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Capitolo 7 – Danno non patrimoniale 7.1- Danno non patrimoniale: danno esistenziale sofferto dal cittadino- contribuente

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Capitolo 7 – Danno non patrimoniale

7.1- Danno non patrimoniale: danno esistenziale sofferto dal

cittadino-contribuente

Nel nostro sistema giuridico, come visto nei capitoli precedenti, vige il principio secondo cui ciascuno deve comportarsi in modo tale da non ledere la posizione altrui. Si definisce infatti, danno quel pregiudizio che deriva da un comportamento colposo (ossia causato da negligenza, imperizia o imprudenza) o volontario di un altro soggetto. La lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante causata dalla condotta illegittima di una delle parti, configura il c.d. evento di danno. Tale condizione è

necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito da cui scaturisce l’

obbligazione di risarcire il danno che da tale illecito sia derivato. Il danno causato dalla condotta illecita può essere un danno patrimoniale o un danno non patrimoniale. Accanto al danno patrimoniale, cioè la lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio e che è immediatamente valutabile in termini monetari, un ruolo di crescente importanza lo assume il danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale causato dall’attività illegittima dell’amministrazione finanziaria è stato ampiamente analizzato nei precedenti capitoli. Ora andiamo ad analizzare il danno non patrimoniale.

In generale il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica. Si fa riferimento a lesioni che ledono gli interessi della persona come l'onore, la salute, la vita di relazione, il

prestigio, il nome, la perdita di una persona cara, ecc633.

Il codice civile attuale, disciplina il danno non patrimoniale nell’ambito della

responsabilità extra-contrattuale all’art. 2059634. Il legislatore con tale norma prevede

la risarcibilità dei danni non patrimoniali solo “nei casi determinati dalla legge”. La sfera di applicazione del risarcimento è quindi circoscritta, risultando perciò meno ampia rispetto a quella del danno patrimoniale.

633 Navaretta E. (a cura di), I danni non patrimoniali, Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 6 e seg. 634 Art. 2059 c.c. “Il danno non patrimoniale (1) deve essere risarcito (2) solo nei casi determinati dalla

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All’interno del danno non patrimoniale possono essere individuate con funzione meramente descrittiva le categorie del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale635.

Il danno biologico riguarda la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica

un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Tutto ciò indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua

capacità di produrre reddito636.

Il danno morale è la sofferenza soggettiva cagionata da un fatto illecito. Esso attiene prevalentemente ad un ”sentire”, fa quindi riferimento al patema d’animo, allo stess che è stato cagionato al soggetto leso.

Il danno esistenziale invece, indica la modificazione della vita quotidiana arrecata, in senso peggiorativo, dall’evento lesivo. Il bene giuridico che il danno esistenziale intende tutelare è costituito dalle “attività realizzatrici della persona”. Pertanto il danno esistenziale compromette le attività attinenti al fare dell’individuo che costituiscono, in questa prospettiva, le sue attività realizzatrici. Infatti ogni soggetto svolge una serie di attività che gli consentono di realizzarsi, e che, inserite nella propria vita quotidiana costituiscono un momento imprescindibile e di fondamentale

importanza per il proprio equilibrio e in senso lato per lo sviluppo della propria

persona637.

L'identificazione del danno non patrimoniale è stata però oggetto di un lungo percorso

evolutivo638. E’ poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione dell'11 novembre

635 Liberati A., Danno esistenziale e pubblica amministrazione, Utet, Torino, 2005, pag.48 636 www.dirittoprivatoinrete.it

637 Liberati A., Danno esistenziale e pubblica amministrazione, Utet, Torino, 2005, pag.48

638 Nel codice civile del 1865 non esisteva una norma dedicata al danno non patrimoniale come l’art.

2059 del codice civile vigente . Gli artt. 1151 e 1152 cod. 1865, si limitavano a esporre la fattispecie generale di responsabilità, riconducendo sia al fatto cagionato per propria negligenza o imprudenza. Nonostante fosse opinione pressoché unanime che il danno non patrimoniale potesse essere arrecato a seguito di fatto illecito, in mancanza di un’espressa previsione normativa, si discuteva aspramente sul problema della sua risarcibilità . Inizialmente il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. veniva ritenuto risarcibile solo se conseguente alla commissione di un fatto illecito

particolarmente grave e qualificabile come ipotesi di reato; la norma civilistica veniva letta, cioè, in combinato disposto con l’art. 185 del codice penale del 1930, il quale, al secondo comma,

testualmente dispone: “ogni reato, che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere

