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8 Imu/Tasi. 25 maggio Supplemento ad Entilocalinews n. 21 del 23 maggio 2016

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10

2 4 8 Imu/Tasi

Obbligo dichiarativo per

“imbullonati” ed immobili locati a canone

concordato Tributi locali

La residenza anagrafica e la sua influenza sulla gestione delle entrate

“Tosap/Cosap”

Estesi i codici-tributo per il versamento anche a Province e Città metropolitane

25 maggio 2016

- Supplemento ad Entilocalinews n. 21 del 23 maggio 2016

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Abbonamento annuale

Tributinews

EntiLocali

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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Centro Studi Enti Locali

Tributinews

Centro Studi Enti Locali

Tributi news

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.

Imu Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune

33333 5555Approfondimenti 11122222

L’applicazione dell’I- mu al settore agricolo

Quesiti Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu

NUMERO1

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e ¿scali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Revisorenews

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Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Servizi Pubblici Locali

mensile

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo & Accountability

Federalismo

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Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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& incarichi

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Personale & Incarichi

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Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia ¿scale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Iva & Fisco

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Iva e fisco ANNO XII Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di imposta Invio del modello

“770/2012”

prorogato al 20 settembre 2012 555 6666ProvincePubblicata la 777

deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti Locali Deliberate dalla corte dei conti le “Linee Guida”

per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi- conto della gestione

1

NUMERO

Enti Locali Lunedi 7 Gennaio 2013

Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali

Ɣ Personale & Incarichi Ɣ Iva & Fisco

Ricevendo in omaggio le riviste di approfondimento

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Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Federalismo & Accountability

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NOTIZIARIO

“Tosap/Cosap”: estesi i codici-tributo per il versamento anche a Province e Città metropolitane

Riscossione: l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai pagamenti a seguito di attività di controllo

Contrasto all’evasione fiscale: gli indirizzi dell’Agenzia delle Entrate per il 2016

Unioni di Comuni e Comunità montane: emanato il Dm. relativo alla richiesta di contributo 2016 per i servizi gestiti in forma associata

GLI APPROFONDIMENTI

Tributi locali: la residenza anagrafica e la sua influenza sulla gestione delle entrate di Francesco Orsi

I QUESITI

Imu/Tasi: obbligo dichiarativo per “imbullonati” ed immobili locati a canone concordato

di Alessandro Maestrelli LA GIURISPRUDENZA

Note di prassi

e Pronunce giurisprudenziali Focus

Porti turistici: Categoria catastale “D/8” e non in “E/9”

di Carolina Vallini Focus

Ici: fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di Carolina Vallini

LO SCADENZARIO

25 maggio 2016

Tributinews Tributi news SOMMARIO

Centro Studi Enti Locali Centro Studi Enti Locali

Tributinews Centro Studi Enti Locali

Quindicinale di approfondimento sulle novità normative ed interpretative in materia di tributi locali

Collaborano alla Rivista:

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia di tributi

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore Contabile, Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”

Economia aziendale

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista, Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finanza Locale del Ministero dell’Interno Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente e Formatore

Amministrazioni e Società pubbliche, Pubblicista Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A., Esperto in fiscalità Enti pubblici, Pubblicista

Comitato di redazione:

Alessandro Maestrelli, Veronica Potenza,

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti Versione editoriale: Grafiche Leonardo Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] Sito internet: www.entilocali-online.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Tributi

Tributi

Centro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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NOTIZIARIO

“Tosap/Cosap”:

estesi i codici-tributo per il versamento anche a Province e Città metropolitane

Riscossione:

l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai pagamenti a seguito di attività di controllo

25 maggio 2016

NOTIZIARIO 10

Tributi

Tributi news news

Centro Studi Enti Locali Centro Studi Enti Locali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 39/E del 13 mag- gio 2016, ha stabilito che dal 1°

giugno 2016 possono essere utilizzati i codici-tributo istituti dalla Risoluzione n. 74/E del 18 maggio 2004 ai fini del versa- mento, tramite Modello “F24”, delle somme dovute a titolo di Tosap/Cosap dei relativi even- tuali interessi e sanzioni nei confronti dei Comuni che sti-

pulano apposita Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, anche in favore di Province e Città metropolitane, ferma restando la condizione della stipula di apposita Convenzio- ne con l’Agenzia delle Entrate.

Di seguito riportiamo i codici oggetto della Risoluzione:

- “3931” – “Tassa/Canone per l’occupazione permanente di spazio ed aree pubbliche

(Tosap/Cosap)”;

- “3932” – “Tassa/Canone per l’occupazione permanente di spazio ed aree pubbliche (Tosap/Cosap)”;

- “3933” – “Tassa/Canone per l’occupazione permanente di spazio ed aree pubbliche (Tosap/Cosap) – Interessi”;

- “3934” – “Tassa/Canone per l’occupazione permanente di spazio ed aree pubbliche

(Tosap/Cosap) – Sanzioni”

In sede di compilazione del Modello “F24”, la Risoluzione precisa che i suddetti codici devono essere esposti nella Sezione “Imu e altri tributi locali”

esclusivamente nella colonna

“importi a debito versati” e nel campo “Codice Ente/Codice Comune” va riportato quello che identifica l’Ente beneficia- rio.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia del- le Entrate la Circolare 29 apri- le 2016, n. 17/DF, “Disciplina dei pagamenti dovuti a segui- to dell’attività di controllo del- l’Agenzia delle Entrate – Novità del Dlgs. n. 159/15”.

