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COMUNE DI VILLASIMIUS

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COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA CONTRATTO DI SERVIZIO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO TURISTICO E VISITE AI LUOGHI DELLA CULTURA ANNO 2019

Il giorno ____/04/2019, in Villasimius, presso gli Uffici della sede municipale ubicati in Piazza Gramsci n. 10

DA UNA PARTE

il Comune di Villasimius, nel seguito denominato per brevità “Comune”, con sede in Villasimius, Piazza Gramsci n. 10, C.F. 80014170924, rappresentato dal Responsabile dei Servizi Generali ed Economici Dott.

Vanni Boni, il quale interviene al presente atto in forza del decreto sindacale n. 3/2019;

DALL’ALTRA

Società unipersonale Villasimius srl, nel seguito denominata per brevità

“Società”, con sede a Villasimius in Piazza Gramsci n. 9, P. Iva 03183550924, rappresentata dall'Amministratore unico Dott.ssa Michela Erdas, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Villasimius, Piazza Gramsci 10, Villasimius.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Villasimius e la Società in house Villasimius srl, affidataria del servizio di Ufficio turistico e visite ai luoghi della cultura (Fortezza Vecchia e Casa Todde).

Rep. ____/2019

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Art. 2 - Natura giuridica dell’affidamento

1. Il servizio è affidato alla Società Villasimius srl, la quale svolge attività esclusiva a favore per il Comune di Villasimius.

2. La scelta di affidare alla Società in house è dettata dalle necessità di un maggior controllo dei costi di erogazione, una gestione in stretta coerenza con le direttive dell’amministrazione, una maggior ricaduta in termini occupazionali.

Art. 3 - Esclusività del servizio

1. Il Comune di Villasimius garantisce all’affidatario la possibilità di agire, per conto del Comune, nella gestione del servizio affidato in regime di esclusiva.

2. L’individuazione di un unico affidatario permette di realizzare maggiori economie di scala nella riduzione dei costi e nel corrispondente contenimento delle tariffe e una miglior fruibilità del servizio da parte degli utenti dovuta alla maggior chiarezza nell’individuare l’ente gestore del servizio.

Art. 4 - Aspetti procedurali

1. L’affidamento diretto alla Società è stato effettuato rispettando quanto previsto dalla specifica normativa e gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01/04/2019 e con delibera G.C. n. ____ del ___04/2019 di approvazione dello schema di contratto di servizio.

Art. 5 - Obblighi derivanti dall’art. 2, lett. b), comma 461 della L.

244/2007.

1. Al fine di garantire una costante consultazione delle associazioni dei

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consumatori il Comune provvede tempestivamente alla pubblicazione della bozza del presente contratto sul sito istituzionale al fine di consentire osservazioni e proposte. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio possono essere presentati presso l’ufficio relazioni pubbliche del Comune di Villasimius negli orari d’ufficio reperibili presso il sito internet istituzionale.

Art. 6 - Durata del contratto

1. L’affidamento del servizio decorre dal 18/04/2019 sino al 15/11/2019, salvo eventuale proroga preventivamente autorizzata con atto deliberativo adottato dall’Amministrazione comunale e tempestivamente comunicato alla società affidataria.

Il presente contratto, previa verifica del buon andamento del servizio svolto e della sussistenza delle condizioni di convenienza per l'ente, è rinnovabile per le annualità 2020 e 2021

Art. 7 - Individuazione dell’utenza

1. Il servizio è destinato alla pluralità indifferenziata di persone residenti e non residenti nel Comune di Villasimius.

Art. 8 - Individuazione ambiti geografici e cronologici della prestazione

1. Il servizio è svolto nel territorio di Villasimius nelle seguenti aree:

- Punto d’informazioni turistiche, Piazza Giovanni XXIII;

- Punto d’informazioni turistiche, Porto turistico;

- Fortezza Vecchia e della casa campidanese denominata “Casa Todde”.

