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Comune di Gemona del Friuli

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Academic year: 2022

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Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE __________

COPIA

ANNO 2020 N. 111 del Reg. Delibere

OGGETTO: COVID 19 - INDIRIZZI DIRETTI A GARANTIRE ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI COMUNALI SINO AL 31.12.2020

L'anno 2020 , il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 09:20 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Revelant Roberto Sindaco Presente

Cargnelutti Loris Vice Sindaco Presente

Feragotto Monica Assessore Presente

Goi Davis Assessore Esterno Presente

Gubiani Mara Assessore Esterno Assente

Venturini Giovanni Assessore Esterno Assente

Virilli Flavia Assessore Esterno Assente

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

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OGGETTO: COVID 19 - INDIRIZZI DIRETTI A GARANTIRE ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI COMUNALI SINO AL 31.12.2020

LA GIUNTA COMUNALE CONSIDERATO CHE

• La Casa di Soggiorno per Anziani con sede in via Croce del Papa 31 a Gemona del Friuli, risulta essere in possesso di un’autorizzazione al funzionamento rilasciata da Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia/

Regione FVG in data 22 APRILE 2014 (Decreto n.47/ASIS) per una struttura residenziale di tipologia di natura giuridica pubblica comunale, classificata ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del DPGR 083/1990 come Struttura Protetta autorizzata per n° 68 posti letto complessivi;

• I servizi necessari vengono in parte assicurata dal Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da CODESS FVG Cooperativa Sociale a r. l. onlus (capogruppo) con sede legale ad Udine e da CAMST Cooperativa sociale a r. l.

(mandante) con sede legale a Villanova di Castenaso;

• A seguito, da ultimo, della determinazione assunta dal TPO Responsabile del settore n. 144 del 2020, il servizio in oggetto avrà termine in data 30.06.2020;

• Nell’ambito del processo di riclassificazione delle residenze per anziani di cui al titolo X del D.P.Reg. 144/2015, è stata formulata apposita istanza (prot. 8391/2017) utile al riconoscimento dello status di “RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI 2° LIVELLO” per le seguenti tipologie di Nuclei:

• A n. 34 posti letto N3

• B n. 18 posti letto N3

• C n. 16 posti letto N3

- Con il DUP 2020 /22 è stato approvato il programma delle forniture dei beni e servizi, considerando anche l’appalto pluriennale esterno di parte dei servizi necessari al funzionamento della Residenza per anziani dando atto però delle criticità derivanti dalle incertezze in cui si trova il settore;

EVIDENZIATO CHE la situazione che si è venuta a determinare alla luce dell’avviato processo di riclassificazione, già compiutamente descritta con gli atti richiamati dalla deliberazione giuntale n. 211 del 2019 e 76 del 2020, atti che si intendono qui interamente riportati sia per i fatti che per i motivi di diritto, non ha trovato ad oggi definizione ma, al contrario, è stata ulteriormente aggravata dall’emergenza epidemiologica dettata dalla pandemia di COVID-19 infatti:

- l’autorizzazione in deroga temporanea citata in oggetto è stata rilasciata prescrivendo di effettuare gli adeguamenti indicati nel piano degli interventi entro la tempistica ivi indicata e con la validità, come risultante dalle proroghe concesse, fino al 3 maggio 2021 (da ultimo con prot. 4909/2020, è pervenuta al protocollo comunale la nota prot.21819 del 21.02.2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione);

- per il raggiungimento dell’obiettivo dell’autorizzazione all’esercizio a pieno titolo, si rende necessaria l’esecuzione di modifiche strutturali del piano di adeguamento, (è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica con delibera della Giunta Comunale n.65/2019);

- la Regione Friuli Venezia Giuli ha ammesso in graduatoria, con decreto n.

