Effetti della decadenza ex lege dalle funzioni semidirettive rispetto all'esercizio delle funzioni vicariali.
(Risposta a quesito del 13 maggio 2010)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 maggio 2010, ha adottato la seguente delibera:
“- letta la nota n. 489 del Presidente f. f. della Corte di appello di ... avente ad oggetto una
"Richiesta di parere in materia di <vicariato>, presentata dal dott. ..., Presidente della Prima sezione civile della Corte di appello di ...”, già nominato Presidente vicario della Corte di appello di ... e decaduto dalle funzioni semidirettive a far data dal 1° luglio 2008;
- considerato che il quesito è volto a conoscere quali siano gli effetti della decadenza ex lege dalle funzioni semidirettive rispetto all'esercizio delle funzioni vicariali;
OSSERVA
Il Consiglio superiore della magistratura ha già fornito risposta ad un quesito di analogo tenore, esprimendo, con delibera del 12 novembre 2008, principi che appare opportuno ribadire.
Il quesito comporta l'analisi della interferenza di più norme previste dall'O.G. e disciplinanti, da un lato, l'ipotesi della nomina del vicario, dall'altro la decadenza dagli uffici semidirettivi ex lege 111/2007.
Da un esame del quadro normativo emerge che:
l'art.104 e l'art.108 RD n.12 del 1941, così come successivamente modificati, prevedono a proposito della supplenza dei magistrati che “sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere”
la Corte o il Tribunale in caso di mancanza o impedimento dei rispettivi titolari.
Pertanto, le funzioni vicarie vengono attribuite direttamente dal Capo dell'Ufficio con proprio provvedimento.
Nel caso in cui il Presidente della Corte ovvero del Tribunale non provveda a nominare un suo supplente il capoverso della norma citata prevede che “quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito” il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte, nel caso delle Corti d'appello, ovvero il più anziano dei Presidenti di sezione o in mancanza di essi il più anziano dei giudici, nel caso dei Tribunali.
In altri termini il titolare dell'ufficio direttivo può designare il sostituto e, qualora non provveda, è la stessa legge ad individuarlo.
Ciò posto tale normativa deve necessariamente essere letta congiuntamente alla normativa secondaria che il Consiglio superiore della magistratura ha previsto come disciplina di dettaglio al fine di garantire una migliore organizzazione degli uffici giudiziari.
Tale normativa è contemplata nella Circolare sulla formazione delle tabelle, in particolare ai paragrafi 34 e 35 del nuovo testo approvato nel luglio 2008 e attualmente in vigore.
In tal senso il par. 35.6, avente ad oggetto la disciplina relativa ai Presidenti di Sezione di Tribunale, espressamente richiamato dal par. 34.5 avente ad oggetto i Presidenti di Sezione della Corte di appello, testualmente stabilisce che il Presidente “designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i presidenti di sezione”.
Quanto alle modalità ed ai criteri cui deve ispirarsi il Presidente, si legge “la designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei presidenti di sezione, le ragioni che l'hanno determinata”.
Precisato il quadro normativo di riferimento, emerge con chiarezza che il sistema organizzativo previsto per le funzioni vicarie prescinde dalla designazione del sostituto del dirigente ad opera di questi, in quanto, anche nel caso di assenza di designazione, è la stessa legge ad individuarlo.
Il vero aspetto problematico è determinato dalla interferenza con le citate norme primarie e secondarie della normativa sulla decadenza dagli incarichi semidirettivi prevista dall'art.5 della
legge n.111/2007. In altri termini, si pone la questione in ordine agli effetti prodotti dalla decadenza ex lege dall'incarico semidirettivo sulle eventuali funzioni vicarie ricoperte dal magistrato che è decaduto dall'incarico semidirettivo.
Posto che non può dirsi che dagli artt.104 e 108 O.G. discenda una decadenza “cumulativa” dalle funzioni vicarie per chi decada da quelle semidirettive - ragion per cui il designato, qualora decada ai sensi dell'art.5 L.n.111/2007, permane nelle funzioni vicariali - deve invece analizzarsi il problema sotto diverso profilo.
Ebbene, deve anzitutto darsi risalto al fatto che il destinatario di eventuali provvedimenti di nomina alle funzioni vicarie quale Presidente di Sezione, se soggetto a decadenza ex art.5 L.n.111/2007, muta il suo status in organico, divenendo Consigliere della Corte d'Appello di appartenenza o giudice del Tribunale.
Il dato assume rilievo in quanto la citata nuova disciplina secondaria, prevista dai par.34.5 e 35.6 della Circolare Tabelle 2009-2011 - disciplina che va applicata per tutti i casi di provvedimenti di nomina vicariale che intervengano successivamente alla data di entrata in vigore di detta Circolare e cioè dalla delibera di approvazione del 17 luglio 2008 - ha, da un lato, stabilito espressamente la possibilità che anche il magistrato che non rivesta funzioni semidirettive possa essere preso in considerazione per la nomina alle funzioni vicarie, e, dall'altro, ha previsto, nell'ambito di una necessaria procedura concorsuale con interpello, un obbligo di motivazione specifico sulle ragioni in base alle quali si intende preferire un magistrato privo di incarico semidirettivo piuttosto che un Presidente di Sezione.
Tale scelta del Consiglio superiore impone che, in caso di decadenza ai sensi dell'art.5 L.111/2007 del magistrato individuato vicario - qualora il provvedimento di individuazione venga adottato nella vigenza della Circolare formazione tabelle 2009/2011, e cioè dalla data di approvazione della delibera consiliare del 17 luglio 2008 (ai sensi del par.128.1) - proprio in ragione della perdita dell'incarico semidirettivo, il Capo dell'ufficio deve procedere celermente a nuova nomina del vicario, operando una nuova comparazione che, a seguito della procedura di interpello tra tutti i magistrati dell'Ufficio, esamini il profilo del magistrato decaduto dall'incarico semidirettivo, eventualmente disponibile, con i profili degli altri aspiranti, ed in primo luogo di quelli che rivestano la qualità di Presidente di sezione.
Alla luce di siffatte argomentazioni e della documentazione prodotta, appare corretta, salvo esame più approfondito in sede di analisi del progetto tabellare per il triennio 2009/2011 della Corte di appello di ..., la conferma della nomina (originariamente operata con decreto dell'8 marzo 2008) del dott. ... nelle funzioni di Presidente Vicario, in forza del decreto del 29 gennaio 2009, adottato successivamente alla decadenza del dott. ... dalle funzioni semidirettive (a far data dal 1° luglio 2008) e previo interpello tra tutti i Presidenti di Sezione ed i Consiglieri della Corte, all'esito di attenta valutazione dei relativi profili professionali.
Tanto premesso
delibera
di rispondere al quesito del Presidente f. f. della Corte di appello di ... nei seguenti termini:
la decadenza dalle funzioni semidirettive ex art.5 L.n.111/2007 non comporta automaticamente la cessazione delle funzioni vicarie ma impone che il Capo dell'ufficio proceda celermente a nuova nomina del vicario in ragione della necessità di operare una nuova comparazione che, a seguito della procedura di interpello tra tutti i magistrati dell'Ufficio, esamini il profilo del magistrato decaduto dall'incarico semidirettivo, eventualmente disponibile, con i profili degli altri aspiranti che rivestano la qualità di Presidente di sezione, ai sensi dei par.34 e 35 della Circolare sulle Tabelle 2009-2011”.