2. Il periodo di esercizio e il personale del servizio sono ordinariamente definiti come di seguito:

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a) Punto d’informazioni turistiche, Piazza Giovanni XXIII;

-

18 aprile – 31 maggio, personale: 3 unità tempo parziale;

-

1 giugno – 30 settembre, personale: 6 unità tempo pieno;

-

1 ottobre – 15 novembre, personale: 3 unità tempo parziale;

b) Punto d’informazioni turistiche, Porto turistico e luoghi della cultura:

-

1 giugno – 30 settembre, personale: 3 unità tempo parziale;

Art. 9 - Obblighi di prestazione principale

1. Con il presente atto è affidata alla Società la gestione delle seguenti attività inerenti il servizio:

a) reclutamento del personale necessario secondo le vigenti norme di finanza pubblica e nel rispetto del piano assunzionale autorizzato dal Comune di Villasimius;

b) acquisizione di beni e servizi intermedi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2006 recante “Codice dei contratti dei Contratti pubblici”;

E' fatto inoltre obbligo alla società:

a) l'invio al Comune di copia degli atti relativi alle procedure selettive e di affidamento adottati e, su richiesta, di qualsiasi documento inerente l’espletamento dei servizi affidati;

b) consentire al personale del Servizio AA.GG. l'esercizio del controllo analogo sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati, anche attraverso ispezioni ed esibizioni di atti o documenti;

c) apertura e chiusura dello spazio e inserimento / disinserimento del sistema d’allarme;

d) pulizia, riordino e manutenzione ordinaria dei locali e spazi concessi;

e) trasmissione della documentazione comprovante il reclutamento ed il

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regolare assolvimento degli oneri retributivi, contributivi e assicurativi del personale entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale;

f) assolvimento degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai relativi oneri.

2. Nel corso del servizio la Società dovrà inoltre svolgere le seguenti attività:

A) FRONT OFFICE

A1. Rilascio di informazioni e notizie concernenti il territorio. In particolare:

-

luoghi di interesse pubblico;

-

luoghi e itinerari di interesse archeologico, storico, demo- etnoantropologico, culturale e di testimonianza di civiltà, evidenziandone in modo specifico le disposizioni normative o regolamentari per la loro fruizione, nonché le caratteristiche artistiche, storiche e culturali;

-

luoghi e itinerari di interesse paesaggistico, ambienti ed ecosistemi terrestri o acquatici, compresi aree protette e parchi, illustrandone in modo particolare le disposizioni normative o regolamentari per la loro fruizione, nonché le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche,

faunistiche, botaniche e geologiche;

-

informazioni sulle strutture ricettive e sulla ristorazione;

-

notizie e calendari su luoghi e appuntamenti per manifestazioni, eventi di spettacolo, eventi culturali, eventi di richiamo turistico, eventi sportivi, intrattenimenti;

-

viabilità;

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-

servizi di trasporto da e verso il territorio di Villasimius;

-

orari di apertura e servizi al pubblico degli uffici comunali;

-

orari di apertura e tipologia di esercizi commerciali e servizi privati;

-

servizi di emergenza, pronto intervento e pubblica sicurezza; - funzioni religiose.

A2. Inoltro tramite posta elettronica, alle istituzioni locali nonché alle strutture ricettive locali e agli operatori locali dei servizi turistici, di informazioni e notizie concernenti luoghi e appuntamenti per manifestazioni, eventi di spettacolo, eventi culturali, eventi di richiamo turistico, eventi sportivi, intrattenimenti.

A3. Rilascio di informazioni e notizie concernenti altre località del territorio regionale e, in modo particolare, del Sarrabus, del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari, comprensive almeno di:

a) informazioni sulle strutture ricettive, di ristorazione e sugli esercizi commerciali;

b) informazioni ambientali e naturalistiche, culturali e di spettacolo;

c) servizi di trasporto;

d) orari di apertura e servizi degli uffici pubblici;

A4. Consegna della documentazione relativa alle tipologie di informazioni sopra indicate;

A5. Ricerca e stampa da rete telematica pubblica di documentazione relativa alle tipologie di informazioni sopra indicate;

A6. Distribuzione e ricezione di questionari d’indagine statistica consegnati dal Comune;

A7. Distribuzione e ricezione di questionari di valutazione del servizio.

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B) BACK OFFICE

B1. Organizzazione dell’ufficio, dello sportello e dei materiali informativi;

B2 . Ricezione e messa in disponibilità di materiale informativo d’interesse turistico pubblicato da altri soggetti pubblici e privati anche extracomunali.

C) RAPPORTI DI SERVIZIO CON IL COMUNE

C1 . Segnalazione su guasti e malfunzionamenti nonché sullo stato delle pulizie.

C2. Comunicazione tempestiva di problematicità insorgenti o di eventuali cause di interruzione del servizio.

D) RAPPORTI CON IL PUBBLICO

D1. Reference informativo a singoli o gruppi. Qualora richiesto dagli utenti del servizio, il reference dovrà essere erogato tramite posta elettronica;

D2. Assistenza su richiesta alle persone disabili per l’accesso e l’uscita dallo spazio dell’ufficio turistico.