1030/SPS del 10.06.2020, il Comune di Gemona del Friuli quale possibile assegnatario del contributo di cui al Bando Elsa 2019; con propria nota prot. 11384 del 07/07/2020, l’Amministrazione Comunale ha accettato il succitato contributo e si rimane, ad oggi, in attesa del decreto di assegnazione dei fondi è stata pertanto

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richiesta una proroga triennale dell’autorizzazione, anche al fine di poter pianificare un’eventuale diverso progetto di gestione;

- sino ad ora si è provveduto unicamente ad allineare la dotazione strumentale della casa di riposo ai requisiti richiesti dalla riqualificazione;

- per il raggiungimento dell’obiettivo diretto all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio a pieno titolo, manca quindi l’esecuzione delle modifiche strutturali necessarie;

- i lavori interesseranno tutta la struttura e pertanto si porrà il problema di come conciliare la loro esecuzione con la presenza degli ospiti e del rispetto della normativa di prevenzione dell’epidemia da COVID 19;

- parte dei servizi offerti dalla Casa di riposo sono esternalizzati (scadenza 30 settembre) e si rende necessario procedere all’appalto degli stessi;

- l’attuale situazione di incertezza in relazione alla eventuale proroga ed alla durata del titolo autorizzatorio, seppur provvisorio, inibisce una progettazione del servizio di medio respiro tant’è che attualmente si sta procedendo con affidi trimestrali anche e soprattutto a causa della situazione emergenziale in atto, in costante evoluzione;

- la recente legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006) ha inoltre apportato modifiche importanti al sistema,

- l’art. 5 della LR 1 aprile 2020 n. 5 e fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, può essere richiesta una deroga con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144;

- questo Ente è stato autorizzato alla deroga;

- sono state preannunciate modifiche al regolamento regionale entro la fine dell’anno;

ATTESO CHE:

- con l’approvazione del Piano della Prestazione 2020 era stata prevista la costituzione di un tavolo di lavoro tra Case di Riposo comunali al fine di valutare eventuali procedure comuni, condividere esperienze e buone prassi e che il suddetto lavoro è stato interrotto dall’emergenza da COVID 19;

- per favorire un percorso di crescita per la Casa di Riposo Comunale al fine di rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze, sempre più complesse, delle persone anziane e non autosufficienti questo Comune ha recentemente aderito a Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia con deliberazione giuntale n. 66 del 2020;

VISTO l’art. 8 della Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 23 con il quale si dispone:

“13.Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le Aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2020 le convenzioni già in essere nell'anno 2019 con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.

14.Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo

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reale, degli operatori presenti nella struttura.”

EVIDENZIATO che il nuovo schema di convenzione è stato adottato

con decreto 801 del 19.08.2020 del Direttore generale dell’ASUF FC. ed è stato dichiarato di “prioritaria rilevanza l’obiettivo inteso ad uniformare nell’ambito della neocostituita Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale il regime convenzionale con gli enti gestori in questione, avuto riguardo che gli attuali accordi stipulati dalle cessate ASUIUD, AAS n.2 e AAS n.3 debbono essere armonizzati ed allineati nel contesto della Azienda in cui sono transitati i rapporti sorti in capo alle suddette cessate amministrazioni in essere alla data del 31.12.2019, confluiti dal 01.01.2020 in ASUFC”.;

CONSIDERATO CHE:

• Ai sensi della LR 1 aprile 2020 n. 5 art. 7 “Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza.

2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, le residenze per anziani sono esonerate dall'obbligo di rivalutare, tramite il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, i bisogni degli utenti accolti, con cadenza almeno semestrale, secondo quanto previsto dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 92.”;

CONSIDERATO CHE:

- Non sono minimamente immaginabili gli sviluppi della situazione emergenziale in atto né la sua evoluzione;

• le rette in vigore dal 1° gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale (articolo 31 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani) della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19) e pertanto con deliberazione giuntale n. 204 del 2019 sono già state determinate le rette per l’anno 2020;

• il rispetto della summenzionata norma regionale costituisce però condizione per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificata ed integrata dalla Giunta Regionale con delibera n. 429 del 2 marzo 2018, ovvero delle prestazioni sanitarie dirette o indirette facenti carico al servizio sanitario regionale nonché della contribuzione finalizzata all’abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza maturate dalle persone ospiti della Casa di Soggiorno, classificate "non autosufficienti" dalla locale Azienda sanitaria;

