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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

DETERMINAZIONE N° 298 DEL 22/08/2016

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura del servizio accoglienza semiresidenziale e residenziale di disabili di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’Affidamento diretto

IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 210 del 16/06/2016 ad oggetto: “Determinazioni in ordine all’acquisizione dei servizi socio assistenziali finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ASP conseguenti all’emanazione della delibera n. 32 del 30/01/2016 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’entrata in vigore del D. Lgs 50/16” con la quale si dispone:

- la ricognizione di tutti i contratti relativi ai servizi socio assistenziali;

- la valutazione dei singoli servizi resi evidenziando eventuali modifiche da apportare al servizio stesso e la previsione di spesa

- la definizione delle procedure da seguire per l’affidamento di ciascun servizio

- la proroga tecnica ovvero il rinnovo delle convenzioni in scadenza fino al 31/12/2016 al fine di completare l’espletamento delle procedure di gara

Considerato che lo scorso 31/05/2016 è terminata la convenzione con Comunità Solidale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese per l’accoglienza residenziale di disabili presso le residenze socio sanitarie situate in Imola

Dato atto che non è possibile interrompere il servizio;

Visti:

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs 50/2016 e, in particolare:

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

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dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

Dato atto che il servizio non è presente sui Mercati Elettronici

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto allo stesso fornitore attuale per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016

Considerato che la convenzione terminata era unica per tutte le Strutture gestite da Comunità Solidale e che nel frattempo alcune Strutture sono state chiuse per diversa scelta gestionale del fornitore;

Ritenuto, funzionale al fine di consentire l’espletamento delle prossime procedure di gara stipulare una convenzione per ciascuna struttura;

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Viste le bozze di convenzione predisposte dal’ Responsabile dell’UO Provveditorato, allegate sub 1) e 2) Evidenziato che:

 si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall’abolito articolo 312 del DPR 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

 di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del DPR 207/2010;

 di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l’attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo di cui all’articolo 325 del DPR 207/2010;

Vista la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che prevede l’esenzione della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000

Rilevato che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG)

Atteso che, è stato conseguentemente ottenuto dall'ANAC il CIG, il cui numero attribuito è Z3D1A87148 Effettuata la verifica in merito alla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis;

Attestata la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria DETERMINA

1) di affidare direttamente a Comunità Solidale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede in Imola (Bo) via Villa Clelia 76 la fornitura, per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016:

 del servizio accoglienza residenziale e semiresidenziale di disabili presso la Residenza Socio Sanitaria “Albatros” con sede in Imola (Bo) via Giovanni XXIII n. 2 per un importo contrattuale presunto in € 27.600,00

 del servizio accoglienza residenziale e semiresidenziale di disabili presso la Residenza Socio Sanitaria “Via Sangiorgi” con sede in Imola (Bo) via Sangiorgi 4/A per un importo contrattuale presunto in € 12.500,00

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

 il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’accoglienza residenziale e semiresidenziale di disabili;

 l’oggetto del contratto è la gestione dell’accoglienza ed assistenza tutelare residenziale e semiresidenziale di disabili;

 il contratto verrà stipulato nella forma della convenzione;

 le clausole contrattuali sono quelle previste dalle bozze di convenzione allegate sub 1 e 2;

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3) di dare atto che la spesa massima presunta derivante in capo al bilancio Asp dal presente anno è pari a € 42.105,00 Iva compresa e sarà rilevata nel Bilancio Economico 2016 alla macrovoce 4014 “Oneri diversi di gestione” - Conti: 40140443 “Integrazione rette disabili adulti in strutture residenziali” e 40140444

“Integrazione rette disabili adulti in strutture semi-residenziali”

4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica

5) di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

6) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.LGS 50/2016

7) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.LGS 50/2016:

- che il presente atto sarà pubblicato a cura dell’UO Provveditorato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di Gara e Contratti – Avvisi Bandi ed Inviti

- che l’Avviso di Post informazione sarà pubblicato a cura dell’UO Provveditorato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di Gara e Contratti – Informazioni sulle singole procedure

- che non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirla;

8) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto Maria Gabriella Caprara Responsabile Servizio Territoriale

Il Direttore

F.to Dott.ssa Stefania Dazzani

Copia della presente determinazione viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Responsabile Area Servizio Sociale - U.O. Provveditorato

- U. O. Bilancio

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ALLEGATO 1 CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE E COMUNITA’ SOLIDALE CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IMOLESE PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI DISABILI PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ALBATROS PERIODO 01/06/2016 – 31/12/2016

Registro Contratti n. _______ del ________________

CIG

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, T R A

- ASP Circondario Imolese (C.F. E P.I. 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n.

