Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI, PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA - DURATA TRIENNALE, ANNI ACCADEMICI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
IL COORDINATORE UNICO S.C. “LIBERA PROFESSIONE E MARKETING”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Richiamato l’art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;;
Vista la DGR n. 825 del 25/10/2013 avente per oggetto: ”Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
Richiamata la deliberazione n. 691 del 22/08/2012, avente per oggetto: “Rinnovo convenzione con la FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, per studenti frequentanti il Corso di Laurea in Dietistica - Durata triennale dall'a.a. 2012/2013 all'a.a. 2014/2015.”
Richiamata la nota dell’ IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, agli atti d’ufficio, con cui si comunica la disponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto;
Acquisito il parere favorevole espresso da parte della Direzione Medica di Presidio, agli atti d’ufficio;
Visto il testo di convenzione da stipularsi , (allegato1) parte integrante;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario.
DELIBERA
Deliberazione n. 0001038 del 22/06/2016 - Atti U.O. SC Libera Professione e Marketing
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2016
Dietistica presso l’Azienda;
2. di stabilire la durata della convenzione in tre anni accademici, con decorrenza dall’anno accademico 2015/2016 all’anno accademico 2017/2018, prorogabile previa acquisizione parere favorevole scritto delle parti;
3. di individuare quale Responsabile della gestione dei tirocinanti, il Prof. Massimo Zuin, Presidente del Corso di Laurea in Dietistica;
4. per ogni aspetto non previsto dalla presente, di far ancora riferimento al testo di convenzione ed al protocollo d’intesa sottoscritto, tra l’Università degli Studi di Milano e la Regione Lombardia, per l’attivazione del Corso di Laurea in Dietistica;
5. che dall’adozione della presente non derivano oneri a carico dell’Azienda;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della S.C.
“Libera Professione e Marketing” in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Presidente del Corso di Laurea in Dietistica nonché Direttore dell’U.O. di Medicina VI Epatologia e Gastroenterologia Medica;
7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Salvatore D'Agostino
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Maria Abate
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Danilo Gariboldi
Il presente atto si compone di n. 12 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE PER TIROCINI
(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 25.10.13 e del D.d.u.o. n° 10031 del 5.11.13) TRA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, Codice Fisca- le e Partita IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi, domiciliato per la carica in via A. di Rudinì n. 8 a Mila- no, d’ora in poi denominata “Istituzione sanitaria”
E
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede legale in via Giacomo Venezian n. 1 a Milano, Codice Fiscale 80018230153 e Partita IVA 04376350155, rappresentata nella persona del Direttore della s.c. Cup e Con- venzioni sanitarie, Dott.ssa Paola De Martino, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con Determinazione 25 luglio 2013 n. 190/DG, domiciliata per la carica nella sede istituzionale predetta,
d’ora in poi denominata “Ente convenzionato”
PREMESSO CHE
L’A.S.S.T.. Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Dieti- stica e che il 11/11/2015 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l’Università degli studi di Milano.
Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione , per consentire l’effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Cor- so di Laurea in Dietistica, attivo presso la sede dell’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stes- so.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1
(Condizioni generali)
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell’ A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, presso l’Ente convenzionato.
Art. 2 (Tirocinio)
1 – L’ente convenzionato s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, previo parere favorevole del Direttore della struttura di svol- gimento del tirocinio, su proposta dell’ A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, soggetti in tirocinio per la realizzazione delle attività pratiche applicative previste dal piano didattico del corso di laurea dettagliate nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisi- zione di conoscenza del mondo produttivo.
3 - Ogni tirocinio ha una durata e viene svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali.
4 – Il numero dei tirocinanti da accogliere, i contenuti e la durata delle attività pratiche sono concordati d’intesa tra il Coordinatore didattico del corso di laurea dell’istituzione sanitaria ed il Responsabile SITRA dell’Ente conven- zionato nel rispetto del parametro Assistenti tirocinio/studenti riportato negli elenchi allegati dell’accordo attuativo sottoscritto tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituzione sanitaria.
5 - Le parti concordano che il rilascio dell’autorizzazione di ogni singola atti- vità di tirocinio, mediante apposita comunicazione, è subordinato all’avvenuto
espletamento delle procedure aziendali in ordine alla verifica del possesso della idoneità specifica alla mansione del tirocinante ed in materia di radiopro- tezione da parte dell’Ufficio Tutela Salute della Direzione Medica di Presidio dell’Ente convenzionato, di cui al successivo articolo 9.
6 - La presente convenzione non comporta alcun onere per l’ A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, in conseguenza dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell’ente convenzionato.
Art. 3
(Progetto formativo individuale)
1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tiroci- nio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dalla Istitu- zione sanitaria d’intesa con l’Ente convenzionato, e sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2 - Nel progetto formativo vengono indicati: i dati personali del tirocinante, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio presso l’ente convenziona- to, gli estremi delle assicurazioni.
3 - Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo.
Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)
1 - Presso la sede di effettuazione del tirocinio, gli studenti sono affiancati da Assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al corso di laurea, messi a disposizione dall’Ente convenzionato all’interno dell’orario di lavoro contrattuale.
2 - L’Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attiva- mente partecipi del processo formativo.
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3 - Attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito libretto e al termine del tirocinio pratico esprime un giudizio sull’attività svolta.
4 - La scelta degli Assistenti di tirocinio avviene su proposta del Coordinatore didattico di sezione nell’entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell’ambito della programmazione del competente organismo didattico.
5 - Per tale finalità, l’Ente convenzionato si impegna a comunicare al Coordi- natore didattico di sezione dell’Istituzione sanitaria i nominativi del personale per l’attribuzione delle funzioni di Assistente al tirocinio.
