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IL MEDICO LEGALE IN IL MEDICO LEGALE IN
EUROPA EUROPA
FRA ASSICURAZIONI E VITTIME
Roma 24 Maggio 2002
Tagete n. 4-2002 Ed. Acomep
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Anni ’90: si esaurisce un ciclo storico della Medicina Legale
Gli Istituti Universitari che si occupavano di:Medicina Legale Militare,Medicina Previdenziale,Tanatologia, Traumatologia, Tossicologia, Identificazione ecc, non riescono a tenere il passo con i tempi e a sviluppare gli aspetti scientifico- culturali a supporto della Medicina Assicurativa.
Tale branca della Medicina Legale andava assumendo un’importanza crescente non solo in Italia ma
ovviamente anche nel resto dell’Europa,tanto che già
dagli anni 70 erano iniziati tentativi di creare delle regole comuni ai vari paesi in ambito assicurativo,
prevalentemente per il danno alla persona legato alla circolazione stradale.
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I momenti storici dell’armonizzazione dei percorsi medico-legali in Europa
§ Risoluzione del Consiglio d’Europa 75/7: il
14/3/75 vengono formulate raccomandazioni agli stati membri sotto forma di 19 principi per
costituire basi comuni di indennizzo alle vittime.
§ Simposio Giuridico Europeo nel 1988 a
Parigi,presieduto da M Dessertine, Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Parigi. Si
conclude con 12 raccomandazioni che tentano di appianare le differenze tra paese e paese
riguardanti le modalità e gli standard di risarcimento.
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§ Expertalia:convegno organizzato a Bruxelles nel 1990 dal Dr.Rousseau
(Francia) e dal Prof. Lucas (Belgio) mette a confronto le modalità di accertamento del danno alla persona in ambito civile in
Belgio,Francia,Lussemburgo e Regno Unito.
§ Euromedex:incontro tenutosi a Strasburgo nel 1992,in cui ogni stato è rappresentato da un medico e un giurista,con l’obiettivo,tra gli altri,di immaginare un medico esperto
europeo capace di tradurre e attuare nello
spirito del proprio paese un rapporto medico formulato in un’altra nazione
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Il 1° Gennaio 1993 ha segnato un grande traguardo per l’Europa:la libera
circolazione dei cittadini appartenenti ai paesi membri.
Aboliti il significato simbolico e le barriere materiali e politiche,si pone la necessità di uniformare quanto più possibile le
normative che rappresentano i percorsi che i cittadini devono compiere,nell’intento di un eguale trattamento in Stati differenti.
TRATTATO DI SCHENGEN
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L’ Associazione Melchiorre Gioia nata nel 1994 è stata in Italia un’antesignana
dell’integrazione europea in campo medico- legale:fin dagli esordi ha sempre cercato di guardare più avanti, formulando proposte, incoraggiando il confronto tra le diverse
categorie professionali che, o dallo stesso
lato, o da versanti contrapposti si trovavano di volta in volta a gestire un danno alla
persona o meglio una persona danneggiata.
Con congressi,corsi,riviste,pubblicazioni ha dato un impulso decisivo alla Medicina
Assicurativa.
ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIOIA
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Il 3 Maggio 1997 nasce la CEREDOC:
Confederazione Europea di Esperti nella Valutazione e Risarcimento del Danno alla Persona, di cui l’Associazione Melchiorre Gioia è stata promotrice.
Si configura come ulteriore elemento di
promozione di un’armonizzazione in campo europeo,con l’obiettivo di scambi
informativi,confronto tra i vari aspetti della valutazione del danno nei vari paesi e lo
sviluppo di progetti comuni.Tra questi, molto importante , l’elaborazione di un BAREME europeo
CEREDOC
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Direttiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,del 16.5.2000,concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
La IV Direttiva Europea sulla responsabilità civile nella circolazione stradale
(GUCE n°181/2000)
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Con il sistema degli uffici Carta Verde è stata garantita la liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa qualora l’altra parte coinvolta
nell’incidente provenisse da un altro paese europeo.
Ma non sono state risolte le difficoltà che la parte lesa incontrava nel far valere i
suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi
residente e di un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in tale paese
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In pratica fino ad oggi il danneggiato doveva far valere i propri diritti civili
contro l’assicuratore estero del responsabile dell’incidente,con grandi difficoltà:
§Identificare l’impresa assicuratrice
§Comprendere (problemi di lingua ) e seguire le modalità della richiesta danni
§Tempi di liquidazione lunghi
§Necessità di ricorrere ad un avvocato per essere più tutelati
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§Creazione di un organismo di
informazione in ogni Stato,che sia a disposizione della vittima transitante nel paese straniero.
§Designazione in ogni paese di un rappresentante dei vari enti
assicurativi,con l’obiettivo di risolvere amichevolmente la denuncia del
sinistro.