- - L’emergenza sanitaria e le misure adottate per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia hanno di fatto comportato una riduzione potranno comportare un’ulteriore

- la necessità di prevedere all’interno della residenza apposite aree destinate all’isolamento degli ospiti (spazi per “quarantene” e spazi per isolamento casi sospetti) comporta pesanti ricadute sia in termini di sostenibilità economica dei servizi, che in termini di capacità di risposta dei servizi stessi ai bisogni degli anziani non autosufficienza e delle loro famiglie;

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- È evidente che le imprescindibili cautele da adottare a tutela della salute di coloro che accedono ai suddetti servizi, così come i bisogni e le esigenze emersi a seguito dell’emergenza COVID-19 richiedono ai servizi stessi pronti e continui cambiamenti per adattarsi al nuovo contesto che si viene a creare;

- Andranno ripensati i modelli organizzativi e semiresidenziali per anziani

- A tutti i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione devono far fronte od il Comune o l’appaltatore del servizio, a meno che in futuro non vengano previsti contributi per compensare le maggiori spese;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006);

DATO ATTO che, per quanto precisato, l’eventuale espletamento della procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente resta al momento pesantemente e negativamente condizionata, come da relazione del 24.09.2020 del Segretario Generale, cui si rimanda;

ATTESO che la situazione emergenziale in questo momento è in evoluzione con tendenza all’aumento e se si dovessero segnalare casi sospetti o positivi al COVID 19 si renderebbero necessari interventi immediati e dirompenti rispetto all’ordinaria attività per cui si rappresenta la necessità di un’attenta sorveglianza diretta sia alla prevenzione che all’isolamento e cura degli ospiti;

EVIDENZIATO che la possibilità di visite da parte dei familiari o conoscenti degli ospiti sarà nel prossimo futuro comunque molto limitata e questo può portare ad un minor coinvolgimento dell’anziano nella socialità e potrebbe incidere negativamente sulla sua serenità;

CONSIDERATO che già nel precedente trimestre si era resa necessaria la presenza di un operatore adeguatamente formato, in orario mattutino e pomeridiano, al fine di riscontrare alle richieste dei familiari degli ospiti sino a quanto l’accesso alla struttura era stato limitato ed era stato richiesto che ai parenti fossero comunque essere garantite le informazioni clinico-assistenziali e favorite le modalità di comunicazione fra gli stessi e gli ospiti con l’ausilio di dispositivi e applicazioni mobili e ritenuto che tale presidi assistenziali andranno riconfermati anche nel prossimo trimestre;

VALUTATA quindi, quale migliore soluzione da percorrere, quella diretta a mantenere, per quanto possibile, inalterati i rapporti sociali e di solidarietà che si sono venuti a creare all’interno della Residenza per anziani comunale e quindi di assicurare, per quanto compatibile con l’attuale situazione emergenziale anche alla luce delle limitazioni imposte alle visite degli ospiti, i servizi così come sino ad ora conosciuti dagli anziani, procedendo pertanto con un rinnovo del contratto d’appalto in essere con il Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da CODESS FVG e da CAMST, al fine di non creare smarrimento agli ospiti non autosufficienti ed in considerazione del regime, in effetti transitorio, che si è instaurato;

RITENUTO di precisare che i rapporti contrattuali dovranno comunque essere necessariamente adeguati alle esigenze dell’emergenza in corso;

CONSIDERATO che al momento i procedimenti di accoglienza dei nuovi ospiti, sospesi nel mese di marzo, possono essere ripresi ma potrebbero essere sospesi in caso di positività;

e che comunque subiscono notevoli rallentamenti a causa delle procedure di quarantena che comunque implicano una prestazione maggiore;

