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IN NEGATIVO

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Academic year: 2022

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(1)

Prof. Mariano Cingolani

Università degli Studi di Macerata

(2)

IL RUOLO DEL MEDICO NELLA PRODUZIONE E

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COME ESPRESSIONE DEL CONTRASTO ALLE

FRODI

Certus Certus Certus Certus Facere Facere Facere Facere

LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO IN NEGATIVO (deterrente)

IN POSITIVO (buona pratica)

(3)

IN NEGATIVO

1. PRIMA DELLA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE 2. AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE MEDICO-

LEGALE

3. AL MOMENTO DELLA VERIFICA ASSICURATIVA 4. AL MOMENTO DELLA VERIFICA GIUDIZIARIA

LA QUALIFICA GIURIDICA

Certus Certus Certus Certus Facere Facere Facere Facere

(4)

MEDICO CERTIFICANTE

Incaricato di Pubblico Servizio - art. 358 c.p.

(fase 1)

Persona esercente un servizio di pubblica necessità - art. 359 c.p.

(fase 2 e 3)

Pubblico Ufficiale - art. 357 c.p.

(fase 4)

(5)

CERTIFICATO

Testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalle legge

ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell

’ ’ ’ ’

individuo o della società, aventi rilevanza giuridica e

amministrativa (Barni 2000)

Certus Certus Certus Certus Facere Facere Facere Facere Attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinato a

provare la verità (Gerin 1964)

(6)

CERTIFICATO

Certus Certus Certus Certus Facere Facere Facere Facere Attestazione scritta di fatti di carattere tecnico constatati

nell

’ ’ ’ ’

esercizio professionale (Chiodi) Documento scritto e firmato da un medico che attesta l

’ ’ ’ ’

esistenza di fatti o condizioni di natura sanitaria della persona cui il certificato si riferisce e che abbiano rilevanza giuridica e amministrativa

(Franchini)

(7)

CERTIFICATO

Atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica di cui il certificato è destinato a provare l

’ ’ ’ ’

esistenza (Puccini)

Certus Certus Certus Certus Facere Facere Facere Facere Attestazione scritta di fatti obiettivamente rilevati e di natura tecnica

dei quali l

’ ’ ’ ’

atto è destinato a provare la verità ... Riproduzione integrale, fedele, obiettiva di fatti biologici direttamente constatati

dal certificante (Palmieri e Zangani)

Dichiarazione scritta di natura tecnica, di fatti riscontrati dal medico nell

’ ’ ’ ’

esercizio professionale, aventi rilevanza giuridica per terzi, destinato quindi ad accertare la verità

e rilasciato nell

’ ’ ’ ’

interesse della persona, ente o autorità che lo richiede (Palagi)

(8)

REQUISITI SOSTANZIALI

VERIDICITA

’ ’ ’ ’

COMPLETEZZA PRECISIONE

CHIAREZZA TEMPESTIVITA

’ ’ ’ ’

(9)

REQUISITI SOSTANZIALI

CHIAREZZA

Dati anamnestici Segni obiettivi

Diagnosi Valutazione

COMPLEZZA COMPLEZZA

(10)

CODICE PENALE Art. 476

Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici

Il Pubblico Ufficiale che, nellesercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è

punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela falso, la reclusione è da tre a dieci anni

(11)

CODICE PENALE Art. 477

Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il Pubblico Ufficiale che, nellesercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative,

ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(12)

CODICE PENALE Art. 479

Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici

Il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nellesercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite dallart. 476

(13)

CODICE PENALE Art. 480

Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il Pubblico Ufficiale che, nellesercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali latto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni

(14)

CODICE PENALE Art. 481

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nellesercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali latto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da cinquantuno a cinquecentosedici euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro

(15)

CODICE PENALE Art. 493

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artioli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricati di pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni

(16)

CODICE PENALE Art. 373

Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente (Falsa testimonianza – da 2 a 6 anni).

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte

(17)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 64

Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

(18)

LA DETERRENZA

DI RILIEVO PER LA FASE 1 MODESTA PER LE FASI 2 E 3

COSPICUA PER LA FASE 4

(19)

IN POSITIVO

BUONA PRATICA

Certus Certus Certus Certus Facere Facere Facere Facere

(20)

Codice Deontologico

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico- professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

VERIFICA E REVISIONE ATTIVI DEI PROPRI ATTI

(21)

Codice Deontologico

Art. 22

Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico- scientifici.

DOVERE DI CONTROLLO E DI VERIFICA

(22)

Codice Deontologico

Art. 24

Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

PUNTUALITA’, DILIGENZA

DATI ANAMNESTICI, RILIEVI CLINICI,

DIRETTA CONSTATAZIONE O OGGETTIVA DOCUMENTAZIONE

(23)

Codice Deontologico

Art. 26

Cartella clinica

Il medico redige la cartella clinica,.. con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno

motivate e sottoscritte.

Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico- terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

COMPLETEZZA, CHIAREZZA, DILIGENZA

(24)

Codice Deontologico

Art. 62

Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche

competenze richieste dal caso.

L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la

valutazione del merito della perizia.

CONFLITTO DI INTERESSE, SPECIFICHE COMPETENZE

(25)

Codice Deontologico

Art. 62

Attività medico-legale

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di

un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

(26)

Codice Deontologico

Art. 62

Attività medico-legale

Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

EVIDENZE SCIENTIFICHE

CONFRONTO SCIENTIFICO RIGOROSO PRUDENTE VALUTAZIONE

(27)

Codice Deontologico

BUONA PRATICA ESPRESSIONE DI UN DECALOGO

1. ADERENZA ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

2. RISPETTO DEL CONFRONTO SCIENTIFICO RIGOROSO 3. PRUDENTE VALUTAZIONE DEI DATI

4. PUNTUALITA’

5. DILIGENZA 6. COMPLETEZZA

7. CHIAREZZA 8. VERIFICA ATTIVA 9. REVISIONE ATTENTA

10. ATTENZIONE AI CONFLITTI DI INTERESSE

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