• Non ci sono risultati.

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Foglio informativo n. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

“FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

Informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall’Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica

Caratteristiche e rischi

Caratteristiche

Il finanziamento qui pubblicizzato è concesso nell’ambito delle agevolazioni pubbliche alle imprese articolate, in proporzioni variabili in relazione alla legge alle cui agevolazioni l’investimento finanziato può accedere (“Legge Agevolativa”), nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito, composto da un finanziamento pubblico agevolato (al quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,50% annuo) concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e, laddove l’investimento non debba essere realizzato esclusivamente mediante locazione finanziaria, da un finanziamento bancario ordinario (ferma restando la possibilità, laddove copra solo una data percentuale delle spese previste in relazione all’investimento a fronte del quale è richiesta l’agevolazione, di un finanziamento bancario integrativo a copertura delle residue spese) concesso da soggetti (come la Banca) abilitati a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione ai predetti incentivi ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Il finanziamento bancario (compreso l’eventuale finanziamento integrativo sopra menzionato) e il finanziamento agevolato, di pari durata e assistiti dalle medesime garanzie, sono concessi a seguito di adeguata e positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto d’investimento, talora presentato congiuntamente da più soggetti, da parte del Soggetto Finanziatore.

A coloro a cui, come sopra detto, compete la valutazione delle predette richieste, sono normalmente affidate anche le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del finanziamento pubblico e degli eventuali finanziamenti ordinari nonché il recupero coattivo dei relativi crediti (le condizioni alle quali la Banca svolge tali attività sono pubblicizzate nel foglio informativo “ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.

311” disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca).

(2)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311 Con il finanziamento qui pubblicizzato (può trattarsi anche del menzionato finanziamento bancari o integrativo), il Soggetto Finanziatore mette una somma determinata di denaro a disposizione del Soggetto Beneficiario che lo stesso si impegna a restituire alle scadenze previste da un piano di ammortamento, nonché a pagare periodicamente gli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile.

Importo massimo del finanziamento: variabile in funzione del tipo di investimento.

Durata: variabile, anche in relazione alla Legge Agevolativa interessata, e, comunque, non oltre 15 anni; può comprendere un periodo di preammortamento.

Erogazioni: salva la possibilità di ottenere talora un’anticipazione fino al 30% dell’ammontare del finanziamento, le erogazioni verranno effettuate a stato avanzamento lavori, ciascuno dei quali riferito ad un periodo non inferiore a sei mesi (ferma restando la possibilità che la messa a disposizione dell’importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di altri eventi particolari), con contestuale stipulazione di atti di “utilizzo e quietanza”, sempre che sia possibile erogare insieme il contributo in conto capitale riconosciuto nell’ambito delle agevolazioni pubbliche concesse e le somme spettanti agli eventuali altri partecipanti al progetto a fronte degli eventuali analoghi contratti di finanziamento stipulati con gli stessi.

Conto corrente: Per l’erogazione dei finanziamenti il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la banca erogante, ad eccezione delle microimprese, identificate secondo quanto previsto al D. Lgs 6/9/2005 n° 206. (Titolo III, Capo I, Art. 18: “..omissis d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; omissis..”).In tali casi, l’erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca o per cassa. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso la Banca erogante o presso altra banca.

Per ulteriori dettagli sul conto corrente si rinvia alla sezione Servizi accessori del presente Foglio Informativo.

Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito al Soggetto Finanziatore delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile.

Al riguardo si sottolinea che l’indennizzo dovuto alla Banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento prevede una modalità di calcolo diversa tra e due tipologie id tasso di interesse scelte (tasso variabile e tasso fisso) come indicato nelle condizioni economiche.

Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata.

Garanzie: Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fideiussioni) e/o da cessioni di crediti.

Modalità di rimborso: in quota crescenti di capitale con periodicità semestrale.

Rischi del Finanziamento in euro a tasso indicizzato

Tra i principali rischi a carico del Soggetto Beneficiario, vi è l’incremento del valore del tasso di interesse, legato al l’andamento del mercato.

