• Non ci sono risultati.

EntiLocali NUMERO ANNO XV. 12 Case di riposo. Lunedì 2 maggio Elezioni. 4 Bilancio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EntiLocali NUMERO ANNO XV. 12 Case di riposo. Lunedì 2 maggio Elezioni. 4 Bilancio"

Copied!
22
0
0

Testo completo

(1)EntiLocali N E W S. NUMERO. 18 ANNO XV. Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali. Iscrizione R.O.C. - Sped.in abb. postale 45% - D.L.353/03 (conv. in L. n°46/04) - art.1 comma 1 - DCB PISA. Lunedì 2 maggio 2016. 4 Elezioni. amministrative giugno 2016 Le istruzioni del Viminale su spese e onorari dei componenti dei seggi. 4 Bilancio. Determinati gli importi degli spazi finanziari concessi agli Enti Locali che investono in interventi di edilizia scolastica. 12 Case di riposo. Le donazioni effettuate in loro favore sono deducibili ai fini delle imposte dirette?.

(2) Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali EntiLocali. 5<4,96. . 5 , > :. :L[[PTHUHSLKPHNNPVYUHTLU[VLHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL WLYNSPVWLYH[VYPKLNSP,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV.  :VZ[P[\[PKPPTWVZ[H 0U]PVKLSTVKLSSV ¸¹ WYVYVNH[VHS ZL[[LTIYL.  7YV]PUJL. 7\IISPJH[HSH KLSPILYHaPVULKLS JVUZPNSPVKLPTPUPZ[YP WLYPSSVYVYPVYKPUV.  9L]PZVYP,U[P3VJHSP. +LSPILYH[LKHSSHJVY[L KLPJVU[PSL¸3PULL.\PKH¹ WLYPX\Z[PVUHYPHSIPSHUJPV KPWYL]PZPVULLKSHYLUKP JVU[VKLSSHNLZ[PVUL. settimanale.  . Entilocalinews. ". !.:.78& 7900* 46.2(.4&0. 23:.8? 2361&8.:* ,.96.7469)*2>.&0. *) .28*646*8&8.:* 6.:308&  & (30363 (-* 34*6&23 2*,0. 28. 3(&0. )& 59*78D&223 &66.((-.8& ). 92& 293:& 7*>.32* 1*27.0* ). &4463+32).1*283 .2 1&8*6.& ). &44&08. * (3286&88.  32)&8& 2*0 @).:*28&8&926.+*6.1*28346*>.373,6&>.*&08&,0.346&8.(3* &00&8*14*78.:.8?)*00*.2+361&>.32. $.*2*.2:.&8&*7(097.:&1*28* .2:*67.32* 86&1.8**1&.0 . &((*773&28.03(&0.   .  . Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali Servizi pubblici Locali. 5<4,96. . 9P]PZ[HTLUZPSLKPHWWYVMVUKPTLU[VZ\SSL[LTH[PJOLKLP:LY]PaP7\IISPJP 3VJHSPHWWSPJH[LHS*VTWHY[V,U[P3VJHSP. 3\ULKP.LUUHPV. mensile. Revisorenews. Servizi Pubblici Locali. 5<4,96. . Centro Studi Enti Locali. :\WWSLTLU[VHK,U[P3VJHSP5L^ZU‡KLS.LUUHPV .LUUHPV. !.:.78& ). &4463+32).1*283 7900* 8*1&8.(-* )*. "*6:.>. 9''0.(. 3(&0. &440.(&8* &0 314&683 28. 3(&0.  $.*2* .2:.&8&*7(097.:&1*28*.2:*67.32* 86&1.8**1&.0  ¸+PZ[YPI\aPVULKLS.  (WWYVMVUKPTLU[P. .HZUH[\YHSL¹. 7\IISPJH[VZ\SZP[V KLSS»(\[VYP[nWLYS»,ULYNPH ,SL[[YPJHLPS.HZ PS+VJ\TLU[VKPJVUZ\S[H aPVULJPYJHNSP. 3HUH[\YHKP ¸:LY]PaPVW\IISPJVSVJHSL¹ W\~YPJVYYLYLHUJOLZL S»(TTPUPZ[YHaPVULWVULPU LZZLYL \UJVU[YH[[VKPHWWHS[V.  (WWYVMVUKPTLU[P. 9HZZLNUHTLUZPSLKLSSLUV]P[nUVYTH[P]LLKPU[LYWYL[H[P]L JOLPU[LYLZZHUVPSYL]PZVYLKP\U,U[L3VJHSL. ¸(UVTHSPLLPYYLNVSHYP[n¹ [YH*VT\ULLNLZ[PVUP WHYHSSLSLULSS»HTIP[VKP\UH ZP[\HaPVULKPWYLKPZZLZ[V ÄUHUaPHYPV!WYV]]LKPTLU[P JVUZLN\LU[P. Tributinews. NUMERO. 1. Centro Studi Enti Locali. Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali. Lunedi 7 Gennaio 2013. 3 Imu. Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune. 5 Approfondimenti. L’applicazione dell’Imu al settore agricolo. quindicinale. Tributinews Centro Studi Enti Locali. !.:.78& ). &,,.362&1*283 *) &4463+32).1*283 463+*77.32&0* .2 1&8*6.& ). 86.'98. ). 6.7(377.32* * ). *286&8* 03(&0.  $.*2* .2:.&8& *7(097.:&1*28* .2 :*67.32* 86&1.8**1&.0 . 12 Quesiti. Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu. Personale. & Accountability. . 9P]PZ[HTLUZPSLKPHWWYVMVUKPTLU[VZ\SSL[LTH[PJOLKLSMLKLYHSPZTVLKLSSH YLZWVUZHIPSPaaHaPVULKLSSLWLYMVYTHUJLULSSHNLZ[PVULKLSSH¸JVZHW\IISPJH¹ HWWSPJH[LHS*VTWHY[V,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV.  +LJYL[V¸:]PS\WWV¹  7H[[VKPZ[HIPSP[n 7\IISPJH[VPU.<PS +SU. ,THUH[VPS+LJYL[V Z\SSHKL[LYTPUHaPVUL KLNSPVIPL[[P]PWYV NYHTTH[PJP WLYPS[YPLUUPV .  7H[[VKPZ[HIPSP[n. 3HKPZJPWSPUH KLSSLZWLZLKPWLYZVUHSL WLYP*VT\UPZVWYHP HIP[HU[P. 5<4,96. . & incarichi. 9P]PZ[HTLUZPSLKPHNNPVYUHTL[VLKHWWYVMVUKPTLU[VWYVMLZZPVUHSL PUTH[LYPHKP7LYZVUHSLLKLNSP0UJHYPJOPLZ[LYUPHWWSPJH[LHS*VTWHY[V,U[P3VJHSP 3\ULKP.LUUHPV. +HSSH:LaPVUL (\[VUVTPLHSJ\ UPJOPHYPTLU[PZ\SSH ZWLZHKPWLYZVUHSL YLSH[P]HHP:LNYL[HYP. Federalismo. Revisorenews. !.:.78& 7900* 23:.8? (-* .28*6*77&23 . !*:.736. )*,0. 28. 3(&0. )& 59*78D&223 &66.((-.8& ). 92& 293:& 7*>.32* 1*27.0* ). &4463+32).1*283 .2 1&8*6.& ). &44&08. * (3286&88.  ". 86&88& ). 92 &,.0* 78691*283 ). .2+361&>.32* * &,,.362&1*283 2*00* 1&8*6.* &11.2.786&8.:3(328&'.0. H ¿VFDOL 9LHQH LQYLDWD HVFOXVLYDPHQWH LQ YHUVLRQH 3') 86&1.8**1&.0. In omaggio a tutti gli abbonati:.  *VY[LKLPJVU[P. 5<4,96. mensile.  (WWYVMVUKPTLU[P. <UHU\V]H]PZPVUL LYTLUL\[PJHZ\SSH KPZJPWSPUHKLSSLZWLZL KPWLYZVUHSL KLNSP,U[P3VJHSP. mensile. Personale & Incarichi. !.:.78& ). &,,.362&1*283 *) &4463+32).1*283 463+*77.32&0* .2 1&8*6.& ). *6732&0* * )*,0. 2(&6.(-. *78*62. &440.(&8* &0 314&683 28. 3(&0.  $.*2* .2:.&8& *7(097.:&1*28*.2:*67.32* 86&1.8**1&.0.  (WWYVMVUKPTLU[P. (S[YLWYLJPZHaPVUP Z\SJVUZVSPKHTLU[V KLSS»PUKPJH[VYL¸ZWLZL KPWLYZVUHSLZWLZL JVYYLU[P¹. mensile. Federalismo & Accountability !.:.78&).&4463+32).1*2837900*8*1&8.(-*)*0*)*6&0.713 * )*00& 6*74327&'.0.>>&>.32* )*00* 

