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LE SPESE PER LA C.D. BADANTE E IL MOD. REDDITI 2017 PF

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INFORMATIVA N. 200 – 29 GIUGNO 2017

DICHIARAZIONI

LE SPESE PER LA C.D. “BADANTE”

E IL MOD. REDDITI 2017 PF

• Istruzioni mod. REDDITI 2017 PF

• Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017, n. 4/E

Con riferimento alle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ad esempio, i compensi erogati alle c.d.

“badanti”), è possibile fruire della:

-detrazione IRPEF del 19% dei compensi erogati, nel limite di

€ 2.100, se il reddito complessivo non supera € 40.000;

-deduzione dal reddito dei contributi versati, nel limite massimo di € 1.549. Tale deduzione è fruibile a prescindere dallo stato fisico della persona assistita (autosufficiente / non autosufficiente).

Sia la detrazione che la deduzione spettano al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, anche se per un familiare (sia fiscalmente a carico che non a carico).

A tal fine è necessario compilare gli appositi righi nel quadro RP del mod. REDDITI 2017 PF.

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Seac

IF 29.06.2017 n. 200 - pagina 2 di 5

Con riferimento alle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ad esempio, la spesa per la c.d.

“badante”) e possibile applicare:

• l’art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR ai sensi del quale per dette spese è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19%, nel limite massimo di € 2.100, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi€ 40.000;

• l’art. 10, comma 2, TUIR ai sensi del quale è possibile dedurre dal reddito i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, nel limite massimo di€ 1.549.

DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE

Come sopra accennato la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale è riconosciuta nel caso in cui il soggetto da assistere risulti non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana.

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Al fine di individuare l’ambito applicativo della detrazione in esame, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2005, n. 2/E, “ripresa” nella recente Circolare 4.4.2017, n. 7/E, ha chiarito che:

• la “non autosufficienza” si configura nel caso in cui viene meno la capacità di assumere alimenti / espletare funzioni fisiologiche e di igiene personale / deambulare / indossare indumenti in autonomia. Sono considerati non autosufficienti anche i soggetti che necessitano di sorveglianza continua;

• al fine di riconoscere lo stato di “non autosufficienza”:

- è sufficiente che sussista anche solo una delle situazioni sopra menzionate;

- è necessaria la relativa certificazione medica.

Da quanto sopra deriva quindi che, non rientrano tra le spese per le quali è possibile fruire della detrazione in esame le spese sostenute per l’assistenza a soggetti per i quali lo stato di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana non sia connessa con una patologia. Così, ad esempio, non sono detraibili i compensi erogati alla baby sitter che assiste i bambini, a meno che questi non presentino delle particolari patologie “invalidanti” certificate.

La norma in esame non fa alcun riferimento ai requisiti del soggetto che presta l’assistenza e quindi, ai fini in esame, non è necessario che l’assistente personale / familiare abbia particolari competenze / professionalità.

Le spese per le quali è riconosciuta la detrazione sono quelle riferite ai compensi erogati all’addetto all’assistenza della persona non autosufficiente, anche nel caso in cui:

• l’assistito sia ricoverato in una casa di cura / riposo e l’assistenza personale sia fornita tramite la struttura stessa;

• l’assistenza personale sia fornita per il tramite di una cooperativa di servizi (il contribuente non paga direttamente l’assistente ma il soggetto terzo che gestisce il servizio).

In entrambi i casi è necessario che la spesa relativa all’assistenza personale sia certificata distintamente rispetto agli altri servizi resi. Così, ad esempio, l’assistenza personale deve essere certificata separatamente dalla spesa per il soggiorno nella casa di riposo e dalle spese relative alle prestazioni sanitarie rese dalla casa di riposo / cooperativa.

I contributi versati per l’assistente alla persona, come esposto più avanti, non sono detraibili ma risultano deducibili dal reddito complessivo.

LIMITI ALLA DETRAZIONE

Va innanzitutto evidenziato che la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del soggetto che beneficia della detrazione sia non superiore a€ 40.000.

