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Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e

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Foglio informativo n. 180/018.

Finanziamenti.

Finanziamento Legge Regionale Sicilia n. 6 del 14.5.2009, art. 18 Finanziamento riequilibrio agricoltura

destinato al consolidamento delle passività onerose con contributo della Regione Siciliana.

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall’Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica

Che cos’è il finanziamento.

Il Finanziamento è un’operazione con cui un’impresa ottiene il denaro necessario da una Banca/Intermediario per realizzare un dato progetto di investimento o soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l’obbligo di restituire l’importo concesso e a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile.

La restituzione del debito (capitale erogato e interessi) avviene in modo graduale nel tempo attraverso il pagamento di rate periodiche per un arco temporale che può essere lungo diversi anni, o breve, inferiore all’anno.

L.R. Sicilia n. 6 del 14.5.2009, art. 18

È un finanziamento agrario a medio - lungo termine, ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 385/93, destinato al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31.12.2010 in capo alle imprese attive nel settore della produzione primaria, nonché alle imprese attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli incluso il settore dell’agriturismo.

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza della Banca, essendo gli interventi agevolativi, per definizione, demandati alle determinazioni delle Amministrazioni pubbliche competenti. A titolo informativo, il concorso regionale in conto interessi (espresso in equivalente sovvenzione lorda) si configura come “aiuto de minimis” e ricade nell’ambito di applicazione dei Reg. (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007, riferito al settore della produzione dei prodotti agricoli, e n. 1998/2006 del 15.12.2006, riferito al settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I massimali di aiuti concedibili alla medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali nel rispetto dei suddetti regolamenti comunitari corrispondono a:

• €. 7.500,00 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

• €. 200.000,00 per le imprese attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, incluso il settore dell’agriturismo.

Per il dettaglio delle procedure di accesso e delle modalità dell’intervento agevolativo, occorre prendere visione del Decreto dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari del 24.2.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito internet dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Caratteristiche del finanziamento L.R. Sicilia n.6 del 14.5.2009, art. 18.

A cosa serve: Sono oggetto del consolidamento le passività onerose in essere presso la nostra Banca alla data del 31 dicembre 2010. A titolo esemplificativo sono ammissibili le seguenti esposizioni contratte a scopo agrario:

• prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso, acconto ai soci conferitori);

• rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;

• rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi di differimento;

• rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;

• rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;

• rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (Legge Sabatini);

• l’importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, intestati al titolare dell’azienda, per acquisti e spese di natura agraria;

• le operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi AGEA e crediti commerciali;

• le rate di operazioni di leasing agrario.

L’importo delle eventuali rate insolute è comprensivo degli interessi contrattuali maturati sino alla data di rilascio della certificazione bancaria attestante le passività da consolidare.

Non sono ammissibili le rate di eventuali precedenti mutui agrari agevolati erogati ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 6/2009 e s.m.i.

A chi si rivolge:

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile, anche operanti nel settore dell’agriturismo, titolari di imprese agricole singole o associate “non in sofferenza”, iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice) e con sede nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Sono, altresì, ammissibili le società cooperative e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative operanti nel settore agricolo.

Nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia.

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 Sono esclusi i soggetti che:

- versano in situazione di “difficoltà” ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese (G.U.U.E. C 244 del 1.10.2004); a tal fine le imprese dovranno dimostrare di essere “non in sofferenza”

- non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;

- hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 o che sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art, 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

Per l’erogazione del finanziamento deve essere titolare di un conto corrente presso la banca erogante, ad eccezione di professionisti e microimprese (*), queste ultime identificate secondo quanto previsto al D. Lgs 6/9/2005 n° 206.

In tali casi, l’erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca o per cassa. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso la Banca erogante o presso altra banca.

(*) Microimprese: entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; omissis..” (D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 Titolo III, Capo I, Art. 18: “..omissis d-bis).

Modalita’ di richiesta del finanziamento/ammissibilita’ al contributo:

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata dall’ impresa richiedente al competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura dal 1 marzo 2012 al 30 aprile 2012 mediante apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. Le richieste saranno istruite, nel rispetto delle priorità previste, secondo l’ordine cronologico di arrivo ed ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie regionali.

Le richieste di finanziamento sono istruite dalla Banca al pervenimento del Nulla Osta Ispettoriale secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Rimane alla Banca, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo: Il contributo in conto interessi è concesso nella forma di abbattimento del tasso contrattuale nella misura massima pari all’IRS applicato al finanziamento.

