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Notifica per posta all'ultimo istante

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Notifica per posta all'ultimo istante

di Sentenze tributarie, , C.T.P. di Campobasso Pubblicato il 4 novembre 2014

la C.T.P. di Campobasso annulla una cartella – relativa a tasse automobilistiche – notificata per posta raccomandata con invio del plico nell’ultimo giorno prima della prescrizione (sentenza segnalata dall’avv. Giuseppe Mappa)

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica avviso di accertamento tassa automobilistica – Utilizzo del servizio postale – Principio della scissione soggettiva dei termini del procedimento notificatorio – Applicabilità ai termini di decadenza e non a quelli di prescrizione Svolgimento del processo

Il contribuente, in epigrafe compiutamente generalizzato, premesso che gli è stato notificato, con plico postale raccomandato, nel gennaio 2014 l’Avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato, emesso dalla Regione Molise, avente ad oggetto l’omesso pagamento, per il veicolo di sua proprietà, della c.d. tassa automobilistica relativa all’anno 2010, con irrogazione della conseguente sanzione, oltre interessi e spese, ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento innanzi a questa Commissione Tributaria.

Come motivo di doglianza ha dedotto l’intervenuta prescrizione del tributo ex art. 5 D.L. n. 953 82 (conv. in L. 53/83) precisando che alla data della notifica del predetto opposto provvedimento impositivo, ovvero nel gennaio 2014, risultava già decorso “il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, come appunto disposto dal citato art. 5, facendo rilevare che, dal report prelevato dal sito internet di Poste Italiane, il plico raccomandato contenente l’opposto Avviso risulta spedito nel mese di gennaio 2014.

Conclusivamente ha chiesto che sia annullato l’opposto provvedimento con vittoria delle spese di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio si è costituita la Regione Molise che ha dedotto la palese infondatezza della avversa eccezione, facendo rilevare che l’Avviso contestalo fu consegnato all’ufficio delle Poste Italiane di Napoli, competente per l’accettazione, il 31 dicembre 2013, ovvero prima della fine del terzo anno successivo a quello del dovuto pagamento, come documentato dalla data risultante dal timbro apposto sulla distinta dei plichi raccomandati (prodotta in atti) consegnata alla competente struttura delle Poste Italiane, plichi tra i quali risulta indicato anche quello contenente il provvedimento per cui è processo.

Ha precisato la resistente Regione che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la nota

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quindi dall’art. 37, comma 27, lett. f, del D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), per le notifiche effettuate con il mezzo della posta, per il c.d. principio della postalizzazione, la data di notifica, ai fini dell’interruzione della prescrizione, coincide con la presentazione dell’atto all’ufficio postale, mentre solo per il destinatario il termine per proporre eventuali azioni decorre dal ricevimento dell’atto.

A sostegno della sua tesi la resistente ha indicato varie decisioni del giudice di legittimità con le quali è stato ritenuto applicabile il principio di postalizzazione posto dalla Consulta anche agli atti di accertamento tributari.

La resistente ha conclusivamente chiesto la conferma dell’opposto provvedimento impositivo con vittoria delle spese del giudizio.

Nel corso del procedimento sono stati disposti alcuni rinvii-per acquisire dal competente ufficio delle Poste Italiane, ex art. 7 Dlgs n.546/92, copia dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato de quo nonché notizie in ordine alle date di spedizione e di ricezione del plico contenente il provvedimento impositivo opposto.

Quindi nella odierna udienza questo giudicante ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

In punto di fatto è stato provato, sia con la produzione documentale effettuata dalla resistente Regione (estratto di lista di vari plichi raccomandati con il timbro recante la dicitura Poste Italiane e la data del 31/12/2013) che con le stesse ammissioni rese negli atti difensivi della Regione stessa, che, infine, a mezzo della documentazione acquisita ex art. 7 Dlgs 546/92, che in data 31 dicembre 2013 un delegato della Regione presentò alla competente struttura delle Poste Italiane di Napoli oltre 81.000 plichi raccomandati (verosimilmente racchiusi in contenitori) con una lista nella quale erano indicati gli estremi degli stessi (numero, generalità dei destinatari ecc.). Tra le indicazioni contenute nella lista figurava anche quella relativa al plico contenente l’Avviso opposto. Risulta, poi, dalle informazioni rese dalle Poste Italiane a questa Commissione, che gli addetti al controllo dei plichi effettuarono un controllo a campione per verificare la corrispondenza delle indicazioni contenute nella lista ai plichi contenuti nei contenitori. Non è stato invece possibile accertare la data precisa in cui il plico in questione fu ricevuto dal ricorrente, poiché il c.d. report, tratto dal sito internet delle poste, come verificato sul predetto sito, non è completamente affidabile, né è stato acquisito il c.d. avviso di ricevimento del plico poiché il difensore della Regione ha sin dal primo momento rappresentato la estrema difficoltà di reperire quello relativo al plico de quo tra gli oltre 81000 restituiti.

