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VALENZA SOCIALE E MEDICO-LEGALE DELLA DENUNCIA DI CAUSA DI MORTE∗

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Academic year: 2022

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VALENZA SOCIALE E MEDICO-LEGALE DELLA DENUNCIA DI CAUSA DI MORTE

Dr. Giuseppe Ruggeri∗∗

Definizione

Il certificato-denuncia di causa di morte costituisce un obbligo sancito dall’art.

103 del T.U.L.S. (R.D. n° 1265 del 27/04/34) e successive norme (ricordiamo solo le più recenti: D.P.R. n° 803 del 10/09/90 e Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/93). Essa consiste nella denuncia al sindaco, da parte del medico per ogni caso di morte di persona da lui assistita della malattia che, a suo giudizio, ne sarebbe stata la causa.

E’ bene intendersi fin dall’inizio sul concetto di “assistenza medica”, per essa significandosi non già e soltanto l’aver presenziato al decesso, bensì la conoscenza da parte del medico del decorso della malattia, e ciò anche a prescindere dal fatto dell’essersi trovato ad assistere materialmente il suo paziente al momento della morte. Questa precisazione acquista rilievo in tutte le circostanze in cui (ad esempio in caso di assistenza per festività) il medico che aveva in cura il deceduto non è in condizioni di poter compilare la denuncia di causa di morte entro i termini di legge. Sarà in tal caso chiamato a certificare il medico necroscopo, il quale potrà avvalersi, anche telefonicamente e successivamente per iscritto, delle notizie sanitarie riguardanti il defunto tramite il suo medico di fiducia. Il medico necroscopo è altresì tenuto a compilare la denuncia di presunta causa di morte quando quest’ultima non sia assistita. Altre figure in grado di certificare la causa di morte sono rappresentate dai medici di presìdi ospedalieri e cliniche che hanno avuto in cura il deceduto, nonché tutti i medici che eseguono riscontri diagnostici e/o autopsie giudiziarie, ed infine i medici componenti il collegio per l’accertamento della realtà della morte in ordine a quanto previsto dalla legge n° 644/75 e successive modifiche (trapianti da cadavere).

RELAZIONE TENUTA AL CONVEGNO A.C.S.A. “LA CERTIFICAZIONE MEDICA”, MESSINA 02/02/02

∗∗Dirigente Medico Servizio Medicina Legale Azienda U.S.L. n° 5 di Messina

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Metodologia compilativa

La denuncia di causa di morte va compilata entro le 24 ore dal decesso sull’apposito modello fornito dall’Istituto Centrale di Statistica. La scheda ISTAT consta di due parti:

• parte a) da compilarsi da parte del medico certificatore.

• parte b) di competenza dell’ufficiale dello stato civile.

Ai fini dell’attendibilità di quanto ivi contenuto, il modello ISTAT deve essere correttamente riempito in ogni sua parte, specie per quel che attiene alle notizie anagrafiche riguardanti il deceduto ed al luogo dov’è avvenuta la morte (abitazione privata, istituto di cura od altro).

La parte a) consta di due sezioni affiancate.

La prima sezione, procedendo da sinistra verso destra, va compilata in caso di morte naturale. A quest’ultimo riguardo, particolare importanza riveste la descrizione della causalità tanatologica, la quale deve essere governata da un rigoroso criterio logico-cronologico prendendo cioè in considerazione, in primo luogo, la connessione razionale tra le tre cause previste (iniziale, intermedia e finale), e, in subordine, la successione temporale che le collega. In altri termini, la descrizione d’un sintomo morboso, anche se quest’ultimo si è manifestato prima della diagnosi della patologia che lo ha determinato, non può in alcun modo occupare lo spazio dedicato alla causa iniziale, di diritto spettante alla malattia principale, la quale costituisce il primum movens della fenomenologia morbosa che ha condotto all’exitus. Non appare superfluo ribadire il rilievo di quest’assunto, preso atto che più d’una volta capita d’imbattersi in schede ISTAT in cui alla voce causa iniziale si legge “melena”, e, subito dopo, in causa intermedia, “carcinoma gastrico”.

L’altra sezione deve essere invece compilata nei casi di morte violenta, di cui il medico certificatore è tenuto a descrivere quale ne sia sta la causa (accidentale, suicidio, infortunio sul lavoro, omicidio), la lesione, eventuali malattie e complicanze sopravvenute, mezzo o modo col quale la lesione è stata determinata, segnalando altresì la data dell’evento e l’intervallo intercorso tra l’azione violenta e la morte (ora giorno mese ed anno) ed il luogo dell’evento. Anche in tale sezione, come per quella riservata ai decessi per cause naturali, è contemplato uno

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spazio per gli eventuali stati morbosi preesistenti che hanno contribuito al decesso ma non in rapporto diretto con la malattia che ne è stata la causa.

