni di strumenti finanziari derivati.
Le principali novità introdotte –
Profili fiscali_______________________________________________
Art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria) D. Lgs. 139/2015
«Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Il legislatore non ha fin ora previsto modifiche né alla normativa IRES né a quella IRAP (criticità per l’eliminazione parte straordinaria da conto economico).
Qualora le regole contabili non venissero modificate, si genererebbe un doppio binario civilistico-fiscale con evidenti implicazioni e complicazioni di carattere operativo.
Sarà necessario definire il trattamento fiscale applicabile agli eventuali componenti di reddito che potrebbero emergere a seguito
dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione.
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
DEFINIZIONE
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
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Articolo 2426 c.2 CC come modificato da D.Lgs. 139/2015
Parte eliminata: Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22 bis) e 22 ter), e degli articoli 2427 bis e 2428, terzo comma, numero 6 bis), per la definizione di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato»,
«fair value», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’unione Europea.
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di «strumento finanziario», di «attività finanziaria» e «passività finanziaria», di
«strumento finanziario derivato», di «costo ammortizzato», di «fair
value», di «attività monetaria» e «passività monetaria», «parte correlata»
e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato», si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione
Europea. 21
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario derivato
È uno strumento che detiene, contemporaneamente, tutte le seguenti caratteristiche:
il suo valore varia al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o
indici di credito o di altra variabile («variabili sottostanti»);
non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto che hanno una simile reazione a cambiamenti nelle
condizioni di mercato;
è regolato ad una data futura.
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario derivato
Gli strumenti finanziari derivati vengono sempre contabilizzati in bilancio Esempi di strumenti finanziari derivati:
SWAP;
cap, floor;
acquisti e vendite a termine.
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Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario combinato
Sono strumenti aventi la seguente struttura:
a) contratto primario (detto «ospite»)
b) uno o più contratti (derivati) secondari («incorporati»)
Il contratto derivato genera influenza su alcuni o tutti i flussi dello strumento finanziario combinato
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario combinato
Gli strumenti derivati incorporati in uno strumento finanziario composto devono avere contabilizzazione separata in presenza di tutte le seguenti condizioni:
le caratteristiche economiche e di rischio del derivato non sono strettamente correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;
uno strumento «indipendente» con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato;
lo strumento combinato non è valutato a fair value contro conto economico.
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Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario combinato
Esempi di contratti primari che possono incorporare un derivato sono:
Debiti finanziari o leasing: in quanto potrebbero contenere derivati che influiscono
sull’ammontare degli interessi da pagare;
Contratti per la fornitura di beni e servizi: in quanto
potrebbero contenere derivati che influiscono sul prezzo a cui sono scambiati i beni e servizi stessi.
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: esempio di strumento finanziario combinato
Un contratto di fornitura stabilisce il pagamento in una valuta diversa da: (a) la valuta funzionale di entrambe le parti del contratto; (b) la valuta nella quale il bene oggetto della transazione è normalmente scambiato nel commercio internazionale; (c) la valuta funzionale del paese in cui avviene la
transazione.
Caso: una società norvegese stipula contratto di vendita petrolio ad una società francese. Il contratto di compravendita è in franchi
svizzeri, nonostante il dollaro sia la valuta funzionale per le
operazioni di compravendita di petrolio e la corona norvegese sia la valuta funzionale del venditore. Nessuna delle due parti coinvolte
effettua operazioni commerciali in franchi svizzeri.
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Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: esempio di strumento finanziario combinato Si tratta di un derivato incorporato
Entrambe le società dovranno scorporare il derivato e valutarlo Per il venditore (norvegese) si
tratta di un contratto di vendita di petrolio che incorpora un contratto derivato di acquisto valuta (franchi svizzeri) a
termine
Per l’acquirente (francese) si tratta di un contratto di
acquisto petrolio che incorpora un contratto derivato di vendita valuta (franchi svizzeri) a termine
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: LA
RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2423-bis: principi di redazione del bilancio
1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: il contenuto dello Stato Patrimoniale attivo (1/2)
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
III: Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
….
4) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi
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Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: il contenuto dello Stato Patrimoniale attivo (2/2)
C. Attivo circolante
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
…..
5) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo
strumenti finanziari derivati attivi
….
