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Lavatrici e lavastoviglie: tutela per chi acquista

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Lavatrici e lavastoviglie: tutela per chi acquista

written by Giovanna Pangallo | 06/09/2016

Chiarimenti sui principali dubbi che possono nascere al momento dell’acquisto di un elettrodomestico dal tempo di conservazione dello scontrino fiscale alle diverse modalità di smaltimento.

A chi di noi non è capitato di acquistare un elettrodomestico e scoprire, al momento dell’uso, che non è ben funzionante o non possiede le caratteristiche promesse? Cosa fare in questi casi?

In questo articolo affronterò, cercando di dare una risposta il più possibile esauriente, le domande più frequenti con specifico riferimento al caso in cui l’elettrodomestico acquistato sia una lavatrice o una lavastoviglie.

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Per quanto tempo bisogna conservare lo scontrino?

Lo scontrino è il documento fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto di un bene o di un servizio.

Esso rappresenta, inoltre, lo strumento privilegiato mediante il quale l’acquirente può dimostrare non solo di aver comprato un bene di consumo, ma di aver effettuato l’acquisto presso un determinato punto vendita in un giorno ed in un’ora precisamente individuati.

In altre parole, nel caso in cui dovesse nascere una controversia sulla corretta esecuzione del contratto di compravendita ed il venditore negasse di aver percepito il prezzo del bene venduto, lo scontrino varrebbe quale prova presuntiva dell’avvenuto pagamento del corrispettivo in denaro.

Graverà, quindi, sul venditore la cosiddetta prova contraria e cioè la dimostrazione di non aver mai incassato la somma di denaro costituente il prezzo della compravendita producendo tutti gli elementi probatori a sua disposizione quali i documenti contabili, i movimenti di magazzino ecc…

A tale scopo lo scontrino deve contenere le seguenti indicazioni:

– la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome ed il nome del venditore che lo emette;

– la partita Iva del soggetto esercente l’attività commerciale ed il luogo in cui è ubicato il relativo esercizio;

– i dati contabili e cioè il prezzo del bene o del servizio comprensivo dell’Iva, eventuali sconti, eventuali rettifiche, il totale dovuto;

– la data e l’ora di emissione nonché il numero progressivo;

– il numero di matricola dell’apparecchio ed il logotipo fiscale.

Lo scontrino fiscale rappresenta, dunque, uno strumento di prova dell’avvenuto acquisto di un bene di consumo e dovrà essere esibito al venditore qualora si presentasse la necessità di sostituire l’elettrodomestico acquistato o di doverlo riparare.

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Sarà necessario anche nel caso in cui, non potendo fare sostituire o riparare il bene, si voglia ottenere una riduzione del prezzo di compravendita o la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo pagato.

Per queste ragioni è opportuno conservare lo scontrino per tutta la durata della garanzia indicata nel contratto di compravendita.

Lo scontrino basta per dimostrare l’acquisto?

Secondo la più recente giurisprudenza lo scontrino fiscale ha il valore di mera prova presuntiva dell’avvenuto pagamento del prezzo del bene acquistato e ciò in considerazione – dice il tribunale di Ivrea – della natura obbligatoria della sua emissione la quale deve avvenire al momento della consegna della merce all’acquirente[1].

Da ciò la conseguenza secondo cui allo scontrino va negato il valore di elemento probatorio pieno non potendosi allo stesso attribuire il medesimo significato della confessione, a differenza di quanto avviene con la quietanza.

Aggiunge, inoltre, la sentenza richiamata che – in sede di valutazione giudiziaria – la prova presuntiva (cioè lo scontrino) dovrà essere corroborata da ulteriori elementi che presentino i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza o anche mediante il ricorso ai testimoni.

Ovviamente quanto fino ad ora detto assume rilievo significativo con riferimento ad acquisti il cui importo sia particolarmente elevato e non certo nel caso dell’acquisto di elettrodomestici di uso comune – come lavatrici o lavastoviglie – per i quali l’esibizione dello scontrino rappresenta una prova altamente attendibile.

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Che devo fare se dopo un anno la lavatrice non funziona? A chi devo farla aggiustare: al venditore o al costruttore?

E se non esiste più quel modello?

Il Codice del consumo (cioè il complesso di norme adottato dal legislatore a tutela dei consumatori) prevede espressamente che il venditore è responsabile quando il bene di consumo presenta un difetto di conformità e questo difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene [2].

Si ha difetto di conformità qualora il bene:

– non è idoneo all’uso al quale servono abitualmente i beni dello stesso tipo;

– non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possegga le qualità del bene presentato dal venditore come modello;

– non presenta la qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo;

– non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del venditore al momento della stipula del contratto di compravendita;

– non è stato installato a perfezione (quando un bene è soggetto ad installazione e la stessa è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità o dallo stesso consumatore ma il manuale presenti una carenza delle istruzioni di installazione) [3].