(3)     2*00& ,*78.32*)*00&B(37&49''0.(&C&440.(&8*&0314&68328. 3(&0.  $.*2* .2:.&8& *7(097.:&1*28* .2 :*67.32*  86&1.8**1&.0 . Iva e fisco. NUMERO. 1. Enti Locali. ANNO XII. Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Lunedi 7 Gennaio 2013. mensile. Iva & Fisco !&((308& 1*27.0* ). 8988* 0* 46.2(.4&0. 238.>.* * &88.:.8? LQ PDWHULD ¿VFDOH GL LQWHUHVVH SHU JOL (QWL /RFDOL H .2).6*88&1*28*4*60*73(.*8?4&68*(.4&8**.0363!*:.736.. 5 Sostituti di imposta Invio del modello “770/2012” prorogato al 20 settembre 2012. 6 Province. Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino. 7 Revisori Enti Locali. Deliberate dalla corte dei conti le “Linee Guida” per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendiconto della gestione. Coupon di abbonamento 2:.&6*&*2863"89).28.3(&0.$.&)*00&378.89*28*

(4)  "&2.2.&83 &< 

(5)  #*0  

(6)   

(7)   7*,6*8*6.&(*2863789).*28.03(&0. .8;;; *28.03(&0.;*' .8.

(8) .  "  &((*773&28.03(&0.    . &((-*88328.03(&0.2*;7+361&83 #6.'98.2*;7

(9)  . &((-*88328.03(&0.2*;7+361&83 "*6:.>. 9''0.(.3(&0.

(10)   . &((-*88328.03(&0.2*;7+361&83 *)*6&0.713((3928&'.0.8=

(11)   .  .   !*:.736*2*;7 #6.'98.2*;7*2863"89).28.3(&0. *)*6&0.713((3928&'.0.8= "*6:.>. 9''0.(.3(&0. .

(12)   .

(13)   .

(14)   .

(15)   . !! Ɣ3HUVRQDOH ,QFDULFKLƔ,YD )LVFR. $## #7.46*,&).7(6.:*6*.278&14&8*003.213)30*,,.'.0* "89).3 28* 3,231* 31* &68.8& $   3).(*.7(&0* $.& 2A &4 .88?  63: #*0 &< . !!!

(16)  7.46*,&).7(6.:*6*.278&14&8*003.213)30*,,.'.0* !*+*6*28* *1&.0 . !    -34&,&830D.143683(3140*77.:3).E (3146*27.:3).:&1*).&28* %RQL¿FR%DQFDULRVX&DVVDGL5LVSDUPLRGL)LUHQ]H$J)XFHFFKLR,71 %RQL¿FR%DQFDULRVX8QLFUHGLW$J60LQLDWR,7) 9HUVDPHQWRVXFFSRVWDOHQLQWHVWDWRD&HQWUR6WXGL(QWL/RFDOL9LDGHOOD&RVWLWXHQWH6DQ0LQLDWR 3,

(17). 7LPEURH¿UPD.  )&8. +362.8. 7&6&223 86&88&8. 4*6 8988* 0* &88.:.8? (322*77* &00& ,*78.32* )*00D&''32&1*283 7&6&223 .23086* .27*6.8. 2*00& '&2(& )&8. *0*88632.(& )*0 *2863 "89).28.3(&0.2*06.74*883).59&28378&'.0.83)&00,7 2 

(18)  B3).(*.21&8*6.& ). 4638*>.32* )*. )&8. 4*6732&0.C  2 59&07.&7. 131*283 4386? *77*6* 6.(-.*783 O¶DJJLRUQDPHQWRODPRGL¿FDRODFDQFHOOD]LRQHVFULYHQGRDO5HVSRQVDELOHGHO'DWD &7* &6/*8.2, )*0 *2863 "89). 28. 3(&0. $.& )*00& 378.89*28* 2 

(19)    328*&,30& .7&  *62*,&6*.0(327*273&00D98.0.>>3)*00D.2).6.>>3)*00D*1&.0* )*0+&<4*60D.2:.3)..2+361&>.32..21*6.83&00*23:.8?+361&8.:3(32:*,2.78.(-**) *).836.&0.)*0*2863"89).28.3(&0.'&66&6*59.. Per ulteriori informazioni: 0571 469222.

(20) 18. EntiLocali. 2 maggio 2016. EntiLocali settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali. SOMMARIO. FLASH. 2. sulle principali novità che interessano gli Enti Locali. NOTIZIARIO. 4. Elezioni amministrative giugno 2016: le istruzioni del Viminale su spese e onorari dei componenti dei seggi. 4. Bilancio: determinati gli importi degli spazi finanziari concessi agli Enti Locali che investono in interventi di edilizia scolastica. 5. Cassa Depositi e Prestiti: le istruzioni per aderire alla rinegoziazione dei mutui contratti da Province e Città metropolitane. 5. “Fondo Kyoto”: riaperti i termini per chiedere i finanziamenti agevolati per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. 6. Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 4,13% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. 6. Tari: in una Nota Ifel le risposte ad alcuni quesiti sulla sua regolamentazione. 8. Corte dei conti: sospeso il Progetto “Smart”, per la trasmissione dei rendiconti 2015 gli Enti Locali devono continuare a usare “Sirtel”. Dott. Claudio Galtieri Magistrato della Corte dei Conti. 8. Personale P.A.: le indicazioni Inps sulle novità normative in materia di congedo di maternità. Dott. ssa Anna Guiducci Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo. 9. Nuovo “Codice degli Appalti”: al via la consultazione sulle prime “Linee guida” attuative emanate dall’Anac. Collaborano alla Rivista: Dott. Roberto Camporesi Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato Boldrini Avv. Stefano Ciulli Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione Dott. Sergio Cucchi già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche Prof. Ciro D’Aries Dottore commercialista, Docente e Pubblicista Dott. Giampaolo De Paulis Componente della Commissione Paritetica Attuazione Federalismo Fiscale ed esperto in materia di tributi locali Dott. Ignazio Del Castillo Magistrato della Corte dei Conti. Dott. Pantaleo Isceri Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde Avv. Mauro Mammana Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubblici Dott. Antonio Scozzese (già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell’Interno Rag. Antonio Tirelli Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali Ragioniere commercialista Comitato di redazione: Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Segreteria di redazione: Francesca Combatti. GLI APPROFONDIMENTI. 10. “Nuovo Codice”: le 10 principali novità in materia di appalti dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16 (Parte II) di Mauro Mammana. I QUESITI. 12. Case di riposo: le donazioni effettuate in loro favore sono deducibili ai fini delle Imposte dirette ? di Giuseppe Vanni. LA GIURISPRUDENZA. 14. Responsabilità: condanna del Ragioniere per aver corrisposto premi incentivanti per l’avvenuto recupero Ici svolto da un appaltatore di Antonio Tirelli. LO SCADENZARIO. 16. Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] Sito internet: www.entilocali-online.it Impaginazione: Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C. Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI) Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: Euro 215,00 più Iva Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 più Iva La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati tramite e-mail. AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY. Centro Studi Enti Locali. 1.