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: il contenuto dello Stato Patrimoniale passivo
B) Fondi per rischi e oneri:
…..
3) strumenti finanziari derivati passivi
…..
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Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: patrimonio netto
A) Patrimonio Netto
…..
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
…..
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale 3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine.
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Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione in bilancio
_______________________________________________
Art. 2425: conto economico
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) Rivalutazioni:
…..
d) di strumenti finanziari derivati;
19) Svalutazioni:
….
d) di strumenti finanziari derivati.
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
VALUTAZIONE
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche di copertura
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche di copertura
11-bis) …Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin
dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta e quelle dello strumento di copertura. (…)
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Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: distribuibilità degli utili che derivano dalla valutazione al fair value
11-bis) …Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla
valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: «strumento derivato su merci»
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti
finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) Il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) Il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) Si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
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Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: fair value di uno strumento finanziario derivato (1/2)
4. Il fair value è determinato con riferimento:
a) Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il
valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare
facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: fair value di uno strumento finanziario derivato (2/2)
5. Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
L’INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
L’informativa in nota integrativa
_______________________________________________
Art. 2427-bis: informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari (1/2)
1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
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L’informativa in nota integrativa
_______________________________________________
Art. 2427-bis: informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari (2/2)
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
ASPETTI CONTABILI LEGATI ALLE
OPERAZIONI DI COPERTURA
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_____________________________________________
Richiami contenuti negli attuali principi contabili OIC relativamente ai derivati
Prevede che i conti d’ordine debbano accogliere anche gli impegni connessi alla stipula dei contratti derivati, il cui valore dipende o deriva dal prezzo di una data attività finanziaria sottostante oppure dal livello di un dato
parametro di riferimento, come un indice di borsa o un tasso di interesse o di cambio. Si tratta di contratti, le cui tipologie sono molteplici e in continua
evoluzione, di copertura di rischi finanziari o speculativi, da cui derivano diritti e obblighi connessi al trasferimento, tra le parti contraenti, di rischi finanziari connessi allo strumento sottostante o all’indice di riferimento
Cita tra le possibili fattispecie di «altri fondi» i «fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati». Inoltre, con riferimento ai «Fondi per
rischi» prevede che «si potrebbero ricondurre in questa categoria, ove ne
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Richiamo delle regole stabilite dall’articolo 2426 punto 11-bis) I derivati vanno valutati a fair value, anche se si tratta di derivati incorporati
Di regola le variazioni di fair value dei derivati sono contabilizzate a conto economico
Eccezione alla regola di cui sopra sono i derivati che coprono flussi finanziari attesi da un altro strumento finanziario o operazioni
programmate, nel qual caso il derivato va sempre valutato a fair value, ma la contropartita è una riserva di patrimonio, che sarà riversata a conto
economico man mano che i flussi attesi si manifesteranno o al verificarsi dell’operazione programmata
49
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Richiamo delle regole stabilite dall’articolo 2426 punto 11-bis)
L’oggetto coperto dal rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito va valutato simmetricamente al derivato di copertura corrispondente
Perché si possa parlare di copertura deve essere presente, fin dall’inizio della stessa, una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento di copertura e dello strumento o dell’operazione coperta
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Tipologie di copertura previste dallo IAS 39
Fair value hedge: copro il rischio di oscillazione del valore di mercato dello strumento coperto (copro quindi strumenti a tasso fisso);
Cash flow hedge: copro il rischio di oscillazione sfavorevole dei flussi finanziari attesi dallo strumento coperto (copro quindi strumenti a tasso variabile);
Copertura dell’investimento netto in una gestione estera: la società che redige il consolidato detiene una partecipazione in una società estera che redige il bilancio in valuta. La capogruppo intende coprirsi dalle
possibili oscillazioni sfavorevoli nei tassi di cambio tra la valuta della capogruppo e la valuta della controllata estera
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La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Regole di contabilizzazione previste dallo IAS 39 (1/2)
Fair value hedge: le oscillazioni di fair value dello strumento coperto (per la parte di rischio coperta) e dello strumento di copertura (nella loro
totalità) sono contabilizzate a conto economico
Cash flow hedge: le variazioni dei flussi finanziari attesi dello strumento di copertura (ovvero il fair value), per la parte efficace, sono sospese in una riserva di patrimonio netto fino a che non si manifestano i flussi attesi dello strumento coperto; in tale momento sono riversate a conto
economico. La parte non efficace delle variazioni attese nei flussi correlati allo strumento coperto si imputano immediatamente a conto economico (in quanto corrispondenti ad una componente di inefficacia della
copertura)
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Regole di contabilizzazione previste dallo IAS 39 (2/2)
Copertura dell’investimento netto in una gestione estera: le
oscillazioni di fair value dello strumento di copertura si contabilizzano come quelle relative alla copertura dei flussi finanziari (contro riserva di PN) e si riversano a conto economico alla cessione dell’investimento.