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2008, n. 26972639, che pronunciandosi a Sezioni Unite, ha cercato di identificare e

delimitare il campo dell'illecito extra-contrattuale relativo ai danni non patrimoniali. La suddetta sentenza interviene infatti riguardo la configurabilità del danno

esistenziale riconosciuta come una categoria autonoma del danno non patrimoniale

dalla sentenza n. 223 del 11 luglio 2003640. La sentenza del 2008 stabilisce invece, che il

danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. Tali casi si

dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso dalla legge (fatto illecito integrante reato) e quella in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una lettura

costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.. Tale suddetta interpretazione porta a

per il fatto di lui”. Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. veniva quindi identificato, tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina , con il danno morale soggettivo della tradizione, ovvero con la lesione di sentimenti, delle affezioni della vittima, e dunque con la sofferenza morale o psichica .Successivamente le fattispecie in cui venne riconosciuto il danno non patrimoniale si ampliarono ed il risarcimento del danno non patrimoniale si ebbe anche al di fuori delle ipotesi di reato. Si ebbe infatti il riconoscimento della categoria del danno biologico , per la prima volta individuata a livello giurisprudenziale a partire dalla sentenza della Cassazione del 6 giugno 1981, n. 3675 e poi definitivamente ammessa come tipologia di danno risarcibile all’interno dell’art 2043 c.c. dalla sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184 .Accanto al danno patrimoniale e al danno non patrimoniale, si venne delineando, timidamente, quindi una terza categoria di danno, ossia il danno biologico. Prima di tale riconoscimento il danno, essendo concepito come perdita economica/patrimoniale e non come perdita di diritti inviolabili dell'individuo, conseguenti alla diminuzione o perdita dell'integrità psicofisica, non era risarcibile nei casi in cui all'evento dannoso non conseguiva una perdita economica o un'ipotesi di reato, tant'è che aldilà della capacità dell'individuo di produrre reddito, non poteva configurarsi una categoria di diritti della persona. Negli anni successivi al danno biologico, collocato all'interno dell'art. 2043 c.c., venivano ricondotti altri tipi di danni. L’originario contenuto del danno biologico risultava quasi snaturato e si imponeva un’operazione di riordinamento. La Corte Costituzionale intervenne, con la sentenza n. 372/1994 e ridefinendo i contorni del danno non patrimoniale e spostando all'interno dell'art. 2059 c.c il danno biologico . Nella definizione degli ambiti del danno non patrimoniale un decisivo punto di approdo è stato segnato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 11.7.2003 . Con tale decisione la Corte Costituzionale, sulle orme delle sentenze della Corte di Cassazione del 31.5.2003 n. 8827 e n. 8828 , attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., ha ripensato gli ambiti di detta norma, ricomprendendo nella definizione di danno non patrimoniale e, conseguentemente, sotto la disciplina dell’art. 2059 c.c., uno schema tripartito. Mentre la suddetta sentenza n. 8828 ricomprendeva nella categoria del danno non patrimoniale solo il danno morale soggettivo e i danni derivanti “dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (comprendendo nella sottocategoria il danno biologico e tutti i danni derivanti dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla per sona, la sentenza n.233 del 11.07.2003 ricomprendeva infatti il dal danno morale soggettivo , il danno biologico in senso stretto , il danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Successivamente si sono avute quattro sentenze ( Cass. sez. Unite nn. 26972,26973, 26974, 26975 del 11 novembre 2008, in Corr. Giur., 2009, pag. 48) che hanno definitivamente stabilito la non configurabilità di una categoria autonoma riguardo al danno esistenziale.

639 Definite le sentenze gemelle. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 in Guida al diritto,

2008, pag. 47, Le altre decisioni recano i numeri: 26973, 26974, 26975

640 Corte Cost. 11.7.2003 n. 233 in Foro it., 2003, I, pag. 2201 con nota di Navarretta, La Corte

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ricomprendere ogni ipotesi in cui sia leso un interesse o un valore inerente alla

persona costituzionalmente garantito641. Questa prospettazione apre nuove frontiere

nella tutela del cittadino/contribuente, nella sua dimensione di “uomo”, a fronte di

violazione della reputazione, della riservatezza e della dignità morale642. In

quest’ultimo caso il giudice deve verificare se si configuri nel caso concreto uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. Il catalogo dei diritti in tal modo inviolabili non costituisce numero chiuso: la tutela non è infatti ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona

espressamente riconosciuti dalla Costituzione in un certo momento storico. Il giudice può rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici idonei a valutare nuovi interessi emersi nella realtà sociale. Tale apertura è consentita dall’art. 2 della Cost., norma che tutela garantisce tutti i diritti inviolabili dell’uomo senza fornire un catalogo espresso643.