L’ammontare del contributo viene stabilito dall’Ente Agevolatore in via definitiva all’atto di liquidazione dello stesso, nel rispetto dell’attuale massimale concedibile alla medesima impresa nell’arco di un triennio, pari a € 7.500,00 per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e pari a € 200.000,00 per le imprese attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (incluso il settore dell’agriturismo), in conformità a quanto previsto dai suddetti regolamenti comunitari

Il calcolo della rata di concorso interessi sull’ammortamento viene calcolato per differenza tra la rata determinata a tasso globale contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario.

Il contributo viene liquidato alla banca in unica soluzione ed in forma attualizzata e deve essere portato a deconto del finanziamento (secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni applicative regionali riferite alla L.R. n.6 del 14.5.2009, art. 18).

Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione dell’Unione Europea (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.1.08).

Garanzie: per la concessione del finanziamento la Banca richiede obbligatoriamente la garanzia ipotecaria.

La Banca può inoltre richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, ulteriori garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Tutti i finanziamenti effettuati ai sensi dell’art. 43 del T.U. sul credito sono assistiti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa, dalla garanzia sussidiaria ISMEA.

il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca per tutta la durata del finanziamento. La polizza deve essere vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del finanziamento.

La Banca non distribuisce tale tipo di polizza. il Cliente deve, quindi, provvedere autonomamente a stipularla con una primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Banca, prestando attenzione al contenuto della polizza ed agli eventuali limiti alle coperture assicurative o al risarcimento del danno. A tal fine può far riferimento al fascicolo informativo che gli deve essere consegnato dal soggetto che propone la polizza.

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 Modalità di rimborso: il rimborso del finanziamento può avvenire in base al Piano di ammortamento “Francese” con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi e con periodicità semestrale.

Le rate sono posticipate e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del contratto / erogazione del finanziamento.

Rischi del finanziamento.

Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Condizioni economiche.

Quanto può costare il prestito agrario a valere sulla L.R. Sicilia n. 6 del 14.5.2009, art. 18 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni.) su un finanziamento di durata 10 anni e di importo di

€ 100.000. Sono state considerate spese di istruttoria, invio comunicazioni di Legge, spese Incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento, imposta sostitutiva1, conto corrente2, contributo ISMEA

I tassi sono calcolati sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento di durata 10 anni e di importo di

€ 100.000,00.

In sede contrattuale, oltre alle spese sopra indicate, nel calcolo del TAEG, viene ricompreso anche:

- il premio della polizza contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, all’immobile oggetto della garanzia ipotecaria (tipologia di polizza non distribuita dalla Banca)

- le spese iniziali di perizia tecnica (cfr. paragrafo Altre spese da sostenere) i cui costi non sono ipotizzabili ai fini del calcolo TAEG nel presente Foglio Informativo).

Tasso fisso – Ammortamento Francese Rata semestrale

TAN TAEG

con garanzia ipotecaria 5,66% 6,468%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del contratto e dell’iscrizione dell’ipoteca e il premio della polizza contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, all’immobile oggetto della garanzia ipotecaria. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca.

1 L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,25%. Nel caso di finalità “portabilità tramite surroga”

l’imposta sostitutiva è esente.

2Sono ricompresi il canone mensile del conto corrente di erogazione pari a € 10 e la quota mensile dell’imposta di bollo pari a

€ 8,33.

Dettaglio condizioni economiche.

Importo Massimo finanziabile Pari all’ammontare delle esposizioni di natura agraria ammesse al consolidamento rilevabile dal Nulla Osta Ispettoriale

Importo Minimo finanziabile Non previsto.

Durata Da un minimo di 10 ad un massimo di 30 anni. È previsto un

periodo di preammortamento dalla data di erogazione alla fine del mese di erogazione stesso.

Tassi.

Tasso di interesse nominale annuo su finanziamento con garanzia ipotecaria

Parametro di determinazione + Spread. Tale tasso non tiene conto del contributo Regionale determinato ai sensi dell’art. 18 L.R. Sicilia n.6 del 14.5.2009.

Parametro di determinazione

Il tasso fisso è determinato utilizzando:

EUROIRS lettera, stessa durata del finanziamento, rilevato il primo giorno lavorativo precedente la stipula del contratto su

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18

Spread Massimo applicabile: 4,00%

Tasso di mora Tasso contrattuale (come sopra determinato) pro-tempore

vigente + 2,00 punti percentuali Spese.

