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PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

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Academic year: 2022

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PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DELL’INAIL PER LA PROTEZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

CHIARIMENTI N. 1

Risposte ai quesiti pervenuti entro il 9 dicembre 2020

QUESITO N. 1

In relazione al requisito del fatturato specifico, si sottopone la seguente richiesta di chiarimento:

si chiede di confermare che per le imprese che abbiano incominciato l’attività nel settore oggetto di gara solo a seguito dell’emergenza sanitaria, iniziata a marzo 2020, il periodo di attività da prendere come riferimento è quello ricadente nei mesi successivi all’emergenza (e quindi marzo 2020/novembre 2020), e che pertanto, il valore minimo da raggiungere, per lotto 1e 2, sia pari ad € 444.444,20 per il lotto 1 e € 711.111,04 per il lotto 2.

Si chiede cortesemente, in ragione del fatto che la scrivente società ha solo di recente immesso sul mercato il prodotto oggetto della RdO, di confermare che per il raggiungimento del fatturato specifico possano essere considerate analoghe le fornitura di filtri antibatterici per acqua, pre classificati come dispositivi di protezione collettiva, e/o quello relativo alla fornitura di apparecchiature per la filtrazione dell'aria, anche in considerazione del fatto che il requisito richiesto è teso ad accertare la capacita economica/finanziaria per far fronte alla fornitura.

Con la presente siamo, inoltre a chiedere conferma che gli importi minimi di fatturato richiesti, in caso di partecipazione a più lotti, non debbano essere sommati tra di loro.

In merito, inoltre, ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE siamo a chiedere conferma che il fatturato specifico, cumulato nell’ultimo triennio richiesto per i lotti 1 e 2 siano rispettivamente pari ad € 400.000,00 per il lotto 1, € 640.000,00 per il lotto 2.

RISPOSTA:

1. Si conferma quanto richiesto nel Disciplinare di gara ai paragrafi 7.2 e 7.3, sia in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria, che tecnico-professionale.

 In merito al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2, si chiarisce e si precisa quanto segue.

Riguardo al triennio di riferimento per il requisito di capacità economico- finanziaria, si specifica che - considerato che l’offerta viene presentata nel mese di dicembre - oltre al triennio 2017-2018-2019 può essere considerato anche il triennio 2018-2019-2020.

Il requisito si ritiene soddisfatto purché sia raggiunto il fatturato richiesto, anche se maturato in un solo anno.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, con riferimento esclusivamente alle imprese costituite da meno di tre anni, i requisiti di fatturato

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devono essere rapportati al periodo di attività. Tale eccezione non è prevista nel caso di aziende pre-esistenti che hanno solo di recente avviato il commercio di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

Con riguardo alla definizione di fatturato specifico, si precisa che concorrono a formare il fatturato specifico tutte le forniture di prodotti analoghi così come definiti nel successivo paragrafo 7.3 del Disciplinare, che qui si riporta: ‘Per fornitura di prodotti analoghi si intende fornitura di prodotti classificabili come

“dispositivi medici” o di prodotti classificabili come “dispositivi di protezione individuale” ’. Pertanto, per tutti i lotti in cui è suddivisa la gara è sufficiente disporre, nella misura richiesta, di un fatturato riguardante dispositivi medici, ovvero dispositivi di protezione individuale, ovvero della somma di questi.

 In merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3, si chiarisce e si precisa quanto segue.

Diversamente da quanto affermato nell’ultimo capoverso della domanda, non è richiesto un fatturato specifico cumulato nell’ultimo triennio, poiché è richiesto quanto segue: “Il concorrente deve aver eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni almeno una fornitura di prodotti analoghi a quelli del lotto cui intende partecipare, per un importo non inferiore al 20% del valore del lotto”; ne risulta ad esempio per i lotti 1 e 2 occorre aver eseguito, per ciascuno degli ultimi tre anni, una fornitura rispettivamente di almeno € 400.000,00 ed € 640.000,00.

Riguardo al triennio di riferimento per il requisito di capacità tecnica e professionale, si specifica che - considerato che l’offerta viene presentata nel mese di dicembre - oltre al triennio 2017-2018-2019 può essere considerato anche il triennio 2018-2019-2020.

Resta ferma la possibilità per gli operatori economici che siano sprovvisti dei suddetti requisiti di ricorrere agli istituti previsti dal Codice degli appalti per ottenere da altre imprese i requisiti mancanti per partecipare alla procedura di gara.

2. Per la partecipazione a più lotti e per la relativa aggiudicazione non è richiesto di sommare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

QUESITO N. 2

In merito al requisito di capacità Economica e Finanziaria si chiede se è sufficiente il 20% del valore dei lotti cui si intende partecipare (€ 14.100.000,00), come richiesto per i requisiti di capacità Tecnica e Professionale oppure, come riportato al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara si deve intendere un fatturato specifico pari all’importo della base di gara per ciascun lotto: in definitiva si richiede se è come riportato sul disciplinare o trattasi di refuso?

Tali requisiti posso essere soddisfatti anche con una garanzia bancaria o con una polizza fideiussoria?

Si richiede altresì, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, tali requisiti possono essere rapportati all’ effettivo periodo di attività.

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RISPOSTA:

Si raccomanda di non confondere requisiti di capacità Economica e Finanziaria e requisiti di capacità Tecnica e Professionale.

Si riportano i requisiti come descritti nei paragrafi 7.2 e 7.3 del Disciplinare, che in tale sezione non contiene refusi:

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di selezionare operatori economici realmente specializzati nel settore di fornitura, si richiede il possesso di un fatturato specifico, cumulato nell’ultimo triennio, pari all’importo della base di gara per ciascun lotto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni almeno una fornitura di prodotti analoghi a quelli del lotto cui intende partecipare, per un importo non inferiore al 20% del valore del lotto.

Ad esempio, nel caso si voglia partecipare al lotto 1 è richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria il possesso di un fatturato specifico pari ad almeno € 2.000.000 nel settore di fornitura (Dispositivi medici e/o dispositivi di protezione individuale), e quale requisito di capacità tecnica e professionale aver eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni almeno una fornitura di prodotti analoghi a quelli del lotto cui intende partecipare, per un importo non inferiore a 400.000 euro (20% del valore del lotto).

I requisiti vanno comprovati con i mezzi previsti nei medesimi punti del disciplinare:

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

………

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante elenco dettagliato delle fatture relative al periodo richiesto, da cui si rilevi l’oggetto della fornitura e l’importo.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

…….

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, delle attestazioni di buon esito rilasciate dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- copia autentica o conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto.