Nella medesima sentenza è stato stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva di ogni danno non patrimoniale, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “pregiudizio alle attività non remunerative della persona”, causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato

separatamente solo perché diversamente denominato644.

Definito in generale il danno non patrimoniale, è ora necessario riferirsi al danno non patrimoniale nei casi di attività svolta dalla pubblica amministrazione e più

specificatamente dall’amministrazione finanziaria.

641 Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della

persona costituzionalmente protetti ai sensi dell’art. 2 Cost.

642 Burelli S., La responsabilità civile da atto o da attività istruttoria illegittima, in La Responsabilità Civile

dell'Amministrazione Finanziaria, Questioni teoriche e politiche, a cura di Rossi P., Giuffrè Editore, Milano, 2009, pag. 51: l’autore fa riferimento alla tutela del contribuente a fronte di violazioni della reputazione, della riservatezza causate dalla illegittima attività istruttoria, anche non costituenti reato. Con riferimento invece alle fattispecie costituenti reati l’autore si riferisce, sempre nella fase istruttoria, all’accesso presso il domicilio del contribuente, senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (art. 615 c.p.); alla violazione della di corrispondenza (art. 616 c.p.), alla perquisizione o ispezione personale arbitraria (art. 609 c.p.), al danneggiamento (art. 636 c.p.)

643 Cingano v., La responsabilità dell’amministrazione pubblica e il risarcimento del danno non

patrimoniale, in Diritto e pratica tributaria n. 5/2013, pag. 1138 e seg.

644 Confermato anche dalla successiva sentenza Cass. SS.UU.n. 3677 del 16 febbraio 2009 in

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La pubblica amministrazione risponde dei danni causati (patrimoniali e non) alla stregua delle norme in base alle quali ne rispondono i privati. La risarcibilità del danno non patrimoniale è prospettabile solo se sussistono, oltre ai requisiti di cui all’art.

2043645 c.c., le condizioni previste da una lettura costituzionalmente orientata dell’art.

2059646 c.c. o nei casi espressamente previsti dalle legge.

Con riferimento all’attività della pubblica amministrazione647, la risarcibilità del

pregiudizio non patrimoniale, presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia

addirittura meramente immaginario648). Tutto questo in quanto, in un sistema che

impone un grado minimo di tolleranza, il pregiudizio conseguente alla lesione deve

presentarsi tanto serio da essere meritevole di tutela649.

Con riferimento all’attività della pubblica amministrazione e all’amministrazione finanziaria, prima della sentenza del 2008 (n. 26972) con la quale definitivamente viene riconosciuto che il danno esistenziale non forma una autonoma categoria all’interno della categoria più ampia del danno non patrimoniale, la giurisprudenza riconosce a favore del cittadino il danno esistenziale sofferto.

La sentenza del Tribunale di Venezia del 2007650 riguarda il caso di due diligenti

contribuenti. Essi affidano il pagamento dei loro tributi ad un commercialista che si appropria indebitamente del loro denaro non versando il dovuto. I due contribuenti, una volta appresa la condotta dolosa del professionista, si erano tempestivamente attivati con gli uffici territoriali, per trovare una soluzione. L’amministrazione finanziaria ha invece risposto con uno stillicidio di cartelle e di contestazioni

costringendo i due contribuenti a subire, per ben quindici anni, ingiunzioni, richieste di pagamento, interessi e sanzioni e richieste di prove e documentazioni.

645 Danno ingiusto, condotta antigiuridica, nesso causale

646 Considerando quindi l’art. 2 Cost: essa tutela e garantisce tutti diritti inviolabili dell’uomo, senza

fornire un catalogo espresso.

647 Corte di Cassazione dell'11 novembre 2008, n.26972

648 C.d. danni bagatellari ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria.

649 Gobbi C, Accertamento tributario illegittimo e diritto al risarcimento del danno, Giuffrè Editore,

Milano, 2013, pag. 125

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Il giudice ordinario veneziano (non competente a decidere sulle questioni prettamente fiscali che spettano invece ai giudici tributari) si è "limitato" a risolvere una parte del ricorso riguardo al danno non patrimoniale patito dai due contribuenti.

La sentenza in esame, pur riconoscendo che l’attività dell’amministrazione finanziaria era formalmente legittima, ritiene però, che l’amministrazione finanziaria non abbia rispettato in alcun modo i principi costituzionali previsti dall’art. 97 Cost., né il principio generale dell’ordinamento di buona fede, né i più specifici criteri di economicità ed efficienza che devono caratterizzare l’azione amministrativa in base alle legge

241/1990.Il giudice qualifica il danno de quo come danno non patrimoniale

esistenziale in quanto vi è stato un evidente abbassamento della qualità della vita degli attori.