(21) EntiLocali. FLASH. FLASH. sulle principali novità normative ed interpretative della settimana. 18. 4. 4. ELEZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2016: LE ISTRUZIONI DEL VIMINALE SU SPESE E ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI. BILANCIO: DETERMINATI GLI IMPORTI DEGLI SPAZI FINANZIARI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI CHE INVESTONO IN INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. Il Ministero dell’Interno, con la Circolare Fl. n. 8 del 21 aprile 2016, ha diffuso le istruzioni sulla divisione delle spese per le Elezioni comunali in programma per il 5 giugno 2016.. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Dpcm. 27 aprile 2016, con il quale sono stati resi noti gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all’art. 1, comma 713, della Legge n. 208/15, relativi alle spese per interventi di edilizia scolastica.. 5. 5. CASSA DEPOSITI E PRESTITI: LE ISTRUZIONI PER ADERIRE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONTRATTI DA PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. “FONDO KYOTO”: RIAPERTI I TERMINI PER CHIEDERE I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. Cassa Depositi e Presiti ha diffuso la Circolare n. 1286 del 13 aprile 2016, con le istruzioni per l’adesione all’operazione di rinegoziazione dei mutui contratti da Province e Città metropolitane.. Con il Comunicato 21 aprile 2016, Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato la riapertura dei termini per accedere ai finanziamenti agevolati per l’efficientamento energetico degli Istituti scolastici.. 6. 6. RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: RIDETERMINATA NEL 4,13% IN RAGIONE ANNUALE LA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA. TARI: IN UNA NOTA IFEL LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI SULLA SUA REGOLAMENTAZIONE. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 60535/2016 del 27 aprile 2016, ha rideterminato gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.. 2. 2 maggio 2016. Con la Nota 15 febbraio 2016, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Ifel ha fornito risposta a n. 8 quesiti sulla Tari.. Centro Studi Enti Locali.

(22) 18. 2 maggio 2016. EntiLocali. FLASH. 8. 8. 9. CORTE DEI CONTI: SOSPESO IL PROGETTO “SMART”, PER LA TRASMISSIONE DEI RENDICONTI 2015 GLI ENTI LOCALI DEVONO CONTINUARE A USARE “SIRTEL”. PERSONALE P.A.: LE INDICAZIONI INPS SULLE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI CONGEDO DI MATERNITÀ. NUOVO “CODICE DEGLI APPALTI”: AL VIA LA CONSULTAZIONE SULLE PRIME “LINEE GUIDA” ATTUATIVE EMANATE DALL’ANAC. Con un Comunicato pubblicato il 27 aprile 2016 sul proprio sito istituzionale, la Corte dei conti ha annunciato la sospensione del Progetto “Smart”, per la parte relativa all’acquisizione dei dati, e fornito indicazioni per la trasmissione dei rendiconti 2015.. Centro Studi Enti Locali. Con la Circolare n. 69 del 28 aprile 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti relativi alle novità introdotte dal Dlgs. n. 80/14 in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro.. L’Anac ha pubblicato il 28 aprile 2016 i documenti di consultazione preliminari alla predisposizione di atti normativi previsti dal nuovo “Codice degli Appalti”.. 3.

(23) NOTIZIARIO. EntiLocali. 2 maggio 2016. 18. NOTIZIARIO Elezioni amministrative giugno 2016: le istruzioni del Viminale su spese e onorari dei componenti dei seggi Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con la Circolare n. 8 del 21 aprile 2016, pubblicata il 27 aprile 2016 sul proprio sito istituzionale, ha diffuso le istruzioni sulla divisione delle spese per le Elezioni comunali in programma per il 5 giugno 2016. Queste le indicazioni fornite. Competenza generale degli oneri Il principio generale (ex art. 17, Legge n. 136/76) che. regola la ripartizione relativa alle spese per l’organizzazione e l’attuazione delle consultazioni è che esse sono a carico delle Amministrazioni interessate. Sono invece a carico dello Stato le spese di cui all’art. 17, comma 3, della Legge n. 136/76 (spedizione cartoline di avviso agli elettori residenti all’estero, manifesti relativi a candidati ed eletti, schede per la votazione, buste e stampati). Spese delle Amministrazio-. ni interessate alle consultazioni In questa Sezione viene ricordato che – eccezion fatta per quelle sopra citate sono in generale a carico dei Comuni tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle Elezioni dei rispettivi Consigli e delle Elezioni circoscrizionali. Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali decorre dal 55esimo giorno antecedente la data delle consul-. Seggi ordinari Presidenti di seggio Scrutatori e Segretari Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) Presidenti di seggio Scrutatori Spese postali La Circolare ricorda che, in occasione delle Elezioni amministrative, i Comuni devono spedire, tramite posta prioritaria (sia per i Paesi oltremare che per quelli europei) le cartoline di avviso per gli elettori residenti all’estero. Le spese relative a tali invii sono a carico dello Stato ma devono essere anticipate dai Comuni.. Per ottenere il rimborso, le Amministrazioni locali dovranno inviare il rendiconto della spesa sostenuta alle Prefetture competenti entro 4 mesi dalla data delle consultazioni, mediante trasmissione telematica. Ricordiamo che, come disposto dalla Circolare Fl. n. 4/15 del 19 febbraio 2015, per poter effettuare la trasmissio-. ne dei documenti in via telematica, le Amministrazioni devono disporre di un indirizzo di Posta elettronica certificata e della possibilità di apporre una firma digitale. Laddove la trasmissione telematica della documentazione non fosse possibile a causa dell’eccessiva dimensione degli atti da allegare al messaggio di Pec, si dovrà optare. tazioni e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime. Per le prossime consultazioni andrà dunque dall’11 aprile al 10 giugno 2016. In caso di ballottaggio, il termine ultimo per l’effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale. Questo il quadro degli onorari previsti per i componenti degli Uffici elettorali di Sezione:. € 150,001 € 120,002 € 90,00 € 61,00 per una soluzione “ibrida”: salvare i file, completi della necessaria firma digitale del Responsabile del Servizio, su un cd-rom e inviare quest’ultimo alla Prefettura di riferimento a mezzo raccomandata. Nei rendiconti dovrà essere specificato il numero degli elettori residenti all’estero e quello delle cartoline avviso spedite.. Bilancio: determinati gli importi degli spazi finanziari concessi agli Enti Locali che investono in interventi di edilizia scolastica La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Dpcm. 27 aprile 2016 con il quale sono stati resi noti gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanzia-. 4. ri di cui all’art. 1, comma 713, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2016), relativi alle spese per interventi di edilizia scolastica.. Le richieste avanzate dagli Enti Locali hanno superato ampiamente il limite massimo complessivo pari a Euro 480 milioni, individuato dal citato comma della Manovra finan-. ziaria. Soltanto le richieste giudicate più urgenti sono state pertanto accolte in maniera totale (Enti Locali riportati negli Allegati “A” e “B” del Dpcm.). Gli spazi concessi al. Centro Studi Enti Locali.