Condizioni Economiche

Dettaglio condizioni economiche

(3)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

Tassi

Tasso di interesse nominale

annuo (TAN) Sul finanziamento bancario:

tasso Euribor a sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo target2 antecedente la stipula, relativamente al primo periodo d’interessi, e, quindi, antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi, aumentato di uno spread massimo di 9,75 punti per le operazioni non assistite da garanzia ipotecaria e di 6,00 punti per quelle assistite da garanzia ipotecaria e, previo arrotondamento al terzo decimale, arrotondato allo 0,05 superiore (il valore del tasso Euribor a sei mesi, rilevato il 30 dicembre 30 marzo 2021, è pari allo - 0,573%); ovvero

• relativamente al primo periodo d’interessi, tasso Euribor a sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo target2 antecedente la stipula, aumentato di uno spread massimo di 9,75 punti per le operazioni non assistite da garanzia ipotecaria e di 6,00 punti per quelle assistite da garanzia ipotecaria e, previo arrotondamento al terzo decimale, arrotondato allo 0,05 superiore;

• in ogni semestre successivo, media aritmetica, aumentata di uno spread massimo di 9,75 punti per le operazioni non assistite da garanzia ipotecaria e di 6,00 punti per quelle assistite da garanzia ipotecaria, e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri dell’Euribor a sei mesi, rilevato con valuta nei giorni del mese precedente il semestre di applicazione, e arrotondato matematicamente al terzo decimale (il valore di tale indice di riferimento calcolato con riferimento al mese di marzo 2021, è pari allo – 0,516%).

Qualora la somma algebrica tra il valore dell’indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire l’importo capitale erogato.

Il tasso di interesse può peraltro essere determinato anche con riferimento ai parametri (fermi restando gli spread massimi) utilizzati dall’eventuale diverso soggetto al quale sono affidate le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del finanziamento pubblico e degli eventuali finanziamenti ordinari, ai fini del calcolo degli interessi applicati per operazioni analoghe a quella qui pubblicizzata.

In luogo del tasso variabile può, su richiesta del Soggetto Beneficiario, applicarsi un tasso fisso la cui misura e durata verrà previamente concordata.

Sul finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti SpA (finanziamento agevolato):

è quello stabilito con apposito Decreto del Ministero (attualmente 0,50% nominale annuo).

Metodo di calcolo

degli interessi Secondo il metodo 365/360 Tasso di mora Sul finanziamento bancario:

tasso contrattuale maggiorato di 200 basis points.

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico del Soggetto Beneficiario e a favore del Soggetto Finanziatore dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso.

Sul finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti SpA (finanziamento agevolato):

relativamente al finanziamento agevolato decorreranno immediatamente a favore di CDP interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato del 50%. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina Euribor01, maggiorato del 50%.

Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal beneficio del termine o di procedure concorsuali a carico del Soggetto Beneficiario (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo complessivamente dovuto, a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi.

Metodo di calcolo degli

interessi di mora

Secondo il metodo 365/365

Spese

Diritti forfettari di Istruttoria 2% sull’importo del finanziamento (per tale intendendosi il finanziamento agevolato, il finanziamento bancario ordinario e l’eventuale finanziamento integrativo) richiesto, con un minimo di € 3.000,00.

Spese accessorie nella misura massima del 2% del finanziamento.

Spese per la stipula di

qualsiasi atto (diverso dal in Italia: euro 500,00;

all’estero: euro 1.500,00

(4)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

contratto di finanziamento)

Spese notarili a carico del Soggetto Beneficiario Spese per accertamenti

tecnici euro 1.500,00

Spese per consulenza ed

assistenza legale a carico del Soggetto Beneficiario Spese per “relazione

notarile preliminare” a carico del Soggetto Beneficiario

Oneri fiscali imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate a fronte del finanziamento bancario, da trattenersi al momento della relativa erogazione, nel caso si eserciti l’opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973 (come modificati dal comma 4 dell’art.

12 del D.L. n. 145/2013) ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti.

Diritti di revisione 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Spese per avvisi periodici di

scadenza rate e di variazione tassi

• Cartacea: euro 0,70 per invio (con eccezione dei casi d'invio esenti da spese ai sensi della legge n.

40/2007 art. 8bis).

• On line: euro 0,00

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Spese in caso di estinzione

anticipata anche parziale Sul finanziamento bancario:

1% del capitale rimborsato anticipatamente. Analoga spesa sarà dovuta in caso di rimborso dopo l’eventuale conversione del tasso di interesse da variabile a fisso

Sul finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti SpA (finanziamento agevolato):

il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del finanziamento bancario senza altresì procedere all’estinzione anticipata totale del finanziamento agevolato.