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In merito preme evidenziare che:

• per la verifica del superamento o meno di tale limite reddituale va fatto riferimento al reddito dichiarato “maggiorato” dell’eventuale:

- reddito assoggettato a cedolare secca;

- quota di agevolazione ACE dedotta dal reddito d’impresa;

• il soggetto che fruisce della detrazione può essere:

- il soggetto destinatario dell’assistenza;

- il / i familiare / i del soggetto assistito che sostiene effettivamente la spesa.

Per la spesa sostenuta per l’assistenza personale di un familiare, la detrazione spetta non solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico ma anche nel caso in cui il familiare risulti non fiscalmente a carico.

La detrazione IRPEF spettante è pari al 19% della spesa sostenuta, nel limite massimo di

€ 2.100. La detrazione massima fruibile è quindi pari a € 399. Per il corretto rispetto del limite di spesa, nelle citate Circolari nn. 2/E e 7/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso:

• va riferito al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti assistiti;

• va ripartito nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più soggetti.

Da ciò consegue che:

• se un contribuente sostiene spese di assistenza per 2 soggetti non autosufficienti, l’importo massimo da considerare per determinare la detrazione spettante è comunque pari a€ 2.100.

Così, ad esempio, se un figlio sostiene la spesa per la badante che assiste i 2 genitori anziani non più autosufficienti, l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a€ 2.100;

• se più contribuenti sostengono la spesa di assistenza per 1 soggetto non autosufficiente, l’importo massimo di€ 2.100 va considerato complessivamente.

Così, ad esempio, se 2 figli sostengono, al 50% ciascuno, la spesa per la badante che assiste la madre anziana non più autosufficiente, ogni figlio può calcolare la detrazione spettante sull’importo massimo di€ 1.050 (2.100 x 50%).

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2017 PF

Al fine di fruire della detrazione in esame è necessario evidenziare la spesa nel mod. REDDITI 2017 PF. In particolare quanto pagato, nel citato limite di € 2.100, va esposto nella Sezione I del quadro RP, nei righi da RP8 a RP13 riservati alle “Altre spese”, indicando a colonna 1 “Codice spesa” il codice “15”.

Si evidenzia che, come precisato nelle istruzioni, la documentazione attestante l’ammontare della spesa sostenuta (che può essere costituita anche da una ricevuta firmata rilasciata dall’addetto all’assistenza), deve riportare anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale:

• del soggetto che ha effettuato i pagamenti;

• del soggetto che ha prestato l’assistenza;

• del soggetto destinatario dell’assistenza (se diverso dal soggetto che ha sostenuto la spesa).

DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE Come sopra accennato per la spesa relativa ai contributi versati per l’addetto all’assistenza personale è possibile fruire dalla deduzione dal reddito complessivo.

Rispetto alla detrazione IRPEF del 19% delle spese relative all’assistente alla persona sopra illustrata, la deducibilità dei contributi per gli addetti all’assistenza personale e familiare nonché per Spesa max€ 2.100 15

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Seac

IF 29.06.2017 n. 200 - pagina 4 di 5

gli addetti ai servizi domestici ha un ambito di applicazione più ampio in quanto la deducibilità è riconosciuta a prescindere dallo stato di salute dell’assistito. In altre parole, non è necessario che l’assistito sia non autosufficiente.

Va inoltre evidenziato che la deduzione dei contributi in esame è fruibile non solo con riferimento al soggetto che si dedica all’assistenza della persona, ma anche con riferimento ai contributi versati per chi si dedica ai servizi domestici.

Così, ad esempio, se la c.d. “badante” è assunta per aiutare un anziano, che non presenta particolari patologie, nella gestione della casa e nell’adempimento degli impegni quotidiani:

• non è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% dei compensi erogati alla “badante”;

• è possibile fruire dalla deduzione dei contributi versati per la stessa.

Premesso che la contribuzione previdenziale ed assistenziale in esame è:

• versata dal datore di lavoro;

• in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore;

i contributi deducibili da parte del datore di lavoro sono esclusivamente quelli rimasti a suo carico, facendo riferimento alla data di pagamento (principio di cassa) e non al periodo cui gli stessi si riferiscono.

