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AD PERSONAM AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA

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Academic year: 2022

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AD PERSONAM

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLO SPAZIO BENESSERE COMPLEMENTARe ALLE ATTIVITA’

SOCIO-CULTURALI SVOLTE PRESSO VILLA ESTER NELL’AMBITO DEL PROGETTO VILLA ESTER- SPAZIO DI COMUNITA’ OLTRETORRENTE

FRA

ASP ad Personam con sede in Parma – via Cavestro n. 14, C.F. e P. IVA n. 02447070349, più oltre ASP, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Stefania Miodini ,concedente

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx concessionario

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 oggetto

L’ASP Ad Personam concede a xxxxx uno spazio (individuato nella planimetria allegata) che si trova all’interno della Struttura Villa Ester sita in Parma, via Della Costituente n. 15, denominato spazio benessere, con funzioni complementari alle attività socio-culturali svolte all’interno dell’immobile.

Lo spazio viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

art. 2 attività

L’attività relativa allo spazio benessere consiste nell’organizzazione di corsi relativi al benessere della persona, a pratiche olistiche, attività educative e ricreative; tale attività potrà essere svolta direttamente dal concessionario o in collaborazione con altri soggetti, rimanendone tuttavia sempre responsabile.

(2)

Lo spazio benessere deve essere mantenuto disponibile per iniziative dell’ASP concedente e per altre co-progettate con i partner del progetto “Villa Ester – spazio di comunità Oltretorrente”, per un monte ore pari a 4 ore settimanali, da concordare preventivamente nell’ambito della programmazione delle attività.

art. 3 durata

La durata della concessione è di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni con provvedimento espresso dell’Azienda.

La durata della concessione decorre dalla sottoscrizione del presente contratto.

E’ fatta salva la possibilità di disdetta da entrambe le parti con preavviso di 6 mesi dalla scadenza naturale della concessione.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare i locali e i beni che il concedente gli ha messo a disposizione, in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento dovuto all’invecchiamento e all’uso.

art. 4 destinazione d’uso

Lo spazio oggetto della presente concessione è destinato esclusivamente a spazio benessere per lo svolgimento delle attività esplicitate nell’art. 2.

art. 5 obblighi del concessionario

a) custodia e mantenimento in buono stato dei locali e dei beni mobili messi a disposizione del concedente;

b) pulizia delle attrezzature e degli spazi assegnati;

c) adibire gli spazi all’uso previsto e dotarsi delle attrezzature e degli arredi necessari per le attività che non sono messi a disposizione dall’Amministrazione;

d) accollarsi ogni altro onere anche se non esplicitamente indicato, relativo all’attività svolta;

e) accollarsi tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dello spazio benessere sia nei confronti del Comune e di altre Autorità sia nei confronti di terzi, rispondendo in via diretta ed esclusiva;

f) dotarsi delle necessarie autorizzazioni specifiche per le attività del lo spazio benessere nonché licenze e permessi, di cui dovrà essere fornita copia al concedente;

g) sostenere tutti gli oneri fiscali relativi all’espletamento delle attività oggetto della presente concessione;

h) svolgere le attività in coerenza con quanto previsto dal modello organizzativo e gestionale del progetto “Villa Ester” di cui l’Associazione diventerà partner;

i) impiegare il personale utilizzato secondo le norme di legge vigente anche sulla sicurezza e dotato dei requisiti previsti per legge e dovrà essere coperto da assicurazione contro infortuni in relazione alla attività della presente concessione e per la responsabilità civile, avere in essere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione a garanzia di eventuali danni a beni mobili ed immobili a terze

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persone o cose di terzi, nonché di ogni danno causato per incendio, per la conduzione dello spazio benessere per un massimale ed una somma assicurata la cui congruità andrà concordata e valutata con l’Azienda;

j) presentare un rendiconto annuale dell’attività svolto con indicazione delle entrate derivanti dall’attività di spazio benessere corredato dal bilancio dell’anno precedente e dal registro dei corrispettivi.

art. 6 obblighi del concedente

a) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali b) pulizia degli spazi e delle aree comuni

c) pagamento utenze, compresa la TARI art. 7 vigilanza e controllo

Il concedente potrà verificare in ogni momento che la gestione dello spazio concesso avvenga nel rispetto del presente contratto e delle finalità della concessione, nonché verificare lo stato d’uso dei locali e dei beni concessi.

art. 8 canone

Il canone annuo è pari ad € 6.700,00 oltre IVA e dovrà essere versato in rate semestrali posticipate.

Il mancato o ritardato pagamento produrrà interessi di mora e potrà comportare la risoluzione del contratto e l’esclusione da tutte le procedure successive e future dell’Azienda

art. 9 divieti

E’ vietato concedere ad altri l’area adibita a spazio benessere, pena la risoluzione del contratto.

art. 10 risoluzione e recesso

E’ prevista la revoca immediata dell’affidamento dei locali in caso di:

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e del progetto presentato - gravi inadempienze relative ad igiene, salute pubblica ed ordine pubblico - sospensione continuativa e non concordata dell’attività

Il concessionario potrà recedere, per gravi motivi, con un preavviso di un mese, tuttavia il concedente potrà richiedere la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente necessario ad assumere provvedimenti per l’affidamento ad altri della gestione dello spazio concesso.

art.11 codice comportamento dipendenti pubblici

Il concessionario dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165),entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso

(4)

previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento dell’ASP. Il concessionario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento dell’ASP può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Concedente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

art. 12 controversie

Per tutte le controversie che potranno insorgere in ordine alla presente concessione è competente il Foro di Parma.

art. 13 spese

Le spese del presente atto sono a totale carico del concessionario.

art. 14 tracciabilità flussi finanziari

Il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010 n. 136, il rapporto contrattuale sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

art. 15 trattamento dati

Le Parti riconoscono, reciprocamente, di trattare, ciascuno per le proprie finalità e nelle modalità dal medesimo definite, i rispettivi dati nel vigore del nuovo GDPR 2016/679 autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei dati necessari al raggiungimento delle finalità concordate e nei termini previsti degli obblighi di legge.

data ___________________

Il concedente Il concessionario

________________ _____________________________

(5)

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