Le garanzie bancarie e le polizze fidejussorie non sono mezzi di prova ammessi per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Riguardo ai requisiti di partecipazione si rimanda comunque alla risposta al quesito n.

1.

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QUESITO N. 3

Con la presente si richiede se la comprova dei requisiti di capacità Tecnica e Professionale possa essere soddisfatta attraverso i seguenti punti:

- il nostro status di produttori di DPI;

- le forniture di tali dispositivi ad aziende del settore privato e non pubblico;

- l’avvalimento da parte di un’ausiliaria che ha stipulato un contratto di fornitura con un Ente pubblico che però non raggiunge il 20% del valore dei lotti a cui intendiamo partecipare.

Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, il 20% è da intendersi relativo alla somma del valore dei singoli lotti?

RISPOSTA:

Le forniture al settore privato concorrono senz’altro alla dimostrazione del possesso dei requisiti.

L’avvalimento è ammesso. Nel caso di possesso di requisiti in misura insufficiente l’avvalimento può essere utilizzato per integrare i requisiti del concorrente; tuttavia il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere pienamente garantito, pena l’esclusione dalla gara.

Riguardo ai requisiti di partecipazione si rimanda comunque alla risposta al quesito n.

1.

Nel caso di partecipazione a più lotti il 20% (si suppone che si intenda il 20% di cui ai requisiti di capacità tecnica) è da dimostrare per ciascun lotto separatamente. Si evidenzia comunque che il settore di fornitura è il medesimo per tutti i lotti (dispositivi medici e/o dispositivi di protezione individuale).

QUESITO N. 4

con la presente siamo a chiedere se la comprova dei requisiti e l'inoltro dei relativi allegati, debba avvenire in fase di gara.

RISPOSTA:

In fase di gara è richiesto di autodichiarare il possesso dei requisiti. La comprova degli stessi avverrà sull’offerente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto prima di procedere all’aggiudicazione tramite sistema Avcpass.

QUESITO N. 5

Siamo a chiedere se la documentazione atta alla comprova dei requisiti CAPACITA ECONOMICO FINANZIARIA (art. 7.2) e CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art.

7.3) debba essere inviata insieme ai documenti di gara oppure basta, in questa fase, dichiararne solo il possesso, e in caso verrà richiesto successivamente l'invio di tali documenti?

(5)

Nello specifico per la comprova dei requisiti di:

CAPACITA ECONOMICO FINANZIARIA (art. 7.2) - elenco dettagliato delle fatture

CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art. 7.3) - copia conforme di almeno una fattura di una fornitura effettuata

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 4.

QUESITO N. 6

in merito alla procedura in oggetto, al punto 7.2 "REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIO", viene richiesto un fatturato specifico cumulato nell'ultimo triennio, pari all'importo della base di gara per ciascun lotto. Nel caso in cui l'impresa abbia iniziato l'attività in oggetto da meno di tre anni quale importi di fatturato si deve tener presente, in quanto non è possibile coprire l'intero importo cumulata nei tre anni richiesto dal disciplinare.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 7

ho integrato solo da quest'anno la produzione di mascherine mediche chirurgiche ma la gara in oggetto richiede il fatturato degli ultimi tre anni ed almeno una fornitura analoga a quella della gara a cui si partecipa. Quindi non posso partecipare?

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 8

l'azienda con la quale vorremmo partecipare alla gara ha convertito la sua produzione dedicandosi ai dispositivi di protezione individuale solo nel 2020. Prima di quest'anno produceva capi di abbigliamento. Ritenete che possa comunque rientrare?

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 9

siamo un'azienda che opera da diversi anni nel settore medicale occupandosi di vendita, assistenza tecnica e corsi clinici su strumentazione.

Per motivi legati alla pandemia COVID-19 abbiamo iniziato da febbraio 2020 la commercializzazione di prodotti DPI.

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In virtù di ciò non abbiamo i requisiti richiesti come da disciplinare di gara.

Chiediamo quindi se possiamo comunque partecipare avendo realizzato un fatturato fino ad oggi di euro 401.000,00 per forniture di DPI nel settore pubblico e privato.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 10

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

01) Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.2 del Disciplinare di gara) che prevedono la presentazione di un fatturato specifico, dell’ultimo triennio, pari all’importo della base di gara per ciascun lotto, ed ai requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 7.3 del Disciplinare di gara) che richiedono di aver eseguito almeno una fornitura, per ciascuno degli ultimi tre anni, di prodotti analoghi a quelli dei lotti cui si intende partecipare, si chiede come poter ottemperare ai suddetti requisiti se un’impresa ha da poco introdotto nella propria gamma commerciale i prodotti oggetto del presente appalto. Essendo privi di precedente documentazione (fatture, attestati di forniture analoghe) chiediamo se possa essere valutata una dichiarazione resa da un istituto di credito che attesta la nostra capacità economica-finanziaria nonché la nostra solvibilità.

02) In merito alle mascherine chirurgiche (art. 4 del Capitolato d’Oneri) è richiesto un peso di 5 grammi ± 10%. La ns ditta dispone di mascherine chirurgiche, regolarmente certificate e di dimensioni superiori alla standard, con un peso leggermente inferiore al valore richiesto. Tenuto conto che il peso non è caratteristica preponderante nella definizione della funzionalità del prodotto in questione, onde garantire la più ambia partecipazione alle ditte e la miglior riuscita della gara, siamo cortesemente a chiedere o di non rendere tassativo il rispetto del peso di 5 grammi oppure di ridurre lo stesso a 4 grammi.

03) Sempre in riferimento alle mascherine chirurgiche (art. 4 del Capitolato d’Oneri), viene richiesta “Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 “Medical face masks - Requirements and test methods” e dotata di marcatura CE “, si richiede quindi un prodotto resistente agli schizzi. Si evidenzia che il prodotto resistente agli schizzi è solo quello classificato come IIR, si chiede pertanto di vincolare l’offerta a prodotti di tipo IIR.

RISPOSTA:

Riguardo al chiarimento richiesto n. 01, si veda la risposta ai quesiti n. 1 e n. 15.

Riguardo al chiarimento richiesto n. 02, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal capitolato (in particolare la Marcatura CE secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 e il tipo II o IIR), per il prodotto in questione si ritiene accettabile anche un peso inferiore a 5 grammi.

(7)

Riguardo al chiarimento richiesto n. 03, si conferma che per la fornitura in oggetto sono idonei tanto i prodotti di tipo II quanto i prodotti di tipo II R.

QUESITO N. 11

in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria sono a chiedervi se per un operatore economico che ha cominciato da meno di un anno la produzione dei dispositivi oggetto della gara è ammessa la partecipazione.