Con la IV Direttiva:
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§ E’ prevista la costituzione in ciascun Stato di un organismo di indennizzo che intervenga in caso di ritardo da parte dell’impresa assicuratrice o del suo liquidatore mandatario o qualora l’impresa stessa non abbia designato un suo rappresentante nel territorio di quello Stato.
Verranno applicate delle sanzioni
all’assicurazione in questione, stabilite dalla normativa nazionale e che dovrebbero essere
“efficaci, proporzionate e dissuasive (Art.12)”.
La scadenza disposta dalla Direttiva per la pubblicazione delle disposizioni legislative e
amministrative da parte di ciascun Stato membro è stata fissata per il 20 luglio 2002.
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Il danneggiato non dovrà più rivolgersi all’estero all’assicuratore straniero della parte
responsabile,ma potrà rivolgersi nel proprio stato di residenza al liquidatore ivi designato dall’assicuratore dello stato ove si è verificato l’incidente.
Il liquidatore ha tre mesi di tempo per esaminare e valutare il danno e presentare alla parte lesa
un’offerta motivata.
La vittima,quindi,può muoversi nel proprio
paese,parlando la sua lingua e avere la garanzia di tempi prevedibili.
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La IV Direttiva costituisce certamente un miglioramento per le vittime transitanti,ma sarebbe opportuno o uniformare negli Stati interessati la legge applicabile all’incidente o stabilire che il danneggiato venga risarcito secondo le normative del paese di residenza.
Si sta già lavorando al progetto di una V
Direttiva,destinata a perfezionare i meccanismi del risarcimento prevedendo un regime europeo uniforme di imputazione della responsabilità
civile,di determinazione dei danni risarcibili e delle tecniche di quantificazione.
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Art.3: “Le imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore…sono tenute a garantire a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo,nonché ai
danneggiati,il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano…Se entro 60 gg dalla
richiesta l’assicurato o il danneggiato non è messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti,egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto”.
In Italia la Legge 57/2001 ha introdotto dei cambiamenti a garanzia degli utenti:
trasparenza degli atti
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.Art.5:”…L’assicuratore …ha l’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del
danno,ovvero di comunicare i motivi per cui si ritiene di non fare offerta…anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso …entro 90 gg dalla ricezione della documentazione.”
Ciò comporta necessariamente uno snellimento delle procedure,un miglioramento dell’organizzazione,il ricorso sempre maggiore agli strumenti informatici e l’utilizzo di consulenti medici esperti in grado di dare risposte accurate e affidabili in tempi più rapidi che in passato.
Fissazione di termini temporali della proposta di risarcimento da parte
assicurativa
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Se questo è lo scenario del prossimo
futuro, qual è la distanza tra la realtà di oggi e quella di domani ?
Quali tempi e modi hanno di prepararsi tutti coloro che si occupano del danno alla persona:avvocati, assicuratori,
giudici e soprattutto i medici?
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Se ci confrontiamo con gli altri paesi notiamo che:
§ Spesso è ancora difficile equiparare le definizioni di tipo di danno tra paese e paese:è un problema in parte linguistico,in parte concettuale.
§ I risarcimenti per danni equivalenti variano molto:
in alcuni Stati sono bassi,ma vi è un alto livello assistenziale statale che tutela il danneggiato;è la
situazione della Danimarca,per esempio. In altri,come il Portogallo,i risarcimenti sono bassi perché vi è un alto numero di incidenti e se i compensi fossero
equiparati alla media degli altri paesi,i costi sarebbero difficilmente sostenibili dalle imprese assicuratrici,che dovrebbero stabilire premi molto elevati,troppo per il livello economico di quella nazione.
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A questo proposito è interessante il dato
pubblicato dal CEA (Comitato Europeo degli Assicuratori) a proposito dell’incidenza del colpo di frusta in Europa,che rappresenta un esempio emblematico di disomogeneità.
% rispetto al totale dei danni fisici
ITALIA 66 %
GERMANIA 40 %
OLANDA 35 %
SPAGNA 15 %
FRANCIA 6 %
DANIMARCA 5 % NORVEGIA 4,8%
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§La valutazione stessa del danno alla persona è variabile:in alcuni paesi la valutazione del danno
extrapatrimoniale è globale e considerata in toto,in altri il danno è connesso al deficit funzionale,indicato in % o in punteggio di invalidità o in termini descrittivi.
§I Baremes (tabelle a punteggio) sono utilizzate in Italia,Spagna.Francia,Belgio,Germania,Grecia, Lussemburgo,Portogallo.
§In Gran Bretagna e Irlanda ed altri paesi prevale l’aspetto descrittivo, ossia vengono descritti i danni, i trattamenti, il rapporto di causalità,lo stato della
vittima,le conseguenze future.