77, rappresentata dalla facente veci del Direttore Maria Gabriella Caprara, che agisce in esecuzione della determinazione del Direttore n. 289 del 11/08/2016 (di seguito denominato per brevità anche Committente o Asp);

E

- Comunità Solidale Società Cooperativa Sociale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede legale in Imola (Bo) Via Manfredi 4/A e sede amministrativa in Imola (Bo), Via F.lli Cairoli 60, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bologna al numero di iscrizione e C.F./P.I. 01412200394, tramite la propria associata Seacoop Soc. Coop. Soc., in possesso dei requisiti necessari alla gestione di residenze per persone con problematiche psico fisiche, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Dal Pozzo Luca nato a Imola (Bo) il 22/12/1962 C.F DLPLCU62T22E289D, (di seguito nominato per brevità anche “Consorzio”);

Premesso che:

- la Legge-quadro n. 104/92, art.1 stabilisce quale finalità, di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni;

- la Legge 328/2000, art. 22 comma 2 lett. G) dispone che il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali preveda interventi rivolti alle persone disabili per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che in ragione della elevata fragilità personale e/o limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;

- la L.R. 2/2003, art. 5 comma 4 lett. D prevede che i servizi e gli interventi del sistema locale provvedano ad adeguati servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possano trovare adeguata risposta al domicilio;

- la L.R. 2/2003 prevede altresì all’art. 21 l’offerta e la gestione dei servizi contemplati dalla legge anche da parte di soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale e socio-sanitario;

- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia Romagna quale documento di programmazione del sistema integrato dei servizi, attribuisce un valore strategico alla integrazione socio-sanitaria, dando altresì impulso e sviluppo al Fondo Regionale per la Non autosufficienza destinato a finanziare prestazioni e servizi socio-sanitari a favore della popolazione non autosufficiente, in cui sono compresi i soggetti disabili, tale per cui concorre agli oneri derivanti dall’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali lo stesso FRNA;

- Il Consorzio svolge unicamente la funzione di general contractor in nome e per conto delle proprie associate ed ha affidato la gestione del servizio oggetto della presente convenzione alla propria Consorziata Seacoop Soc. Coop. Soc. che pertanto assume tutti gli obblighi inerenti e conseguenti al presente contratto

Tutto quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto del contratto

E’ oggetto del presente contratto l’attività relativa alla gestione dell’accoglienza ed assistenza tutelare residenziale e semiresidenziale presso la Residenza Socio Sanitaria Albatros sita in Imola, via Giovanni

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XXIII n. 2 per l’accoglienza di persone disabili/in disagio psico-sociale in carico all’Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese.

ART. 2 Durata della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dal 01/6/2016 al 31/12/2016.

2. Potrà essere interrotta prima della sua naturale scadenza, qualora le parti interessate ritengano, di comune accordo, di ridefinirne il contenuto con una nuova convenzione, ed inoltre per sopraggiunte indicazioni aventi valore di norma emesse dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 3 Attività e servizi forniti

1. Il Consorzio, tramite la propria associata, si obbliga a fornire un servizio residenziale e semiresidenziale comprensivo di ogni prestazione necessaria e attinente al normale svolgimento della vita quotidiana, in conformità al progetto di vita e di cura elaborato per la persona inserita nella residenza.

2. Il Consorzio, tramite la propria associata, fornirà pertanto, a tutti gli utenti inseriti, le seguenti prestazioni e attività:

- assistenza tutelare diurna nell’accoglienza semiresidenziale - assistenza tutelare diurna e notturna nell’accoglienza residenziale - igiene e cura completa della persona

- somministrazione pasti

- servizio di lavanderia della biancheria piana e di biancheria intima, con esclusione di capi di vestiario particolari (per utenti in accoglienza residenziale)

- pulizia dei locali e degli spazi esterni

- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche e riabilitative, anche avvalendosi dei servizi territoriali competenti.