Preciso che siamo in fornitura con altri enti pubblici per il medesimo articolo.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 3.

QUESITO N. 12

la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

- disciplinare di gara punto 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

si chiede il possesso di un fatturato specifico totale dell'ultimo triennio pari all'importo della base di gara per ciascun lotto.

Si intende che il fatturato totale deve essere pari alla somma dell'importo base dei lotti a cui si vuole partecipare?

Se la ditta ha iniziato l'attività di commercio di DM e DPI nel 2020 può comunque partecipare alla gara fornendo il fatturato relativo a periodo di attività?

- disciplinare di gara punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

si chiede al concorrente di aver eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni almeno una fornitura di prodotti analoghi (DM o DPI) a quelli dei lotti a cui si intende partecipare, si intende quindi che le forniture fatte negli ultimi tre anni sono almeno tre (una per anno)?

Se la ditta ha iniziato l'attività di commercio di DM e DPI nel 2020 può comunque partecipare alla gara producendo le fatture relative alle forniture ad Enti pubblici, enti/ditte privati e Federfarma nel periodo di attività?

E' possibile far una dichiarazione con elenco delle forniture in totale per ogni ente (ad esempio Federfarma totale fornitura dalla data - alla data -n. pezzi - valore totale) e fornire le fatture specifiche in caso di assegnazione?

RISPOSTA:

Si conferma che è richiesto che sia stata eseguita una fornitura per ciascuno degli ultimi tre anni.

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 3.

(8)

QUESITO N. 13

Con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA, art. 7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

“Si richiede il possesso di un fatturato specifico, cumulato nell'ultimo triennio, pari all'importo a base di gara per ciascun lotto”

Intendiamo quanto segue:

1) volendo presentare offerta per il lotto 1 mascherine chirurgiche, per cui il valore massimo stimato dell'appalto ammonta a Euro 2.000.000,00, intendiamo che per

"fatturato specifico cumulato nell'ultimo triennio" si intende il fatturato afferente ai Dispositivi di Protezione Individuale in senso lato cumulato dall'Operatore Economico nell'ultimo triennio e che lo stesso debba ammontare ad Euro 2.000.000,00 .

E' corretto?

Con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA, art. 7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

“Il concorrente deve aver eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni almeno una fornitura di prodotti analoghi a quelli del lotto cui intende partecipare, per un importo non inferiore al 20% del valore del lotto.

Per fornitura di prodotti analoghi si intende fornitura di prodotti classificabili come

“dispositivi medici” o di prodotti classificabili come “dispositivi di protezione individuale”.”

Intendiamo quanto segue:

2) volendo presentare offerta per il lotto 1 mascherine chirurgiche, per cui il valore massimo stimato dell'appalto ammonta a Euro 2.000.000,00, intendiamo che per

"fornitura di prodotti analoghi" si intende la fornitura di Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale (come ad esempio: Visiere, occhiali protettivi, FFP2, FFP3, mascherine chirurgiche, guanti, tute etc.). E' corretto?

RISPOSTA:

Sono corretti entrambi i punti 1) e 2); tuttavia, per una più ampia interpretazione dei paragrafi 7.2 e 7.3 si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 2.

QUESITO N. 14

In riferimento ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, siamo a chiedere cortesemente, la possibilità di utilizzo dell'anno 2020, come anno di fatturazione.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 15

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riguardo al paragrafo 7.3 relativo alle capacità tecniche sono chiesti nel Disciplinare di Gara parametri che la società (omissis) non è in grado di soddisfare, stante il suo inizio di produzione di camici per la protezione individuale risale al marzo 2020 come si evince dall'ultima visura camerale di Luglio 2020.

Cionondimeno (omissis) è in grado di dimostrare la sua solidità economico finanziaria mediante i bilanci certificati 2017, 2018 e 2019 e la dichiarazione di solidità economico- finanziaria di due istituti bancari.

E' inoltre in grado di fornire alcune fatture del 2020 emesse a seguito di partecipazione ai bandi di altre Stazioni Appaltanti.

Chiediamo pertanto se la documentazione a supporto che siamo in grado di fornire ci può consentire la partecipazione a codesto bando prescindendo dalle succitate richieste del punto 7.3.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

Le referenze bancarie non sono documento ammesso per la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria.

QUESITO N. 16

si richiede se il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale possa riferirsi all'anno in corso e non all'ultimo triennio, essendo la scrivente in possesso dei requisiti richiesti ma relativi al 2020.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 17

al paragrafo 7.2 del Disciplinare si menzionano i requisiti di capacità economica e finanziaria richiedendone il possesso in riferimento all'ultimo triennio. E' possibile includere anche l’anno 2020 dato che l’attività emergenziale di fornitura è iniziata solo nel mese di febbraio di quest'anno?

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 18

7.2 con la presente segnaliamo e chiediamo: l'operatore economico/concorrente deve attenersi all'art. 86 allegato XVII parte I, per i requisiti di capacità economici e finanziari mentre da voi in disciplinare e segnato parte II: si tratta di un errore di trascrizione?

7.3 con la presente segnaliamo e chiediamo: l'operatore economico/concorrente deve attenersi all'art. 86 allegato XVII parte II per i requisiti di capacità tecnici e professionali

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oppure fare riferimento alla Vs. disciplinare, che è in discordanza (o incompleta) con quanto enunciato dall'articolo di cui sopra?

7.2-7.3 In sintesi il concorrente, per i requisiti previsti finanziari ed economici, deve attenersi al disciplinare da voi emesso o a quanto enunciato nell'articolo 86 allegato XVII parte I e parte II? In quanto l'art. 86 (mezzi di prova) al c.4 e c.5 definisce le modalità e i termini e si rileva nel disciplinare di gara da voi emesso all' art. 7.3 una descrizione del comma 5 bis dell’art. 86 e non dell'allegato XVII parte II come riportato al c.1 dell' art. 86.

RISPOSTA:

7.2: Si tratta effettivamente di un refuso del Disciplinare; il riferimento corretto è da intendersi allegato XVII parte I.

7.3: Si conferma quanto richiesto dal Disciplinare. Il riferimento è in particolare al punto a) lettera ii) dell’Allegato XVII parte II, che recita:

“Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

i) ….;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

7.2 - 7.3: La comprova deve avvenire secondo quanto disposto dal Disciplinare, che applica quanto previsto dall’art. 86 e dall’Allegato XVII parte I e parte II.

QUESITO N. 19

siamo con la presente a richiedere un chiarimento in merito alle modalità per comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale (pagina 17 del disciplinare di gara punto 7.3).

