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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 132 del 10/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART.

15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO.

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 12:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Assente Presente Assente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che :

- la strada provinciale n. 1 nel tratto compreso tra il capoluogo e Badia Elmi presenta, ormai da diversi anni, tratti attualmente a “macadam” che determinano numerose criticità al transito veicolare sullo stesso;

- la Provincia di Siena, competente alla gestione del tratto stradale, si trova nella condizione di essere impossibilitata a garantire immediatamente la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a realizzare l’intervento in oggetto a causa del processo di riorganizzazione delle provincie ancora in atto e che richiederà ulteriori esercizi finanziari per la ridefinizione di risorse e competenze;

Richiamato l'art. 15 L. 241/90 e s.m.i., relativo all'ipotesi, da parte delle pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione di attività di interesse comune;

Dato atto che:

-la possibilità per i Comuni di approvare specifici accordi per la definizione tesi a garantire interessi pubblici quali la corretta manutenzione delle strade appartenenti ad altri enti pubblici è stata di recente oggetto di specifici pareri anche da parte della Corte dei conti (Corte dei Conti Piemonte del. 29/2016);

- con deliberazione n. 33 del 28/07/2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di San Gimignano ha approvato le variazioni necessarie a rendere disponibili le somme per la definizione di un accordo ex art. 15 della L. 241/90 per il ripristino della pavimentazione bitumata della SP n. 1 nei tratti compresi tra Badia a Elmi ed il capoluogo;

Ritenuta la sussistenza dell’interesse pubblico a concludere detto accordo ravvisabile nella tutela dei cittadini che percorrono una strada di primaria importanza nel territorio e del quale il Comune cura gli interessi e lo sviluppo ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.

267/2000;

Precisato che il Comune di San Gimignano assumerà l’onere di trasferire alla Provincia di Siena le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto fermo restando che la stessa Provincia si impegna a restituire dette somme entro e non oltre cinque anni decorrenti dall’esercizio successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo;

Visto lo schema di accordo allegato sub A) redatto in base alla summenzionata normativa e ritenutolo meritevole di approvazione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il testo di accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i. fra Provincia di Siena e Comune di San Gimignano, allegato al presente atto, relativo al ripristino della

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pavimentazione bitumata della strada provinciale SP n. 1 nel tratto compreso tra il capoluogo e Badia Elmi;

2. di dare atto che il Comune provvederà a trasferire, a titolo di anticipo, alla Provincia di Siena la somma di euro 50.000,00 in attesa del rimborso così come definito dall’accordo stesso;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla approvazione dell’accordo in oggetto;

4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari Sig. Giuseppe Rossi, Sig. Massimo Pietroni , Sig. Andrea Marrucci,

5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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All: “A- schema accordo”

Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano"

attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi. Accordo ex art. 15 della L.

241/1990, tra la Provincia di Siena e il Comune di San Gimignano

L'anno 2017 il giorno …… del mese di ……., nella residenza della Provincia di Siena in Piazza Duomo n° 9 a Siena.

TRA

La Provincia di Siena con sede in Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena - P.I. 00166340521 - C.F.

80001130527, rappresentata legalmente dal Presidente, Fabrizio Nepi - denominata di seguito

“Provincia”, il quale interviene nel presente atto in forza del Decreto Deliberativo del Presidente n.

….. del ……., esecutivo ai sensi di legge

E

Il Comune di San Gimignano con sede legale in Piazza Duomo 2 – San Gimignano (SI) – P.IVA 00102500527 rappresentato legalmente dal Sindaco Giacomo Bassi - denominato di seguito

“Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera della Giunta Comunale n. …..

del ….. esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art.

11, commi 2 e 3, della medesima legge

- Provincia e Comune ritengono di procedere congiuntamente, al fine di perseguire il medesimo obiettivo di ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano" attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, necessario per una migliore definizione degli “obblighi delle parti”, disciplinando le modalità di progettazione, direzione lavori, contabilità, esecuzione dell’intervento e collaudo (certificato di regolare esecuzione) e le modalità di copertura economica - che l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90

- la Provincia e il Comune concordano e danno il proprio assenso, ciascuno per la parti di propria competenza, per l'attuazione dell’intervento, all’art.1 sommariamente descritto: gli stessi assumono

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altresì l’obbligo ad una reciproca collaborazione per il buon esisto dei lavori, anche attraverso la calendarizzazione degli interventi

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale Piemonte n. 29/2016 – che qualifica come legittimo la destinazione di fondi comunali ad interventi su beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso, nello specifico di strade appartenenti all’ente Provincia che attraversano il territorio comunale, qualora sia finalizzata alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità locale stanziata sul territorio comunale