Nel Documento di prassi in commento l’Agenzia ha forni- to chiarimenti in merito alle nuove disposizioni applicabili alla disciplina dei versamenti delle somme dovute a segui- to dell’attività di controllo dell’Agenzia stessa (art. 15-ter del Dpr. n. 602/73), ovvero con riferimento:

 alle comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata;

 agli atti di adesione, agli avvisi di accertamento ovve- ro agli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle concilia-

zioni giudiziali e degli accordi di mediazione. Di seguito riportiamo il commento alle parti che possono interessare l’Ufficio Tributi dell’Ente Loca- le, rinviando alla lettura del Documento di prassi per ulte- riori approfondimenti. Per quanto concerne il versa- mento rateale degli avvisi definiti in sede di accerta- mento con adesione, l’Agen- zia ha precisato che per le somme dovute superiori ad Euro 50.000 il numero di rate massimo è stato elevato da 12 a 16. E’ stato anche rifor- mato il computo del termine per il calcolo degli interessi di rateazione delle rate successi- ve alla prima, che dopo la riforma è individuato nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Per quanto attiene la concilia- zione giudiziale le nuova for- mulazione del Dlgs. n. 546/92, ha suddiviso in 3 articoli (da

48 a 48-ter) la disciplina relati- va alla conciliazione fuori udienza (art. 48), conciliazio- ne in udienza (art. 48-bis) e le modalità di pagamento delle somme a seguito di concilia- zione (art. 48-ter). Nello speci- fico, l’art. 48-ter, del Dlgs. n.

546/92, prevede che le som- me dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale, devono essere corrisposte entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per la conciliazione fuori udienza, oppure dalla reda- zione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza. Il Dlgs. n. 159/15 ha razionalizzato anche la disci- plina dell’iscrizione a ruolo a seguito di inadempimenti in materia di pagamento delle somme dovute, sia in un’uni- ca soluzione che in forma rateale. Il mancato o ritardato versamento degli importi comporta l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto da parte

dell’Agenzia delle Entrate, tranne che l’omesso o il tardi- vo versamento rientri nelle violazioni di “lieve entità” che non comportano la decaden- za dal beneficio della rateiz- zazione, ma che sono comun- que sanzionabili ai sensi del- l’art. 13, del Dlgs. n. 471/97. L’i- scrizione a ruolo può essere evitata dal contribuente anche mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97.

Il termine ultimo per il recu- pero degli importi iscritti a ruolo a seguito di inadempi- menti del contribuente è con- tenuto nell’art. 25 del Dpr. n.

602/73, e coincide con il 31 dicembre del terzo anno suc- cessivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, ossia dell’ultima rata del piano originario di rateazione, indipendente- mente quindi dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura carente.

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25 maggio 2016

NOTIZIARIO 10 Tributi Tributi news news

Centro Studi Enti Locali Centro Studi Enti Locali

Con la Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i consueti indirizzi operativi relativi alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale per l’an- no corrente.

L’Agenzia si propone, per l’an- no 2016, di abbandonare la

“caccia all’errore”, ai recuperi formali e agli importi esigui, per concentrare tutte le ener- gie nella lotta alle forme di evasione più gravi e alle frodi.

Dalle dichiarazioni dell’Am- ministrazione finanziaria emerge, inoltre, la volontà di rendere sempre più traspa- rente, chiaro e lineare il rap- porto tra Fisco e contribuenti e di mettere in campo tecni- che innovative che vadano nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati.

Per favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti agli obblighi tributari, l’Agen- zia ha dichiarato di voler pro-

seguire sul sentiero tracciato lo scorso anno, mettendo a loro disposizione, nelle comu- nicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso. In questo modo l’Amministrazione finanziaria continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio.

Tra le sfide da affrontare nel- l’anno corrente, viene collo- cata quella dell’innalzamento della qualità dei controlli. Con riferimento a questo punto, la Circolare enfatizza la crucia- lità del patrimonio informati- vo delle banche dati e mette di conseguenza l’accento sul- la necessità di arricchirle e garantirne l’aggiornamento costante.

Questi i principali ambiti di attività individuati dalla Cir- colare per il 2016:

1. svolgimento della ordina- ria attività di prevenzione e contrasto, ivi compresa la

gestione delle richieste di voluntary disclosure e il presi- dio del territorio;

2. coordinamento con altri Enti;

3. contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali;

4. implementazione dell’a- dempimento spontaneo;

5. attuazione del programma di cooperative compliance;

6. attuazione dei nuovi accordi di ruling internazio- nale e gestione delle richie- ste di patent box.

Con riferimento al secondo punto, quello che investe più direttamente gli Enti territo- riali, l’Agenzia ha enfatizzato la crucialità della sinergia, il coordinamento e la collabo- razione tra Amministrazione finanziaria e altri soggetti istituzionali, come Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Inps, Inail, Siae ed Enti Locali.

Come ribadito in passato,

dunque, per l’Agenzia guida- ta da Rossella Orlandi, il con- trasto all’evasione e alle fro- di fiscali passa per il tempe- stivo scambio di informazio- ni nella disponibilità dei vari attori istituzionali.

“Specifica attenzione – si leg- ge - dovrà essere posta a garantire un adeguato rap- porto con le Procure della Repubblica in relazione agli atti che presentano risvolti di natura penale. In particolare si continuerà a promuovere la collaborazione dei Comuni all’attività di contrasto all’e- vasione fiscale con appositi accordi convenzionali i quali prevedono l’invio all’Agenzia delle entrate di segnalazioni

‘qualificate’, ossia informazio- ni, tipicamente in possesso degli enti territoriali, in grado di rivelare comportamenti evasivi ed elusivi da parte dei cittadini ed utili ai fini dell’ac- certamento dei tributi era- riali”.