Nel disciplinare richiedete che per CIASCUNO degli ultimi tre anni venga comprovata la capacità inserendo ALMENO UNA fornitura di prodotti ANALOGHI a quelli del lotto che sia per un importo NON INFERIORE AL 20% DEL LOTTO.

Chiediamo quindi di poter dimostrare la nostra capacità tecnica in conformità a quanto specificato come da normativa allegato XVII - parte II: capacità tecnica.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1, n. 3 e n. 18.

QUESITO N. 20

Qualora un'impresa non soddisfi il requisito di cui al punto 7.3 del Disciplinare (fornitura di prodotti analoghi negli ultimi 3 anni per un importo non inferiore al 20%) può dimostrare le sue capacità tramite altri documenti o fattori?

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RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 2.

QUESITO N. 21

Vorremmo sapere se i requisiti indicati nei punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara sono essenziali. Premettiamo che la nostra Società si è convertita nella produzione di dispositivi medici nel pieno dell'emergenza Covid e siamo riusciti ad ottenere le certificazioni utili per poter offrire i nostri prodotti sia al mondo dei privati e delle società sia alle pubbliche amministrazioni. Sebbene la nostra società esista da 29 anni (con un volume di vendite complessivo di 24 mln ) , nonostante il nostro fatturato alla pubblica amministrazione sia limitato ai 7 mesi e non riesca a raggiungere per prodotti analoghi i limiti richiesti ( raggiungendolo comunque con gli altri dispositivi medici in generale ), in considerazione di quanto sopra indicato, Vi richiediamo di poter partecipare alla Vostra procedura.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 3.

QUESITO N. 22

Vi chiediamo di voler adeguare i prezzi a base d’asta con gli attuali valori di mercato.

Se ciò non fosse possibile Vi chiediamo di voler rivedere la richiesta del requisito di capacità tecnica e professionale riducendo al 10% il valore annuo della fornitura di prodotti analoghi a quelli dei lotti per i quali si concorre, oppure, in alternativa, di ammettere che l’importo fatturato, pari al 20% dei lotti per i quali si concorre, possa essere raggiunto con la somma di almeno 5 forniture per ogni anno.

Si fa presente infine che (omissis), come le altre PMI che operano nel settore, è in grado di soddisfare pienamente il requisito da Voi richiesto con riferimento all'anno 2020, in quanto la pandemia in corso ha raddoppiato i volumi di dispositivi medici (soprattutto quelli in tessuto non tessuto) acquistati non solo dai singoli Enti ospedalieri/sanitari, ma anche da Enti a livello regionale e nazionale. Gli anni 2018 e 2019, invece, risultano essere esercizi nei quali le vendite sono state "standard" e quindi relative esclusivamente ai consumi (ovviamente molto inferiori agli attuali) dei singoli ospedali/asl per la gestione ordinaria dell'attività sanitaria.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 23

PER QUEL CHE RIGUARDA IL FATTURATO SPECIFICO E LA FORNITURA DEL 20% DI PRODOTTI ANALOGHI SI PUO' FAR RIFERIMENTO ANCHE ALL'ANNO 2020?

RISPOSTA:

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Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 2.

QUESITO N. 24

La nostra Azienda, che da anni opera nel mercato dei dispositivi medici, ha iniziato la commercializzazione di DPI nel corso del 2020.

Al fine di dimostrare la capacità tecnico professionale, si chiede conferma che con triennio si intenda tre anni dalla data di pubblicazione del bando e che quindi si possono considerare anche le forniture del 2020

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 25

con la presente siamo a chiedere di specificare nel dettaglio quando, al punto 7.2 del Disciplinare di Gara (REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA), richiedete il possesso di un fatturato specifico (cumulato nel triennio) pari all'importo della base di gara PER CIASCUN LOTTO.

Questo significa, ad esempio, che se un concorrente intenda partecipare al LOTTO 4- facciali filtranti FFP3 deve avere un fatturato specifico pari almeno ad € 400.000 per le FFP3 oppure si può intendere un fatturato specifico per la categoria "mascherine"?

Inoltre, per triennio si può intendere il triennio solare? Quindi fino alla data di pubblicazione del bando?

Infine, qualora un concorrente non possegga tale requisito può presentare in alternativa n°2 referenze bancarie che attestano l'effettiva capacità economica e finanziaria dell'Impresa?

Si chiede anche di precisare che la comprova dei requisiti (sia per la capacità economica sia per la capacità tecnica) avverrà su Vs esplicita richiesta in una fase successiva a quella di presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1 e n. 3.

Le referenze bancarie non sono documento ammesso per la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria.

QUESITO N. 26

con riferimento a quanto in oggetto, le chiediamo la ns azienda ha avuto una riconversione industriale per emergenza covid-19, ed ad oggi non possediamo fatturato specifico. Possiamo partecipare lo stesso.

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RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 27

Per i mezzi di prova a dimostrazione della capacità economica e finanziaria l'art 7 comma 2 del disciplinare di gara chiede di produrre l'elenco delle fatture degli ultimi tre anni.

Non si fa menzione di casi di aziende che pur operando da anni abbiano avviato l'attività specifica solo da pochi mesi. Dobbiamo ritenere quanto indicato nel disciplinare l'unico metodo di prova ammesso o possiamo fare riferimento ad altri metodi menzionati nell'art. 86 del Codice a cui fa riferimento il disciplinare stesso?

La stessa domanda vale per l'art. 7 comma 3- capacità tecniche e finanziarie. In aggiunta la frase " 20% del valore del lotto" è da intendere 20% del prezzo base o 20%

del valore dell'offerta?

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 18.

A integrazione di tali risposte, si chiarisce che per 20% si intende il 20% del valore a base d’asta del lotto.

QUESITO N. 28

1. con la presente siamo a richiedere chiarimenti relativi alle quantità richieste dei lotti 1,2,3, è possibile formulare un'offerta inferiore ( per quantità minori ) dei suddetti lotti?

2. E di conseguenza la cauzione provvisoria verrà calcolata su quanto offerto o è definita comunque dal disciplinare di gara?

3. Per il lotto 3 è possibile proporre camici DPI III cat. protezione da agenti chimici /batteriologici?

4. Ci sono dei tempi di consegna a cui attenersi ? 5. Avete previsto un minimo d'ordine per ogni articolo?

RISPOSTE:

1. Ai sensi dell’art. 16.1 del Disciplinare di gara, non sono ammesse offerte parziali.

2. La garanzia provvisoria va presentata nel rispetto dell’art. 10 del Disciplinare di gara.

3. I camici richiesti devono rispettare i requisiti minimi fissati nel punto 4.3 del Capitolato d’oneri (Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE, ecc.); i prodotti offerti possono anche possedere requisiti e certificazioni ulteriori.

