• Non ci sono risultati.

Prot. n. 344/FI/RoNi Roma, 24 dicembre Circolare n. 344/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Prot. n. 344/FI/RoNi Roma, 24 dicembre Circolare n. 344/2020"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Prot. n. 344/FI/RoNi

Roma, 24 dicembre 2020 - AZIENDE ASSOCIATE

- SEZIONI TERRITORIALI

– LORO SEDI –

Circolare n. 344/2020

DECRETI “RISTORI”: CONCLUSO L’ITER DI CONVERSIONE IN LEGGE, ATTESA LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Il 18 dicembre u.s. il Parlamento ha approvato con modifiche il disegno di legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”) recependo nel testo del provvedimento - di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - anche il contenuto dei decreti

“Ristori-bis”, “Ristori- ter” e “Ristori-quater”.

* * * * *

Lo scorso 18 dicembre il Parlamento ha approvato con modifiche il disegno di legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”). Il testo del provvedimento - di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - recepisce anche i contenuti del D.L.

9 novembre 2020, n. 149 (cd. decreto “Ristori-bis”), D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (cd. decreto

“Ristori- ter”) e D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto “Ristori-quater”), confluiti nel provvedimento attraverso un emendamento e un subemendamento del Governo approvati durante il passaggio in prima lettura al Senato.

L’iter parlamentare ha confermato senza sostanziali tutte le misure di specifico interesse delle Associate presenti nei decreti “Ristori”. In particolare:

• artt. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) e 9 (Cancellazione della seconda rata IMU): tali norme recepiscono il contenuto degli artt. 1, 8 e 9 del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”) recanti misure economiche di aiuto a favore delle imprese penalizzate dalle restrizioni “anti-contagio” imposte dal Governo con il DPCM del 24 ottobre 2020 ed operanti, tra l’altro, nei settori economici individuati dai codici ATECO 49.39.09 – Altri trasporti terrestri di passeggeri nca, 52.21.30 – Attività di gestione di stazioni di auto bus, 49.32.30 – Attività di noleggio di autovetture con conducente (cfr. circolare associativa n. 287/2020).

Tali misure, come si ricorderà, riguardano il riconoscimento di:

o un contributo a fondo perduto commisurato ad un calo di fatturato registrato ad aprile 2020 pari ad almeno un terzo rispetto di aprile 2019 (cfr. anche circolare associativa n.

299/2020);

(2)

o un credito d’imposta del 60% per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo e aziende con almeno un immobile ad uso non abitativo relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (cfr. anche newsletter del 14 dicembre 2020);

o cancellazione della seconda rata IMU 2020.

art. 6-bis (Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione): la norma conferma (co.2) l’estensione degli interventi del Fondo per la cultura di cui all’art. 182 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”) – già prevista dall’art. 12 del D.L. n. 157/2020 (cd. decreto “Ristori-quater”) - anche alle imprese esercenti con autobus scoperti servizi autorizzati di trasporto pubblico di linea, non soggetti ad obblighi di servizio pubblico e riferibili al codice ATECO 49.31.00 (cfr. circolare associativa n. 307/2020).

Confermato anche lo stanziamento di 10 milioni di euro aggiuntivi previsto dal predetto art. 12del decreto “Ristori-quater”, cui si aggiunge un ulteriore stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Nel corso dell’iter di conversione in legge non ha trovato accoglimento la richiesta dell’Associazione di estendere il campo soggettivo di applicazione del citato art. 182 del decreto

“Rilancio” anche alle imprese esercenti servizi di linea di gran turismo e servizi di collegamento aeroportuale operanti con il medesimo codice ATECO 49.31.00 e, pertanto, su questo fronte prosegue l’azione associativa a tutela delle aziende escluse dai “ristori”.

