D ipartim ento deH ’A m m inistrazione Penitenziaria DirezioneGeneraledel Personale edelleRisorse
UfficioII-Corpodipoliziapenitenziaria
AllaDirezioniGenerali SEDE A irU fficio del CapodelDipartim ento Ufficio I- SegreteriaGenerale SEDE Ai Provveditoratiregionali deirAm ministrazione penitenziaria LORO SEDI Alle Direzioniistitutipenitenziariperadulti Periltramite deicom petenti Provveditorati A ir Ufficio I Servizio Inform aticoPenitenziario Sezione
gusweb
SEDE A ll’UfficioIV -relazioni sindacali SEDE alteamnazionale GUS W EBgusweb. dap@giustizia. ìt
OGGETTO: diritto alla assenzaperassistenzaa disabile
ex
art. 33, com m a3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle giornate già program mate per la fruizione del congedo ordinario o del riposo settim anale.Con riferim ento alla m ateria indicata in oggetto si ribadisce il principio di diritto secondo cui, anche nei giorni già prograrm nati per la fruizione del congedo ordinario ovvero del riposo settim anale, il dipendente ha diritto a chiedere la fruizione di essi a diverso titolo e, in particolare,
ex
art. 33, com m a 3, legge n. 104/1992, ove dim ostri il sopraggiungere, nei m edesimi giorni, delle prevalenti esigenze di assistenza del soggetto portatore di handicap in situazione di gravitàaffidatoalle suecure.Sezione 1A - SettoreTrattam ento Giuridico
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Dipartimento deirAmministrazione Penitenziaria
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In tale ultim o caso, il dipendente ha diritto a fruire successivam ente dei giorni di congedo ordinario ovvero di riposi recupero non goduti a tale titolo, fermo restando il potere organizzativo dell’am m inistrazionenellaprogramm azione diessi.
Tanto si ritiene opportuno precisare, non solo sulla scorta della recente pronuncia del Tar Puglia, n. 1133/2020, e delle perspicue argom entazioni in essa svolte, m a, più in generale, alla luce dellaprofondadifferenza di
rationes legis
che connotai duebenefici inparola (dirittoalle ferie e assenza per assistenza a disabile): m entre, infatti, il congedo ordinario è volto a consentire al lavoratore l’inderogabilereintegrazione delleenergie psico-fisichespese nelprestarelapropriaopera a favoredel datoredi lavoro,il beneficio di cui all’art. 33,com ma 3, legge n. 104/92, m iraa favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap in am biente fam iliare.Iato semu
inteso, “il cui ruolo resta fondam entale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap”, com e autorevolmente ribadito, anche di recente, dal Giudice della legge nel noto arresto del 23 settem bre 2016, n. 213.Silegge,infatti, in talepronunciam ento chela“leggen. 104 del 1992 hacom eobiettivo quello di garantire strumenti finalizzati asostenere il disabilee il suo nucleo familiare, trattandosi di unostrum entodipolitica socio-assistenziale [..]basato sul riconoscim entodellacuraalle personecon handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale”. E l’autorevolissimo Collegio osserva com e proprio 1 istituto del perm esso m ensile si ponga “in stretta e direttacorrelazione con le finalitàperseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica dellapersona portatrice di handicap: diritto alla salute psico-fisica, com prensivo della assistenza e della socializzazionechedeveesseregarantito al soggettogravementedisabile”,siacom esingolosiacom e m embrodi una formazione sociale aisensi dell’art. 2 Cost..
Allaluce, dunque,anche dellaparticolarem eritevolezzadeibenigiuridici apresidio dei quali è posto il beneficio dei permessi
ex lege
104/90, della alteritàdiratio
rispetto ai diversi istituti delle ferie e del diritto al riposo settim anale, nonché della considerazione che pure si legge nella m entovata sentenza del giudice am ministrativo a tenoredella quale, in tutte le fattispecie di assenze descritte il lavoratore è pursempre assente dal servizio e la turnazione nella vigilanza e negli altri servizi correlati all’am biente di lavoro tipici degli istituti penitenziari è stata com unque già predispostae assicurata”, si deve ribadire che nonosta alla finizione dei permessi m ensilide quibus
lacircostanzache quegli stessi giornifossero stati già program mati per il godim ento delle ferieo del riposo settim anale, ove sopravvengano prevalenti esigenze di cura del disabile che im pongano al dipendente che quel disabile assista di finire di quei giorni in forza di diverso beneficio, e segnatam ente diquello disciplinatodall’art. 33,com m a3, legge n. 104/92.D ipartim ento deU’A m m inistrazione Penitenziaria Direzione Generaledel Personalee delleRisorse
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Sotto il profilo dell’onere latamenteprobatorio che incombe suldipendente che chieda tale sostituzione, siritiene utile richiamare le disposizioni giàim partite con la circolare n. 0127143, del 23 m arzo 2011, punto 4.1.2, lett. b), a m ente del quale una volta autorizzata la fiuizione dei benefici, il dipendente è tenuto a presentare - “
un programma mensile di assistenza al disabile e, nel caso si verifichino condizioni eccezionali a causa delle quali il lavoratore, al fine di assicurare l’assistenza dovuta, sia costretto a discostarsene, ogni utile documentazione giustificativa a sostegno
.... ”.Allalucedelleconsiderazioni soprasvolteedelleindicazionifomite, siauspicapossano essere superateledifficoltà taloraregistrateneH’applicazione dellanorm ativavigentein m ateria.
E’ gradital’occasioneperporgere cordialisaluti.
IlDirettore Generale M assim oParisi
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