4. secondo quanto disciplinato dall’art. 7.2 del Capitolato d’oneri, “Il fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti al piano, presso le sedi riportate nell’allegato 2/A, entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.”

(14)

5. secondo quanto disciplinato dall’art. 7.2 del Capitolato d’oneri, “Il fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato, purché multiplo del confezionamento minimo”.

QUESITO N. 29

in merito alla possibilità di dichiarare l'elenco delle forniture analoghe del triennio precedente la pubblicazione della lettera di invito, pertanto fino a tutto ottobre 2020, qualora nel corso del 2020 il fatturato di dispositivi analoghi coprisse l'intera base d'asta del lotto di partecipazione, si chiede se fosse sufficiente dichiarare solo le forniture del 2020 o se per ciascun anno dell'ultimo triennio si deve produrre un elenco pari almeno al 20% della base d'asta del lotto di partecipazione?

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta ai quesiti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 18.

Si precisa che la procedura in oggetto è una procedura aperta, pertanto non è previsto l’invio di lettere di invito.

QUESITO N. 30

con riferimento alla gara in oggetto ed a quanto indicato ai Ptt. 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara (Requisiti di Capacità Economico Finanziaria e Tecnico Professionale) si rileva che il notevole incremento delle esigenze di DPI da parte delle Pubbliche Amministrazioni risale ad appena qualche mese fa. Pertanto, preso atto dei criteri di selezione degli operatori economici adottati da codesta Spett.le Amministrazione, si richiede:

Che sia consentito agli oo.ee. concorrenti di includere nel cd. periodo di fatturato specifico altresì l’anno 2020;

Che i requisiti di capacità tecnica e professionale siano temporalmente riferiti al solo 2020.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 31

Premesso che l'oggetto dei lotti di partecipazione della gara è di recente commercializzazione per la quasi totalità degli Operatori Economici presenti sul mercato e che il fatturato specifico relativo ai prodotti in questione è difficilmente rintracciabile prima del 2020, si chiede se sia possibile comprovare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria per l'intero con il solo fatturato del 2020 o in alternativa, che il requisito possa essere comprovato con un fatturato di dispositivi medici eseguito nel triennio 2017-2018-2019?

RISPOSTA:

(15)

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 32

siamo un'azienda che opera da diversi anni nel settore medicale occupandosi di vendita, assistenza tecnica e corsi clinici su strumentazione.

Per motivi legati alla pandemia, abbiamo iniziato da febbraio 2020 la commercializzazione di prodotti DPI nel mercato pubblico e privato.

In virtù di ciò chiediamo se nel disciplinare di gara al paragrafo 7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria si tratti di un refuso.

Il motivo è perché ci è sembrato abbastanza difficile avere i requisiti richiesti per i lotti di nostro interesse e nello specifico lotto 1 e 3 dove avremmo dovuto fatturare nell'ultimo triennio euro 9.000.000,00 (novemilioni).

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 33

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SI CHIEDE SE IL REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA PUO ESSERE SODDISFATTA ANCHE CON LA SOLA ATTIVITA' DELL' ANNO IN CORSO (2020).

LA NOSTRA AZIENDA HA INIZIATO L ATTIVITA' OGGETTO DELLLA GARA NEL GIUGNO 2020

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 34

Vogliate rivedere il requisito per partecipare alla vostra gara permettendo alle aziende di poter partecipare all'aggiudicazione di questa fornitura.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 35

in relazione al lotto 5 si chiede di conoscere la classificazione del prodotto richiesto, stante la generica indicazione nelle specifiche tecniche "gel disinfettante idroalcolico" in particolare si chiede di conoscere se il prodotto debba essere di tipo generico, o un dispositivo medico o presidio medico chirurgico.

RISPOSTA:

(16)

Il requisito minimo prevede una percentuale di alcol alcool etilico/isopropilico pari ad almeno il 70%; si ricorda che le offerte di prodotti che non rispettano il requisito minimo sono escluse dalla gara. Fermo restando il rispetto della suddetta percentuale, la classificazione del prodotto offerto non è rilevante.

QUESITO N. 36

volevo informazioni in merito all'inquadramento normativo del Gel idroalcolico, se è ascrivibile alla categoria dei biocidi, cosmetici o presidio medico chirurgico.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 35.

QUESITO N. 37

Relativamente al lotto n. 5, si chiede di confermare che il Gel idroalcolico rientri nei prodotti classificabili come "dispositivi medici" o prodotti classificabili come "dfispositivi di protezione individuale" al fine di poter soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 35 nonché la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 38

Buon giorno con la presente sono a chiederle informazione al lotto 3 il camice è un dispositivo di protezione categoria 1 come indicato nel capitolato tecnico?

RISPOSTA:

Si precisa che, contrariamente a quanto affermato nella domanda, il Capitolato d’oneri prevede che i camici siano dispositivi medici di Classe I, pertanto non è qualificato come dispositivo di protezione di categoria I.

QUESITO N. 39

relativamente al lotto n. 3 si chiede di specificare il peso dei camici richiesti o a fornire una scheda tecnica analitica.

RISPOSTA

Fermo restando il pieno rispetto di tutte le caratteristiche tecniche previste nel Capitolato d’oneri, non è richiesto un minimo di peso per i camici.

QUESITO N. 40

(17)

Nel Capitolato di Oneri la descrizione delle caratteristiche delle mascherine del lotto 1 recita: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 “Medical face masks -Requirements and test methods" tale descrizione lascia intendere la possibilità di fornire mascherine di Tipo II e di Tipo IIR, ma la resistenza agli schizzi è una proprietà richiesta solo alle mascherine Tipo IIR questo crea una contraddizione nella formulazione delle caratteristiche.-

Potreste chiarire se al bando sono ammesse forniture di mascherine Tipo II e Tipo IIR oppure solamente mascherine di tipo IR in quanto le sole resistenti agli schizzi?

RISPOSTA:

Come specificato nel Capitolato sono ammesse sia le Tipo II che le Tipo II R. Non sono ammesse le mascherine Tipo I.

QUESITO N. 41

Il capitolato di oneri riporta la richiesta di un peso della singola mascherina da 4,5 a 5,5 grammi. La nostra azienda produce mascherine Tipo II marcate CE con caratteristiche molto superiori a quelle richieste dalla Norma UNI EN 14683:2019 del peso di soli 3,3 grammi e Tipo IIR a norma del peso di 3,4 grammi. Tale peso è ottenuto grazie all'impiego di materiali tecnologicamente evoluti e determina una traspirabilità e un comfort superiori.

