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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

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Academic year: 2022

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ALLEGATO 2 Prefettura -UTG di Rimini

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO CON PIU' SOGGETTI ECONOMICI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL D.LGS. 50/2016 - CPV 85311000-2) CODICE CIG 7121091E2E

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini (c.f. . 91044110400) nella persona del

………., e la XXXXX (c.f ... P.l... ), con sede legale in , , nella persona di ... , in qualità di

VISTO il D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D.M. del 7 marzo 2017 VISTO avviso pubblico in data

VISTI gli esiti della proceduta di gara di cui all’avviso sopra richiamato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura - UTG di ... (di seguito Prefettura) e XXXX con sede in ... (di seguito Gestore) al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Art. 2

Oggetto e modalità della convenzione

La convenzione ha per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza a cittadini stranieri richiedenti asilo come riportati nell'allegato Capitolato Speciale, nonché la disponibilità massima di n. _______ posti di accoglienza per fronteggiare l'eccezionale flusso di cittadini stranieri.

Art. 3

Attivazione posti di accoglienza

II Gestore si impegna a confermare con comunicazione scritta alla Prefettura-UTG la data e il numero di effettivo avvio dei posti di accoglienza.

Il Gestore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione della convenzione, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni o altro.

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Resto facoltà della Prefettura in casi eccezionali richiedere l'attivazione di ulteriori posti presso la struttura entro, comunque, il limite massimo di legge del quinto d'obbligo.

Il gestore si impegna a garantire l'idoneità per l'uso della struttura assicurandone la sicurezza sia strutturale, sia degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

La Prefettura potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura il/i nominativi del Direttore della/delle Struttura/e, quale unico referente ai fini della gestione della medesima, nonché gli eventuali collaboratori che affiancheranno il responsabile nell'attività tecnico-logistica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e la Prefettura.

Il Gestore, per il tramite del Direttore della struttura, s'impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed ali' assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

Il gestore dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).

Art. 4 Responsabilità

II Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose imputabili al proprio personale, rimanendo la Prefettura è sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti dolosi e/o colposi di questi.

La Prefettura è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare la Prefettura da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Corrispettivo e valore della convenzione

Per i posti straordinari messi a disposizione dall'Ente Gestore, la Prefettura corrisponderà l'importo onnicomprensivo offerto in gara di € .... oltre IVA pro die per ogni ospite assistito sulla base dell'offerta oggetto dell'aggiudicazione, per un importo massimo presunto di Euro sino al ...., previo apposito accreditamento delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale e salvo prosecuzione del servizio per ulteriori esigenze. Il compenso sarà riconosciuto solo e soltanto per le effettive presenze giornaliere nel centro e nulla potrà essere richiesto dal Gestore in caso di mancato/parziale utilizzo della struttura. Nessun

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corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

Art. 6

Pagamento dei corrispettivi

La Prefettura, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale, provvede, con le modalità previste dall'art. 13 del capitolato speciale, al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con cadenza mensile, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione avverrà sulla base delle effettive presenze riportate nell'apposito registro, vidimato preventivamente dalla Stazione appaltante, secondo il costo pro-capite pro-die indicato nel precedente art.

5, come previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale.

A tale fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti mensili, previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, verranno effettuati, di regola, a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica che dovrà essere trasmessa in modalità elettronica (ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia), previa acquisizione del DURC, nonché controlli Equitalia per pagamenti superiori a 10.000 mila euro e indicando il codice univoco della Prefettura di Rimini:UDUDB0.

Art. 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura, come riportato nell'art. 23 del capitolato speciale, svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e sulla regolare esecuzione del contratto, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa alle specifiche tecniche dei beni e servizi forniti.

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente, settimanalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle strutture al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

II Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura e a trasmettere mensilmente alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Ove si verifichino disservizi per mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto della convenzione - rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio (ovvero lamentati dagli utenti) - è applicata, per ciascun disservizio, la prevista penale.

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La penale, previa formale contestazione scritta al Gestore e dopo valutazione delle eventuali controdeduzioni, è applicata con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico o mediante incameramento della cauzione e con obbligo di immediato reintegro della stessa. Le penalità sono notificate al Gestore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 8 Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dalla data di effettiva attivazione dei posti e fino al ... , come previsto dall’art. 56 del D.lgs. 50/2016 e dal D.M. 7 Marzo 2017.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art.2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione, dal capitolato speciale, dalle schede tecniche e dalle norme di legge, in particolar modo le strutture utilizzate dovranno rimanere conformi alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 11

Recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione dell'Interno

La Prefettura-U.T.G. si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 12

Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile la Prefettura ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza o mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione, previo semplice preavviso da comunicarsi via pec e senza obbligo di preventiva messa in mora.

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L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto anche per i casi e le fattispecie previste dall'art. 20 del capitolato speciale.

Art. 13 Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura o per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli ospiti durante la permanenza nella struttura, il Gestore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., l’Operatore economico una volta aggiudicatario, assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nello specifico, si obbliga a:

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane spa e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche (comma 1);

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);

• comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del medesimo articolo entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute e ad indicare lo stesso conto corrente in sede di compilazione e di emissione di Fattura Elettronica PA.

Si rappresenta che, in mancanza di comunicazioni in merito, questo Ufficio non sarà responsabile e non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136 del 13.08.2010, in materia di risoluzione di diritto del contratto, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo comunicato.

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico, comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della stessa legge.

A tal fine si impegna - entro sette giorni dalla stipula della convenzione - a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è: ...

Art. 15 Cauzione

L'Ente Gestore, in esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti di costituzione di

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cauzione fideiussoria definitiva, ha presentato polizza fideiussoria n. ……… emessa da …………. in data………. a garanzia della regolare

esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Tale fideiussione, con gli impegni previsti al comma 2 del citato art.103, rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito in relazione alle prestazioni eseguite.

In caso di prosecuzione della convenzione oltre la scadenza, l'Ente Gestore dovrà presentare nuova polizza fideiussoria per il periodo e l'importo definito.

Art. 16 Norme anticorruzione

In ossequio di quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno, il gestore si impegna a trasmettere entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione l'elenco dei fornitori (completo di esatta denominazione sociale, indirizzo della sede legale e partita Iva), essendo consapevole che tali soggetti, potranno essere sottoposti a specifica attività informativa da parte della Stazione appaltante.

Il gestore, inoltre, dichiara di obbligarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata al concorrente stesso anche nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.

Egli, inoltre, dichiara di obbligarsi alla denuncia immediata di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dei concorrenti, degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari.

Il gestore è consapevole che nell'ipotesi di inosservanza delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione della convenzione come anche che qualora sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, e' stabilito l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art. 17

Norme di rinvio, di salvaguardia e foro competente

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni dell'allegato Capitolato Speciale, che forma parte integrante e sostanziale di questa convenzione, e delle Schede Tecniche, nonché alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, ove non composte bonariamente, saranno deferite al competente Giudice del Foro di Bologna.

LUOGO e DATA

PREFETTURA-UTG DI RIMINI IL GESTORE

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