Tra le altre novità introdotte in sede di conversione in legge, l’esclusione dei contributi percepiti a valere sul predetto fondo dalla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e la prevista irrilevanza ai fini del pro-rata di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109, co.5 del TUIR. Infine, ai soli fini dell'erogazione dei predetti contributi, si è previsto che i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021;

art 22-ter (Disposizioni in materia di traporto pubblico locale): l’articolo costituisce la trasfusione nella legge di conversione del decreto ristori di quanto già previsto dall’art. 27 del D.L. n. 149/2020, cd. “Ristori-bis” (cfr. Circolare Anav n. 287/2020). Rispetto a quanto previsto nel testo originario della norma sono state introdotte nell’iter parlamentare alcune modifiche, di cui si è data notizia (cfr. news), attraverso le quali le risorse aggiuntive stanziate sul Fondo compensazioni per le perdite dei ricavi tariffari delle imprese di TPL vengono incrementate da 300 a 390 milioni di euro, portando così la dotazione complessiva del Fondo per il periodo 23 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 a 1.290 milioni di euro. Per i 90 milioni di euro in più stanziati con la modifica si prevede che gli stessi vadano a sommarsi ai 100 milioni di euro dello stanziamento incrementale per i quali già il testo originario del decreto Ristori-bis stabiliva che potessero essere utilizzati, oltre che per la compensazione delle perdite tariffarie, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL nell’anno 2021. Con la modifica intervenuta si prevede inoltre che, nei limiti di 90 milioni di euro complessivi, per la gestione dei servizi aggiuntivi le Regioni e i Comuni possano anche ricorrere, con apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio pubblico, alle imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003 nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del noleggio autovettura con conducente. Al netto delle modifiche anzidette il testo dell’articolo non presenta altre variazioni sostanziali rispetto all’originario articolo 27 del decreto Ristori-bis il quale già stabiliva, si rammenta: l’incremento per 300 milioni di euro (portati ora a 390 milioni) per la competenza 2021 della dotazione del

(3)

Fondo istituito dall’art. 200, comma 1, del D.L n. 34/2020 (Rilancio) e finalizzato alla compensazione delle perdite dei ricavi da traffico subite dalle imprese di TPL, con contestuale estensione al 31 gennaio 2021 del periodo di considerazione delle perdite compensabili (23 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 rispetto alla media del medesimo periodo del precedente biennio); la possibilità di utilizzare tali risorse, oltre che per la compensazione delle perdite dei ricavi da traffico registrati nel periodo considerato, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale “occorrenti nel 2021” e volti a “fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento” del Covid nel limite complessivo di finanziamento di 100 milioni di euro (elevato ora a 190 milioni di euro) e per i soli servizi occorrenti a soddisfare la domanda nei casi in cui i servizi stessi abbiano avuto nel periodo antecedente alla diffusione del Covid un riempimento superiore al limite di riempimento dei mezzi stabilito dal DPCM che sarà in vigore al momento dell’emanazione del decreto attuativo (limite attualmente fissato al 50% della capacità ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 – cfr. Circolare Anav n. 309/2020); il rinvio ad un decreto interministeriale MIT-MEF per la definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi coperti dalla norma, nonché per il riparto delle risorse residue destinate alla compensazione delle perdite dei ricavi tariffari tenendo conto, a tale scopo, dei criteri stabiliti nel decreto interministeriale MIT-MEF n. 340 dell’11 agosto scorso (cfr. Circolare Anav n.

234/2020). Si rammenta che sullo schema del predetto decreto interministeriale attuativo è già stata sancita la prevista intesa della Conferenza Unificata lo scorso 17 dicembre (cfr. Circolare Anav n. 338/2020). Come già rilevato lo schema su cui si è registrata l’intesa in Conferenza Unificata non tiene conto delle modifiche apportate all’art. 27 del decreto ristori-bis durante l’iter di conversione e dell’incremento delle risorse per ulteriori 90 milioni di euro. Lo schema, tuttavia, ripartisce in quota anticipazione solo una parte delle risorse stanziate dalla norma di legge, rinviando ad un successivo decreto interministeriale MIT-MEF la ripartizione a titolo definitivo. In tale sede potranno, quindi, essere ripartiti anche gli ulteriori 90 milioni di euro stanziati sul fondo durante l’iter di conversione in legge dei decreti ristori.

art. 34 (Disposizioni finanziarie): la norma conferma la permanenza in conto residui, ai fini del relativo utilizzo nel 2021, del fondo di 20 mln di euro di cui all’art. 229, co. 2-bis del D.L. n.