La richiesta del peso di 5g ± 5% esclude la maggior parte delle mascherine di qualità dalla gara.

Potrà essere rivista?

RISPOSTA

Fermo restando il vincolo al rispetto degli altri requisiti minimi fissati nel Capitolato, sono ammesse anche mascherine con peso inferiore ai 5 grammi.

QUESITO N. 42

In merito alla gara in oggetto avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti tecnici:

- LOTTO 1: è richiesta una durevolezza sulle mascherine chirurgiche II o IIR di almeno 8 ore. Confermate? Normalmente questo tipo di mascherina ha una durevolezza di 4 ore.

Per quanto riguarda il confezionamento si specifica che la singola scatola non deve contener più di 50 pezzi senza ulteriori specifiche riguardo all'impacchettamento dei dispositivi all'interno. E' possibile quindi fornire scatole da 50 pezzi imbustati in pacchetti da 10 pezzi?

- LOTTO 2: la durevolezza di 8 ore richiesta e corretta?

Per quanto riguarda il confezionamento si specifica che i dispositivi devono essere imbustati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in

(18)

astucci da 20 pezzi ciascuno. Successivamente scrivete che la singola scatola deve contenere fino a un numero massimo di 50 pezzi.

Confermate che è possibile fornire scatole da 20 pezzi imbustati a 2 alla volta?

RISPOSTA:

Lotto 1:

Durevolezza: Considerato che la durata dipende anche dalle condizioni di utilizzo, si specifica che la durata di 8 ore è da intendersi indicativa e non vincolante.

Confezionamento: Si conferma la possibilità di offrire il confezionamento richiesto.

Lotto 2:

Durevolezza: La norma EN 149:2001 richiede che la maschera si utilizzabile per un turno di lavoro, convenzionalmente assunto di durata pari a 8 ore.

Confezionamento: Poiché le FFP2 non sono imbustate singolarmente ma sono contenute comunque in scatole da 20 pezzi si conferma che il confezionamento prospettato rispetta quanto previsto dal Capitolato d’oneri.

QUESITO N. 43

vorremmo sapere se per il Lotto 5 accettate prodotti classificati come cosmetici ai sensi del Regolamento CE 1223/2009.

Disponiamo di gel idroalcolici al 70% e all'80% vol.

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 35.

QUESITO N. 44

in riferimento al lotto 1 per la fornitura di mascherine chirurgiche siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) e' possibile sapere come verranno scaglionati gli ordini delle merce nel corso dei due anni? O meglio il quantitativo totale richiesto in quante trance e con quale lasso temporale dovrà essere spedito?

2) è inoltre possibile sapere orientativamente quante saranno le spedizioni per singola sede destinataria della merce per ogni anno?

RISPOSTA:

Secondo quanto disciplinato dall’art. 7.1 del Capitolato d’oneri “I Dec rilevano i fabbisogni trasmessi dai direttori operativi delle sedi di consegna e inviano al fornitore ordinativi di fornitura contenenti le tipologie dei prodotti richiesti, le quantità, i luoghi e gli orari di consegna, nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti presso le sedi territoriali incaricati di ricevere i prodotti, con la frequenza massima di un ordinativo a trimestre e, nei soli casi di urgenza, appena si manifesta la medesima.”

(19)

Gli ordini saranno emessi dalle Direzioni regionali/Provinciali e dalle Direzioni Centrali Acquisti e Assistenza Protesica e Riabilitazione; pertanto ciascuna Direzione può emettere un ordinativo a trimestre. Le sedi di consegna sono specificate nell’Allegato 2/A al Capitolato d’oneri.

Secondo quanto disciplinato dall’art. 7.2 del Capitolato d’oneri, “Il fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti al piano, presso le sedi riportate nell’allegato 2/A, entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.”.

Secondo quanto disciplinato dal medesimo punto 7.2 “Il fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato, purché multiplo del confezionamento minimo”.

QUESITO N. 45

Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla modalità di consegna relativo al Lotto 1. Ogni consegna prevede un numero minimo di indirizzi di spedizione e di quantità? Oppure ogni consegna dovrà includere tutti gli indirizzi di spedizione, come da vostro allegato, e in tal caso, con quale frequenza e quali saranno le quantità per ogni indirizzo?

RISPOSTA:

Si veda in proposito la risposta al quesito n. 44.

QUESITO N. 46

relativamente al paragrafo del Capitolato d'oneri in oggetto si legge: i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in buste o astucci da massimo 10 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni con massimo 50 pezzi, successivamente ogni singola confezione deve contenere all’interno al massimo 30 pezzi.

Chiediamo a questo punto quale sia il contenuto corretto per poter predisporre correttamente il confezionamento.

RISPOSTA:

Il primo stralcio si riferisce al confezionamento dei camici. Si conferma per tale lotto che:

- i camici possono essere confezionati singolarmente o non essere confezionati singolarmente;

- qualora non confezionati singolarmente, devono essere contenuti in buste o astucci da massimo 10 pezzi;

- Il cartone che contiene i camici confezionati singolarmente o gli astucci non deve contenere più di 50 pezzi (esempio: non più di 50 camici singoli, o 10 astucci da 5, o 5 astucci da 10).

(20)

QUESITO N. 47

siamo a chiedere di confermare la possibilità di offrire, in risposta ai lotti 2 e 4, mascherine aventi confezionamento secondario (busta richiudibile) contenente nr. 2 pezzi. Il confezionamento primario invece è costituito da una scatola in cartone leggero laminato plastico contenente nr. 40 pezzi.

RISPOSTA:

I requisiti di confezionamento per il Lotto 2 prevedono che “i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in astucci da massimo 20 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni con massimo 500 pezzi che abbiano idonee caratteristiche di resistenza”, mentre per il Lotto 4 prevedono che “i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in astucci da massimo 20 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni che abbiano idonee caratteristiche di resistenza”.

Poiché la minima confezione (busta richiudibile) contiene 2 pezzi (minore di 20), e il confezionamento successivo contiene 40 pezzi (minore di 500), il confezionamento prospettato rientra nei limiti del Capitolato d’oneri.

QUESITO N. 48

con la presente siamo a chiedere di poter esprimere i prezzi unitari con almeno 3 cifre decimali, anche per limitare, in fase di apertura delle offerte, la ricezione di offerte di pari importo.

RISPOSTA:

Il Sistema su cui è resa disponibile la gara permette solo l’inserimento di prezzi unitari con due cifre decimali.