(24) 18. EntiLocali. 2 maggio 2016. grosso delle Amministrazioni (vedasi Allegato “C”) sono invece state fatte oggetto di una riduzione lineare proporzionale all’importo richiesto con la domanda, pari al 55,59%. Come disposto dall’art. 3 del Decreto, gli Enti Locali benefi-. ciari degli spazi finanziari dovranno monitorare gli interventi attenendosi ai dettami di cui al Dlgs. n. 229/11. La Struttura di Missione comunicherà le modalità e i tempi per la trasmissione alla Struttura stessa dello stato di avanzamento dei lavori e della. spesa. Le Amministrazioni interessate dovranno inoltre provvedere all’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale e regionale dell’edilizia scolastica relativamente agli edifici scolastici oggetto degli interventi effettuati grazie alla concessione. NOTIZIARIO di spazi finanziari. La Struttura di missione potrà procedere alla perequazione orizzontale degli spazi finanziari, tra gli Enti Locali individuati all’Allegato “D” del Decreto, attraverso uno o più ulteriori Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.. Cassa Depositi e Prestiti: le istruzioni per aderire alla rinegoziazione dei mutui contratti da Province e Città metropolitane Cassa Depositi e Presiti ha diffuso sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 1286 del 13 aprile 2016, recante le istruzioni per l’adesione e per il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione dei mutui contratti da Province e Città metropolitane. L’operazione, come già evidenziato nel Comunicato Cassa DD.PP. 5 aprile 2016, rientra tra le iniziative per la gestione attiva del debito messe in campo, già lo scorso anno, per facilitare il processo di trasferimento delle funzioni avviato con la riforma delle Province e delle Città metropolitane (Legge n. 56/2014, c.d. “Legge Delrio”). Si riepilogano le caratteristiche principali dell’operazione. Affinché possano essere rinegoziati, i prestiti devono avere. le seguenti caratteristiche: ● essere ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili con ammortamento interamente a proprio carico, eventualmente oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione, con le eccezioni previste nella Circolare Cassa DD.PP. n. 1286; ● avere un importo di debito residuo (al 1° gennaio 2016) di almeno 10.000 Euro su ogni singola posizione. L’operazione prevede il pagamento, alla data del 31 dicembre 2016 o 31 gennaio 2017 (a scelta dell’Ente), della sola quota interessi relativa all’anno 2016. Le P.A. che intendono aderire dovranno accedere all’applicativo web all’interno del Portale dei Finanziamenti utilizzando le credenziali già in uso per l’Accesso alle “Aree Utenti”. o registrarsi attraverso l’apposito Modulo. La Circolare fissa al 4 maggio 2016 il termine ultimo per poter completare la prima fare della richiesta, relativa alla scelta delle condizioni (selezionare i prestiti da rinegoziare, indicare la scadenza, prendere visione e accettare le condizioni applicate da Cassa DD.PP., ecc.). Entro l’11 maggio 2016 dovranno poi essere trasmesse a Cassa Depositi e Prestiti: - le proposte contrattuali e l’elenco dei “Prestiti originari” che l’Ente intende rinegoziare (entrambi firmati digitalmente); - la determinazione a contrattare, con gli estremi della Delibera consiliare che approva l’operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti. gli effetti di legge e firmata digitalmente dai soggetti incaricati di rilasciare i pareri di regolarità contabile di cui agli artt. 147-bis e 183 del Tuel; - il Modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, corredato da una copia del suo documento identificativo firmato digitalmente. Sempre entro l’11 maggio 2016 dovrà inoltre pervenire, in forma cartacea e in originale, presso la sede di Cassa DD.PP. (presso Area “Enti Pubblici”, Via Goito, 4, Roma, specificando “Rinegoziazione Province 2016”), la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito, completa della relata di notifica al Tesoriere del’Ente e firmata dal messo notificatore.. “Fondo Kyoto”: riaperti i termini per chiedere i finanziamenti agevolati per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici Con il Comunicato 21 aprile 2016, Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato la riapertura dei termini per accedere ai finanziamenti agevolati del “Fondo Kyoto” per l’efficientamento energetico degli Istituti scolastici. Lo strumento ha a disposizio-. Centro Studi Enti Locali. ne risorse per oltre 247 milioni di Euro, fondi riprogrammati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del Dm. 22 febbraio 2016. Cassa Depositi e Prestiti si occuperà del perfezionamento contrattuale dei. finanziamenti agevolati e della loro erogazione. I soggetti interessati potranno inoltrare le domande via Pec al Ministero ed alla Cassa, entro le ore 17:00 del 18 ottobre 2016. L’applicativo. per la compilazione guidata delle domande e tutte le informazioni utili per l’accesso ai finanziamenti sono disponibili sul sito di Cassa Depositi e Prestiti all’indirizzo www.cdp.it.. 5.

(25) NOTIZIARIO. EntiLocali. 2 maggio 2016. 18. Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 4,13% in ragione annuale la misura degli interessi di mora L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 60535/2016 del 27 aprile 2016, ha proceduto alla definizione, a decorrere dal 15 maggio 2016, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che vengono determinati nella misura del 4,13% in ragione annuale. Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, com-. ma 361, della Legge n. 244/07. Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo - escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi - si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero. delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con Provvedimento 30 aprile 2015, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,88% in ragione annuale. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata. interessata la Banca d’Italia che, con Nota 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015. Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30 del Dpr. n. 602/73.. Tari: in una Nota Ifel le risposte ad alcuni quesiti sulla sua regolamentazione Con la Nota 15 febbraio 2016, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Ifel ha fornito risposta a n. 8 quesiti sulla Tari, posti nell’ambito del ciclo di webinar dedicato allo schema di Regolamento per tale Imposta. Con la Faq n. 1 si chiede come deve essere finanziata la minore entrata conseguente alle agevolazioni per i possessori di immobili iscritti all’Aire (art. 9-bis del Dl. n. 47/14). Viene precisato che la norma istitutiva delle agevolazioni sui Tributi locali per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero, fissa in Euro 2 milioni il contributo spettante ai Comuni a copertura delle minori entrate da Imu, Tasi e Tari, ma che nulla dice con riferimento alle modalità di ripartizione di detto contributo, né tantomeno con riguardo ai tempi entro cui questo dovrà essere assegnato. La riduzione di. 6. che trattasi opera solo previa apposita dichiarazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’agevolazione. La Faq n. 2 domanda se è possibile regolamentare esenzioni o agevolazioni per le attività economiche che si impegnano a non posizionare “slot machine”. L’Ifel ritiene legittimo prevedere con norma regolamentare agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi e ricorda quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/13. Per quanto attiene alla modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte per via regolamentare, viene ritenuto che la norma autorizzi alternativamente il Comune a ripartire l’onere sull’intera platea di contribuenti oppure a preve-. dere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio bilancio, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione. I termini di pagamento della Tari e quelli di prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione coattiva sono le richieste fatte con la Faq n. 3. Le norme per il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal Regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. Il Comune ha solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare, tramite un servizio di sportello e un servizio telefonico e/o con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando dispositivi di liquidazione. d’ufficio, deve indicare tale scelta con un’apposita norma regolamentare; in tal caso, il Regolamento deve delineare la procedura che si intende seguire. Con la Faq n. 4 si chiede se nel caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche è obbligatorio non far pagare il tributo. L’Ifel richiama l’art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/13, secondo cui, “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio Regolamento riduzioni della quota variabile del Tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”, e aggiunge che il Comune nel proprio Regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della. Centro Studi Enti Locali.