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La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
IAS 39: Documentazione obbligatoria a supporto dell’operazione di copertura
La presenza di documentazione attestante la relazione di copertura è condizione indispensabile per applicare l’hedge accounting
La documentazione deve essere presente sin dall’inizio dell’operazione (quando stipulo il derivato) e deve riguardare:
obiettivo dell’azienda nella gestione del rischio (oggetto di copertura) strategia di copertura sottostante l’operazione
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
IAS 39: test di efficacia
I principi contabili internazionali stabiliscono un intervallo di tolleranza compreso tra 80% e 125% per considerare la copertura efficace (tale intervallo è dato dal rapporto tra oscillazioni di fair value della posta coperta e della posta oggetto di copertura)
Al di fuori di tale intervallo, la copertura è considerata inefficace e il
derivato si valuta, come previsto come regola generale, a fair value contro CE, mentre la posta coperta si valuta in base al criterio previsto per la
categoria di appartenenza
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: LA TRANSIZIONE ALLE NUOVE REGOLE DI
CONTABILIZZAZIONE
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione _______________________________________________
Le novità introdotte dal D. Lgs.139/2015 hanno impatto sulle riaperture dei saldi all’1/1/2016
Le regole riguardanti i derivati non rientrano infatti tra quelle per le quali il decreto prevede una possibilità di applicazione prospettica
Ci si dovrà pertanto comportare come se le regole dell’art.2426 c.11-bis) fossero sempre state applicate
Si è comunque in attesa dei documenti OIC (art. 12 c.3 D. Lgs.139/15 stabilisce che l’OIC aggiorna i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto)
Sarà a breve prodotto documento ad hoc sui derivati, inizialmente in stato di bozza per pubblica consultazione
Il documento dovrà chiarire anche la gestione della transizione
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La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
cosa fare?
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Poiché il Codice Civile parla di «stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura», ai fini della transizione è opportuno acquisire la documentazione a supporto dei derivati in essere che si intendono
considerare di copertura
Esempio: Se un’impresa ha ottenuto in passato un mutuo a tasso variabile ed ha sottoscritto un interest rate swap per coprirsi dalle oscillazioni attese nei flussi di cassa, è necessario che abbia sia documentazione relativa al mutuo, che documentazione relativa al derivato, per capire se la relazione è o meno di copertura (nel frattempo, ad esempio, il mutuo potrebbe
essere stato estinto anticipatamente mentre il derivato è ancora in essere)
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
cosa fare?
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È inoltre necessario, in generale, identificare tutti gli strumenti finanziari derivati in essere, allo scopo di procedere alla loro iscrizione iniziale
È quindi opportuno effettuare un’analisi del proprio portafoglio di strumenti finanziari per identificare quali soddisfano la definizione di derivato
Tali strumenti, a seconda del segno della valutazione, andranno quindi contabilizzati tra le attività o le passività finanziarie con contropartita CE, a meno che non si tratti di una copertura di flussi finanziari o di
un’operazione programmata o dell’investimento netto in una gestione estera
Inoltre, è bene identificare processi, ruoli e responsabilità per la gestione di misurazione e monitoraggio del fair value
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La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
esempio sui derivati speculativi
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L’impresa presenta, al 31.12.15, i seguenti due derivati non di copertura:
derivato A: fair value positivo di 100 derivato B: fair value negativo di 150
Al 31.12.15, l’impresa contabilizza solo i 150 di FV negativo nei fondi per rischi ed oneri, mentre i 100 di FV positivo non sono contabilizzati.