Il Soggetto Beneficiario potrà rimborsare anticipatamente, in parte, il finanziamento alle seguenti condizioni:

• nel caso in cui l’estinzione anticipata sia effettuata prima dell’avvenuto ammortamento del 50%

della quota capitale relativa al finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere parzialmente il solo finanziamento agevolato limitatamente alla quota in linea capitale eccedente il 50% del finanziamento agevolato concesso.

• Nel caso in cui l’estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato sia effettuata prima che siano trascorsi 7 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, il soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all’importo in linea capitale del finanziamento agevolato oggetto di estinzione:

- un compenso pari al 4,5% dell’importo in linea capital rimborsato anticipatamente;

- un importo pari allo 0,50% dell’importo in linea capitale del finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale

- un indennizzo per un importo pari, in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell’importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e, in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

• Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 7 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all’importo in linea capitale del finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:

- in caso di estinzione anticipate totale, al prodotto tra lo 0,30% dell’importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e

- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso

(5)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

e la data di scadenza finale.

Spese in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali

Sul finanziamento bancario:

1% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi. In caso di risoluzione nel periodo di applicazione del primo tasso, allorché questo ecceda l’anno, sarà dovuto un ulteriore ammontare calcolato con i medesimi criteri dell’ulteriore importo previsto in caso di rimborso anticipato.

Sul finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti SpA (finanziamento agevolato):

In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto, il Soggetto Beneficiario in relazione al finanziamento agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al finanziamento bancario, ha l’obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo:

a) un indennizzo pari alla somma di:

- un importo pari allo 0,50% dell’importo in linea capitale del finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del contratto (o di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine)

- un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell’importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data di risoluzione del contratto o di comunicazione della decadenza dal termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data id risoluzione del contratto (o di comunicazione della decadenza dal termine) e la data di scadenza finale.

b) gli eventuali interessi di mora.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del contratto sia stata determinate dalla revoca delle agevolazioni, oltre agli importi indicati al precedente comma, il Soggetto Beneficiario avrà anche l’obbligo di restituire:

- il differenziale interessi;

- l’interesse pari al T.U.R. ovvero al corrispondente indice di riferimento sostitutivo vigente alla data dell’erogazione maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato sull’importo del differenziale interessi, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del D. Lgs.vo 31 maro 1998, n. 123, fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per ogni singolo progetto oggetto di revoca.

Spese connesse all’eventuale consolidamento del finanziamento al minor Importo erogato

euro 750,00

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento erogato ad un Soggetto Beneficiario di durata 10 anni (con e senza garanzia ipotecaria), senza preammortamento e di importo di complessivi euro 1.000.000,00 così strutturato:

- finanziamento agevolato: Euro 900.000,00 - finanziamento bancario: Euro 100.000,00.

Sono state considerate le spese di istruttoria (comprensive di eventuali costi di perizia) e l’imposta sostitutiva (i), nonché le spese per l’invio di comunicazioni periodiche.

In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, è stato considerato anche il premio della polizza (ii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi.

Tale tipologia di polizza non è distribuita dal Soggetto Finanziatore.

(6)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

Ai fini di un’impresa qualificabile come microimpresa sono state considerate:

(i)

L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%), sul finanziamento assistito da garanzia ipotecaria.

(ii)

Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 9.000,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dal Soggetto Finanziatore.

Rata semestrale (quota Soggetto Finanziatore)

(10%)

Rata semestrale (quota Cassa Depositi e Prestiti)

(90%)

TAEG complessivo Tasso variabile (*)

Ammortamento francese TAN TAEG TAN TAEG

Con garanzia ipotecaria 5,427% 6,2077% 0,50% 1,0726% 1,5861%

Senza garanzia ipotecaria 9,117% 9,8806% 0,50% 0,8924% 1,7912%

Ai fini di un’impresa non qualificabile come microimpresa:

(i)

L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%), sul finanziamento assistito da garanzia ipotecaria.

(ii)

Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 9.000,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dal Soggetto Finanziatore.