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale ha diffuso il Dm. Interno 11 maggio 2016, in corso di pubblicazione sul- la Gazzetta Ufficiale, relativo ai Modelli dei certificati per la richiesta del contributo spet- tante alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i

servizi gestiti in forma asso- ciata.

Non essendo intervenute modifiche normative rilevan- ti, il Ministero ha riconferma- to i Modelli certificativi approvati con proprio Dm. 17 maggio 2007, pubblicato sul- la G.U. n. 124 del 30 maggio 2007.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto in commento, le Unioni di Comuni e le Comunità mon- tane devono trasmettere all’Ufficio “Sportello Unioni”

della Direzione centrale della Finanza locale, in via ordina- ria, i certificati entro il 30 set- tembre 2016 (fa fede il tim- bro postale).

Qualora non vi siano modifi- che rispetto alla certificazio- ne 2015 gli Enti, sempre entro il 30 settembre 2016, devono inviare l’Allegato “E”.

Non sono interessati alla pre- sente comunicazione gli Enti Locali delle Regioni Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Contrasto all’evasione fiscale:

gli indirizzi dell’Agenzia delle Entrate per il 2016

Unioni di Comuni e Comunità montane:

emanato il Dm. relativo alla richiesta di contributo 2016

per i servizi gestiti in forma associata

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GLI APPROFONDIMENTI

Tributi locali: la residenza anagrafica e la sua influenza sulla gestione delle entrate

di Francesco Orsi - Istruttore direttivo contabile presso un Ente Locale, Esperto in materia di tributi locali

25 maggio 2016

GLI APPROFONDIMENTI 10

Tributi

Tributi news news

Centro Studi Enti Locali Centro Studi Enti Locali

Premessa

La residenza anagrafica rive- ste un ruolo centrale ai fini delle determinazione della imposte sui redditi e di quelle indirette.

Anche in tema di tributi locali la questione ha assunto gran- de rilevanza, soprattutto dal momento in cui il Legislatore ha deciso di esonerare dal pagamento, dell’Ici prima e dell’Imu/Tasi adesso, l’immo- bile destinato ad abitazione principale del proprietario o dell’utilizzatore.

Puntualizzeremo, pertanto, i principali aspetti dei concetti di residenza anagrafica e fiscale, per affrontare, poi, gli effetti in tema d’imposte loca- li sugli immobili, anche in con- siderazione delle fattispecie elusive che ne possono deri- vare.

I concetti di residenza ana- grafica e fiscale

L’ordinamento giuridico ita- liano, in tema di imposte sui redditi (Irpef ), prevede una differente modalità di deter- minazione dell’obbligazione tributaria in ragione del fatto che il soggetto possa qualifi- carsi, o meno, residente nel territorio dello Stato. La nor- ma regolatrice del sistema è l’art. 2, del Tuir (Dpr. n. 917/86), che prevede, per i soggetti non residenti, l’applicazione dell’Imposta sui redditi pro- dotti nel territorio dello Stato mentre, per quelli residenti, su tutti i redditi ovunque realiz- zati (c.d. “world wide principle”

o principio di mondialità).

Lo stesso art. 2, del Tuir, al comma 2, definisce residenti (fiscalmente) le persone “che per la maggior parte del perio-

do d’imposta, sono iscritti nel- l’Anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la resi- denza ai sensi del Codice civile”.

Dal tenore letterale della nor- ma, si deduce che affinché un soggetto possa essere consi- derato fiscalmente residente in Italia, è sufficiente che rispetti anche una soltanto delle condizioni richieste. E’

pertanto assoggettabile ad Irpef l’individuo che, nel terri- torio dello Stato, abbia la sola residenza o il solo domicilio o risulti - soltanto - iscritto nelle Anagrafi della popolazione residente (Apr).

Considerato che il successivo art. 7 del Tuir prevede che il periodo d’imposta è di durata pari all’anno solare, tali requi- siti devono sussistere, in via alternativa, anche se non inin- terrottamente, per un periodo di tempo minimo di 183 gior- ni1. Per ottenere l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazio- ne residente è necessario sta- bilire la propria residenza o il proprio domicilio in un Comu- ne del territorio dello Stato;

viceversa, la cancellazione dall’Anagrafe deve essere espressamente richiesta dalle persone fisiche che hanno stabilito la propria dimora abi- tuale all’estero e che sono tenute all’iscrizione all’Ana- grafe italiana dei residenti all’estero (Aire).

Secondo quanto stabilito dal- la Circolare Mef 2 dicembre 1997, n. 304/E/I/2/705, “la can- cellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e l’iscri- zione all’Aire non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il

domicilio dello Stato, ben potendo, questi ultimi, essere desunti con ogni mezzo di pro- va, anche in contrasto con le risultanze dei Registri anagrafi- ci”.

Al fine di agevolare il potere di accertamento, l’art. 2, del Tuir, è stato modificato preve- dendo, oltre alla dimora, anche la residenza anagrafica e il domicilio.

In forza dell’art. 2, comma 2- bis, del Tuir, poi, sono fiscal- mente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani non più iscritti nell’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi regime fiscale privilegiato, individuati con apposito Decreto del ministero delle Finanze.

Il concetto giuridico di resi- denza è dato dall’art. 43, del Codice civile, il quale così dispone: “il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La resi- denza è nel luogo in cui la per- sona ha la dimora abituale.”.