Tale essendo la situazione di fatto, e fermo il dubbio sulla attendibilità del controllo effettuato a campione dagli addetti alle poste sugli oltre 81.000 plichi raccomandati nell’esiguo tempo di soli 54 minuti, questa Commissione ha ritenuto che la data di spedizione del plico raccomandato non si sarebbe potuta in alcun modo fissare in epoca antecedente al 31 dicembre 2013, trattandosi di circostanza dedotta dalla resistente e non specificamente contestata, ex art. 115 c.p.c., dal ricorrente che, anzi, ha dedotto che la spedizione fu effettuata in epoca successiva.

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Sulla base di tale incontestata circostanza, della spedizione del plico raccomandato in data non anteriore al 31 dicembre 2013, si è dedotto che la data di ricezione non può essere determinata anteriormente al 02 gennaio 2014 (essendo il 01 gennaio festivo) onde si è ritenuto di potere decidere la controversia per le ragioni che appresso saranno esposte.

Devesi innanzitutto precisare che il problema che si pone nel presente processo è quello della interruzione della prescrizione (e non della decadenza) poiché risulta dal chiaro disposto dell’art.

5 D.I. 953/82 cit. che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria… si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, ovvero che il diritto dell’Amministrazione finanziaria di riscuotere il tributo si prescrive alla fine del terzo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto pagare il tributo stesso.

Del resto non può non darsi atto che la stessa resistente Regione ha chiaramente dimostrato di essere ben convinta che nella specie si verte in materia di prescrizione e non di decadenza, come si evince dalla memoria di costituzione della stessa nella quale è testualmente affermato che “tale norma (l’art. 5 del DL 953/82 ndr) prevede quindi che il termine prescrizionale decorre dal terzo anno successivo a quello in cui il pagamento del tributo deve essere effettuato, indipendentemente dal mese di pagamento dello stesso”.

Tanto premesso, è necessario esaminare se, nell’ipotesi che l’atto interruttivo sia, come nella specie, inviato a mezzo posta raccomandata, l’interruzione della prescrizione abbia effetto dalla data di spedizione o da quella di ricezione del plico da parte del destinatario.

Come è ben noto il problema della scissione soggettiva del procedimento notificatorio si è posto, ed è tuttora dibattuto con opposte decisioni, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, in relazione alla decadenza (ma non alla prescrizione) per gli atti processuali poiché, nella vigenza del criterio generale in base al quale l’atto interruttivo produce effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (ex art. 1334 c.c.), dovendosi presumere che costui ne viene a conoscenza quando sia pervenuto al suo indirizzo (art. 1335 c.c.), la Corte Costituzionale, con sentenza n. 477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l’art. 149 c.p.c.

e l’art. 4, comma 3. L. 890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Per effetto di questa dichiarazione di incostituzionalità fu aggiunto, con legge n. 263/2005, un terzo comma all’art. 149 c.p.c. che testualmente dispone “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Trattasi del c.d. principio della postalizzazione, o del doppio binario, che pone un doppio criterio

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ricezione per il destinatario.

Il novellato terzo comma dell’art. 149 c.p.c. trova precisa corrispondenza, per il processo tributario, nel quinto comma dell’art. 16 Dlgs 546/92 ove è disposto che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.

Successivamente, nell’anno 2008, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17644/08, nel dichiarare la manifesta infondatezza di una eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrerne che aveva ritenuto che il principio della postalizzazione dovesse essere applicabile anche agli atti extragiudiziali, dichiarò la manifesta infondatezza della questione ed affermò testualmente che Come risulta però dalla lettura del testo, l’illegittimità parziale della norma sulle notificazioni a mezzi) del servizio postale è stata dichiarata innanzitutto per violazione dell’art. 24 della Costituzione, vale a dire per mancato rispetto del diritto alla difesa in giudizio. Questa esigenza non sussiste quando quello trasmesso a mezzo del servizio postale sia un atto stragiudiziale.

