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Danno psichico e danno esistenziale

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Academic year: 2022

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Danno psichico e danno esistenziale

Dr. Pietro Zacconi*

Sabato 27 marzo 1999 si è svolto a Piacenza, al Centro Studi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, il convegno dal titolo “Il danno psichico e il danno esistenziale: le nuove frontiere del danno biologico”.

L’iniziativa, coordinata dal Dottor Alberto Siclari, ha avuto il sostegno della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza ed il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Piacenza.

Le sezioni piacentine dell’Associazione medico giuridica Melchiorre Gioia e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati hanno sinergicamente organizzato e gestito il convegno.

I compiti di segreteria scientifica sono stati svolti dal dottor Alberto Siclari, dal dottor Pietro Zacconi e dall’avvocato Dario Mazzoni.

Dopo il gradito saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici Gianfranco Chiappa e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Metti, si sono susseguiti gli interventi dei relatori: il Dottor Raffaele Castiglioni, medico legale ed avvocato in Milano; il Dottor Alessandro Ciprani, medico della Polizia di Stato; il Dottor Giuseppe Bersani, magistrato del Tribunale di Piacenza; l’avvocato Dario Mazzoni del Foro piacentino; il Dottor Stefano Buzzi, medico legale dell’Università di Parma.

Al convegno ha presenziato un folto pubblico, con partecipazione copiosa di avvocati e presenza discreta di medici; a testimonianza dell’interesse suscitato dagli argomenti, diverse sono state le domande rivolte ai relatori a conclusione degli interventi.

Il titolo del convegno ha sottolineato l’attualità delle tematiche affrontate: in tempi recenti vi sono state sentenze che hanno ampliato i confini del risarcimento nell’ambito della responsabilità civile;

tanto la tutela legale del danno psichico è diventata argomento di interesse per il medico legale, quanto il riconoscimento del danno esistenziale si è fatto tema di interesse per l’avvocato.

Molto importante ed illuminante è stata la relazione del Dr. Castiglioni, che ha i paletti per la definizione del danno psichico, individuando quattro tappe per l’accertamento dello stesso: effettuare una diagnosi corretta, stabilire il nesso di causa, individuare temporaneità o permanenza del danno, quantificare il danno.

La prima tappa, la diagnosi corretta, comporta innanzitutto la doverosa distinzione tra danno neurologico e danno psichico: mentre il primo riguarda le lesioni anatomiche del sistema nervoso centrale (compresi gli eventuali risvolti psico-organici) e si accerta con l’esame obiettivo neurologico e con esami strumentali, il secondo colpisce la psiche e una o più delle facoltà che la compongono (conoscitiva, affettivo - istintiva, volitiva) e si accerta con l’esame obiettivo psichico (osservazione + colloquio), integrato dai tests psicodiagnostici. Utile in questo ambito il riferimento al DSM – IV (IV edizione-1994-del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) che consente di uniformare le impostazioni nosografiche psichiatriche; fondamentale il supporto della conoscenza specialistica del medico psichiatra. Per quanto concerne la seconda tappa (stabilire il nesso di causa), premesso che le reazioni psichiche sono il prodotto d’interazione di più fattori endogeni (genetici) ed esogeni (familiari, sociali, ambientali) e che un ruolo importantissimo gioca la persistenza del “substrato psicologico predisponente”, per il danno psichico si deve parlare sempre di concause anziché di semplice unica causa e sempre si dovrà valutare la preesistenza (per cui si aprono due possibili strade di giudizio con forte componente di soggettività: trauma considerato come semplice occasione di scompenso, per il resto del tutto ascrivibile alla preesistenza; oppure trauma con vera e propria dignità di concausa). Per quanto concerne il concetto di temporaneità/permanenza, si deve tener presente l’estrema variabilità evolutiva del disturbo mentale, la sua perenne plasticità e che il fattore lesivo è sempre concausale. Quindi si può considerare permanente il danno psichico(individuandone un preciso fattore lesivo traumatico quale concausa efficiente) solo a distanza di due anni dall’evento

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TAGETE 1 - 2000 2 infortunistico, con tutte le problematiche pratiche che in ambito assicurativo ne derivano. Per quanto riguarda la quantificazione esistono tesi diametralmente opposte: da un lato c’è chi sostiene l’impossibilità di quantificare numericamente il danno psichico, auspicando la valutazione discrezionale del giudice ex art. 1226 c.c.; dall’altro c’è chi propone tabelle o almeno riferimenti valutativi indicativi, nella certezza peraltro che non esiste nel campo un’esperienza sufficientemente consolidata anche perché il disturbo psichico sfugge per sua natura ad un inquadramento numerico obiettivo.