Da questa norma la dottrina ha ricavato, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora, distinta dalla residen- za in ragione della sua non abitualità.

Riassumendo, ai fini dell’as- sunzione della qualità di resi- dente nell’arco temporale minimo richiesto deve sussi- stere almeno una delle seguenti condizioni:

- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;

- titolarità del domicilio, ossia, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice civile, della sede principale dei propri affari o

interessi nel territorio dello Stato;

- residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall’art. 43, comma 2, del Codi- ce civile, come luogo di dimo- ra abituale della persona entro i confini nazionali.

Residenza anagrafica e riflessi sulla tassazione del- le persone fisiche

La rilevanza dell’iscrizione for- male della residenza anagrafi- ca è stata più volte ribadita anche dalla Corte di Cassazio- ne. In sostanza, ai fini del pre- supposto per la tassazione del reddito delle persone fisiche vige una caratteristica di pre- sunzione assoluta2, per cui anche il soggetto che abbia stabilito la propria dimora abi- tuale all’estero, pur non aven- do provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazio- ne residente, è comunque considerato residente per presunzione assoluta in Ita- lia3.

La Suprema Corte4, ribaden- do il principio di diritto più volte espresso, per cui “ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si consi- derano, in applicazione del cri- terio formale dettato dall’art. 2, Dpr n. 917/86, in ogni caso resi- denti, e pertanto soggetti passi- vi d’imposta, in Italia...”, ha ulteriormente chiarito che l’i- scrizione anagrafica costitui- sce “un dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini dell’individuazione del sogget- to passivo d’imposta, diversa- mente da quanto avviene ai fini civilistici ove le risultanze anagrafiche sono invece con- cordemente considerate ido-

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nee unicamente a dar luogo a presunzioni relative superabili, come tali, da prova contraria”.

Sul piano interpretativo5 è, quindi, prevalsa l’idea che l’i- scrizione anagrafica sia stata concepita dal Legislatore - soprattutto - come strumento destinato a consentire un’a- gevole e sollecita individua- zione della persona residente.

Una diversa interpretazione avrebbe portato ad attribuire rilevanza sostanziale alla dimora, con conseguenti diffi- coltà operative nella determi- nazione della residenza ai fini fiscali stante la non stabilità della dimora.

Parte della dottrina, tuttavia, ha prospettato l’incostituzio- nalità del criterio dell’iscrizio- ne anagrafica per violazione dell’art. 53, della Costituzione, posto che il dato formale del- l’iscrizione non pare costituire di per sé criterio di collega- mento territoriale idoneo a giustificare l’imposizione tri- butaria (su base mondiale).

Inoltre, nel vigore di una con- venzione per evitare le dop- pie imposizioni sul reddito tra l’Italia e lo Stato dove il contri- buente ha preso la residenza, le regole pattizie sulla doppia residenza delle persone fisi- che prevalgono sul criterio della residenza ex art. 2, del Tuir, sebbene la giurispruden- za non le abbia prese in consi- derazione.

L’assunzione del solo elemen- to formale dell’iscrizione ana- grafica prescinde dall’esisten- za di un effettivo legame tra la persona (che potrebbe risul- tare in concreto privo di domicilio o di dimora abituale in Italia) e il territorio; inoltre, colui che contribuisce dovrebbe pur sempre godere dei pubblici servizi resi dalla comunità che egli stesso con- corre a finanziare (ad esempio con l’addizionale comunale), sebbene, poi, in realtà non viva quotidianamente quello

specifico territorio.

L’impatto della residenza anagrafica nelle scelte poli- tiche locali

In ambito locale, il concetto di

“residente” è alla base di molte scelte politiche assunte dagli Enti territoriali, dal momento che il loro compito principale è quello di migliorare l’effi- cienza allocativa delle risorse disponibili, al fine di garantire un maggior standard qualita- tivo dei servizi resi ai cittadini rispetto a quanto potrebbe assicurare lo Stato centrale.

Al processo di decentramento territoriale in atto da tempo nel nostro Paese6, tuttavia non ha fatto seguito una maggiore assegnazione di risorse che anzi sono andate sempre più assottigliandosi.

La conseguenza è stata, per quanto possibile, un incre- mento del ricorso a fonti tri- butarie proprie, in particolare dell’Ici e delle Addizionali Irpef.

Tale processo è stato però - di fatto - interrotto con l’introdu- zione dell’Imu, che ha com- portato una maggiore dipen- denza dallo Stato centrale che, oltre ad imporre il livello minimo e massimo delle ali- quote applicabili, ha imposto la destinazione all’Erario di una parte del gettito per far fronte ad esigenze di debito pubblico (si pensi ai fabbricati di Categoria catastale “D”).

Per comprendere l’impatto del concetto di residenza ana- grafica (intesa come criterio rilevante anche ai fini delle imposte locali) è sufficiente dare uno sguardo alle nume- rosi questioni interpretative che si sono succedute negli ultimi 20 anni, in particolare con riferimento all’Ici.

La questione della residen- za anagrafica nell’Ici (e suc- cessivamente nell’Imu) La disciplina dell’Ici prevede- va, fin dalla relativa istituzio- ne, una detrazione d’imposta

per l’importo corrispondente ad Euro 103,29, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da dividersi proporzionalmente in caso di pluralità di soggetti obbligati al pagamento.

Condizione essenziale per beneficiare dell’agevolazione era l’identità tra il soggetto passivo Ici e il soggetto che dimora abitualmente nell’u- nità immobiliare considerata.