(26) 18. 2 maggio 2016. parte variabile della tariffa determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. La norma regolamentare dovrà prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione. Riguardo quest’ultimo punto, una delle soluzioni possibili è quella di calcolare la produttività teorica di rifiuti del soggetto utilizzando il parametro Kg/mq previsto per la specifica categoria del soggetto previsto dal Dpr. n. 158/99 e fare il rapporto con il quantitativo avviato al riciclo; la riduzione della parte variabile della tariffa sarà quindi proporzionale. La questione delle quote inesigibili della Tari è oggetto della Faq n. 5. Viene richiesto come devono essere calcolate e come devono essere inserite nel Piano Finanziario tali quote inesigibili per ciascun anno e se possono essere riportate come costo nel Piano dell’anno successivo, nonché come devono essere trattati i recuperi ottenuti con l’attività di accertamento e di riscossione (sopravvenienze attive). L’Ifel, dopo aver qualificato la natura del Piano finanziario e la normativa che regola la sua predisposizione, precisa che il Piano finanziario previsto dal Dpr. n. 158/99 fa parte di una metodologia per la determinazione del costo del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” al fine dell’individuazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza del servizio. Tale Piano non risulta esser un documento fiscale e finanziario del soggetto gestore e deve rispettare le norme previste dallo stesso Dpr. n.. Centro Studi Enti Locali. EntiLocali 158/99 e non le norme di carattere civilistico e fiscale che sovraintendono alla predisposizione dei bilanci delle aziende private. Le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” del Mef devono essere considerate un contributo fornito per agevolare i Comuni nei loro adempimenti, ma non costituiscono un vincolo, mentre i richiami normativi ivi citati per la redazione del Piano finanziario riguardo le quote inesigibili appaiono incongrui. L’Ifel ritiene pertanto che, in sede di predisposizione del Piano finanziario nell’ambito dei Carc, debba essere prevista, riguardo i crediti inesigibili, una somma stimata sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi. La possibilità di inserire quote di crediti inesigibili “stimate” e non realizzate appare opportuna, in quanto l’entrata tributaria deve garantire la copertura integrale dei costi; diversamente ragionando, aggiunge l’Ifel, cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su crediti solo successivamente all’accertamento dello stato di inesigibilità, non solo non si realizzerebbe la condizione del pareggio tra entrate e spese, ma ciò determinerebbe l’obbligo d’imputazione dei crediti inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano finanziario, con evidenti ed ingiustificati effetti sulle tariffe di quell’anno. L’Istituto precisa che un credito è considerato inesigibile soltanto dopo aver esperito tutto il ciclo di riscossione (atto di accertamento ed ingiunzione). Sul punto, l’art. 7, comma 9, del Dl. n. 78/15, introducendo il comma 654-bis alla Legge n.. 147/13, ha risolutivamente disposto che, “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale, alla Tariffa integrata ambientale, nonché al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)”. Poi l’Ifel ritiene che possano essere recuperate nell’anno successivo eventuali maggiori spese dovute, o alla riduzione della base imponibile o ad aumenti di costi di gestione del servizio non prevedibili, e fa presente che le “Linee guida” fornite dal Mef prevedono che “i crediti inesigibili, per la parte non coperta da Fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo ad un’appostazione, nei ‘Ccd’ (‘Costi comuni diversi’), in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del Dpr. n. 158/99, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece ‘sopravvenienze attive’, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno.” La Faq n. 6 concerne le riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalle norme di legge e chiede se per incentivare comportamenti virtuosi il Comune ha la possibilità di prevedere forme premiali per chi effettua conferimenti di. NOTIZIARIO rifiuti differenziati in punti di raccolta appositi. Il Comune, nel disciplinare le riduzioni per la raccolta differenziata, ha la possibilità di prevedere il riconoscimento di riduzioni solo a chi conferisce in appositi centri di raccolta (soprattutto quando la raccolta differenziata viene effettuata con contenitori stradali ed è quindi impossibile individuare i singoli conferitori). Con la Faq n. 7 è domandato se nel calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti risulta possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell’anno per motivi di studio, lavoro o cura. L’Ifel risponde positivamente, precisando che però occorre disciplinare correttamente, sia la presentazione preventiva delle domande - che dovrebbe essere rinnovata annualmente - e la documentazione che attesta l’effettiva assenza dalla residenza. Viene precisato che l’assenza dalla residenza dovrebbe essere superiore ad un congruo periodo, di massima 6 mesi nel corso dell’anno, per giustificare la richiesta. L’ultima Faq, la n. 8, chiede se, nel caso di abitazione principale costituita da 2 unità immobiliari catastalmente distinte, comunicanti, con ingresso unico, con un unica utenza di gas, di luce e di acqua (di fatto, non a disposizione per un uso autonomo), sia corretto richiedere una sola quota variabile della tariffa Tari parametrata al numero dei componenti la famiglia. Viene premesso che la Tari è una tassa correlata all’erogazione del Servizio “Smaltimento rifiuti e spazzamento delle strade”, dove la destinazione d’uso e le modalità di. 7.

(27) EntiLocali. NOTIZIARIO utilizzo degli immobili occupati e suscettibili di produrre rifiuti risultano determinanti ai fini dell’imposizione tributaria, sia sotto il profilo della tariffa differenziata e sia in termini di esenzioni e/o esclusioni. L’utenza domestica si riferisce all’abitazione principale dell’intestatario. che giuridicamente ed in termini generali può essere costituita da più unità immobiliari adibite a civile abitazione. Inoltre, sussiste distinzione tra il concetto giuridico di “utenza domestica a disposizione” (intesa come civile abitazione) - che sottintende un utilizzo eventuale, disconti-. nuo e comunque autonomo (come nel caso tipico delle “seconde case”) - ed il concetto giuridico di “abitazione principale” dell’occupante, in relazione all’unità immobiliare aggiuntiva sotto il profilo catastale ma adibita ad abitazione principale. Pertanto, ai fini Tari l’abitazione occupata. 2 maggio 2016. 18. deve essere considerata come un’unica abitazione per la determinazione della Tariffa rifiuti, anche se costituita da più “u.i.u. catastali”, purché l’unificazione sia stata fatta nel rispetto della normativa urbanistica e l’abitazione risulti unica nei registri anagrafici.. Corte dei conti: sospeso il Progetto “Smart”, per la trasmissione dei rendiconti 2015 gli Enti Locali devono continuare a usare “Sirtel” Per quanto riguarda l’esercizio 2015, gli Enti Locali continueranno a trasmettere i rendiconti utilizzando il “Sirtel”, con gli schemi contabili previgenti, in quanto il Progetto “Smart”, per la parte relativa all’acquisizione dei dati, è stato sospeso. Ad annunciarlo,. con un Comunicato pubblicato il 27 aprile 2016 sul proprio sito istituzionale, è stata la Corte dei conti. I dati contabili relativi alle Regioni saranno acquisiti tramite il Sistema “Con.Te”. La Magistratura contabile ha annunciato che, a stretto. giro, una Delibera della Sezione Autonomie individuerà le date a partire dalle quali sarà possibile inviare i rendiconti. “Per esigenze di semplificazione e di razionalizzazione – si legge inoltre nella breve comunicazione - sono in cor-. so specifiche intese con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la trasmissione unitaria dei dati contabili attraverso la Bdap (‘Bancadati delle Amministrazioni pubbliche)”.. Personale P.A.: le indicazioni Inps sulle novità normative in materia di congedo di maternità Con la Circolare n. 69 del 28 aprile 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti relativi alle novità introdotte dagli artt. 2, 3 e 4 del Dlgs. n. 80/15 in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro, sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino e conservazione del diritto all’indennità di maternità. Le previsioni in questione si applicano anche alle dipendenti (o i dipendenti, in relazione al congedo di paternità ex art. 28 del “Testo unico maternità/paternità” di cui al Dlgs. n. 151/01) degli Enti Locali e delle Aziende municipalizzate che transitano a Società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, e che abbiano mantenuto l’iscri-. 8. zione alle “Gestioni dipendenti pubblici” (ex Inpdap). Una delle principali novità introdotte dalla disciplina in questione è l’estensione del congedo di maternità in caso di parto “fortemente prematuro”, ossia verificatosi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto. Alla luce delle modifiche apportate alla lett. d) dell’art. 16 del testo unico, il congedo si calcola ora aggiungendo agli ordinari 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto “fortemente prematuro” e la data presunta del parto. La Circolare fornisce inoltre istruzioni relative al conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, ai casi residuali di pagamento diret-. to, e ancora, all’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del Settore privato che per quelli del Settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione. L’Istituto nazionale di previdenza sociale, con il Documento di prassi in questione, detta inoltre le modalità di compilazione del flusso “Uniemens” per il conguaglio delle indennità anticipate e. fornisce istruzioni operative per il pagamento delle indennità in caso di sospensione del congedo “post partum” per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. Nel rimandare per ulteriori dettagli alla consultazione della Circolare, segnaliamo che viene confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.. Centro Studi Enti Locali.