Il legislatore ha ritenuto di privilegiare, sotto questo aspetto, l’interesse del destinatario alla certezza del diritto (a sapere cioè se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta, oppure il rapporto sia ormai definito) rispetto all’interesse contrapposto del mittente a interrompere la prescrizione, ma questa scelta non appare irragionevole in un equo contemperamento degli interessi contrapposti, perché il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività, e, per effetto del coordinamento tra gli artt. 1334 e 1335 c.c., non è strettamente necessario che l’interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile”.

Tuttavia, nonostante il chiaro insegnamento del giudice di legittimità, negli anni successivi si verificava sulla questione un palese contrasto, tra le decisioni della stessa Corte di Cassazione, in ordine alla applicabilità del principio (c.d. della scissione soggettiva della notificazione) anche agli atti non processuali.

Invero, a parte la decisione (Cass. 18399/09) in cui veniva affermata la validità del principio anche per gli atti non processuali ma solo se notificati a mezzo di ufficiale giudiziario (e quindi non con il mezzo della posta), nella sentenza della Cassazione n. 15298/08 veniva affermato che: “…la sentenza C. cost 477/2002,. benché emessa specificamente in tema di notifica di atti giudiziari esprime un principio generale in virtù del quale la notificazione, purché andata a buon fine, si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensì a quella antecedente di consegna all’ufficiale giudiziario.

Lo stesso principio generale vale quindi per la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari atti di natura amministrativa non processuale né specificamente funzionale al processo, ai quali risultano tuttavia applicabili, in tema di notifica, principi e regole proprie del diritto processuale (S U. 1985/2004), sicché deve ritenersi tempestiva la notificazione di essi, eseguita per posta, se ne fu effettuata in termini la spedizione (Cass. n.

1647/2004); fermo restando che l’ufficio deve fornire prova dell’avvenuta ricezione dell’atto (mediante esibizione dell’avviso di ricevimento) o dell’avvenuto compimento delle formalità

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prescritte, in caso di mancata consegna del piego o di rifiuto di riceverlo”.

Ancora nello stesso senso, e più di recente, il giudice di legittimità con la Ordinanza n. 351 del 2014 aveva modo di ribadire che “…è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza (Cass. n. 15298/2008 e Ord n. 26053/2011) è rimasto precisalo che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel DPR 29 settembre 1973 n.600 art. 60 alle norme sulle notificazioni nel processo civile…sicché non resta che ritenere che il principio di cui qui si fa applicazione si sia generalizzato e consolidato in relazione a qualsivoglia forma di notificazione e comunicazione che abbia rilievo anche indiretto ai fini processuali”.

Di contrario avviso, invece altre sentenze della Suprema Corte anche se, come si evince dalle stesse predette decisioni, il contrasto si incentrava sempre unicamente sulla natura (sostanziale o processuale) dell’atto notificato e non sull’istituto giuridico relativamente al quale operava la scissione soggettiva della notificazione, che per entrambi gli indirizzi giurisprudenziali era sempre la decadenza.

Infatti nella sentenza n. 13588/09 veniva testualmente affermato che: “La data di consegna al l’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro un termine perentorio, e la domanda giudiziale fosse il solo mezzo previsto dall’ordinamento per l’interruzione della prescrizione. Ed infatti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n 477 del 2002, vale il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass. n. 4587 del 25 febbraio 2009).

Poiché però si tratta di estinzione del diritto, non già per decadenza ma per prescrizione, l’effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore”.

In una successiva sentenza (Cass.9841/2010) si affermava che: “Pur consapevole dell’esistenza di una voce giurisprudenziale dissenziente (Cass. 18399/09) questa Sezione reputa corretto il principio, enunciato già da Cass 13588/09, in forza del quale: in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. – secondo il quale, quale che sia la

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richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto a conoscenza (legale non necessariamente effettiva) del destinatario (conf. Cass. 14862/09). Ne consegue a maggior ragione che, in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio, la consegna di un atto del procedimento all’ufficiale giudiziario non produce un effetto interruttivo, restando escluso che possa equipararsi la natura di tale procedimento a quella del processo civile, sulla cui particolare funzione e struttura è stato ritagliato il principio espresso da C.

cost.477/02”.