In tale contesto normativo, la nozione di “abitazione princi- pale” si basava, quindi, sull’in- dividuazione della dimora abituale del contribuente, in relazione alla quale, come precisato dalla giurispruden- za, “assume a tal fine rilievo una situazione di fatto, che normal- mente coincide con la situazio- ne formalizzata in atti della pubblica amministrazione, quali i registri anagrafici della popolazione residente, ma che può anche non coincidere, costituendo la residenza ana- grafica una mera presunzione della dimora abituale, che ammette la prova contraria”7.

In tale prospettiva non era, quindi, consentita alcuna automatica equiparazione – né in via interpretativa, né a livello normativo – tra la nozione di residenza anagrafi- ca e quella di dimora abituale, ben potendo, il contribuente, dimostrare di abitare altrove con qualunque mezzo di pro- va (per esempio, mediante l’intestazione ed i consumi delle utenze), con conseguen- te illegittimità delle disposi- zioni contenute nei Regola- menti comunali che limitasse- ro la prova contraria.

Con la Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), la norma ha subìto però una sostanzia- le modifica: il Legislatore introdusse il concetto di resi- denza anagrafica nella defi- nizione di abitazione princi-

pale (“dalla Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafi- ca...”8) prevedendo l’onere della prova a carico del contri- buente che, pur non rispet- tando tale criterio, avesse voluto beneficiare delle age- volazioni previste (aliquota e detrazione).

Successivamente all’approva- zione del Dl. n. 93/08, con cui è stata disposta la prima (in ordine temporale) esenzione dalle imposte locali per l’abi- tazione principale, i casi di elusione della norma si sono moltiplicati e, con ciò, le maglie interpretative della norma in questione si sono ulteriormente ristrette. Gli Enti Locali hanno assistito in quel periodo a numerose variazioni di residenza ana- grafica, anche all’interno dello stesso comune, per beneficia- re dell’ulteriore agevolazione concessa dalla legge9 (abita- zioni assimilate). In tutti questi casi, gli immobili che sono rimasti esclusi dalle agevola- zioni sono stati quelli iscritti nelle Categorie catastali “A/1”,

“A/8” e “A/9”10.

La Corte di Cassazione ha for- mato, nel tempo, un orienta- mento pressoché univoco ritenendo che, ai fini Ici, l’indi- viduazione dell’abitazione principale debba coincidere con l’effettiva utilizzazione dell’unità immobiliare a tale uso destinata, prevedendo l’applicazione dell’agevola- zione/esenzione soltanto quando vi sia coincidenza tra le 2 fattispecie (l’abitazione di fatto deve coincidere con quella abituale). Dal momen- to che l’agevolazione/esen- zione è valutata come norma speciale, nell’ipotesi in cui non ricorra la presunzione di legge della residenza anagra- fica11, il contribuente deve

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provare la condizione richie- sta qualora non risieda nel- l’immobile per il quale inten- de usufruire del regime di favore.

Per quanto concerne l’Imu, disciplinata dall’art. 13, com- ma 2, del Dl. n. 201/11, la pri- ma formulazione in tema di abitazione principale preve- deva che dovesse intendersi come tale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il pos- sessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; suc- cessivamente, l’inciso “dimora abitualmente e risiede anagra- ficamente” è stato sostituito da “e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risie- dono anagraficamente”.

Il concetto di “abitazione prin- cipale” considerato dalla nor- ma – tenuto conto della ratio ispiratrice, tesa comunque a tutelare una specifica situa- zione fattuale relativa a tutti i membri della famiglia – richiama quello tradizionale di “residenza della famiglia”

desumibile dall’art. 144, com- ma 1, del Cc., corrispondente in particolare al luogo di ubi- cazione della casa coniugale, quale luogo nel quale è possi- bile individuare presuntiva- mente la residenza di tutti i componenti della famiglia.

Inoltre, il Legislatore ha inteso rafforzare anche il concetto di univocità dell’immobile destinato ad abitazione prin- cipale che possa beneficiare delle agevolazioni previste, prevedendo che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazio- ne principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, al fine di ridurre le possibili elusioni o duplicazioni di agevolazioni d’imposta.

La norma, tuttavia, precisa che “nel caso in cui i compo- nenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra- fica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le age- volazioni per l’abitazione prin- cipale e per le relative pertinen- ze in relazione al nucleo fami- gliare si applicano per un solo immobile”. Pare, dunque, opportuno domandarsi se, pur escludendo espressa- mente l’applicazione dell’a- gevolazione in esame per più immobili solo in relazione alle ipotesi in cui questi siano col- locati nel medesimo Comune, la norma consenta tuttavia di

applicare l’esenzione (o meglio la non imposizione da Imu) con riguardo a più immobili nel caso in cui i componenti della famiglia siano residenti in Comuni diversi.

Sul punto specifico è interve- nuta la Circolare Mef 18 mag- gio 2012, n. 3/DF, la quale, dando un’interpretazione let- terale della norma, sembre- rebbe lasciare aperta la possi- bilità d’invocare l’agevolazio- ne in relazione alle situazioni di separazione di fatto “giusti- ficata”, purché concernente, per l’appunto, coniugi resi- denti in Comuni diversi (ad esempio, nel caso di esigenze lavorative dei due coniugi).