3. Il Consorzio dovrà, inoltre, assicurare tramite la propria associata, ove previsto dal progetto, attività socio- riabilitative ed educative finalizzate all’acquisizione e/o mantenimento di abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali:

- sviluppo dei rapporti degli ospiti con il contesto sociale interno ed esterno alla residenza;

- eventuale partecipazione ad attività di socializzazione e ricreative presso strutture ed organizzazioni esterne;

- servizio di trasporto o accompagnamento per necessità sanitarie, per permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri ambienti di vita ordinari o per altre esigenze previste nella richiesta di inserimento o che saranno specificate nel progetto individualizzato di vita e di cura.

4. Al fine di garantire la personalizzazione degli interventi il Progetto di vita e di cura redatto per ciascun utente inserito può prevedere, per motivi funzionali al percorso assistenziale, la frequenza di servizi o attività diurne esterni alla struttura, anche per periodi temporanei. Il Consorzio dovrà garantire l’opportuno raccordo con i servizi o le attività diurne, nel pieno esercizio della responsabilità in particolare in ordine al raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale. Il costo per i servizi o le attività diurno in strutture esterne è a carico della committenza.

5. Il Consorzio, tramite la propria associata, si obbliga a fornire un servizio semiresidenziale di norma compreso tra le ore 8 e le ore 18 per una durata media di 8 ore; potranno essere altresì previste forme di sollievo in orari serali e festivi con progetti individuali concordati con il gestore della residenza.

ART. 4 Ammissioni e dimissioni

1. L’ammissione dell’utente dovrà sempre essere autorizzata, in via preventiva, dall’Azienda USL e dall’ASP attraverso la Commissione UVM.

2. Al momento dell’ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, dall’utente o dai suoi familiari uno specifico “contratto individuale di assistenza” che individui chiaramente il riparto economico della retta, con particolare riferimento all’eventuale intervento economico di ASP.

3. La dimissione avverrà:

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 in caso di conclusione del percorso come indicato nel Progetto individuale formulato in sede di UVM;

 in caso di trasferimento, determinato dal mutamento dei bisogni della persona inserita e dalla conseguente inappropriatezza della residenza valutata in modo condiviso tra tutti i servizi coinvolti che hanno contribuito alla definizione del progetto di inserimento. In ogni caso è previsto un preavviso di almeno 15 gg per consentire l’organizzazione di risposte alternative;

 in caso di decesso dell’utente.

4. In relazione alle diverse situazioni potrà essere previsto un percorso di dimissione graduale e specifico per la situazione in essere, funzionale a garantire la continuità rispetto al progetto assistenziale.

ART. 5 Personale

1. Per le attività socio-assistenziali-sanitarie con riferimento alla vigente normativa relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il Consorzio, tramite la propria associata si impegna a garantire una dotazione organica di personale in base alle caratteristiche del servizio, composta da un numero adeguato di operatori tale da garantire le prestazioni necessarie per ogni persona inserita.

2. E’ possibile, inoltre, impiegare volontari e personale del Servizio Civile volontario, in affiancamento al personale di servizio succitato, nei limiti ed in osservanza ai dettami della vigente legge e, laddove previsto, della Direttiva Regionale di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza; essi svolgono la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3. Per tutto il personale messo a disposizione dal Consorzio, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. I dirigenti e gli operatori coinvolti sono obbligati al rispetto del segreto professionale, a non divulgare notizie e/o documenti relativi allo svolgimento dell’attività e/o allo stato personale o familiare degli ospiti, al pieno rispetto del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali“.

5. L’inosservanza da parte del Consorzio e delle proprie associate di quanto indicato nel presente articolo comporterà l’applicazione dell’art. 12 di seguito descritto.

ART. 6 Determinazione delle rette giornaliere 1. La retta giornaliera è fissata:

- in € 122,50 iva compresa per le presenze assistenziali e socio – educative h/24 - in € 112,50 iva compresa per le presenze assistenziali e socio – educative h/12 - in € 72,80 iva compresa per inserimenti di non meno di 8/h giornaliere

2. Nel caso in cui l’utente frequenti servizi o attività diurne accreditate o convenzionate esterne la retta giornaliera è ridotta di una quota equivalente agli importi sostenuti per la frequenza dei suddetti centri.

3. Il livello di gravità, la relativa valutazione del bisogno assistenziale dell’utente e la conseguente definizione del piano individuale possono essere rivisti sulla base delle modifiche delle condizioni socio- sanitarie dell’utente ed accertati dalla Commissione UVM.

4. Il pagamento della retta summenzionata decorrerà dal giorno di inserimento dell’utente, come indicato nella lettera di inserimento, al giorno della dimissione.