6 - Per specifiche esigenze organizzative, didattiche-formative e/o per l’evenienza di rimuovere eventuali ostacoli legati all’apprendimento, il Coor- dinatore didattico di sezione può prevedere presso la sede di effettuazione del tirocinio la presenza del Tutor professionale per il supporto alla attività di formazione, in coerenza all’entità riferita al rapporto ottimale tutor/studente definito nello specifico allegato dell’accordo attuativo per il funzionameno del corso di laurea.
Art. 5
(Diritti e obblighi del tirocinante) Durante lo svolgimento del tirocinio pratico, il tirocinante:
a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività dell’Ente convenzionato, osservando l’orario concordato con l’Assistente di Tirocinio;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai pro- cessi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’Istituzione sanitaria e all’Ente convenzionato;
e) è tenuto a segnalare all’Assistente di Tirocinio ed al Direttore didattico di sezione eventuali infortuni occorsi.
Art. 6 (Assicurazione)
1 – La copertura assicurativa, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL (gestione per conto dello Stato), per le attività svolte dagli studenti presso l’Ente con- venzionato è assicurata dalla medisima Università degli Studi di Milano.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell’Ente convenzionato e rientranti nel progetto formativo.
2 - In caso di sinistro, la denuncia entro i termini di legge, agli istituti assicu- rativi è assicurata dalla medesima Università degli Studi di Milano secondo propria procedura. In caso di eventi infortunistici, l’Ente convenzionato, per il tramite dell’Assistente di Tirocinio, provvede a comunicare immediatamente l’evento occorso alla Istituzione sanitaria (tel. e fax 02/89.10.875;
Tel. 02/8184.4113 – 4218 - 4246), all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza della Università (tel. 02/503.13485 – fax 02/503.13486 – e-mail: prevenzio- [email protected] ) ed all’Ufficio amministrativo competente in materia di tirocini del proprio Ente (s.c. Cup e Convenzioni sanitarie - Settore Univer- sità e Scuole - e-mail [email protected] ).
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Art. 7
(Incarichi di docenza)
1 - Il personale dell’Ente convenzionato, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, può partecipare al Bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del corso di laurea, avente sede presso l’Istituzione Sanitaria, conferiti in conformità a quanto disciplinato dall’Ateneo e dall’art. 6, comma 3, del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i.. In tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto.
2 - Ė cura dell’Istituzione sanitaria provvedere alla diffusione del relativo Bando di incarico di docenza.
3 - Gli incarichi di docenza sono conferiti previa preventiva comunicazione alla s.c. Risorse umane e Relazioni sindacali dell’amministrazione di apparte- nenza da parte del personale interessato. L’assunzione dell’incarico di docen- za comporta il rispetto del Regolamento del Corso di Laurea, nonché la parte- cipazione a tutte le attività inerenti l’insegnamento oggetto dell’incarico, ivi compresa la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto.
Art. 8
(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 1 - Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/2008
"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" ed al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. riguardante la protezione sanitaria per i rischi di esposizione alle radia- zioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell’adozione di misure di sicurezza e prevenzione.
2 - Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare:
a) l’istituzione sanitaria, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della “formazione generale” sulla salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attra- verso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
b) ricadono, inoltre, sull’istituzione sanitaria, quale sede accreditata del corso di laurea, gli obblighi di cui all’art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell’avvio di ogni singola attività di tirocinio l’Istituzione sanitaria, per il tra- mite del Coordinatore didattico di sezione del corso di laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare all’Ufficio Tutela Salute della Direzione Medica di Presidio dell’Ente convenzionato (e-mail: [email protected] ) conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione già conseguito presso altro Ente di ogni tirocinante, ai fini della validazione del medico com- petente dell’Ente convenzionato.
Per gli eventuali studenti classificati ed esposti ai rischi di radiazioni ionizzan- ti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico all’Ente convenzionato in ordine agli aspetti connessi alla radioprote- zione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal- la normativa di riferimento le parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante.
c) l’ente convenzionato è responsabile dell’ ”Informazione ai lavoratori”, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e della “formazione specifica” sulla sicurezza
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di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 provvedendo ad erogare ai tirocinanti una for- mazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenen- do conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.
Art. 10 (Codice Etico)
1 - Il tirocinante è tenuto a rispettare le regole ed i modelli di comportamento aziendali dettati dalle indicazioni dei Codici Etici comportamentali dalle Parti contraenti.
2 – Per lo svolgimento delle attività degli studenti presso i rispettivi Enti, le Parti si impegnano ad informare ogni studente di prendere visione dei Rego- lamenti di Codice Etico Comportamentale visionabili sui siti aziendali delle parti contraenti (www.istitutotumori.mi.it; www.ao-sanpaolo.it ).
Art. 11
(Durata della convenzione e recesso)
La presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà validità sino alla conclusione dell’anno accademico 2017/2018 e comunque sino alla conclusione dell’ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa. E’
prorogabile previa dichiarazione espres sa dalle Parti.
Le parti, inoltre, fermo restando la conclusione dell’anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenzada formaliz zare per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno accademico in
corso, mediante posta elettronica certificata.
Art. 12 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.
Art. 13 (Imposta di bollo)
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi de- gli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 13, con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.
L’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 tabella allegata al DPR 26/10/71 n. 642, è posta a carico di entrambe le parti per giusta metà.
Art. 14 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rife- rimento alla legislazione vigente in materia.
Letto, approvato, sottoscritto Milano,
A.S.S.T. SANTI PAOLO E CARLO Il Direttore Generale
Dott. Marco Salmoiraghi
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI Il Direttore s.c. Cup e Convenzioni sanitarie
Dott.ssa Paola De Martino