(28) 18. 2 maggio 2016. EntiLocali. NOTIZIARIO. Nuovo “Codice degli Appalti”: al via la consultazione sulle prime “Linee guida” attuative emanate dall’Anac A soli 10 giorni di distanza dalla pubblicazione sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (S.O. n. 10) del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, vale a dire del nuovo “Codice degli Appalti e delle Concessioni”, inizia a delinearsi il profilo degli indirizzi applicativi elaborati dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Anac ha infatti pubblicato il 28 aprile 2016 sul proprio sito istituzionale i primi 7 Documenti di consultazione preliminari alla predisposizione di atti normativi previsti dal “Codice”. La cosiddetta “soft law”, di cui l’Autorità guidata da Raffaele Cantone sarà “autrice” principale, svolgerà il compito che, nel caso del previgente “Codice” di cui al Dlgs. n. 163/06, era stato demandato all’imponente Regolamento di esecu-. zione e attuazione. Gli atti di indirizzo e le “Linee guida” di carattere generale stilate dall’Authority saranno approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I Documenti di consultazione hanno per oggetto: 1. “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)”; 2. “Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnicocontabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice)”; 3. “Nomina, ruolo e compiti del. Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice)”; 4. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)”; 5. “Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice)”; 6. “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice)”; 7. “Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice)”. L’Autorità ha fissato il termine per la presentazione delle. osservazioni alle ore 12:00 del 16 maggio 2016. Queste possono essere formulate utilizzando gli appositi Modelli predisposti dall’Anac e resi disponibili a corredo dei Documenti di consultazione stessi. “Attraverso la consultazione – si legge nella Nota - anche in ossequio a quanto previsto dal Consiglio di Stato che nel Parere n. 855 del 1° aprile 2016 richiede una preventiva fase di consultazione che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al decision making process dei soggetti interessati, l’Autorità intende acquisire il punto di vista di tutti i soggetti interessati, su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati, che costituiscono le bozze delle linee guida finali”.. NOTE 1 Da maggiorare di Euro 37 per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima. 2 Da maggiorare di Euro 25 per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.. Centro Studi Enti Locali. 9.

(29) APPROFONDIMENTI. EntiLocali. 2 maggio 2016. 18. GLI APPROFONDIMENTI “Nuovo Codice”: le 10 principali novità in materia di appalti dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16 (Parte II) di Mauro Mammana (Segue da Entilocalinews n. 17 del 25 aprile 2016) Riprendiamo la trattazione delle 10 principali novità apportate dalla nuova legge fondamentale in materia di appalti - il Dlgs. n. 50/16 - con le successive 5 novità già preannunciate, tutte di immediata attuazione (salvo le precisazioni che saranno rese da Anac mediante le sue “Linee guida”). 6) Modalità di affidamento di contratti sotto soglia L’art. 36 innova le modalità di affidamento dei contratti al di sotto della soglia comunitaria, per lavori, servizi e forniture. Si tratta di una delle innovazioni più importanti, posto che la maggior parte degli affidamenti è disposta proprio per simili contratti. Occorre premettere anzitutto che la disciplina che va ad esporsi fa salvo quanto già esposto nel precedente articolo in ordine agli obblighi di acquisti telematici/Consip o di aggregazione degli acquisti, ove esistenti, nonché di professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Viene confermata la possibilità di affidamento diretto, sia pur “adeguatamente motivato” (inciso ultroneo, stante il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi), per gli affidamenti al di sotto di Euro 40.000,00: sotto tale soglia, ma solo per i lavori, è ammesso lo svolgimento in amministrazione diretta (cioè, con risorse proprie dell’Ente), che è comunque estensibile per i lavori sino alla soglia massima (aumentata rispetto alla pre-. 10. cedente) di Euro 150.000. Si conferma altresì in gran parte la procedura che già fu propria del “cottimo fiduciario” (art. 125 del Dlgs. n. 163/06), ma che adesso è integralmente ricondotta al genere della “procedura negoziata”. Per acquisti di beni e servizi compresi fra Euro 40.000 ed Euro 209.000, nonché per affidamenti di lavori fra Euro 40.000 ed Euro 150.000, si procede quindi alla consultazione di almeno 5 operatori economici (sempre individuati con indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, se istituiti presso l’Ente). Se tuttavia l’art. 125 ora abrogato prevedeva il rispetto, in tale procedura, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, viene ora richiamato nell’art. 36 il solo principio di rotazione. L’esclusione degli altri principi precedentemente previsti, tuttavia, è solo apparente: per tutti gli affidamenti interessati dal presente art. 36, infatti, il comma 1 rimanda ai principi di cui all’art. 30, e cioè economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. È evidente quindi che il Legislatore ha inteso rendere più “tracciabile” il procedimento di affidamento, mediante una motivazione della determinazione a contrarre (ancora prevista dall’art. 32, comma 2) che tenga conto di tali principi e che esplichi al meglio la scelta compiuta dall’Amministrazione. Ulteriore caso di ricorso a pro-. cedure “semplificate” si ha per l’affidamento di lavori di importo ricompreso fra Euro 150.000 ed Euro 1.000.000: per lo svolgimento di tali procedure è utilizzabile una “procedura negoziata” con invito a 10 operatori economici, con analoghe modalità rispetto al sotto soglia di beni e servizi. Si conferma l’obbligo di verifica dei requisiti, generali e speciali, anche per queste tipologie di affidamento: si noti che tale obbligo si ha a prescindere dalla soglia di importo, e quindi anche per affidamenti di basso valore. In tal senso, è quindi sempre consigliabile procedere, in via di programmazione, ad una quanto possibile maggiore concentrazione dei volumi d’acquisto. 7) Subappalto e avvalimento Si tratta di 2 istituti che il Dlgs. n. 50/16 ha profondamente rivisto. In primo luogo, il subappalto (art. 105): la novità più importante è il limite del 30% posto sull’intero importo di gara (per lavori, servizi e forniture): ciò significa che, nei lavori, le singole categorie di lavorazioni poste in gara saranno subappaltabili liberamente, anche sino al 100%, salve però le categorie c.d. “sios” (strutture, impianti ed opere speciali). Ulteriore novità di rilievo è data dal comma 6, che stabilisce l’obbligo di indicazione di una “terna” di subappaltatori già in fase di gara per le gare di rilievo comunitario (sopra soglia) per le quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Tale disposizione è estensibile, discrezio-. nalmente, anche alle gare sotto soglia. Viene inserito nel “Codice” l’obbligo di pagamento diretto dell’Amministrazione a subappaltatori che siano micro o piccole imprese, già per vero previsto nel c.d. “Statuto delle imprese” (Legge n. 180/11) ma di rara applicazione pratica. Quanto all’avvalimento, l’istituto trova una regolamentazione che tutela quanto più possibile la partecipazione alla gara, diminuendo i casi di vizio a pena di esclusione. Tra le novità dell’art. 89, la più importante è certamente la possibilità di sostituzione dell’ausiliario da parte del concorrente su richiesta della stazione appaltante, anche per carenza di requisiti generali, speciali o tecnici (comma 3), pur mantenendosi la possibilità di escludere il concorrente che abbia reso dichiarazioni mendaci (comma 1). Confermato l’obbligo di trasmissione ad Anac delle dichiarazioni di avvalimento (già presente nell’art. 49, comma 11, del precedente testo normativo), mentre fra le ulteriori novità si registra la necessità che l’Ente, in fase esecutiva, ponga in essere specifici controlli in ordine al “possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria”, nonché a “l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto” (comma 9): è questa una modalità per rendere gli avvalimenti effettivi e non solo “cartolari”. Infine, viene definitivamente esclusa la possibilità di ricor-. Centro Studi Enti Locali.

