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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

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Academic year: 2022

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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

DETERMINAZIONE N. 499 del 27/12/2016

OGGETTO: SERVIZI DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE PER DISABILI E ANZIANI: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ACCOGLIENZA DI UTENTI IN CARICO ALL’ASP

IL DIRETTORE

Premesso che rispetto alla procedura per la costituzione dell’Elenco di gestori di strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani risultano non aver risposto al nostro bando i seguenti gestori:

- Opera dell’Immacolata Comitato Bolognese per l’integrazione Onlus che ospita l’utente disabile inserito dall’ASP B.R. presso un laboratorio protetto di Bologna,

- Cooperativa Sociale Società Dolce che ospita l’utente anziano inserito dall’Asp L.W. presso la struttura Villa Donnini a Budrio

- ASP Pianura Est che ospita l’utente anziana inserita dall’Asp F.N. presso la CRA San Domenico su posto non accreditato

Considerato che il problema che si viene a verificare è che i suddetti utenti sono inseriti in questi percorsi da parecchi anni; in particolare:

- per gli utenti ora anziani collocati presso le strutture Villa Donnini, Cra San Domenico di Budrio trattasi di inserimenti in atto da quando i soggetti, entrambi disabili, erano molto giovani e le verifiche fatte nel tempo dal Servizio Sociale per inserirli in altra struttura più vicina al territorio di residenza hanno chiaramente evidenziato che si rischierebbe una importante destabilizzazione degli stessi che nella zona di Budrio e negli operatori di quel servizio hanno creato tutti i loro punti di riferimento;

- per l’utente disabile inserito presso il Laboratorio Protetto gestito dall’Opera dell’Immacolata Comitato Bolognese per l’integrazione Onlus di Bologna ugualmente è una frequenza in essere da parecchi anni e l’Unità di Valutazione Multidisciplinare in sede di valutazione ha concordato con l’utente e i suoi Famigliari l’opportunità di non procedere ad un possibile cambio di struttura per non turbare l’equilibrio dell’utente che trova nell’ormai consueto tragitto di trasferimento in città (Bologna) un elemento essenziale per il buon esito e la tenuta del progetto assistenziale individualizzato che lo interessa;

Ritenuto pertanto, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, inopportuno introdurre una modifica nelle condizioni di vita di questi utenti;

Visti:

la determina n. 50 del 15/02/2012 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alle procedure relative all’acquisizione di beni e servizi funzionali all’espletamento delle attività istituzionali dell’ASP”;

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l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, che prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, che -con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008– ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs.

50/2016;

b. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale

“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

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Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), ovvero presso la Centrale di Committenza della Regione Emilia Romagna Intercenter, convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, ovvero presso Intercenter in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Rilevato nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto a:

affidare il servizio di accoglienza semiresidenziale del disabile B R Opera dell’Immacolata Comitato Bolognese per l’integrazione Onlus alle medesime condizioni in essere per l’anno 2016 che prevedono tra l’altro il riconoscimento di una retta giornaliera € 52,22 di cui il 60% a carico di ASP pari a € 31,33 Iva esente per un importo annuo complessivo presunto di € 9.600,00

- affidare l’accoglienza residenziale dell’anziano L.W. alla Cooperativa Sociale Società Dolce in quanto gestrice della Struttura Residenziale per disabili “Villa Donini” alle medesime condizioni in essere per l’anno 2016 che prevedono tra l’altro il riconoscimento di una retta giornaliera di € 82,93 oltre ad Iva per un importo complessivo presunto a carico Asp, che compartecipa al pagamento della retta per la quota non corrisposta dall’utente (€ 53,88 Iva compresa), di € 19.700,00

- affidare l’accoglienza residenziale dell’anziana F N. all’ ASP Pianura Est in quanto titolare della CRA San Domenico di Budrio alle medesime condizioni in essere per l’anno 2016 che prevedono tra l’altro il riconoscimento di una retta giornaliera € 82,22 Iva esente per la CRA San Domenico per un importo complessivo presunto a carico Asp, che compartecipa al pagamento della retta per la quota non corrisposta dall’utente, di € 25.785,00

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:

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a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi in precedenza applicati dai gestori, che peraltro sono in linea con quelli applicati dalle altre strutture selezionate dall’Asp attraverso procedure di gara o indagini di mercato;

b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze socio assistenziali dell’utente che l’Asp non riuscirebbe a soddisfare altrimenti ;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì attraverso la Commissione UVM;

e) il principio della libera concorrenza è subordinato al principio della tutela della salute degli utenti in carico all’ASP;

f) il principio di non discriminazione è subordinato al principio della tutela della salute degli utenti in carico all’ASP;

Vista la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che prevede l’esenzione della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;

Rilevato che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

Atteso che, si procederà ad ottenere il CIG dall’ANAC prima della stipula dei relativi contratti da parte dell’UO Provveditorato;

dato atto che le convenzioni verranno redatte sulla base degli schemi approvati con determina 462 del 5/12/2016

Attestata la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria;

DETERMINA per i motivi di cui in premessa:

1. di affidare, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 il servizio di accoglienza semiresidenziale del disabile B.R. presso il Laboratorio occupazionale Opera dell’Immacolata all’Opera dell’Immacolata Comitato Bolognese per l’integrazione Onlus alle medesime condizioni in essere per l’anno 2016 che prevedono tra l’altro il riconoscimento di una retta giornaliera di € 52,22 di cui il 60% a carico di ASP pari a € 31,33 Iva esente per un importo annuo complessivo presunto di € 9.600,00 ca.

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2. di affidare per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 il servizio accoglienza residenziale dell’anziano L W presso la Struttura residenziale per disabili Cra Villa Donini alla Coop.va Sociale Società Dolce alle medesime condizioni in essere per l’anno 2016 che prevedono tra l’altro il riconoscimento di una retta giornaliera di € 82,93 oltre ad Iva per un importo complessivo presunto a carico Asp, che compartecipa al pagamento della retta per la quota non corrisposta dall’utente (€ 53,88 Iva compresa), di € 19.700,00 ca

3. di affidare per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 il servizio accoglienza residenziale dell’anziano F.N. presso la struttura CRA San Domenico di Budrio all’Asp Pianura Est, alle medesime condizioni in essere per l’anno 2016 che prevedono tra l’altro il riconoscimento di una retta giornaliera € 82,22 Iva esente per un importo complessivo presunto a carico Asp, che compartecipa al pagamento della retta per la quota non corrisposta dall’utente, di € 25.785,00 ca. Iva esente

4. di dare atto che le convenzioni con i suddetti gestori verranno redatte secondo gli schemi approvati con la determina n. 462 del 5/12/2016

5. di dare atto che la complessiva a spesa derivante dal presente atto in capo ad Asp è stimabile in € 57.085,00 ca. e verrà imputata quanto a € 9.600 al conto 40140445 “Integrazione rette disabili adulti in centri occupazionali/laboratori e quanto a € 45.485,00 al conto 40140447

”Integrazione rette anziani in strutture residenziali”

6. di nominare Responsabile dell’Esecuzione del Contratto le Responsabili di Area di riferimento che sono indicate nell’allegato A) al presente atto dove sono indicate anche le generalità complete degli utenti di cui sopra

7. di dare atto che l’allegato A viene unito solo all’originale del presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale, ma non viene pubblicato per tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti

IL DIRETTORE F.to Stefania Dazzani

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Copia della presente determinazione viene trasmessa per quanto di competenza a:

- U.O. Bilancio

- Responsabile Servizio Sociale - Responsabili Area Territoriale

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