Il caso di parità delle offerte è regolato dal paragrafo 16.1 del Disciplinare, che prevede che “Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso miglior prezzo, si procederà al sorteggio per individuare il primo da collocare in graduatoria”.

QUESITO N. 49

in merito alla procedura oggetto della presente Rdo ed alla richiesta di presentazione di una garanzia provvisoria, si chiede cortesemente l’applicazione del disposto di cui Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 che, stante le ragioni di estrema urgenza e il perdurare del periodo emergenziale, ne prevede l’esonero.

RISPOSTA:

Premesso che la gara in oggetto è una procedura aperta su piattaforma ASP e non una procedura sottosoglia tramite RDO sul MePA, si ricorda che la disposizione richiamata nel quesito non si applica alle procedure al di sopra delle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto il concorrente è tenuto alla presentazione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

(21)

QUESITO N. 50

In riferimento alla procedura di cui in oggetto ed alla richiesta di garanzia provvisoria, si fa presente che l'art.1 comma 4 del decreto semplificazioni D.L. 16.07.2020 n.76, ha cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% fino al 31.12.2020. Pertanto, si richiede di confermare che tale contributo non dovrà essere presentato.

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta al quesito n. 49.

QUESITO N. 51

A seguito del contingentamento delle disponibilità dei prodotti dovute al momento emergenziale Covid, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione ed il miglior confronto competitivo, si chiede allo Spettabile Ente di prevedere per il lotto n° 5 l’aggiudicazione per sub lotto e non per lotto intero.

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 1 del quesito n. 28.1.

QUESITO N. 52

siamo a chiedere conferma che le quantità indicate per ogni lotto facciano riferimento ad un fabbisogno presunto biennale e dunque supporre un fabbisogno mensile del totale di pezzi diviso 24.

RISPOSTA:

Si conferma che le quantità indicate per ogni lotto fanno riferimento ad un fabbisogno presunto biennale.

Si rammenta che gli ordini sono emessi dai Dec, che - come descritto nel punto 6 del Disciplinare, sono “nominati per ciascuna Direzione regionale e provinciale territorialmente competente, per la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione e per la Direzione centrale acquisti”. Come precisato nel punto 7.1 del Capitolato d’oneri, gli ordinativi hanno una cadenza massima trimestrale, tuttavia - trattandosi di una cadenza massima - nel limite del trimestre non sono soggetti a vincoli temporali prestabiliti. Si ricorda infine che, come precisato nel Disciplinare e nel Capitolato d’oneri, nell’ambito dell’Accordo quadro non sono previsti quantitativi minimi garantiti.

QUESITO N. 53

La registrazione dell’impegno di spesa di € 253.800,00, quale incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari all’1,8% e le spese

(22)

relative alla pubblicità € 10.000,00 Iva inclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatrice?

RISPOSTA:

L’incentivo per le funzioni tecniche è a carico dell’Amministrazione.

Le spese relative alla pubblicità della gara devono essere rimborsate pro quota, in relazione all’importo aggiudicato, dagli aggiudicatari dei lotti.

QUESITO N. 54

Si chiede conferma dell'assenza di campionatura.

RISPOSTA:

Si conferma che non si richiede di accompagnare l’offerta con una campionatura.

Tuttavia, si ricorda che, in base a quanto previsto dal punto 16.1 lettera c), del Disciplinare,

“l’Ufficio II …… per ciascun lotto procederà a:

a) …..;

b) …..;

c) valutare il contenuto delle offerte economiche presentate e delle schede tecniche.

L’ufficio, eventualmente con il supporto delle competenti professionalità interne dell’Inail, procederà in seduta riservata all’esame delle schede tecniche verificando la conformità delle specifiche tecniche dichiarate da ciascun concorrente con quelle previste dall’art. 4 del capitolato d’oneri.

In caso di incompleta del rispetto dei requisiti minimi prescritti dal Capitolato d’oneri, sarà attivato il soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

In caso di difformità, anche parziale, il concorrente sarà escluso.

In questa fase la Stazione appaltante potrà richiedere al Fornitore un campione del prodotto offerto nel caso in cui emergano incongruenze dalla documentazione prodotta ovvero quest’ultima non sia sufficiente a dimostrare la qualità del prodotto e la conformità alle specifiche tecniche dall’art. 4 del capitolato d’oneri (Allegato 1). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere il concorrente nel caso in cui dall’esame del campione risultino caratteristiche che non soddisfano le esigenze dell’Amministrazione;

…..”

QUESITO N. 55

Si richiede documentazione redatta in lingua italiana o con traduzione semplice in caso di documentazione in inglese.

(23)

Questo vale anche per i certificati CE e per le dichiarazioni di conformità UE o queste certificazioni rilasciate dagli enti specifici possono essere prodotte in lingua originale, nel nostro caso in Inglese?

RISPOSTA: Si richiama quanto disposto dal punto 11.1 del Disciplinare: “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.”

QUESITO N. 56

di seguito poniamo delle richieste di chiarimento:

1) Su Art. 7.3 quesito: “in caso di copia conforme, si intende copia scansionata delle attestazioni di buon esito con attestazione di conformità? Oppure una scansione semplice firmata digitalmente dal Legale rapp.te pt. della concorrente?”

RISPOSTA: In base a quanto stabilito dal paragrafo 7.3 del Disciplinare, per copia conforme si intende la scansione del documento analogico originale, firmato digitalmente dal concorrente che ne attesta la conformità all’originale, oppure da un pubblico ufficiale o dal notaio.

2) Su Art. 10 quesito: in caso di garanzia fideiussoria 2

Sub a) quando si parla di documento informatico sottoscritto dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante si intende “DOCUMENTO INFORMATICO NATIVO?”

RISPOSTA: Il documento può essere informatico nativo o copia digitale di documento analogico, e deve essere firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante .

Sub b) “In caso di copia informatica di documento (scansione di documento cartaceo).

In tale caso l’attestazione di conformità del pubblico ufficiale come deve essere effettuata? Si chiedono chiarimenti specifici e l’indicazione dei passaggi tecnici e procedurali”.

Medesima domanda sulle indicazioni dei passaggi tecnici e procedurali anche in caso di

“dichiarazione di autenticità da parte del Notaio o del Pubblico Ufficiale”.

RISPOSTA: il documento analogico è ammesso a condizione che la conformità del medesimo all’originale venga attestata da un pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero sia accompagnato da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

Sub c) “Cosa si intende per duplicato informatico? Si possono avere chiarimenti tecnici e procedurali al riguardo?”