ART. 7 Riduzione delle rette in caso di assenza

1. Le rette giornaliere oggetto della presente convenzione saranno ridotte, in caso di ricovero ospedaliero o di assenza programmata dell’utente, di una quota corrispondente al 20 % della retta giornaliera.

ART. 8 Pagamento della retta 1. Il pagamento della retta è assicurato:

- dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Il pagamento della quota a carico del FRNA è di competenza dell’Azienda USL in quanto gestore del FRNA; la quota percentuale di retta a carico del FRNA è indicata per ciascun utente nel “contratto individuale di assistenza” di cui all’articolo 4.

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- dal Fondo Integrazione Socio Sanitaria (eventuale). Il pagamento della quota a carico del FISS è di competenza dell’Azienda USL in quanto gestore del FISS; l’eventuale quota percentuale di retta a carico del FISS è indicata nel “contratto individuale di assistenza” di cui all’articolo 4.

- dagli utenti, direttamente o dai loro famigliari, cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione;

- dall’ASP nel solo caso in cui l’utente sia in condizioni economiche disagiate. In questi casi l’azienda sostiene parzialmente o interamente la quota di retta a carico dell’utente e ne dà comunicazione al Consorzio di norma entro il mese dell’inserimento.

ART. 9 Quota a carico dell’utente - ASP

1. La quota percentuale di retta a carico dell’utente corrisponde alla quota residua di retta detratte le quote a carico del FRNA e (eventuale) del FISS.

2. L'utente sostiene direttamente il pagamento della quota a proprio carico della retta giornaliera con tutte le proprie disponibilità reddituali, al netto della quota di spillatico determinata annualmente sulla base della pensione minima INPS.

3. Nel caso in cui l’utente non sia in grado di sostenere, in tutto o in parte la retta giornaliera l’ASP interviene per la differenza. La quota di retta a carico dell’ASP è indicata nel “contratto individuale di assistenza” di cui all’articolo 4.

4. Il Consorzio si impegna ad inviare all’ASP specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli utenti in struttura e delle assenze programmate, comprese le assenze per malattia, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa come da allegato fac simile, predisposta dal Consorzio medesimo ed allegata alla relativa fattura elettronica nonché da inviare in formato .xls al seguente indirizzo mail uo.assistenza@aspcircondarioimolese.bo.it all’attenzione della dott.ssa Federica Sabbatani

5. L’ASP provvederà all’effettuazione del pagamento tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Consorzio, previa verifica della regolarità contributiva. Sulla fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il CIG indicato all’inizio del presente atto

6. Nel rispetto dell’articolo 25 del decreto n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014 il Consorzio dovrà produrre nei confronti dell’ASP esclusivamente fatture elettroniche, formulate tenendo conto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Sulla fattura elettronica il Gestore dovrà indicare obbligatoriamente:

- il “Codice Univoco Ufficio”: UFB155;

- il CIG, pena il rifiuto della stessa, nella sezione “Dati ordini acquisto” – campo “Codice identificativo gara”;

- il totale della fattura nella sezione “Dati generali documento” – campo “Importo totale documento”;

- la causale “Servizio accoglienza disabili – mese di ______” ;

- nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura – descrizione bene/servizio” in una linea la causale “Servizio accoglienza residenziale disabili – mese di _______” in un’altra “Servizio accoglienza semi-residenziale disabili – mese di _______”

7. Le specifiche complete sono indicate sul sito dell’ASP, http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp- circondario-imolese/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/fatturazione-elettronica;

stante la novità dello strumento e la possibilità dell’intervento di ulteriori specifiche normative sul tema, l’ASP si riserva di definire, con le stesse modalità, ulteriori elementi o precisazioni inerenti la fatturazione elettronica che il Gestore si impegna sin d’ora ad accettare.

8. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'ASP la regolarità contributiva nelle modalità previste dalla legge. Nel caso in cui si verifichi una situazione di irregolarità, il pagamento verrà sospeso sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, senza che il Gestore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

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9. Il termine per il pagamento sarà, inoltre, sospeso qualora:

la fattura elettronica non sia regolare dal punto di vista fiscale;

le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

non venga fornito l’allegato dettagliato delle presenze/assenze degli ospiti fatturate

10. La sospensione sarà comunicata via fax e/o e-mail; nella comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

11. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

12. In caso di ritardo nei pagamenti il tasso di mora è pari al tasso di interesse legale.

13. L'ASP non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario.

14. In nessun caso il Gestore potrà sospendere il servizio.

ART. 10 Continuità del servizio

1. L’erogazione del servizio agli utenti, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committenza.

ART. 11 - Monitoraggio della regolare esecuzione

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione della convenzione verrà effettuato dal Committente secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Consorzio o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo – contabile – gestionale;

- richiesta di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

2. Il Consorzio consente l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, al rappresentante della Committenza, che sarà nominativamente individuato e comunicato al Gestore stesso.