Un’interpretazione in tal sen- so tuttavia, dal momento che collega l’applicazione dell’a- gevolazione a giustificate ed

“effettive necessità” della cop- pia ad avere 2 residenze ana- grafiche “disgiunte”, difficil- mente verificabili dagli Uffici e altresì facilmente eludibili dai contribuenti (anche, per- ché, non esiste alcuna norma civilistica che obblighi alla residenza congiunta i coniu- gi12), ha finito soltanto per alimentare il contenzioso.

Con l’introduzione della Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’abitazione principale è stata esclusa dalla tassazione

Imu. Tale regime impositivo ha trovato applicazione anche in relazione alle fatti- specie assimilate per legge all’abitazione principale:

a) gli immobili delle coopera- tive edilizie a proprietà indivi- sa adibite ad abitazione prin- cipale da parte dei soci asse- gnatari;

b) i fabbricati di civile abita- zione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm.

Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata in sede di separazione e divorzio, a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del coniuge assegnatario;

d) le unità immobiliari posse- dute dai soggetti apparte- nenti alle Forze armate, alle Forze di Polizia, dal personale dei Vigili del Fuoco e da quel- lo appartenente alla carriera prefettizia, purché non locate, a prescindere, anche in que- sto caso, dai requisiti di resi- denza anagrafica e dimora abituale13;

e) unità immobiliari assimila- te per via Regolamentare dai Comuni come gli immobili non locati appartenenti ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o a cittadini residenti all’estero.

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NOTE

1 Che diventano 184 giorni negli anni bisestili.

2 Sentenza Corte di Cassazione, n. 1131/94.

3 Sentenza Corte di Cassazione, n. 1215/97.

4 Sentenza Corte di Cassazione, n. 21970/15, n. 677/15 e n. 14434/10.

5 La giurisprudenza civilistica, in proposito, ha sancito che “la residenza è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanen- za in quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale inten- zione, è normalmente nel primo elemento”.

6 Negli ultimi anni i Comuni hanno visto progressivamente accrescersi l’ambito delle proprie competenze, malgrado i forti vincoli imposti alla propria autonomia tributaria e finanziaria e la drastica riduzione dei trasferimenti.

7 Sentenza Corte di Cassazione n. 13/04.

8 Art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/92.

9 L’esenzione si applica anche agli immobili che i Comuni abbiano assimilato all’abitazione principale con regolamento o delib- era già vigente alla data di entrata in vigore della norma in questione.

10 P. Piciocchi, C. Gambino, “L’Imposta comunale sugli immobili e la nuova Imposta municipale propria”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, Wolters Kluwer, Ipsoa-Cedam, n. 6/14.

11 Ordinanza Corte di Cassazione n. 12050/10.

12 Sentenza Corte di Cassazione, n. 16026/15: “I coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143, del Cc.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Sentenza Corte di Cassazione n. 14237/00), in quanto ciò che conta ‘non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia’”.

13 Ad eccezione, sempre, delle unità immobiliari iscritte nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali resta dovuta l’Imu.

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Obbligo dichiarativo immobili c.d. “imbullonati”

L’art. 1, commi da 21 a 23, del- la Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), dispone che:

“21. A decorrere dal 1° gen- naio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione spe- ciale e particolare, censibili nel- le categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite sti- ma diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, non- ché degli elementi ad essi strut- turalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità nei limiti dell’ordinario apprez- zamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchina- ri, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gen- naio 2016, gli intestatari cata- stali degli immobili di cui al comma 21 possono presenta- re atti di aggiornamento ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze n. 701/94, per la ride- terminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’art. 13, comma 4, del Dl. n.

201/11, per gli atti di aggiorna- mento di cui al comma 22 pre- sentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali ridetermina- te hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.

Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la normati- va nazionale non impone alcun onere dichiarativo al contribuente il quale, ai fini della riduzione delle rendita catastale degli immobili cen- siti nel Gruppo catastale “D”

da lui posseduti, è tenuto a presentare atti di aggiorna- mento in Catasto che, ai sensi dell’art. 1, comma 23, della Legge n. 208/15, hanno effica- cia retroattiva dal 1° gennaio 2016.

L’art. 13, comma 4, del Dl. n.

201/11, dispone che per il cal- colo del valore rilevante ai fini Imu devono essere utilizzate

“le rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione”. Poiché le varia- zioni catastali per i fabbricati del Gruppo catastale “D”

retroagiscono al 1° gennaio 2016, la nuova rendita deter- minata è automaticamente applicabile a decorrere dal- l’anno d’imposta 2016 senza alcun obbligo dichiarativo.

Obbligo dichiarativo immobili locati a canone concordato

Con riferimento agli immobili locati a canone concordato l’art. 1, commi 53 e 54, della Legge n. 208/15 (“Legge di sta- bilità 2016”), ha disposto la riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi dovuta con riferi- mento agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

Sull’obbligo dichiarativo per gli immobili locati a canone concordato si è espresso il Mef nelle Faq del 28 gennaio 2016, nelle quali ha precisato che le Istruzioni alla Dichiara- zione Imu affermano “il princi- pio generale secondo il quale l’obbligo dichiarativo Imu sor- ge, tra l’altro, ‘solo nel caso in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque cono- scibili dal Comune’. Nelle stesse istruzioni, sempre al paragrafo 1.3, si chiarisce, altresì, che ‘per i contratti di locazione e di affit- to registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, per- mane, invece, l’obbligo dichia- rativo Imu, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19, del Dl.

n. 78/10’. In questo caso quindi il contribuente, salva l’eccezio- ne appena menzionata, è

comunque tenuto alla presen- tazione della Dichiarazione Imu. Nel caso in cui i contratti di locazione siano successivi a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali sono stati comunicati i relativi dati catastali, come appena indicato, allora, considerato che dal Portale PuntoFisco i Comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della Legge n. 431/98, i contribuenti sono tenuti ad adempiere all’obbligo dichia- rativo. Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà realizzata un’integrazione dei servizi attualmente resi in cooperazio- ne informatica, della quale verrà data la più ampia diffu- sione ai contribuenti al fine di esonerarli dall’obbligo dichia- rativo. Si ricorda che la dichia- razione Imu vale anche ai fini Tasi”.