All’1/1/16, anche i 100 di FV positivo devono essere contabilizzati in base alla regola stabilita dall’art.2626 11-bis).
OIC dovrà chiarire come effettuare tale contabilizzazione.
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
conseguenze
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Maggiore volatilità del conto economico
Il sistema di budgeting dovrà tenere conto degli effetti attesi dalle relazioni di copertura in essere (effetti non materiali, se si tratta di coperture ben strutturate) e dai derivati speculativi in essere, sulla base delle previsioni disponibili relativamente alle variabili finanziarie interessate
Poiché il dato del fair value finirà in bilancio, non sarà più sufficiente richiedere alla controparte il mark to market a fine anno
Sarà opportuno attrezzarsi per:
comprendere la logica delle operazioni;
individuare i mercati di riferimento ed eventuali quotazioni ufficiali, se disponibili;
individuare adeguate tecniche di valutazione del fair value;
monitoraggio e responsabilità.
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ALTRI IMPATTI
Altri impatti – Azioni proprie
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Ante D. Lgs. 139/2015
l’iscrizione nell’attivo di stato patrimoniale (tra le
immobilizzazioni o circolante a seconda della destinazione), la costituzione ai sensi dell’art.
2357-ter di una riserva indisponibile (posta di patrimonio netto)
Post D. Lgs. 139/2015
non è più consentita
l’iscrizione nell’attivo di stato patrimoniale
l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione di patrimonio netto di egual misura tramite iscrizione nel passivo di una specifica
riserva con segno negativo
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Altri impatti – Azioni proprie
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Come presumibilmente ci comporteremo in fase di transizione?
è necessario che le azioni proprie siano trasferite con segno negativo nel patrimonio netto (nuova riserva passivo macroclasse A) – X.Riserva
negativa per azioni proprie in portafoglio),
quanto già iscritto a patrimonio netto nelle riserva azioni proprie deve essere riclassificato nelle altre voci di appartenenza del patrimonio netto, le movimentazioni delle azioni proprie daranno luogo solo a variazioni del patrimonio netto senza interessare il conto economico,
nel bilancio 2016 si porrà il problema di come adattare i dati comparativi.
Altri impatti – Conti d’ordine
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Il D. Lgs. 139/2015 elimina la disposizione che richiede di indicare in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine
Ante D. Lgs 139/2015 Art. 2424 CC prevedeva «in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o
indirettamente […]; devono risultare inoltre gli altri conti d’ordine»
OIC 22 «Conti d’ordine»
Post D. Lgs 139/2015
Sostituito art. 2429 co 1 n. 9 la nota integrativa deve indicare
«gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società»
OIC 22 «Conti d’ordine»? 65
Altri impatti – Bilancio consolidato
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Esonero dall’obbligo di consolidamento. Sono stati elevati i limiti che permettono, se non superati, di essere esonerati dall’obbligo di
consolidato.
Esonero per i gruppi che non superano, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:
totale attivo 20 mln euro (da 17.5 mln)
totale ricavi delle vendite e prestazioni 40 mln euro (da 35 mln) numero medio dei dipendenti impiegati nell’esercizio 250 unità.
Schemi di stato patrimoniale e conto economico. Sono state apportate le medesime modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto
economico previsti dal 2424. Le nuove norme prevedono inoltre che sia predisposto il rendiconto finanziario che diventa parte integrante del bilancio consolidato.
Altri impatti – Bilancio consolidato
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Eliminazione partecipazione primo consolidamento. Viene precisato che ai fini dell’eliminazione della partecipazione in sede di primo
consolidamento la data di riferimento è quella di acquisizione della partecipata.
Differenza da consolidamento. La differenza di annullamento positiva è iscritta nella voce avviamento (in precedenza «differenza da
consolidamento») salvo i casi in cui debba essere imputata a conto economico (in precedenza «portata esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza delle medesima»).
Esonero deposito bilancio sottogruppi. In caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per sottogruppi, è obbligatorio
depositare il bilancio della capogruppo estera redatto in italiano o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale,
cioè l’inglese. 67
Grazie per l’attenzione
Per quesiti o approfondimenti Marco Rescigno
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Rescigno Carrara rescigno@rescignocarrara.it
Paola Carrara
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Rescigno Carrara carrara@rescignocarrara.it
www.rescignocarrara.it