DATO ATTO che la Provincia può vantare con riferimento alla realizzazione dei lavori oggetto del presente Accordo ampia e consolidata esperienza, trattandosi di interventi rientranti appieno fra quelli da effettuarsi costantemente al fine di assolvere alle proprie funzioni istituzionali assegnate Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 Finalità

1. Il presente Accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 art. 15, è finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra Provincia e Comune con riferimento alla realizzazione dell’intervento

“Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano"

attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi” in quattro tratti attualmente sterrati, di cui 3 compresi dalla progr. Km. 17+285 alla progr. Km. 18+200 circa e n. 1 tratto sterrato dalla progr. Km. 13+972 alla progr. Km. 14+023

Art. 2 Individuazione degli obblighi delle parti

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti convengono che l’intervento “Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano" attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi”, prevede un impegno complessivo di risorse finanziarie pari ad euro 50.000,00, come da computo metrico allegato al presente provvedimento, interamente a carico del Comune di San Gimignano oltre ad attività tecniche di progettazione e direzione lavori, e collaudatore

2. la Provincia si impegna:

a) ad elaborare i documenti relativi alla progettazione esecutiva dell’intervento oggetto del presente accordo,;

b) all’acquisizione di intese, pareri, nulla-osta e assensi necessari all’approvazione del progetto eventualmente anche mediante convocazione e gestione di apposita "Conferenza di Servizi"

c) ad approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto in conformità alla normativa vigente d) alla verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e) a svolgere, attraverso il proprio personale dipendente le funzioni di progettista, direttore

dei lavori e collaudatore accantonando l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 2016

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nelle more della redazione di un regolamento interno di ripartizione tra le figure professionali che ne hanno accesso

f) a svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell’opera e pertanto provvedere all’avvio della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, allo svolgimento delle attività connesse all’aggiudicazione dei lavori ed alla successiva stipulazione del contratto d’appalto e adozione degli atti conseguenti e comunque ogni altro procedimento necessario per la realizzazione dei lavori ai sensi della normativa vigente

g) a garantire la gestione tecnico-amministrativa ed economica-finanziaria, così come lo svolgimento dell’attività di monitoraggio delle fasi di gestione operativa, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche preventivate nonché un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse

h) a trasmettere al Comune, alla conclusione dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione 3. Le parti inoltre concordano che eventuali economie, comprese quelle derivanti da ribassi d’asta, che dovessero riscontrarsi e di cui non emergesse la necessità di utilizzo nell’ambito della stessa opera, alla conclusione dei lavori potranno essere riutilizzate - nel rispetto della normativa vigente - per l’effettuazione di ulteriori lavori di valorizzazione.

4) Il Comune si impegna a finanziare per intero l’intervento, fino alla spesa massima di € 50.000,00 come da come da computo metrico allegato al presente provvedimento, mediante trasferimento della somma alla Provincia di Siena. Le modalità di liquidazione dell’importo saranno le seguenti:

per il 50% entro 30 giorni dal momento della sottoscrizione del presente accordo, per il restante 50% entro 30 giorni dalla trasmissione al Comune del Certificato di Regolare Esecuzione.

5) La Provincia di Siena si impegna a restituire l’importo entro e non oltre cinque anni decorrenti dall’esercizio successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo. A tal fine potranno essere compensati eventuali crediti della Provincia nei confronti del Comune.

Art. 3 Costituzione di un tavolo tecnico

Per l’applicazione del presente Accordo e lo svolgimento delle sue fasi attuative sono individuati quali soggetti referenti:

- per la Provincia, l’Ing. Franci Andrea, Posizione Organizzativa della U.O. “Viabilità”

nell’ambito del Settore Tecnico

- per il Comune, l’Arch. Sardelli Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi per il territorio.

Art. 5. Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle attività

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programmate e comunque sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori

Art. 6. Modifiche e Rinvii

Eventuali modifiche, sostanziali, del presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della Convenzione nonché alle disposizioni del codice civile

Art. 7 Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al competente Foro di Siena

Art. 8 Trattamento dei dati personali

I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle altre parti unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.

Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; è repertoriato agli atti privati degli Enti sottoscrittori, sarà soggetto a registrazione nel solo caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico della richiedente.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell’ art. 6 del Decreto-Legge n.

179/2012, che con il comma 2, ha modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Per la Provincia di Siena Per il Comune di San Gimignano

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 806/2017 del SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO ad oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

10/08/2017

Sottoscritto dal Responsabile (SARDELLI ALBERTO)

con firma digitale

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 806/2017 ad oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

10/08/2017

Sottoscritto dal Responsabile (CESARI FRANCESCO)

con firma digitale

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 132 del 10/08/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 10/08/2017

Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 132 del 10/08/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/08/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 132 del 10/08/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO CON LA PROVINCIA DI SIENA EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA SP N. 1 NEI TRATTI COMPRESI TRA BADIA A ELMI ED IL CAPOLUOGO.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/08/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/08/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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