Sulla base di quanto sopra riportato, il Mef ha previsto comunque l’obbligo dichiara- tivo per gli immobili locati a canone concordato sulla base di 2 considerazioni:

1. per gli immobili locati ante- riormente il 1° luglio 2010 il Comune, salvo il caso in cui i dati catastali siano stati comu- nicati in sede di cessione, riso-

I QUESITI

Imu/Tasi: obbligo dichiarativo per “imbullonati” ed immobili locati a canone concordato

di Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

Il testo del quesito:

“Ai fini della futura attività di accertamento, i contribuenti che beneficiano della riduzione della rendita per i cd. ‘imbullonati’

e della riduzione dell’Imposta per gli immobili locati a canone concordato sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Imu/Tasi?”

La risposta dei nostri esperti:

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25 maggio 2016

I QUESITI 10 Tributi Tributi news news

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luzione o proroga del con- tratto, non è a conoscenza dei dati necessari per opera- re le opportune attività di accertamento;

2. per gli immobili locati dopo il 1° luglio 2010 e per quelli locati anteriormente per i quali sono stati comuni-

cati gli estremi catastali, la Dichiarazione si rende obbli- gatoria stante il fatto che dei dati fruibili da “PuntoFisco”

l’Ente non può conoscere se i contratti di locazione sono stati locati ai sensi della Leg- ge n. 431/98, come richiesto dalla normativa.

Per tale motivo, quindi, ai fini della riduzione Imu/Tasi del 25% per gli immobili locati a canone concordato, il contri- buente è sempre tenuto alla presentazione della Dichia- razione Imu, la quale esplica i suoi effetti anche ai fini Tasi.

Posto il fatto che la riduzione

Imu/Tasi fa riferimento all’anno 2016, la Dichiarazio- ne deve essere presentata entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 13, comma 12- ter, del Dl. n. 201/11 e dell’art.

1, comma 684, della Legge n.

147/13 (“Legge di stabilità 2014”).

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PRASSI E GIURISPRUDENZA 10

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Tarsu: diritto di accesso al ruolo per il contribuente

Tar Napoli, Sentenza n. 2441 del 12 maggio 2016

La Società ricorrente ha presentato ad un Comune istanza di accesso ai documenti, avente ad oggetto: visione ed estrazione di copia conforme dei ruoli nominativi integrali (riferiti alla Tarsu 2006-2009, 2010, 2011 e 2013 emessi dall’Ufficio “Tributi” del Comu- ne) riferiti agli estratti entrati in possesso della Società a seguito d’interrogazione fiscale.

Rispetto alla predetta istanza si è formato silenzio diniego, oggetto della Pronuncia in commento, anche al fine di accertare il dirit- to della ricorrente all’accesso ai richiesti documenti.

La Sezione ha affermato la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Le disposizioni sul diritto di accesso risultano di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimen- to amministrativo, in quanto in questo caso la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dal- la Legge, e non va più svolta caso per caso.

La Sezione rileva che è indubbia, nel caso di specie, la sussistenza dell’interesse del contribuente a visionare gli atti propedeutici a procedure di riscossione, la cui richiesta non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del- l’Ente, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione della documentazione richiesta, senza alcun margine di discrezionalità.

Pertanto, prescindendo del tutto dalle astratte possibilità di tutela giurisdizionale, l’interesse conoscitivo rispetto ad atti origina- riamente destinati e, comunque, rivolti avverso uno specifico soggetto-contribuente, sussiste sempre in capo al contribuente in questione, potendo essere ricollegato a molteplici ulteriori aspetti quali, ad esempio, la necessità di meglio comprendere le ragio- ni dell’imposizione, i criteri di calcolo del tributo richiesto e le circostanze alla base delle eventuali difficoltà insorte nella fase di notifica degli atti impositivi.

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Processo tributario: legittima la presentazione in II grado della documentazione rela- tiva alla regolarità della notifica dell’atto tributario

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6888 dell’8 aprile 2016

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità affermano che nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado di produrre nel giudizio di secondo grado, in alle- gato al ricorso in appello, la documentazione relativa alla regolarità della notifica dell’atto (nella fattispecie la cartella di paga- mento) contestata dalla controparte. Produrre tale documentazione costituisce infatti una mera difesa volta alla confutazione del- le ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte.

Viene evidenziato anche che il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del Dlgs. n. 546/92, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto.

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Contenzioso: in caso di mancata comunicazione di variazione del domicilio, ammessa l’affissione degli atti all’Albo della Commissione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5749 del 23 marzo 2016

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità rilevano che l’art. 17, del Dlgs. n. 546/92, è sufficientemente chiaro laddove stabi- lisce che le comunicazioni e le notificazioni siano fatte, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nel- la residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.

Le variazioni del domicilio, della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notifi- cata alla Segreteria della Commissione e alle parti costituite, la denuncia di variazione.

Nel caso di specie, la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza da parte della Segreteria della Commissione è stata fat- ta nell’indirizzo indicato dalla parte nell’atto di appello e la parte non ha comunicato, come era suo onere fare, la variazione del- l’indirizzo.