Spese per la stipula del contratto.

Istruttoria 1,00% sull’importo richiesto con un minimo di € 350,00 in caso

di finanziamento con garanzia ipotecaria.

Eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale € 206,00 per ciascun accertamento Abbandono domanda di finanziamento Pari alle spese di istruttoria Spese per la gestione del rapporto.

Invio comunicazioni di legge modalità cartacea € 0,70 per invio (con eccezione dei casi d’invio esenti da spese ai sensi della legge n. 40/2007 art. 8.bis)

Invio comunicazioni di legge modalità online Esente

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento Rata semestrale: € 3,50

Incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento online

Rata semestrale: € 3,00

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Estinzione anticipata 3% del capitale estinto anticipatamente

Rilascio certificato di sussistenza del credito € 51,00

Eventuali riduzioni, frazionamenti e ripartizioni € 180,00 per ciascuna formalità

Cancellazione totale di ipoteca (*) € 51,00 per l’assenso alla cancellazione totale di ipoteca da eseguirsi, per espressa richiesta dell’impresa, a mezzo di atto notarile

Volture € 51,00 (oltre agli oneri notarili)

Riesame pratica richiesta dal mutuatario

0,50% sull’importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di € 100,00 (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi della legge n.40/2007 e successive modifiche art.8)

Spese di conto corrente (**) Vedere paragrafo dedicato a “servizi accessori”

Piano di ammortamento.

Tipo di ammortamento. Francese

Tipologia di rata costante

Periodicità delle rate Semestrale

(*) Occorre precisare che la cancellazione dell’ipoteca è una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell’evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.

(**) Da includere nel calcolo del TAEG nel caso in cui il conto corrente di appoggio venga aperto nei 30 giorni antecedenti la data di domanda del finanziamento.

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 Ultime rilevazioni del parametro di riferimento.

Data. Valore

(IRS durata 10 anni)

2.4.2012 2,29%

2.5.2012 2,15%

1.6.2012 1,66%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento relativamente ai finanziamenti a tasso fisso.

Calcolo esemplificativo dell’importo della rata.

Durata del

finanziamento Tasso di interesse

applicato (TAN) Importo della rata semestrale

Tasso fisso con garanzia ipotecaria 10 anni 5,66% 5.797,14

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di “Mutui con garanzia ipotecaria”, può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione “Informazioni sulla banca“, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Altre spese da sostenere.

• Perizia tecnica: pari al costo documentato della prestazione sostenuto dalla Banca; dovute anche in caso di abbandono della domanda dopo l’effettuazione della perizia.

• Assicurazione immobili / beni mobili registrati contro i danni da incendio: L’assicurazione è richiesta nel caso in cui il finanziamento sia assistito da ipoteca e riguarda il bene su cui è stato iscritto il vincolo ipotecario. La Banca non distribuisce tale tipo di polizza. Il Cliente deve, quindi, stipularla con una primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Banca. I costi dell’assicurazione sono ripartiti sul fascicolo informativo che deve essere consegnato dal soggetto che propone la polizza.

• Imposta sostitutiva: 0,25% sull’importo erogato

• Trattenuta per la garanzia sussidiaria a favore di ISMEA nella misura dello:

- 0,75% dell’importo del mutuo

• Spese Notarili: Come da tariffario professionista

Servizi Accessori

Qualora il Cliente non sia già titolare di un conto corrente presso la Banca erogante o presso il sistema bancario, la Banca propone Conto BusinessInsieme

Cos’è un conto corrente?

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Conto BusinessInsieme

Conto BusinessInsieme è il conto corrente pensato per tutti i clienti che svolgono un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (con accordato inferiore a 2,5 milioni di euro) che permette di comporre liberamente la propria offerta, scegliendo l’insieme di prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. La formula del

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 conto, infatti, prevede un unico costo mensile complessivo, che include i canoni di determinati servizi che il cliente sceglie di collegare al conto.

Per ogni prodotto o servizio sottoscritto, il costo mensile complessivo aumenta di un ammontare pari al costo mensile di tale servizio. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale relativo ad uno o più prodotti o servizi precedentemente collegati, il costo mensile complessivo si riduce di un ammontare pari al costo di tali servizi.

Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto BusinessInsieme, sulla base dell’offerta commerciale proposta dalla Banca, connessi al solo utilizzo del finanziamento ed inclusi nel relativo calcolo del TAEG.

Voci di costo

Spese per l'apertura del conto Non previste spese

Canone mensile base Insieme 10 € 10,00 (canone annuo € 120,00)

Canone mensile base Insieme 25 € 25,00 (canone annuo € 300,00)

Canone mensile base Insieme Illimitato € 30,00 (canone annuo € 360,00)

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme 10 30

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme 25 75

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme Illimitato Illimitato

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Incluse nel canone mensile base Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 1,60 oltre i limiti trimestrali previsti

Invio estratto conto on line (canone mensile) € 0,00 (1)

Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)

Costo invio comunicazione di legge on line (canone mensile) € 0,00 (1)

Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)

Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo di € 8,33 mensili (€ 2,85 nel caso di Persona Fisica /Ditta Individuale).

(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Recesso dal contratto

Il cliente e la banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente o anche solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:

- in caso di recesso della banca, con preavviso minimo al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di almeno 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori;

- in caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni.

Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all’altra.

Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all’altra quanto dovuto. La banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità.

In caso di recesso della banca o del cliente dal contratto di conto corrente o dalla convenzione di assegno, la banca non è obbligata a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. L’eventuale emissione di assegni, a seguito della cessazione della convenzione di assegno, determina gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 per l’emissione di assegni senza autorizzazione. Il cliente deve restituire alla banca i moduli per assegni non utilizzati.

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

Se il Cliente chiede la chiusura del conto con comunicazione consegnata alla Banca o inviata tramite posta, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.

Nel predetto termine di 12 giorni la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nel Foglio Informativo relativo al conto corrente).

Avvertenze.

Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari”

disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Estinzione anticipata, portabilità e reclami.

Estinzione anticipata.

Il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il finanziamento pagando alla Banca un compenso contrattualmente pattuito. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.

La quota di rimborso anticipato correlata all’utilizzo dell’importo di contributo liquidato alla Banca è esente da penale.

La richiesta di rimborso anticipato (anche parziale) del finanziamento - nei soli casi di estinzione prima della liquidazione del contributo - deve essere sottoposta al previo assenso dell’Ente Agevolatore competente. poiché causa di decadenza dall’agevolazione stessa.

Tempi massimi di estinzione anticipata del rapporto contrattuale.

I conteggi di estinzione anticipata del finanziamento sono disponibili in giornata.

Recesso.

La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 codice civile, risolvere il contratto a norma dell’art. 1456 cod.civ., oltre che per qualunque causa di scioglimento dell’impresa e al verificarsi di uno degli eventi riportati sul contratto di finanziamento, riguardanti la parte finanziata.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO,

• per posta elettronica alla casella [email protected],

• per posta elettronica certificata (PEC) a [email protected],

tramite fax al numero 011/0937350,

• allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,

• online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito www.intesasanpaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine

(9)

FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18 risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

• ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

• ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda.

AGEA

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. Istituita con D.Lgs. 27 maggio 1999, n° 165, in

sostituzione dell’AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo), con il compito di provvedere al pagamento di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEOGA eventualmente in concorso con le diverse istituzioni nazionali (Stato, Regione, ecc.), e di garantire l’attuazione uniforme ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di sostegno all’agricoltura

Contratto unico È il contratto con il quale la Banca eroga il finanziamento e l’impresa fornisce le garanzie concordate. Viene utilizzato in caso di investimenti ultimati

ISMEA

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l.

con Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato

IRS È il tasso interbancario medio alle quali le banche operanti nell'Unione Europea stipulano swap a copertura del rischio di interesse. È diffuso giornalmente dalla European Banking Federation.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Microimprese

Entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003

Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) / Parametro di riferimento o determinazione (per i finanziamenti a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento

Piano di rimborso del prestito con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto

Piano di ammortamento Francese.

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Professionista Qualsiasi persona fisica o giuridica che, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista

Quietanza Atto con il quale un soggetto ricevente una determinata somma accetta il corrispettivo esonerando il cedente a qualsiasi ulteriore richiesta

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

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FOGLIO INFORMATIVO N.180/018.

FINANZIAMENTI. L.R.SICILIA N.6 DEL 14.5.2009 ART.18

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione

Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse

nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato

Tasso di mora Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e ,quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Voltura Trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su terreno e fabbricati (atto di compravendita, donazione, denunce di successione)

Riferimenti

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