1 DETPRES DEL 24 SETTEMBRE 2018 N. 380
Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente.
Modifiche.
IL PRESIDENTE
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
visto l’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 e successive modificazioni che disciplina la concessione di benefici socio-assistenziali ai dipendenti ivi compresi i mutui ipotecari;
vista la propria determinazione 14 luglio 2015, n. 255 “Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente”;
considerato che con la medesima determinazione n. 255/2015 il tasso di interesse annuo da applicare ai mutui ipotecari concessi dall’Istituto è stato fissato al 2% annuo per i primi venti anni e al 2,50% annuo per gli anni successivi (dal 21° al 35° anno);
considerate le richieste delle OO.SS. di riduzione dei tassi di interesse applicati ai mutui edilizi erogati al personale dipendente;
visto il verbale d’intesa siglato con le OO.SS nazionali in data 6 luglio 2018, con cui le parti hanno convenuto sull’opportunità di modificare l’attuale sistema, relativamente ai mutui di nuova concessione e ai mutui già in essere al personale dipendente, introducendo un meccanismo basato su un tasso di interesse fisso pari al Tasso di Riferimento Europeo (T.R.E.), vigente all’atto dell’entrata in vigore della specifica Disciplina, aumentato dell’1,50%
fino al 20° anno e del 2,00% dal 21° al 35° anno e che, soltanto in presenza di significativi mutamenti del predetto T.R.E, oltre mezzo punto percentuale, sarà facoltà dell’Amministrazione avviare un nuovo procedimento per modificare i tassi di cui trattasi, con la relativa modifica dell’art. 7 della Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente;
considerato che i mutui già in essere sono originati da atti negoziali, la cui modifica presuppone un’espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria mediante l’acquisizione di un formale “atto di adesione” compilato e firmato dalla parte mutuataria stessa;
2 ritenuto opportuno, per non protrarre eccessivamente la procedura di rinegoziazione e contenere al massimo l’impatto delle regolazioni derivanti dalla variazione dell’importo della rata mensile, stabilire quale decorrenza per l’applicazione del nuovo tasso di interesse ai mutui già in essere:
dal 1°settembre 2018 per le rinegoziazioni il cui atto di adesione sarà sottoscritto entro 4 mesi dalla data della presente determinazione;
dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione se la stessa avverrà oltre il suddetto termine;
visto il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, recante
“misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 che ha introdotto modifiche al titolo VI del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385), con l’articolo 120- quater
“surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità”;
visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 che ha apportato innovazioni ai procedimenti edilizi che necessitano di autorizzazioni, modificando, tra l’altro, l’art. 24 con l’introduzione dell’obbligo di attestare, mediante Segnalazione Certificata di Agibilità, le condizioni di sicurezza, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e abrogando l’art. 25 del DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” relativo al procedimento di rilascio del certificato di agibilità;
vista la relazione del Direttore Generale in data 18 settembre 2018,
DETERMINA
di approvare le modifiche agli artt. 7 e 8, nonché agli allegati A, C e D della “Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente” di cui alla propria determinazione n.
255/2015 riportate nel testo che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
di applicare, a decorrere dalla data della presente determinazione, i nuovi tassi ai mutui di nuova concessione pari al Tasso di Riferimento Europeo (T.R.E.) vigente in pari data, aumentato dell’1,50% fino al 20° anno di ammortamento e del 2,00% dal 21° al 35° anno;
di applicare i nuovi tassi (relativamente al capitale non ancora ammortato) anche ai mutui già in essere, in corso di regolare ammortamento, per il solo personale dipendente con le seguenti decorrenze:
3 - dal 1° settembre 2018 per le rinegoziazioni il cui atto di adesione sarà sottoscritto entro
4 mesi dalla data della presente determinazione;
- dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione se la stessa avverrà oltre il suddetto termine.
f.to prof. Massimo De Felice