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§ Diversa entità del ricorso alla soluzione giudiziaria.
In alcuni Stati la soluzione è in genere affidata ad un efficiente sistema assicurativo e ad una valutazione corretta degli esperti:ciò è legato ad aspetti culturali basati su rapporti storici e consolidati di affidabilità reciproca tra assicuratore e assicurato.
In altri esiste una conflittualità che prende percorsi giudiziari lunghi ed onerosi spesso per ordini di
risarcimento modesti
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Adeguamento dei percorsi medico-legali
Il medico esperto si può definire ovunque come la figura professionale in grado per formazione di valutare il danno alla salute subito da un individuo e di tradurre tale
danno in termini risarcitori.
In altre parole deve valutare il nesso di causalità tra lesioni constatate e
incidente,nonché stabilire le conseguenze personali, lavorative ed economiche della menomazione
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§Tali professionisti del settore hanno una
formazione che solo in alcuni paesi è specialistica.
In molti Stati non esiste la specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni,ma la
disciplina è inclusa nel corso di laurea( Germania, Belgio,Grecia );
in altri esiste,ma spesso non prepara
adeguatamente al lavoro di medico esperto ( Italia, Francia,Spagna ), mentre in Gran
Bretagna il medico legale,coroner,si occupa degli aspetti classici della materia (Tanatologia,
criminologia,tossicologia ecc)
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Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA
AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
Bruxelles 7.3.2002 COM (2002)119 def.
Non è previsto lo specialista in Medicina Legale
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Al di là della partecipazione a corsi, stages, accesso a banche dati, è auspicabile la
costituzione di:
§ Albo nazionale di medici esperti nel danno alla persona,scelti con criteri tecnico-scientifici da una commissione composta da medici e
giuristi,che svolgano un periodo di praticantato di almeno 6 mesi presso studi di medici esperti.
§ Albo di CTU qualificati presso le sedi giudiziarie
La formazione del medico esperto
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Albo europeo dei medici esperti
La IV Direttiva accelera la necessità di avere un medico esperto europeo.
L’interesse delle imprese assicuratrici,degli organismi giurisdizionali e sopratutto degli utenti è che vi siano dei medici esperti
referenti in ogni Stato,che siano in grado di condurre e produrre una perizia obiettiva, affidabile, tecnicamente professionale: il presupposto è una preparazione
approfondita, un aggiornamento permanente e la disponibilità a lavorare con standard di qualità verificabili.
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Il miglioramento della qualità è anche il presupposto di una maggiore correttezza:
bisognerebbe redigere una perizia il più
possibile obiettiva,in modo che non vi siano grandi differenze sullo stesso caso tra perizia di parte,perizia dell’assicurazione e
valutazione del CTU.
In questo può aiutare l’utilizzazione di un:
Modello standardizzato di PERIZIA.
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In pratica il percorso medico per la valutazione del danno dovrebbe essere comune:
§ raccolta dell’anamnesi e delle circostanze in cui si è verificato il danno
§ esame delle certificazioni prodotte
§ esame obiettivo generale
§ esame locoregionale specifico delle parti lese
§ eventuali esami tecnici aggiuntivi e/o consulenze specialistiche
§ conclusioni
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Le conclusioni sono l’elemento più variabile nello stesso ambito nazionale e sopratutto tra uno Stato e l’altro.E’ per questo che è estremamente
importante il lavoro che da tempo e con buoni risultati sta conducendo il gruppo di studio della CEREDOC:LA COSTITUZIONE DI UN
BAREME EUROPEO che fissi criteri di valutazione comuni.
Abbiamo tenuto gli ultimi incontri a Parigi in gennaio, a Roma in aprile,a Faro in maggio e ormai non dovremmo essere molto lontani
dall’elaborazione definitiva di un bareme di facile applicazione utilizzabile da tutti i membri della comunità europea.
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Tale bareme non sarà un manuale della valutazione delle sequele patologiche da
applicare sic et simpliciter e non potrà mai
sostituire la carenza di competenze del medico esperto.
L’obiettivo fondamentale sarà quello di
permettere una valutazione riproducibile da parte di medici diversi in paesi diversi e di
giungere a conclusioni identiche per identici tipi di lesione.
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Il percorso di armonizzazione europea legislativa,assicurativa e medico-legale è lungo,complesso e inevitabile.
L’unico strumento che abbiamo per inserirci nei processi di cambiamento è la professionalità,
derivante dal confronto,dall’aggiornamento, dall’utilizzazione di strumenti di lavoro
moderni,dalla capacità di organizzarsi e non rimanere fermi in un mondo che cambia.
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Giovanni Cannavò
Il modo migliore per Il modo migliore per prevedere il futuro è prevedere il futuro è
costruirlo, costruirlo,
insieme insieme
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