ART. 12 Sospensione o risoluzione della convenzione per inadempimento. Penali

1. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Consorzio, la Committenza invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Consorzio stesso, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

2. Il Consorzio può inviare alla Committenza, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Consorzio dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno la Committenza procederà con l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Consorzio pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevede una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto.

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata dal Committente una penale da € 200,00 a € 2.000,00 a seconda della gravità della inadempienza, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Consorzio non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida la Committenza potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal Committente per la prosecuzione del servizio.

ART. 13 Variazioni

(10)

1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità dello stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell’utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 14 Coperture assicurative

1. Il Consorzio assume, per tutta la durata della presente convenzione, l’intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare al Committente, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all’esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione del servizio oggetto della presente Convenzione, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Consorzio si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. Resta precisato che costituirà onere a carico del Consorzio il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 15 Protezione dei dati personali

1. Il Consorzio si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. Il Consorzio e la Committenza sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti di cui alla presente Convenzione e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consorzio è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia” in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG.

3. Il Consorzio si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti.

4. Il Consorzio si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Consorzio si obbliga a trasmettere all’ASP, oltre alle informazioni di cui all’art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Consorzio o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’ASP e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente all’ASP ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

Art. 17 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013

1.Il Consorzio dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con l’incarico in questione il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs.

(11)

30/03/2011 n. 165 ed approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ASP.

2. I Regolamenti e la normativa sono reperibili sul sito dell’ASP all’URL:

http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazione- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento

3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice il Contratto può essere risolto con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Art. 18 Spese contrattuali e di registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia dell’Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Consorzio, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 19 Elezione del Foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna Art. 20 Norme Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

ASP CIRCONDARIO IMOLESE CONSORZIO COMUNITA’ SOLIDALE IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE Maria Gabriella Caprara Luca Dal Pozzo

(12)

ALLEGATO 2 CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE E COMUNITA’ SOLIDALE CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IMOLESE PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI DISABILI PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA SANGIORGI PERIODO 01/06/2016 – 31/12/2016

Registro Contratti n. _______ del ________________

CIG

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, T R A

- ASP Circondario Imolese (C.F. E P.I. 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n.

77, rappresentata dalla facente veci del Direttore Maria Gabriella Caprara, che agisce in esecuzione della determinazione del Direttore n. 289 del 11/08/2016 (di seguito denominato per brevità anche Committente o Asp);

E

- Comunità Solidale Società Cooperativa Sociale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede legale in Imola (Bo) Via Manfredi 4/A e sede amministrativa in Imola (Bo), Via F.lli Cairoli 60, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bologna al numero di iscrizione e C.F./P.I. 01412200394, tramite la propria associata Seacoop Soc. Coop. Soc., in possesso dei requisiti necessari alla gestione di residenze per persone con problematiche psico fisiche, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Dal Pozzo Luca nato a Imola (Bo) il 22/12/1962 C.F DLPLCU62T22E289D, (di seguito nominato per brevità anche “Consorzio”);

Premesso che:

- la Legge-quadro n. 104/92, art.1 stabilisce quale finalità, di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni;

- la Legge 328/2000, art. 22 comma 2 lett. G) dispone che il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali preveda interventi rivolti alle persone disabili per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che in ragione della elevata fragilità personale e/o limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;

- la L.R. 2/2003, art. 5 comma 4 lett. D prevede che i servizi e gli interventi del sistema locale provvedano ad adeguati servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possano trovare adeguata risposta al domicilio;

- la L.R. 2/2003 prevede altresì all’art. 21 l’offerta e la gestione dei servizi contemplati dalla legge anche da parte di soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale e socio-sanitario;

- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia Romagna quale documento di programmazione del sistema integrato dei servizi, attribuisce un valore strategico alla integrazione socio-sanitaria, dando altresì impulso e sviluppo al Fondo Regionale per la Non autosufficienza destinato a finanziare prestazioni e servizi socio-sanitari a favore della popolazione non autosufficiente, in cui sono compresi i soggetti disabili, tale per cui concorre agli oneri derivanti dall’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali lo stesso FRNA;