3. La società si obbliga inoltre a:

a) Ottenere tutte le autorizzazioni, nullaosta, licenze, ecc. eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati;

b) Rispettare tutte le norme di diritto pubblico in materia di acquisto di beni e servizi applicabili alle società a prevalente capitale pubblico;

c) Sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto di cartellini identificativi del personale e di materiale di facile consumo, compresi biglietti, tagliandi e similari;

d) Predisporre la “Carta dei Servizi” secondo le direttive e principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole

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disposizioni di settore in quanto esistenti e darne adeguata pubblicizzazione;

e) Adeguare e tenere in conformità normativa gli impianti tecnici utilizzati.

Art. 10 - Obblighi accessori alla prestazione principale

1. La Società dovrà provvedere altresì alla custodia, alla vendita al pubblico e alla rendicontazione al Comune di Villasimius dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura entro il 30.11.2019.

Art. 11 - Obblighi del Comune

1. Il Comune di Villasimius si obbliga nel cooperare, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della Società, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nel’ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 12 - Responsabilità civile della Società affidataria ed esonero ente pubblico

1. La Società deve dotarsi di tutte le necessarie garanzie assicurative per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, anche ai fini della tutela dei dipendenti e dei fruitori dei servizi, per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00);

2. Il Comune è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità per danni causati o comunque derivanti dall’esercizio dell’attività affidata.

3. Il Comune si riserva il diritto di verifica dell’effettiva stipula e validità delle polizze da parte della Società.

Art. 13 - Tariffa

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1. Le tariffe dei biglietti d’ingresso ai luoghi della cultura sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 24/01/2019 (Tabella A).

2. Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 267 i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe sono introitati dalla Società.

3. La riscossione ha luogo mediante gli operatori impegnati nel servizio dalla Società e riversate in tesoreria comunale entro il 30.11.2019 . 4. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 la Società dovrà rendere il conto giudiziale entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di gestione del servizio utilizzando modelli conformi a quelli previsti dalle vigenti norme di contabilità degli enti locali. Il conto è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi in materia.

Art. 14 - Livelli standard del servizio

1. Gli standard quali-quantitativi di servizio individuati sono i seguenti:

-

tempo medio di attesa per l’utente dell’ufficio turistico: 5 minuti;

-

numero minimo mensile di questionari compilati dall’utenza: 100;

-

n. biglietti venduti mensilmente in ciascuna struttura: 150;

-

numero massimo di visitatori gestiti contemporaneamente nelle visite ai luoghi della cultura: 10;

-

livello di competenza attiva e passiva della lingua inglese obbligatoria:

B2, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la competenza linguistica (c.d. QCER);

-

competenza attiva e passiva di una seconda lingua a scelta tra francese, tedesco e spagnolo.

2. I livelli di servizio individuati al comma 1 saranno oggetto di verifica

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da parte dell'Amministrazione che si riserva di chiedere alla Società prospetti e elaborazioni sui risultati conseguiti. In caso di scostamento dai parametri stabiliti l'Amministrazione chiederà di adeguarsi entro un termine ovvero procederà a modificare i parametri fissati a dei valori più adeguati.

3. La Società si obbliga al coinvolgimento degli utenti all'individuazione, aggiornamento e controllo degli standard di qualità e quantità attraverso la somministrazione di questionari volti a rilevare il gradimento del servizio, osservazioni e proposte migliorative. L'esito della rilevazione è riassunto in un prospetto riepilogativo trasmesso mensilmente all'Amministrazione comunale in formato digitale.

Art. 15 - Personale

1. La Società svolge e cura il servizio affidato esclusivamente mediante proprio personale idoneo e reclutato secondo i criteri e modalità di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

2. La Società è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria nonché le vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 09/04/2008 n°

81 e successive modificazioni.

3. Il personale addetto:

-

deve essere munito di vestiario idoneo alle mansioni ricoperte;

-

deve fornire ogni informazione richiesta in merito alle attività oggetto del servizio;

-

deve provvedere alla vendita dei biglietti e all’incasso del corrispettivo.

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4. L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni normative e retributive stabilite dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Art. 16 – Introiti e pagamenti.