(iii)

Costo relativo al canone del c/c pari ad Euro 10,00 (mensili) e all’ imposta bollo pari ad Euro 8,33 (mensili)

Rata semestrale (quota Soggetto Finanziatore)

(10%)

Rata semestrale (quota Cassa Depositi e Prestiti)

(90%)

TAEG complessivo Tasso variabile (*)

Ammortamento francese

TAN TAEG TAN TAEG

Con garanzia ipotecaria 5,427% 6,2731% 0,50% 1,0726% 1,5927%

Senza garanzia ipotecaria 9,117% 9,9360% 0,50% 0,8924% 1,7968%

(*) Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 6 mesi rilevato il 30 dicembre 2021.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio.

Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria

di operazione di “Altri finanziamenti” o “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” può essere consultato in

(7)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311 filiale o sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione “Informazione sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla “Trasparenza”.

Servizi Accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata

A) Certificazioni.

B) Elaborazione di conteggi

C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione del finanziamento Conto corrente per l’erogazione del finanziamento

Qualora il Cliente non sia già titolare di un conto corrente presso la Banca erogante o presso il sistema bancario, la Banca propone un contratto di conto corrente tra quelli disponibili a catalogo.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Che cos’è il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Conto BusinessInsieme

Conto BusinessInsieme è il conto corrente pensato per tutti i clienti che svolgono un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (con fatturato inferiore a 2,5 milioni di euro) che permette di comporre liberamente la propria offerta, scegliendo l’insieme di prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. La formula del conto, infatti, prevede un unico costo mensile complessivo, che include i canoni di determinati servizi che il cliente sceglie di collegare al conto.

Per ogni prodotto o servizio sottoscritto, il costo mensile complessivo aumenta di un ammontare pari al costo mensile di tale servizio. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale relativo ad uno o più prodotti o servizi

precedentemente collegati, il costo mensile complessivo si riduce di un ammontare pari al costo di tali servizi.

Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto BusinessInsieme, sulla base dell’offerta commerciale proposta dalla Banca, connessi al solo utilizzo del finanziamento ed inclusi nel relativo calcolo degli indicatori di costo del credito (TAEG/Costo Complessivo del Credito).

Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata

Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00.

Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento.

Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione del finanziamento (laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere): euro 500,00 per ogni tipo di garanzia, oltre alle spese

connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili, a fronte di espressa richiesta del Soggetto Beneficiario di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile.

Voci di costo

Spese per l'apertura del conto Non previste spese

Canone mensile base Insieme 10 € 10,00 (canone annuo € 120,00)

Canone mensile base Insieme 25 € 25,00 (canone annuo € 300,00)

Canone mensile base Insieme Illimitato € 30,00 (canone annuo € 360,00)

(8)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme 10 30

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme 25 75

Numero di operazioni trimestrali il cui costo di registrazione è incluso nel

canone mensile base Insieme Illimitato Illimitato

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Incluse nel canone mensile base Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 1,60 oltre i limiti trimestrali previsti

Invio estratto conto on line (canone mensile) € 0,00 (1)

Invio estratto conto cartaceo (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)

Costo invio comunicazione di legge on line (canone mensile) € 0,00 (1)

Costo invio comunicazione di legge cartacea (canone mensile) € 0,70 con periodicità mensile (€ 8,40 canone annuo)

Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo di € 8,33 mensili (€ 2,85 nel caso di Persona Fisica /Ditta Individuale).

(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Estinzione anticipata, portabilità recesso e reclami.

Estinzione anticipata

Il Soggetto Beneficiario ha diritto, alle condizioni concordate con il Soggetto Finanziatore, di rimborsare in anticipo il finanziamento, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con il Soggetto Finanziatore.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il Soggetto Beneficiario non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Recesso

Il Soggetto Finanziatore può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c, risolvere il contratto ex art. 1456 nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi rilevanti sotto indicati:

a) il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del contratto protrattosi per centottanta giorni dalla rispettiva scadenza;

b) il Soggetto Beneficiario non abbia dato e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni previste o derivanti dal contratto e l’eventuale periodo di rimedio concesso dal Soggetto Finanziatore; sia decorso senza che il Soggetto Beneficiario abbia posto integrale rimedio a tale inadempimento;

c) veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie;

d) revoca delle agevolazioni;

e) esito negativo della valutazione;

f) insolvenza del Soggetto Beneficiario;

g) venir meno della garanzia per qualsiasi causa o la garanzia non possa essere fatta valere o si verifichino eventi da cui possano derivare tali effetti;

h) modifiche alla normativa applicabile;

i) contestazioni e azioni;

j) modificazioni patrimoniali;

k) operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti;

l) mancato pagamento dei tributi;

m) cross, default.