Detto insegnamento trovava conferma in una successiva sentenza (Cass.9303/2012) in cui si dava atto che l’estensione della regola della scissione soggettiva della notificazione all’infuori dell’ambito processuale “sarebbe in invincibile contrasto con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici che – ai fini dell’efficacia degli atti unilaterali recettizi – richiede la conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte della persona interessata “precisandosi che le conclusioni predette sono in linea con gli approdi della dottrina e della, giurisprudenza prevalenti in punto di estensibilità del principio della scissione all’atto interruttivo della prescrizione, relativamente al quale il problema è stato maggiormente studiato: in proposito è stato invero segnatamente escluso che la mera consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare sia idonea a interromper il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, rimarcandosi, per contro, l’assoluta necessità che l’atto, giudiziale o stragiudiziale che sia, giunga a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto (conf Cass 15671/2011 e 13588/2009).” Principi, questi, confermati anche dalla successiva sentenza dell’agosto 2013 (Cass. 18759/2013) nella quale, proprio in relazione alla tempestività di un atto interruttivo della prescrizione la Cassazione aveva modo di ribadire che

“La regola della differente ricorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale.

Questo giudicante non ignora peraltro che tra la giurisprudenza di merito che ha aderito alla tesi dell’estensione del principio della c.d. postalizzazione anche agli atti extraprocessuali vi sono anche proprie sentenze (v. CTP Campobasso n. 279/03/11 del 10/10/2011. n. 120/1/12 dell’8/6/2012 e n. 102/1/13) nelle quali, inoltre, è stato ritenuto applicabile il predetto principio della scissione soggettiva non solo in riferimento alla decadenza e per la notificazione di atti non processuali, ma anche con riferimento alla interruzione della prescrizione, ma ritiene, re melius perpensa, di dovere aderire alla opposta e prevalente (nella dottrina e giurisprudenza) tesi della non estensione del detto principio agli atti interruttivi della prescrizione.

La contraria opinione della difesa della resistente Regione, che adduce a supporto del suo convincimento il disposto dell’art. 60. ult. comma, del DPR 600/73, non è condivisibile poiché la disposizione indicata, secondo la quale “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si

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considera fatta nella data della spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” è dettata all’evidenza per evitare non di certo la prescrizione ma unicamente la decadenza dell’ente impostore dal termine per la notifica dell’atto impositivo. Tanto è agevolmente deducibile ove si consideri che la citata disposizione è contenuta nel testo normativo che disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi ed ha chiaro riferimento al precedente art. 43 nel quale sono indicati i vari termini previsti per la notifica degli avvisi di accertamento, termini tutti previsti a pena di decadenza.

Invero la disciplina posta per gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto le imposte sui redditi è del tutto differente da quella relativa agli avvisi di accertamento per le tasse automobilistiche, poiché mentre i primi sono soggetti ai termini di decadenza di cui all’art. 43 DPR cit. e quindi, se non impugnati, diventano definitivi e sono direttamente eseguibili (attesa la loro natura esecutiva) nel termine di prescrizione ordinaria di anni dieci, non essendo per essi previsti un termine speciale di prescrizione, i secondi sono invece soggetti direttamente alla prescrizione triennale di cui al cit. art. 5 DL 953/82, onde, se notificati entro il detto termine (per il quale non è applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione) e non impugnati, hanno il solo valore di alti interruttivi della prescrizione che ricomincia a decorrere con lo stesso termine triennale per la notifica della necessaria (non avendo i detti avvisi natura esecutiva) cartella di pagamento (v. Cass. 3658/97, 8335/2003, 12263/2007, nonché CTR Lazio 137/2005, CTP Taranto 44/2007, CTR Lombardia 82/13).

Non sembra superfluo, sul punto, ribadire che, anche nella giurisprudenza del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il principio della scissione soggettiva della notificazione (c.d.

postalizzazione) sia estensibile anche agli atti di natura extraprocessuale, il riferimento è comunque sempre al termine di decadenza e non certo a quello di prescrizione.

Invero nelle decisioni sopra indicate (Ordinanza Cass. n. 15298/08 e sent., n. 351 2014, entrambe della Sezione tributaria), ed anche nelle decisioni indicate dalla stessa difesa della resistente nella comparsa di costituzione (Cass. 15298 2008 e 8298/2013), il riferimento circa il doppio termine di efficacia della notificazione è effettuato con riferimento al termine di decadenza per la notifica di atti di imposizione tributaria al contribuente.