1. I proventi derivanti dal pagamento dei biglietti sono di esclusiva spettanza del Comune.

2. Per le attività previste nel presente contratto di servizio il Comune corrisponderà alla società un importo omnicomprensivo massimo determinato in € 90.000,00 (novantamila/00) Iva di legge inclusa, previa presentazione di un'unica fattura complessiva al termine del periodo di gestione. I maggiori oneri necessari allo svolgimento del servizio rimangono a carico della società affidataria.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi riscuotibili presso la Tesoreria del Comune di Villasimius.

4. Il Comune, ai fini esclusivi dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, consente l’utilizzo da parte del personale della Società delle attrezzature informatiche e di comunicazione presenti nell’Ufficio turistico. Il Comune, ai fini esclusivi dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, consente inoltre alla Società l’utilizzo della casella di posta elettronica ufficio.turistico@comune.villasimius.ca.it; a tale scopo il Comune comunica alla Società le credenziali d’accesso della casella. E’

obbligo della Società gestire le credenziali in forma idonea alla sicurezza della corrispondenza transitante sull’indirizzo associato. Il Comune conserva comunque il controllo e la gestione della casella. Al termine del sevizio oggetto del presente contratto o a seguito di propria decisione

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motivata il Comune riassumerà il controllo e la gestione esclusiva della casella di posta elettronica, modificando inoltre le credenziali d’accesso.

5. Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Società si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a fornire i dati relativi al conto dedicato di cui all’art. 3, comma 1, Legge 13.08.2010 n. 136 nonché le generalità di coloro che sono abilitati ad operare su di essi.

6. Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

Art. 17 - Sistemi di separazione contabile

1. Qualora la Società svolga ulteriori attività oltre alla gestione oggetto del presente contratto, attiverà e renderà operativo un idoneo sistema contabile volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio.

2. Le specifiche tecnico-contabili del sistema di separazione dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

-

separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività esercitata, con analitica indicazione dei flussi di costo e di ricavo, sia direttamente che indirettamente imputabili ai relativi centri di costo/ricavo pertinenti alle attività dei pubblici servizi gestiti ed evidenziandone i principali aggregati economici di riferimento;

-

produzione di un’analisi dei flussi finanziari inerenti le attività dei pubblici servizi gestiti, da cui risulti il necessario bilanciamento tra entrate e uscite, tenuto conto anche degli eventuali contributi o

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trasferimenti effettuati dall’Ente o da altre pubbliche autorità, distintamente per ciascun esercizio amministrativo.

Art. 18 - Divieto di cessione e sub-affidamento

1. I servizi oggetto del presente contratto non possono ceduti o concessi in sub-affidamento a terzi sotto pena di nullità.

Art. 19 - Continuità del servizio

1. La Società è responsabile del regolare andamento della gestione e ne risponde verso l’Amministrazione e verso terzi.

2. La Società non potrà sospendere unilateralmente il servizio in nessun caso e neppure in presenza di controversie in atto con il Comune.

3. La sospensione unilaterale del servizio da parte della Società determinerà la risoluzione del contratto e l’applicazione delle penali.

Art. 20 - Attività di informazione e verifica dei risultati

1. L’attività di controllo è improntata a una reciproca collaborazione tra le parti che consenta il conseguimento degli obbiettivi statuiti nell’atto di affidamento, in termini di efficacia del servizio prestato all’utenza e di efficienza nella individuazione di moduli organizzativi e gestionali di riferimento capaci di ottimizzare i risultati.

2. Nell’ottica di cui sopra la Società si obbliga a trasmettere su richiesta dell’Ufficio Cultura un report tecnico-gestionale dal quale si evincano i seguenti elementi:

-

tempo medio di attesa per l’utente dell’ufficio turistico;

-

numero minimo mensile di questionari compilati dall’utenza;

-

numero di biglietti venduti mensilmente in ciascuna struttura;

-

numero massimo di visitatori gestiti contemporaneamente nelle visite

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ai luoghi della cultura;

-

descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione delle strutture o luoghi interessati e dell’impegno economico riferibile a ciascun intervento.

3. La Società si obbliga altresì a redigere il report tecnico-gestionale con le modalità di cui al precedente comma 2 anche in forma riepilogativa annuale e trasmetterlo all’Ufficio Cultura entro il mese di gennaio dell’anno immediatamente successivo.

4. La Società è, infine, tenuta a inviare all’Ufficio Cultura, copia di ogni reclamo pervenuto da parte dell’utenza e attinente alla qualità del servizio erogato, con indicazione delle relative risposte fornite.