- Il Consorzio svolge unicamente la funzione di general contractor in nome e per conto delle proprie associate ed ha affidato la gestione del servizio oggetto della presente convenzione alla propria Consorziata Seacoop Soc. Coop. Soc. che pertanto assume tutti gli obblighi inerenti e conseguenti al presente contratto

Tutto quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto del contratto

E’ oggetto del presente contratto l’attività relativa alla gestione dell’accoglienza ed assistenza tutelare residenziale e semiresidenziale presso la Residenza Socio Sanitaria Sangiorgi sita in Imola, via Sangiorgi

(13)

4/A per l’accoglienza di persone disabili/in disagio psico-sociale in carico all’Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese.

ART. 2 Durata della Convenzione

2. La presente convenzione decorre dal 01/6/2016 al 31/12/2016.

2. Potrà essere interrotta prima della sua naturale scadenza, qualora le parti interessate ritengano, di comune accordo, di ridefinirne il contenuto con una nuova convenzione, ed inoltre per sopraggiunte indicazioni aventi valore di norma emesse dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 3 Attività e servizi forniti

1. Il Consorzio, tramite la propria associata, si obbliga a fornire un servizio residenziale e semiresidenziale comprensivo di ogni prestazione necessaria e attinente al normale svolgimento della vita quotidiana, in conformità al progetto di vita e di cura elaborato per la persona inserita nella residenza.

2. Il Consorzio, tramite la propria associata, fornirà pertanto, a tutti gli utenti inseriti, le seguenti prestazioni e attività:

- assistenza tutelare diurna nell’accoglienza semiresidenziale - assistenza tutelare diurna e notturna nell’accoglienza residenziale - igiene e cura completa della persona

- somministrazione pasti

- servizio di lavanderia della biancheria piana e di biancheria intima, con esclusione di capi di vestiario particolari (per utenti in accoglienza residenziale)

- pulizia dei locali e degli spazi esterni

- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche e riabilitative, anche avvalendosi dei servizi territoriali competenti.

3. Il Consorzio dovrà, inoltre, assicurare, tramite la propria associata, ove previsto dal progetto, attività socio-riabilitative ed educative finalizzate all’acquisizione e/o mantenimento di abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali:

- sviluppo dei rapporti degli ospiti con il contesto sociale interno ed esterno alla residenza;

- eventuale partecipazione ad attività di socializzazione e ricreative presso strutture ed organizzazioni esterne;

- servizio di trasporto o accompagnamento per necessità sanitarie, per permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri ambienti di vita ordinari o per altre esigenze previste nella richiesta di inserimento o che saranno specificate nel progetto individualizzato di vita e di cura.

4. Al fine di garantire la personalizzazione degli interventi il Progetto di vita e di cura redatto per ciascun utente inserito può prevedere, per motivi funzionali al percorso assistenziale, la frequenza di servizi o attività diurne esterni alla struttura, anche per periodi temporanei. Il Consorzio dovrà garantire l’opportuno raccordo con i servizi o le attività diurne, nel pieno esercizio della responsabilità in particolare in ordine al raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale. Il costo per i servizi o le attività diurno in strutture esterne è a carico della committenza.

5. Il Consorzio, tramite la propria associata, si obbliga a fornire un servizio semiresidenziale di norma compreso tra le ore 8 e le ore 18 per una durata media di 8 ore; potranno essere altresì previste forme di sollievo in orari serali e festivi con progetti individuali concordati con il gestore della residenza.

ART. 4 Ammissioni e dimissioni

1. L’ammissione dell’utente dovrà sempre essere autorizzata, in via preventiva, dall’Azienda USL e dall’ASP attraverso la Commissione UVM.

2. Al momento dell’ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, dall’utente o dai suoi familiari uno specifico “contratto individuale di assistenza” che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica, con particolare riferimento all’eventuale intervento economico di ASP.

3. La dimissione avverrà:

(14)

 in caso di conclusione del percorso come indicato nel Progetto individuale formulato in sede di UVM;

 in caso di trasferimento, determinato dal mutamento dei bisogni della persona inserita e dalla conseguente inappropriatezza della residenza valutata in modo condiviso tra tutti i servizi coinvolti che hanno contribuito alla definizione del progetto di inserimento. In ogni caso è previsto un preavviso di almeno 15 gg per consentire l’organizzazione di risposte alternative;

 in caso di decesso dell’utente.