34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) per il ristoro ai gestori dei servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite durante il lockdown di inizio anno1 e dell’ulteriore fondo di 20 mln di euro di cui all’art. 85 del D.L. n. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”) destinato alle imprese esercenti servizi di trasporto di linea con autobus, non soggetti ad obblighi di servizio, a compensazione dei danni subiti nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

• Altre disposizioni di interesse

Tra le altre disposizioni di interesse si segnalano le seguenti:

1 Il Decreto interministeriale del 4 dicembre 2020, n. 562, adottato dal MIT di concerto con il MI, per il riparto del fondo è stato registrato dalla Corte dei Conti il 21 dicembre 2020 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(4)

Art. 1-quater (Fondo perequativo) – la norma istituisce per l’anno 2021 un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I benefici a valere su tale Fondo sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e consente l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi per i soggetti che registrino una significativa perdita di fatturato. L’individuazione dei parametri da utilizzare per la concessione dell'esonero è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 8-ter (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche): la norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l'anno 2021 con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro finalizzato alla riduzione, nell’anno 2021, della spesa sostenuta per "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze a bassa tensione diverse dagli usi domestici che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati al provvedimento, tra cui – come si è detto – i codici ATECO 49.39.09, 52.21.30 e 49.32.20.

All'ARERA è affidato il compito di rideterminare, con propri provvedimenti, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo il periodo temporale di applicazione delle nuove misure. In particolare, si prevede che, per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali sono rideterminate dall’Autorità al fine di ridurre la spesa applicando una potenza

“virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.

Art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19): la disposizione prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa (arte o professione, oltre che ai lavoratori autonomi) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal. Viene evidenziato inoltre che sono oggetto della detassazione esclusivamente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Benchè non specificato si ritiene che la misura operi a valere sulla sez. 3.1 del Quadro temporaneo su cui ulteriori approfondimenti sono stati forniti con circolare associativa n.

312/2020. Di seguito si riporta, senza pretesa di esaustività, un quadro di sintesi delle principali misure erogate a valere sulla predetta sez. 3.1:

(5)

Norma Agevolazione Destinatari Art. 24 decreto “Rilancio” Stralcio saldo 2019 e prima

rata di acconto 2020 IRAP

Imprese con volume di ricavi nel periodo d’imposta 2019

non superiore a 250 mln di euro

Art. 25 decreto “Rilancio” Contributo a fondo perduto commisurato a calo di fatturato ad aprile 2020

Imprese con volume di ricavi nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 mln di euro Art. 26 decreto “Rilancio” Credito d’imposta per aumenti

di capitale sociale a favore sia dei soci che della società

Imprese con volume di ricavi nel periodo d’imposta 2019 superiore a 5 mln ma non a 50

mln di euro Art. 28 decreto “Rilancio” Credito d’imposta per canoni

di locazione (mar-apr-mag- giu) di immobili ad uso non

abitativo

Imprese con volume di ricavi nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 mln di euro Art. 13 decreto “Liquidità” Gratuità della garanzia del

Fondo di Garanzia PMI

PMI e imprese mid-cap (fino a 499 dipendenti)

Art.3 decreto “Agosto” Esonero contributi aziende che non chiedono CIG

Datori di lavoro privati non agricoli

Art.27 decreto “Agosto” Decontribuzione aree svantaggiate

Imprese che assumono presso sedi di lavoro situate in aree

svantaggiate Art. 1 decreto “Ristori” Ulteriore contributo a fondo

perduto commisurato a calo di fatturato di aprile 2020

Imprese con attività prevalente nei settori con codici ATECO 49.39.09,

49.32.20. e 52.21.30 Art. 8 decreto “Ristori” Ulteriore credito d’imposta

(ott-nov-dic) per locazione immobili uso non abitativo

Imprese con attività nei settori con codici ATECO 49.39.09,

49.32.20 e 52.21.30 Art. 9 decreto “Ristori” Cancellazione seconda rata

IMU su immobili destinati all’esercizio dell’attività

Imprese con attività nei settori con codici ATECO 49.39.09,

49.32.20 e 52.21.30 Art.10-bis Esclusione IRES/IRPEF e

IRAP su contributi/indennità per emergenza COVID

Imprese (e lavoratori autonomi) destinatari dei

contributi/indennità Art. 12, co.14 e 15 decreto

“Ristori”

Esonero contributi aziende che non chiedono CIG

Datori di lavoro privati non agricoli

Art. 12, co. da 1 a 8, da 12 a 16 e 17, art. 12-bis e art. 12-ter (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale): i commi da 1 a 6 e 8 dell’articolo 12 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari

(6)

di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 - la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e determina - ai sensi del comma 2 e fatte salve le fattispecie di esonero di cui al comma 3 - l'obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro.