Con riferimento alle spese per assistenza personale pagate tramite i c.d. “voucher”, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrare nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E ha precisato che:

• i contributi previdenziali previsti da detti “buoni lavoro” sono a totale carico del committente / datore di lavoro e quindi deducibili dallo stesso;

• al fine di individuare l’anno di sostenimento della spesa, rileva l’anno in cui è effettuato il versamento per l’acquisto dei voucher, a condizione che:

- la prestazione di lavoro;

- la consegna del buono cartaceo ovvero la comunicazione di utilizzo all’INPS per i buoni telematici;

siano state effettuate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di sostenimento della spesa per l’assistenza personale / domestica di un familiare, la deduzione spetta non solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico ma anche nel caso in cui il familiare risulti non fiscalmente a carico.

LIMITI ALLA DEDUZIONE

Il citato art. 15, comma 2, TUIR prevede espressamente che la deduzione dei contributi in esame è deducibile nel limite massimo di€ 1.549,37.

La deduzione dei contributi può essere fruita in concomitanza con la detrazione IRPEF del 19% dei compensi erogati per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti.

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2017 PF

Al fine di fruire della deduzione in esame è necessario evidenziare la spesa nel mod. REDDITI 2017 PF. In particolare l’ammontare dei contributi versati e rimasti a carico del committente / datore di lavoro, nel citato limite di€ 1.549,37, va esposto nella Sezione II del quadro RP, a rigo RP23 “Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari”.

max€ 1.549

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Si evidenzia che a tal fine la documentazione attestante l’ammontare dei contributi versati varia in base alla modalità scelta per effettuare il versamento degli stessi (bollettini MAV, carta di credito utilizzando le procedure messe a disposizione dall’INPS tramite il sito Internet ovvero il Contact Center telefonico, tramite il circuito “Reti Amiche”). In ogni caso è necessario che dall’attestazione dei versamenti effettuati risultino:

• l’importo versato;

• il codice fiscale del committente / datore di lavoro e del lavoratore (addetto all’assistenza personale / familiare / domestica);

• la data di assunzione e il codice relativo al rapporto di lavoro;

• il trimestre e l’anno di riferimento, con le ore retribuite e la retribuzione oraria;

• i dati anagrafici del datore di lavoro che effettua il versamento.

Nel caso in cui siano stati utilizzati i c.d. “voucher”, la spesa deducibile va documentata con:

• le ricevute di versamento per l’acquisto dei “voucher”;

• la copia dei buoni consegnati al lavoratore (se voucher cartacei) ovvero dell’attestazione di comunicazione all’INPS di utilizzo dei buoni (se voucher telematici);

• un’autocertificazione attestante che i “buoni” sono stati utilizzati per l’addetto all’assistenza personale / familiare / domestica.

Esempio 1 Il sig. Rossi, ottantacinquenne non affetto da particolari patologie, per la c.d. “badante diurna” che lo aiuta nella gestione della casa e nell’espletamento degli adempimenti / impegni quotidiani, ha sostenuto nel 2016 le seguenti spese:

• € 8.000 per la retribuzione;

• € 1.110 per i contributi, di cui € 850 a suo carico (€ 260 a carico della “badante”).

Il mod. REDDITI 2017 PF va così compilato.

Il sig. Rossi non può fruire della detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per la retribuzione, in quanto non risulta essere “non autosufficiente”.

Esempio 2 Il fratelli Bianchi Mario e Bruno, per la c.d. “badante” che assiste la madre anziana “non autosufficiente”, nel 2016 hanno sostenuto le seguenti spese:

• € 16.000 per la retribuzione;

• € 2.220 per i contributi, di cui € 1.700 a carico del datore di lavoro (€ 520 a carico della “badante”).

Entrambi hanno un reddito complessivo inferiore a€ 40.000 e datore di lavoro della c.d.

“badante” che ha effettuato i versamenti dei contributi risulta essere il sig. Bianchi Mario.

La Sezione I del quadro RP del mod. REDDITI 2017 PF di ciascun fratello va così compilato (la spesa è stata sostenuta nella misura del 50% ciascuno).

Il sig. Bianchi Mario, datore di lavoro che ha pagato i contributi, può altresì fruire della relativa deduzione compilando anche la Sezione II.

850

15 1.050

1.549

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