4. In relazione alle diverse situazioni potrà essere previsto un percorso di dimissione graduale e specifico per la situazione in essere, funzionale a garantire la continuità rispetto al progetto assistenziale.

ART. 5 Personale

1. Per le attività socio-assistenziali-sanitarie con riferimento alla vigente normativa relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il Consorzio, tramite la propria associata si impegna a garantire una dotazione organica di personale in base alle caratteristiche del servizio, composta da un numero adeguato di operatori tale da garantire le prestazioni necessarie per ogni persona inserita.

2. E’ possibile, inoltre, impiegare volontari e personale del Servizio Civile volontario, in affiancamento al personale di servizio succitato, nei limiti ed in osservanza ai dettami della vigente legge e, laddove previsto, della Direttiva Regionale di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza; essi svolgono la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3. Per tutto il personale messo a disposizione dal Consorzio, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. I dirigenti e gli operatori coinvolti sono obbligati al rispetto del segreto professionale, a non divulgare notizie e/o documenti relativi allo svolgimento dell’attività e/o allo stato personale o familiare degli ospiti, al pieno rispetto del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali“.

5. L’inosservanza da parte del Consorzio e delle proprie associate di quanto indicato nel presente articolo comporterà l’applicazione dell’art. 12 di seguito descritto.

ART. 6 Determinazione delle rette giornaliere 1. La retta giornaliera è fissata:

- in € 122,50 iva compresa per le presenze assistenziali e socio – educative h/24 - in € 112,50 iva compresa per le presenze assistenziali e socio – educative h/12 - in € 72,80 iva compresa per inserimenti di non meno di 8/h giornaliere

2. Nel caso in cui l’utente frequenti servizi o attività diurne accreditate o convenzionate esterne la retta giornaliera è ridotta di una quota equivalente agli importi sostenuti per la frequenza dei suddetti centri.

3. Il livello di gravità, la relativa valutazione del bisogno assistenziale dell’utente e la conseguente definizione del piano individuale possono essere rivisti sulla base delle modifiche delle condizioni socio- sanitarie dell’utente ed accertati dalla Commissione UVM.

4. Il pagamento della retta summenzionata decorrerà dal giorno di inserimento dell’utente, come indicato nella lettera di inserimento, al giorno della dimissione.

ART. 7 Riduzione delle rette in caso di assenza

1. Le rette giornaliere oggetto della presente convenzione saranno ridotte, in caso di ricovero ospedaliero o di assenza programmata dell’utente, di una quota corrispondente al 20 % della retta giornaliera.

ART. 8 Pagamento della retta 1. Il pagamento della retta è assicurato:

- dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Il pagamento della quota a carico del FRNA è di competenza dell’Azienda USL in quanto gestore del FRNA; la quota percentuale di retta a carico del FRNA è indicata per ciascun utente nel “contratto individuale di assistenza” di cui all’articolo 4.

(15)

- dal Fondo Integrazione Socio Sanitaria (eventuale). Il pagamento della quota a carico del FISS è di competenza dell’Azienda USL in quanto gestore del FISS; l’eventuale quota percentuale di retta a carico del FISS è indicata nel “contratto individuale di assistenza” di cui all’articolo 4.

- dagli utenti, direttamente o dai loro famigliari, cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione;

- dall’ASP nel solo caso in cui l’utente sia in condizioni economiche disagiate. In questi casi l’azienda sostiene parzialmente o interamente la quota di retta a carico dell’utente e ne dà comunicazione al Consorzio di norma entro il mese dell’inserimento.

ART. 9 Quota a carico dell’utente - ASP

1. La quota percentuale di retta a carico dell’utente corrisponde alla quota residua di retta detratte le quote a carico del FRNA e (eventuale) del FISS.

2. L'utente sostiene direttamente il pagamento della quota a proprio carico della retta giornaliera con tutte le proprie disponibilità reddituali, al netto della quota di spillatico determinata annualmente sulla base della pensione minima INPS.

3. Nel caso in cui l’utente non sia in grado di sostenere, in tutto o in parte la retta giornaliera l’ASP interviene per la differenza. La quota di retta a carico dell’ASP è indicata nel “contratto individuale di assistenza” di cui all’articolo 4.