Nel suddetto periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione (con la causale COVID-19) non possono superare il limite di sei settimane - ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti - (comma 1 citato). In merito ai suddetti trattamenti, l'articolo 12 del successivo D.L. n. 149/2020, ha specificato che le prestazioni possono riguardare i lavoratori alle dipendenze (del datore di lavoro richiedente il trattamento) alla data del 9 novembre 2020; tale articolo viene trasposto in seno al presente D.L. n. 137/2020 mediante l'articolo 12-bis del medesimo D.L. (articolo inserito dal Senato), mentre il comma 2 (anch'esso inserito dal Senato) dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 137 prevede l'abrogazione del citato D.L. n. 149/2020 (con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi).

Inoltre, il medesimo articolo 12 del D.L. n. 149/2020 e l'articolo 13 del D.L. n. 157/2020, recano norme relative ai precedenti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19; tali norme concernono i termini temporali delle procedure (con conseguente soppressione del comma 7 del presente articolo 12) e l'ambito dei lavoratori interessati (che vengono individuati anche in tal caso mediante il riferimento alla data del 9 novembre 2020). Anche il suddetto articolo 13 viene trasposto all'interno del presente D.L. n. 137/2020; tale trasposizione è operata dall'articolo 12-ter, inserito dal Senato (il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 137/2020 prevede l'abrogazione anche del citato D.L. n. 157/2020, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi).

I commi 8, 12 e 13 del presente articolo 12, insieme con i citati articolo 12 del D.L. n. 149/2020 ed articolo 13 del D.L. n. 157/2020 e con le suddette trasposizioni di questi ultimi, operate dagli articoli 12-bis e 12-ter, concernono i limiti di spesa per i trattamenti in oggetto e la copertura finanziaria.

Il comma 14 del presente articolo 12 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.

L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104/2020 e smi. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 14 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 16). Il comma 15 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo

(7)

3 del D.L. n. 104/2020 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 in esame.

Art. 12, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento) - i commi da 9 a 11 dell’articolo 12 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il quale resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Peraltro, tale blocco, in base alle dichiarazioni del Governo, dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo.

Art. 13 (Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive)2 - l’articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In dettaglio, per quanto concerne l’ambito di applicazione, la sospensione riguarda i datori di lavoro appartenenti ai predetti settori, con sede operativa nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1) al decreto in esame, i cui dati identificativi verranno comunicati all’INPS e all’INAIL da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Art. 13-bis (Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive) - l’articolo in esame, introdotto al Senato, riproduce l’art. 11 del D.L. 149/2020 (cfr. circolari nn. 307/2020, 290/2020 e 291/2020) che estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - già prevista dall’articolo 13 del D.L. 137/2020 per i datori di lavoro

2 L’articolo in parola è identico all’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 (cfr. circolari Anav nn. 290/2020 e 291/2020).

(8)

privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 - anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.

Nel dettaglio, per quanto concerne l’ambito di applicazione, la suddetta sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 – di cui all’articolo 13 del D.L. 137/2020 – viene estesa in favore dei datori di lavoro privati:

- appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1) al presente decreto. Per tali beneficiari viene specificato che la sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL, contrariamente a quanto previsto per i datori di lavoro privati che beneficiano della sospensione in base al richiamato articolo 13 (comma 1);

- che hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

Sul punto l’INPS precisa che la sospensione – che non interessa rateazioni o sospensioni previste dalle norme precedentemente emanate in materia di Covid-19 - si applica anche:

- alle rate in scadenza nel mese di novembre, ma relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps;

- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro);

- alle quote a carico dei lavoratori (ex circ. 52/2020, par. 3).

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 4): in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Art. 13-quater (Sospensione versamenti tributari, previdenziali e assistenziali dicembre)3 – l’articolo in esame - introdotto dal Senato - stabilisce la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionale e comunale, dell'imposta sul valore aggiunto (incluso l’acconto dovuto entro il 28 dicembre 2020) e dei contributi previdenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati, senza

3 l’articolo in esame, nel concreto, riproduce l’articolo 2 del D.L. n. 157/2020 (cfr. circolare Anav n. 322/2020).

