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Comune di Colli al Metauro

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Academic year: 2022

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(1)

Comune di Colli al Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino

___________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-10-17 N.41

VISTA la seguente proposta di deliberazione del Sindaco formulata in data 24/10/2017 CONSIDERATO

- che in data 01/04/2017 è stato depositato presso lo sportello SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Metauro il progetto per la realizzazione di locali di ministero pastorale articolato in aule, sala parrocchiale ed un ufficio, da erigersi a Calcinelli in Via Carducci, ang. Via Pascoli, ang. Via Manzoni a firma di D. Giuseppe Nunzio Monaco in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia Santa Croce di Calcinelli, proprietaria dell’area distinta al Catasto Terreni al F. 7, mapp. 1485 e 1487;

- che l’attuale strumento urbanistico generale dell’ex Comune di Saltara applicabile nella fattispecie ai sensi dell’art. 5, comma 6, della Legge Regionale 7 dicembre 2016, n. 29 prevede per il lotto in oggetto la destinazione “G6 - zone destinate ad attrezzature collettive”, ricompresa all’interno delle “zone per attrezzature urbane” di cui all’art. 60 delle NTA del P.R.G. che ricade fra quelle

“...destinate alla conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale...”, distinte in G.5 “Istruzione” e G.6 “attrezzature collettive”;

- che l’area, posta sul retro della attuale Delegazione Comunale, è confinante su tre lati con la via pubblica;

- che durante la fase di valutazione del progetto, con nota P.E.C. prot. n. 5765 del 14 aprile 2017, il settore edilizia ha ritenuto necessario sospendere il medesimo per l’integrazione documentale e la verifica della distanza fra il costruendo edificio e la via pubblicha denominata Via Pascoli;

VISTO l’art. 62 del vigente P.R.G. che definisce le zone “G6” <<...destinate ad attrezzature collettive (che) comprendono le parti di territorio vincolate dallo strumento urbanistico generale agli insediamenti per le attività sociali, culturali, assistenziali, sanitarie, rappresentative, religiose e ricreative. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Sa);

- Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo (Sd);

- Scuole di formazione professionale (Sf);

- Servizi Sociali e ricreativi (Sr);

- Servizi Sportivi (Ss).

L'intervento è subordinato ad un progetto unitario diretto esteso all'intera superficie di zona, in base ai seguenti indici...”;

CONSIDERATO che il medesimo articolo nel definire gli indici, fissa l’utilizzazione fondiaria (Uf), l’altezza massima (Hmax), ma non la distanza tra fabbricati (Df), né quella dalle strade (Ds);

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A LOCALI DI

MINISTERO PASTORALE DA ERIGERSI A CALCINELLI IN VIA CARDUCCI, ANG. VIA PASCOLI, ANG. VIA MANZONI, SU AREA DESTINATA DAL P.R.G. AD

ATTREZZATURE COLLETTIVE "G6", DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA CROCE DI CALCINELLI. PARERE PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA, AI SENSI DELLART. 14, DPR 380/2001, SMI.

(2)

VISTO l’art. 61 “distanze” del vigente R.E.C., che al comma 3 prevede:

“...3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate di nuovi edifici: ml. 10; ...[omissis]...”,

e al successivo comma 5:

“5. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade -con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti– debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore al ml. 7,00;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;

ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00...”;

CONSIDERATO:

• che parte del terreno (F. 7, mapp. 1485) utilizzato per la realizzazione dell’edificio proviene da atto di compravendita fra la Parrocchia Santa Croce di Calcinelli e il cessato Comune di Saltara in data 26/11/2015 (atto Notaio Alberto de Martino, Rep. n. 111.502 - Raccolta n.ro 32.482 Registrato all’Agenzia delle Entrate di Fano il 03/12/2015, al n. 7106, Serie 1T);

• che il progetto depositato prevede per il costruendo edificio, le distanze di ml. 5,15 da Via Carducci (piattaforma stradale = ml. 7,00) e ml. 5,20/5,28 da Via Pascoli (larghezza complessiva = ml 9,90);