La sentenza del Tar della Puglia n. 3000/2003 considera risarcibile651 il danno

esistenziale nell’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte delle amministrazioni pubbliche o loro concessionari in quanto possono introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e quindi, quando incidenti su posizioni

costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extra-contrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale.

La sentenza dal Tar Catania del 2001 invece identifica il danno esistenziale nella

mancata o tardiva emanazione di un provvedimento o il suo illegittimo ritiro652.

7.2- Danno morale

Come precedentemente visto il danno morale fa riferimento al patema d’animo transeunte, cagionato dall’illecito. Esso è essenzialmente un “sentire” che attiene alla sfera emotiva dell’individuo.

Nel caso dell’amministrazione finanziaria è stato riconosciuto lo stess da Fisco, specie quando l’erario agisce in assenza di qualsiasi ragione. In tali casi, il contribuente deve

651 Nel caso di specie il TAR conclude per la irrisarcibilità del danno poiché la prova non è stata

adeguatamente documentata.

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essere risarcito doppiamente, soprattutto se il patema d’animo è stato causato proprio dalla negligenza dell’Ufficio.

Come analizzato nei capitoli precedenti, l’amministrazione finanziaria potrebbe essere condannata per lite temeraria a mente dell’art. 96 c.p.c. Nel caso in cui essa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, essa può quindi essere

condannata per lite temeraria non solo con riferimento ai danni patrimoniali ma anche con riferimento a quelli non patrimoniali. Nel risarcimento del danno non patrimoniale possono essere ricomprese le lesioni subite dall’equilibrio psico-fisico del contribuente, accertabile con perizia medico-legale (danno biologico). Può però essere ricompreso nel danno non patrimoniale anche il danno morale causato dalle lesioni subite per lo

stress, per il patema d’animo, per l’ansia dovuta all’effetto della pendenza giudiziale653.

In quest’ultimo caso, il quantum del suddetto danno può essere dedotto sia da nozioni di comune esperienza sia alla stregua del principio ormai costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. comma II).

Questo principio risale ad una sentenza del 2010654, emessa dalla Commissione

Tributaria provinciale di Roma. Nella vicenda l’Agenzia delle Entrate, aveva

perseguitato l’erede di una contribuente, in mora con il fisco, nonostante quest’ultimo avesse rinunciato all’eredità e ciò risultasse chiaramente dalla documentazione

esibita655.

Anche l’iscrizione ipotecaria656, eseguita illegittimamente sull’immobile di un

contribuente, rappresenta una palese violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione e pertanto deve essere risarcito tanto il pregiudizio

economico quanto il danno non patrimoniale subito dallo stesso. L’iscrizione illegittima d’ipoteca viola il disposto del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., e,

conseguentemente, ex art. 2059 c.c.. Tale iscrizione illegittima è generativa di

pregiudizio ai valori costituzionali personali, quali l’onore e la reputazione del soggetto

653 Gobbi C, Accertamento tributario illegittimo e diritto al risarcimento del danno, Giuffrè Editore,

Milano, 2013, pag. 120. Nel caso di specie si fa riferimento all’illegittimo ritiro di un porto d’armi.

654 CTP Roma, sent. n. 52 del aprile 2008, in Giur. Merito, 2008, pag. 2397

655 Cass. sez VI, ord. N. 20995 del 22 settembre 2011, in Il fisco, fascicolo 2 , 46/2011, pag. 7506,

Commissione Tributaria Regionale, Bari, sentenza 18/12/2009

656 Sent. Giudice di Pace di Salerno, 11 maggio 2015, Cass. Sez. III n. 9445 dell’11 giugno 2012 in fisco e

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che ha subito l’illegittima iscrizione. Pertanto tale lesione è risarcibile in re ipsa e liquidabile in via equitativa. Il ristoro del danno morale sofferto dal soggetto, scatta in maniera automatica se il concessionario della riscossione non ha preso atto

dell’avvenuta estinzione del debito, poiché la condotta integra in astratto un reato di

omissione di atti d’ufficio, ex art. 328657, II comma, c. p..

Subire una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni, implica infatti un’alterazione in senso negativo dell’organizzazione della vita quotidiana, comportando anche

un’alterazione alla serenità personale e familiare del contribuente.

657 Art. 328 c.p.:” Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1)

un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

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