Il verificarsi dell’Evento rilevante di cui alla lettera d) “revoca delle agevolazioni” darà necessariamente luogo alla risoluzione

del contratto.

(9)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO,

per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com,

per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com,

tramite fax al numero 011/0937350,

allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,

online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito

www.intesasanpaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito

www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda

Accertamenti tecnici accertamenti peritali svolti per l’iniziale stima degli immobili cauzionali e per eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori.

Ammortamento piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate.

Liberazione di beni e/o diritti

dalle garanzie date attività svolta dal Soggetto Finanziatore (contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie reali che assistono l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa.

Certificazioni comunicazioni al Soggetto Beneficiario o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con il Soggetto Finanziatore.

Cessione di crediti contratto in forza del quale il Soggetto Beneficiario trasferisce al Soggetto Finanziatore un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Soggetto Beneficiario stesso in dipendenza del contratto di finanziamento.

Comunicazioni periodiche comunicazioni analitiche effettuate dal Soggetto Finanziatore alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Soggetto Beneficiario ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate.

Contestazioni e azioni contestazioni di qualsiasi tipo nei confronti del Soggetto Beneficiario e/o del Garante ovvero azioni promosse nei confronti del Soggetto Beneficiario e/o Garante.

Cross, default il Soggetto Beneficiario e/o il Garante siano inadempienti ad obblighi derivanti da altri contratti di finanziamento e/o debiti finanziari di qualunque genere nei confronti di ciascuna delle altre Parti e/o con terzi.

Data di scadenza finale indica la data entro la quale deve essere interamente rimborsato il finanziamento.

Decadenza del termine diritto del Soggetto Finanziatore di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Soggetto Beneficiario sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse.

Decreto indica il Decreto del Ministero con il quale sono stati individuati i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Agevolativa, nonché le relative condizioni economiche e le

(10)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

modalità di concessione.

Differenziale interessi indica l’agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in termini di differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di sottoscrizione e quelli da corrispondere a tasso agevolato.

Euribor “Euribor” è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell’amministratore dell’indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell’Euribor).

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell’Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l’Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell’8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Benchmark”). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l’ultimo valore conosciuto dell’Euribor.

Esito negativo della

valutazione il Soggetto Finanziatore abbia comunicato che una nuova valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dal Soggetto Finanziatore, ha avuto esito negativo.

Fideiussione contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente garantisce l’adempimento dell’obbligazione del Soggetto Beneficiario.

Giorno lavorativo target2 Indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione trans-European Automated Real Time Gross Transfer (Target2) o il sistema che dovesse sostituirlo, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

Imposta sostitutiva imposta dovuta dal Soggetto Finanziatore in luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative.

Indice di riferimento del tasso

indicatore di mercato, utilizzato per determinare un tasso.

Insolvenza del soggetto

beneficiario il Soggetto Beneficiario e/o Garante, venga assoggettato ad una delle procedure previste e disciplinate dal R.D. 16.03.1942, n. 267 (ivi inclusi, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione), all’amministrazione straordinaria, all’amministrazione straordinaria speciale di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista dai sensi della normativa pro tempore vigente ovvero tutti o una parte sostanziale dei beni del Soggetto Beneficiario e/o Garante siano divenuti oggetto di pignoramento o di procedimenti aventi un simile effetto, ovvero il Soggetto Beneficiario e/o Garante abbia intrapreso azioni al fine di rinegoziare le proprie obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o differirne l’adempimento delle obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o l’escussione di garanzie prestate al fine di garantirne l’adempimento o l’applicazione di sospensioni di pagamenti.

Ipoteca diritto reale di garanzia costituito dal Soggetto Beneficiario o da un terzo su un bene immobile, per assicurare al Soggetto Finanziatore il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato.

Irs media dei prezzi relativi a scambi tra operatori istituzionali aventi per oggetto flussi di interessi calcolati rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile.