(24)

RISPOSTA: Il duplicato informatico è definito dall’art. 1 lettera I-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, come il “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” e, di conseguenza, si tratta di un “clone” o” secondo originale” del file di origine. Pertanto, il duplicato informatico non necessita di alcuna attestazione di conformità per essere considerato di equivalente valore rispetto al documento “padre”, a differenza della copia informatica che deve essere attestata conforme a norma dell’art. 16-bis comma 9-bis D.L. 179/2012.

3) Su Art. 11.1 alla pag. 30 Quesito: “Allorquando la documentazione non sia richiesta espressamente in originale, è sufficiente che la copia, per essere autentica o conforme, sia corredata di attestazione di conformità da parte del Legale Rapp.te p.t. del concorrente? O servono altre modalità? Nel caso si chiede di indicare quali”.

RISPOSTA: Come previsto dal punto 11.1, “la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e degli artt.

22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.”. Per ogni documento è prevista la forma in cui deve essere prodotto.

4) Art. 14) quesito 2 L’offerta economica è documento nativo?

RISPOSTA: L’offerta economica è un documento generato da Sistema come descritto nell’art. 14 del Disciplinare, pertanto è un documento informatico nativo; non deve quindi essere scansito e va firmato così come generato dal sistema.

QUESITO N. 57

Premesso che la certificazione ISO 13485 certifica la qualità della gestione dei processi nell’ambito dei Dispositivi Medici, si chiede conferma che tale certificazione è accettata al fine della riduzione del 50% del deposito cauzionale provvisorio e definitivo.

RISPOSTA: La certificazione ISO 13485 attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. Come precisato dall’Anac (Parere di Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010), “mentre la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 è inerente all’intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, la certificazione UNI EN ISO 13485 attiene invece ai sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici. Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono dunque all’operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici”. Pertanto, la suddetta certificazione può essere accettata ai fini della riduzione della cauzione.

(25)

QUESITO N. 58

Si domanda se è possibile utilizzare una marca da bollo da 16,00 euro applicata alla domanda di partecipazione, e poi debitamente annullata.

RISPOSTA: Si conferma che tale modalità è valida.

QUESITO N. 59

in riferimento all'RDO in oggetto si chiede se possibile apporre marca da bollo su domanda di partecipazione in alternativa all'F23, visto le limitazioni di spostamento attualmente in vigore nella nostra regione.

RISPOSTA: Vedi risposta al quesito n. 58.

QUESITO N. 60

Ho tentato di creare i passoe ma il sistema mi scrive che sono inesistenti.

Inoltre per il dgue bisogna redigere uno per lotto oppure rispettare quello pubblicato in gara?

RISPOSTA: I CIG sono correttamente perfezionati. In caso di problemi sulle piattaforme SIMOG e AVCPASS si invita a contattare il Call Center dell’ANAC.

In relazione al secondo quesito, anche nel caso di partecipazione a più lotti, deve essere prodotto un unico DGUE, essendo unica la busta relativa alla Documentazione amministrativa.

QUESITO N. 61

sul portale ANAC non ci è stato possibile rilevare i CIG dei lotti per cui interdiamo partecipare alla procedura di gara. La motivazione indicata è la seguente: " Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".

Si chiede gentilmente quando saranno disponibili.

Nel contempo si chiede se per assolvere l'imposta di bollo da Euro 16,00 è possibile applicare il contrassegno sulla domanda di partecipazione (Allegato1/A), annullarlo ed inserire tale documento nel portale, sez. Documentazione amministrativa, come

"comprova del pagamento del bollo".

RISPOSTA: In relazione ai CIG, si veda la risposta al quesito n. 60.

In relazione al secondo quesito, si veda la risposta al quesito n. 58.

QUESITO N. 62

con la presente siamo a comunicare che ad oggi il CIG da portale ANAC risulta non ancora definito

(26)

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito n. 60.

QUESITO N. 63

seppur l'Allegato 1 "Disciplinare di gara" richieda l'invio di alcuni documenti amministrativi quali ad esempio il DGUE sottoscritti con firma digitale del Legale Rappresentante (pag. 29), il Sistema non permette di selezionare i files con estensione PDF.P7M ma soltanto nel normale formato PDF. Si chiede gentilmente se, visto che il problema non dipende dall'Operatore Economico bensì dal Sistema, è possibile inserire tali documenti privi di firma digitale senza incorrere nel rischio di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.

RISPOSTA: La questione è stata segnalata al gestore della piattaforma, che ha effettuato dei test specifici e non ha riscontrato problemi nel caricamento dei p7m. Si invita a riprovare il caricamento; se il problema persiste si invita ad aprire una segnalazione con Ticket sulla piattaforma Acquistinretepa.

QUESITO N. 64

la presente per comunicare che non riusciamo a partecipare alla procedura, non riusciamo a completare la scheda relativa alla forma di partecipazione.

E' solo un ns. problema o il portale non sta funzionando correttamente?

RISPOSTA: La questione è stata segnalata al gestore della piattaforma, che ha effettuato dei test specifici. Si invita a riprovare il caricamento; se il problema persiste si invita ad aprire una segnalazione con Ticket sulla piattaforma Acquistinretepa.

QUESITO N. 65

scriviamo per un chiarimento riguardo la scadenza della presentazione dell'offerta, in quanto sul disciplinare di gara c'è scritto che è il giorno 10/12/2020; invece qui su acquistiinretepa c'è scritto che è il giorno 16/12/2020.

RISPOSTA: La scadenza di presentazione delle offerte è stata differita al 16 dicembre.

il differimento è stato reso pubblico con Comunicato sul sito, con pubblicazione su GUUE e su GURI.

QUESITO N. 66

abbiamo ricevuto questo messaggio da portale ma all'interno della procedura non risulta pubblicato alcun chiarimento tantomeno la risposta al ns quesito del 2 c.m.

Da: comunicazioni@acquistinretepa.it <comunicazioni@acquistinretepa.it>

Inviato: lunedì 7 dicembre 2020 20:19

Oggetto: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO - DIREZIONI CENTRALI - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - 2698653 - PROCEDURA

(27)

APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ...

La stazione appaltante in oggetto ha pubblicato un comunicato. Puoi accedere al contenuto del comunicato direttamente dal cruscotto o dalla pagina di dettaglio della gara oppure qui.

RISPOSTA: il messaggio riportato informa che è stato pubblicato sul sito di AcquistinretePA il Comunicato sul differimento del termine di presentazione delle offerte.

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All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale

5.5 In relazione a ogni singolo lotto, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere d) e c) sono tenuti ad indicare

In applicazione dell’articolo 80, comma 7, del Codice, qualora un operatore economico incorra in uno dei motivi di esclusione elencati al comma 1 dello stesso articolo