(30) 18. 2 maggio 2016. rere all’avvalimento per dimostrare il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali (comma 10). 8) Incentivi per la progettazione Risultano confermate le norme che destinano una somma pari al 2% massimo del valore dell’appalto ai dipendenti dell’Amministrazione che svolgono attività tecniche in relazione all’appalto stesso, ampliando le attività che danno diritto a percepire tale incentivo in quanto, a quelle più strettamente tecniche, se ne aggiungono altre relative alla fase di programmazione dell’attività contrattuale nonché alla fase di predisposizione della documentazione di gara. Così la norma elenca tali attività: “attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Scompaiono da questo elenco le attività più strettamente progettuali nonché relative agli oneri di cui al Dlgs. n. 81/08: per tali attività il comma 1 dell’art. 113 dispone che gli oneri relativi siano inseriti direttamente nel quadro economico del singolo intervento. 9) Novità sulla fase esecutiva Molte sono le novità in materia, segnalandosi in particolare l’art. 106, che ha completamente riscritto l’istituto delle. Centro Studi Enti Locali. EntiLocali varianti in corso d’opera: ci si soffermerà in particolare su tale norma, anche in considerazione della perdurante vigenza del Dpr. n. 207/10 in materia di contabilità (e quindi in attesa delle “Linee guida” Anac attuative delle nuove disposizioni). Già Anac, nei mesi scorsi, aveva chiarito i numerosi rischi di elusione delle procedure di evidenza pubblica celati dalla disciplina sulle varianti, e soprattutto sulla loro concreta attuazione da parte delle stazioni appaltanti. L’indagine del 2014, in tal senso, mise in luce soprattutto 2 elementi spesso trascurati nella prassi comune: - l’utilizzo di una variante deve dipendere necessariamente da un evento imprevisto o imprevedibile al momento della gara; - l’imprevedibilità o meno della circostanza su cui si fonda la variante costituisce il discrimine principale per comprendere se vi è stato un errore di progettazione o di programmazione a monte da parte dell’Ente, nel qual caso già si prevedevano conseguenze risarcitorie a carico del funzionario/Dirigente/progettista esterno responsabile. La nuova disciplina ha quindi superato del tutto la precedente, basata su casi tassativi di ammissibilità delle varianti, in favore di un più generale concetto di “modifica del contratto” in corso di efficacia, che significativamente ricomprende anche le prestazioni complementari precedentemente disciplinate in una parte diversa del “Codice”. Sono adesso previsti i seguenti casi di variante o modifica del contratto: - ove sia già previsto in clausole chiare all’interno della lex specialis di gara, ivi compresi i casi di revisione del prezzo; - per lavori, servizi o forniture. supplementari, ove non sia tecnicamente possibile o conveniente mutare il soggetto affidatario; - allorquando circostanze imprevedibili impongano una variante del contratto; - quando si modifichi, per ragioni tassative elencate nella norma, il soggetto affidatario; - quando le modifiche apportate non sono sostanziali, e cioè: modifica di condizioni contrattuali che avrebbero condotto all’ammissione di altri concorrenti o all’aggiudicazione in favore di un diverso soggetto; alterazione dell’equilibrio economico finanziario a favore dell’aggiudicatario; sostituzione dell’appaltatore nei casi diversi da quelli tassativi previsti nella norma; notevole estensione dell’ambito di applicazione del contratto; - in caso di errori progettuali, nel caso in cui gli importi aggiuntivi siano al di sotto della soglia comunitaria e la modifica sia contenuta in un massimo del 10% (servizi e forniture) e 15% (lavori). Si noti che la stessa norma dispone che, “ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali” (comma 10). E’ infine confermato l’obbligo di comunicazione all’osservatorio e/o all’Anac delle varianti, nelle modalità indicate dal comma 14: si noti che Anac si riserva addirittura un potere di intervento ove ritenga illegittima la variante disposta dall’Ente, ferme le sanzioni. APPROFONDIMENTI pecuniarie per i funzionari che non procedano alle dovute comunicazioni (o vi provvedano falsamente). 10) Nuovo ruolo di Anac Come già si evince dalla trattazione sin qui svolta, Anac è divenuta, senza più alcun dubbio, l’Organo centrale nella buona attuazione di tale importante riforma. A tal fine sono previsti numerosi poteri a suo carico, di diversa tipologia: - poteri ispettivi e di vigilanza; - poteri precontenziosi, in parte alternativi al contenzioso ordinario; - poteri di studio e di proposta; - poteri regolamentari: è rimessa ad Anac l’adozione di vari provvedimenti attuativi del nuovo “Codice”, pur senza valore di legge. La principale novità qui segnalata è quella relativa alla decisione dei pareri di precontenzioso (art. 211). Ove infatti con uno di tali pareri Anac “accerti violazioni che determinerebbero l’annullabilità d’ufficio di uno dei provvedimenti ricompresi nella procedura … invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 giorni”. Tale raccomandazione può addirittura avere effetto sospensivo. Tuttavia, la stazione appaltante che non si adegui ai contenuti del parere di Anac è sottoposta a sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 250,00 ed Euro 25.000,00, posta a carico del Dirigente responsabile. Ne segue che la stazione appaltante che non condivida le conclusioni cui è giunta Anacc, dovrà necessariamente procedere all’impugnazione del parere e della raccomandazione, pena l’applicazione della sanzione.. 11.