Istruttoria analisi svolta dal Soggetto Finanziatore a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto.

Mancato pagamento dei tributi

il Soggetto Beneficiario e/o il Garante non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque tassa da essi dovuta.

Modificazioni patrimoniali il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del finanziamento diminuisca in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall’eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzioni di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti de codice civile ed equiparata la stipulazione id uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata da identificazione di beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 2447 decies del codice civile.

Modifiche alla normativa applicabile

la normativa applicabile dalla quale deriva l’ammissione del Soggetto Beneficiario all’agevolazione prevista dalla Legge Agevolativa venga modificata.

Ministero indica il Ministero che, ai sensi della Legge Agevolativa, gestisce l’intervento agevolativo previsto dalla Legge Agevolativa stessa.

Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti

il Soggetto Beneficiario e/o Garante realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio assetto aziendale o della propria compagine sociale che comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del finanziamento della sua capacità di rimborsare il finanziamento.

Pegno diritto reale di garanzia costituito dal Soggetto Beneficiario o da un terzo su un bene mobile, per assicurare al Soggetto Finanziatore il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere

(11)

F

OGLIO INFORMATIVO N

. 704/012

FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO NELL

AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ISTITUITO CON LEGGE

30

DICEMBRE

2004,

N

. 311

soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi.

Privilegio diritto reale di garanzia costituito dal Soggetto Beneficiario o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa finanziata, per assicurare al Soggetto Finanziatore il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato.

Procedure concorsuali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Revisione analisi svolta dal Soggetto Finanziatore a seguito della proposta del Soggetto Beneficiario di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e/o diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all’estinzione del finanziamento ai fini di valutarne l’accettabilità.

Revoca delle agevolazioni le agevolazioni riconosciute al Soggetto Beneficiario vengano, per qualsiasi ragione, revocate dal Ministero.

Rimborso anticipato restituzione anticipata del finanziamento, rispetto ai termini concordati con il Soggetto Finanziatore.

Rinnovazione dell’iscrizione

ipotecaria formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data.

Risoluzione del contratto/recesso dal contratto

diritto del Soggetto Finanziatore, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Soggetto Beneficiario, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito.

Soggetto agente indica il soggetto che, ai sensi della legge agevolativa, è incaricato di stipulare, erogare e gestire il finanziamento.

Soggetto finanziatore indica la Banca che svolge la valutazione e concede il finanziamento bancario.

Spese accessorie laddove la Banca fosse tenuta a ripetere delle nuove valutazioni a seguito di richieste pervenute dal Cliente che potrebbero impattare sulla valutazione di merito creditizio dello stesso.

Spread incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.

Sviluppo Precompetitivo la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

Tassi effettivi globali medi media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera.

Tasso annuo effettivo

globale (TAEG) costo totale del credito a carico del Soggetto Beneficiario espresso in percentuale annua del credito concesso.

Tasso di interesse nominale

annuo (TAN) rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute.

Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie

anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario e/o del Garante di cui al contratto risulti non veritiera o incompleta in tutto o in parte ovvero la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Soggetto Beneficiario e/o Garante ove previsto, risulti diversa da quella esposta dal Soggetto Beneficiario e/o Garante, al momento dell’ammissione all’agevolazione e/o della concessione del finanziamento e tale da pregiudicare l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Riferimenti

Documenti correlati

Se il contratto di apertura di credito in conto corrente ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve

Mutuo Domus può inoltre essere concesso per l’acquisto di immobili da costruttori finanziati dalla Banca con un mutuo Aedifica (prodotto dedicato al finanziamento dei

In caso di finanziamenti per finalità miste (investimenti + consolidamento di passività), l’importo concesso sarà determinato pro-quota rispetto alle differenti finalità.

e anche dalla Garanzia Sussidiaria Sgfa (ex F.I.G.), sulla base di quanto previsto dal relativo regolamento. Qualora sia richiesta garanzia ipotecaria Il Cliente è tenuto

Mutuo Domus può inoltre essere concesso per l’acquisto di immobili da costruttori finanziati dalla Banca con un mutuo Aedifica (prodotto dedicato al finanziamento dei

p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale

Oneri di prelocazione nelle operazioni di leasing strumentale quando il bene non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo della prelocazione è pari