COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505 DEL 29/09/2017
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA Unità Proponente: PERSONALE
OGGETTO: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato:
- il decreto del Sindaco n. 7 del 27.05.2014 con il quale si individua il sottoscritto Mario Gamberucci quale Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 7.03.2017 e s.m.i, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances per gli esercizi 2017 - 2019 e venivano affidati gli obiettivi e le risorse ai Settori;
Premesso che:
- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
• Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
• Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art.
15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti
nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art.
8 CCNL dell’11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Richiamata la propria determina n. 742 del 30.12.2016 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per le risorse stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività art. 31 ccnl 22.01.2004 - anno 2017. costituzione provvisoria per erogazione istituti stabili”;
Dato atto che:
- con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da applicare con decorrenza 1° gennaio 2017;
- la nuova disposizione normativa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell’emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato. Inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all’importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
Accertato quindi che:
- il fondo per il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;
- il nuovo limite del fondo 2017, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, risulta essere fissato in € 344.561,11 in virtù della determina n. 3 del 04.01.2017 e del seguente calcolo:
• ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio per l’anno 2016, al netto delle riduzioni apportate per effetto dell’allora vigente art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, pari ad € 366.443,59;
- voci “escluse” dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (economie e risparmi straordinari anno precedente) pari ad € 21.882,48;
Visto l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è
correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 19.09.2017 recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2017 e con la quale è stato autorizzato l’inserimento delle seguenti voci variabili di cui all’art. 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004:
a) le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell’1,2% del monte salari anno 1997, ai sensi dell’art. 15, comma 2, CCNL 1° aprile 1999, collegate alla progressiva razionalizzazione e riorganizzazione delle attività attuate negli ultimi anni e/o per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall’ente, come specificati nella delibera di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per gli esercizi 2017-2019”, per un importo pari ad euro € 24.091,04;
b) le somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera m), CCNL 1° aprile 1999;
c) le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999;
Dato atto che:
- al 31.12.2016 si è verificata una cessazioni di personale che permette l’incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per Euro 518,31 e che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
Rilevato che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2017 nel rispetto delle norme sopracitate;
Considerato che:
- il Comune per l’anno 2016 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio ed il tetto della spesa di personale (media 2011/2013) ed il Bilancio di Previsione 2017/2019 ne prevede il rispetto anche per l’anno 2017;
- il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
Dato atto che prima della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto
“Controlli in materia di contrattazione integrativa”;
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
Ricordato che, l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
Visti:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/ 2000);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2) Di costituire, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017, come da prospetto allegato (sub “A”) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate potrà essere modificato a seguito dell’emanazione del nuovo CCNL e/o di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale; qualsiasi riduzione automatica da operare sul fondo ai sensi della normativa vigente opererà sul budget relativo alla produttività;
4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale come già indicato nella propria determina n. 742 del 30.12.2016;
5) Di destinare, salvo diverse indicazioni in sede di contrattazione economica per l’anno 2017, le risorse di cui al punto 2, secondo la tabella allegata sub “B” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
6) Di approvare la ricognizione amministrativa delle economie 2016 da portare in incremento delle risorse 2017 effettuata secondo i contenuti del parere RGS prot. n. 81510 del 13 luglio 2011 e della Circolare 16/2012 della stessa nonché del parere Aran del 30.10.2012. Le economie dell’anno 2016, meglio evidenziate dalla tabella allegata sub “C”
allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, risultano essere le seguenti:
- € 13.319,63 ai sensi dell’art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999;
- € 8.950,32 derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera m), CCNL 1° aprile 1999;
7) Di confermare la costituzione del fondo per il lavoro straordinario 2017 di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999 nella misura di € 19.063,95;
8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1°
aprile 1999;
9) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
10) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, di cui all'art.1, commi 463 e seguenti, della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).
IL DIRIGENTE GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)