4. Il Consorzio si impegna ad inviare all’ASP specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli utenti in struttura e delle assenze programmate, comprese le assenze per malattia, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa come da allegato fac simile, predisposta dal Consorzio medesimo ed allegata alla relativa fattura elettronica nonché da inviare in formato .xls al seguente indirizzo mail uo.assistenza@aspcircondarioimolese.bo.it all’attenzione della dott.ssa Federica Sabbatani

5. L’ASP provvederà all’effettuazione del pagamento tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Consorzio, previa verifica della regolarità contributiva. Sulla fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il CIG indicato all’inizio del presente atto

6. Nel rispetto dell’articolo 25 del decreto n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014 il Consorzio dovrà produrre nei confronti dell’ASP esclusivamente fatture elettroniche, formulate tenendo conto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Sulla fattura elettronica il Gestore dovrà indicare obbligatoriamente:

- il “Codice Univoco Ufficio”: UFB155;

- il CIG, pena il rifiuto della stessa, nella sezione “Dati ordini acquisto” – campo “Codice identificativo gara”;

- il totale della fattura nella sezione “Dati generali documento” – campo “Importo totale documento”;

- la causale “Servizio accoglienza disabili – mese di ______” ;

- nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura – descrizione bene/servizio” in una linea la causale “Servizio accoglienza residenziale disabili – mese di _______” in un’altra “Servizio accoglienza semi-residenziale disabili – mese di _______”

7. Le specifiche complete sono indicate sul sito dell’ASP, http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp- circondario-imolese/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/fatturazione-elettronica;

stante la novità dello strumento e la possibilità dell’intervento di ulteriori specifiche normative sul tema, l’ASP si riserva di definire, con le stesse modalità, ulteriori elementi o precisazioni inerenti la fatturazione elettronica che il Gestore si impegna sin d’ora ad accettare.

8. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'ASP la regolarità contributiva nelle modalità previste dalla legge. Nel caso in cui si verifichi una situazione di irregolarità, il pagamento verrà sospeso sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, senza che il Gestore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

(16)

9. Il termine per il pagamento sarà, inoltre, sospeso qualora:

la fattura elettronica non sia regolare dal punto di vista fiscale;

le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

non venga fornito l’allegato dettagliato delle presenze/assenze degli ospiti fatturate

10. La sospensione sarà comunicata via fax e/o e-mail; nella comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

11. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

12. In caso di ritardo nei pagamenti il tasso di mora è pari al tasso di interesse legale.

13. L'ASP non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario.

14. In nessun caso il Gestore potrà sospendere il servizio.

ART. 10 Continuità del servizio

1. L’erogazione del servizio agli utenti, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committenza.

ART. 11 - Monitoraggio della regolare esecuzione

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione della convenzione verrà effettuato dal Committente secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Consorzio o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo – contabile – gestionale;

- richiesta di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale

2. Il Consorzio consente l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, al rappresentante della Committenza, che sarà nominativamente individuato e comunicato al Gestore stesso.

ART. 12 Sospensione o risoluzione della convenzione per inadempimento. Penali

1. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Consorzio, la Committenza invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Consorzio stesso, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

2. Il Consorzio può inviare alla Committenza, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Consorzio dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno la Committenza procederà con l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Consorzio pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevede una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto.

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata dal Committente una penale da € 200,00 a € 2.000,00 a seconda della gravità della inadempienza, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Consorzio non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida la Committenza potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal Committente per la prosecuzione del servizio.

ART. 13 Variazioni

(17)

1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità dello stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell’utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 14 Coperture assicurative

1. Il Consorzio assume, per tutta la durata della presente convenzione, l’intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare al Committente, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all’esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione del servizio oggetto della presente Convenzione, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Consorzio si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. Resta precisato che costituirà onere a carico del Consorzio il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 15 Protezione dei dati personali

1. Il Consorzio si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. Il Consorzio e la Committenza sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti di cui alla presente Convenzione e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consorzio è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia” in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG.

3. Il Consorzio si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti.

4. Il Consorzio si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Consorzio si obbliga a trasmettere all’ASP, oltre alle informazioni di cui all’art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Consorzio o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’ASP e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente all’ASP ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

Art. 17 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013

1. Il Consorzio dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con l’incarico in questione il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs.

(18)

30/03/2011 n. 165 ed approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ASP.

2. I Regolamenti e la normativa sono reperibili sul sito dell’ASP all’URL:

http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazione- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento

3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice il Contratto può essere risolto con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Art. 18 Spese contrattuali e di registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia dell’Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Consorzio, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 19 Elezione del Foro

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