Del resto che il riferimento sia pur sempre alla decadenza risulta anche dalla sentenza della Cass. Sezioni Unite (n. 8830/2010) che, occupandosi della tempestività della impugnazione (sostanziale ovvero contestazione) del licenziamento, enunciò il principio secondo il quale la detta impugnazione, spedita al datore di lavoro con raccomandata a mezzo del servizio postale,

” ..deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimenti alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza…”

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principio della scissione soggettiva come in precedenza evidenziato, in relazione alla decadenza e unicamente con riferimento agli atti processuali e al diritto di difesa che nella sede processuale deve essere garantito, e considerato altresì che, secondo parte della giurisprudenza del giudice di legittimità, il predetto principio è da ritenersi esteso anche agli atti extraprocessuali, ma sempre e solo con riferimento alla decadenza e giammai alla prescrizione, non ritiene, questo giudicante che siano ravvisabili valide ragioni per discostarsi dalla dottrina e giurisprudenza che ritengono, come in precedenza esposto, non applicabile il principio alla interruzione della prescrizione.

Quanto alla ratio del diverso trattamento che è riservato alla decadenza rispetto alla prescrizione si ritiene di poterla rinvenire nella diversità di posizione che assumono i soggetti interessati rispetto ai due detti istituti giuridici.

Invero, premesso che la decadenza e la prescrizione comportano entrambe la estinzione del diritto per inerzia, operando la prima quale onere imposto dalla legge per acquisire il potere di esercitare il diritto e la seconda quale sanzione per il mancato esercizio del diritto protratto nel tempo, e premesso altresì che i due istituti possono coesistere (come ad es. nel diritto di garanzia e nella impugnaz. del licenziamento), si osserva che mentre in presenza della decadenza, che ha prevalente funzione sociale, il legislatore ha ritenuto di dovere tutelare in modo paritario entrambi gli interessati, disponendo una diversa decorrenza dei termini (finale per il mittente ed iniziale per il destinatario) per l’esercizio del potere, in presenza della prescrizione, che ha prevalente funzione sanzionatoria, il legislatore ha ritenuto di privilegiare l’interesse del destinatario alla certezza del diritto, ovvero a sapere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia ormai definito, rispetto all’interesse contrapposto del mittente ad interrompere la prescrizione.

La diversificazione del trattamento tra il destinatario ed il mittente nella prescrizione è pienamente giustificabile ove si consideri che, rispetto all’esigenza di certezza del primo (esigenza che diversamente sarebbe del tutto vanificata) il secondo ha avuto la possibilità di agire con la dovuta tempestività facendo pervenire l’atto al destinatario entro il termine prescrizionale, potendosi anche avvalere della presunzione di conoscibilità con esonero dal provare la effettiva conoscenza (art. 1335 c.c.).

Nella concreta fattispecie la Regione avrebbe potuto effettuare la notificazione dell’avviso di accertamento del tributo per ben tre anni e finanche nell’ultimo giorno dell’ultimo mese del terzo anno, ma in questo caso avvalendosi (ex art. 14 L. 890/82) dei propri messi notificatori che avrebbero potuto provvedervi anche nello stesso giorno. Avendo invece scelto di utilizzare il servizio postale nell’ultimo giorno utile per evitare la prescrizione del tributo accettò il rischio (molto probabile, ed anzi certo, essendo noti i tempi delle poste) che il plico raccomandato contenente l’avviso opposto fosse consegnato quando era ormai maturata la prescrizione del diritto di riscuotere il tributo, con conseguente impossibilità di riscuoterlo essendo stata eccepita l’avvenuta estinzione dello stesso per prescrizione.

Le sopra esposte considerazioni inducono ad accogliere il ricorso, restando assorbita ogni ulteriore doglianza e richiesta.

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L’esistenza di sentenze di questa stessa Commissione che, in tempo anche recente, hanno ritenuto applicabile anche alla prescrizione, oltre che alla decadenza, il principio della scissione soggettiva del procedimento notificatorio costituisce grave ed eccezionale ragione che giustifica, ex art. 92 c.p.c. la integrale compensazione tra le partii delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’opposto atto impositivo.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ctp di Campobasso – Sentenza 16 gennaio 2014, n. 10

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