Affinché il consumatore possa avvalersi della tutela prevista dal Codice del consumo e, quindi, possa far valere la mancanza di conformità del bene, è tenuto a denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto [4].

La denuncia può essere fatta in qualsiasi forma anche se, ai fini probatori, è sempre preferibile la forma scritta.

In buona sostanza, il consumatore che entro due anni dall’acquisto di un bene di consumo scopre un difetto di conformità (purché il difetto non sia dovuto a responsabilità del compratore) può farne denuncia al venditore entro due mesi dalla scoperta (e quindi non è tenuto a rivolgersi direttamente al produttore).

Ma quali sono i diritti che il consumatore può far valere?

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Il Codice del consumo prevede che, nel caso di difetto di conformità, il compratore ha diritto al ripristino della conformità del bene acquistato mediante riparazione o sostituzione e ciò senza dover sostenere spese aggiuntive[5].

Qualora la riparazione o la sostituzione non siano possibili o siano eccessivamente onerose ovvero il venditore non vi provveda, il consumatore può pretendere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita con la conseguente restituzione del prezzo pagato.

Di conseguenza, nel caso in cui il difetto di conformità si manifesti dopo un anno dall’acquisto il consumatore potrà avvalersi delle garanzie previste rivolgendosi al venditore.

Se il modello di lavatrice o lavastoviglie che era stato acquistato non è più in produzione, il venditore ha l’obbligo di sostituirlo con un altro modello che abbia caratteristiche simili a quello da sostituire oppure – se ciò non è possibile – il compratore potrà pretendere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Qual è la durata della garanzia?

Come già detto il Codice del consumo prevede che la garanzia abbia una durata massima di due anni dal momento della vendita o della consegna del bene di consumo al compratore.

Tuttavia nulla impedisce che la casa produttrice offra condizioni di garanzia di maggiore durata.

Nel caso in cui io decidessi di sostituire la

lavatrice o la lavastoviglie, cosa devo

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farne della vecchia? Dove posso buttarla?

Il rivenditore puo’ rifiutarsi di ritirarla?

La lavatrice (così come la lavastoviglie) rientrano nella categoria dei cd. rifiuti speciali cioè quei rifiuti che al termine del loro ciclo di vita non possono essere buttati nel comune cassonetto della spazzatura.

Non a caso, infatti, gli elettrodomestici che raggiungono la fine del loro corso di utilizzo vengono definiti Raee cioè rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di garantire un’adeguata tutela della salute collettiva e dell’ambiente, il legislatore detta un’apposita disciplina in materia di smaltimento degli elettrodomestici prevedendo che, qualora taluno voglia disfarsi di un elettrodomestico (e quindi anche di una lavatrice o di una lavastoviglie), deve consegnarlo presso il centro di raccolta differenziata del proprio Comune.

Nell’ipotesi in cui non si abbia la possibilità di portare il bene presso il Centro di Raccolta si potrà presentare apposita richiesta di ritiro presso gli uffici comunali competenti i quali provvederanno in tal senso ed in modo assolutamente gratuito.

Tuttavia i tempi di attesa sono spesso lunghi, di conseguenza il cittadino che voglia sbarazzarsi immediatamente dell’elettrodomestico ormai obsoleto potrà contattare i professionisti specializzati in questo campo. E’ bene precisare che il servizio, in questo caso, non è gratuito.

In ultima ipotesi, qualora il consumatore al momento dell’acquisto di una lavatrice o di una lavastoviglie decida di non volere più quella vecchia potrà rivolgersi al venditore il quale ha uno specifico obbligo di provvedere al ritiro.

Infatti la normativa specifica prevede che il venditore, nel momento in cui fornisce un elettrodomestico, ha l’obbligo di provvedere al ritiro gratuito di quello usato purché i due articoli siano equivalenti (si parla in tal senso di «uno contro uno») [6].

Ad esempio, il consumatore che decide di acquistare una lavatrice nuova potrà pretendere che il rivenditore ritiri quella vecchia, ma non potrà pretendere che quest’ultimo ritiri un televisore in cambio del nuovo acquisto.

Il venditore che rifiuti di ottemperare al proprio obbligo è soggetto a pesanti sanzioni amministrative che vanno da 150 euro ad 400 per ciascun elettrodomestico.

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Per quanto tempo devo conservare il manuale delle istruzioni?

Non esiste alcun obbligo di conservazione del manuale d’istruzioni ma, ovviamente, è saggio tenerlo con sé fino all’utilizzo dell’elettrodomestico.

È, inoltre, opportuno riporlo in un posto di facile ed immediata consultazione onde evitare di dimenticare dove lo si è conservato.

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