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Unita nella diversitàIT
Documento di seduta
8.2.2012 B7-0054/2012
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
sull'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli
trasformati, il pesce e i prodotti della pesca (2012/2522 (RSP))
Metin Kazak, Marietje Schaake a nome del gruppo ALDE
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B7-0054/2012
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca (2012/2522 (RSP))
Il Parlamento europeo,
– vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,
– visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
– vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza a negoziare con il Marocco in merito a misure sulla liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca,
– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio europeo, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011 intitolata "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"
COM(2011) 303 definitivo,
– vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, – viste le sue precedenti risoluzioni sul Sahara occidentale,
– vista la proposta di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei
protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
– vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(C7-0201/2011),
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'UE registra un saldo attivo nello scambio di merci con il Marocco, che nel 2010 ha raggiunto i 5,9 miliardi di euro;
B. considerando che l'UE ha un sostanziale saldo positivo per quanto riguarda gli scambi
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negativo degli scambi bilaterali di tali prodotti con il Marocco che nel 2010 è stato di 871 milioni di euro;
C. considerando che nel 2009 l'agricoltura ha rappresentato il 16,4% del PIL marocchino e assorbe più del 40% della forza lavoro del paese; che nel 2009 l'agricoltura ha
rappresentato il 5,1% del PIL dell'UE e assorbe più del 1,1% della forza lavoro europea;
D. considerando che l'accordo prevede la liberalizzazione immediata del 55% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell'UE (partendo dal 33%) e la
liberalizzazione entro dieci anni del 70% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (partendo dall'1%);
E. considerando che l'accordo consente agli esportatori europei un maggiore accesso a un mercato strettamente collegato, nel quale i modelli di consumo sono in rapida evoluzione e l'andamento demografico è in crescita;
F. considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha autorizzato orientamenti negoziali su un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA); che nei negoziati rientreranno gli scambi commerciali di prodotti agricoli;
G. considerando che il Sahara occidentale è escluso soltanto implicitamente dalle
disposizioni sugli scambi commerciali dell'accordo e che è possibile che i prodotti del Sahara occidentale possano di fatto beneficiare dell'accesso preferenziale al mercato interno dell'UE, e viceversa, previsto dall'accordo;
H. considerando che tutti gli accordi commerciali riguardanti il Sahara occidentale devono essere condotti a beneficio del popolo saharoui, tenendo conto delle loro volontà come prevede il diritto internazionale;
Condizioni generali
1. ritiene che l'apertura dei mercati e la progressiva integrazione nel mercato interno dell'UE possano rappresentare un mezzo efficace per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e contribuire ad alleviare la diffusa povertà e la disoccupazione, che provocano nella regione problemi riguardanti l'economia, la migrazione e la sicurezza;
ritiene che, affinché tale potenziale si concretizzi, l'UE debba essere preparata a fare concessioni commerciali in settori sensibili quali l'agricoltura;
2. sottolinea che, sull'onda della Primavera araba, l'UE ha la responsabilità di usare
integralmente le sue capacità commerciali ed economiche per facilitare la transizione dei paesi del Mediterraneo meridionale che di recente si sono democratizzati o che, come il Marocco, stanno facendo significativi passi avanti verso la democratizzazione; plaude agli sforzi compiuti dal Marocco verso la democrazia e lo sviluppo sostenibile; invita l'UE a sostenere tali azioni e a collegare strettamente a tali sforzi il presente accordo e
l'approfondimento della sua strategia commerciale con il Marocco;
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3. ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento debbano avere
l'obiettivo di apportare benefici a tutti gli ambiti della società e in particolare alle PMI e ai piccoli agricoltori; osserva, a questo proposito, che oltre l'80% degli agricoltori
marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, plaude al sostegno che la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER) dà all'accordo; rammenta che la sicurezza alimentare, oltre ai suoi aspetti economici, contempla una dimensione sociale, ambientale e culturale;
4. rileva che, a seguito del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere associato a tutte le fasi dei negoziati commerciali e che gli accordi sono soggetti alla sua approvazione;