La scheda ISTAT va completata con l’apposizione della firma e del timbro del medico, la cui identità deve essere chiara e leggibile e del quale deve essere inoltre specificata la posizione di medico curante o medico necroscopo. Il timbro va apposto in entrambe le copie del modello.

Controllo di qualità

Il controllo di qualità della denuncia di causa di morte spetta, in prima battuta, al medico necroscopo, il quale, sulla scorta della scheda ISTAT, si reca ad effettuare l’accertamento della realtà della morte previsto dall’art. 4 del D.P.R. 285/90. In seconda battuta, tale controllo di competenza dei servizi di Igiene Pubblica delle Aziende UU.SS.LL. che curano la raccolta della seconda copia della scheda (la cui prima copia va invece inviata all’Istituto Centrale di Statistica). Alle Aziende UU.SS.LL. la suddetta copia va inviata entro 30 giorni da parte del Comune dov’è avvenuto il decesso. Tale controllo mira a verificare:

1) che la causa di morte iniziale non sia di tipo generico (ad es. insufficienza respiratoria, salvo che per soggetti anziani);

2) che le cause iniziale, intermedia e finale siano correlate tra loro (restando comunque inteso che la causa intermedia può essere anche omessa dal medico certificatore);

3) che non vi siano incongruenze tra causalità di morte, età e sesso;

4) che la scheda sia compilata in ogni sua parte;

5) che sia apposto su entrambe le copie il timbro del medico certificatore.

In caso di scadente qualità della scheda ISTAT, è fatto obbligo ai servizi competenti di contattare il medico certificatore onde svolgere opera di sensibilizzazione ai fini di una corretta compilazione del modello.

Considerazioni finali

Come si può vedere, la denuncia di causa di morte rientra negli atti dovuti da parte del medico, attenendo ad eventi inerenti la salute collettiva e coinvolgendo quindi il dettato costituzionale contenuto nell’art. 32. Tale atto riveste una duplice finalità:

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a) statistico-epidemiologica (e pertanto di utilità sociale, essendo uno strumento di rilevazione delle cause di morte nella popolazione),

b) medico-legale (potendo supportare l’azione giudiziaria in casi di morte dovute a reato o comunque sospette di esserlo, e per le quali si debba dunque procedere a riscontro diagnostico).

Tali finalità appaiono strettamente correlate si considera che la denuncia ISTAT, nel momento stesso in cui si pone a servizio della comunità consentendo d’individuare le malattie che più incidono sul fenomeno mortalità, fa pure sì che possa operarsi un’efficace distinzione tra morti naturali e morti violente, differenziando, specie nell’ambito di queste ultime, quelle che riconoscono alla loro origine un atto delittuoso.

Indagare approfonditamente sulla causalità tanatologica significa pertanto collaborare con gli organi istituzionali al fine di mettere in evidenza, quando ve ne siano, comportamenti penalmente sanzionabili, nell’ottica di un riscontro sempre più puntuale tra i dati desunti dall’esame clinico e quelli che emergono da un eventuale riscontro diagnostico.

A proposito di quest’ultimo, va rilevato come spesso esso sia confuso con l’autopsia giudiziaria. Si tratta di due atti diversi; il riscontro diagnostico (previsto dall’art. 37 del D.P.R. 285/90) va richiesto quando il medico certificatore nutra dubbi sull’effettività delle cause di morte, ed è di competenza dei servizi di anatomia patologica ospedalieri e/o territoriali; l’autopsia giudiziaria viene invece ordinata dal magistrato quando, dal referto e/o rapporto del medico certificatore o anche dai dati circostanziali emersi nel corso di eventuale indagine, sorge il sospetto che la morte possa essere correlabile a reato.

La profonda interrelazione esistente tra aspetti sanitari e giudiziari della denuncia ISTAT ha fatto sì che, nel corso degli anni, siano state formulate diverse ipotesi di modello, l’ultima delle quali, in vigore dagli inizi del 2002, esige che come causa finale non venga riportato uno stato morboso generico come “collasso cardio- circolatorio” bensì un’entità nosologica ben precisa, che il medico certificatore riconosca aver immediatamente preceduto l’exitus. Ciò ai fini di una sempre maggior precisione nell’identificazione delle cause di decesso.

In conclusione, è necessario riflettere con attenzione sulla valenza della denuncia di causa di morte, vero e proprio punto cardine intorno al quale ruotano le complesse problematiche inerenti l’individuazione, lo studio e la possibile

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risoluzione delle attuali cause di morte, ma pure valido ed efficace strumento di sicurezza sociale destinato alla tutela dell’intera collettività.

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TAGETE n.2 Giugno 2003 Anno IX

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