• che data la conformazione pseudo-trapezoidale del lotto in questione, il rispetto delle distanze previste dall’art. 61, comma 5 del Regolamento Edilizio Comunale (ml. 7,50) renderebbe - oggettivamente- pressoché inutilizzabile il lotto;

• che l’adiacente fabbricato di proprietà Comunale sede della Delegazione (anch’esso ricadente in zona “G6 - attrezzature collettive) è attualmente posto a distanza di ml. 5,00 su Via Manzoni e ml. 5,58/5,54 su Via Pascoli;

• che l’Amministrazione Comunale ritiene estremamente importante la realizzazione del fabbricato in oggetto, ritenendolo di rilevanza sociale per i ragazzi e per i giovani e di interesse generale e collettivo per tutta la cittadinanza;

• che la destinazione del costruendo fabbricato attiene a funzioni sociali, culturali, religiose e ricreative degli stessi;

CONSIDERATO che, stante l’impossibilità di rispettare le previste distanze tra fabbricati con interposta la strada, l’approvazione del progetto depositato non può avvenire se non attraverso il Permesso di Costruire in deroga e che la possibilità di tale deroga:

era già contemplata dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 Marzo 1963, n. 518 con l’intento “...di dare la più esatta e rigorosa interpretazione alle disposizioni di cui all'art.3 della legge (21/12/1955)..., riguardante la facoltà - da parte dei comuni - di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori...” fissando (al punto 1) i presupposti giuridici della facoltà di deroga e cioè che “...è indispensabile, ovviamente, che per l'esercizio del potere di deroga esista, nella regolamentazione vigente nel comune (regolamento edilizio, norme di attuazione di piano regolatore generale o di piano di ricostruzione) un'apposita norma che attribuisca al comune stesso il potere di derogare a determinate disposizioni contenute nelle predette norme...”;

era riportata nella L.R. 34/1992, all’art. 3, lett. f) che, nell’attribuire alle Province le funzioni amministrative in materia urbanistica, prevedeva all’art. 3 “...f) il nulla-osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi ...” nei limiti di quanto disposto dall’articolo 68 (Limiti alle concessioni in deroga) e cioè “...qualora concorrano le seguenti condizioni:

 a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;

 b) la concessione in deroga riguardi impianti ed opere pubbliche o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato...”;

è prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, all’art. 6 “Concessione in deroga” nel momento in cui la norma stabiliva, al comma 1, che:

(3)

“...1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e munito del nulla osta preventivo della giunta regionale, ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti

urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico…”, con la sola esclusione, al successivo comma 2 “...2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97...”.

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che all’art. 14 prevede la possibilità di deroga dagli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, prescrivendo che:

Art. 14 (L) -

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1- bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

CONSIDERATO che il richiamato D.M. 1444/1968:

all’art. “art. 2. Zone territoriali omogenee” afferma che “...Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

…[omissis]… F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale…”, quale quella in discussione;

(4)

• al successivo art. 9, nel fissare le distanze minime tra fabbricati, al punto 1) determina le distanze per la zona A) e al punto 3) quelle per le zone C), ma non le prescrive per le zone F) [alla quale tipologia è riconducibile l’area in argomento] per le quali vale la norma generale prevista dal punto 2) del medesimo articolo “…Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti…”;

CONSIDERATO, inoltre, che:

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo codice della strada”, nel fissare le distanze di protezione dal nastro stradale per le strade locali – F, all’art. “18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati, al comma 1 fissa “…per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade…”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, all’art. 28 (art. 18 Cod. Str.), commi 1 e 2, stabilisce che “...1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione ...”;

ATTESO che, in ordine alla nozione di interesse pubblico:

• l’art. 14 del Dpr 380/2001 stabilisce che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico;

• la richiamata zona “G6” è ricompresa dall’attuale strumento urbanistico fra le “zone per attrezzature urbane” di cui all’art. 60 delle N.T.A. appositamente destinato alla

“...conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale...”;

• la Circolare della Direzione generale dell’Urbanistica n. 3210 del 28-10-1967 definisce:

- sono edifici ed impianti pubblici: quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico (ad esempio: le sedi dei ministeri, le caserme, le scuole, gli ospedali, i musei, le chiese, i mercati, le università, etc.);