5. Il Comune si impegna a trasmettere alla Società ogni informazione utile al fine di conseguire l’oggetto del presente contratto, nonché al fine di ottimizzare la qualità della prestazione del pubblico servizio affidato. In particolare il Comune si obbliga ad informare tempestivamente la Società circa i seguenti elementi:

-

previsioni d’intervento manutentivo tali da interessare una o più delle strutture gestite, con indicazione dei tempi di interruzione del servizio

e di quelli occorrenti per ripristinare la funzionalità;

-

eventuali decisioni di chiusura, temporanea o permanente, di una o più delle strutture gestite, con indicazione delle tempistiche relative;

-

eventuali decisioni di modifica delle condizioni di visita e dei parametri tariffari, con indicazione dell’inizio di vigenza dei relativi provvedimenti.

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Art. 21 - Controlli operativi

1. Il Comune effettua verifiche sulla qualità del servizio svolto anche attraverso sopralluoghi nelle strutture in concessione, richiedendo, se necessario e utile alla miglior comprensione dello svolgimento delle attività, la visione di copie documentali o la testimonianza del personale addetto.

2. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento di verificare le spese sostenute e i ricavi ottenuti dalla gestione del servizio e delle attività affidate e regolati dal presente contratto.

3. La Società presta al Comune ogni collaborazione nell’espletamento dell’attività di cui ai commi 2 e 3.

Art. 22 - Penalità

1. L’affidamento del servizio di cui al presente contratto è subordinato all’osservanza delle disposizioni in esso contenute e, in caso di sua inosservanza, il Comune provvederà a diffidare la Società. Qualora quest’ultima non ottemperi entro il termine assegnato potrà essere applicata nei suoi confronti una penale d’importo fino al 10% della somma contrattualmente pattuita a seconda della gravità del comportamento vietato determinata dal Comune. Il pagamento di somme da parte del Comune verrà sospeso all’insorgere di disservizi o di una delle cause inserite tra i comportamenti soggetti a penalità

2. Qualora il Comune verifichi il persistere delle deficienze o degli abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali e la Società, seppur regolarmente diffidata, non ottemperi alle richieste del Comune, quest’ultimo avrà la facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese

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della Società, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi. Il pagamento di somme da parte del Comune sarà congelato all’insorgere di disservizi o di una delle cause inserite tra i comportamenti soggetti a penalità.

3. In caso di reiterata violazione dei predetti divieti o delle prescrizioni impartite si procederà, unitamente all’applicazione della penale stabilita nella misura massima, alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito al successivo art. 23.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto, venendo meno l’atto concessorio presupposto, qualora si verifichino le condizioni per la decadenza o la revoca dell'affidamento del servizio.

2. La decadenza dell'affidamento del servizio si determina qualora:

a) si verifichino gravi e reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal contratto;

b) il servizio sia gestito in modo gravemente inefficiente;

c) la Società commetta gravi inadempienze;

d) nel caso in cui la maggioranza del capitale della Società non sia più posseduto dall’ente pubblico locale.

3. La revoca dell'affidamento può altresì essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutazione della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Se la revoca comporta motivati pregiudizi in danno del concedente l’indennizzo verrà quantificato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, seguendo la procedura prevista per le

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controversie.

4. Nei casi sopracitati l'affidamento perderà efficacia con la semplice comunicazione con comunicazione via posta elettronica certificata del provvedimento motivato di decadenza o di revoca.

Art. 24 - Contenzioso

1. E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 25 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR la Società garantisce che i dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e per l’assolvimento degli obblighi di legge e di regolamento previsti in materia.

2. La Società è Responsabile del trattamento nella figura del suo rappresentante legale.

Art. 26 - Disposizioni in materia di anticorruzione

1. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n.

231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società nonchè, in quanto applicabili, le norme di cui alla L. n. 190/2012 ed i provvedimenti attuativi recanti la disciplina per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione.

4. La Società si obbliga, altresì, per quanto di competenza, ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villasimius approvato con deliberazione G.C. n. 5 del 13.01.2014.

L’inosservanza degli obblighi derivanti dai sopra citati Codice di

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comportamento generale e Codice dei dipendenti comunali del Comune di Villasimius costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

Art. 27 - Norme finali

1. Le spese per la stipula del presente contratto sono a carico della Società.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge disciplinanti lo svolgimento delle specifiche attività oggetto del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune di Villasimius Dott. Vanni Boni

(firmato digitalmente) Per Villasimius srl Dott.ssa Michela Erdas (firmato digitalmente)

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