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Chi stabilisce il compenso degli amministratori di società?

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Chi stabilisce il compenso degli amministratori di società?

Autore: Sabrina Mirabelli | 27/06/2021

La remunerazione spettante ai membri del consiglio di amministrazione è stabilita al momento della loro nomina oppure dall’assemblea dei soci.

Nell’ordinamento giuridico italiano, la gestione di una società, la realizzazione

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dell’oggetto sociale e la rappresentanza nei rapporti con i terzi spetta esclusivamente agli amministratori. L’organo amministrativo può constare di uno o più soci ma anche di soggetti estranei alla società. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

In genere, è lo statuto che stabilisce il numero degli amministratori; tuttavia, se lo stesso si limita a indicare solo un numero massimo e minimo, la determinazione viene effettuata dall’assemblea dei soci [1].

Chi stabilisce il compenso degli amministratori di società? La materia è regolata dal Codice civile, il quale prevede che il compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione è stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea e può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Il compenso degli amministratori di società investiti di particolari incarichi, in conformità dello statuto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Lo statuto può anche prevedere la possibilità che l’assemblea determini un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche [2].

Come vengono nominati gli amministratori

I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, mentre i successivi sono nominati dall’assemblea dei soci. Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Possono, però, essere rieletti, salvo che lo statuto disponga diversamente. Altresì, possono essere revocati dall’assemblea in qualsiasi momento, anche se nominati nell’atto costitutivo. Se la revoca avviene senza giusta causa, gli amministratori hanno diritto al risarcimento dei danni.

La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. Il termine di 30 giorni decorre dalla notizia della loro nomina e non dall’accettazione da parte degli amministratori [3].

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Amministratori: chi non può essere nominato

Il Codice civile stabilisce che non può essere nominato amministratore ovvero se nominato, decade dall’ufficio:

l’interdetto;

l’inabilitato;

il fallito;

chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi [4].

Lo statuto può subordinare la nomina degli amministratori al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati [5].

Funzioni degli amministratori: quali sono?

Gli amministratori hanno funzione di:

deliberare sulla gestione sociale;

1.

convocare l’assemblea e fissarne l’ordine del giorno;

2.

predisporre il bilancio d’esercizio;

3.

controllare l’assetto organizzativo ed amministrativo;

4.

dare esecuzione alla volontà assembleare;

5.

curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili;

6.

rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio.

7.

Nello svolgimento della loro attività, gli amministratori sono sottoposti ad una serie di obblighi da rispettare, tra i quali il divieto di concorrenza [6]. Pertanto, non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né possono esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.

Inoltre, per evitare il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, gli

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amministratori sono chiamati a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società [7].

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società, dei danni derivanti dall’inosservanza di questi doveri [8].

Altresì, gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali, nel caso in cui vi sia inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori se il patrimonio dovesse risultare insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti [9]. In ultimo, sono responsabili verso i singoli soci e verso i terzi, se direttamente danneggiati da errori degli amministratori.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori scadono cinque anni dopo il termine della loro carica.

Compenso degli amministratori: perché è previsto e come si determina

La norma del Codice civile che stabilisce il compenso degli amministratori ha carattere imperativo ed inderogabile, la cui violazione viene sanzionata con la nullità senza possibilità di convalida ove non espressamente stabilito dalla legge.

La ratio della previsione legislativa è connessa alla natura onerosa del rapporto che si instaura tra gli amministratori e la società; rapporto, peraltro, fondato sulla disciplina del mandato. Ciò nonostante, lo statuto può comunque comprendere una clausola che prevede la gratuità dell’incarico degli amministratori e gli stessi amministratori possono anche rinunciare in tutto o in parte al compenso.

Per quanto attiene alla determinazione della remunerazione degli amministratori, se lo statuto non contiene alcuna previsione in proposito, spetta all’assemblea dei soci decidere in merito [10].

Quando il compenso consiste nella partecipazione agli utili, è determinato in un credito o in un bonus gravante più sui soci che sulla società, in quanto i soci

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andranno a dividere gli utili o le azioni con un numero maggiore di azionisti.

Quando il compenso è determinato in percentuale sugli utili, il diritto di percepirlo è subordinato al conseguimento di un avanzo di bilancio.

Note

[1] Art. 2380-bis cod. civ. [2] Art. 2389 cod. civ. [3] Art. 2383 cod. civ. [4] Art.

2382 cod. civ. [5] Art. 2387 cod. civ. [6] Art. 2390 cod. civ. [7] Art. 2391 cod. civ.

[8] Art. 2392 cod. civ. [9] Art. 2476 cod. civ. [10] Art. 2364 co. 1 cod. civ.

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