invita, dunque, la Commissione e il Consiglio a rispettare tali obblighi in riferimento ai protocolli futuri stabiliti con il Marocco, nel quadro dell'accordo di associazione e del probabile accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA);
L'accordo
5. sottolinea che l'accordo crea opportunità per il settore agricolo dell'UE, in particolare per i prodotti alimentari trasformati; rileva che gli esportatori dell'UE finiranno per beneficiare dell'abolizione delle tariffe all'importazione che il Marocco applica sul 70% dei prodotti agricoli e della pesca, che, quando sarà pienamente in vigore, consentirà di risparmiare 100 milioni di euro all'anno sui dazi doganali;
6. esprime preoccupazione circa le conseguenze per alcune regioni agricole dell'Europa meridionale e invita l'UE a intraprendere reali riforme per mantenere competitiva l'agricoltura euromediterranea; rileva le preoccupazioni di determinati settori agricoli, come ad esempio quello dei pomodori, dei cetrioli, delle pesche e delle albicocche, per l'incremento dei contingenti esenti da dazi di prodotti ortofrutticoli sensibili; sottolinea, tuttavia, che l'aumento dei contingenti esenti da dazi rappresenta una esigua percentuale della produzione europea (ad esempio circa lo 0,65% per i pomodori), e che tali
importazioni subiscono ulteriori restrizioni dovute alla ripartizione stagionale e al sistema del prezzo d'entrata;
7. valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell'accordo, quali le contrattazioni per fornire tutela supplementare alle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; invita la Commissione a fornire alle imprese europee ulteriori chiarimenti sul processo e sui meccanismi per attivare le clausole di salvaguardia; ricorda inoltre che l'UE e il Marocco hanno definito un meccanismo di composizione delle controversie che consente alle parti di ottenere riparazione se una delle parti non rispetta i termini dell'accordo;
Questioni commerciali ed economiche più ampie
8. esprime preoccupazione circa le accuse di frode rivolte da gruppi industriali europei al sistema del prezzo d'entrata; prende atto, a questo riguardo, delle proposte di armonizzare le modalità di attuazione del sistema del prezzo d'entrata con il codice doganale
comunitario nell'ambito della recente riforma della politica agricola comune; sottolinea, al tempo stesso, che dal 2005 l'OLAF non riceve denunce formali;
9. sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe essere subordinato al rispetto
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Marocco nel 2011; valuta positivamente la rilevanza attribuita nell'accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l'assistenza tecnica sia un elemento centrale dei negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo di libero scambio globale e
approfondito; invita la Commissione ad assistere il Marocco nella gestione idrica, al fine di non pregiudicare la quantità e la qualità delle acque, di migliorare l'accesso all'acqua potabile e la gestione delle acque reflue; invita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea dell'ambiente a fornire le loro competenze agli Stati membri, laddove richiesto, per valutare la qualità dei prodotti importati;
10. sottolinea che, come molti paesi in via di sviluppo, il Marocco deve affrontare notevoli sfide per garantire i diritti dei lavoratori; osserva che, pur avendo ratificato gran parte delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e adottato norme sull'eliminazione del lavoro minorile, sussistono preoccupazioni in merito alla libertà di associazione e al lavoro minorile; ritiene che gli accordi di libero scambio globale e approfondito debbano contenere strumenti di assistenza finalizzati all'attuazione delle convenzioni dell'OIL, alla ratifica di convenzioni fondamentali non sottoscritte (coma ad esempio la Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di riunione (n. 87)), nonché iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese nell'ambito del capitolo sullo sviluppo sostenibile;
11. esprime rammarico sul fatto che la Commissione non sia stata in grado di chiarire in maniera convincente lo status del Sahara occidentale nell'ambito delle disposizioni commerciali dell'accordo di associazione UE-Marocco; ritiene che tale chiarimento sia necessario per porre fine all'attuale incertezza giuridica, in quanto esso potrebbe giovare anche agli accordi tra l'UE e il Marocco in altri settori e che prevedono il frequente rinnovo dei protocolli; sollecita, pertanto, la Commissione ad attivarsi in direzione di un approccio globale per quanto concerne il Sahara occidentale, tenendo conto al tempo stesso dei negoziati in corso in seno alle Nazioni Unite per trovare una soluzione politica duratura; invita la Commissione a fornire al popolo saharoui sostanziali aiuti allo sviluppo per migliorare le loro condizioni di vita;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla sua delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e al parlamento e al governo del Marocco.