Applicando alla pratica tali principi, che vanno definendosi in ambito giuridico, sono quotidianamente verificabili le difficoltà di traduzione operativa degli stessi, come hanno rilevato nei loro interventi i due relatori, Dott. Ciprani e Avv. Mazzoni. Secondo i dati riportati dal Dott. Ciprani, medico della Polizia di Stato, le concrete possibilità di risarcimento del danno psichico per cause di servizio in Polizia sono statisticamente molto limitate; l’Avv. Mazzoni, del Foro cittadino, ha sottolineato le difficoltà della definizione stessa del concetto di danno esistenziale, che nel tempo siano mutate le sue connotazioni, come stentino i giuristi a riconoscerlo e ad inquadrarlo nelle categorie per natura rigide del mondo legale, quanto sia arduo stabilire il nesso di causalità e lo specifico valore del

“trauma” nell’insieme concausale del danno psichico.

Il giudice del Tribunale di Piacenza magistrato Giuseppe Bersani ha affrontato il problema della quantificazione delle “nuove frontiere del danno biologico” proponendo come unica strada percorribile quella della liquidazione del danno in via equitativa: il codice civile non ne prevede altre, pertanto il giudice non può che seguire quelle.

I casi che possono portare al risarcimento sono tra i più comuni della nostra vita(ad esempio la depressione del lavoratore che ha subito provvedimenti disciplinari o il licenziamento, l’angoscia per la perdita di un familiare, il conseguente venir meno delle aspettative che la sopravvivenza dello stesso avrebbe consentito di mantenere ecc.), ma i problemi aperti e in cerca di una risposta sono diversi. Per esempio, non vi è uniformità geografica di quantificazione del danno (il riconoscimento è superiore tendenzialmente al nord rispetto al sud, forse anche per il più alto costo della vita nel settentrione d’Italia); ancora si pone spesso il problema dell’individuazione delle persone aventi diritto al risarcimento (il convivente “more uxorio”, ha gli stessi diritti del coniuge convivente?); comunque difficoltà esistono nella individuazione stessa, oltreché nella quantificazione del danno.

A tal proposito, il Dott. Stefano Buzzi, medico legale dell’Università di Parma, ha rimarcato la variabilità delle situazioni in rapporto ai differenti quadri di preesistenza psichica: le valutazioni del danno psichico sono dunque da ponderarsi considerando la peculiarità di ciascun caso e richiedono quindi la consulenza di uno specialista e uno spazio temporale di due anni dall’evento per poter addivenire ad un corretto giudizio di permanenza. Utili anche i test psicodiagnostici che il dottor Buzzi ha riportato per conto della dottoressa Tiziana Sartori dell’Università di Parma, impossibilitata a presenziare al convegno.

In definitiva un dato sostanziale è emerso dalle relazioni ed anche dai quesiti rivolti dal pubblico ai relatori: le problematiche trattate sono estremamente attuali, emergenti e pertanto estremamente sentite sia dal medico-legale sia dall’avvocato sia dal giudice: danno psichico e danno esistenziale si propongono come nuove frontiere del danno biologico. Sono talmente nuove da richiedere di definirne esattamente le cause, i confini, i criteri risarcitivi ed ulteriore tempo e momenti di incontro plurispecialistici perché possano essere universalmente e uniformemente recepite dal mondo medico- legale e giuridico.

Organizzato dalle sezioni locali dell’associazione medico giuridica Melchiorre Gioia e dell’associazione italiana giovani avvocati, per iniziativa del dott. Alberto Siclari

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