Compatibilità della disciplina di cui al par. 45.1 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari del 17 luglio 2008 e succ.mod. con le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 160/09.
(Risposta a quesito del 18 febbraio 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 febbraio 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- visto il quesito proposto dal Presidente del Tribunale di … con nota n. 22 in data 23 gennaio 2009, in ordine alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 6 dicembre 2007, nel quale si prospetta un presunto conflitto tra la norma di cui all'art. 13 D.Lgs 160/06, in ordine all'assegnazione del posto tabellare al magistrato di prima nomina, e quella ex par. 45.1 della nuova Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, che tutela le esigenze dei magistrati che provvedano alla cura dei figli minori di anni tre,
osserva
L’art. 13 D.Lvo 160/06 ha previsto, in ordine all’assegnazione del posto tabellare al magistrato di prima nomina, che questi non può svolgere funzioni penali monocratiche. Tale norma è inderogabile.
Evidentemente vi sono ripercussioni sull’assetto organizzativo di un ufficio che vede nel suo organico più magistrati di prima nomina.
Tuttavia non emerge alcun “conflitto di norme”. Infatti, posto che ovviamente la normativa primaria prevale su quella secondaria, le disposizioni di Circolare si appalesano conformi al dettato normativo richiamato.
In primo luogo il dirigente dell’ufficio, al quale sono assegnati magistrati di prima nomina, deve procedere celermente a concorso interno al fine di individuare le sedi da assegnare ai magistrati (Par. 48). In tale sede evidentemente deve mettere a concorso, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, posti che non possono essere assegnati ai magistrati di prima nomina. Se nella procedura concorsuale non si riscontrano domande per posti messi a concorso può procedere ai trasferimenti di ufficio (Par. 50 punto 1 lett. b) .
Quanto alla tutela del magistrato in stato di gravidanza, maternità, malattia il Par. 45 offre ampia disciplina tesa a favorire le esigenze in questione. Ma tale tutela è fondata sulle misure organizzative che il dirigente dell’ufficio deve adottare al fine di rendere compatibile il lavoro del magistrato con le esigenze proprie della gravidanza o dell’assistenza che gravano sul magistrato stesso. Tutela che non si traduce in un esonero, né in privilegi di altro genere, ma solo nella individuazione, eventualmente con esoneri da alcune attività ma con compensazione di attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato. Un rafforzamento della tutela della gravidanza e dell’assistenza della prole è, poi, previsto al par. 39.3 che non consente che il magistrato possa essere trasferito d’ufficio. Di talchè se l’esito del concorso interno impone trasferimenti d’ufficio, chi abbia tali esigenze viene favorito rispetto agli altri magistrati dell’ufficio.
Infine è il caso di precisare che l’ingresso in un ufficio di numerosi magistrati di prima nomina, in ragione delle limitazioni note, può determinare il dirigente dell’ufficio, sul presupposto di analisi di flussi di lavoro, ad adottare assetti organizzativi diversi, prevedendo ruoli promiscui;
delibera
di rispondere che non sussiste nel caso di specie alcun “conflitto di norme”, trattandosi di mero coordinamento tra normativa primaria e secondaria, quella del par. 45. punti 1 e 2, le cui disposizioni non impongono peraltro alcun esonero a favore del magistrato che provveda alla cura di figli minori di anni tre.”