Detrazioni IRPEF: chiarimenti sulla documentazione
di Federico Gavioli
Pubblicato il 24 marzo 2010
nuovi chiarimenti sulla documentazione comprovante spese mediche da allegare alla dichiarazione dei redditi
E’ consentito l’utilizzo dello scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma attraverso sigle come “Otc”
(medicinale da banco) e “Sop” (senza obbligo di prescrizione), abbreviazioni come “med.” e
“f.co”, e termini come “omeopatico” o “ticket”; per detrarre dall’irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Sono i principali chiarimento che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.10/E del 17 febbraio 2010 ha fornito in seguito alla richiesta di chiarimenti di un professionista (commercialista) che ha avanzato alcuni quesiti sulla corretta documentazione da considerare ai fini della detrazione/deduzione irpef sulle spese mediche.
Come risaputo la normativa vigente prevede all’articolo 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del DPR 917/86 che ai fini, della deduzione e della detrazione “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Lo scontrino parlante per le spese dei medicinali
La circolare n. 18/E del 21 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non c’è nessuna deroga all’obbligo, introdotto dalla Finanziaria 2007, di giustificare le spese per medicinali, ai fini della deduzione e della detrazione delle stesse, con il c.d. scontrino parlante. Tali spese, in particolare, in base all’attuale formulazione degli artt. 10 e 15 del DPR 917/86, devono essere certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. La circolare, dopo aver rammentato la deroga a tale disposizione per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2007, conclude che per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 non possono essere considerati validi i documenti privi delle suddette
caratteristiche. Ciò anche quando l’indicazione del codice fiscale sia stata omessa nello scontrino per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente.
Per una stretta correlazione con tale argomento, peraltro, appare utile richiamare i recenti chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria in merito a prodotti “affini” ai medicinali che spesso creano incertezza in merito al trattamento fiscale della relativa spesa d’acquisto.
Con riferimento agli integratori alimentari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all’area alimentare. Le relative spese, di conseguenza, non sono detraibili. Per quanto riguarda, invece, le spese relative all’acquisto di parafarmaci (siano essi prodotti a base di erbe, pomate, colliri, eccetera) è stato precisato che le stesse non possono essere equiparate a quelle per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta. La detrazione, in particolare, spetta solo per i medicinali fitoterapici che sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), la quale ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza.
Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere invece definiti medicinali.
L’analisi delle Entrate
Secondo i tecnici delle Entrate per quanto riguarda l’indicazione della qualità del prodotto, con circolare n. 40 del 2009, è stato precisato, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.
L’Agenzia delle Entrate , già in passato, ha affermato che l’indicazione della natura del prodotto acquistato, è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di
“medicinale”. L’introduzione di norme più rigorose rispetto al passato, ha l’evidente finalità di evitare abusi, dando in questa maniera maggiore trasparenza al rapporto tributario, nonché di
rendere più efficiente l’azione amministrativa nell’individuazione del bene oggetto di cessione e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Le Entrate evidenziano che i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso :
sigle;
1.
abbreviazioni ; 2.
terminologie , 3.
chiaramente riferibili ai farmaci.
Il prodotto omeopatico
Con riferimento alle indicazioni “omeopatico” le Entrate rilevano che il d. lgs. 24 aprile 2006, n.
219, qualifica omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione
omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”. E’ quindi riconosciuta la natura di medicinale per tali prodotti ; l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato può anche essere soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”. Per le preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali), le Entrate precisano che si sono già espressa con la risoluzione n.218/E del 2009. In tale occasione , secondo le Entrate , in merito alle possibili difficoltà che i farmacisti possono incontrare nell’emettere scontrini fiscali “parlanti” per medicinali privi del codice a barre, ha ricordato che e’ sempre possibile ricorrere all’emissione di fattura. Tale modalità di certificazione e’, infatti, prevista espressamente dall’art. 15, comma 1, lett. c), del DPR 917/86 quale alternativa allo scontrino fiscale “parlante”. In tale occasione , quindi , le Entrate ritengono , pertanto, che il farmacista, ove incontri delle difficoltà nel riportare la natura e la qualità delle preparazioni galeniche sullo scontrino fiscale, possa emettere fattura riportando per l’indicazione della natura del prodotto venduto la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”. Resta fermo che, per poter beneficiare del diritto alla detrazione d’imposta in discorso, dovranno risultare in fattura anche la quantità di prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario dello stesso.
La dicitura sul ticket
Per quanto riguarda la dicitura ticket, l’Agenzia delle Entrate ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario. Con riferimento alle sigle SOP e OTC , il d. lgs. 24 aprile 2006, n.
219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. In particolare, l’art.
87, lett. e), del citato decreto legislativo, che individua le classi dei medicinali sulla base delle modalità di fornitura, prevede la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Le sigle SOP e OTC attengono quindi ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dal d. lgs. n. 219 del 2006.
I tecnici delle Entrate ritengono che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non
soggetti a prescrizione medica soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle sopra citate SOP o OTC.
Con riferimento alle altre diciture, l’Agenzia è del parere che l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini. Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, le Entrate osservano che la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.
Le conclusioni
A seguito dell’introduzione dei nuovi, e più rigorosi, obblighi riguardanti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, l’Agenzia delle Entrate è dell’opinione che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Per effetto di tale orientamento , conclude l’Agenzia delle Entrate , anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
24 marzo 2010
Federico Gavioli
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