In tal caso sovviene il criterio sussidiario di cui all’art. 17, comma 3, secondo il quale gli atti vengono comunicati presso la Segre- teria della Commissione, proprio con l’affissione degli atti stessi presso l’Albo della Commissione.

Dunque, in tema di contenzioso tributario, la regola prevista in via residuale dall’art. 17 del Dlgs. n. 546/92, che consente l’effet- tuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la Segreteria della Commissione, si applica non solo nei casi, espressa-

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

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17 maggio 2016

PRASSI E GIURISPRUDENZA 10 Tributi Tributi news news

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mente menzionati, di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma anche nelle ipotesi in cui, non essen- do stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, la sopravvenuta inefficacia delle predette indicazioni renda in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione.

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Processo tributario: l’omessa indicazione del luogo nella relata è una irregolarità formale

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6631 del 6 aprile 2016

Nella fattispecie in esame i Giudici di legittimità statuiscono che, poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all’atto notificato così come strutturato, in assenza d’indicazioni difformi, deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luo- go in esso indicato.

Quindi, l’omessa indicazione del luogo, nel caso di specie il domicilio fiscale del contribuente, nella relata, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’art. 160 del Codice di procedura civile.

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Notifiche procedure giudiziarie: la Cassazione nega la validità di quelle effettuate tramite servizio di poste private

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7156 del 12 aprile 2016

In tema di notifiche a mezzo posta, il Dlgs. n. 261/99, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/Ce, all’art.

4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del “servizio universale” (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. 1, del citato Dlgs. n. 261/99, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” che e devono pertanto considerarsi inesistenti.

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Contenzioso tributario: l’atto di autotutela parziale non è impugnabile

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7511 del 15 aprile 2016

In tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 546/92.

L’atto non è pertanto impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata, sia perché altrimenti si darebbe il via ad un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

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Agevolazioni “prima casa”: condizioni per l’applicabilità agli alloggi derivanti dalla riunione di più unità immobiliari

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” previsti dall’art. 2, del Dl. n. n. 12/85, possono riguar- dare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, sempre che le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Quindi, il contemporaneo acquisto di 2 appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l’alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall’art. 13 della Legge n. 408/49, nella tipologia degli alloggi “non di lusso”.

Inoltre, la Suprema Corte afferma che i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano 2 condizioni: la destinazione da parte dell’ac- quirente di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa, e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”.

Poi, precisano i Giudici di legittimità a tal riguardo, è del tutto irrilevante il dato formale costituito dall’iscrizione catastale unitaria o separata dei locali che costituiscono l’abitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla destinazione assunta dall’intero immobile.

Infine, la Suprema Corte rileva che la fusione catastale delle 2 unità immobiliari non deve necessariamente avvenire entro il perio- do triennale di decadenza dal potere di accertamento dell’Ufficio.

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25 maggio 2016

PRASSI E GIURISPRUDENZA 10

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Nella fattispecie in esame, una Società concessionaria della gestione di una porzio- ne del demanio marittimo ha realizzato un Porto turistico comprendente 618 posti bar- ca, accatastato in Categoria

“E/9”. L’Agenzia del Territorio ha successivamente provve- duto alla rettifica del classa mento, classificando il Porto turistico nella Categoria “D/9”.

La Suprema Corte ha osserva- to che gli specchi acquei rela- tivi al Porto ed ai singoli posti barca non sono classificabili come beni immobili, ai sensi dell’art. 812 del Cc., e di con- seguenza non possono esse- re neppure censibili catastal- mente.

In realtà, la norma codicistica

non può essere oggetto di una lettura atomistica, ma deve essere interpretata anche alla stregua della nor- mativa fiscale in materia di accatastamenti, ovvero gli artt. 1 e 10 del Rdl. n. 652/39, i quali prendono a riferimento le unità immobiliari e non i beni immobili.

I Giudici di legittimità hanno statuito che, in virtù della combinazione della normati- va fiscale e di quella codicisti- ca, tutte le componenti che contribuiscono in via ordina- ria ad assicurare ad un’unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e red- dituale nel tempo sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed

influenti rispetto alla quantifi- cazione della relativa rendita catastale. Il predetto orienta- mento è stato confermato anche dalla norma d’interpre- tazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 244, della Legge n. 190/14, che rimanda alla Circolare n. 6/12 dell’A- genzia del Territorio, con rife- rimento alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destina- zione speciale o particolare.

Nel caso in questione, la Suprema Corte si è attenuta a quanto sopra espresso sotto- lineando l’esistenza di stabile autonomia funzionale e red- dituale degli specchi acquei antistanti al porto turistico ed ai singoli posti barca. Inoltre, i

Giudici precisano la legitti- mità dell’attribuzione della Categoria “D/8” con riferimen- to a posti barca realizzati in Porti turistici, evidenziando il carattere di residualità della categoria “E”, riguardante gli immobili a destinazione par- ticolare, la qual cosa risulta confermata dall’art 2, comma 40, del Dl. n. 262/06, che ha espressamente stabilito che

“nelle unità immobiliari censite nelle Categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobi- li destinati ad uso commercia- le, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autono- mia funzionale e reddituale”.

Focus

Porti turistici:

Categoria catastale “D/8” e non in “E/9”

Corte di Cassazione

Sentenza n. 7868 del 20 aprile 2016

di Carolina Vallini - Laureata in giurisprudenza - Esperta in materie giuridiche applicate

alle Amministrazioni pubbliche

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