(31) QUESITI. EntiLocali. 2 maggio 2016. 18. I QUESITI Case di riposo: le donazioni effettuate in loro favore sono deducibili ai fini delle Imposte dirette ? di Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “Qual è la disciplina in materia di deducibilità fiscale ai fini delle Imposte dirette delle erogazioni liberali a Case di riposo e delle spese sanitarie sostenute dagli ospiti di tali strutture di ricovero, assistenza e cura ?”. La risposta dei nostri esperti:. L’attività di assistenza sociale svolta da una Casa di riposo può essere effettuata, ai sensi del Dlgs. n. 207/01 - attuativo dell’art. 10 della Legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) - in una delle 2 seguenti forme alternative: ● “Azienda di servizi alla persona” (con mantenimento della personalità giuridica pubblica); ● “Fondazione di diritto privato” (con personalità giuridica di diritto privato). Pertanto, ai fini della presente trattazione, ci dobbiamo preliminarmente chiedere se i suddetti Enti sono da qualificarsi enti commerciali ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 73 del Tuir (Dlgs. n. 917/86), oppure Enti non commerciali ai sensi della successiva lett. c) e, all’interno di quest’ultima categoria, se trattasi o meno di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Sinteticamente, per inquadrare un Ente come commerciale o come non commerciale rileva l’attività esercitata, ossia l’oggetto esclusivo o principale da intendersi come l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dallo statuto.. 12. Pertanto, ai sensi del comma 4, dell’art. 73, del Tuir e del comma 2, lett. a), dell’art. 55 del Testo unico medesimo, se l’attività essenziale è da ritenersi commerciale, l’Ente almeno fiscalmente deve essere inquadrato come un Ente commerciale. Difficoltoso risulta anche individuare se un Ente che svolge attività di Casa di riposo possa essere o meno qualificato come Onlus; al riguardo, occorre che venga contemporaneamente verificato il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 10, del Dlgs. n. 460/97, istitutivo delle Onlus. Si precisa che in rarissimi casi potrebbe essere riconosciuta la qualifica di Onlus anche ad Enti commerciali, qualora anch’essi rispettino tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del Dlgs. n. 460/97, e che il comma 7, dell’art. 4, del Dlgs. n. 207/01, prevede che la disciplina delle erogazioni liberali prevista dall’art. 13, del Dlgs. n. 460/97, relativa alle Onlus, deve essere estesa alle Istituzioni riordinate in Aziende di servizi. Affronteremo pertanto la questione postaci, distinguendo le seguenti tipologie di soggetti: 1. Enti non Onlus: Fondazioni;. 2. Aziende di servizi alla persona (Enti pubblici); 3. Enti non commerciali Onlus: Fondazioni Onlus. L’attività di assistenza sociale svolta da una Casa di riposo a favore di anziani può essere finanziata, non solo dalle rette corrisposte dagli ospiti per i servizi ricevuti e da contribuzioni pubbliche, bensì anche da erogazioni liberali operate da privati cittadini e da imprese. Il Legislatore fiscale, per incentivare i privati e le imprese a contribuire al finanziamento di attività benemerite, ha previsto un particolare regime di detraibilità o di deducibilità sulle erogazioni corrisposte a soggetti qualificabili che svolgono “istituzionalmente” e per statuto attività di assistenza a favore di particolari categorie di soggetti che abbisognano di particolari cure, quali gli anziani. Analizziamo qui di seguito le opportunità consentite dalla normativa fiscale, con riferimento in primis alle erogazioni liberali, e di seguito alla deducibilità dal reddito e alla detraibilità dall’imposta sui redditi delle spese sanitarie sostenute nell’ambito dei servizi prestati dalle case di riposo.. 1. Enti non Onlus: Fondazioni Erogazioni liberali dei contribuenti persone fisiche Il contribuente persona fisica non titolare di reddito d’impresa non beneficia di alcun riconoscimento di deducibilità dal proprio reddito personale nel caso effettui erogazioni liberali in denaro ad Enti non Onlus quali Fondazioni che esercitano l’attività di Casa di riposo per anziani. Erogazioni liberali erogate dalle imprese Le imprese possono corrispondere contribuzioni ed erogazioni liberali, qualificabili come oneri di utilità sociale ex art. 100, comma 2, lett. a), del Tuir, alle Fondazioni non Onlus che gestiscono Case di riposo, beneficiando del seguente regime di deduzione dal reddito d’impresa: ● erogazioni corrisposte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: deducibilità limitata ad un importo massimo corrispondente al 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, dichiarato al netto delle liberalità stesse ex comma 2, lett. a) dell’art. 100, del Tuir. 2. Aziende di servizi alla. Centro Studi Enti Locali.

(32) 18. 2 maggio 2016. persona (Enti pubblici) Erogazioni liberali dei contribuenti persone fisiche Il contribuente persona fisica non titolare di reddito d’impresa che effettua erogazioni liberali alle Asp beneficia del seguente regime di detrazione: ● erogazioni liberali in denaro a Onlus: detraibilità pari al 26% dell’erogazione dall’Irpef per importo non superiore a Euro 30.000, e comunque fino a concorrenza dell’Imposta (art. 15, comma 1.1, del Tuir); Erogazioni liberali erogate dalle imprese Le imprese possono corrispondere contribuzioni ed erogazioni liberali, qualificabili come oneri di utilità sociale alle Asp case di riposo, beneficiando dei seguenti regimi di deduzione dal reddito d’impresa, non cumulabili fra loro: ● erogazioni corrisposte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale. Centro Studi Enti Locali. EntiLocali e sanitaria o culto: deducibilità limitata ad un importo massimo corrispondente al 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, dichiarato al netto delle liberalità stesse ex comma 2, lett. a), dell’art. 100, del Tuir; ● erogazioni di denaro alle Asp (assimilate alle Onlus per la disciplina delle erogazioni liberali ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. n. 207/01): deducibilità per un importo non superiore a Euro 30.000 o, se eccedente, ad un importo corrispondente al 2% del reddito d’impresa dichiarato dal soggetto erogante, al netto delle liberalità stesse, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del Tuir. 3. Enti non commerciali Onlus: Fondazioni Onlus Erogazioni liberali del contribuenti persone fisiche Il contribuente persona fisica non titolare di reddito d’impresa beneficia delle seguenti agevolazioni, non cumulabili fra loro, in caso di: ● erogazioni liberali o in natura (valore mercato) a Onlus:. deducibilità massima pari a Euro 70.000, e comunque entro il 10% del reddito complessivo dichiarato nell’anno (art. 14 del Dl. n. 35/05); ● erogazioni liberali in denaro a Onlus: detraibilità pari al 26% dell’erogazione dall’Irpef per importo non superiore a Euro 30.000, e comunque fino a concorrenza dell’Imposta (art. 15, comma 1.1, del Tuir); Erogazioni liberali erogate dalle imprese Le imprese possono corrispondere contribuzioni ed erogazioni liberali, qualificabili come oneri di utilità sociale alle Fondazioni Onlus che esercitano l’attività di Casa di riposo, beneficiando dei seguenti regimi di deduzione dal reddito d’impresa, non cumulabili fra loro: ● erogazioni corrisposte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: deducibilità limitata ad un importo massimo corrispondente al. QUESITI 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, dichiarato al netto delle liberalità stesse, di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 100, del Tuir; ● erogazioni di denaro a Onlus: deducibilità per un importo non superiore a Euro 30.000 o, se eccedente, ad un importo corrispondente al 2% del reddito d’impresa dichiarato dal soggetto erogante, al netto delle liberalità stesse,ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del Tuir; ● erogazioni liberali o in natura (valore mercato) a Onlus: deducibilità massima pari a Euro 70.000, e comunque entro il 10% del reddito complessivo dichiarato nell’anno (art. 14 del Dl. n. 35/05); ● erogazioni liberali in denaro da parte di imprenditori individuali a Onlus, detraibilità pari al 26% dell’erogazione dall’Irpef per importo non superiore a Euro 30.000, e comunque fino a concorrenza dell’Imposta ex art. 15, comma 1, punto 1.1), del Tuir.. 13.

Riferimenti

Documenti correlati

Mobilità volontaria esterna riservata esclusivamente al per- sonale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) per la copertura di un posto

amministrativa dell’Ente”. Viene citato in giudizio il Diret- tore generale di questa Agenzia regionale, per un danno complessivo di oltre Euro 150.000. Nelle deduzioni rassegnate,

In sostanza la nuova Provincia dovrebbe essere vista e do- vrebbe essere costruita come un ente soprattutto operativo e tecnico, caratterizzato per la prevalente attenzione riservata

È per questi motivi che le Province toscane hanno accettato la sfida della riforma e si sono rese disponibili fin da subito a fornire piena collaborazione per la compilazione

Coordinamento del comma 418 e 421 della Legge di stabilità 2015 Occorre infine pensare ad un coordinamento, sia sistematico ma anche temporale, tra le disposizioni di carattere

Il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (Allegato n. 4/1), dedica il paragrafo 9.10 agli equilibri di bilancio imposti dall’articolo 162 del

75/2017 (“Superamento del preca- riato nelle Pubbliche Amministrazioni”), come noto, è una disposizione che, in via transitoria, ha previsto per il triennio 2018-2020,

Controllo della trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei conti .... Controllo trasmissione alla Corte dei conti degli atti di riconoscimento di