(9)

applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. I contributi eventualmente già versati non saranno oggetto di rimborso.

Art. 22 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza) - il comma 1 del presente articolo, in primo luogo, modifica la disciplina dell’articolo 21- bis del D.L. n. 104/2020 e smi (cfr. da ultimo circolare Anav n.

298/2020), che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente.

Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per i figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020). Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1.

Art. 22-bis (Congedo straordinario per i genitori per alcune fattispecie di sospensione delle attività didattiche in presenza e di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche) - l'articolo 22-bis - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione dell'articolo 13 del D.L. n. 149/2020 (cfr. circolare Anav n. 287/2020). I commi da 1 a 4 dell'articolo 22-bis definiscono uno specifico limite di spesa per il congedo - con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa - per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata - in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Tale limite, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020, costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla novella di cui all'articolo 22 del presente D.L. n. 137, per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

(10)

Art. 32-quater (Contributi alle Regioni da destinare al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid): la norma riproduce i contenuti dell’art. 22 del D.L. n. 157/2020, cd. “Ristori-quater” e, al comma 1, assegna alle Regioni a Statuto ordinario un contributo, pari a 250 milioni di euro complessivi per l’anno 2020, ripartiti come da tabella allegata all’articolo stesso, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari delle Regioni stesse in scadenza nell’anno 2020. Il contributo a ciascuna Regione è riconosciuto a condizione che i conseguenti risparmi siano destinati, ed assegnati entro il 31 dicembre 2020, al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19, categorie che, a nostro avviso, nei contesti territoriali dove sono state restrizioni dirette sull’attività di trasporto collettivo di persone (es. sospensione dell’attività, riduzione prescritta dei normali livelli di servizio) potrebbero comprendere anche le imprese di trasporto persone con autobus dei diversi comparti (TPL, noleggio autobus con conducente e linee commerciali). Il comma 2 assegna un ulteriore contributo per l’anno 2021 a tutte le Regioni per 110 milioni di euro complessivi condizionato sempre alla destinazione dei relativi risparmi alle categorie soggette a restrizioni causa Covid. Il riparto viene in questo caso demandato a successivo decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2021 sulla base di una proposta che le Regioni e Province autonome formuleranno in sede di auto-coordinamento e previa intesa con la Conferenza Stato regioni. La norma prevede che il riparto dovrà garantire che una quota pari a 45 milioni di euro venga destinata alle Regioni in cd. “area rossa” e che una quota pari a 27 milioni di euro venga destinata alle Regioni in cd. “area arancione, in entrambi i casi in ragione del periodo di permanenza della regione interessata in tali stati di maggiore criticità; 18 milioni di euro dovranno invece essere assegnati alle Regioni in cd. “area gialla”, mentre la restante quota, pari a 20 milioni di euro, è diretta esclusivamente alle Regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto alle misure recate nei provvedimenti statali purché già adottate alla data di presentazione della proposta di riparto da parte delle Regioni in sede di auto- coordinamento.

Gli uffici associativi ([email protected] – 06 4879301) restano a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli

Riferimenti

Documenti correlati

anni 2014-2015 TrenoKm: il dato di riferimento nel 2016 è in aumento rispetto alla media dello stesso per gli anni 2014-2015 Passeggeri Trasportati: il dato di riferimento nel 2016 è

- Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo la normativa vigente (tavole,

SIMULTANEI GRAN PRIX E SIMULTANEI A SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE Ogni girone di Simultaneo Gran Prix e di Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile Nazionale può essere

65, e' erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o

A nome di tutte le sottoindicate organizzazioni firmatarie del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ci pregiamo di trasmettere l'Avviso Comune, sottoscritto in data 3

L’iscrizione è solo on line, ma se non hai il computer o hai bisogno di aiuto puoi rivolgerti alla segreteria della scuola a cui vuoi iscrivere tuo figlio.. L’iscrizione alla

L’iscrizione è solo on line, ma se non hai il computer o hai bisogno di aiuto puoi rivolgerti alla segreteria della scuola a cui vuoi iscrivere tuo figlio.. Possono iscriversi

m., secondo la quale la commissione di collaudo può essere costituita al massimo da tre membri dotati di professionalità tecnica: tale principio non può essere