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ATTESO che si rende conseguentemente necessario adattare le prestazioni già oggetto di precedente capitolato alla necessità cui si deve far fronte in questo periodo emergenziale e ritenuto di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle già note condizioni contrattuali, con le precisazioni riportate nello specifico progetto in allegato, perlomeno fino al 31 dicembre 2020,

COSIDERATO che l’eventualità di una proroga era già stata evidenziata con la propria precedente deliberazione n. 76 del 2020;

RIMARCATO CHE quanto sin qui esposto descrive la situazione eccezionale in continua ed inaspettata evoluzione e che inibisce una qualsiasi progettazione, così come richiesto dal d. legs. 50 del 2016, con particolare riferimento all’art. 23, presupposto per procedere all’appalto del servizio di gestione della casa di riposo comunale;

Considerato che sussistono tutti i presupposti di urgenza ed emergenza per l’adozione del presente provvedimento in particolare per quanto concerne l’urgenza, l’assenza di concorrenza per i motivi tecnici descritti e del fatto che in questo momento non sussistono i presupposti per poter ipotizzare una durata dell’appalto con margini temporali più ampi proprio alla luce delle mutevolezze del quadro, come già delineato;

CONSIDERATO che anche l’art. 63 del d. legs. 50 del 2016 consente l’utilizzo della procedura negoziata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile ….i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;

DATO atto che l’attuale situazione emergenziale non consente tra l’altro l’assunzione di altre soluzioni ragionevoli che consentano una sufficiente tutela degli ospiti della casa per anziani e dei dipendenti;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei settori coinvolti nell’adozione dell’atto;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI DARE atto dell’opportunità, per le considerazioni su esposte ed al fine di assicurare continuità nel servizio assistenziale ad un’utenza particolarmente fragile, in applicazione di quanto previsto dall’art. 63 d. legs. 50 del 2016, di procedere al rinnovo, sino al 31 dicembre 2020, del contratto d’appalto in essere con il Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da CODESS FVG Cooperativa Sociale a r. l. onlus (capogruppo) con sede legale ad Udine e da CAMST Cooperativa sociale a r. l. (mandante) con sede legale a Villanova di Castenaso (repertorio n. 5503 del 21 luglio 2008 - CIG 0106411521), per la gestione parziale della Casa di Soggiorno per Anziani del Comune condizioni contrattuali in vigore alla data odierna;

DI DARE atto che le condizioni contrattuali saranno riviste al fine di assicurare la corretta applicazione dei nuovi protocolli operativi indicati in premessa, la cui adozione si è resa necessaria al fine della gestione del periodo emergenziale;

DI DARE ATTO che sino al raggiungimento della massima capienza degli ospiti e dell’apertura della casa alle visite dei familiari con modalità ed orari non emergenziali dovrà essere assicurata l’assistenza media già indicata nei precedenti capitolati pari ad un

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monte orario minimo garantito per 66.4 ospiti e conseguentemente si provvederà al riconoscimento di una prestazione pari a 62.5 ospiti (vuoto per pieno) senza che l’eventuale minor numero di anziani venga ad incidere sulla fatturazione complessiva;

DI DARE ATTO che sul costo dell’appalto graveranno anche i costi relativi ai DPI ed all’attuazione delle misure che in precedenza non erano state previsti;

DI RISERVARSI inoltre ogni futura determinazione in ordine alle attività programmatorie e di gestione per la Struttura anche in relazione alla realizzazione delle opere strutturali necessarie, costituisce presupposto imprescindibile per la elaborazione di un eventuale piano economico finanziario di gestione della struttura, oltre al rilascio di una autorizzazione al funzionamento con una durata congrua.

Ed inoltre con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MANUELA PROSPERINI in data 24 settembre 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MANUELA PROSPERINI in data 24 settembre 2020.

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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Revelant Roberto F.to Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/09/2020 al 09/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.

Comune di Gemona del Friuli, lì 24/09/2020

Il Responsabile

F.to VIVIANA FILAFERRO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 24/09/2020

Il Responsabile del Procedimento F.to VIVIANA FILAFERRO

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