- sono edifici ed impianti di interesse pubblico: quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano -enti pubblici o privati- siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l’aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, etc. (ad esempio: conventi, poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri, silos portuali, etc.);

• il Consiglio di Stato, con sentenza (sez. IV, 5 giugno 2015, n. 2761) ha dichiarato legittima l’applicazione del permesso di costruire in deroga ad un intervento di recupero di un immobile privato riconosciuto di interesse pubblico dall’amministrazione comunale, evidenziando che “non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso”;

DATO ATTO che, nulla prevedendo la legge per il caso in cui un privato, autorizzato a realizzare in deroga un’opera di interesse pubblico, imprima invece ad essa una diversa destinazione non rispondente a finalità di interesse generale, qualora ciò si verifichi, deve ritenersi -quanto alle sanzioni amministrative applicabili- che si configuri un’ipotesi di opere eseguite in totale difformità del permesso di costruire, poiché la destinazione d’uso fissata nel provvedimento costituisce elemento essenziale di esso;

(5)

VISTO il documento istruttorio del 20/10/2017, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, allegato alla presente alla voce sub A) con il quale si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire in deroga (art. 14, D.PR. 380/2001, smi), per le motivazioni in esso contenute, rispettando le distanze minime dalle rispettive vie pubbliche:

• di ml. 5,54 su Via Pascoli;

• di ml. 5,00 su via Carducci,,

in conformità alle esistenti distanza minime rilevabili sull’edificio della Delegazione comunale;

DATO ATTO che il presente schema di deliberazione è stato pubblicato -completo di tutti gli allegati- in data __/__/2017 sul sito istituzionale del Comune di Colli al Metauro nella apposita sezione

denominata “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio”, ai sensi dell'art.

39 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTI gli artt. 60 e 62 delle N.T.A. del P.R.G. del cessato Comune di Saltara;

VISTI gli artt. 6 e 61 del vigente R.E.C. del medesimo cessato Comune;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il Decreto Interministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo codice della strada”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

PROPONE

1) di dichiarare il progettato edificio, comprendente locali per attività sociali, culturali, religiose e ricreative presentato in data 01/04/2017 presso lo sportello SUAP per la realizzazione di locali di ministero pastorale da erigersi a Calcinelli in Via Carducci, ang. Via Pascoli, ang. Via Manzoni a firma di D. Giuseppe Nunzio Monaco in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia Santa Croce di Calcinelli, di interesse pubblico e come tale rientrante fra le opere meritevoli di deroga ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 380/2001 smi, per le motivazioni riportate in premessa, facendo proprie le argomentazioni riportate nella relazione istruttoria del Responsabile del Settore Gestione del Territorio che si allega alla presente sub A);

2) di esprimere parere favorevole in ordine al rilascio del Permesso di Costruire in deroga dalla distanza fra fabbricati (Df) con interposta strada interna comunale, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 14, per la realizzazione del fabbricato ad opera della Parrocchia Santa Croce di Calcinelli, mediante avvicinamento alla strada pubblica:

• fino alla distanza di ml. 5,54 dal limite di Via Pascoli,

• fino alla distanza di ml. 5,00 dal limite di Via Carducci;

in conformità alle esistenti distanza minime rilevabili sull’edificio della Delegazione comunale;

3) di stabilire che qualora sia accertata una diversa destinazione non rispondente a finalità di interesse generale rispetto a quella autorizzata mediante Permesso di Costruire in deroga, la stessa dovrà ritenersi configurabile -quanto alle sanzioni amministrative applicabili- quale ipotesi di opera eseguita in totale difformità del permesso di costruire, costituendo la destinazione d’uso fissata nel provvedimento, elemento essenziale della deroga;

(6)

4) di autorizzare il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ad emanare il relativo P. di C. in deroga, fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici e parametri edilizi e urbanistici;

Stante l’urgenza di provvedere, si richiede l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del T.U.EL.

(7)

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) PARERE DI REGOLARTA’

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

data: 24-10-2017

Il Responsabile del Settore Ragaini Alberto

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